Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6036 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 28012/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 28012/2021 r.g.a.c.
c.f.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1 ant' ni n.8, rapp.to e difeso dallo Studio D'Antonio tax & legal p.iva in persona dell' avv. P.IVA_1
Raimondo D'Antonio e con quest' ultimo elett.t n Napoli C.so Umberto I n. 311, giusta procura agli atti APPELLANTE E
, nata a [...] il [...] c.f. e residente Controparte_1 C.F._2 mberto I n°190, rappresentata e Antonini, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Stanislao Manna n°80 giusta procura in calce alla comparsa di risposta APPELLATA CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 16.6.25, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO L'appello è infondato e va pertanto rigettato. Le conclusioni cui il Giudice di prime cure è pervenuto, fondate su motivazione convincente e logicamente coerente, meritano infatti di essere interamente condivise. Ad ulteriore conforto delle considerazioni contenute nel provvedimento impugnato, cui ad ogni buon fine in questa sede interamente ci si riporta, appare opportu vare in questa sede quanto segue. Il ha chiesto (prima a questo Tribunale, dichiaratosi incompetente per Pt_1 valore, e iudice di Pace, che ha relativo giudizio con la decisione in qui gravata di appello) condannarsi la al pagamento del corrispettivo per CP_1
l'attività professionale da egli svolta in s e. Ha esposto di aver stipulato con la medesima, in data 08.07.03, un contratto di incarico professionale che prevedeva, tra l'altro, all'art. 3 che “il compenso, in deroga alla tariffa professionale ai sensi dell'art. 2 DL 4 luglio 2006 n. 223” fosse “di comune accordo stabilito in euro 110,00 al netto di R.A. per contabilità IVA, mensili”. Avendo egli svolto per conto della convenuta attività “di natura contabile e di
“n.57/2009 del 09.10.2009 di euro 367,20; 01/2010 del 22.02.2010 di euro 122,40 relativa ai compensi maturali del gennaio 2010; n. 03/2011 del 21.01.2011 per l'importo di euro 4.871,52, per un totale di euro 4.564,17”, calcolato detraendo dalle somme fatturate quanto dovuto per ritenuta d . A sostegno della proposta domanda il produceva copia delle anzidette Pt_1 fatture, nelle quali erano contenuti assai sc erimenti alla natura dell'attività svolta. In particolare, nella prima di tali fatture, si legge che essa sarebbe relativa a
“compensi maturati nel TERZO trimestre 2009”, nella seconda che essa sarebbe relativa a “compensi maturati nel mese di gennaio 2010”, mentre la terza indica quale oggetto la “differenza competenze per applicazione contratto professionale”, dovuta per “Num.128 ced. Paga a 15€ cadauno”, “Comp. per 7 Mod 740+Irap”, e “Compensi per applicazione mancato preavviso num.1 mensilità all'80%”. A fronte di tale produzione documentale, la convenuta ha replicato sottolineando la provenienza esclusivamente unilaterale della stessa, e lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria, per essere stata la prima delle fatture ex adverso azionate già saldata in contanti, eccependo altresì che il compenso di cui alla seconda fattura non era dovuto per essere insussistenti le relative prestazioni professionali, e che anche le somme indicate nella terza fattura non erano dovute. Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale intesa a ripetere le somme dovute a titolo di ritenuta d'acconto che l'attore aveva indebitamente trattenuto. Al fine di definire la controversia, il Giudice di prime cure si è avvalso della collaborazione di un consulente tecnico di ufficio, concludendo quindi, sulla scorta degli accertamenti compiuti dall'ausiliare, per l'infondatezza della domanda. La correttezza della decisione, sostenuta dai convincenti accertamenti compiuti dal nominato c.t.u., si palesa tuttavia eviden al di là di quanto emerso in sede di indagini peritali, giacché la domanda del è apparsa, fin dalla sua originaria Pt_1 formulazione, non sostenuta da un adeguato to probatorio. L'attore si è infatti limitato a produrre le fatture azionate, che risultano peraltro
– come chiaramente si evince dall'esame delle causali di esse come in precedenza brevemente riportate – non agevolmente intellegibili, senza contare che esse non rappresentano, in sede contenziosa, nulla più di un'affermazione unilaterale dell'esistenza del credito, e ciò tanto più ove si consideri che non sono neppure corredate della prova che siano state emesse nel rispetto della vigente normativa fiscale. Il non ha, poi, prodotto il contratto del luglio 2003 (né dalla produzione Pt_1 del cost fensore risulta che lo stesso sia stato prodotto nel precedente grado di giudizio, non figurando neppure nell'elenco di cui all'indice foliario in calce all'atto di citazione in primo grado) che assume essere stato stipulato tra le parti, sicché non vi è prova che il rapporto professionale, pur emergente dagli atti, fosse regolato dalle clausole negoziali che l'attore ha richiamato. Manca quindi, in re, la prova dell'esistenza di una pattuizione che ponesse a carico della l'onere di CP_1 preventiva disdetta del rapporto, facendo altresì gravare sulla m una penale pari all'80% del compenso dovuto per ciascuna mensilità di ritardo. Parimenti indimostrato si palesa, poi, lo svolgimento di tutte le ulteriori prestazioni per le quali l'attore ha chiesto di essere compensato, essendo appena il caso di rilevare che la natura dell'attività svolta implica che la prova relativa non avrebbe potuto che rivestire carattere documentale. L'attore ha quindi omesso di dare prova dell'esistenza del diritto azionato, limitandosi a mere allegazioni, improntando le proprie difese su di una sostanziale inversione dell'onere della prova, così ponendosi in una errata prospettiva che lo ha portato, in questa sede, a censurare la scelta del Giudice di prime cure di avvalersi della collaborazione di un ausiliare, senza avvedersi della propria condotta processuale omissiva, che avrebbe comportato comunque il rigetto della domanda. Nè tale condotta processuale di patente violazione del principio sancito dall'art.2697 c.c. può trovare giustificazione in una eventuale non contestazione di controparte, giacché la convenuta, fin da epoca antecedente l'instaurazione del giudizio, ha decisamente respinto le pretese attoree. Così come inammissibile si palesa la sollecitazione ad acquisire ex officio documentazione asseritamente comprovante la fondatezza della domanda - non potendo notoriamente l'esercizio di poteri officiosi sopperire alle lacune dell'attività probatoria della parte - ed altrettanto inammissibile risulta la richiesta di ammissione della prova orale (peraltro formulata a mezzo di un generico richiamo alle istanze di cui al precedente grado di giudizio) già giustamente disattesa dal giudice di prime cure, evidente essendo che le circostanze allegate non avrebbero potuto che provarsi a mezzo della produzione di documenti. Con riferimento, poi, alla domanda riconvenzionale, è appena il caso di rilevare che il fondamento di essa è chiaramente rinvenibile nella documentazione agli atti, essendo peraltro la circostanza su cui essa si fonda stata ammessa dall'attore in sede di libero interrogatorio, come correttamente sottolineato nella sentenza impugnata. Non resta, pertanto, che rigettare l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in narrativa, rigetta la domanda e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CP come per legge, con attribuzione all'avv.ANTONINI ROBERTA per dichiarato anticipo. Dichiara l'appellante tenuto al pagamento dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia. Napoli, 16.6.25
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo