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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/12/2024, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva Presidente
2) Dr.ssa Marra Anna Maria Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 350 del ruolo generale anno 2022, riservata per la decisione all'udienza del 03.05.2024 tra
(c.f. ), rappresentato e RT C.F._1 difeso dall'avv. Favatà Massimo
Appellante
e
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Michele Santoro
Appellata
Nonché
Procura Generale presso la Sezione Distaccata di Corte di Appello
Intervenuta
Conclusioni della parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: - determinare il contributo di mantenimento di in favore di nella misura di € 550,00 mensili, od in RT CP_1 quella inferiore o e ritenersi c seguentemente;
- condannare CP_1 alla restituzione dell'importo percepito costituito dalla differenza tra il co
[...]
1 mantenimento statuito dalla Corte e quello indicato dal Tribunale nell'impugnata sentenza per le mensilità già ricevute, con gli interessi legali dalle singole date al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, dei quali il deducente Avvocato si dichiara antistatario”.
Conclusioni della parte appellata: “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, così decidere: 1) confermare la sentenza impugnata;
2) vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio. In via istruttoria, la deducente produce copia degli ulteriori bonifici eseguiti in favore di
, nelle more del gravame, e ne chiede acquisizione quale documentazione di successiva Parte_2 formazione”.
SVOLGIMENTO PROCESSO
Con ricorso depositato il 20/02/2013, premesso di aver Controparte_1 contratto matrimonio in data 22/03/2005 con RT
, e che dalla loro unione non sono nati figli, ha chiesto: di
[...]
e con addebito all'altro coniuge, l'assegnazione della casa coniugale, acquistata in comproprietà e il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore di € 900,00 mensili. Instauratosi il contraddittorio, ha contestato le avverse RT deduzioni, chiedendo, invece, di addebitare della crisi coniugale al comportamento della CP_1
Con provvedimento reso in data 12.7.2013, il Giudice Delegato, dott.ssa Nigri ha fissato in € 300,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della CP_1 negandole l'assegnazione della casa coniugale, per insussistenza dei presupposti. Con successivo provvedimento del 10.3.2015, il G.I., in accoglimento dell'istanza della ricorrente, ha disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento in suo favore da € 300,00 a € 600,00 poiché risultava inadempiente al pagamento delle rate di RT mutuo della casa coniugale e, pertanto, è stato deciso che in questo modo a tale incombenza provvedesse, forte dell'aumento di corresponsione mensile, proprio la CP_1
Adottati così i relativi provvedimenti, acquisita idonea documentazione ed es accertamenti, all'udienza del 22.02.2021, celebratasi in forma scritta, le parti hanno precisato le conclusioni. Con successiva ordinanza del 07.03.2021 il G.I. ha rimesso la causa al collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Esaurita tale fase, la causa è stata introitata per la decisione ed in data 01.02.2022 pubblicata la Sentenza n. 212/2022, con la quale si è pronunziata la separazione dei coniugi e ed RT Controparte_1
è stato posto a carico del primo la cor u in favore della pari ad € 750,00 mensili;
con rigetto delle ulteriori domande proposte CP_1 dalla i quella di risarcimento del danno e quella di assegnazione della casa CP_1 coniugale, ed il rigetto della domanda di addebito, formulata da entrambe le parti, con compensazione delle spese di lite.
Orbene, avverso la sentenza ut supra il sig. ha proposto appello, RT censurando la stessa, solo con riferimento alla misura dell'assegno di mantenimento, ritenuta eccessiva e influenzata dalla errata valutazione degli elementi di fatto ritenuti determinanti.
2 In particolare, non è stata condivisa la rilevanza attribuita dal primo giudice alla avvenuta donazione, da parte dello , ed in favore delle due figlie, della sua RT quota in comproprietà dell'immo aranto-Talsano, ereditato, pro quota, insieme alle due figlie, dalla defunta prima moglie.
Con tale disposizione a titolo gratuito, lo ha ceduto la propria quota RT dell'immobile in favore delle due figlie già c dello stesso, affinché una delle due figlie, di ritorno dagli studi universitari fuori sede, potesse insediarvi la propria residenza, rappresentando, questo, un gesto “amorevole”, espressione della volontà accuditiva di ogni genitore, e non, piuttosto, un atto dispositivo, idoneo a dimostrare una sorta di serenità economica, tale da consentirgli di rinunciare alla percezione di un canone di locazione, anche tenuto conto della impossibilità di disporre da solo dell'intero immobile, essendone proprietario solo pro quota.
Ancora, un secondo profilo di censura riguarda la condizione economica dell'odierno appellante, che è stata erroneamente giudicata dal Tribunale come migliorata rispetto all'introduzione del giudizio. Al contrario, invece, la stessa è peggiorata, se si tiene conto che la pensione attuale di euro 1833,40, sulla quale grave l'assegno mensile di mantenimento di euro 750,00, risulta falcidiata da una rata di finanziamento mensile di € 300,00; a ciò si aggiunge la necessità di provvedere a pagare le utenze dell'appartamento dove adesso vive con la figlia e, più diffusamente, sostenere le spese della vita quotidiana.
La Procura Generale ha concluso per il rigetto dell'appello.
Si è costituita la sig.ra la quale, impugnando e contestando Controparte_1 quanto dedotto dall'odierno a o per il rigetto del gravame proposto e per la conferma della impugnata sentenza. All'udienza del 03.05.2024 la causa veniva riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare infondato e va pertanto rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Invero, il Giudice di primo grado ha correttamente circostanziato i fatti e le risultanze processuali poste a fondamento della sua decisione, fornendo ampia motivazione in ordine alla determinazione del mantenimento in favore della sig.ra CP_1
Dagli atti e documenti di causa, comparate le capacità economiche delle parti e le residue capacità lavorative della (di anni 60, disoccupata dal 2007, impegnata in CP_1 lavori precari e saltuari), nonché di reddito, evidenti sono le maggiori potenzialità economiche e finanziarie dello , percettore di reddito fisso da pensione. RT
Inoltre, l'odierna appellata, p uati redditi propri, risulta gravata dal sopravvenuto accollo della rata di mutuo ipotecario, gravante sulla casa in comproprietà con lo stesso (risultante inadempiente alla relativa obbligazione), il quale, RT
a sua volta, visto estinguersi le tre esposizioni debitorie esistenti a suo carico, in costanza di matrimonio, andando così a percepire una pensione mensile lorda di € 2.961,83, di cui netti € 2.133,40, la quale, pur volendo considerarsi la rata di €
3 300,00, di un finanziamento, acceso in corso di causa e cioè nel 2018, comunque consente una entrata mensile netta effettiva di € 1.833,40.
A fronte di tali risultanze, nonché del fatto che unicamente la signora si è impegnata, a partire dalla modifica dell'assegno provvisorio avvenuta con provvedimento del G.I. del 10.3.2015 e tuttora si sta impegnando a pagare le rate del mutuo cointestato, contratto per l'acquisto di metà della casa in comproprietà (soccorrendo all'epoca, per l'acquisto della restante metà, il capitale donato dai genitori della , si giustifica pienamente la determinazione in € 750,00 dell'assegno di CP_1 mant nto. Dalla documentazione versata dalla nel corso del giudizio di primo CP_1 grado (50 ricevute di bonifico alla ive ai pagamenti delle rate del Parte_2 mutuo, dal 2.3.2015 al 19.1.2021, di trattazione scritta del 22.2.21), nonché da quella versata dalla nel presente giudizio, da acquisirsi ai sensi dell'art. CP_1
345 c.p.c. perché di formazio ccessiva (ulteriori n. 15 ri.ba. per il periodo sino all'11.1.2023, allegate alla comparsa di costituzione in appello, ed ulteriori n. 12 ri.ba., inerenti a bonifici eseguiti sino al 1°.2.2024, esibite all'udienza di p.c.) emerge che la stessa, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, sta pagando le rate del mutuo, sia pure con plurimi versamenti in acconto ed a saldo, sia le rate in scadenza, che quelle già scadute, in quanto non pagate dallo nel periodo in cui si era assunto RT
l'obbligo di provvedervi, a fronte del pro el Giudice Delegato del 12.7.2013, che fissava provvisoriamente l'assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00.
L'appellante, dal canto suo, non dato alcuna prova di aver contribuito al pagamento delle rate del mutuo nel periodo temporale surrichiamato, avendo, invece, ammesso, prima dell'emissione del provvedimento del 10.3.2015 di non aver ottemperato all'obbligo di pagamento, presupposto del primo provvedimento del 12.7.2013.
Una tale situazione economica, quella dello , documentata dalla RT disponibilità di stabili redditi da pensione come ex dipendente del Ministero della Difesa nonché caratterizzata dall'avvenuto incasso di somme già ricevute a titolo di
“buonuscita” (pari ad € 68.200,00, liquidati in data 9 dicembre 2010) e di “indennità supplementare” (pari ad € 13.500,00 circa liquidati in data 29.12.2010), è evidentemente migliore di quella della CP_1
Pertanto, correttamente il Tribunale ha determinato in tal misura il relativo mantenimento, tenendo conto della complessiva condizione economica patrimoniale tra le parti e della necessità di assicurare una tutela al coniuge economicamente più debole.
Tutti gli elementi, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, sono stati correttamente valutati dal Tribunale, sia l'intervenuta donazione, sia l'esistenza del finanziamento con rata mensile di euro 300,00.
Quanto al primo aspetto, correttamente l'atto dispositivo è stato ritenuto significativo di una certa serenità e capacità economica, sia perché lo stesso è intervenuto nel 2012 quando ancora il bene era in locazione a terzi estranei (e quindi non erano sopraggiunte le esigenze abitative della figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente), sia perché tale esigenza abitativa, e tale disponibilità del genitore poteva 4 realizzarsi anche senza la donazione surrichiamata, consentendo alla figlia di disporre interamente dell'immobile, senza alcuna locazione a terzi.
Quanto al secondo, come correttamente evidenziato dalla difesa della appellata, non si conoscono le effettive finalità del finanziamento acceso nel 2018, peraltro dopo aver ricevuto negli anni precedenti liquidità non irrilevanti, e pertanto l'elemento appare neutro e non costituisce un peggioramento della situazione economica dell'appellante, che, comunque, non gravato da oneri abitativi (vive con la figlia nell'immobile donato) comunque dispone di una pensione netta di circa 1800,00 euro ed è rimasto comproprietario di un bene immobile, la ex casa coniugale in Martina Franca, senza essere onerato del pagamento del mutuo ancora gravante sul medesimo bene. .
Il rigetto dell'appello determina la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla appellata, che si liquidano in complessivi euro 4800,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 13 c.p.c., dell'attività processuale svolta (comprensiva anche della produzione documentale, e dei parametri medi di cui al d.m. 55/14 (salva l'applicazione di quelli minimi per la fase istruttoria).
Al rigetto dell'impugnazione principale, consegue l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art.13 comma 1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 212/22 (R.G. 1041/2013) proposto da nei confronti della sig.ra RT [...]
così provvede: CP_1
1. RIGETTA l'appello e conferma il provvedimento impugnato.
2. CONDANNA la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 4800,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
3. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso, in Taranto nella camera di consiglio del 4.12.24.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dr.ssa Claudia Calabrese) (dr. Pietro Genoviva)
5
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva Presidente
2) Dr.ssa Marra Anna Maria Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 350 del ruolo generale anno 2022, riservata per la decisione all'udienza del 03.05.2024 tra
(c.f. ), rappresentato e RT C.F._1 difeso dall'avv. Favatà Massimo
Appellante
e
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Michele Santoro
Appellata
Nonché
Procura Generale presso la Sezione Distaccata di Corte di Appello
Intervenuta
Conclusioni della parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: - determinare il contributo di mantenimento di in favore di nella misura di € 550,00 mensili, od in RT CP_1 quella inferiore o e ritenersi c seguentemente;
- condannare CP_1 alla restituzione dell'importo percepito costituito dalla differenza tra il co
[...]
1 mantenimento statuito dalla Corte e quello indicato dal Tribunale nell'impugnata sentenza per le mensilità già ricevute, con gli interessi legali dalle singole date al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, dei quali il deducente Avvocato si dichiara antistatario”.
Conclusioni della parte appellata: “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, così decidere: 1) confermare la sentenza impugnata;
2) vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio. In via istruttoria, la deducente produce copia degli ulteriori bonifici eseguiti in favore di
, nelle more del gravame, e ne chiede acquisizione quale documentazione di successiva Parte_2 formazione”.
SVOLGIMENTO PROCESSO
Con ricorso depositato il 20/02/2013, premesso di aver Controparte_1 contratto matrimonio in data 22/03/2005 con RT
, e che dalla loro unione non sono nati figli, ha chiesto: di
[...]
e con addebito all'altro coniuge, l'assegnazione della casa coniugale, acquistata in comproprietà e il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore di € 900,00 mensili. Instauratosi il contraddittorio, ha contestato le avverse RT deduzioni, chiedendo, invece, di addebitare della crisi coniugale al comportamento della CP_1
Con provvedimento reso in data 12.7.2013, il Giudice Delegato, dott.ssa Nigri ha fissato in € 300,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della CP_1 negandole l'assegnazione della casa coniugale, per insussistenza dei presupposti. Con successivo provvedimento del 10.3.2015, il G.I., in accoglimento dell'istanza della ricorrente, ha disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento in suo favore da € 300,00 a € 600,00 poiché risultava inadempiente al pagamento delle rate di RT mutuo della casa coniugale e, pertanto, è stato deciso che in questo modo a tale incombenza provvedesse, forte dell'aumento di corresponsione mensile, proprio la CP_1
Adottati così i relativi provvedimenti, acquisita idonea documentazione ed es accertamenti, all'udienza del 22.02.2021, celebratasi in forma scritta, le parti hanno precisato le conclusioni. Con successiva ordinanza del 07.03.2021 il G.I. ha rimesso la causa al collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Esaurita tale fase, la causa è stata introitata per la decisione ed in data 01.02.2022 pubblicata la Sentenza n. 212/2022, con la quale si è pronunziata la separazione dei coniugi e ed RT Controparte_1
è stato posto a carico del primo la cor u in favore della pari ad € 750,00 mensili;
con rigetto delle ulteriori domande proposte CP_1 dalla i quella di risarcimento del danno e quella di assegnazione della casa CP_1 coniugale, ed il rigetto della domanda di addebito, formulata da entrambe le parti, con compensazione delle spese di lite.
Orbene, avverso la sentenza ut supra il sig. ha proposto appello, RT censurando la stessa, solo con riferimento alla misura dell'assegno di mantenimento, ritenuta eccessiva e influenzata dalla errata valutazione degli elementi di fatto ritenuti determinanti.
2 In particolare, non è stata condivisa la rilevanza attribuita dal primo giudice alla avvenuta donazione, da parte dello , ed in favore delle due figlie, della sua RT quota in comproprietà dell'immo aranto-Talsano, ereditato, pro quota, insieme alle due figlie, dalla defunta prima moglie.
Con tale disposizione a titolo gratuito, lo ha ceduto la propria quota RT dell'immobile in favore delle due figlie già c dello stesso, affinché una delle due figlie, di ritorno dagli studi universitari fuori sede, potesse insediarvi la propria residenza, rappresentando, questo, un gesto “amorevole”, espressione della volontà accuditiva di ogni genitore, e non, piuttosto, un atto dispositivo, idoneo a dimostrare una sorta di serenità economica, tale da consentirgli di rinunciare alla percezione di un canone di locazione, anche tenuto conto della impossibilità di disporre da solo dell'intero immobile, essendone proprietario solo pro quota.
Ancora, un secondo profilo di censura riguarda la condizione economica dell'odierno appellante, che è stata erroneamente giudicata dal Tribunale come migliorata rispetto all'introduzione del giudizio. Al contrario, invece, la stessa è peggiorata, se si tiene conto che la pensione attuale di euro 1833,40, sulla quale grave l'assegno mensile di mantenimento di euro 750,00, risulta falcidiata da una rata di finanziamento mensile di € 300,00; a ciò si aggiunge la necessità di provvedere a pagare le utenze dell'appartamento dove adesso vive con la figlia e, più diffusamente, sostenere le spese della vita quotidiana.
La Procura Generale ha concluso per il rigetto dell'appello.
Si è costituita la sig.ra la quale, impugnando e contestando Controparte_1 quanto dedotto dall'odierno a o per il rigetto del gravame proposto e per la conferma della impugnata sentenza. All'udienza del 03.05.2024 la causa veniva riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare infondato e va pertanto rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Invero, il Giudice di primo grado ha correttamente circostanziato i fatti e le risultanze processuali poste a fondamento della sua decisione, fornendo ampia motivazione in ordine alla determinazione del mantenimento in favore della sig.ra CP_1
Dagli atti e documenti di causa, comparate le capacità economiche delle parti e le residue capacità lavorative della (di anni 60, disoccupata dal 2007, impegnata in CP_1 lavori precari e saltuari), nonché di reddito, evidenti sono le maggiori potenzialità economiche e finanziarie dello , percettore di reddito fisso da pensione. RT
Inoltre, l'odierna appellata, p uati redditi propri, risulta gravata dal sopravvenuto accollo della rata di mutuo ipotecario, gravante sulla casa in comproprietà con lo stesso (risultante inadempiente alla relativa obbligazione), il quale, RT
a sua volta, visto estinguersi le tre esposizioni debitorie esistenti a suo carico, in costanza di matrimonio, andando così a percepire una pensione mensile lorda di € 2.961,83, di cui netti € 2.133,40, la quale, pur volendo considerarsi la rata di €
3 300,00, di un finanziamento, acceso in corso di causa e cioè nel 2018, comunque consente una entrata mensile netta effettiva di € 1.833,40.
A fronte di tali risultanze, nonché del fatto che unicamente la signora si è impegnata, a partire dalla modifica dell'assegno provvisorio avvenuta con provvedimento del G.I. del 10.3.2015 e tuttora si sta impegnando a pagare le rate del mutuo cointestato, contratto per l'acquisto di metà della casa in comproprietà (soccorrendo all'epoca, per l'acquisto della restante metà, il capitale donato dai genitori della , si giustifica pienamente la determinazione in € 750,00 dell'assegno di CP_1 mant nto. Dalla documentazione versata dalla nel corso del giudizio di primo CP_1 grado (50 ricevute di bonifico alla ive ai pagamenti delle rate del Parte_2 mutuo, dal 2.3.2015 al 19.1.2021, di trattazione scritta del 22.2.21), nonché da quella versata dalla nel presente giudizio, da acquisirsi ai sensi dell'art. CP_1
345 c.p.c. perché di formazio ccessiva (ulteriori n. 15 ri.ba. per il periodo sino all'11.1.2023, allegate alla comparsa di costituzione in appello, ed ulteriori n. 12 ri.ba., inerenti a bonifici eseguiti sino al 1°.2.2024, esibite all'udienza di p.c.) emerge che la stessa, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, sta pagando le rate del mutuo, sia pure con plurimi versamenti in acconto ed a saldo, sia le rate in scadenza, che quelle già scadute, in quanto non pagate dallo nel periodo in cui si era assunto RT
l'obbligo di provvedervi, a fronte del pro el Giudice Delegato del 12.7.2013, che fissava provvisoriamente l'assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00.
L'appellante, dal canto suo, non dato alcuna prova di aver contribuito al pagamento delle rate del mutuo nel periodo temporale surrichiamato, avendo, invece, ammesso, prima dell'emissione del provvedimento del 10.3.2015 di non aver ottemperato all'obbligo di pagamento, presupposto del primo provvedimento del 12.7.2013.
Una tale situazione economica, quella dello , documentata dalla RT disponibilità di stabili redditi da pensione come ex dipendente del Ministero della Difesa nonché caratterizzata dall'avvenuto incasso di somme già ricevute a titolo di
“buonuscita” (pari ad € 68.200,00, liquidati in data 9 dicembre 2010) e di “indennità supplementare” (pari ad € 13.500,00 circa liquidati in data 29.12.2010), è evidentemente migliore di quella della CP_1
Pertanto, correttamente il Tribunale ha determinato in tal misura il relativo mantenimento, tenendo conto della complessiva condizione economica patrimoniale tra le parti e della necessità di assicurare una tutela al coniuge economicamente più debole.
Tutti gli elementi, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, sono stati correttamente valutati dal Tribunale, sia l'intervenuta donazione, sia l'esistenza del finanziamento con rata mensile di euro 300,00.
Quanto al primo aspetto, correttamente l'atto dispositivo è stato ritenuto significativo di una certa serenità e capacità economica, sia perché lo stesso è intervenuto nel 2012 quando ancora il bene era in locazione a terzi estranei (e quindi non erano sopraggiunte le esigenze abitative della figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente), sia perché tale esigenza abitativa, e tale disponibilità del genitore poteva 4 realizzarsi anche senza la donazione surrichiamata, consentendo alla figlia di disporre interamente dell'immobile, senza alcuna locazione a terzi.
Quanto al secondo, come correttamente evidenziato dalla difesa della appellata, non si conoscono le effettive finalità del finanziamento acceso nel 2018, peraltro dopo aver ricevuto negli anni precedenti liquidità non irrilevanti, e pertanto l'elemento appare neutro e non costituisce un peggioramento della situazione economica dell'appellante, che, comunque, non gravato da oneri abitativi (vive con la figlia nell'immobile donato) comunque dispone di una pensione netta di circa 1800,00 euro ed è rimasto comproprietario di un bene immobile, la ex casa coniugale in Martina Franca, senza essere onerato del pagamento del mutuo ancora gravante sul medesimo bene. .
Il rigetto dell'appello determina la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla appellata, che si liquidano in complessivi euro 4800,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 13 c.p.c., dell'attività processuale svolta (comprensiva anche della produzione documentale, e dei parametri medi di cui al d.m. 55/14 (salva l'applicazione di quelli minimi per la fase istruttoria).
Al rigetto dell'impugnazione principale, consegue l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art.13 comma 1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 212/22 (R.G. 1041/2013) proposto da nei confronti della sig.ra RT [...]
così provvede: CP_1
1. RIGETTA l'appello e conferma il provvedimento impugnato.
2. CONDANNA la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 4800,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
3. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso, in Taranto nella camera di consiglio del 4.12.24.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dr.ssa Claudia Calabrese) (dr. Pietro Genoviva)
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