Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1966, n. 936
Articolo 2
Versione
14 novembre 1966
Art. 1.
L' articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , e' sostituito dal seguente:
"La nomina a cantoniere delle strade statali si consegue mediante pubblico concorso per titoli.
Nel bando di concorso debbono essere indicati i titoli valutabili ai fini della graduatoria, ed i criteri di massima per la valutazione dei titoli stessi.
Per l'esame dei titoli e l'assegnazione del punteggio sara' nominata dal Ministro per i lavori pubblici, presso ogni compartimento, una Commissione presieduta dall'ispettore compartimentale e composta di due membri, scelti tra i funzionari direttivi o, in caso di indisponibilita', di concetto, in servizio presso il compartimento.
Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario, appartenente alla carriera di concetto, nominato dal Ministro e scelto tra i dipendenti dell'Azienda.
Alla compilazione della graduatoria unica definitiva provvedera' una Commissione centrale nominata dal Ministro per i lavori pubblici, composta da un ispettore generale dell'A.N.A.S., che la presiede, e da due membri scelti fra i funzionari dell'Azienda stessa, con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario verranno espletate da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di prima classe, appartenente all'A.N.A.S.".
Entrata in vigore il 14 novembre 1966