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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 13382/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 27/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
GERONIMO MICHELE
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to FARETRA ANNA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità professionale specifica ex art. 108 CCNL
Sanità del 02.11.2022.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27.03.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze dell'azienda resistente dal
16.12.1993, inquadrato in categoria Bs3 CCNL Sanità, con mansioni di Operatore Tecnico – Autista; lamentando la mancata erogazione dell'indennità professionale specifica disciplinata dall'art. 108 CCNL
Sanità del 02.11.2022 spettante dall'01.01.2023, sebbene formalmente richiesta, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto all'indennità professionale specifica prevista dall'art. 108 CCNL
Sanità del 02.11.2022 e per la condanna dell'azienda resistente al pagamento dell'indennità pretesa dall'01.01.2023, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione.
Si costituiva l'azienda resistente per affermare l'infondatezza delle domande azionate, non rientrando il profilo professionale del ricorrente di operatore tecnico specializzato, autista di ambulanze, tra quelli beneficiari dell'indennità contesa, come da parere dell'
[...]
, e per domandare, di conseguenza, il rigetto delle domande Pt_2 promosse, vinte le spese di giudizio. Produceva documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre immediatamente prendere le mosse dal dato normativo invocato dalla parte ricorrente. Ebbene, l'indennità professionale specifica è disciplinata dall'art. 108 del CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO
SANITÁ TRIENNIO 2019 – 2021, che si riporta:
<
1. A decorrere dall'1 gennaio 2023, l'indennità professionale specifica compete ai profili professionali indicati nella tabella J nella misura lorda annua per 12 mensilità ivi riportata.
2. L'indennità di cui al presente articolo
è finanziata con il fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali).
3. A decorrere dall'1.1.2023 sono disapplicati gli articoli 89, 90 e 91 del CCNL 21.5.2018 e la Tabella allegato C del CCNL
5.7.2006.>>.
Pag. 2 di 6 In concreto, l'indennità in esame spetta dal 1° gennaio 2023 esclusivamente al personale inquadrato nei profili professionali indicati nella tabella J dello stesso CCNL cit.
La tabella J, per individuare i destinatari dell'indennità in esame, coerentemente con il nuovo sistema di classificazione del personale di cui all'art. 15 del CCNL cit., distingue, innanzitutto, per Aree e poi per profili professionali. Nella tabella J, nell'area Operatori, tra le figure professionali, non è fatto alcun riferimento alla figura professionale dell'Operatore tecnico specializzato e, soprattutto, non è richiamata la figura professionale dell'autista di ambulanze. Destinatari dell'indennità professionale specifica per cui è causa appartenenti all'area Operatori sono esclusivamente i seguenti profili professionali:
Infermiere generico e psichiatrico con un anno di ruolo; Puericultrice,
Massofisioterapista – Massaggiatore. Tra questi, pertanto, non rientra affatto l'autista di ambulanze, che, come vedremo, appartiene al ruolo tecnico dell'area Operatori.
A ben vedere, infatti, ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, del CCNL cit. il sistema di classificazione del personale è articolato in cinque ruoli ed in cinque aree. Questa la disposizione:
<<
2. Nel sistema di classificazione il personale, in relazione
alle diverse disposizioni normative istitutive, viene ripartito nei successivi differenti ruoli: sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico, professionale.
3. Il sistema di classificazione del personale è articolato in cinque aree, che corrispondono a cinque differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:
a) Area del personale di supporto
b) Area degli operatori
c) Area degli assistenti
Pag. 3 di 6 d) Area dei professionisti della salute e dei funzionari
e) Area del personale di elevata qualificazione …>>.
Per le declaratorie delle aree e dei singoli profili professionali l'art. 15 cit. rimanda alla tabella A allegata al CCNL in esame.
Ebbene, dalla tabella A del CCNL cit. è dato ricavare che rientra nell'area degli Operatori, tra i profili professionali del ruolo tecnico,
l'Operatore tecnico specializzato. Tra le figure professionali del ruolo tecnico dell'Operatore tecnico specializzato vi è proprio l'autista di ambulanze.
Questa la tabella A cit. nella parte d'interesse:
< Controparte_2
Appartengono a questa Area i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e informatiche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche, in collaborazione con personale qualificato e sulla base di precise attribuzioni e indicazioni, riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Profili professionali del ruolo sociosanitario
Operatore sociosanitario
…(omissis)…
Profili professionali del ruolo tecnico
Operatore tecnico specializzato Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al
Pag. 4 di 6 proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. Requisiti per l'accesso: diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente - ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestiere già indicate per gli operatori tecnici, e cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni o imprese private. Per i seguenti mestieri occorre, in particolare il possesso del titolo a fianco indicato:
- conduttore di generatori a vapore: abilitazione specifica;
- cuoco: diploma di scuola professionale alberghiera;
- elettricista e l'idraulico impiantista manutentore: attestato di qualifica;
- autista di ambulanza: il titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei mezzi di emergenza. Tenuto conto - per quest'ultimo - di quanto stabilito nell'Accordo tra Ministro della Salute e le Regioni e le Province autonome del 22 maggio
2003 (pubblicato sulla G.U. n. 196 del 25 agosto 2003)
l'autista di ambulanza può svolgere anche attività come soccorritore qualora sia in possesso della formazione specifica.>>.
Tanto premesso, occorre ribadire che la parte ricorrente, come rappresentato in ricorso e documentato tramite la produzione delle buste-paga, è inquadrato nella categoria Bs3 con qualifica di
Operatore tecnico Autista Ambulanza. Ne consegue che la parte ricorrente, secondo il nuovo sistema di classificazione del personale, appartiene al ruolo tecnico, all'area degli Operatori ed al profilo professionale di Operatore tecnico specializzato.
Pag. 5 di 6 Pertanto, dovendo ritenersi tassativa l'elencazione delle figure professionali beneficiarie dell'indennità in esame, per come analiticamente suddivise per ruoli, aree, e profili professionali di appartenenza, deve ritenersi inesigibile l'indennità contesa dalla parte ricorrente, trattandosi di figura professionale non contemplata dall'art. 108 del CCNL cit.
Tanto conforta il rigetto del promosso ricorso.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate in ricorso dalla parte ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,27/03/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 6 di 6
Sezione Lavoro
N.R.G. 13382/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 27/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
GERONIMO MICHELE
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to FARETRA ANNA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità professionale specifica ex art. 108 CCNL
Sanità del 02.11.2022.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27.03.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze dell'azienda resistente dal
16.12.1993, inquadrato in categoria Bs3 CCNL Sanità, con mansioni di Operatore Tecnico – Autista; lamentando la mancata erogazione dell'indennità professionale specifica disciplinata dall'art. 108 CCNL
Sanità del 02.11.2022 spettante dall'01.01.2023, sebbene formalmente richiesta, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto all'indennità professionale specifica prevista dall'art. 108 CCNL
Sanità del 02.11.2022 e per la condanna dell'azienda resistente al pagamento dell'indennità pretesa dall'01.01.2023, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione.
Si costituiva l'azienda resistente per affermare l'infondatezza delle domande azionate, non rientrando il profilo professionale del ricorrente di operatore tecnico specializzato, autista di ambulanze, tra quelli beneficiari dell'indennità contesa, come da parere dell'
[...]
, e per domandare, di conseguenza, il rigetto delle domande Pt_2 promosse, vinte le spese di giudizio. Produceva documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre immediatamente prendere le mosse dal dato normativo invocato dalla parte ricorrente. Ebbene, l'indennità professionale specifica è disciplinata dall'art. 108 del CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO
SANITÁ TRIENNIO 2019 – 2021, che si riporta:
<
1. A decorrere dall'1 gennaio 2023, l'indennità professionale specifica compete ai profili professionali indicati nella tabella J nella misura lorda annua per 12 mensilità ivi riportata.
2. L'indennità di cui al presente articolo
è finanziata con il fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali).
3. A decorrere dall'1.1.2023 sono disapplicati gli articoli 89, 90 e 91 del CCNL 21.5.2018 e la Tabella allegato C del CCNL
5.7.2006.>>.
Pag. 2 di 6 In concreto, l'indennità in esame spetta dal 1° gennaio 2023 esclusivamente al personale inquadrato nei profili professionali indicati nella tabella J dello stesso CCNL cit.
La tabella J, per individuare i destinatari dell'indennità in esame, coerentemente con il nuovo sistema di classificazione del personale di cui all'art. 15 del CCNL cit., distingue, innanzitutto, per Aree e poi per profili professionali. Nella tabella J, nell'area Operatori, tra le figure professionali, non è fatto alcun riferimento alla figura professionale dell'Operatore tecnico specializzato e, soprattutto, non è richiamata la figura professionale dell'autista di ambulanze. Destinatari dell'indennità professionale specifica per cui è causa appartenenti all'area Operatori sono esclusivamente i seguenti profili professionali:
Infermiere generico e psichiatrico con un anno di ruolo; Puericultrice,
Massofisioterapista – Massaggiatore. Tra questi, pertanto, non rientra affatto l'autista di ambulanze, che, come vedremo, appartiene al ruolo tecnico dell'area Operatori.
A ben vedere, infatti, ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, del CCNL cit. il sistema di classificazione del personale è articolato in cinque ruoli ed in cinque aree. Questa la disposizione:
<<
2. Nel sistema di classificazione il personale, in relazione
alle diverse disposizioni normative istitutive, viene ripartito nei successivi differenti ruoli: sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico, professionale.
3. Il sistema di classificazione del personale è articolato in cinque aree, che corrispondono a cinque differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:
a) Area del personale di supporto
b) Area degli operatori
c) Area degli assistenti
Pag. 3 di 6 d) Area dei professionisti della salute e dei funzionari
e) Area del personale di elevata qualificazione …>>.
Per le declaratorie delle aree e dei singoli profili professionali l'art. 15 cit. rimanda alla tabella A allegata al CCNL in esame.
Ebbene, dalla tabella A del CCNL cit. è dato ricavare che rientra nell'area degli Operatori, tra i profili professionali del ruolo tecnico,
l'Operatore tecnico specializzato. Tra le figure professionali del ruolo tecnico dell'Operatore tecnico specializzato vi è proprio l'autista di ambulanze.
Questa la tabella A cit. nella parte d'interesse:
< Controparte_2
Appartengono a questa Area i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e informatiche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche, in collaborazione con personale qualificato e sulla base di precise attribuzioni e indicazioni, riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Profili professionali del ruolo sociosanitario
Operatore sociosanitario
…(omissis)…
Profili professionali del ruolo tecnico
Operatore tecnico specializzato Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al
Pag. 4 di 6 proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. Requisiti per l'accesso: diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente - ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestiere già indicate per gli operatori tecnici, e cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni o imprese private. Per i seguenti mestieri occorre, in particolare il possesso del titolo a fianco indicato:
- conduttore di generatori a vapore: abilitazione specifica;
- cuoco: diploma di scuola professionale alberghiera;
- elettricista e l'idraulico impiantista manutentore: attestato di qualifica;
- autista di ambulanza: il titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei mezzi di emergenza. Tenuto conto - per quest'ultimo - di quanto stabilito nell'Accordo tra Ministro della Salute e le Regioni e le Province autonome del 22 maggio
2003 (pubblicato sulla G.U. n. 196 del 25 agosto 2003)
l'autista di ambulanza può svolgere anche attività come soccorritore qualora sia in possesso della formazione specifica.>>.
Tanto premesso, occorre ribadire che la parte ricorrente, come rappresentato in ricorso e documentato tramite la produzione delle buste-paga, è inquadrato nella categoria Bs3 con qualifica di
Operatore tecnico Autista Ambulanza. Ne consegue che la parte ricorrente, secondo il nuovo sistema di classificazione del personale, appartiene al ruolo tecnico, all'area degli Operatori ed al profilo professionale di Operatore tecnico specializzato.
Pag. 5 di 6 Pertanto, dovendo ritenersi tassativa l'elencazione delle figure professionali beneficiarie dell'indennità in esame, per come analiticamente suddivise per ruoli, aree, e profili professionali di appartenenza, deve ritenersi inesigibile l'indennità contesa dalla parte ricorrente, trattandosi di figura professionale non contemplata dall'art. 108 del CCNL cit.
Tanto conforta il rigetto del promosso ricorso.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate in ricorso dalla parte ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,27/03/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
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