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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4751 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39358/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI FRANCESCA con Parte_1 C.F._1 studio in VIA CRESCIENZIO 20 00193 ROMA
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COCCANARI MARCELLA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ARBOLETTO DANIELA con studio in VIA LEOPARDI, 12 CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
6420/2024 (R.G. 39838/2024) depositata dal Giudice di Pace di in data 31 ottobre 2024, con la quale è CP_1 stata accolta la opposizione proposta avverso il provvedimento di intimazione ad adempiere n.
20230430632422587345020 adottato dal . Controparte_1
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio, trattandosi di statuizione emessa in violazione del principio della soccombenza, dato l'integrale accoglimento dell'opposizione, e non essendovi alcuna valida motivazione sulle ragioni ravvisate per la compensazione delle spese.
pagina 1 di 3 Il si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta contenente Controparte_1 appello incidentale. All'udienza del 19.3.2025 la difesa dell'ente ha però rinunciato all'appello incidentale in quanto tardivo. Oggetto di causa è perciò rimasta la sola statuizione sulle spese del giudizio di primo grado.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
La materia del contendere verte solo sulla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, mentre risulta coperta del giudicato la statuizione relativa all'illegittimità del provvedimento di intimazione ad adempiere.
Venendo alle spese, nella sentenza impugnata il Giudice di primo grado, dopo l'accertamento della fondatezza dell'opposizione, ha compensato le spese di lite senza enunciare la motivazione sottesa a tale decisione.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile, anche nel giudizio di legittimità, in caso di motivazione illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente (Cass.civ., 7816/2019 relativa ad un caso in cui il giusto motivo di compensazione derivava dall'estrema particolarità delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi della normativa regolante la materia, senza fornire alcuna giustificazione dell'affermazione).
Occorre altresì considerare che la motivazione in ordine alla compensazione può essere integrata, anche d'ufficio, in sede di appello dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del
"devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass.civ. 26083/2010).
Nel caso in esame si rileva che manca una specifica motivazione sui motivi giustificanti la compensazione delle spese, né si ravvisano i presupposti per integrare la generica indicazione svolta dal giudice di primo grado, non emergendo elementi concreti che facciano venire in rilievo aspetti di complessità della controversia, né difficoltà interpretative, né risultando orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulle questioni dedotte in giudizio, né venendo in rilievo questioni nuove.
In particolare, come si evince dalla stessa giurisprudenza citata nella sentenza di primo grado, sia la questione della prescrizione quinquennale dei crediti contenuti in una cartella di pagamento emessa a seguito di mancata opposizione a verbali di infrazione al codice della strada, sia la questione in ordine all'idoneità degli atti del procedimento di accertamento della violazione ad interrompere il corso della prescrizione, non costituiscono questioni nuove, essendo state affrontate per l'appunto nei numerosi precedenti di legittimità indicati dal giudice di page.
Alla luce dei formulati rilievi, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va disposta la condanna del resistente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in applicazione delle tariffe di cui al DM 55/2014, così come modificate dal DM 147/2022, con riduzione dei valori medi per la fase decisoria ed istruttoria non essendosi proceduto ad istruzione.
pagina 2 di 3 Con riferimento alle spese del presente giudizio, l'appellato, in quanto soccombente, va condannato alla rifusione delle spese, che si liquidano in applicazione delle tariffe di cui al DM 147/2022, tenuto conto del fatto che non è stata svolta istruttoria e con riduzione al 50% rispetto ai valori medi tenuto conto del fatto che il gravame ha avuto ad oggetto solo l'aspetto della regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'appello proposto da in parziale riforma della sentenza n. 6420/2024 Parte_1 depositata dal Giudice di Pace di Milano in data 31 ottobre 2024, condanna il alla rifusione n Controparte_1 favore di delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 43,00 per spese vive, €241,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del presente giudizio, che liquida in €
331,00,per compensi, €64,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Milano, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39358/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI FRANCESCA con Parte_1 C.F._1 studio in VIA CRESCIENZIO 20 00193 ROMA
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COCCANARI MARCELLA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ARBOLETTO DANIELA con studio in VIA LEOPARDI, 12 CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
6420/2024 (R.G. 39838/2024) depositata dal Giudice di Pace di in data 31 ottobre 2024, con la quale è CP_1 stata accolta la opposizione proposta avverso il provvedimento di intimazione ad adempiere n.
20230430632422587345020 adottato dal . Controparte_1
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio, trattandosi di statuizione emessa in violazione del principio della soccombenza, dato l'integrale accoglimento dell'opposizione, e non essendovi alcuna valida motivazione sulle ragioni ravvisate per la compensazione delle spese.
pagina 1 di 3 Il si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta contenente Controparte_1 appello incidentale. All'udienza del 19.3.2025 la difesa dell'ente ha però rinunciato all'appello incidentale in quanto tardivo. Oggetto di causa è perciò rimasta la sola statuizione sulle spese del giudizio di primo grado.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
La materia del contendere verte solo sulla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, mentre risulta coperta del giudicato la statuizione relativa all'illegittimità del provvedimento di intimazione ad adempiere.
Venendo alle spese, nella sentenza impugnata il Giudice di primo grado, dopo l'accertamento della fondatezza dell'opposizione, ha compensato le spese di lite senza enunciare la motivazione sottesa a tale decisione.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile, anche nel giudizio di legittimità, in caso di motivazione illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente (Cass.civ., 7816/2019 relativa ad un caso in cui il giusto motivo di compensazione derivava dall'estrema particolarità delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi della normativa regolante la materia, senza fornire alcuna giustificazione dell'affermazione).
Occorre altresì considerare che la motivazione in ordine alla compensazione può essere integrata, anche d'ufficio, in sede di appello dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del
"devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass.civ. 26083/2010).
Nel caso in esame si rileva che manca una specifica motivazione sui motivi giustificanti la compensazione delle spese, né si ravvisano i presupposti per integrare la generica indicazione svolta dal giudice di primo grado, non emergendo elementi concreti che facciano venire in rilievo aspetti di complessità della controversia, né difficoltà interpretative, né risultando orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulle questioni dedotte in giudizio, né venendo in rilievo questioni nuove.
In particolare, come si evince dalla stessa giurisprudenza citata nella sentenza di primo grado, sia la questione della prescrizione quinquennale dei crediti contenuti in una cartella di pagamento emessa a seguito di mancata opposizione a verbali di infrazione al codice della strada, sia la questione in ordine all'idoneità degli atti del procedimento di accertamento della violazione ad interrompere il corso della prescrizione, non costituiscono questioni nuove, essendo state affrontate per l'appunto nei numerosi precedenti di legittimità indicati dal giudice di page.
Alla luce dei formulati rilievi, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va disposta la condanna del resistente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in applicazione delle tariffe di cui al DM 55/2014, così come modificate dal DM 147/2022, con riduzione dei valori medi per la fase decisoria ed istruttoria non essendosi proceduto ad istruzione.
pagina 2 di 3 Con riferimento alle spese del presente giudizio, l'appellato, in quanto soccombente, va condannato alla rifusione delle spese, che si liquidano in applicazione delle tariffe di cui al DM 147/2022, tenuto conto del fatto che non è stata svolta istruttoria e con riduzione al 50% rispetto ai valori medi tenuto conto del fatto che il gravame ha avuto ad oggetto solo l'aspetto della regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'appello proposto da in parziale riforma della sentenza n. 6420/2024 Parte_1 depositata dal Giudice di Pace di Milano in data 31 ottobre 2024, condanna il alla rifusione n Controparte_1 favore di delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 43,00 per spese vive, €241,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del presente giudizio, che liquida in €
331,00,per compensi, €64,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Milano, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 3 di 3