Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 8396/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
, pendente innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord n. 43/2016 ( ), in persona del curatore pro P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mastursi ( , C.F._1
con studio in Napoli, alla Via Scarlatti n. 88, in forza autorizzazione del Giudice
Delegato del 19.3.2021
- ATTORE -
E
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO-CONTUMACE -
E
( , Controparte_2 C.F._3 CP_3
( , ( ), tutti C.F._4 Controparte_4 C.F._5
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Sciaudone , elett.te C.F._6
domiciliato in Napoli, alla Via Belvedere n. 45 (studio dell'avv. Gennaro Meo)
- CONVENUTI -
1
, con sede in Milano, RO
Piazza Vetra n. 17 ( ), in persona del procuratore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dagli avv.ti Riccardo Buizza ( e Luca Magistretti C.F._7
( , con studio in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4 C.F._8
- CHIAMATA IN CAUSA DA - CP_3
E
con sede in Roma, Viale Beethoven n. 31 Controparte_6
( , in persona dell'amministratore delegato e legale P.IVA_3
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Roma
( , con studio in Roma, Piazza Cavour n. 19 C.F._9
- CHIAMATA IN CAUSA DA - Controparte_2
E
con sede in IA VE (TV), alla Via Marocchesa ON
n. 14 ( , in persona dei procuratori speciali, rappresentata e difesa P.IVA_4
dall'avv. Francesco Napolitano ( , con studio in Napoli, Viale C.F._10
Augusto n. 162
- CHIAMATA IN CAUSA DA - Controparte_4
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.9.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parte attrice: «conclude come da atto introduttivo e insiste per la richiesta di
C.T.U.»; la difesa dei convenuti , e : «conclude come da atti per CP_2 CP_8 CP_4
il rigetto della domanda e, in subordine, per l'accoglimento delle domande di rivalsa nei confronti delle compagnie assicurative così come specificamente formulate, con pagamento diretto ex art. 1917, secondo comma, c.c. e con vittoria di spese»; il terzo chiamato in causa «conclude riportandosi agli atti Controparte_6
depositati»; il terzo chiamato in causa «conclude riportandosi al foglio RO
2 conclusivo depositato telematicamente»; il terzo chiamato in causa «si riporta agli atti, alle eccezioni ON
e alle istanze istruttorie ivi rassegnate nonché alle conclusioni formulate negli scritti difensivi opponendosi alla richiesta di C.T.U. formulata dalla parte attrice».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di citazione, notificato mediante PEC in data 23.3.2021 ad CP_3
a e a (quali componenti del
[...] Controparte_2 Controparte_4
collegio sindacale della società fallita) ed il 29.3.2021 mediante posta (per compiuta giacenza) a (amministratore della società fallita), Controparte_1
il (d'ora in poi anche solo Parte_1
), dichiarato dal Tribunale di Napoli Nord con Controparte_9
sentenza del 24.3.2016, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale – Sezione specializzata in materia d'impresa i suddetti, imputando all'amministratore: -
l'inattendibilità delle scritture contabili e dei bilanci;
- l'esecuzione di forniture "a credito" in conflitto di interessi alle società correlate (
[...]
ed il Controparte_10
conseguente omesso recupero dei relativi crediti;
- la dispersione di risorse attraverso la realizzazione di migliorie su beni di proprietà di terzi (la , CP_11
locati con esclusione del diritto all'indennità prevista dall'art. 1592 c.c.; - il mancato recupero giudiziale dei crediti vantati nei confronti degli affittuari dei rami d'azienda del Parco;
- il costante e reiterato mancato Parte_1
pagamento di debiti erariali e previdenziali, a causa dell'utilizzo delle disponibilità liquide per fini diversi dall'oggetto sociale;
- la concessione in affitto o la locazione a società correlata (la di rami d'azienda e uffici a prezzi Controparte_12
inferiori ai valori di mercato;
- la prosecuzione dell'attività in modalità non conservativa nonostante la perdita del capitale sociale e/o l'insorgere di un insanabile dissesto, risalente già al 2008 (rettificando i valori di bilancio); ed ai sindaci: - l'omesso controllo e la mancata vigilanza sull'operato dell'organo amministrativo e, quindi, la ritardata rilevazione del dissesto e delle gravi irregolarità (l'occultamento di debiti e crediti;
l'incongruenza delle rimanenze di
3 magazzino;
l'esistenza di una "cassa" contanti negativa;
le irregolari compensazioni tra debiti tributari e crediti verso collegate;
la mancata annotazione nei bilanci di sanzioni e interessi sul debito fiscale e previdenziale;
la mancata svalutazione di crediti obsoleti verso clienti privi di ogni capacità patrimoniale e che non avevano rilasciato nessuna garanzia), segnalate solo nella relazione al bilancio del 2013; - la mancata adozione di iniziative a seguito della rilevazione delle irregolarità ed il mancato esercizio dei poteri suppletivi per impedire la dispersione di risorse, fatta salva la comunicazione in data 16.7.2015 delle dimissioni (peraltro inefficaci data la presenza di soli due sindaci supplenti).
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: «
1. Accertare (…) la responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale (civile ed incidenter tantum anche quella penale) di ciascuno dei convenuti, verso la società e verso i creditori sociali, per la violazione dei doveri rispettivamente incombenti sia per legge che per statuto;
2. Accertare l'illiceità delle condotte commissive od omissive sopra descritte e le conseguenze dannose da ciascuna prodotte quantificando i danni, subiti dalla società e dai creditori sociali, conseguenti a ciascuna di esse e, per
l'effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni in non meno di € 16.406.200,36 (come dettagliati in narrativa) oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
3. Accertare che la gestione dell'attività è proseguita in modalità non conservativa dopo la perdita del capitale e/o dopo che si era verificata un insanabile dissesto già nell'esercizio 2008 (o nel corso del diverso esercizio individuato dal Tribunale) condannando, in alternativa alla liquidazione dei danni conseguenti alle singole condotte contestate, l'amministratore ed i sindaci alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale
(quella di apertura del concordato preventivo o quella di apertura del fallimento),
e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 n. 4 c.c. (ovvero al 31/12/2008 od alla chiusura del diverso esercizio individuato dal Tribunale) e quindi ad una somma non inferiore ad € 13.632.695 oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
4. In subordine - qualora si ritenga che in ragione dell'irregolarità delle scritture
4 contabili e delle false rappresentazioni in esse contenute non sia possibile la determinazione dei netti patrimoniali - condannare i convenuti a risarcire i danni in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura e quindi in misura non inferiore ad € 6.506.788,41 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
5. Con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa.
Considerato che i fatti dannosi contestati configurano plurimi fatti di bancarotta si chiede che il Tribunale voglia dare atto della sussistenza degli stessi sia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. (inviando denunzia al P.M.) che dell'art. 59 lett. d) T.U. sull'imposta di registro».
II. Si costituivano in giudizio solo i sindaci, eccependo: - di aver comunicato le dimissioni fin dal 27.8.2014, ragion per cui la loro responsabilità non potrebbe estendersi agli eventi successivi a tale data;
- la prescrizione di ogni diritto in ipotesi vantato dalla curatela;
- la mancanza di prova della responsabilità e del nesso di causalità tra gli eventi dannosi e il loro presunto comportamento omissivo;
- di aver adempiuto ai doveri di vigilanza e segnalazione, come risulta dalle loro relazioni all'assemblea e dai verbali delle verifiche trimestrali estratte dal libro del collegio sindacale, regolarmente tenuto e vidimato;
- l'assenza di direzione e coordinamento tra le società coinvolte nelle operazioni indicate dalla curatela;
- l'errata quantificazione dei danni.
Tutti chiedevano di rigettare la domanda, siccome inammissibile, improcedibile e infondata. In subordine, chiedevano la condanna delle compagnie assicurative chiamate in causa a rivalere ciascuno di tutto quanto fosse eventualmente condannato a pagare alla curatela attrice, nei limiti del massimale contrattuale, e salva la franchigia, spese vinte.
Co III. (d'ora in poi anche solo ), chiamata in causa da RO CP_3
giusta atto di citazione notificato in data 13.7.2021, oltre a dedurre
[...]
l'inesistenza di responsabilità del proprio assicurato, richiamando e facendo proprie le sue difese ed argomentazioni, eccepiva: - la non operatività della polizza, ai sensi dell'art. 31 della polizza (che esclude la garanzia per richieste di risarcimento relative a posizioni di DA in aziende che si trovavano in stato di
5 insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale in specifici casi); - l'assenza di copertura, ai sensi dell'art. 7 della polizza (che esclude la garanzia per le richieste di risarcimento traenti origine da circostanze che l'assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento sin dalla data di decorrenza della polizza); - i limiti di operatività della polizza (che non copre la responsabilità solidale, per cui l'eventuale obbligo indennitario dovrebbe essere contenuto entro il limite della quota di responsabilità personale di;
per il regime di coassicurazione diretta con CP_3
per cui ciascun coassicuratore Controparte_13
risponde esclusivamente per la propria quota, senza vincolo di solidarietà, in
Co particolare solo per il 70% dell'importo); - la ricorrenza di massimale e
Co franchigia (per cui l'entità dell'indennizzo eventualmente dovuto da andrebbe determinata entro il 70% del massimale di € 1.033.000, previa deduzione della franchigia specifica per l'attività di DA, pari all'1% del valore del sinistro, con un minimo di € 1.000 e un massimo di € 10.000). Rassegnava le seguenti conclusioni: «IN VIA PRINCIPALE GRADATA 1 - respingere le domande formulate dal (o da qualsiasi altra parte del Parte_1
giudizio) nei confronti del convenuto chiamante dott. che ha CP_3
chiamato in causa la scrivente Compagnia assicuratrice
[...]
e quindi respingere le domande proposte RO
dallo stesso convenuto chiamante (o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti di;
2 - nella non RO
creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal
(o da qualsiasi altra parte del giudizio) Parte_1
nei confronti del convenuto chiamante dott. che ha chiamato in CP_3
causa la scrivente Compagnia assicuratrice RO
, accertare e dichiarare comunque l'insussistenza di qualsiasi
[...]
obbligazione indennitaria e di manleva in capo a RO
nei confronti del convenuto chiamante dott. –
[...] CP_3
anche ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. - e conseguentemente respingere le
6 domande svolte da parte dello stesso convenuto chiamante (o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti di RO
, in base alle applicabili disposizioni di legge e di Polizza. IN VIA
[...]
SUBORDINATA Nella non creduta ipotesi di accertamento di qualsiasi obbligo risarcitorio in capo al convenuto dott. che ha chiamato in causa la CP_3
scrivente Compagnia assicuratrice RO
e di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a
[...] [...]
nei confronti dello stesso convenuto RO
chiamante: 3 – previo accertamento della quota di responsabilità personale del dott. alla luce dell'esclusione dalla copertura di ogni ipotesi di sua CP_3
responsabilità solidale, contenere l'obbligo indennitario e la relativa eventuale condanna di entro il limite RO
della quota di responsabilità personale del dott. , esclusa ogni CP_3
responsabilità solidale con altre parti del presente giudizio;
4 - in ogni caso contenere l'obbligo indennitario della scrivente entro il limite del CP_5
70% del massimale disponibile di € 1.033.000, con applicazione della franchigia di importo pari all'1% del valore del sinistro e in ogni caso non inferiore a € 1.000 e non superiore a € 10.000. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari».
IV. (d'ora in poi anche solo , chiamata in causa da ON CP
, giusta atto di citazione notificato in data 13.7.2021, oltre a Controparte_4
negare la responsabilità del proprio assicurato nei confronti del , Parte_1
eccepiva: - la propria carenza di legittimazione passiva, per non avere l'assicurato fornito alla compagnia la denuncia scritta del sinistro come previsto dall'art. 10 delle condizioni di polizza;
- l'inoperatività della polizza (per la clausola cd. "claims made” e per essere cessata l'operatività nel 2019); - il limite di operatività della polizza, che non copre la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 9 delle condizioni di contratto, rubricato "Vincolo di solidarietà"; - i limiti di copertura per franchigia, massimale (pari a 1/3 del massimale generale e comunque non superiore a €
500.000,00) e scoperto (pari al 10% dell'importo per ogni sinistro, con un minimo assoluto di € 1.500,00); - l'esclusione della garanzia per dolo dell'assicurato (ex
7 art. 1900 c.c. e art. 11.11 della polizza).
Rassegnava le seguenti conclusioni: «In via preliminare:
1. Accertare
l'inammissibilita e improponibilità della chiamata in manleva della deducente per avere controparte del tutto omesso di fornire la prova della esistenza e validità del titolo su cui fonda l'azione e, per l'effetto, statuirne l'estromissione dal presente giudizio;
2. Accertare l'inoperatività della polizza ex art.7 delle CGC e per l'effetto statuire l'estromissione della dal presente giudizio;
3. Accertare, ON
il grado di colpa di ciascuno dei convenuti per le rispettive posizioni e cariche e, in presenza di riconoscimento di condanna con vincolo di solidarietà, dichiarare
l'operatività della polizza limitatamente alla quota di pertinenza dell'assicurato dott. ex art. 9 delle CGC;
4. Accertare l'applicabilità al fatto di specie della CP_4
“Clausola Speciale” identificata con cod. 005 delle CGC e, per l'effetto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale e di quella di manleva, statuire la esposizione massima della Compagnia nell'importo sopra indicato al netto di franchigia e scoperto;
5. Accertare la perdita e/o riduzione del diritto alla manleva per violazione dell'art.15 delle CGC;
6. accertare l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, vantato dalla Curatela fallimentare, essendo decorso il termine di prescrizione previsto dall'art. 2394 cod. civ. e di conseguenza, rigettare la domanda per improcedibilità della stessa, attesa la dimostrata violazione delle disposizioni de quo;
Nel merito:
7. rigettare in toto la domanda della Curatela perché infondata in fatto e in diritto e perché assolutamente non provata la sussistenza dei presupposti di una responsabilità artt. 2392, 2394 e
2394-bis cod. civ. ed art. 146 L.Fall., nonché l'inadempimento di uno o più obblighi imposti dalla legge;
In via gradata 8. nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale
Adito ritenga sussistente una responsabilità in capo al Dott. , Controparte_4
unitamente all'obbligo di manleva a carico della , accertare che ON
il limite di esposizione della Compagnia a manlevare l'assicurato dovrà essere inteso per la sola quota di responsabilità allo stesso attribuibile in via esclusiva (e non solidale) fino alla concorrenza del massimale prestato in polizza che per
l'espletamento delle funzioni di Sindaco è pari ad 1/3 di quello previsto in polizza
8 e, dunque, risulta pari ad € 333.333,33 al lordo di scoperto e con il limite di franchigia pari al 10% dell'importo del danno risarcibile;
9. rigettare la domanda della società attrice come proposta perché assolutamente non provata la sussistenza del nesso causale fra condotta omissiva di vigilanza, le conseguenze pregiudizievoli e del danno diretto nel patrimonio del socio e della società, riconducibile in via immediata e diretta alla condotta negligente del Collegio
Sindacale; In via ulteriormente gradata 10. Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di dolo o colpa grave in capo al dott. , dichiarare la CP_4
perdita del diritto alla manleva ai sensi dell'art.1900 c.c.; 11. Con vittoria di spese diritti ed onorari».
V. (d'ora in poi anche solo ), chiamata in Controparte_6 CP_6
causa da , giusta atto di citazione notificato in data 15.7.2021, Controparte_2
oltre a dedurre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte del e l'insussistenza di responsabilità della propria assicurata, richiamando Parte_1
e facendo proprie le sue difese ed argomentazioni, eccepiva: - l'inoperatività della polizza, per carenza di prova del fatto che si sia verificato un evento coperto dalla polizza;
- l'esclusione "temporale" dell'estensione ex art. 18 della polizza per l'attività di DA (essendosi il rischio manifestato prima della decorrenza della polizza); - l'esclusione per procedure concorsuali avviate prima del periodo di assicurazione ex art. 18 della polizza, considerato che la situazione di crisi che ha portato al fallimento era già in atto precedentemente;
- l'esclusione per responsabilità penale ex art 10 e/o dolo dell'assicurata ex art 11.11 delle condizioni di polizza;
- l'esclusione per richieste risarcitorie relative a società il cui ultimo bilancio, prima della decorrenza del periodo assicurativo, presentava o avrebbe dovuto presentare perdite di bilancio superiori al 25% del patrimonio netto ex art 18 della polizza;
- l'inoperatività con riferimento all'ambito di copertura spazio-temporale ex art 10 della polizza (essendo la richiesta pervenuta nel 2021, successivamente alla scadenza della polizza, risalente al 2016); -
l'inoperatività per violazione dell'obbligo di avviso da parte dell'assicurata ex art
14 della polizza (entro tre giorni da quando si è verificato il sinistro o da quando
9 ne ha avuto conoscenza); - l'inoperatività della polizza anche ai sensi dell'art. 1892
c.c., per la reticenza dell'assicurata in merito alla situazione di insolvenza della società e sull'operato del collegio sindacale al momento della stipula della polizza); - i limiti di copertura, costituiti dal massimale di € 250.000,00 previsto per la responsabilità del DA, nonché dall'applicazione dello scoperto del 10%
(minimo € 5.000,00, massimo € 20.000,00) e della franchigia fissa di € 5.000,00.
Rassegnava le seguenti conclusioni: «- in via preliminare, accertare e dichiarare che il diritto della Dott.ssa ormai prescritto per le ragioni illustrate in CP_2
narrativa e conseguentemente rigettare la domanda di manleva formulata nei confronti di;
- in via principale, accertare e dichiarare l'inoperatività CP_6
della polizza richiamata dall'assicurata, per le ragioni esposte in narrativa la copertura di inoperativa, ex art 10, art 11, 14 e art 18 delle CP_6
condizioni di polizza per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda di manleva formulata dalla dott.ssa ; ed in ogni caso accertare CP_2
e dichiarare l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1892 c.c., per la reticenza tenuta dalla stessa assicurata rispetto alla effettiva situazione concernente
l'insolvenza della società e le contestazioni già insorte Parte_1
sull'operato del Collegio Sindacale;
- in via principale, accertare e dichiarare la carenza di prova della domanda del sia nell'an che nel quantum e/o Parte_1
comunque infondata e conseguentemente rigettare la domanda attorea con rigetto della domanda di manleva rivolta a collegata;
- in via CP_6
subordinata e, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande nei confronti di , limitare quanto sarà accertato al massimale previsto CP_6
in polizza con applicazione delle franchigie e scoperti. Con vittoria di spese e compensi di legge»
VI. Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, non essendo stata accolta la proposta conciliativa del g.i. da nessuna delle parti (cfr. il verbale dell'udienza del 7.11.2023), ritenuta la causa matura per la decisione, tenuto conto degli elementi probatori acquisiti e delle rispettive allegazioni, deduzioni ed eccezioni e non potendosi demandare al c.t.u. indagini meramente esplorative,
10 all'esito dell'udienza del 24.9.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente esaminata l'istanza della Curatela del 2.3.2025, che ha chiesto di: «a) rimettere in termini la parte istante per il deposito del nuovo documento (con l'allegata richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. richiamata nel decreto con riferimento ai reati contestati), ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.; b) disporre la riapertura della fase istruttoria rimettendo la causa sul ruolo del Giudice Istruttore al fine di consentire il contraddittorio sul nuovo documento», sull'assunto che nelle more della fase decisoria, in data 21.2.2025,
«il GUP del Tribunale di Napoli Nord ha disposto il rinvio a giudizio dei convenuti
, , e Controparte_1 CP_3 Controparte_2 Controparte_4
per i seguenti reati (cfr. richiesta di rinvio a giudizio richiamata per relationem ed allegata al decreto) <<hr>
n. 1, 219 comma 1 e comma 2 n. I R.D. 267/42 , perché, in concorso tra loro, in tempi diversi ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, CP_1
amministratore unico dal 16/4/1999 al 24/3/2016 del
[...] [...]
società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli Nord del 21.3.2016 (presidente del collegio Controparte_2
sindacale dal 14/11/2002 al fallimento), (DA effettivo Controparte_4
dal 14/11/2002 al fallimento) (DA effettivo dal 27/04/2002 CP_3
al fallimento), cagionavano o concorrevano a cagionare il dissesto della società, esponendo nei bilanci fatti materiali non rispondenti al vero o omettevano fatti rilevanti sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società, rappresentando una realtà economico-finanziaria della fallita diversa da quella reale, che avrebbe evidenziato una perdita del capitale, se non il dissesto, già diversi anni prima dell'emersione dell'insolvenza. In particolare: • non venivano esposte in bilancio le sanzioni e gli interessi sul debito fiscale e previdenziale;
• venivano esposte parzialmente (fino all'esercizio 2015) i debiti verso i fornitori;
•
11 vi era una mancata svalutazione dei consistenti crediti verso le società del gruppo;
• vi era occultamento delle maggiori perdite mediante la capitalizzazione di immobilizzazioni immateriali iscritte nell'attivo della situazione patrimoniale in assenza del consenso del Collegio Sindacale;
• venivano esposte false movimentazioni contabili, quali ad esempio la rilevazione nell'esercizio 2008 di un credito verso una società collegata con un debito erariale. Con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta.
In Aversa il 24.3.2016** I) del reato p. e p. dagli artt. 110, 40, 81 c.p, 223 comma
1 e 2 n. 2, 219 comma 1 e comma 2 n. 1 R.D. 267/42 , perché, in concorso tra loro, in tempi diversi ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, CP_1
amministratore unico dal 16/4/1999 al 24/3/2016 del
[...] [...]
società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli Nord del 24.3.2016 (presidente del collegio Controparte_2
sindacale dal 14/11/2002 al fallimento), (DA effettivo Controparte_4
dal 14/11/2002 al fallimento) (DA effettivo dal 27/04/2002 CP_3
al fallimento), omettendo sistematicamente e reiteratamente (a far data dal
2004) il pagamento delle obbligazioni fiscali per complessivi euro 6.600,384,09, cagionavano dolosamente il dissesto della società. Con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta>>».
L'istanza non può accogliersi, in quanto il documento indicato non è in grado di influire sul quadro probatorio o sulla soluzione delle questioni sollevate dalle parti, alla luce di quanto si dirà, per cui la rimessione della causa sul ruolo comporterebbe solo un inutile dilatamento dei tempi di definizione del giudizio.
2. Sempre preliminarmente, occorre segnalare che in comparsa conclusionale parte attrice, pur riportandosi per il resto alle proprie istanze e deduzioni, ha limitato «la richiesta di condanna ad € 1.800.000,00 oltre interessi e rivalutazione», deducendo di essere stata all'uopo anche autorizzata dal Giudice
Delegato al fallimento con provvedimento dell'1.11.2024.
Di tanto va tenuto conto, considerato che la comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una
12 domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio e, a maggior ragione, la riduzione della quantificazione della pretesa, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa (cfr., ex multis,
Cass. n. 8737/2014 e, da ultimo, S.U. n. 3453/2024).
Tale scelta processuale consente quindi al Collegio di non indugiare sulla disamina di tutti gli addebiti contestati ai convenuti e di limitare l'esame a quelli rispetto ai quali il riscontro probatorio delle tesi attoree appare maggiormente conclamato, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida.
3. Venendo al merito e cominciando dagli addebiti imputati all'amministratore, oltre a quanto già esposto, occorre dar conto di quanto segue.
A fondamento delle proprie (originarie) domande il ha premesso in Parte_1
punto di fatto: - che la società, costituita in data 11.1.1991 e partecipata con quote paritarie da (amministratore dalla costituzione fino al Controparte_1
fallimento) e da , aveva acquisito in locazione una vasta Controparte_10
struttura (adibita a centro commerciale) ed aveva svolto in via diretta l'attività di supermercato, esercitando indirettamente anche altri rami d'azienda dislocati in circa trenta negozi (di varia natura), ubicati nel centro commerciale, concedendoli in affitto a terzi;
- che in data 28.11.2014 aveva chiesto l'ammissione ed in data
13.8.2015 era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, ammissione poi revocata il 24.3.2016, essendo stato rilevato - tra le altre cose - il difetto di veridicità dei dati aziendali;
- che lo sbilancio tra il passivo accertato (€
12.156.287,76) e l'attivo realizzato o realizzabile (€ 5.649.499,35) sarebbe pari ad
€ 6.506.788,41; - che dall'analisi della contabilità sarebbe emersa l'inattendibilità di alcuni dati e che in tal modo sarebbero stati occultati i reali risultati degli esercizi a partire dal 2008; - che la causa dell'insolvenza sarebbe da individuarsi:
«a) nella distrazione di risorse a favore di altre società avente pressoché la medesima compagine sociale, ovvero a favore della società “ Controparte_10
(…) e del (…); la società fallita
[...] Controparte_10
acquistava merci dai propri fornitori che cedeva “a credito” alle due società
“collegate”; b) nella costante omissione nel versamento dei debiti tributari
13 previdenziali (con consequenziale maturazione di sanzioni ed interessi) pur in presenza di risorse che venivano utilizzate per ragioni diverse dal perseguimento del fine sociale;
c) nella dispersione di ulteriori risorse in attività (neanche di mera sorte bensì) di sicuro danno (realizzazione di opere su beni di proprietà altrui con espressa esclusione del diritto ad ottenere l'indennità ex art. 1592 c.c.); d) nell'assenza di qualsivoglia attività di recupero dei crediti anche nei confronti di clienti diversi dalle due società sopra indicate (salvo che tali crediti non siano stati incassati “a nero”) che neanche il curatore può in massima parte recuperare per la mancata consegna della documentazione di supporto»; - che, in particolare, a causa delle forniture “a credito” a favore delle due società collegate, l'esposizione della fallita verso costoro (€ 7.171.100,00) sarebbe di importo prossimo allo sbilancio fallimentare e sarebbe irrecuperabile. in quanto le società debitrici (per nulla patrimonializzate al momento delle forniture) erano divenute esse stesse insolventi;
- che, se le risorse distratte in favore delle suddette società fossero state impiegate per il pagamento dei debiti fiscali e previdenziali, non sarebbero maturati interessi e sanzioni ammessi al passivo (per ben € 3.412.202,36); - che, quindi, il danno procurato alla società ed ai creditori sia per aver fornito la merce
“a credito” senza garanzia e sia per non aver proceduto al recupero del credito pregresso (ancor più consistente nel 2008) sarebbe pari al totale dei crediti verso le due società, ovvero pari ad € 7.171.100,00; - che il danno per sanzioni e interessi maturati per il mancato pagamento del debito erariale e previdenziale sarebbe pari ad € 3.412.202,36; - che per gli investimenti effettuati per lavori su un immobile preso in locazione, senza diritto ad indennizzo per le migliorie, il danno sarebbe pari alle somme così disperse (€ 2.200.000,00); - che per il mancato recupero dei crediti maturati negli anni nei confronti anche dei conduttori dei locali e dei rami d'azienda ricadenti nel Parco Commerciale il danno sarebbe pari all'ammontare dei crediti non recuperati per € 3.400.000,00; - che per la concessione in affitto o locazione di rami di azienda o uffici a prezzo vile il danno sarebbe pari ad € 222.898,00; - che per l'aggravamento del dissesto dopo il verificarsi dello scioglimento della società (risalendo la perdita del capitale già al
14 2008 ed essendo questa emersa grazie alle rettifiche di svariate poste dei bilanci depositati dalla fallita) conseguente ad una gestione non meramente conservativa
(ovvero dopo che, verificatosi il dissesto, andava richiesta la dichiarazione di fallimento), il danno andrebbe quantificato in € 13.632.695 (pari alla differenza tra il patrimonio netto rettificato del 2008 e quello del 2014) ovvero in €
6.506.788,41 (tenendo conto dello sbilancio fallimentare).
La domanda di risarcimento del danno (arrecato alla società ed ai creditori sociali), nei limiti in cui risulta ridotta in corso di causa, è fondata.
Tralasciando la disamina degli ulteriori addebiti, sta di fatto che dagli atti risulta che almeno dal 2008 la ha continuato ad effettuare forniture Parte_1
di merce, senza assumere adeguate garanzie, in favore di due “parti correlate” (le società e Controparte_10 Controparte_10
le cui compagini sociali ed i cui organi sociali erano
[...]
parzialmente comuni e/o contigui con quelli della fallita) e ciò sebbene le due società non avessero ripianato la loro pregressa e già ingente esposizione debitoria, la quale si è quindi accresciuta nel tempo. La gravità della condotta è confermata non solo dal fatto che non sono mai state avviate azioni di recupero, ma anche dalla circostanza che le forniture sono proseguite ancora fino ad agosto del 2014 (cfr. le risultanze dello stato passivo), ossia quasi fino alla vigilia del fallimento delle due "parti correlate” e quindi anche quando l'inesigibilità dei crediti (nel frattempo ascesi ad oltre sette milioni di euro) era ormai conclamata.
Soprattutto, poi, rileva che nel frattempo, ossia mentre le due “società di famiglia” venivano “sovvenzionate” con le suddette forniture “a credito”, l'amministratore ha costantemente omesso l'adempimento dei debiti tributari previdenziali, tanto che al momento del fallimento il debito erariale e previdenziale ammesso al passivo è risultato pari ad € 6.600.384,09, di cui ben € 3.412.202,36 per sanzioni ed interessi (cfr. le risultanze delle domande di ammissione al passivo). Né va trascurato che della gravità di tale modus operandi l'amministratore deve essere stato ben consapevole, come risulta anche dagli sterili tentativi di occultare in bilancio, da un lato, l'ingente credito verso le parti correlate e, dall'altro,
15 l'esposizione verso il Fisco, mediante un'illegittima “compensazione” effettuata nell'esercizio 2008 di un credito di € 1.401.228,12 verso una delle società correlate con un debito erariale, cercando così di esporre fittiziamente ai terzi un minor debito verso l'erario e un minore credito verso parti correlate. Alla stessa logica sembra rispondere anche la mancata esposizione nei bilanci delle sanzioni irrogate e degli interessi nel corso del tempo maturati sul debito fiscale e previdenziale.
In definitiva, alla luce della documentazione acquisita (cfr. il verbale di approvazione dello stato passivo fallimentare, la documentazione allegata alle domande dell'Agente della riscossione), l'esistenza di debiti (erariali e per contributi previdenziali) inadempiuti (ed il conseguente ammontare dei maggiori costi gravanti sulla società per interessi di mora, spese di esazione e sanzioni) è circostanza che si trae ampiamente dagli atti. Per converso, nessuna giustificazione degli inadempimenti appare plausibile, considerato il protrarsi nel tempo delle omissioni (pluriennali) e considerato che gli inadempimenti risalgono anche all'epoca in cui la società era operativa e sosteneva anzi con le forniture “a credito” le società correlate.
Ne consegue che risulta certamente fondata la pretesa risarcitoria, quantificata in € 1.800.000,00, alla data del fallimento, trattandosi di somma di gran lunga inferiore sia rispetto all'importo dei crediti non recuperati verso le “società di famiglia” (importo a sua volta quasi corrispondente allo sbilancio fallimentare), sia rispetto all'ammontare dei maggiori costi gravanti sulla società per interessi di mora e sanzioni sui debiti erariali e per contributi previdenziali.
L'importo indicato costituisce debito di valore, per cui devono essere accordati su di esso la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il danno, si ritiene possano essere
16 individuati al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 24.3.2016 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della prima notifica della citazione alla presente decisione, computati sulla somma via via annualmente rivalutata (cfr. Cass. S.U.
n. 1712/1995).
4. Venendo agli addebiti contestati ai sindaci, occorre premettere che tutti i convenuti hanno preliminarmente evidenziato di aver comunicato le dimissioni in data 27.8.2014 (tramite raccomandata A.R. e, quindi, con atto avente data certa)
e che queste sarebbero efficaci da tale data o, comunque, dal 16.7.2015, data in cui furono acquisite anche presso il Registro delle imprese, ragion per cui - non essendo applicabile l'istituto della prorogatio - la loro responsabilità non potrebbe estendersi agli eventi successivi a tali date.
Ad avviso della Curatela, invece, considerata l'esistenza di soli due sindaci supplenti e tenuto conto del fatto che l'assemblea della società, pur prendendo atto delle intervenute dimissioni (cfr. il verbale del 4.1.2016), non li ha mai sostituiti, i componenti del collegio sindacale dovrebbero intendersi ancora in carica alla data del fallimento.
A ben vedere, nella specie è superfluo indugiare sulle numerose questioni concernenti le modalità, il perfezionamento ed il momento di efficacia delle dimissioni dei sindaci e, in particolare, su quella dell'applicabilità della prorogatio ai sindaci dimissionari, essendo dirimenti due considerazioni.
La prima è che le dimissioni sono intervenute quando la situazione era ormai compromessa e, comunque, quando la scriteriata condotta dell'amministratore, di cui si è detto, e quella omissiva imputata ai sindaci (rispetto all'obbligo di vigilanza e di esercizio dei poteri-doveri propri della carica) erano state già poste in essere. A nulla rileva, infatti, che gli effetti dannosi non si siano pienamente manifestati in costanza della carica, ad assumere rilevanza essendo unicamente il fatto che le irregolarità siano state commesse senza che il collegio sindacale si sia attivato per impedirne le conseguenze, anche se manifestatesi successivamente.
La seconda è che le dimissioni, lungi dall'integrare adempimento degli obblighi di vigilanza, ben possono anzi divenire esse stesse motivo di addebito, come nel
17 caso in cui il DA, intuendo la necessità di un imminente proprio intervento, o che comunque di tale necessità avrebbe dovuto ravvedersi secondo l'ordinaria diligenza, abbia preferito invece dismettere la funzione evitando così di dover utilizzare gli strumenti che l'ordinamento mette(va) a sua disposizione. In questi casi la rinuncia potrebbe essere infatti insufficiente a recidere il nesso che lega il DA alle sorti della società, potendo semmai risultare essa stessa emblematica di una condotta censurabile (cfr. Cass. 18770/2019, secondo cui «le dimissioni non costituiscono mai condotta di adempimento del dovere, né sufficiente ad esimere da responsabilità, quando a ciò non si fossero accompagnati anche concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti, per la pregnanza degli obblighi assunti dai sindaci proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui, e perché la diligenza impone piuttosto un comportamento alternativo: equivalendo allora le dimissioni ad una sostanziale inerzia ed, anzi, divenendo esemplari della condotta colposa e pilatesca tenuta dal DA, del tutto indifferente e inerte nel rilevare la situazione di illegalità reiterata»; cfr. altresì, in termini, più recentemente, Cass. n. 2400/2024 e n. 3922/2024).
5. Tutti i sindaci convenuti hanno, inoltre, eccepito la prescrizione di ogni diritto in ipotesi vantato dalla curatela, essendo decorsi oltre cinque anni dalle condotte contestate e, soprattutto, dal momento in cui la società aveva presentato istanza di concordato (risalente al 28.11.2014) e si era determinata l'insufficienza del patrimonio sociale a far fronte alle obbligazioni assunte, non essendo applicabile il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato di bancarotta, in quanto nei loro comportamenti non sarebbe ravvisabile il dolo (e, a loro avviso, nemmeno la colpa grave).
a. L'eccezione, ove riferita all'azione dei creditori sociali, è infondata, in quanto
- decorrendo il termine dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale si è manifestata, ossia dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti, coincidente in via presuntiva con la dichiarazione di fallimento (ricadendo sui convenuti la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza
18 patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza: così, ex multis, Cass. n. 3552/2023) - nella specie al momento della notifica della citazione
(23.3.2021) non era ancora trascorso il quinquennio dalla dichiarazione di fallimento (risalente al 24.3.2016).
Né la mera circostanza che in data 28.11.2014 la società Parte_1
abbia depositato un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato c.d.
“con riserva”, ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.F., può valere tout court a far ritenere superata la suddetta presunzione, se solo si consideri che con il suddetto ricorso la Società si è riservata di presentare la proposta concordataria, il piano e la documentazione, per cui neanche risulta (né è stato allegato) che dal ricorso e dalla documentazione ad esso allegata i creditori potessero oggettivamente percepire fin dal novembre del 2014 la sussistenza di una situazione di insufficienza patrimoniale (rilevante, come detto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione).
Né va trascurato che, in genere, il concordato preventivo è strumento utilizzabile anche per far fronte ad un mero stato di crisi e non necessariamente ad uno stato di insolvenza e che, comunque, l'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (rilevante ai fini della presente decisione) nemmeno corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 L.F.
In ogni caso, anche a voler ritenere che, da quando (in data 23.4.2015) la Società ha provveduto al deposito della proposta di concordato corredata dal piano di concordato o da quando (in data 13.8.2015) è stata aperta la procedura di concordato preventivo, ai creditori sia stata manifesta la situazione di insufficienza patrimoniale, l'eccezione è comunque infondata, essendo nella specie applicabile, ai sensi dell'art. 2947, co. 3, c.c., il più lungo termine previsto dalla legge penale, visto che il fatto illecito per il quale è azionato il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato.
A questo proposito, precisato che il maggior termine di prescrizione è correlato solo all'astratta previsione dell'illecito come reato, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale (ragion per cui risulta irrilevante la
19 circostanza segnalata dalla Curatela con l'istanza di rimessione in termini), è evidente (per quanto si dirà) che l'illecito (civile) imputato ai convenuti (in concorso con l'amministratore) configura astrattamente quantomeno anche la fattispecie della bancarotta fraudolenta aggravata (prevista e punita dagli artt.
110, 40, 81 c.p., 223, co. 1 e 2 n. 2, 219 co. 1 e 2 n. 1 L.F.), che si prescrive in quindici anni, se aggravata (o comunque in dieci anni), con decorrenza dal fallimento, ragion per cui, anche sotto questo profilo, la prescrizione non può giudicarsi maturata.
b. Nel caso in cui l'eccezione sia stata riferita anche all'azione sociale, questa è parimenti infondata, per le ragioni da ultimo esposte, considerato che la disposizione di cui all'art. 2947, co. 3, cit. è applicabile anche all'illecito contrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato (cfr. Cass. n.
2012/1994; S.U. n. 1479/1997), per cui a nulla rileva che l'art. 2941 n. 7 c.c. (che prevede la sospensione del decorso della prescrizione finchè gli amministratori sono in carica) non si applichi ai sindaci ed è superfluo indugiare anche a questo proposito sulla questione dell'applicabilità della prorogatio ai sindaci dimissionari, così come sulla questione della riconducibilità di quelli invocati dalla Curatela ai c.d. danni “lungolatenti”.
6. Venendo al merito, anche la domanda risarcitoria spiegata in danno dei sindaci, nei limiti in cui è stata ridotta in corso di causa, è fondata.
Circoscrivendo anche in questo caso, per ragioni di economia processuale,
l'esame ad uno solo degli addebiti mosso anche ai sindaci (quello di aver concorso con l'amministratore nella dissipazione di risorse finanziarie in favore di società correlate e nella sistematica e reiterata omissione del pagamento delle obbligazioni fiscali, così cagionando dolosamente il dissesto della società), va osservato quanto segue.
Per resistere alla domanda, in estrema sintesi, la difesa dei sindaci si incentra su due argomenti.
Sotto un primo profilo, essi sostengono di aver adempiuto ai doveri di vigilanza e segnalazione, come risulta dalle loro relazioni all'assemblea e dai verbali delle
20 verifiche trimestrali estratte dal libro del collegio sindacale, regolarmente tenuto e vidimato.
Sotto altro profilo, poi, eccepiscono la mancanza di prova del nesso di causalità tra gli eventi dannosi e il loro presunto comportamento omissivo, tant'è che la stessa Curatela non avrebbe specificamente indicato quale dei possibili comportamenti adottabili dai sindaci avrebbe potuto impedire l'insorgere della insolvenza e il determinarsi del danno.
Entrambi gli argomenti sono privi di pregio.
a. Certamente lo è il primo.
In buona sostanza, ad avviso dei convenuti, non sarebbe vero, contrariamente a quanto allegato dalla Curatela, che il collegio sindacale solo in occasione della relazione al bilancio del 2013 si sarebbe accorto, ma senza adottare nessuna iniziativa, se non quella di dimettersi, delle gravissime irregolarità e dell'illiceità della gestione, in quanto già nella relazione al bilancio relativo al 2008 aveva puntualmente avanzato una serie di rilievi e formulato inviti ad una più accorta gestione delle politiche aziendali, soprattutto in materia di recupero dei crediti, evidenziando, in particolare, «una situazione debitoria nei confronti dell'Erario ed
Enti Previdenziali ed Assistenziali di una entità tale, da comportare sanzioni, oltre che amministrative, anche e soprattutto di carattere penale» e «un eccessivo credito nei confronti di alcuni clienti ed in particolare del Centro Commerciale
[...]
Tale situazione rappresenta a parere del Collegio, un grosso rischio CP_10
sulla integrità del patrimonio dell'azienda. Pertanto si sollecita l'organo amministrativo a recuperare in tempi brevi i suddetti crediti, ed in caso di difficoltà ad intraprendere le opportune azioni legali per il recupero (…) ridurre i tempi di incasso per fronteggiare i debiti vs/fornitori, erario e istituti previdenziali e bancari» (così la relazione relativa al 2008). Inoltre, ancora nelle relazioni dei bilanci relativi agli anni successivi (dal 2009 al 2012) il collegio sindacale aveva espresso «energici rilievi e forti preoccupazioni, come per i precedenti esercizi, sollecitando l'amministrazione a porre rimedio». Infine, sempre secondo i sindaci, alle mancate iniziative, soprattutto in materia di gestione del credito, dell'organo
21 amministrativo, sarebbe corrisposta «una pressione sempre maggiore del Collegio che (…) culminerà, alla fine, con le dimissioni».
Tuttavia, sta di fatto che solo nella relazione dei sindaci al bilancio del 2013
(depositata presso il Registro delle imprese) sono testualmente riportate le criticità rilevate, ossia «una situazione di crediti verso clienti di elevata consistenza, laddove non è stata posta in essere una verifica analitica al fine di accertare la solvibilità degli stessi, infatti si rileva che non è stato predisposto un apposito fondo svalutazione crediti, al di là della misura fiscale, per contenere eventuali perdite su crediti;
in particolare il collegio da una visione del partitario clienti ha rilevato un eccessivo credito nei confronti di alcuni clienti ed in particolare del Tale situazione Controparte_10
rappresenta, a parere del collegio, un grosso rischio sulla integrità del patrimonio dell'azienda. Pertanto si sollecita l'organo amministrativo di recuperare in tempi brevi i suddetti crediti, ed in caso di difficoltà ad intraprendere le opportune azioni legali per il recupero. Comunque il collegio invita l'amministratore a ridurre, nei confronti della generalità dei clienti, i tempi di incasso per meglio fronteggiare i debiti verso i fornitori, erario, istituti previdenziali e istituti bancari i quali hanno raggiunto importi considerevoli, tali da creare una forte preoccupazione nelle valutazioni del collegio».
Prima di allora nelle relazioni ai bilanci di esercizio, quelle depositate presso il
Registro delle imprese e consistenti in una pagina contenente solo affermazioni rassicuranti (emblematica è quella relativa al bilancio del 2012), nulla è mai stato evidenziato. In particolare, dalla relazione che accompagna il bilancio del 2008 risulta che il collegio sindacale non avrebbe rilevato «motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2008, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di
Amministrazione per la destinazione del risultato / la copertura della perdita dell'esercizio». Anche nelle relazioni che accompagnano i bilanci successivi l'organo di controllo attesta la veridicità dei bilanci e che non vi sono motivi ostativi all'approvazione (cfr. bilanci in atti dal 2009 al 2014). Ed anzi, con
22 riferimento ai bilanci al 31.12.2011 e al 31.12.2012, nemmeno vi è la segnalazione, effettuata nelle precedenti relazioni che accompagnano il bilancio, in ordine all'esistenza di debiti tributari e contributivi non corrisposti.
È incontroverso, comunque, che a fronte delle criticità (pur segnalate nelle relazioni trascritte nel libro del collegio sindacale) per più anni mai nessuna iniziativa è stata assunta dall'organo di controllo, salvo quella delle dimissioni nel
2014/2015.
Ancora in questa sede, sterilmente la difesa dei sindaci sembra trincerarsi dietro il fatto che le relazioni al bilancio (dal 2008 al 2012) depositate presso il Registro delle Imprese sarebbero false, in quanto non conformi a quelle trascritte nel libro regolarmente vidimato. Ebbene, tale falsità, lungi dal costituire una scriminante per i sindaci, conferma piuttosto la tesi attorea della collusione tra l'amministratore ed i sindaci e sicuramente comprova quantomeno la totale assenza di controllo, risultando per tabulas che i componenti del collegio sindacale non hanno verificato se i bilanci depositati presso il Registro delle imprese (e in particolare le loro relazioni) corrispondessero alle risultanze della documentazione contabile e sociale, omettendo così di adempiere ad un aspetto cruciale del loro ruolo, poiché contribuisce a garantire la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni fornite dalla società.
In sostanza le criticità (relative quantomeno ai crediti verso le correlate, ai debiti tributari e previdenziali, alle indebite compensazioni) avrebbero dovuto indurre l'organo di controllo a non esprimere parere favorevole all'approvazione dei bilanci (in quanto non rappresentativi e veritieri), per cui delle due l'una: o tale parere contrario non è stato reso oppure è stato reso, ma è rimasto un atto interno, essendo stato pubblicato presso il Registro delle imprese un parere falso, unitamente ai bilanci, che tuttavia i sindaci non hanno impugnato. In entrambi i casi è evidente che il collegio sindacale si è adagiato al volere dell'amministratore, che come i sindaci (non a caso componenti anche del collegio sindacale della società correlata, “ ) era espressione del Controparte_10
gruppo di controllo della società, i fratelli . CP_1
23 b. Infondato è anche il secondo argomento difensivo.
È certamente vero che in tutti i casi di concorso omissivo l'accertamento del nesso causale presuppone «il c.d. giudizio controfattuale, allorché l'attivazione avrebbe potuto impedire l'evento anche con riguardo alla sua protrazione, reiterazione o aggravamento» (cfr. Cass. S.U. n. 576/2008, per la quale in tema di responsabilità civile il nesso causale è regolato dai principi desumibili dagli artt.
40 e 41 c.p., per cui un evento deve considerarsi causato da un altro se non si sarebbe verificato in mancanza di quest'ultimo nonché dal criterio della così detta causalità adeguata, in base al quale all'interno di una serie causale occorre dare rilievo ai soli eventi che sulla base di una valutazione ex ante non appaiano del tutto inverosimili, vigendo in materia civile — a differenza di quella penale, governata dalla prova “oltre ogni ragionevole dubbio” — la regola della “evidenza preponderante” o del “più probabile che non”).
È noto, inoltre, che, una volta rilevate irregolarità e criticità gestionali e contabili, i sindaci (anche di s.r.l. e tenuto conto della disciplina vigente ratione temporis) possono (e devono) fare ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento, tra cui: gli inviti e le diffide a desistere dall'attività dannosa, la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c. (ove omessa dagli amministratori, o per la segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate, dunque anche ex artt. 2446 e 2447 c.c.), il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite (ai sensi di tali disposizioni), i solleciti alla revoca delle deliberazioni assembleari o sindacali illegittime, l'impugnazione delle deliberazioni viziate, il ricorso al tribunale in presenza di una causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2485, co. 2, c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c., la denunzia all'autorità giudiziaria penale, etc. Non è privo di rilievo, come la S.C. ha più volte segnalato, che anche la semplice minaccia di ricorrere ad un'autorità esterna può costituire deterrente, sotto il profilo psicologico, al proseguimento di attività anti-doverose da parte degli amministratori (Cass. n. 22911/2010; n. 31204/2017; n. 18770/2019 cit.).
Nella specie, sebbene fin dal 2009 ai sindaci fosse perfettamente nota la
24 gravissima situazione, caratterizzata dall'evasione tributaria e dal contestale imponente “finanziamento” delle società correlate, e sebbene questa situazione di illegalità diffusa del “gruppo” (invano “mascherata” mediante illegittime
“compensazioni” tra crediti verso clienti e debiti erariali) avrebbe dovuto indurre i sindaci — i quali, come già detto, ricoprivano la medesima carica nell'altra società “di famiglia” — a vigilare, ad impugnare i bilanci, ad interessare la pubblica autorità, per prevenire le ulteriori spoliazioni, risulta che l'attività sindacale si sia estrinsecata solo in sterili “inviti”, rimasti “secretati” nel libro delle verifiche sindacali.
Peraltro, è noto che – come pure stigmatizzato dalla S.C. in casi analoghi – non
«è onere della procedura attrice prima, e del giudice del merito poi, individuare lo specifico atto che, in particolare, in quel giorno ed in quel luogo, il DA avrebbe dovuto porre in essere al fine di esonerarsi da responsabilità: posto che, a fronte di una condizione di illiceità reiterata e senza scrupoli, la mera inerzia lo condanna, integrando assolvimento adeguato dell'onere di allegazione attorea. È, invece, onere del DA medesimo provare di essere senza colpa, perché fattori insuperabili — che egli allora è, sì, tenuto ad identificare e provare — gli abbiano impedito la conoscenza degli eventi e la possibilità di attivarsi» (così Cass. n.
18770/2019 cit.).
Del resto, che le numerose violazioni dell'organo di amministrazione siano state a lungo assecondate dal collegio sindacale in modo connivente è dimostrato proprio dalla vicenda delle (tardive) dimissioni.
A questo proposito, infatti, nel caso (come quello di cui trattasi) in cui i soci siano in grado di intervenire sull'operato degli organi di gestione, la minaccia delle dimissioni potrebbe essere considerata una reazione capace di conciliare il dovere di contrastare le condotte anti-doverose degli organi di gestione con l'esigenza del soggetto deputato al controllo di non legare le proprie sorti alla società (non appena e dal momento in cui sia) amministrata in modo discutibile. Si vuol dire che forse nulla potrebbe imputarsi a quei sindaci che, resisi conto di atti di gestione che non condividono, contestino immediatamente la condotta agli
25 amministratori, minacciando e nel caso poi facendo seguire le dimissioni. Tutto affatto diverso, invece, è il caso de quo, considerato che i sindaci hanno dismesso l'incarico dopo un lunghissimo periodo di connivenza con gli amministratori, per cui lungi dall'essere manifestazione del diritto di reagire all'illecita condotta dei gestori, le dimissioni ("pilatesche") si inseriscono in un contesto di anti-doverosità
e finiscono per disvelare ancor più la collusione tra l'amministratore ed i sindaci.
In definitiva, va condivisa la tesi attorea, secondo cui il collegio sindacale ha avuto un costante comportamento compiacente e ha affrontato i propri doveri di controllo con totale disinteresse effettuando solo in apparenza verifiche e limitandosi a tardivi e sterili avvertimenti (di mera facciata), così concorrendo alla dispersione di ingentissime risorse economiche in favore di altre società di
“famiglia” e al “sistematico” omesso pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, così arrecando un danno quantificabile in almeno € 1.800.000,00.
Ne consegue che, in solido con l'amministratore, anche i sindaci vanno condannati in solido tra loro al pagamento della somma di € 1.800.000,00, alla data del fallimento, oltre rivalutazione da tale data e interessi al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 24.3.2016 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 23.3.2021 alla presente decisione, computati sulla somma via via annualmente rivalutata.
7. Alla stregua di tutte le svolte considerazioni, dunque, anche le domande di garanzia spiegate dai sindaci nei confronti delle proprie compagnie assicurative vanno rigettate, dirimente essendo, rispetto a tutte le eccezioni sollevate dagli assicuratori, quella fondata sul principio di cui all'art. 1900 c.c., secondo il quale l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario.
Co Al riguardo, la (assicuratrice del dott. ) ha evidenziato che «la CP_3
copertura sarebbe esclusa anche ai sensi dell'art. 6 lett. a) della Polizza (“Atti dolosi, fraudolenti, disonesti”), secondo cui “l'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite patrimoniali connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiari costituire un atto doloso, disonesto
26 o fraudolento” ed ai sensi dell'art. 1900 c.c. secondo cui “L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo del contraente, dell'assicurato e del beneficiario”».
Anche (assicuratrice del dott. ) ha rilevato che, nell'ipotesi in CP CP_4
cui venisse accertata la responsabilità del , «la garanzia di polizza sarebbe CP_4
esclusa ai sensi dell'art. 1900 c.c. Atteso che la Curatela deduce i gravi comportamenti presuntamente commessi e che a suo dire configurerebbero anche fattispecie penalmente rilevanti, la scrivente, nel caso il Giudice dovesse accertare la commissione di reati, sin d'ora eccepisce l'esclusione della garanzia ex art 1900.
In base al disposto dell'art. 1900 c.c., l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave, e ciò al fine di evitare che la garanzia assicurativa crei l'interesse dell'assicurato a provocare il sinistro”».
A sua volta (assicuratrice della dott.ssa ) ha eccepito che CP_6 CP_2
«l'unica responsabilità di cui è obbligata a rispondere in manleva la Compagnia è quindi esclusivamente quella “civilistica”. Da tale categoria sono quindi escluse le condotte allegate dall'attore ex artt. 224 e 217 L.F. e 223 e 216 L.F (…). La esclusione è essenzialmente legata all'elemento soggettivo del dolo che viene abbinato alla responsabilità contestata ai membri del Collegio Sindacale. Il che incide sulla causa del contratto assicurativo, dato che il dolo 'determina'
l'avveramento del rischio, escludendo l'elemento proprio dell'aleatorietà.
Principio cardine e generale della materia assicurativa come infatti sancito all'art
1900 c.c.
2.2.3.2. Quindi, se la prospettazione attorea sulla “collusione dolosa” del collegio sindacale con i presunti illeciti perpetrati dall'amministrazione (…) fosse accertata e riconosciuta, la polizza comunque non opererebbe in virtù dell'esclusione espressa all'art 11 delle condizioni generali di polizza che recita:
“L'assicurazione non opera: …” e al punto 11) “…per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode o atto doloso posti in essere dall'Assicurato”».
Ebbene, alla luce di tutto quanto già detto in ordine alla condotta dei sindaci
27 (astrattamente integrante gli estremi del delitto di bancarotta fraudolenta aggravata) e con riguardo all'accertata collusione con l'amministratore e con i soci, le eccezioni delle compagnie assicurative sono fondate, considerato comunque che «anche l'atteggiamento psichico caratterizzato da dolo eventuale, in quanto espressione di intima accettazione del rischio e di indifferenza al verificarsi dell'evento dannoso (…) è sufficiente ed idoneo ad escludere la copertura assicurativa ex art. 1917 comma 1 c.c.» (così Cass. n. 10659/2008, enunciante un principio valido a maggior ragione per le assicurazioni di cui trattasi) e considerato che il principio di cui all'art. 1900 cit. «trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso, in quanto ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il danno trova applicazione il principio della condicio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale, ex artt. 40 e 41 c.p., con la conseguenza che, quando l'evento è derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi (tra cui un comportamento dell'assicurato), è sufficiente per negare l'estensione della polizza accertare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l'evento non si sarebbe prodotto»
(così da ultimo Cass. n. 29229/2024).
8. Venendo, infine, alla richiesta attorea di dichiarare che i fatti dannosi contestati configurano plurimi fatti di bancarotta, «sia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
(inviando denunzia al P.M.) che dell'art. 59 lett. d) T.U. sull'imposta di registro», va osservato quanto segue.
Anzitutto, a prescindere da quanto segnalato dalla Curatela con l'istanza di rimessione in termini, appare superflua la trasmissione degli atti al P.M. (che risulta aver già richiesto il rinvio a giudizio).
In secondo luogo, è noto che, ai sensi dell'art. 59 TUR, «si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute (…) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato» e che, per giurisprudenza consolidata, tale norma «non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua
28 astratta configurabilità, con la conseguenza che il fatto può essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile»
(Cass. n. 24096/2014). È noto inoltre che, quando all'esito di un giudizio civile venga riconosciuto il risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, non solo è possibile la registrazione a debito della sentenza, ma è anche previsto che il recupero dell'imposta di registro possa avvenire solo nei confronti della parte obbligata al risarcimento, in applicazione del successivo art. 60, co. 2, TUR
(che, quindi, esonera dall'obbligo il “danneggiato da fatto-reato”, in deroga al generale vincolo di solidarietà, di cui all'art. 57 TUR, che grava su tutte le parti processuali). Tuttavia, la normativa citata non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità. È sufficiente, cioè, ai fini della sua applicazione, che i fatti posti a fondamento dell'azione risarcitoria siano riconducibili a fattispecie di reato. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del suddetto beneficio in capo al “danneggiato da fatto-reato”, non solo non è richiesto che le sentenze in parola siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale (cfr. Cass. n. 5952/2007), ma neanche è necessario un accertamento incidentale del giudice civile o, rectius, la sua attestazione che la condotta del danneggiante integri gli estremi di un fatto di reato.
L'art. 60, co. 2, cit. esige solo che nel provvedimento giurisdizionale sia
«indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito». Lo scopo di questa norma è appunto quello di consentire all'Agenzia di individuare il soggetto CP_14
nei cui confronti poter svolgere il recupero dell'imposta, vale a dire il soggetto che
è tenuto a risarcire il danno.
Resta tuttavia di competenza dell'Amministrazione giudiziaria e, quindi, del funzionario di cancelleria il compito di valutare se sussistano i presupposti per richiedere la registrazione a debito della sentenza (ex art. 59 cit.) e dell'Ufficio finanziario il compito di verificare l'esistenza delle condizioni per la prenotazione a debito e per l'inoperatività del criterio della solidarietà tra tutte le parti (ex art. 60 cit.) in sede di recupero dell'imposta.
29 D'altronde, al di là del fatto che eventuali errori od omissioni in ordine all'apprezzamento della fattispecie non potrebbero alterare il contenuto precettivo della legge, la cui applicazione spetta a tutti gli operatori del diritto (cfr.
Cass. n. 21112/2022), soprattutto rileva che una diversa interpretazione comporterebbe, in mancanza di qualsiasi espressa previsione, l'attribuzione alla giurisdizione civile di un vero e proprio potere decisionale su una vicenda di natura tributaria, riguardo alla quale il giudice naturale è poi quello tributario (innanzi al quale potrà estrinsecarsi la reazione della parte, mediante i mezzi di tutela avverso l'eventuale illegittima pretesa di riscossione).
Ne consegue che nessuna ulteriore declaratoria va specificamente resa, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 59 e 60 TUR, fermi restando gli accertamenti già compiuti ai fini della risoluzione delle questioni trattate.
9. Le spese di lite tra il ed i convenuti seguono la soccombenza e Parte_1
vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della controversia
(criterio del "decisum"), dei medi tariffari, dell'aumento e della riduzione rispettivamente previsti dal comma 2 e dal comma 4 dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 cit. e nel rispetto del principio di solidarietà (essendo i convenuti legati fra loro da un rapporto sostanziale solidale).
Tra i sindaci e le rispettive compagnie assicurative le spese seguono del pari la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. n. 55/2014 cit., in misura prossima ai minimi tariffari.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) accoglie le domande attoree (così come ridotte) e, per l'effetto, condanna in solido , , e Controparte_1 CP_3 CP_2 CP_2 CP_4
al pagamento in favore del “
[...] Parte_1 Parte_1
di € 1.800.000,00, oltre rivalutazione a far data dal 24.3.2016 (data del
[...]
30 fallimento) ed interessi sulle somme via via rivalutate al tasso ex art. 1284 comma
1 c.c. dal 24.3.2016 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 23.3.2021 (data della prima notifica della citazione) alla presente decisione;
2) condanna in solido , , Controparte_1 CP_3 CP_2 CP_2
e al pagamento delle spese di lite in favore del
[...] Controparte_4
, che liquida in € 40.000,00 Parte_1
per compensi ed in € 3.442,18 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, al netto di IVA e CPA;
3) condanna al pagamento delle spese in favore della CP_3 CP_5
che liquida in € 19.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
[...]
15%, al netto di IVA e CPA;
4) condanna al pagamento delle spese in favore della Controparte_2
che liquida in € 19.000,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_6
nella misura del 15%, al netto di IVA e CPA;
5) condanna al pagamento delle spese in favore della Controparte_4
che liquida in € 19.000,00 per compensi, oltre spese generali ON
nella misura del 15%, al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
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