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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/04/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra presidente dott. Silvia Rizzuto giudice rel. dott. Virginia Manfroni giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2773/2023 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GIORGIA DALLORA che lo rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
( ) CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VANESSA PISTONI che la rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor e la signora , il Parte_1 CP_1
giorno 26.06.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San OV
PA, al n. 29, parte 2, serie A, anno 2010, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di San OV PA, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio stesso;
- dichiararsi la signora economicamente indipendente e, per l'effetto, CP_1 revocarsi con effetto dalla data del provvedimento del 19.10.2023, l'ordine di concorso al suo mantenimento a carico del dott. per euro 200,00 al mese, disponendo l'elisione del Pt_1 mantenimento riconosciuto e/o dell'assegno divorzile, perché insussistenti i requisiti necessari perché possa essere riconosciuto;
- obbligarsi il signor a concorrere al mantenimento dei figli minori della Parte_1
coppia con il versamento di un assegno di euro 500,00 entro il 5 di ogni mese, con decorrenza retroattiva dall'aprile del 2023, ovvero alla data del deposito della domanda, somma che dovrà rivalutarsi annualmente a decorrere dal mese di aprile 2024; oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche come da Protocollo sul Diritto di
Famiglia del dicembre 2018;
- riconoscersi l'assegno unico a favore di entrambe le parti al 50%;
- ferme, per il resto, le condizioni di separazione in riferimento al diritto di visita del padre nei confronti dei figli.
- Spese di CTU e di lite interamente rifuse.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: “1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la IG e il Signor in CP_1 Parte_1
San OV PA (VR) in data 26.06.2010, ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune anno 2010, n. 29, parte II, Serie A e ordinarsi al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza;
2) Affidarsi i figli minori (20.05.2014) e (04.08.2017) in modo Persona_1 Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per ciò che riguarda le scelte fondamentali (istruzione, educazione, anche religiosa, salute) tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale
pagina 2 di 12 verrà esercitata separatamente dai coniugi per il periodo in cui i figli rimarranno con ciascuno di essi. La residenza dei figli minori verrà mantenuta presso la madre con la quale convivranno stabilmente.
Il padre avrà diritto-dovere di tenere con sé i figli:
- un fine settimana, in alternanza con la madre, dal sabato mattina sino al lunedì mattina in cui li accompagnerà a scuola;
- un giorno infrasettimanale quando i figli rimarranno con il padre nel weekend, dal termine dell'orario scolastico, riaccompagnandoli a scuola il giorno seguente;
- due giorni infrasettimanali quando i figli rimarranno con la madre nel weekend, dal termine dell'orario scolastico, riaccompagnandoli a scuola il giorno seguente.
I giorni verranno concordati tra i genitori di anno in anno tenuto conto degli impegni lavorativi e degli impegni scolastici o extrascolastici dei minori.
- Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro genitore con congruo anticipo, avendo cura di non sovrapporre i rispettivi periodi.
- Le festività natalizie verranno alternate di anno in anno tra i genitori nel periodo compreso tra l'inizio delle vacanze scolastiche e il 30.12 e dal 31.12 sino al rientro a scuola.
- Le festività pasquali verranno suddivise in eguali periodi tra i genitori avendo cura di alternare, di anno in anno, la Pasqua e la Pasquetta.
Gli ulteriori giorni di festività nazionale andranno alternati di anno in anno.
3) Obbligarsi il Signor a corrispondere alla IG , a titolo Parte_1 CP_1 di contributo per il mantenimento dei figli minori e la somma mensile di € Per_1 Per_2
893,60 (446,80 per ciascun figlio), o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
decorrenza dell'assegno dalla data della domanda 24.7.2023 e rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT con prima rivalutazione ad agosto 2024.
4) I genitori divideranno nella misura del 70% per il padre e del 30% per la madre le spese straordinarie - accessorie in applicazione del Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, nella sua sez. III, parte 2 siglato a Verona il 17.09.2020, comprensivo di spese per la baby sitter.
pagina 3 di 12 5) Confermarsi l'assegnazione della casa famigliare sita in San OV PA (VR), Via
Federico Garofoli n. 192 (censita a catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 5, particella 1053 sub 2, sub 3, sub 4), con ogni arredo e corredo, alla IG CP_1
che continuerà ad abitarla con i figli e Persona_1 Persona_2
6) Obbligarsi il Signor a versare mensilmente alla IG la Parte_1 CP_1 somma di € 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, quale mantenimento (assegno di divorzile) a favore della stessa. Decorrenza dell'assegno dal
27.3.2023; somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
Fermi per il resto gli accordi di separazione se non incompatibili con le predette condizioni.
Spese di lite e di CTU interamente rifuse.
CONCLUSIONI DEL PM: “ nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 7.4.2023 il sig. ha chiesto che venga Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra CP_1
con conferma delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale dei
[...] due figli minori dell'accordo di separazione del 21.12.2021; rispetto alla questioni economiche ha invece chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento per i due minori figli per essere, nelle more, peggiorata la propria condizione economica e dichiarata l'autosufficienza economica delle resistente che, rispetto al momento della separazione, può ora fare affidamento su un maggiore reddito.
La sig.ra si è costituita in giudizio non opponendosi alla domanda di Parte_2
divorzio, di affido condiviso e di regolamentazione del diritto di visita mentre ha contestato, i motivi fondanti le richieste economiche;
ha quindi chiesto un assegno divorzile di € 400, oltre alla conferma dell'assegno di mantenimento concordato in sede separativa per i due figli minori e il 70% delle spese straordinarie.
Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con CTU volta alla ricostruzione della situazione economico patrimoniale delle parti all'esito della quale è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
pagina 4 di 12 * * * *
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San OV
PA (VR) atteso che sono trascorsi i termini di legge dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
a) affido, collocamento e regime delle visite dei figli
Le parti hanno sostanzialmente chiesto la conferma delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come concordate nell'accordo di separazione con l'affido condiviso dei due figli nato il [...] e nato il Per_1 Per_2
4.8.2017, il ricorrente facendone espresso rinvio e la resistente riproponendo il medesimo calendario di visita.
Il regime di visite concordato prevede fine settimana alternati, un pernotto a settimana quando i minori sono con il padre nel fine settimana e due pernotti nell'altra settimana, due settimane anche non consecutive d'estate e periodi paritari per le vacanze di Natale con alternanza di Natale e Capodanno e di Pasqua con alternanza del giorno di Pasqua e successivo Lunedì.
L'affido condiviso e il calendario indicato possono senz'altro essere fatti propri dal
Collegio in quanto garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva né sono emerse ragioni ostative nel giudizio incentrato esclusivamente su questioni di natura economica.
b) assegnazione della casa familiare
In sede di accordo di separazione, le parti avevano convenuto che la resistente avrebbe trasferito la propria quota di proprietà della casa familiare a lei assegnata, una volta ottenuto il benestare della banca mutuante affinché il mutuo gravante sulla casa familiare passasse interamente in capo al sig. ; a titolo di rimborso delle somme impegnate dalla sig.ra Pt_1
nella sistemazione della casa il sig. si era impegnato a versare alla moglie la CP_1 Pt_1 somma di € 6.000.
pagina 5 di 12 In fatto la banca mutuante non ha consentito alla liberazione della resistente e le parti non hanno proceduto al trasferimento della quota;
il ricorrente ha rimborsato l'importo di €
6.000.
Il mancato trasferimento e il versamento di € 6.000 sono questioni che non attengono al presente giudizio né, per il vero, le parti hanno avanzato domande sul punto, ma sono state agitate in giudizio per contrapposte rivendicazioni e sono state valutate in un'ottica transattiva che non ha auto esito positivo.
Per quel che qui rileva la casa familiare va, come richiesto, assegnata alla madre presso la quale sono prevalentemente collocati i due figli minori.
c) questioni economiche
ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli Parte_1 concordato nell'accordo di separazione deducendo a tal fine che rispetto al 2021 la sua situazione reddituale è peggiorata mentre è decisamente migliorata quella della resistente che, pochi giorni dopo la firma dell'accordo di negoziazione, ha sottoscritto un contratto di lavoro, prima a tempo determinato e ora a tempo indeterminato, ed è titolare di uno stipendio di €
1.100.
La resistente ha contestato tali allegazioni con particolare riferimento alla situazione economica del ricorrente che svolge attività di commercialista e revisore contabile con un proprio studio e numerosi incarichi, è titolare di almeno 4 conti corrente e gode di un ottimo tenore di vita. Ha quindi precisato di essersi ritirata dal mondo del lavoro con la nascita del figlio per potersi occupare in modo esclusivo della cura della famiglia e che la Per_1
decisione era stata concordata con il marito e resa possibile proprio grazie al reddito importante che il ricorrente garantiva con la propria attività di commercialista. Dopo la separazione ha cercato un impiego e ora lavora come insegnante di scuola materna con un orario part time che le consente di accudire i figli nel pomeriggio.
Al fine di ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è stata disposta
CTU contabile, le cui risultanze vengono poste a fondamento della presente decisione in quanto sorrette da approfondite acquisizioni documentali, congrue argomentazioni fondate su puntuali e motivate analisi del patrimonio immobiliare e mobiliare e della situazione debitoria del ricorrente.
pagina 6 di 12 Il CTU ha prima stimato il patrimonio immobiliare, costituito dalla quota indivisa del
50% della casa familiare e dalla quota del 100% dall'immobile adibito a studio professionale, in complessivi € 178.716,25. Su entrambi gli immobili grava un'ipoteca a garanzia del mutuo contratto con debito residuo al 31.12.2023, per l'immobile adibito a casa familiare, di €
137.502,44 pari al € 68.751,22 per la quota del ricorrente e, per lo studio professionale, di €
41.443,44.
Sono state poi analizzati i beni mobili costituiti da conti correnti, depositi e altri rapporti intrattenuti dalle entrambe le parti e il CTU ha evidenziato che non sono state rilevate operazioni “anomale” tali da influenzare il giudizio riguardo alle disponibilità finanziarie e reddituali delle parti – fatta eccezione per alcuni accrediti non contabilizzati in capo al ricorrente e di cui il CTU ha tenuto conto nella determinazione del reddito. Dalla tipologia delle spese rinvenute dai conti correnti di entrambe le parti il CTU ha desunto come le stesse adottino uno stile di vita ordinario, non essendo state riscontrate spese sproporzionate rispetto alla liquidità disponibile o aventi carattere di straordinarietà. In definitiva dalle verifiche dei conti corrente non sono emerse operazioni degne di rilievo tali da segnalare operazioni aventi influenza sulla situazione reddituale.
Il CTU ha, poi, analizzato la situazione debitoria del ricorrente precisando che, ai fini della valutazione della capacità reddituale del ricorrente, non va tenuto conto dei debiti erariali e previdenziali posto che altrimenti ne verrebbe duplicata la componente depressiva del reddito (una volta come imposta nell'esercizio di competenza e una volta come pagamento del debito per imposta non versata negli esercizi successivi), pur avendo comunque proceduto a rappresentare il reddito netto nella duplice ipotesi al lordo e al netto del pagamento dei debiti erariali e previdenziali pregressi.
Il CTU ha infine dato adeguata risposta alle osservazioni dei CTP. In ordine alla difformità tra il numero dei dichiarativi trasmessi per conto terzi riferiti alle persone fisiche rispetto a quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate, il CTU ha chiarito ciò che era stato condiviso con i CC.TT.PP. in sede di riunione peritale ovvero che la semplice presenza di un numero di dichiarativi superiore ai mandati non consenta, con ragionevole certezza,
l'imputazione di una componente di reddito, ancorché astratta.
Quanto invece alla mancanza di parcella a carico di un cliente in presenza di mandato professionale per attività ordinaria il CTU ha correttamente replicato che non si tratta di pagina 7 di 12 elemento che consenta di introdurne di per sé il compenso pattuito tra i redditi del professionista. L'analisi delle parcelle per il biennio 2022 – 2023 ha peraltro escluso che vi sia stata una strategica riduzione dei corrispettivi esposti in contabilità per medesime attività svolte nei confronti di medesimi clienti
Tanto premesso ha esposto la capacità reddituale del ricorrente comprensiva del reddito netto riferito agli incarichi di revisore e consigliere non già rinvenuto nelle parcelle del periodo nonché della quota figurativa di reddito netto imputata per competenza derivante dagli incarichi giudiziali ricoperti per una capacità reddituale cui devono essere aggiunti gli importi per accrediti non contabilizzati per una capacità netta mensile di € 2.300,83 al netto dei costi (mutui, locazione ect) e le spese mediamente sostenute nel periodo di osservazione e al lordo delle uscite per pregressi debiti fiscali e previdenziali indicando per gli anni 2022 e
2023.
Con riferimento ai debiti fiscali e previdenziali il Collegio ritiene condivisibile quando allegato dal CTU e precisamente che “la rilevazione del pagamento di debiti per IRPEF non versata ne duplichi la componente depressiva di reddito (una volta come imposta nell'esercizio di competenza e una volta come pagamento di debito per imposta non versata negli esercizi successivi); parimenti la rilevazione di debiti per IVA, trattandosi di mera partita finanziaria che non costituisce reddito, deprima ingiustamente il reddito netto disponibile del contribuente senza considerare l'incameramento dell'IVA non versata e indebitamente trattenuta dal ricorrente”.
c1 assegno di mantenimento per i figli
Ai sensi dell'art. 316 bis c.c. i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ciò posto il Collegio, preso atto della reale capacità economico patrimoniale del padre di circa € 2.300, ritiene congruo confermare l'assegno di mantenimento peri due figli minori nell'attuale importo di € 446,80 per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Verona da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. si tratta di una somma, già concordata nel 2021 e comunque congrua rispetto alla capacità reddituale del ricorrente e alle presumibili esigenze dei due minori.
c2 assegno divorzile
pagina 8 di 12 Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata da la CP_1
disciplina di riferimento va ricercata prioritariamente nell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970
(così come riformato dalla L. n. 74/1987) che stabilisce che il Tribunale, nel disporre l'obbligo di uno dei coniugi di somministrare periodicamente un assegno in favore dell'altro coniuge che sia sprovvisto di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, deve tenere conto di una serie di parametri generali, da valutarsi anche in rapporto alla durata del matrimonio, quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico offerto da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale, nonché il reddito di entrambi.
In materia di determinazione dell'assegno divorzile, la sentenza n. 18287/2018 delle
Sezioni Unite, superando il tradizionale parametro del pregresso tenore di vita coniugale, ha delineato un criterio composito che tenga conto di una combinazione di fattori allo scopo di perseguire, tramite il riconoscimento dell'assegno di divorzio, una finalità non soltanto assistenziale, ma anche perequativa e compensativa.
In ragione di tale finalità composita, l'assegno divorzile dovrà essere attribuito e quantificato al fine di assicurare all'ex coniuge un livello reddituale adeguato al contributo effettivamente prestato per tutta la durata del vincolo matrimoniale alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge (cfr.
Cass. n.4215 del 2021).
In questa prospettiva si rende, pertanto, necessario effettuare una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e una valutazione prognostica sul futuro, anche al fine di accertare e compensare eventuali squilibri economico patrimoniali tra le parti, tenendo conto della definizione dei ruoli delineati all'interno della coppia, delle aspettative professionali e reddituali eventualmente sacrificate da uno dei due coniugi per dedicarsi alla famiglia a fronte di condivise scelte familiari e valutando, inoltre, se tali scelte abbiano inciso o meno sulla formazione del patrimonio comune e/o personale ovvero abbiano determinato uno spostamento patrimoniale da riequilibrare (cfr. Cass. n. 34429 del 2021, Cass. n.4215 del
2021).
Ciò premesso dagli accertamenti compiuti è emersa una potenzialità reddituale del ricorrente di € 2.300 (con un trend in crescita di fatturato pur, nell'ultimo anno, con un pagina 9 di 12 aumento dei debiti) a fronte di un reddito medio della resistente di € 1.259 nel 2023 oltre a €
221,60 per complessivi € 1.480,60.
Se deve certamente escludersi una finalità assistenziale dell'assegno divorzile, alla luce della capacità lavorativa della resistente, risulta una evidente differenza retributiva che impone di valutare se possa essere riconosciuto un assegno divorzile in funzione perequativa e compensativa.
A tal fine, si osserva che i signori – si sono sposati nel 2010; dopo la Pt_1 CP_1
nascita del primogenito nel 2014 la resistente, che lavorava come insegnante, ha smesso di lavorare e si è dedicata alla famiglia;
nel 2021 nell'imminenza della separazione ha ricominciato a lavorare sempre come insegnante dapprima con un contratto a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato.
Nel corso del presente giudizio il ricorrente ha allegato che non lavorare sia stata una scelta della resistente che, al rientro dalla maternità, aveva trovato una situazione lavorativa non appagante. La resistente ha in effetti confermato che al rientro dalla maternità si era trovata di fatto demansionata, situazione che l'ha indotta dapprima a prendere un'aspettativa e, poi, rassicurata dal marito a dare le dimissioni.
Ebbene ritiene il Collegio che la scelta della resistente di non lavorare deve ritenersi frutto di una decisione familiare condivisa, quantomeno implicitamente, e comunque ha consentito al resistente di dedicarsi pienamente al proprio lavoro e alla crescita della propria attività professionale. E' evidente che la sua attività professionale è stata certamente agevolata dalla mancanza di impegni quotidiani di gestione dei figli e della casa familiare e per sette anni la resistente è rimasta fuori dal mondo del lavoro con ogni conseguenza anche di ordine previdenziale.
Alla luce di ciò ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile a favore della resistente , assegno che si ritiene equo determinare in € 100 CP_1
tenuto conto della capacità lavorativa della stessa confermata dal rapporto di lavoro in essere con decorrenza dalla data della presente sentenza.
D spese di lite
Quanto alle spese di lite deve tenersi conto della neutralità, a tali fini, della pronuncia di divorzio, della convergenza, negli scritti conclusivi, in ordine all'affido e al regime delle visite, e della soccombenza del ricorrente in merito alle questioni economiche sia con pagina 10 di 12 riferimento all'importo per i figli minori sia con riferimento alla debenza dell'assegno divorzile, sebbene la determinazione dell'assegno sia inferiore rispetto a quello invocato.
Ciò posto, reputa il Collegio che si giustifichi la compensazione nella misura di 2/4 , con obbligo del ricorrente di rimborsare alla resistente la metà delle spese processuali.
Le spese delle CTU, liquidate con decreto a parte, vanno definitivamente poste a carico delle parti al 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/lo scioglimento del matrimonio, celebrato in SAN VA TO (VR) il 26/06/2010 tra Pt_1
e regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
[...] CP_1
Comune di SAN VA TO (VR) (anno 2010, SAN VA
TO (VR) (anno 2010 II , serie A n. 29 parte II,); affida i figli minori e ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale in modo condiviso con collocazione prevalente presso la madre e con diritto-dovere di visita del padre nei seguenti termini:
- un fine settimana, in alternanza con la madre, dal sabato mattina sino al lunedì mattina in cui li accompagnerà a scuola;
- un giorno infrasettimanale quando i figli rimarranno con il padre nel weekend, dal termine dell'orario scolastico, riaccompagnandoli a scuola il giorno seguente;
- due giorni infrasettimanali quando i figli rimarranno con la madre nel weekend, dal termine dell'orario scolastico, riaccompagnandoli a scuola il giorno seguente.
- durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro genitore entro il mese di maggio;
- le festività natalizie verranno alternate di anno in anno tra i genitori nel periodo compreso tra l'inizio delle vacanze scolastiche e il 30.12 e dal 31.12 sino al rientro a scuola.
- le festività pasquali verranno suddivise in eguali periodi tra i genitori avendo cura di pagina 11 di 12 alternare, di anno in anno, la Pasqua e la Pasquetta. pone a carico di l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € 446,80 per Parte_1
ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Verona da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile a favore di Parte_1
la somma di € 100 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con CP_1
rivalutazione annuale ISTAT;
assegna la casa familiare a che l'abiterà unitamente ai due figli minori;
CP_1
condanna al pagamento delle spese di lite a favore di liquidate Parte_1 CP_1 in € 3.808,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti al 50% ciascuna.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 25.3.2025
Il Giudice Estensore dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra presidente dott. Silvia Rizzuto giudice rel. dott. Virginia Manfroni giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2773/2023 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GIORGIA DALLORA che lo rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
( ) CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VANESSA PISTONI che la rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor e la signora , il Parte_1 CP_1
giorno 26.06.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San OV
PA, al n. 29, parte 2, serie A, anno 2010, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di San OV PA, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio stesso;
- dichiararsi la signora economicamente indipendente e, per l'effetto, CP_1 revocarsi con effetto dalla data del provvedimento del 19.10.2023, l'ordine di concorso al suo mantenimento a carico del dott. per euro 200,00 al mese, disponendo l'elisione del Pt_1 mantenimento riconosciuto e/o dell'assegno divorzile, perché insussistenti i requisiti necessari perché possa essere riconosciuto;
- obbligarsi il signor a concorrere al mantenimento dei figli minori della Parte_1
coppia con il versamento di un assegno di euro 500,00 entro il 5 di ogni mese, con decorrenza retroattiva dall'aprile del 2023, ovvero alla data del deposito della domanda, somma che dovrà rivalutarsi annualmente a decorrere dal mese di aprile 2024; oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche come da Protocollo sul Diritto di
Famiglia del dicembre 2018;
- riconoscersi l'assegno unico a favore di entrambe le parti al 50%;
- ferme, per il resto, le condizioni di separazione in riferimento al diritto di visita del padre nei confronti dei figli.
- Spese di CTU e di lite interamente rifuse.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: “1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la IG e il Signor in CP_1 Parte_1
San OV PA (VR) in data 26.06.2010, ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune anno 2010, n. 29, parte II, Serie A e ordinarsi al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza;
2) Affidarsi i figli minori (20.05.2014) e (04.08.2017) in modo Persona_1 Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per ciò che riguarda le scelte fondamentali (istruzione, educazione, anche religiosa, salute) tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale
pagina 2 di 12 verrà esercitata separatamente dai coniugi per il periodo in cui i figli rimarranno con ciascuno di essi. La residenza dei figli minori verrà mantenuta presso la madre con la quale convivranno stabilmente.
Il padre avrà diritto-dovere di tenere con sé i figli:
- un fine settimana, in alternanza con la madre, dal sabato mattina sino al lunedì mattina in cui li accompagnerà a scuola;
- un giorno infrasettimanale quando i figli rimarranno con il padre nel weekend, dal termine dell'orario scolastico, riaccompagnandoli a scuola il giorno seguente;
- due giorni infrasettimanali quando i figli rimarranno con la madre nel weekend, dal termine dell'orario scolastico, riaccompagnandoli a scuola il giorno seguente.
I giorni verranno concordati tra i genitori di anno in anno tenuto conto degli impegni lavorativi e degli impegni scolastici o extrascolastici dei minori.
- Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro genitore con congruo anticipo, avendo cura di non sovrapporre i rispettivi periodi.
- Le festività natalizie verranno alternate di anno in anno tra i genitori nel periodo compreso tra l'inizio delle vacanze scolastiche e il 30.12 e dal 31.12 sino al rientro a scuola.
- Le festività pasquali verranno suddivise in eguali periodi tra i genitori avendo cura di alternare, di anno in anno, la Pasqua e la Pasquetta.
Gli ulteriori giorni di festività nazionale andranno alternati di anno in anno.
3) Obbligarsi il Signor a corrispondere alla IG , a titolo Parte_1 CP_1 di contributo per il mantenimento dei figli minori e la somma mensile di € Per_1 Per_2
893,60 (446,80 per ciascun figlio), o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
decorrenza dell'assegno dalla data della domanda 24.7.2023 e rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT con prima rivalutazione ad agosto 2024.
4) I genitori divideranno nella misura del 70% per il padre e del 30% per la madre le spese straordinarie - accessorie in applicazione del Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, nella sua sez. III, parte 2 siglato a Verona il 17.09.2020, comprensivo di spese per la baby sitter.
pagina 3 di 12 5) Confermarsi l'assegnazione della casa famigliare sita in San OV PA (VR), Via
Federico Garofoli n. 192 (censita a catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 5, particella 1053 sub 2, sub 3, sub 4), con ogni arredo e corredo, alla IG CP_1
che continuerà ad abitarla con i figli e Persona_1 Persona_2
6) Obbligarsi il Signor a versare mensilmente alla IG la Parte_1 CP_1 somma di € 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, quale mantenimento (assegno di divorzile) a favore della stessa. Decorrenza dell'assegno dal
27.3.2023; somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
Fermi per il resto gli accordi di separazione se non incompatibili con le predette condizioni.
Spese di lite e di CTU interamente rifuse.
CONCLUSIONI DEL PM: “ nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 7.4.2023 il sig. ha chiesto che venga Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra CP_1
con conferma delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale dei
[...] due figli minori dell'accordo di separazione del 21.12.2021; rispetto alla questioni economiche ha invece chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento per i due minori figli per essere, nelle more, peggiorata la propria condizione economica e dichiarata l'autosufficienza economica delle resistente che, rispetto al momento della separazione, può ora fare affidamento su un maggiore reddito.
La sig.ra si è costituita in giudizio non opponendosi alla domanda di Parte_2
divorzio, di affido condiviso e di regolamentazione del diritto di visita mentre ha contestato, i motivi fondanti le richieste economiche;
ha quindi chiesto un assegno divorzile di € 400, oltre alla conferma dell'assegno di mantenimento concordato in sede separativa per i due figli minori e il 70% delle spese straordinarie.
Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con CTU volta alla ricostruzione della situazione economico patrimoniale delle parti all'esito della quale è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
pagina 4 di 12 * * * *
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San OV
PA (VR) atteso che sono trascorsi i termini di legge dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
a) affido, collocamento e regime delle visite dei figli
Le parti hanno sostanzialmente chiesto la conferma delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come concordate nell'accordo di separazione con l'affido condiviso dei due figli nato il [...] e nato il Per_1 Per_2
4.8.2017, il ricorrente facendone espresso rinvio e la resistente riproponendo il medesimo calendario di visita.
Il regime di visite concordato prevede fine settimana alternati, un pernotto a settimana quando i minori sono con il padre nel fine settimana e due pernotti nell'altra settimana, due settimane anche non consecutive d'estate e periodi paritari per le vacanze di Natale con alternanza di Natale e Capodanno e di Pasqua con alternanza del giorno di Pasqua e successivo Lunedì.
L'affido condiviso e il calendario indicato possono senz'altro essere fatti propri dal
Collegio in quanto garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva né sono emerse ragioni ostative nel giudizio incentrato esclusivamente su questioni di natura economica.
b) assegnazione della casa familiare
In sede di accordo di separazione, le parti avevano convenuto che la resistente avrebbe trasferito la propria quota di proprietà della casa familiare a lei assegnata, una volta ottenuto il benestare della banca mutuante affinché il mutuo gravante sulla casa familiare passasse interamente in capo al sig. ; a titolo di rimborso delle somme impegnate dalla sig.ra Pt_1
nella sistemazione della casa il sig. si era impegnato a versare alla moglie la CP_1 Pt_1 somma di € 6.000.
pagina 5 di 12 In fatto la banca mutuante non ha consentito alla liberazione della resistente e le parti non hanno proceduto al trasferimento della quota;
il ricorrente ha rimborsato l'importo di €
6.000.
Il mancato trasferimento e il versamento di € 6.000 sono questioni che non attengono al presente giudizio né, per il vero, le parti hanno avanzato domande sul punto, ma sono state agitate in giudizio per contrapposte rivendicazioni e sono state valutate in un'ottica transattiva che non ha auto esito positivo.
Per quel che qui rileva la casa familiare va, come richiesto, assegnata alla madre presso la quale sono prevalentemente collocati i due figli minori.
c) questioni economiche
ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli Parte_1 concordato nell'accordo di separazione deducendo a tal fine che rispetto al 2021 la sua situazione reddituale è peggiorata mentre è decisamente migliorata quella della resistente che, pochi giorni dopo la firma dell'accordo di negoziazione, ha sottoscritto un contratto di lavoro, prima a tempo determinato e ora a tempo indeterminato, ed è titolare di uno stipendio di €
1.100.
La resistente ha contestato tali allegazioni con particolare riferimento alla situazione economica del ricorrente che svolge attività di commercialista e revisore contabile con un proprio studio e numerosi incarichi, è titolare di almeno 4 conti corrente e gode di un ottimo tenore di vita. Ha quindi precisato di essersi ritirata dal mondo del lavoro con la nascita del figlio per potersi occupare in modo esclusivo della cura della famiglia e che la Per_1
decisione era stata concordata con il marito e resa possibile proprio grazie al reddito importante che il ricorrente garantiva con la propria attività di commercialista. Dopo la separazione ha cercato un impiego e ora lavora come insegnante di scuola materna con un orario part time che le consente di accudire i figli nel pomeriggio.
Al fine di ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è stata disposta
CTU contabile, le cui risultanze vengono poste a fondamento della presente decisione in quanto sorrette da approfondite acquisizioni documentali, congrue argomentazioni fondate su puntuali e motivate analisi del patrimonio immobiliare e mobiliare e della situazione debitoria del ricorrente.
pagina 6 di 12 Il CTU ha prima stimato il patrimonio immobiliare, costituito dalla quota indivisa del
50% della casa familiare e dalla quota del 100% dall'immobile adibito a studio professionale, in complessivi € 178.716,25. Su entrambi gli immobili grava un'ipoteca a garanzia del mutuo contratto con debito residuo al 31.12.2023, per l'immobile adibito a casa familiare, di €
137.502,44 pari al € 68.751,22 per la quota del ricorrente e, per lo studio professionale, di €
41.443,44.
Sono state poi analizzati i beni mobili costituiti da conti correnti, depositi e altri rapporti intrattenuti dalle entrambe le parti e il CTU ha evidenziato che non sono state rilevate operazioni “anomale” tali da influenzare il giudizio riguardo alle disponibilità finanziarie e reddituali delle parti – fatta eccezione per alcuni accrediti non contabilizzati in capo al ricorrente e di cui il CTU ha tenuto conto nella determinazione del reddito. Dalla tipologia delle spese rinvenute dai conti correnti di entrambe le parti il CTU ha desunto come le stesse adottino uno stile di vita ordinario, non essendo state riscontrate spese sproporzionate rispetto alla liquidità disponibile o aventi carattere di straordinarietà. In definitiva dalle verifiche dei conti corrente non sono emerse operazioni degne di rilievo tali da segnalare operazioni aventi influenza sulla situazione reddituale.
Il CTU ha, poi, analizzato la situazione debitoria del ricorrente precisando che, ai fini della valutazione della capacità reddituale del ricorrente, non va tenuto conto dei debiti erariali e previdenziali posto che altrimenti ne verrebbe duplicata la componente depressiva del reddito (una volta come imposta nell'esercizio di competenza e una volta come pagamento del debito per imposta non versata negli esercizi successivi), pur avendo comunque proceduto a rappresentare il reddito netto nella duplice ipotesi al lordo e al netto del pagamento dei debiti erariali e previdenziali pregressi.
Il CTU ha infine dato adeguata risposta alle osservazioni dei CTP. In ordine alla difformità tra il numero dei dichiarativi trasmessi per conto terzi riferiti alle persone fisiche rispetto a quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate, il CTU ha chiarito ciò che era stato condiviso con i CC.TT.PP. in sede di riunione peritale ovvero che la semplice presenza di un numero di dichiarativi superiore ai mandati non consenta, con ragionevole certezza,
l'imputazione di una componente di reddito, ancorché astratta.
Quanto invece alla mancanza di parcella a carico di un cliente in presenza di mandato professionale per attività ordinaria il CTU ha correttamente replicato che non si tratta di pagina 7 di 12 elemento che consenta di introdurne di per sé il compenso pattuito tra i redditi del professionista. L'analisi delle parcelle per il biennio 2022 – 2023 ha peraltro escluso che vi sia stata una strategica riduzione dei corrispettivi esposti in contabilità per medesime attività svolte nei confronti di medesimi clienti
Tanto premesso ha esposto la capacità reddituale del ricorrente comprensiva del reddito netto riferito agli incarichi di revisore e consigliere non già rinvenuto nelle parcelle del periodo nonché della quota figurativa di reddito netto imputata per competenza derivante dagli incarichi giudiziali ricoperti per una capacità reddituale cui devono essere aggiunti gli importi per accrediti non contabilizzati per una capacità netta mensile di € 2.300,83 al netto dei costi (mutui, locazione ect) e le spese mediamente sostenute nel periodo di osservazione e al lordo delle uscite per pregressi debiti fiscali e previdenziali indicando per gli anni 2022 e
2023.
Con riferimento ai debiti fiscali e previdenziali il Collegio ritiene condivisibile quando allegato dal CTU e precisamente che “la rilevazione del pagamento di debiti per IRPEF non versata ne duplichi la componente depressiva di reddito (una volta come imposta nell'esercizio di competenza e una volta come pagamento di debito per imposta non versata negli esercizi successivi); parimenti la rilevazione di debiti per IVA, trattandosi di mera partita finanziaria che non costituisce reddito, deprima ingiustamente il reddito netto disponibile del contribuente senza considerare l'incameramento dell'IVA non versata e indebitamente trattenuta dal ricorrente”.
c1 assegno di mantenimento per i figli
Ai sensi dell'art. 316 bis c.c. i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ciò posto il Collegio, preso atto della reale capacità economico patrimoniale del padre di circa € 2.300, ritiene congruo confermare l'assegno di mantenimento peri due figli minori nell'attuale importo di € 446,80 per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Verona da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. si tratta di una somma, già concordata nel 2021 e comunque congrua rispetto alla capacità reddituale del ricorrente e alle presumibili esigenze dei due minori.
c2 assegno divorzile
pagina 8 di 12 Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata da la CP_1
disciplina di riferimento va ricercata prioritariamente nell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970
(così come riformato dalla L. n. 74/1987) che stabilisce che il Tribunale, nel disporre l'obbligo di uno dei coniugi di somministrare periodicamente un assegno in favore dell'altro coniuge che sia sprovvisto di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, deve tenere conto di una serie di parametri generali, da valutarsi anche in rapporto alla durata del matrimonio, quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico offerto da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale, nonché il reddito di entrambi.
In materia di determinazione dell'assegno divorzile, la sentenza n. 18287/2018 delle
Sezioni Unite, superando il tradizionale parametro del pregresso tenore di vita coniugale, ha delineato un criterio composito che tenga conto di una combinazione di fattori allo scopo di perseguire, tramite il riconoscimento dell'assegno di divorzio, una finalità non soltanto assistenziale, ma anche perequativa e compensativa.
In ragione di tale finalità composita, l'assegno divorzile dovrà essere attribuito e quantificato al fine di assicurare all'ex coniuge un livello reddituale adeguato al contributo effettivamente prestato per tutta la durata del vincolo matrimoniale alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge (cfr.
Cass. n.4215 del 2021).
In questa prospettiva si rende, pertanto, necessario effettuare una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e una valutazione prognostica sul futuro, anche al fine di accertare e compensare eventuali squilibri economico patrimoniali tra le parti, tenendo conto della definizione dei ruoli delineati all'interno della coppia, delle aspettative professionali e reddituali eventualmente sacrificate da uno dei due coniugi per dedicarsi alla famiglia a fronte di condivise scelte familiari e valutando, inoltre, se tali scelte abbiano inciso o meno sulla formazione del patrimonio comune e/o personale ovvero abbiano determinato uno spostamento patrimoniale da riequilibrare (cfr. Cass. n. 34429 del 2021, Cass. n.4215 del
2021).
Ciò premesso dagli accertamenti compiuti è emersa una potenzialità reddituale del ricorrente di € 2.300 (con un trend in crescita di fatturato pur, nell'ultimo anno, con un pagina 9 di 12 aumento dei debiti) a fronte di un reddito medio della resistente di € 1.259 nel 2023 oltre a €
221,60 per complessivi € 1.480,60.
Se deve certamente escludersi una finalità assistenziale dell'assegno divorzile, alla luce della capacità lavorativa della resistente, risulta una evidente differenza retributiva che impone di valutare se possa essere riconosciuto un assegno divorzile in funzione perequativa e compensativa.
A tal fine, si osserva che i signori – si sono sposati nel 2010; dopo la Pt_1 CP_1
nascita del primogenito nel 2014 la resistente, che lavorava come insegnante, ha smesso di lavorare e si è dedicata alla famiglia;
nel 2021 nell'imminenza della separazione ha ricominciato a lavorare sempre come insegnante dapprima con un contratto a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato.
Nel corso del presente giudizio il ricorrente ha allegato che non lavorare sia stata una scelta della resistente che, al rientro dalla maternità, aveva trovato una situazione lavorativa non appagante. La resistente ha in effetti confermato che al rientro dalla maternità si era trovata di fatto demansionata, situazione che l'ha indotta dapprima a prendere un'aspettativa e, poi, rassicurata dal marito a dare le dimissioni.
Ebbene ritiene il Collegio che la scelta della resistente di non lavorare deve ritenersi frutto di una decisione familiare condivisa, quantomeno implicitamente, e comunque ha consentito al resistente di dedicarsi pienamente al proprio lavoro e alla crescita della propria attività professionale. E' evidente che la sua attività professionale è stata certamente agevolata dalla mancanza di impegni quotidiani di gestione dei figli e della casa familiare e per sette anni la resistente è rimasta fuori dal mondo del lavoro con ogni conseguenza anche di ordine previdenziale.
Alla luce di ciò ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile a favore della resistente , assegno che si ritiene equo determinare in € 100 CP_1
tenuto conto della capacità lavorativa della stessa confermata dal rapporto di lavoro in essere con decorrenza dalla data della presente sentenza.
D spese di lite
Quanto alle spese di lite deve tenersi conto della neutralità, a tali fini, della pronuncia di divorzio, della convergenza, negli scritti conclusivi, in ordine all'affido e al regime delle visite, e della soccombenza del ricorrente in merito alle questioni economiche sia con pagina 10 di 12 riferimento all'importo per i figli minori sia con riferimento alla debenza dell'assegno divorzile, sebbene la determinazione dell'assegno sia inferiore rispetto a quello invocato.
Ciò posto, reputa il Collegio che si giustifichi la compensazione nella misura di 2/4 , con obbligo del ricorrente di rimborsare alla resistente la metà delle spese processuali.
Le spese delle CTU, liquidate con decreto a parte, vanno definitivamente poste a carico delle parti al 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/lo scioglimento del matrimonio, celebrato in SAN VA TO (VR) il 26/06/2010 tra Pt_1
e regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
[...] CP_1
Comune di SAN VA TO (VR) (anno 2010, SAN VA
TO (VR) (anno 2010 II , serie A n. 29 parte II,); affida i figli minori e ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale in modo condiviso con collocazione prevalente presso la madre e con diritto-dovere di visita del padre nei seguenti termini:
- un fine settimana, in alternanza con la madre, dal sabato mattina sino al lunedì mattina in cui li accompagnerà a scuola;
- un giorno infrasettimanale quando i figli rimarranno con il padre nel weekend, dal termine dell'orario scolastico, riaccompagnandoli a scuola il giorno seguente;
- due giorni infrasettimanali quando i figli rimarranno con la madre nel weekend, dal termine dell'orario scolastico, riaccompagnandoli a scuola il giorno seguente.
- durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro genitore entro il mese di maggio;
- le festività natalizie verranno alternate di anno in anno tra i genitori nel periodo compreso tra l'inizio delle vacanze scolastiche e il 30.12 e dal 31.12 sino al rientro a scuola.
- le festività pasquali verranno suddivise in eguali periodi tra i genitori avendo cura di pagina 11 di 12 alternare, di anno in anno, la Pasqua e la Pasquetta. pone a carico di l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € 446,80 per Parte_1
ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Verona da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile a favore di Parte_1
la somma di € 100 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con CP_1
rivalutazione annuale ISTAT;
assegna la casa familiare a che l'abiterà unitamente ai due figli minori;
CP_1
condanna al pagamento delle spese di lite a favore di liquidate Parte_1 CP_1 in € 3.808,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti al 50% ciascuna.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 25.3.2025
Il Giudice Estensore dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
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