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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8728/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Paola Guassora Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Ionadi Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile il 30 giugno 2007 in Sant'Antonino di Susa (TO) tra e trascritto nei Registri dello Stato civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Sant'Antonino di Susa (TO) con atto n.4 parte I Serie anno 2007
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di S.Antonino di Susa di procedere alla trascrizione della sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio, nonché le ulteriori annotazioni di legge.
Spese compensate.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Sant'Antonino di Susa, il 30/06/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sant'Antonino di
Susa (atto n. 4 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo raggiunto avanti all'ufficiale di stato civile ex art 12 DL 132/2014 in data 01/08/2023.
Con ricorso depositato il 16/05/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Non spiegava ulteriori domande.
Il sig. si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il Controparte_1
17.10.2023 instando anch'egli per la sola pronuncia di divorzio e chiedeva quindi, congiuntamente alla parte ricorrente, la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con termine note ex art. 127 ter cpc.
Il Giudice assegnava termine nel quale le parti precisavano le conclusioni congiunte.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto avanti all'ufficiale di stato civile ex art 12
DL 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non sono state spiegate ulteriori domande e non vi è prole.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Controparte_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antonino di Susa di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 2 di 3 Così deciso in Torino, il 13.01.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8728/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Paola Guassora Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Ionadi Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile il 30 giugno 2007 in Sant'Antonino di Susa (TO) tra e trascritto nei Registri dello Stato civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Sant'Antonino di Susa (TO) con atto n.4 parte I Serie anno 2007
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di S.Antonino di Susa di procedere alla trascrizione della sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio, nonché le ulteriori annotazioni di legge.
Spese compensate.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Sant'Antonino di Susa, il 30/06/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sant'Antonino di
Susa (atto n. 4 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo raggiunto avanti all'ufficiale di stato civile ex art 12 DL 132/2014 in data 01/08/2023.
Con ricorso depositato il 16/05/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Non spiegava ulteriori domande.
Il sig. si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il Controparte_1
17.10.2023 instando anch'egli per la sola pronuncia di divorzio e chiedeva quindi, congiuntamente alla parte ricorrente, la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con termine note ex art. 127 ter cpc.
Il Giudice assegnava termine nel quale le parti precisavano le conclusioni congiunte.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto avanti all'ufficiale di stato civile ex art 12
DL 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non sono state spiegate ulteriori domande e non vi è prole.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Controparte_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antonino di Susa di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 2 di 3 Così deciso in Torino, il 13.01.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3