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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1084 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Manconi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Camedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 01/07/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Serdiana.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01/07/2017 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Serdiana, anno 2017, numero 3, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Pt_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il
[...] Parte_2
7/4/1994 celebrato in Serdiana in data 01 luglio 2017, registrato al n. 3 parte
II Seria A dell'anno 2017 del Comune di Serdiana.
Pag. 2 di 3
2. Disporre che i coniugi si impegnino a continuare a corrispondere le rate dei finanziamenti in corso, rispettivamente:
a) il Sig. le somme residue dovute in forza del finanziamento Parte_2
Agos di € 10.562,00 a lui intestato per acquisto mobili sino alla completa estinzione dello stesso e del finanziamento Kinto € 21.640,00 sempre a lui intestato in relazione all'autovettura Toyota Yaris Hybrid di proprietà
targata GG543TR, sino alla completa estinzione dello stesso;
Parte_1
b) la Sig.ra le somme residue dovute in forza del finanziamento Parte_1
Compass di € 18.500,00 a lei intestato in relazione all'autovettura di proprietà Opel Mokka X targata FL252SE, sino alla Parte_2
completa estinzione dello stesso.
3. Nulla disponendo in ordine ad assegno divorzile stante la reciproca autonomia economica.
4. Ordinando all'Ufficiale di Stato civile le annotazioni del caso.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1084 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Manconi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Camedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 01/07/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Serdiana.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01/07/2017 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Serdiana, anno 2017, numero 3, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Pt_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il
[...] Parte_2
7/4/1994 celebrato in Serdiana in data 01 luglio 2017, registrato al n. 3 parte
II Seria A dell'anno 2017 del Comune di Serdiana.
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2. Disporre che i coniugi si impegnino a continuare a corrispondere le rate dei finanziamenti in corso, rispettivamente:
a) il Sig. le somme residue dovute in forza del finanziamento Parte_2
Agos di € 10.562,00 a lui intestato per acquisto mobili sino alla completa estinzione dello stesso e del finanziamento Kinto € 21.640,00 sempre a lui intestato in relazione all'autovettura Toyota Yaris Hybrid di proprietà
targata GG543TR, sino alla completa estinzione dello stesso;
Parte_1
b) la Sig.ra le somme residue dovute in forza del finanziamento Parte_1
Compass di € 18.500,00 a lei intestato in relazione all'autovettura di proprietà Opel Mokka X targata FL252SE, sino alla Parte_2
completa estinzione dello stesso.
3. Nulla disponendo in ordine ad assegno divorzile stante la reciproca autonomia economica.
4. Ordinando all'Ufficiale di Stato civile le annotazioni del caso.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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