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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/04/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4078/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4078/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTOLINI Parte_1 P.IVA_1
SIMONA, elettivamente domiciliato in CORSO TORINO, 3/4 16129 GENOVA presso il difensore avv. ANTOLINI SIMONA
APPELLANTE contro
P.A. (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. LIMA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA COLOMBO 12 16100 GENOVA presso il difensore avv. LIMA FRANCESCO
APPELLATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POGGI EMANUELE, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIALE SAULI 5/18 16121 GENOVA presso il difensore avv. POGGI
EMANUELE
APPELLATO TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione (di seguito per brevità la ) chiedeva nei Parte_2 Parte_2 confronti della il pagamento di € 5.008,00 per prestazioni Controparte_3
professionali e forniture svolte in suo favore;
in particolar modo si trattava della riparazione del mezzo in uso alla convenuta e della sua verniciatura.
Si costituiva la P.A. Volontari Soccorso esponendo: CP_1
i lavori di riparazione si erano resi necessari in seguito ad un incidente stradale avvenuto con il veicolo guidato da Il veicolo era assicurato con In Controparte_4 Controparte_2
occasione della riparazione era stata richiesta alla anche la verniciatura del mezzo, che era Parte_2
stata fatturata e saldata a parte, in contanti, non rientrando nella gestione del sinistro. Le riparazioni venivano effettuate con l'accordo che la si sarebbe occupata direttamente della pratica del Parte_2
risarcimento con la Compagnia Assicurativa, ciò mediante una cessione pro soluto del credito.
Veniva così incassato direttamente dalla , mediante un proprio legale di fiducia, Parte_2
l'assegno circolare di € 300,00 emesso da . Controparte_2
In data 24.3.2016 comunicava a il Controparte_2 Controparte_3
mancato accoglimento della richiesta di risarcimento, ritenendo antieconomica la riparazione rispetto al valore del veicolo.
In forza della cessione di credito, da considerarsi pro soluto, la non poteva più Parte_2
chiederle nessuna somma per la riparazione, mentre ciò che era stato chiesto per la verniciatura era già stato saldato.
Chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa quale terzo la Compagnia
Assicurativa per essere dalla stessa manlevata.
Concludeva per il rigetto delle domande, previo necessario esperimento della procedura di negoziazione assistita, e, in via subordinata, in caso di accoglimento delle avverse domande, per la riduzione delle pretese attoree, considerando le somme già incassate e con manleva da parte della terza chiamata. si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione biennale del credito Controparte_2
derivante dal sinistro e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa con l'espletamento dell'interrogatorio formale, la causa veniva tenuta in decisione e con sentenza del 21.10.2023 il Giudice di Pace di Genova accoglieva la domanda attorea per la limitata somma di € 851,00 per la verniciatura del veicolo, non essendovi stata prova del suo pagamento, mentre rigettava il resto della domanda ritenendo essere avvenuta una cessione pro pagina 2 di 8 solvendo e non pro soluto con la conseguenza che, ex art. 1198 c.c., non era avvenuta l'immediata liberazione del debitore. L'avvenuto incasso di € 300,00 da parte della e la mancanza di Parte_2
qualunque tipo di comunicazione sul corso delle trattative con la Compagnia Assicurativa erano sintomo della negligenza da parte della cessionaria, tenuto anche conto del principio secondo il quale,
a fronte della mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento del cessionario da parte del cedente, grava sul primo l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento: ciò che non era avvenuto nel caso di specie. Nulla veniva statuito sulla domanda di garanzia, risultando la stessa assorbita dal resto delle statuizioni. Le spese erano interamente compensate.
La impugnava la sentenza del Giudice di Pace per i seguenti motivi: Parte_2
1) Erroneità quanto al capo B, avendo il Giudice di Pace basato la sua decisione su una circostanza che non trovava alcun riscontro negli atti di causa.
Non vi era nessuna documentazione dalla quale desumere l'avvenuta – e contestata – cessione del credito e quindi tutte le conclusioni ed argomentazioni del giudice si basavano su un fatto non provato.
La cessione di credito, peraltro, richiedeva la stipula di uno specifico contratto che doveva altresì essere notificato al debitore ceduto. La mancanza di tale cessione impediva alla di attivarsi Parte_2
nei confronti della Compagnia Assicurativa.
2) Erronea valutazione di un documento, imputandone il versamento all'appellante in luogo dell'assicurato
L'assegno di € 300,00 non era stato incassato dalla , anche perché esso era stato Parte_2
emesso a favore della P.A. Volontari Soccorso presso il difensore, che aveva trattato in CP_1
ambito stragiudiziale il sinistro e non in favore della , che quindi non poteva incassarlo. Parte_2
3) Vizio di motivazione avendo il giudice imputato erroneamente all'attrice il mancato assolvimento dell'onere della prova su circostanze irrilevanti.
Nessuna rilevanza, in contrasto con quanto affermato dal GdP, aveva la dinamica del sinistro che aveva causato i danni poi riparati.
Anche la statuizione sulle spese era erronea.
Concludeva quindi per la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento delle domande svolte in atto di citazione e condanna in favore della dell'importo di € 5.000,00, Parte_2
oltre interessi commerciali dalla data della pronuncia al saldo.
Si costituiva P.A. Volontari del Soccorso ripercorrendo le difese e le argomentazioni CP_1
svolte in primo grado, ribadendo la sussistenza della cessione del credito e le sue conseguenze, anche in materia di onere della prova, come correttamente esposte dal giudice di prime cure. Concludeva per il rigetto dell'atto di appello.
pagina 3 di 8 Si costituiva anche , la quale preliminarmente rilevava come la domanda Controparte_2
di manleva non fosse stata riproposta da P.A. Volontari Assicurazione, che quindi risultava decaduta dal relativo potere;
in ogni modo eccepiva l'intervenuta prescrizione biennale;
la propria estraneità alla fattura di € 851,00 relativamente alla verniciatura. Concludeva per la inammissibilità dell'impugnazione e in subordine per l'intervenuta prescrizione e comunque per il rigetto, non essendo stata fornita prova della dinamica del sinistro.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
***
L'appello deve essere accolto nei termini di cui in parte motiva.
L'intera decisione del Giudice di Pace si fonda su un presupposto che non solo non è stato mai provato, ma è stato anche specificamente contestato dalla . Parte_2
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata dalla PA Volontari Soccorso in CP_1
primo grado veniva più volte affermato che la gestione della pratica risarcitoria era stata gestita dalla in forza di un contratto di cessione del credito (pag. 3 della comparsa: “la Parte_2 Parte_2 pretendeva dalla convenuta la cessione del credito pro soluto”) e tale circostanza veniva
[...]
espressamente contestata in memoria ex art. 320 c.p.c. dalla (pag. 2 memoria ex art. 320 Parte_2
c.p.c. “nessuna cessione pro soluto è stata mai allegata ex adverso, mentre risulta documentato esattamente il contrario: è infatti provato per tabulas che la convenuta gestì direttamente il sinistro tramite un legale e che la compagnia assicuratrice abbia eccepito alla controparte che solo una parte dei danni sono riferibili al sinistro stesso”). Non vi è nessun documento dal quale desumere l'allegata cessione del credito, e neppure nessuna prova testimoniale (anche non tenendo conto del limite ex art. 2721 c.c.). Lo stesso appellato, nelle proprie difese in secondo grado, oscilla tra diverse qualificazioni giuridiche dei rapporti con la;
un po' riferendosi alla cessione del credito, un po' al Parte_2 mandato gestorio e un po' alla delega all'incasso (v. per esempio a pag. 12 della comparsa). Già tale sovrapposizione di istituti è sintomatico di una certa genericità nell'inquadramento attoreo. In ogni modo l'unico dato certo – perché non contestato – è che la ha riparato il veicolo e lo ha Parte_2 verniciato. In tal modo ha fornito la prova del contratto d'opera così concordato con il proprietario del mezzo, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto al pagamento di quanto dovuto.
Come già indicato dal GdP, non è risultata nessuna prova dell'avvenuto pagamento dei lavori di verniciatura, che secondo la difesa della convenuta appellata sarebbero stati saldati in contanti;
e neppure dei lavori di riparazione, per i quali, come appena visto, non è stata provata l'allegata cessione del credito. È stato prodotto nel giudizio di primo grado copia dell'assegno circolare di € 300,00, intestato a (v. doc H di parte appellante in primo grado). Ma tale documento nulla prova CP_3
pagina 4 di 8 circa l'allegata cessione del credito. È peraltro, come può chiaramente vedersi, un assegno circolare intestato a colui che solo poteva incassarlo: P.A. Volontari Soccorso Non si capisce perché e CP_1
come possa essere stato incassato da altri come affermato dall'appellata.
Non essendovi prova dell'avvenuto pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, le stesse devono essere saldate integralmente da anche per quanto riguarda le spese di CP_3
riparazione (essendovi già stata la condanna in primo grado per le spese di verniciatura). deve essere quindi condannata a versare all'attrice appellante la somma di € CP_3
4157,00 oltre interessi commerciali come richiesto dall'appellante dalla domanda al saldo, ferma la statuizione di cui alla sentenza di primo grado non impugnata relativa alla condanna della somma di €
851,00.
Per tali motivi la sentenza di primo grado deve essere riformata, anche in punto spese, ciò in quanto accogliendo l'impugnazione devono essere regolate le spese dei due gradi di giudizio. In tal senso il condiviso principio affermato da Cass. n. 28718 del 2013, (nonchè precedente conforme Cass.
n. 26985 del 2009, Rv. 611189), secondo cui "in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese".
Tale potere è diretta conseguenza del cosiddetto “effetto espansivo” della pronuncia in sede di impugnazione di cui all'art. 336 c.p.c., che prevede che la riforma della sentenza esplichi i suoi effetti anche sulle parti dipendenti da essa (v. da ultimo Cass. civ. Sez. III, Ord. 20.11.2018, n. 29846 e pagina 5 di 8 giurisprudenza da questa richiamata: Cass. Sez. 3, Ord. del 12.4.2018 n. 9064; Cass. Sez. lavoro
11423/2016; Cass. Sez. 3, sent. del 23/08/2011, n. 17523; Cass. n. 4052/2009; Cass. n. 15483/2008).
Le spese di lite seguono la soccombenza di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell'appellante, spese che si liquidano come da seguente tabella, con applicazione di parametri sotto indicati in considerazione della semplicità della causa e del tenore delle difese.
Spese di primo grado
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudice di pace
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore personalizzato: € 200,00
Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato: € 200,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato: € 200,00
Fase decisionale, valore personalizzato: € 300,00
Compenso tabellare (valori personalizzati) € 900,00
Spese del secondo grado
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore personalizzato: € 300,00
Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato: € 350,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato: € 600,00
Fase decisionale, valore personalizzato: € 700,00
Compenso tabellare (valori personalizzati) € 1.950,00
Per quanto riguarda invece il rapporto processuale con l'Assicurazione, deve rilevarsi come la convenuta appellata si sia limitata a chiedere il rigetto dell'appello, senza riproporre la chiamata in garanzia, pur riprendendo larvatamente le relative difese nei propri atti. In tal modo ne è decaduta;
ciò sia che si acceda all'orientamento giurisprudenziale per il quale è necessario specifico atto di appello incidentale (Sez. 3, Sentenza n. 2061 del 04/02/2004) sia che si acceda ad altro orientamento per il quale è sufficiente la riproposizione dei motivi ex art. 346 c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 8973 del
05/07/2000 e S.U. 7940/2019)
pagina 6 di 8 Si consideri infatti che l'art. 346 c.p.c. fa sì che in appello viga un effetto devolutivo limitato e non automatico, con la conseguenza che la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte o ritenute assorbite comporta che in capo alle parti si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione di giudicato implicito sul punto. Del resto detta norma costituisce applicazione rigorosa del principio della domanda, di cui all'art. 112 c.p.c.. Deve ritenersi che la proposizione possa avvenire in qualsiasi forma idonea ad evidenziare in modo non equivoco la chiara e precisa volontà della parte di sottoporre la questione alla decisione del giudice di appello (Cass. n. 12345 del 2003), sebbene non sia sufficiente, a tal fine, il richiamo alle conclusioni e deduzioni operate nel giudizio di primo grado, dovendo la riproposizione avvenire in maniera specifica (Cass. n. 16360 del 2004).
Precisato che la mancata riproposizione di una domanda non esaminata in primo grado non dà luogo a giudicato (per S.U. 7940/2019), ma ad una preclusione processuale con perdita di una facoltà processuale, nel caso di specie la mera richiesta dell'appellato del rigetto dell'atto di appello lo ha fatto decadere dalla proposizione di ogni altra domanda proposta in primo grado e non riproposta e quindi la chiamata in causa di garanzia. L'accoglimento dell'appello con condanna della PA Volontari al pagamento per le opere di riparazione non comporta, in mancanza di reiterazione della specifica domanda, l'esame della dispiegata chiamata in garanzia nel primo grado.
In relazione alle spese di lite del presente grado di giudizio (non essendovi stata alcuna censura
Cont da parte di per la statuizione di cui al primo grado e in forza della presente statuizione) tra P.A.
Cont e esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione CP_3
dei minimi in considerazione della limitata difesa sullo specifico oggetto della chiamata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.278,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa al riguardo, sull'appello proposto così decide: Parte_3
pagina 7 di 8 1) Accoglie l'appello presentato da e per l'effetto, in parziale riforma della Parte_3
sentenza n. 1610/2023, depositata dal Giudice di Pace di Genova il 21.10.2023, nella parte in cui non ha riconosciuto la debenza della somma di € 4.157,00, condanna P.A. Volontari del Soccorso
a pagare a in favore dell'attrice la somma di € 4157,00 oltre interessi commerciali dalla CP_1
data della domanda fino all'effettivo saldo (confermata nel resto la statuizione in primo grado di pagamento della somma di € 851,00 oltre accessori);
2) Condanna a rifondere a le spese di Controparte_3 Parte_3 entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 900,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, 15% spese generali, IVA e CPA e per il secondo grado in €
1.950,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, 15% spese generali, IVA e CPA
3) Condanna a rifondere ad le spese del Parte_4 Controparte_2 presente grado di giudizio che liquida in € 1278,00 per compensi, oltre spese esenti, 15% spese generali, IVA e CPA
Genova, 28 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4078/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTOLINI Parte_1 P.IVA_1
SIMONA, elettivamente domiciliato in CORSO TORINO, 3/4 16129 GENOVA presso il difensore avv. ANTOLINI SIMONA
APPELLANTE contro
P.A. (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. LIMA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA COLOMBO 12 16100 GENOVA presso il difensore avv. LIMA FRANCESCO
APPELLATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POGGI EMANUELE, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIALE SAULI 5/18 16121 GENOVA presso il difensore avv. POGGI
EMANUELE
APPELLATO TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione (di seguito per brevità la ) chiedeva nei Parte_2 Parte_2 confronti della il pagamento di € 5.008,00 per prestazioni Controparte_3
professionali e forniture svolte in suo favore;
in particolar modo si trattava della riparazione del mezzo in uso alla convenuta e della sua verniciatura.
Si costituiva la P.A. Volontari Soccorso esponendo: CP_1
i lavori di riparazione si erano resi necessari in seguito ad un incidente stradale avvenuto con il veicolo guidato da Il veicolo era assicurato con In Controparte_4 Controparte_2
occasione della riparazione era stata richiesta alla anche la verniciatura del mezzo, che era Parte_2
stata fatturata e saldata a parte, in contanti, non rientrando nella gestione del sinistro. Le riparazioni venivano effettuate con l'accordo che la si sarebbe occupata direttamente della pratica del Parte_2
risarcimento con la Compagnia Assicurativa, ciò mediante una cessione pro soluto del credito.
Veniva così incassato direttamente dalla , mediante un proprio legale di fiducia, Parte_2
l'assegno circolare di € 300,00 emesso da . Controparte_2
In data 24.3.2016 comunicava a il Controparte_2 Controparte_3
mancato accoglimento della richiesta di risarcimento, ritenendo antieconomica la riparazione rispetto al valore del veicolo.
In forza della cessione di credito, da considerarsi pro soluto, la non poteva più Parte_2
chiederle nessuna somma per la riparazione, mentre ciò che era stato chiesto per la verniciatura era già stato saldato.
Chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa quale terzo la Compagnia
Assicurativa per essere dalla stessa manlevata.
Concludeva per il rigetto delle domande, previo necessario esperimento della procedura di negoziazione assistita, e, in via subordinata, in caso di accoglimento delle avverse domande, per la riduzione delle pretese attoree, considerando le somme già incassate e con manleva da parte della terza chiamata. si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione biennale del credito Controparte_2
derivante dal sinistro e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa con l'espletamento dell'interrogatorio formale, la causa veniva tenuta in decisione e con sentenza del 21.10.2023 il Giudice di Pace di Genova accoglieva la domanda attorea per la limitata somma di € 851,00 per la verniciatura del veicolo, non essendovi stata prova del suo pagamento, mentre rigettava il resto della domanda ritenendo essere avvenuta una cessione pro pagina 2 di 8 solvendo e non pro soluto con la conseguenza che, ex art. 1198 c.c., non era avvenuta l'immediata liberazione del debitore. L'avvenuto incasso di € 300,00 da parte della e la mancanza di Parte_2
qualunque tipo di comunicazione sul corso delle trattative con la Compagnia Assicurativa erano sintomo della negligenza da parte della cessionaria, tenuto anche conto del principio secondo il quale,
a fronte della mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento del cessionario da parte del cedente, grava sul primo l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento: ciò che non era avvenuto nel caso di specie. Nulla veniva statuito sulla domanda di garanzia, risultando la stessa assorbita dal resto delle statuizioni. Le spese erano interamente compensate.
La impugnava la sentenza del Giudice di Pace per i seguenti motivi: Parte_2
1) Erroneità quanto al capo B, avendo il Giudice di Pace basato la sua decisione su una circostanza che non trovava alcun riscontro negli atti di causa.
Non vi era nessuna documentazione dalla quale desumere l'avvenuta – e contestata – cessione del credito e quindi tutte le conclusioni ed argomentazioni del giudice si basavano su un fatto non provato.
La cessione di credito, peraltro, richiedeva la stipula di uno specifico contratto che doveva altresì essere notificato al debitore ceduto. La mancanza di tale cessione impediva alla di attivarsi Parte_2
nei confronti della Compagnia Assicurativa.
2) Erronea valutazione di un documento, imputandone il versamento all'appellante in luogo dell'assicurato
L'assegno di € 300,00 non era stato incassato dalla , anche perché esso era stato Parte_2
emesso a favore della P.A. Volontari Soccorso presso il difensore, che aveva trattato in CP_1
ambito stragiudiziale il sinistro e non in favore della , che quindi non poteva incassarlo. Parte_2
3) Vizio di motivazione avendo il giudice imputato erroneamente all'attrice il mancato assolvimento dell'onere della prova su circostanze irrilevanti.
Nessuna rilevanza, in contrasto con quanto affermato dal GdP, aveva la dinamica del sinistro che aveva causato i danni poi riparati.
Anche la statuizione sulle spese era erronea.
Concludeva quindi per la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento delle domande svolte in atto di citazione e condanna in favore della dell'importo di € 5.000,00, Parte_2
oltre interessi commerciali dalla data della pronuncia al saldo.
Si costituiva P.A. Volontari del Soccorso ripercorrendo le difese e le argomentazioni CP_1
svolte in primo grado, ribadendo la sussistenza della cessione del credito e le sue conseguenze, anche in materia di onere della prova, come correttamente esposte dal giudice di prime cure. Concludeva per il rigetto dell'atto di appello.
pagina 3 di 8 Si costituiva anche , la quale preliminarmente rilevava come la domanda Controparte_2
di manleva non fosse stata riproposta da P.A. Volontari Assicurazione, che quindi risultava decaduta dal relativo potere;
in ogni modo eccepiva l'intervenuta prescrizione biennale;
la propria estraneità alla fattura di € 851,00 relativamente alla verniciatura. Concludeva per la inammissibilità dell'impugnazione e in subordine per l'intervenuta prescrizione e comunque per il rigetto, non essendo stata fornita prova della dinamica del sinistro.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
***
L'appello deve essere accolto nei termini di cui in parte motiva.
L'intera decisione del Giudice di Pace si fonda su un presupposto che non solo non è stato mai provato, ma è stato anche specificamente contestato dalla . Parte_2
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata dalla PA Volontari Soccorso in CP_1
primo grado veniva più volte affermato che la gestione della pratica risarcitoria era stata gestita dalla in forza di un contratto di cessione del credito (pag. 3 della comparsa: “la Parte_2 Parte_2 pretendeva dalla convenuta la cessione del credito pro soluto”) e tale circostanza veniva
[...]
espressamente contestata in memoria ex art. 320 c.p.c. dalla (pag. 2 memoria ex art. 320 Parte_2
c.p.c. “nessuna cessione pro soluto è stata mai allegata ex adverso, mentre risulta documentato esattamente il contrario: è infatti provato per tabulas che la convenuta gestì direttamente il sinistro tramite un legale e che la compagnia assicuratrice abbia eccepito alla controparte che solo una parte dei danni sono riferibili al sinistro stesso”). Non vi è nessun documento dal quale desumere l'allegata cessione del credito, e neppure nessuna prova testimoniale (anche non tenendo conto del limite ex art. 2721 c.c.). Lo stesso appellato, nelle proprie difese in secondo grado, oscilla tra diverse qualificazioni giuridiche dei rapporti con la;
un po' riferendosi alla cessione del credito, un po' al Parte_2 mandato gestorio e un po' alla delega all'incasso (v. per esempio a pag. 12 della comparsa). Già tale sovrapposizione di istituti è sintomatico di una certa genericità nell'inquadramento attoreo. In ogni modo l'unico dato certo – perché non contestato – è che la ha riparato il veicolo e lo ha Parte_2 verniciato. In tal modo ha fornito la prova del contratto d'opera così concordato con il proprietario del mezzo, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto al pagamento di quanto dovuto.
Come già indicato dal GdP, non è risultata nessuna prova dell'avvenuto pagamento dei lavori di verniciatura, che secondo la difesa della convenuta appellata sarebbero stati saldati in contanti;
e neppure dei lavori di riparazione, per i quali, come appena visto, non è stata provata l'allegata cessione del credito. È stato prodotto nel giudizio di primo grado copia dell'assegno circolare di € 300,00, intestato a (v. doc H di parte appellante in primo grado). Ma tale documento nulla prova CP_3
pagina 4 di 8 circa l'allegata cessione del credito. È peraltro, come può chiaramente vedersi, un assegno circolare intestato a colui che solo poteva incassarlo: P.A. Volontari Soccorso Non si capisce perché e CP_1
come possa essere stato incassato da altri come affermato dall'appellata.
Non essendovi prova dell'avvenuto pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, le stesse devono essere saldate integralmente da anche per quanto riguarda le spese di CP_3
riparazione (essendovi già stata la condanna in primo grado per le spese di verniciatura). deve essere quindi condannata a versare all'attrice appellante la somma di € CP_3
4157,00 oltre interessi commerciali come richiesto dall'appellante dalla domanda al saldo, ferma la statuizione di cui alla sentenza di primo grado non impugnata relativa alla condanna della somma di €
851,00.
Per tali motivi la sentenza di primo grado deve essere riformata, anche in punto spese, ciò in quanto accogliendo l'impugnazione devono essere regolate le spese dei due gradi di giudizio. In tal senso il condiviso principio affermato da Cass. n. 28718 del 2013, (nonchè precedente conforme Cass.
n. 26985 del 2009, Rv. 611189), secondo cui "in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese".
Tale potere è diretta conseguenza del cosiddetto “effetto espansivo” della pronuncia in sede di impugnazione di cui all'art. 336 c.p.c., che prevede che la riforma della sentenza esplichi i suoi effetti anche sulle parti dipendenti da essa (v. da ultimo Cass. civ. Sez. III, Ord. 20.11.2018, n. 29846 e pagina 5 di 8 giurisprudenza da questa richiamata: Cass. Sez. 3, Ord. del 12.4.2018 n. 9064; Cass. Sez. lavoro
11423/2016; Cass. Sez. 3, sent. del 23/08/2011, n. 17523; Cass. n. 4052/2009; Cass. n. 15483/2008).
Le spese di lite seguono la soccombenza di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell'appellante, spese che si liquidano come da seguente tabella, con applicazione di parametri sotto indicati in considerazione della semplicità della causa e del tenore delle difese.
Spese di primo grado
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudice di pace
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore personalizzato: € 200,00
Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato: € 200,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato: € 200,00
Fase decisionale, valore personalizzato: € 300,00
Compenso tabellare (valori personalizzati) € 900,00
Spese del secondo grado
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore personalizzato: € 300,00
Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato: € 350,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato: € 600,00
Fase decisionale, valore personalizzato: € 700,00
Compenso tabellare (valori personalizzati) € 1.950,00
Per quanto riguarda invece il rapporto processuale con l'Assicurazione, deve rilevarsi come la convenuta appellata si sia limitata a chiedere il rigetto dell'appello, senza riproporre la chiamata in garanzia, pur riprendendo larvatamente le relative difese nei propri atti. In tal modo ne è decaduta;
ciò sia che si acceda all'orientamento giurisprudenziale per il quale è necessario specifico atto di appello incidentale (Sez. 3, Sentenza n. 2061 del 04/02/2004) sia che si acceda ad altro orientamento per il quale è sufficiente la riproposizione dei motivi ex art. 346 c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 8973 del
05/07/2000 e S.U. 7940/2019)
pagina 6 di 8 Si consideri infatti che l'art. 346 c.p.c. fa sì che in appello viga un effetto devolutivo limitato e non automatico, con la conseguenza che la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte o ritenute assorbite comporta che in capo alle parti si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione di giudicato implicito sul punto. Del resto detta norma costituisce applicazione rigorosa del principio della domanda, di cui all'art. 112 c.p.c.. Deve ritenersi che la proposizione possa avvenire in qualsiasi forma idonea ad evidenziare in modo non equivoco la chiara e precisa volontà della parte di sottoporre la questione alla decisione del giudice di appello (Cass. n. 12345 del 2003), sebbene non sia sufficiente, a tal fine, il richiamo alle conclusioni e deduzioni operate nel giudizio di primo grado, dovendo la riproposizione avvenire in maniera specifica (Cass. n. 16360 del 2004).
Precisato che la mancata riproposizione di una domanda non esaminata in primo grado non dà luogo a giudicato (per S.U. 7940/2019), ma ad una preclusione processuale con perdita di una facoltà processuale, nel caso di specie la mera richiesta dell'appellato del rigetto dell'atto di appello lo ha fatto decadere dalla proposizione di ogni altra domanda proposta in primo grado e non riproposta e quindi la chiamata in causa di garanzia. L'accoglimento dell'appello con condanna della PA Volontari al pagamento per le opere di riparazione non comporta, in mancanza di reiterazione della specifica domanda, l'esame della dispiegata chiamata in garanzia nel primo grado.
In relazione alle spese di lite del presente grado di giudizio (non essendovi stata alcuna censura
Cont da parte di per la statuizione di cui al primo grado e in forza della presente statuizione) tra P.A.
Cont e esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione CP_3
dei minimi in considerazione della limitata difesa sullo specifico oggetto della chiamata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.278,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa al riguardo, sull'appello proposto così decide: Parte_3
pagina 7 di 8 1) Accoglie l'appello presentato da e per l'effetto, in parziale riforma della Parte_3
sentenza n. 1610/2023, depositata dal Giudice di Pace di Genova il 21.10.2023, nella parte in cui non ha riconosciuto la debenza della somma di € 4.157,00, condanna P.A. Volontari del Soccorso
a pagare a in favore dell'attrice la somma di € 4157,00 oltre interessi commerciali dalla CP_1
data della domanda fino all'effettivo saldo (confermata nel resto la statuizione in primo grado di pagamento della somma di € 851,00 oltre accessori);
2) Condanna a rifondere a le spese di Controparte_3 Parte_3 entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 900,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, 15% spese generali, IVA e CPA e per il secondo grado in €
1.950,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, 15% spese generali, IVA e CPA
3) Condanna a rifondere ad le spese del Parte_4 Controparte_2 presente grado di giudizio che liquida in € 1278,00 per compensi, oltre spese esenti, 15% spese generali, IVA e CPA
Genova, 28 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
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