Art. 4.
I sottufficiali si distinguono in:
a) sottufficiali in servizio permanente;
b) sottufficiali in servizio continuativo;
c) sottufficiali in ferma, volontaria o in rafferma;
d) sottufficiali in congedo;
e) sottufficiali in congedo assoluto.
I sottufficiali in servizio permanente hanno grado di maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo ordinario e di brigadiere.
I sottufficiali in servizio continuativo, in ferma volontaria o rafferma hanno grado di vicebrigadiere.
Il vicebrigadiere, se dichiarato meritevole di rimanere nel Corpo, a sua domanda e' ammesso nel servizio continuativo con decreto del Ministro, previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia.
L'ammissione nel servizio continuativo, puo' essere concessa dopo il compimento della prima rafferma.
La domanda deve essere presentata sessanta giorni prima della scadenza della rafferma.
Se il vicebrigadiere non e' ritenuto meritevole di rimanere nel Corpo il Ministro ne dispone la cessazione dal servizio, sentito il parere della Commissione centrale.
Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal vicebrigadiere oltre la scadenza della rafferma, e' considerato come servizio prestato in rafferma.
I sottufficiali in congedo sono ripartiti in sottufficiali della riserva e sottufficiali di complemento.
Occupano posti di organico i sottufficiali di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.
I sottufficiali si distinguono in:
a) sottufficiali in servizio permanente;
b) sottufficiali in servizio continuativo;
c) sottufficiali in ferma, volontaria o in rafferma;
d) sottufficiali in congedo;
e) sottufficiali in congedo assoluto.
I sottufficiali in servizio permanente hanno grado di maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo ordinario e di brigadiere.
I sottufficiali in servizio continuativo, in ferma volontaria o rafferma hanno grado di vicebrigadiere.
Il vicebrigadiere, se dichiarato meritevole di rimanere nel Corpo, a sua domanda e' ammesso nel servizio continuativo con decreto del Ministro, previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia.
L'ammissione nel servizio continuativo, puo' essere concessa dopo il compimento della prima rafferma.
La domanda deve essere presentata sessanta giorni prima della scadenza della rafferma.
Se il vicebrigadiere non e' ritenuto meritevole di rimanere nel Corpo il Ministro ne dispone la cessazione dal servizio, sentito il parere della Commissione centrale.
Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal vicebrigadiere oltre la scadenza della rafferma, e' considerato come servizio prestato in rafferma.
I sottufficiali in congedo sono ripartiti in sottufficiali della riserva e sottufficiali di complemento.
Occupano posti di organico i sottufficiali di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.