Sentenza 5 gennaio 2022
Decreto cautelare 17 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 17 marzo 2022
Parere definitivo 7 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/01/2022, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/01/2022
N. 00018/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 804 del 2021, proposto da
RO AP, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Gallipoli, via Cavallotti 12;
Comune di Gallipoli - Parco Naturale Regionale - Responsabile pro tempore Procedimento geom. Duma, Comune di Gallipoli - Parco Naturale Regionale - Funzionario P.O. dott.sa Vitali, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0015828 in data 22.03.2021 del Comune di Gallipoli - Parco Naturale Regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo, avente ad oggetto: “ Parco naturale regionale isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo. Istanza avente ad oggetto: “Lavori di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia: Agriturismo ES PE sulla collina dei sette paesi nella Masseria Nuova. Committente: Impresa individuale AP RO. Pratica edilizia n°87/2019” Vs. richiesta prot. in entrata n°0004136 del 22.01.2021. Rigetto ”;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, in qualità di proprietaria della “Masseria Nuova”, sita nell’ambito del Parco Naturale Regionale “ Isola di S. Andrea e Litorale Punta Pizzo ”, ha presentato al Comune di Gallipoli istanza di permesso di costruire in data 26.07.2019 per la realizzazione di “ Lavori di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ”, unitamente alla richiesta di acquisizione del nulla osta previsto dall'art. 9 della Legge Regionale 20/2006, a mente del quale il “ rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione ”.
Con provvedimento prot. n. 0015828 del 22.03.2021, l'Ente Parco del Comune di Gallipoli, all’esito dell’esame delle risultanze istruttorie, ha conclusivamente rigettato l’istanza volta al rilascio del predetto nulla osta sulla scorta dei seguenti assunti motivazionali:
a) - “ nelle tavole allegate al PRG del Comune di Gallipoli, il manufatto oggetto dell’intervento non risulta retinato quale Masseria ”;
b) - le previsioni delle NTA del Piano del Parco e del relativo Regolamento “ escludono, con tutta evidenza, categoricamente, qualsiasi intervento di ristrutturazione edilizia avuto riguardo sia alla porzione dell’area naturale protetta in questione che alla tipologia di manufatto di che trattasi; pertanto, il progetto proposto si pone in manifesto contrasto con le previsioni degli strumenti di pianificazione adottati e con le attività ivi consentite, discendendone l’assoluta incompatibilità ed incoerenza con le finalità istitutive, di conservazione e di salvaguardia dell’area naturale protetta e con i divieti stabiliti dalla legge istitutiva della stessa ”;
c) - “il comma 3 dell’art. 4, della L.R. n. 20/2006 precisa, altresì, che è possibile concedere “ deroghe ai divieti ” ai fini della realizzazione di “ interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale ”, laddove invece “ il progetto proposto, connesso ad un Piano di miglioramento aziendale approvato nell’Ottobre del 2020 con Determinazione Dirigenziale regionale, appare, nel merito, per i profili di competenza degli scriventi, particolarmente imponente, non potendosi assimilare ad un intervento di mero ampliamento di superficie utile di un edificio rurale esistente, né potendosi considerare quale mera manutenzione ordinaria o straordinaria: invero, come affermato nella Relazione tecnica generale, trattasi di un massiccio intervento di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, mediante un insieme sistematico di opere e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, e con la realizzazione di nuova volumetria; è prevista, altresì, la realizzazione del parcheggio, che appare manifestamente incompatibile con il divieto di cui all’art. 4, comma 1, lett. i), “Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale” della Legge Regionale n. 20/2006: “1. Sull'intero territorio del Parco naturale regionale <Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo> sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di: …(omissis)… transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo - pastorali”; - l’intervento proposto, inoltre, in considerazione delle finalità dello stesso, ovvero lo svolgimento di un’attività agrituristica, certamente implica un notevole incremento del carico antropico che interesserà l’area naturale protetta interessata ”;
d) - “ non può sottacersi che dalla carta aggiornata degli habitat, consegnata da Legambiente Onlus all’Ente Parco con nota prot. in entrata n. 0056935 del 12.11.2020 in adempimento del suddetto incarico, ed elaborata nell’estate nel 2020, si evince che l’area di intervento è interessata, ad eccezione della mera area di sedime della Masseria e delle aree strettamente di pertinenza (antistante e retrostante), dalla presenza dell’Habitat prioritario “6220* Percorsi … (omissis) … Tra le Misure di Conservazione per tale Habitat, ai sensi del R.R. 06/2016, risulta anche la seguente: “(RE) Divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale ”;
e) - “ Al fine di tutelare al meglio le Specie e gli Habitat esistenti, la normativa offre, dunque, la possibilità alle Autorità competenti di estendere l’ambito geografico di applicazione della procedura di NC. Nel caso specifico, si ritiene che sia opportuno e necessario estendere la valutazione predetta ”.
2. Il predetto diniego è stato impugnato dalla sig.ra AP con l’odierno ricorso.
In particolare, la ricorrente ha lamentato che:
- il “provvedimento impugnato si connota di una corposità (ben 18 pagine) illegittima riproducendo tutta una serie di circostanze in premessa non correlate alla decisione assunta e quindi tali da porsi in evidente contrasto con i caratteri che la motivazione del provvedimento ex art. 3 legge 241/90 deve possedere” (primo motivo);
- “il provvedimento impugnato rileva in via preliminare che “nelle tavole allegate al PRG del Comune di Gallipoli, il manufatto oggetto dell'intervento non risulta retinato quale Masseria””, laddove “la circostanza non possiede alcun rilievo ai fini della sussistenza o meno delle ragioni del diniego impugnato” (secondo motivo);
- nelle relative premesse, il provvedimento impugnato richiama “varie previsioni contenute nelle NTA e nel regolamento del Piano Territoriale per il parco”, che però “sono del tutto prive di valenza prescrittiva poiché il richiamato piano risulta essere stato solo adottato ma non ancora approvato” (terzo motivo);
- il riferimento all'art. 4, comma 3, della L.R. n. 20/2006 (a mente del quale “Possono inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale…”), “non accorda all'organo gestore del Parco la facoltà di concedere o meno gli ampliamenti ivi previsti ma, al contrario, stabilisce che tali ampliamenti “possono essere realizzati”, di fatto prevedendo una modalità di intervento da parte del Privato che l'Amministrazione non può inibire a priori” (quarto motivo);
- “ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della predetta L.R. n.20/2006” sono consentite “trasformazioni e/o ampliamenti degli edifici rurali esistenti in presenza di un piano di miglioramento aziendale” e quindi “anche gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) del T.U. 380/2001” (quinto motivo);
- “l'Amministrazione ha illegittimamente operato omettendo di effettuare valutazioni di compatibilità dell'intervento motivate, intellegibili, razionali e rispettose del principio di legalità” (quinto motivo);
- “l’area di intervento interessata è la mera area di sedime della Masseria e delle aree strettamente di pertinenza (antistante e retrostante) escluse dalla presenza dell'Habitat prioritario 6220” (sesto motivo);
- “nessuna azione di sbancamento o macinatura della roccia è stata prevista o richiesta” (sesto motivo);
- quanto “all’ipotizzato assoggettamento dell’intervento di cui si verte a procedura di NC … il provvedimento impugnato … non esplicita per nulla quali dovrebbero essere le ragioni per assoggettare a vinca l’intervento di cui si verte e nemmanco viene chiarito perché l’intervento di cui si verte collocandosi al di fuori del sito protetto dovrebbe produrre un effetto significativo su di esso” (sesto motivo).
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale per resistere al ricorso.
4. Nella pubblica udienza del 14.12.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.
5.1. Gli assunti motivazionali posti a fondamento del provvedimento impugnato sono in parte non conferenti, in parte apertamente violativi della normativa di riferimento e in parte carenti e non sorretti da conformi risultanze istruttorie.
5.2. Il fatto che il manufatto oggetto dell’intervento di ristrutturazione non sia retinato quale “Masseria” negli elaborati del PRG è privo di rilevanza ai fini del rilascio del nulla osta di cui all’art. 9 della l.r. 20/2006, dal momento che l’art. 4, co. 3, della l.r. 20/2006, consente, a determinate condizioni, la realizzazione di interventi di trasformazione e ampliamento “degli edifici rurali esistenti”, senza fare specifico riferimento alle masserie.
5.3. Parimenti non conferente è il ripetuto richiamo alle prescrizioni delle NTA e del Regolamento del Piano Territoriale del Parco, dal momento che il piano in questione è stato soltanto adottato e non approvato, sicché - in mancanza di puntuali norme di salvaguardia - allo stato il piano è privo di effetti e non vale a conformare i diritti edificatori della ricorrente.
5.4. In tal senso, peraltro, la predetta norma di cui all’art. 4, co. 3, della l.r. 20/2006 stabilisce che “Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 6, la competente struttura … può concedere deroghe ai divieti … solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario …Possono inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al sostegno e allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e successive modificazioni e integrazioni. Sono consentiti, previa valutazione da parte dell'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione della zona costiera … Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area”.
La norma è quindi chiara nell’escludere ogni ipotetica efficacia del Piano territoriale fino alla sua approvazione, tant’è che prevede una apposita disciplina da applicare in via transitoria, in virtù della quale la realizzazione degli interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti è subordinata (soltanto) a tre condizioni:
- misura massima del 15 per cento della superficie utile degli edifici;
- valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale;
- conformità rispetto alle “tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale” e mancanza di interferenze con i “valori naturalistici e ambientali presenti nell'area”.
5.5. Ora, l’intervento di che trattasi, per ciò che in questa sede essenzialmente rileva, è descritto nella relativa relazione tecnica nei seguenti termini: “ … è indispensabile bonificare l’area d’intervento, predisponendo lo smaltimento delle macerie e dei rifiuti in apposite discariche autorizzate; la demolizione e lo smaltimento delle strutture o parti di esse non più utilizzabili e non risanabili. Si procederà a modeste opere di consolidamento e ripristino delle murature, o porzioni di esse, utilizzando materiali della stessa tipologia degli esistenti ; … (omissis) … Il progetto prevede, inoltre, il ridisegno degli spazi interni per la realizzazione di 8 (otto), di cui 1 per disabili, camere da letto matrimoniale con annesso wc, tutte con ingresso indipendente dai prospetti esterni, oltre due alloggi bilocali, di cui uno destinato al soggiorno della proprietà. Completano l’intervento una sala reception ed un vano tecnologico destinato ad accogliere autoclave, serbatori di acqua potabile e impianto acqua calda. L’intervento prevede un ampliamento, per adeguamento igienico-sanitario, nella parte retrostante il fabbricato realizzando sei servizi igienici ad uso esclusivo delle relative camere. L’ampliamento, non risulta in contrasto con i valori ambientali dell’insieme, avverrà conservando la fisionomia originaria dell’edificio nel rispetto dei caratteri architettonici. La superficie ampliata sarà pari a mq. 35,47 inferiore a quella consentita dall’art. 75 delle NTA allegate allo Strumento Urbanistico Vigente (ampliamento una tantum della superficie utile SU nella misura max del 10% della superficie utile SU preesistente): - Superficie utile Masseria mq. 449,38 - Superficie utile Ampliamento mq. 35,47 - Superficie utile max realizzabile mq. 44,98 … (omissis) … L’impianto planimetrico prevede, inoltre la sistemazione delle pertinenze pavimentate in corrispondenza dell’uscita e/o entrata dalle camere. La realizzazione di una piscina, ad escluso utilizzo degli ospiti dell’agriturismo, dalle dimensioni 45.00 x 15.00 = 75.00 mq., secondo quanto previsto dalle Linee Guida del PPTR della Regione Puglia completano l’intervento. … Il viale di accesso sarà migliorato mediante l’utilizzo di materiale inerte, altamente permeabile (breccia a differente granulometria) proveniente da cave di prestito locali, nel pieno rispetto delle direttive per la componente botanicovegetazionale … (omissis) …”.
5.6. Si tratta, in sintesi, di un intervento di sistemazione del fabbricato esistente e delle aree esterne, con la modifica degli spazi interni e l’incremento della superficie utile della masseria (mq 449,38) nella misura di mq 35,47.
A fronte delle predette specifiche progettuali, l’intervento in questione è tipologicamente riferibile alla categoria degli interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti.
5.7. Quanto alle tre condizioni previste dall’art. 4, co. 3, della l.r. 20/2006 per la realizzazione degli interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti, sussiste certamente la prima condizione, dal momento che l’ampliamento è contenuto nei limiti del 15% della superficie utile esistente.
5.8. Lo stesso dicasi con riferimento alla seconda condizione prevista dalla norma, e cioè alla approvazione di un apposito piano di miglioramento aziendale, dal momento che, sul punto, il provvedimento impugnato non solleva alcuna obiezione, ma al contrario fa espresso riferimento al “ Piano di miglioramento aziendale approvato nell’ottobre del 2020 con Determinazione Dirigenziale regionale ”.
5.9. Quanto alla terza condizione, riguardante la conformità dell’intervento rispetto alle tipologie edilizie e alle tecnologie costruttive “della tradizione storica locale” e alla mancanza di interferenze con i “valori naturalistici e ambientali presenti nell'area”, il relativo accertamento implica la formulazione di puntuali e circostanziate valutazioni discrezionali, che non possono prescindere da conformi riferimenti istruttori e devono essere supportate da congrui assunti motivazionali.
Invece, nel caso di specie, il provvedimento impugnato sembra arroccato su una aprioristica posizione di sfavore nei confronti dell’intervento, che viene ritenuto non conforme al contesto architettonico e naturalistico in ragione delle sue dimensioni e del significativo impatto delle opere rispetto allo stato dei luoghi.
Sta di fatto però che l’art. 4, co. 3, della l.r. n. 20/2006 non pone alcun limite alle dimensioni dell’intervento e alla consistenza strutturale delle relative opere che non sia quello del rispetto del limite del 15 % della superficie utile esistente.
Una volta che tale limite, come è nel caso di specie, risulti rispettato, l’intervento di trasformazione e ampliamento è sicuramente ammissibile, a meno che non emergano specifici e concreti profili di conflitto con il contesto architettonico ed ambientale di riferimento.
5.10. Sul punto, il provvedimento impugnato attribuisce rilevanza ostativa al rilascio del nulla osta ad una serie di circostanze, che però non appaiono pertinenti e coerenti con le presupposte finalità di tutela:
- il riferimento alla ipotetica compressione dei valori ambientali che sarebbe da imputare alla realizzazione del parcheggio appare aprioristico ed immotivato, tenuto conto, peraltro, del fatto che un fabbricato con capacità abitative non può precidere dall’uso di uno spazio destinato a parcheggio e che, ove nello specifico dovessero risultare particolari ragione ostative correlate alle specifiche costruttive del parcheggio, l’Amministrazione potrebbe farne oggetto di apposita prescrizione conformativa, senza per ciò soltanto denegare l’intero intervento;
- lo stesso dicasi quanto all’incremento del carico antropico, che di per sé non vale a pregiudicare gli interessi oggetto di tutela, fermo restando che ogni ampliamento è potenzialmente idoneo a determinare l’incremento degli abitanti insediabili;
- quanto alla realizzazione di opere di sbancamento o macinatura della roccia ed alle correlate preclusioni di cui all’Habitat prioritario 6220, il relativo assunto motivazionale è da imputarsi verosimilmente ad un fraintendimento, dal momento che dalla documentazione versata in atti risulta che tali lavorazioni non sono previste nel progetto della ricorrente;
- infine, il riferimento al possibile assoggettamento a CA non può giustificare il diniego di nulla osta, in mancanza della concreta individuazione dei presupposti che consentano di procedere in tal senso e comunque in mancanza dell’effettivo esercizio del relativo potere, che viene soltanto ipotizzato nel provvedimento impugnato.
5.11. In conclusione, a fronte delle anzi dette carenze motivazionali, il ricorso merita di essere accolto con l’annullamento del provvedimento impugnato e con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di riesaminare il progetto della ricorrente, astenendosi dall’attribuire rilevanza preclusiva al rilascio del nulla osta a specifiche progettuali di dettaglio ove queste possano essere stralciate e/o modificate in forza di espressa prescrizione conformativa, e comunque a carenze istruttorie a cui possa essere utilmente posto rimedio nel contraddittorio tra le parti.
6. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 0015828 in data 22.03.2021.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO