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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 668 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato SALA CINZIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato DAOLIO BENEDETTA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti introduttivi.
pagina 1 di 6 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Novi di Modena (MO) in data 23/09/1973 e dalla loro unione sono nati i figli in Persona_1
data 15/09/1988 e in data 05/08/1980. Persona_2
2. Con ricorso depositato in data 08/02/2024, ha Parte_1
chiesto: di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito in capo al marito;
di assegnare la casa coniugale sita in Novi di Modena (MO), Via Don
Minzoni n. 11, e le pertinenze, alla ricorrente che vi abiterà unitamente ai figli;
di autorizzare la ricorrente a sostituire le chiavi di accesso alla casa coniugale e alle pertinenze;
di disporre che i coniugi rimangano obbligati in parti uguali al pagamento del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico sino all'estinzione dello stesso;
di assegnare a ciascun coniuge la proprietà in via esclusiva delle rispettive autovetture;
di disporre che i coniugi non abbiano nulla a che pretendere l'uno dall'altra e viceversa per le giacenze presenti sui rispettivi conti correnti;
di disporre che i proventi dell'affitto dei terreni siano divisi tra i coniugi in parti uguali.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito associandosi Controparte_1
alla richiesta di separazione personale e chiedendo, invece, di rigettare integralmente le domande di addebito della separazione e di assegnazione della casa coniugale formulate dalla ricorrente, in quanto totalmente infondate in fatto e diritto, per carenza dei relativi presupposti, nonché di rigettare integralmente le restanti domande di controparte relative al mutuo ipotecario, autovetture, affitto terreni e conti correnti in quanto inammissibili nel presente giudizio di separazione personale.
4.All'udienza del 22/05/2024, presenti entrambe le parti, queste hanno concordemente chiesto disporsi un rinvio dell'udienza, pendendo trattative per la definizione congiunta. Pertanto, il Giudice ha rinviato all'udienza del 05/11/2024 per verificare il raggiungimento dell'accordo.
5. All'udienza del 05/11/2024, le parti hanno dichiarato: quanto a parte ricorrente
“io abito nella casa familiare insieme a mio figlio, mangiamo insieme e lui è residente lì. Lui è disoccupato, non studia e non lavora, mi aiuta in casa. Io sono
pagina 2 di 6 pensionata, prendo sui 1.300 al mese al netto. Pago integralmente il mutuo della casa, sono 500 €. mensili, finiremo di pagare nel 2027. invece vive per conto Per_1 suo”, mentre, quanto a parte resistente: “mio figlio ha un appartamento tutto suo che non è nemmeno collegato con la casa della madre. Il mutuo, con ipoteca sulla casa familiare, riguarda un basso rustico su cui ci sono i pannelli solari, è di 85.000
€ e scade nel 2026. Il mutuo si paga da solo, in passato abbiamo dovuto integrare la rata. Attualmente sono ospite di mia figlia. Mio figlio lavora in nero. Io qui non voglio stare per non litigare con mia moglie. Potrei tornare perché è mio diritto ma non so se lo farò. Prendo 1.290 €. di pensione”.
I Difensori hanno, quindi, discusso oralmente la causa, contestando le allegazioni e deduzioni avversarie, ritenute infondate, nonché la documentazione ex adverso prodotta, poiché irrilevante e confermato le richieste rispettivamente avanzate per le ragioni già diffusamente illustrate in atti, cui si sono riportati.
Il Giudice, ritenuto non necessario pronunciare provvedimenti provvisori e urgenti, ha poi invitato i Difensori a precisare le conclusioni e gli stessi, riportandosi alla discussione orale effettuata, le hanno precisate come da atti introduttivi.
Infine, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Va, invece, rigettata la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, non essendo stata fornita la prova che il marito abbia tenuto condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, aventi efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (sulla necessità del nesso di causalità tra le condotte di violazione dei doveri coniugali e la crisi coniugale, si veda Cass. sez. 1, Sentenza n. 9877 del 28/04/2006 (Rv. 588786): “In tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata
pagina 3 di 6 e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”).
Nel caso di specie, non può ritenersi dimostrato che la decisione del marito di allontanarsi dalla casa familiare nell'estate del 2023 abbia costituito la causa della fine del matrimonio, potendo evincersi dalle stesse allegazioni della ricorrente che detto allontanamento è avvenuto quando già la coppia stava attraversando una profonda crisi. Neppure vi è prova dei dedotti atteggiamenti aggressivi del convenuto nei confronti di moglie e figli e della frequentazione di un'altra donna, circostanze peraltro allegate in maniera del tutto generica. Di conseguenza, per le ragioni sopra illustrate, la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento.
Venendo alle richieste formulate in relazione alla casa coniugale, esse risultano inammissibili nel presente giudizio di separazione personale.
Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, minorenni o maggiorenni ma economicamente autosufficienti.
Nel caso in esame non vi sono figli minorenni e non è allegata la non autosufficienza economica incolpevole del figlio che ha compiuto 44 anni, Per_2
mentre è pacifico che la figlia viva altrove e sia economicamente Per_1
autosufficiente.
In particolare, l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e, nel nuovo regime, introdotto già con la legge 54/2006, è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli (v. per tutte da ultimo Cassazione Civile sez. I - 12/10/2018,
n. 25604).
Non vi sono perciò i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale.
L'uso e la disponibilità della casa coniugale in comproprietà vanno disciplinati e regolati secondo le regole ordinarie di diritto civile, nell'ambito di separato giudizio.
pagina 4 di 6 Parimenti inammissibili in questo giudizio le restanti domande avanzate dalla ricorrente, nello specifico inerenti al pagamento del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico, alla proprietà delle autovetture, alla divisione tra i coniugi dei proventi derivanti dall'affitto dei terreni e alla destinazione delle giacenze sui rispettivi conti correnti dei coniugi. Sul punto, è, infatti, ormai pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale: “L'art. 40 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ
e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n.6660 del 15/05/2001).
La prevalente soccombenza della ricorrente giustifica la sua condanna al pagamento del 50% delle spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022 (valore indeterminabile, fascia bassa).
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...], il [...] e
[...] CP_1
nato a [...], il [...], che hanno contratto
[...]
matrimonio in data 22/09/1973 a NOVI DI MODENA (MO), come risulta dall'atto n. 21, parte 2, serie A, anno 1973 del registro degli atti di matrimonio del Comune di NOVI DI MODENA (MO);
2. condanna la ricorrente a rifondere il 50% delle spese di lite al convenuto, che liquida in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15%
pagina 5 di 6 per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA;
3. compensa tra le parti il restante 50% delle spese di lite;
4. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NOVI DI MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 07/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
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