Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Nr. 159/2024
C r o n . N r .
D e p o s i t o m i n u t a
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Lavoro – riunita in Camera di Consiglio
nelle persone dei Signori Magistrati:
Dr. ROBERTO SPAGNUOLO Presidente rel.
Dr. AIDA SABBATO Consigliera
Dr. ROSA LAROCCA Consigliera
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr. 219 - 2022 R.G., avente ad oggetto: “Prestazioni –
malattia” e vertente
T R A
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
20, in proprio e in qualità di erede e coniuge superstite del sig. , Persona_1
elettivamente domiciliata in Matera alla via Deviti De Marco n. 9, presso lo studio dell'avv. Andrea Rosario Di Giura, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello,
1
E
Controparte_1
, in persona del suo Presidente pro-tempore,
[...]
APPELLATO - contumace
All'udienza in data 7/11/2024 il procuratore della parte costituita, rassegnate le seguenti conclusioni:
per l'appellante:
“1. …. riformare parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto accertare e dichiarare all'esito di ctu medico legale che sin d'ora si invoca, che il marito dell'appellante nell'espletamento dell'attività lavorativa … ha contratto malattia professionale (adenocarcinoma gastrico), con contestuale verifica e accertamento della riconducibilità della suddetta malattia dell'evento morte e che dunque la morte del sig. è sopraggiunta per cause da ricercare nell'ambiente di lavoro: 2. Per_1
riformare parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto condannare l' CP_2
alle seguenti prestazioni: costituire e liquidare in favore della ricorrente, iure proprio,
ove sia accertato che il decesso del sig. sia avvenuto a causa della malattia Per_1
professionale contratta, la corrispondente rendita ai superstiti di cui all'art. 85 D.P.R.
n. 1124/1965 nella misura prevista, nonché i ratei scaduti dalla data della domanda alla data di costituzione della rendita ai superstiti, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto all'affettivo soddisfo;
3. con vittoria di spese, diritti e onorari di
2 giudizio, oltre CPA e spese generali nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”,
per l'Istituto appellato:
nessuno è comparso,
discuteva la causa nella forma della trattazione scritta, con immediata decisione secondo il dispositivo depositato in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15/11/2022 presso la Cancelleria del Tribunale g.l. di
Potenza, vocava in giudizio l e, in qualità di coniuge Parte_1 CP_1
superstite di , chiedeva accertarsi che il suo decesso fosse stato Persona_1
dovuto a malattia di natura professionale (adenocarcinoma gastrico in soggetto con placche pleuriche) con conseguente condanna dell' a corrisponderle, iure CP_1
hereditatis, i ratei di indennizzo in rendita o in capitale maturati in favore del coniuge sino al decesso e, iure proprio, i ratei di rendita ai superstiti.
Con sentenza n. 273/2022 del 25/5/2022, resa nella contumacia dell' , il CP_1
Tribunale accoglieva solo in parte la domanda, dichiarando il diritto del de cuis a conseguire un indennizzo in capitale per danno biologico nella misura del 15%,
facendo proprie le conclusioni del nominato CTU circa la natura e la misura complessiva della menomazione a eziologia professionale.
Avverso tale decisione ha proposto appello, chiedendo rinnovarsi Parte_1
la CTU.
3 All'udienza del 7/11/2024, previa discussione mediante trattazione scritta, l'appello veniva deciso come da dispositivo riportato in calce, depositato immediatamente dopo l'udienza cartolare.
MOTIVAZIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' resistente, che intendeva CP_1
costituirsi in giudizio a mezzo di procuratore privo di mandato alle liti.
Nel merito l'appello è infondato e va respinto.
In primo grado, all'esito degli accertamenti medico-legali disposti dal giudice,
è risultato affetto da “adenocarcinoma gastrico indifferenziato in Persona_1
soggetto con placche pleuriche”, patologia che ne ha provocato il decesso il
1/9/2017.
Per circa quattordici anni aveva lavorato alle dipendenze della
[...]
rimanendo esposto all'inalazione di polveri di amianto, Parte_2
circostanza che, secondo il CTU, può essere senz'altro collegata alle placche pleuriche presenti nei polmoni, non anche, invece, alla forma tumorale aggressiva all'apparato digerente che lo ha condotto a morte.
Questo giudizio medico-legale il CTU ha espresso basandosi su di una serie di fattori di rischio o predisponenti che inducono a escludere il nesso di derivazione causale tra esposizione all'amianto e malattia tumorale: la familiarità della patologia, che aveva già colpito un fratello;
la recidiva, avendo l'infortunato già subìto in passato la resezione dello stomaco;
il lungo tempo trascorso tra l'esposizione all'agente morbigeno (cessata con il pensionamento il 31/12/1978) e l'exitus (avvenuto il
4 1/9/2017); la scarsità in letteratura medica di casi di accertata derivazione causale tra esposizione ad amianto e adenocarcinoma gastrico, sono tutti elementi che,
unitamente alla specifica localizzazione della patologia -apparato digerente e non quello respiratorio- militano in senso contrario all'invocata affermazione di una eziologia professionale della patologia neoplastica a carico del Papapietro.
Sul punto le osservazioni del CTU appaiono condivisibili, in quanto frutto di una analisi approfondita e puntuale della documentazione medica a disposizione, oltre che formulate alla luce dei più recenti approdi della medicina oncologica.
Di contro l'appellante, nonostante la redazione di un atto di appello ponderoso e ridondante di richiami giurisprudenziali sulla causalità adeguata, non ha fornito elementi oggettivi o anche solo argomentazioni diverse, che consentissero di raggiungere la soglia del “più probabile che non” nell'individuazione della causalità
tra fattore professionale e malattia oncologica (sull'accertamento della causalità in tema di malattie amianto correlate, cfr., tra le tante, Cass. Sez. III, ord. n. 13512 del
29/4/2022: “In tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l'esposizione ad
amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato
quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al
momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi
che la non occasionale esposizione all'agente patogeno -in relazione alle modalità
di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di
strumenti di protezione individuale- abbia prodotto un effetto patogenico
sull'insorgenza o sulla latenza della malattia.”).
5 Non essendo dato di dubitare della correttezza scientifica e della congruità logica degli accertamenti medico-legali del CTU nominato in primo grado, la Corte ha ritenuto di non disporre una rinnovazione delle indagini peritali sul punto.
Dunque, l'appello va rigettato.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dall'appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 219/2022 del ruolo generale appelli lavoro, promosso il 15/11/2022 da nei confronti Parte_1
dell' , avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 273/2022 del 25/5/2022, CP_1
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla per spese.
Potenza, 7 novembre 2024 Il Presidente est.
dr. Roberto Spagnuolo
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