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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6318/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6318/2018 promossa da:
, e Parte_1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'Avv. VINCENZO Parte_3
TERENZIO e dall'Avv. RAFFAELE TARONNA, giusta procura in atti;
attrici contro in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, e , rappresentati Controparte_1 Controparte_2
e difesi dall'Avv. OTTAVIA CORVINO, giusta procura in atti;
convenuti
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
25.11.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 12 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e Parte_1 Parte_3
hanno convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_1
e deducendo: 1) che con atto di
[...] Controparte_1 Controparte_2
regolarizzazione di società del 15.6.1983 i fratelli , Parte_4 Per_1
, e hanno costituito la società
[...] Controparte_1 Parte_5
con capitale sociale di Controparte_3
£100.000,00 completamente liberato ed esistente quale patrimonio sociale netto spettante ai soci in parti uguali per £25.000,00 ciascuno;
2) che è stato nominato socio amministratore e legale rappresentante p.t. e che è stato Parte_4
stabilito che il contratto sociale poteva essere modificato solo con il consenso di tutti i soci e che le quote sociali erano trasferibili solo tra i soci e potevano essere trasferite anche a terzi, non soci, solo con il consenso di tutti gli altri soci;
3) che a seguito del decesso di avvenuto il 10.6.1997, di Parte_5 Persona_1
avvenuto il 13.12.2011 e di , avvenuto il 20.2.2015, Parte_4 CP_1
, unico socio superstite, ha ricostituito nei termini di legge la pluralità dei soci,
[...]
cedendo parte della propria quota sociale, del valore nominale di €900,00, al coniuge
4) che a sono succedute ab intestato le Controparte_2 Parte_4
ricorrenti, eredi del primo per 1/3 ciascuna;
5) che tra i diritti caduti in successione vi
è il diritto di credito avente a oggetto la liquidazione della quota della s.n.c. di titolarità del de cuius; 6) che alla data del decesso, era titolare, Parte_4
unitamente al fratello superstite e a seguito del decesso degli altri due fratelli soci, del
50% del capitale sociale per cui la quota, originariamente pari al 25%, era cresciuta proporzionalmente;
7) che non risulta che a detta data gli eredi di Parte_5
avessero domandato la liquidazione della quota del loro dante causa,
[...]
interrompendo la prescrizione del diritto di credito, mentre gli eredi di Per_1
avevano messo in mora la società senza ricevere il pagamento;
8) che nel
[...] pagina 2 di 12 corso della vita della società i soci hanno fatto stimare più volte il patrimonio e che sono pervenute numerose proposte di acquisto, mai concretizzatesi;
9) che l'intero opificio è stato realizzato non solo sui lotti di proprietà della (nn. 52, 53, 54, 55 CP_1
e 104) ma anche su tre lotti (nn. 56, 57 e 58) di proprietà di , Parte_4
e . Per_1 CP_1
Sulla scorta di tali premesse in fatto, hanno dunque concluso chiedendo di “accertare la legittimità e il diritto delle ricorrenti a ottenere, in qualità di eredi legittime, per la quota di 1/3 ciascuno, di la liquidazione della quota di sua Parte_4
titolarità nella oggi Controparte_3
condannare i resistenti, in solido tra loro o secondo la Controparte_1
propria quota interna di responsabilità, al pagamento, in favore delle ricorrenti per 1/3 ciascuna, del complessivo importo di €85.000,00 o di quell'altro maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa”, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Vinte le spese, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si sono costituiti i resistenti che, dopo aver riepilogato le pregresse vicende giudiziarie che hanno riguardato i fratelli hanno contestato ogni avversa Parte_4
difesa eccependo in particolare che nessun valore economico può essere attribuito all'azienda vinicola – olearia, siccome inattiva, e al suolo su cui essa insiste, siccome di proprietà del Comune di Cerignola;
hanno inoltre contestato l'avversa quantificazione del 50% della quota, tenuto conto della quota spettante agli eredi di e . Hanno dunque concluso chiedendo di Parte_5 Persona_1
“dichiarare l'inammissibilità del presente procedimento nella forma del procedimento sommario per tutte le ragioni esposte in premessa e, conseguentemente, disporre il mutamento del rito in procedimento ordinario di cognizione;
nel merito, dichiarare nella misura di ¼ la quota societaria eventualmente spettante e da liquidarsi in favore delle sigg.re , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
quali eredi di , per tutte le ragioni esposte in premessa;
in ogni Parte_4
caso, accertare e dichiarare l'assenza di valore economico del patrimonio societario della alla data del decesso di Controparte_4 pagina 3 di 12 avvenuta il 20/2/2015, per tutte le ragioni esposte in premessa e, Parte_4
conseguentemente, rigettare ogni richiesta di condanna di pagamento degli odierni resistenti poiché infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, procedere alla divisione del patrimonio sociale, previo accertamento dello stato attivo e passivo della
[...]
anche a mezzo di espletanda CTU Parte_6
tecnica, e, in caso di accertata impossibilità di divisione in natura dei beni societari, procedersi alla vendita del patrimonio sociale con conseguente ripartizione del ricavato, detratte le passività, in quattro quote uguali”. Vinte le spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Disposto il mutamento del rito, la causa, istruita a mezzo di ordine di esibizione e di c.t.u., è pervenuta all'udienza del 25.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta di estromissione avanzata dai convenuti e . Controparte_1 Controparte_2
Premesso che non ricorre nessuna delle fattispecie di estromissione contemplate dalla legge (artt. 108, 109 e 111 c.p.c.), mette conto osservare che l'evocazione in giudizio dei soci, pur non essendo configurabile un litisconsorzio necessario fra società e singoli soci in tema di domanda di liquidazione della quota del socio morto, è comunque possibile: invero, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità,
“anche i soci superstiti, qualora siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, possono essere convenuti nel giudizio intrapreso dal socio uscente o dagli eredi per la liquidazione sociale, sebbene non siano in esso litisconsorti necessari” (cfr. Cass. n. 1040/2009).
Deve quindi ritenersi legittima l'evocazione in giudizio anche dei soci, ancorché legittimata passivamente è solo la società (cfr. Cass. 10332/2016: “la domanda di liquidazione della quota di una società di persone, formulata dagli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci ma della società medesima quale soggetto passivamente legittimato, potendosi altresì evocare in giudizio anche i pagina 4 di 12 soci superstiti, qualora siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, sebbene non siano litisconsorti necessari”; cfr. Cass. n.
11298/2001: “l'assenza del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci rimasti, quando si discute del debito sociale per liquidazione della quota spettante ad un socio uscente o agli eredi di un socio defunto, non significa mancanza di titolo di responsabilità anche a carico dei soci che tuttora siano tali, ben potendo costoro essere chiamati in giudizio nel caso in cui siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali”).
Peraltro la giurisprudenza di legittimità, spingendosi oltre in punto di legittimazione passiva, ha affermato che “in tema di società in nome collettivo, con riferimento alla domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi del socio defunto ai sensi dell'art. 2284 cod. civ., il necessario contraddittorio nei confronti della società, titolare esclusiva della legittimazione passiva, può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui sia convenuta in giudizio non la società, ma tutti i suoi soci, ove risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito vantato contro di essa” (cfr. Cass.
5248/2012; nello stesso senso cfr. Cass. 12125/2006).
È poi appena il caso di aggiungere che, per pacifica giurisprudenza della Suprema
Corte, il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti dei soci.
Alla luce dei principi innanzi richiamati, deve dunque ritenersi che nel caso di specie, in cui la domanda è stata espressamente proposta nei confronti di una società di persone, l'aver evocato in giudizio anche i soci (illimitatamente responsabili) non giustifica la richiesta di “estromissione” – di cui, come innanzi evidenziato, neppure pagina 5 di 12 ricorrono i presupposti normativi – sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo
(cfr. Cass. n. 8222/2020; 10332/2016).
Ciò chiarito e venendo al merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Le attrici hanno agito in giudizio al fine di far valere il diritto, ai sensi dell'art. 2284
c.c., di ottenere la liquidazione della quota della società di spettanza di Parte_4
, deceduto il 20.2.2015, del quale sono incontestatamente eredi nella misura
[...]
di 1/3 ciascuna.
A mente della norma citata, la morte del socio produce come effetto ex lege lo scioglimento del rapporto tra il socio e la società con il conseguente obbligo per gli altri soci di liquidare la quota del defunto ai suoi eredi nel termine di sei mesi.
Con la disciplina in esame, salvo deroghe statutarie, il legislatore ha voluto evitare che i soci subiscano il subingresso nella compagine societaria degli eredi del defunto,
i quali non acquisiscono la posizione del de cuius nell'ambito della società (non assumendo perciò la qualità di soci) vantando esclusivamente il diritto alla liquidazione della quota, che perviene agli eredi per trasmissione successoria indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga;
pertanto, gli eredi non sono legittimati a chiedere la liquidazione della società né possono vantare un diritto a partecipare alla procedura di liquidazione (cfr. Cass. n. 3671/2001).
Nel caso di specie, è incontestato che deceduto in data Parte_4
20.2.2015, fosse socio di Controparte_3
Dai suddetti fatti, del tutto pacifici, discende il diritto dei suoi eredi di percepire una somma corrispondente al valore della sua quota sociale alla data del decesso, secondo quanto previsto dall'art. 2284 c.c., atteso che l'evento della morte del socio porta alla cessazione della qualità di socio e determina la trasformazione ope legis della quota, quale insieme di diritti sociali, nel corrispondente importo pecuniario, di cui diviene creditore l'erede e debitrice la società (cfr. Cass. n. 1850/1970; 2987/1978).
Acclarato l'an, sotto il profilo del quantum giova evidenziare che l'art. 2289 c.c. prevede che “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, pagina 6 di 12 questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma che rappresenti il valore della quota” (comma 1); che “la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento” (comma 2);
“che se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime” (comma 3) e che “salvo quanto è disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto” (comma 4).
In tale liquidazione deve tenersi conto dell'effettiva consistenza della situazione patrimoniale al momento del decesso (cfr. Cass. n. 5449/2015), degli utili e delle perdite inerenti ad operazioni in corso alla data del recesso, quali sopravvenienze attive e passive che trovino la loro fonte in situazioni già esistenti a quella data (cfr.
Cass. n. 8233/2016) e dell'avviamento (cfr. Cass. n. 24769/2018).
In giurisprudenza è consolidato l'orientamento per cui la liquidazione della quota del socio receduto o defunto deve essere fatta mediante redazione di una situazione patrimoniale straordinaria, che secondo dottrina può essere qualificata come un vero e proprio bilancio straordinario, diretto al fine di determinare il reale valore della quota, tenendo conto dell'effettiva consistenza economica dell'azienda sociale, ivi compreso l'avviamento (cfr. Cass. n. 1036/2009).
Non appare inutile chiarire che, qualora si debba procedere alla liquidazione della quota del socio defunto, l'onere di provare il valore di tale quota spetta agli altri soci, come risulta sia dall'art. 2284 c.c., il quale stabilisce che in tale ipotesi “gli altri (soci) devono liquidare la quota agli eredi”, sia dall'art. 2289 c.c. Le richiamate norme stabiliscono, infatti, a carico degli altri soci, il dovere di liquidare la quota del socio defunto ed è logico che, a tale dovere, si accompagni anche l'onere di provare l'effettivo valore della predetta quota;
tanto più che solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del socio defunto, sono in grado, con la produzione delle scritture contabili della società, di dimostrare la situazione patrimoniale relativa al giorno in cui si è verificata la morte del socio e gli utili o le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento. In caso di mancato o parziale assolvimento di tale onere il pagina 7 di 12 giudice del merito può disporre – come nella specie avvenuto – consulenza tecnica d'ufficio la quale esprima, anche sul fondamento dei documenti prodotti, una valutazione per la liquidazione della quota ed apprezzarne liberamente il parere senza necessità, quando ne faccia proprie le conclusioni, di una particolareggiata motivazione o di un'analitica confutazione delle eventuali diverse conclusioni formulate dai consulenti di parte (cfr. Cass. n. 5809/2001).
Per tali ragioni, in corso di causa è stata disposta una c.t.u. al fine di determinare il valore della quota del socio deceduto.
Al riguardo, in piena consonanza con quanto già ritenuto con ordinanza del 5.6.2023, va anzitutto ribadita l'infondatezza dell'eccezione di nullità della c.t.u., sollevata da parte convenuta, non sussistendo alcun profilo di invalidità dell'elaborato né per l'asserita “violazione del principio della domanda”, posto che l'accertamento tecnico non ha riguardato fatti diversi da quelli posti a fondamento dello stesso, né per l'affidamento da parte dell'ausiliario a un proprio collaboratore dell'indagine relativa al valore del compendio immobiliare e mobiliare aziendale, atteso che è nei poteri del c.t.u., anche se non espressamente autorizzato – e, nella specie, una autorizzazione in tal senso è stata conferita (cfr. ord. 6.12.2021) – ricorrere all'opera di esperti per il compimento di particolari indagini o l'acquisizione di elementi di giudizio da vagliare e trasfondere nel proprio elaborato, assumendo al riguardo ogni responsabilità morale e scientifica (cfr. Cass. n. 6099/1985; 1605/1984; 4628/1983; 10694/1993;
16471/2009; 7243/2006; 5793/2015).
Ciò chiarito, ritiene questo Giudice che la stima effettuata dal c.t.u. sia condivisibile, seppure con le precisazioni di cui si dirà infra.
Innanzitutto, sotto il profilo contabile, mette conto osservare che il c.t.u. ha dato atto che dalle uniche dichiarazioni fiscali prodotte dai convenuti risulta che all'epoca del decesso del socio (2015) la società non aveva conseguito ricavi né aveva incassato corrispettivi, registrando nell'anno 2014 una perdita di € 1.681,00.
pagina 8 di 12 Data dunque la composizione del patrimonio della società, rappresentato, essenzialmente, da beni immobili e mobili, fondamentale è stata la stima del suo valore, redatta dall'ausiliario del c.t.u.
In proposito, deve premettersi che il compendio oggetto di stima si sviluppa su una superficie complessiva di ha 0.73.36 e comprende i lotti n. 52, 53, 54, 55 e 104, assegnati dal Comune di Cerignola, i lotti n. 56, 57 e 58, in comproprietà a e nonché un'area Parte_4 Controparte_1 Persona_1
destinata a verde pubblico.
L'ausiliario del c.t.u. ha stimato il valore del compendio in complessivi € 338.128.96, tenendo conto di quello relativo all'area di sedime (lotti n. 52, 53, 54, 55 e 104, quantificato in € 119.092,00), ai fabbricati e ai manufatti (quantificato in €
183.012,96) e al suolo ricadente nell'area destinata a verde pubblico (quantificato in €
36.024,00). Ha anche provveduto a stimare (separatamente) il valore dell'area di sedime relativa ai lotti nn. 56, 57 e 58 in comproprietà a Parte_4
e . Controparte_1 Persona_1
Senonché, come correttamente eccepito dai convenuti, nella determinazione del valore del compendio non può tenersi conto né di quello relativo ai lotti n. 56, 57 e 58 né di quello relativo all'area destinata a verde pubblico, trattandosi di beni non rientranti nel patrimonio sociale che, invece, come evincibile dall'atto di regolarizzazione della società (cfr. doc. 1 fasc. attrici), è costituito dallo stabilimento vinicolo e dallo stabilimento oleario e dall'area scoperta annessa costituente i lotti n.
52, 53, 54, 55 e 104.
Ne consegue che il valore del compendio deve essere circoscritto solo a detti beni e, pertanto, escludendo quello dei lotti nn. 56, 57 e 58 nonché scomputando dal calcolo quello attribuito all'area destinata a verde pubblico, esso ammonta a € 302.104,96 (€
119.092,00 + € 183.012,96), da cui va detratto il costo di € 19.630,17 per l'acquisto dell'area destinata a verde pubblico, per l'eliminazione dei vincoli di godimento di cui alle convenzioni stipulate con il nonché per l'accatastamento Controparte_5
dei fabbricati. pagina 9 di 12 Il valore complessivo del compendio immobiliare deve essere dunque quantificato in
€ 282.474,79 (€ 302.104,96 - € 19.630,17); da tale importo va ulteriormente detratta soltanto la passività del 2014 (tenuto conto che il decesso del socio è avvenuto il
20.2.2015) riscontrata dal c.t.u. pari a € 1.681,00, con la conseguenza che il valore patrimoniale della società deve essere determinato, alla data del decesso del socio, in
€ 280.793,79.
Ne consegue che la quota del socio defunto, da considerarsi pari al 25% (atteso che, per un verso, nell'atto di regolarizzazione della società non è stata pattuita la cd.
“clausola di consolidazione” in caso di morte dei soci e che, per altro verso, è documentalmente provata la richiesta di liquidazione avanzata dagli eredi dei soci premorti: cfr. docc. 32 e 33 fasc. convenuti), risulta di € 70.198,44.
Prive di pregio sono le ulteriori contestazioni sollevate dai convenuti alle risultanze dell'elaborato, siccome o infondate (quale quella relativa all'omessa verifica, da parte dell'ausiliario, della “eventuale” revoca delle assegnazioni dei lotti da parte del
Comune di Cerignola, posto che – come innanzi evidenziato – era onere dei convenuti fornire la relativa prova e che il c.t.u. non può acquisire di sua iniziativa, soprattutto se come nella specie trattasi di fatti meramente supposti, la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, né acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova: cfr. Cass. n. 31886/2019) o smentite dagli accertamenti eseguiti dal c.t.u. (quale quella relativa all'omessa verifica del valore di mercato di beni nell'anno 2015, avendo l'ausiliario dato atto di aver effettuato le ricerche con riferimento all'anno 2015 e agli anni immediatamente antecedenti e successivi, anche raffrontando compravendite eseguite per immobili simili: cfr. pag.
16 elaborato).
Deve dunque ritenersi che le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., nei limiti innanzi precisati, sono pienamente condivisibili.
In definitiva, i convenuti devono essere condannati al pagamento nei confronti delle attrici, nella misura di 1/3 per ciascuna, della somma di € 70.198,44 cui devono aggiungersi, trattandosi di debito di valuta, gli interessi al saggio legale (e non pagina 10 di 12 moratori di cui al d.lgs. 231/2002, non sussistendo alcuna transazione commerciale) dal 20.8.2015 (sei mesi dopo la morte di ) al soddisfo. Parte_4
Non può, invece, essere riconosciuta la pur invocata rivalutazione monetaria sulla medesima somma.
In proposito, infatti, deve osservarsi che, con riferimento ad obbligazioni di valuta
(quale quella di specie), qualora la parte proponga domanda congiunta di interessi e rivalutazione monetaria come se si trattasse di un debito di valore, è preclusa al
Giudice l'applicazione “automatica” dell'art. 1224, comma 2, c.c. poiché il “maggior danno” di cui alla richiamata norma presuppone, al contrario, una esplicita domanda con conseguenti allegazioni ed offerta di elementi presuntivi di prova (cfr. Cass. n.
21956/2014), nella specie del tutto mancanti.
Quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta da parte attrice, non se ne ravvisano i presupposti come intesi dalla giurisprudenza di legittimità.
È opportuno infatti rammentare che sotto il profilo soggettivo la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n.
9912/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore del pagina 11 di 12 decisum i parametri medi, ridotti del 30% tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese di c.t.u. – come liquidate con separato decreto – sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
PQM
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
a) ACCERTA e DICHIARA il diritto delle attrici alla liquidazione della quota del 25% della società convenuta per un controvalore di € 70.198,44;
b) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore delle attrici, nella misura di 1/3 per ciascuna, della somma complessiva di €
70.198,44, oltre interessi legali dalla data del 20.8.2015 sino al soddisfo;
2) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore delle attrici delle spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per esborsi e € 9.402,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3) PONE le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Foggia, 21.3.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6318/2018 promossa da:
, e Parte_1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'Avv. VINCENZO Parte_3
TERENZIO e dall'Avv. RAFFAELE TARONNA, giusta procura in atti;
attrici contro in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, e , rappresentati Controparte_1 Controparte_2
e difesi dall'Avv. OTTAVIA CORVINO, giusta procura in atti;
convenuti
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
25.11.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 12 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e Parte_1 Parte_3
hanno convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_1
e deducendo: 1) che con atto di
[...] Controparte_1 Controparte_2
regolarizzazione di società del 15.6.1983 i fratelli , Parte_4 Per_1
, e hanno costituito la società
[...] Controparte_1 Parte_5
con capitale sociale di Controparte_3
£100.000,00 completamente liberato ed esistente quale patrimonio sociale netto spettante ai soci in parti uguali per £25.000,00 ciascuno;
2) che è stato nominato socio amministratore e legale rappresentante p.t. e che è stato Parte_4
stabilito che il contratto sociale poteva essere modificato solo con il consenso di tutti i soci e che le quote sociali erano trasferibili solo tra i soci e potevano essere trasferite anche a terzi, non soci, solo con il consenso di tutti gli altri soci;
3) che a seguito del decesso di avvenuto il 10.6.1997, di Parte_5 Persona_1
avvenuto il 13.12.2011 e di , avvenuto il 20.2.2015, Parte_4 CP_1
, unico socio superstite, ha ricostituito nei termini di legge la pluralità dei soci,
[...]
cedendo parte della propria quota sociale, del valore nominale di €900,00, al coniuge
4) che a sono succedute ab intestato le Controparte_2 Parte_4
ricorrenti, eredi del primo per 1/3 ciascuna;
5) che tra i diritti caduti in successione vi
è il diritto di credito avente a oggetto la liquidazione della quota della s.n.c. di titolarità del de cuius; 6) che alla data del decesso, era titolare, Parte_4
unitamente al fratello superstite e a seguito del decesso degli altri due fratelli soci, del
50% del capitale sociale per cui la quota, originariamente pari al 25%, era cresciuta proporzionalmente;
7) che non risulta che a detta data gli eredi di Parte_5
avessero domandato la liquidazione della quota del loro dante causa,
[...]
interrompendo la prescrizione del diritto di credito, mentre gli eredi di Per_1
avevano messo in mora la società senza ricevere il pagamento;
8) che nel
[...] pagina 2 di 12 corso della vita della società i soci hanno fatto stimare più volte il patrimonio e che sono pervenute numerose proposte di acquisto, mai concretizzatesi;
9) che l'intero opificio è stato realizzato non solo sui lotti di proprietà della (nn. 52, 53, 54, 55 CP_1
e 104) ma anche su tre lotti (nn. 56, 57 e 58) di proprietà di , Parte_4
e . Per_1 CP_1
Sulla scorta di tali premesse in fatto, hanno dunque concluso chiedendo di “accertare la legittimità e il diritto delle ricorrenti a ottenere, in qualità di eredi legittime, per la quota di 1/3 ciascuno, di la liquidazione della quota di sua Parte_4
titolarità nella oggi Controparte_3
condannare i resistenti, in solido tra loro o secondo la Controparte_1
propria quota interna di responsabilità, al pagamento, in favore delle ricorrenti per 1/3 ciascuna, del complessivo importo di €85.000,00 o di quell'altro maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa”, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Vinte le spese, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si sono costituiti i resistenti che, dopo aver riepilogato le pregresse vicende giudiziarie che hanno riguardato i fratelli hanno contestato ogni avversa Parte_4
difesa eccependo in particolare che nessun valore economico può essere attribuito all'azienda vinicola – olearia, siccome inattiva, e al suolo su cui essa insiste, siccome di proprietà del Comune di Cerignola;
hanno inoltre contestato l'avversa quantificazione del 50% della quota, tenuto conto della quota spettante agli eredi di e . Hanno dunque concluso chiedendo di Parte_5 Persona_1
“dichiarare l'inammissibilità del presente procedimento nella forma del procedimento sommario per tutte le ragioni esposte in premessa e, conseguentemente, disporre il mutamento del rito in procedimento ordinario di cognizione;
nel merito, dichiarare nella misura di ¼ la quota societaria eventualmente spettante e da liquidarsi in favore delle sigg.re , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
quali eredi di , per tutte le ragioni esposte in premessa;
in ogni Parte_4
caso, accertare e dichiarare l'assenza di valore economico del patrimonio societario della alla data del decesso di Controparte_4 pagina 3 di 12 avvenuta il 20/2/2015, per tutte le ragioni esposte in premessa e, Parte_4
conseguentemente, rigettare ogni richiesta di condanna di pagamento degli odierni resistenti poiché infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, procedere alla divisione del patrimonio sociale, previo accertamento dello stato attivo e passivo della
[...]
anche a mezzo di espletanda CTU Parte_6
tecnica, e, in caso di accertata impossibilità di divisione in natura dei beni societari, procedersi alla vendita del patrimonio sociale con conseguente ripartizione del ricavato, detratte le passività, in quattro quote uguali”. Vinte le spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Disposto il mutamento del rito, la causa, istruita a mezzo di ordine di esibizione e di c.t.u., è pervenuta all'udienza del 25.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta di estromissione avanzata dai convenuti e . Controparte_1 Controparte_2
Premesso che non ricorre nessuna delle fattispecie di estromissione contemplate dalla legge (artt. 108, 109 e 111 c.p.c.), mette conto osservare che l'evocazione in giudizio dei soci, pur non essendo configurabile un litisconsorzio necessario fra società e singoli soci in tema di domanda di liquidazione della quota del socio morto, è comunque possibile: invero, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità,
“anche i soci superstiti, qualora siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, possono essere convenuti nel giudizio intrapreso dal socio uscente o dagli eredi per la liquidazione sociale, sebbene non siano in esso litisconsorti necessari” (cfr. Cass. n. 1040/2009).
Deve quindi ritenersi legittima l'evocazione in giudizio anche dei soci, ancorché legittimata passivamente è solo la società (cfr. Cass. 10332/2016: “la domanda di liquidazione della quota di una società di persone, formulata dagli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci ma della società medesima quale soggetto passivamente legittimato, potendosi altresì evocare in giudizio anche i pagina 4 di 12 soci superstiti, qualora siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, sebbene non siano litisconsorti necessari”; cfr. Cass. n.
11298/2001: “l'assenza del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci rimasti, quando si discute del debito sociale per liquidazione della quota spettante ad un socio uscente o agli eredi di un socio defunto, non significa mancanza di titolo di responsabilità anche a carico dei soci che tuttora siano tali, ben potendo costoro essere chiamati in giudizio nel caso in cui siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali”).
Peraltro la giurisprudenza di legittimità, spingendosi oltre in punto di legittimazione passiva, ha affermato che “in tema di società in nome collettivo, con riferimento alla domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi del socio defunto ai sensi dell'art. 2284 cod. civ., il necessario contraddittorio nei confronti della società, titolare esclusiva della legittimazione passiva, può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui sia convenuta in giudizio non la società, ma tutti i suoi soci, ove risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito vantato contro di essa” (cfr. Cass.
5248/2012; nello stesso senso cfr. Cass. 12125/2006).
È poi appena il caso di aggiungere che, per pacifica giurisprudenza della Suprema
Corte, il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti dei soci.
Alla luce dei principi innanzi richiamati, deve dunque ritenersi che nel caso di specie, in cui la domanda è stata espressamente proposta nei confronti di una società di persone, l'aver evocato in giudizio anche i soci (illimitatamente responsabili) non giustifica la richiesta di “estromissione” – di cui, come innanzi evidenziato, neppure pagina 5 di 12 ricorrono i presupposti normativi – sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo
(cfr. Cass. n. 8222/2020; 10332/2016).
Ciò chiarito e venendo al merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Le attrici hanno agito in giudizio al fine di far valere il diritto, ai sensi dell'art. 2284
c.c., di ottenere la liquidazione della quota della società di spettanza di Parte_4
, deceduto il 20.2.2015, del quale sono incontestatamente eredi nella misura
[...]
di 1/3 ciascuna.
A mente della norma citata, la morte del socio produce come effetto ex lege lo scioglimento del rapporto tra il socio e la società con il conseguente obbligo per gli altri soci di liquidare la quota del defunto ai suoi eredi nel termine di sei mesi.
Con la disciplina in esame, salvo deroghe statutarie, il legislatore ha voluto evitare che i soci subiscano il subingresso nella compagine societaria degli eredi del defunto,
i quali non acquisiscono la posizione del de cuius nell'ambito della società (non assumendo perciò la qualità di soci) vantando esclusivamente il diritto alla liquidazione della quota, che perviene agli eredi per trasmissione successoria indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga;
pertanto, gli eredi non sono legittimati a chiedere la liquidazione della società né possono vantare un diritto a partecipare alla procedura di liquidazione (cfr. Cass. n. 3671/2001).
Nel caso di specie, è incontestato che deceduto in data Parte_4
20.2.2015, fosse socio di Controparte_3
Dai suddetti fatti, del tutto pacifici, discende il diritto dei suoi eredi di percepire una somma corrispondente al valore della sua quota sociale alla data del decesso, secondo quanto previsto dall'art. 2284 c.c., atteso che l'evento della morte del socio porta alla cessazione della qualità di socio e determina la trasformazione ope legis della quota, quale insieme di diritti sociali, nel corrispondente importo pecuniario, di cui diviene creditore l'erede e debitrice la società (cfr. Cass. n. 1850/1970; 2987/1978).
Acclarato l'an, sotto il profilo del quantum giova evidenziare che l'art. 2289 c.c. prevede che “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, pagina 6 di 12 questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma che rappresenti il valore della quota” (comma 1); che “la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento” (comma 2);
“che se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime” (comma 3) e che “salvo quanto è disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto” (comma 4).
In tale liquidazione deve tenersi conto dell'effettiva consistenza della situazione patrimoniale al momento del decesso (cfr. Cass. n. 5449/2015), degli utili e delle perdite inerenti ad operazioni in corso alla data del recesso, quali sopravvenienze attive e passive che trovino la loro fonte in situazioni già esistenti a quella data (cfr.
Cass. n. 8233/2016) e dell'avviamento (cfr. Cass. n. 24769/2018).
In giurisprudenza è consolidato l'orientamento per cui la liquidazione della quota del socio receduto o defunto deve essere fatta mediante redazione di una situazione patrimoniale straordinaria, che secondo dottrina può essere qualificata come un vero e proprio bilancio straordinario, diretto al fine di determinare il reale valore della quota, tenendo conto dell'effettiva consistenza economica dell'azienda sociale, ivi compreso l'avviamento (cfr. Cass. n. 1036/2009).
Non appare inutile chiarire che, qualora si debba procedere alla liquidazione della quota del socio defunto, l'onere di provare il valore di tale quota spetta agli altri soci, come risulta sia dall'art. 2284 c.c., il quale stabilisce che in tale ipotesi “gli altri (soci) devono liquidare la quota agli eredi”, sia dall'art. 2289 c.c. Le richiamate norme stabiliscono, infatti, a carico degli altri soci, il dovere di liquidare la quota del socio defunto ed è logico che, a tale dovere, si accompagni anche l'onere di provare l'effettivo valore della predetta quota;
tanto più che solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del socio defunto, sono in grado, con la produzione delle scritture contabili della società, di dimostrare la situazione patrimoniale relativa al giorno in cui si è verificata la morte del socio e gli utili o le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento. In caso di mancato o parziale assolvimento di tale onere il pagina 7 di 12 giudice del merito può disporre – come nella specie avvenuto – consulenza tecnica d'ufficio la quale esprima, anche sul fondamento dei documenti prodotti, una valutazione per la liquidazione della quota ed apprezzarne liberamente il parere senza necessità, quando ne faccia proprie le conclusioni, di una particolareggiata motivazione o di un'analitica confutazione delle eventuali diverse conclusioni formulate dai consulenti di parte (cfr. Cass. n. 5809/2001).
Per tali ragioni, in corso di causa è stata disposta una c.t.u. al fine di determinare il valore della quota del socio deceduto.
Al riguardo, in piena consonanza con quanto già ritenuto con ordinanza del 5.6.2023, va anzitutto ribadita l'infondatezza dell'eccezione di nullità della c.t.u., sollevata da parte convenuta, non sussistendo alcun profilo di invalidità dell'elaborato né per l'asserita “violazione del principio della domanda”, posto che l'accertamento tecnico non ha riguardato fatti diversi da quelli posti a fondamento dello stesso, né per l'affidamento da parte dell'ausiliario a un proprio collaboratore dell'indagine relativa al valore del compendio immobiliare e mobiliare aziendale, atteso che è nei poteri del c.t.u., anche se non espressamente autorizzato – e, nella specie, una autorizzazione in tal senso è stata conferita (cfr. ord. 6.12.2021) – ricorrere all'opera di esperti per il compimento di particolari indagini o l'acquisizione di elementi di giudizio da vagliare e trasfondere nel proprio elaborato, assumendo al riguardo ogni responsabilità morale e scientifica (cfr. Cass. n. 6099/1985; 1605/1984; 4628/1983; 10694/1993;
16471/2009; 7243/2006; 5793/2015).
Ciò chiarito, ritiene questo Giudice che la stima effettuata dal c.t.u. sia condivisibile, seppure con le precisazioni di cui si dirà infra.
Innanzitutto, sotto il profilo contabile, mette conto osservare che il c.t.u. ha dato atto che dalle uniche dichiarazioni fiscali prodotte dai convenuti risulta che all'epoca del decesso del socio (2015) la società non aveva conseguito ricavi né aveva incassato corrispettivi, registrando nell'anno 2014 una perdita di € 1.681,00.
pagina 8 di 12 Data dunque la composizione del patrimonio della società, rappresentato, essenzialmente, da beni immobili e mobili, fondamentale è stata la stima del suo valore, redatta dall'ausiliario del c.t.u.
In proposito, deve premettersi che il compendio oggetto di stima si sviluppa su una superficie complessiva di ha 0.73.36 e comprende i lotti n. 52, 53, 54, 55 e 104, assegnati dal Comune di Cerignola, i lotti n. 56, 57 e 58, in comproprietà a e nonché un'area Parte_4 Controparte_1 Persona_1
destinata a verde pubblico.
L'ausiliario del c.t.u. ha stimato il valore del compendio in complessivi € 338.128.96, tenendo conto di quello relativo all'area di sedime (lotti n. 52, 53, 54, 55 e 104, quantificato in € 119.092,00), ai fabbricati e ai manufatti (quantificato in €
183.012,96) e al suolo ricadente nell'area destinata a verde pubblico (quantificato in €
36.024,00). Ha anche provveduto a stimare (separatamente) il valore dell'area di sedime relativa ai lotti nn. 56, 57 e 58 in comproprietà a Parte_4
e . Controparte_1 Persona_1
Senonché, come correttamente eccepito dai convenuti, nella determinazione del valore del compendio non può tenersi conto né di quello relativo ai lotti n. 56, 57 e 58 né di quello relativo all'area destinata a verde pubblico, trattandosi di beni non rientranti nel patrimonio sociale che, invece, come evincibile dall'atto di regolarizzazione della società (cfr. doc. 1 fasc. attrici), è costituito dallo stabilimento vinicolo e dallo stabilimento oleario e dall'area scoperta annessa costituente i lotti n.
52, 53, 54, 55 e 104.
Ne consegue che il valore del compendio deve essere circoscritto solo a detti beni e, pertanto, escludendo quello dei lotti nn. 56, 57 e 58 nonché scomputando dal calcolo quello attribuito all'area destinata a verde pubblico, esso ammonta a € 302.104,96 (€
119.092,00 + € 183.012,96), da cui va detratto il costo di € 19.630,17 per l'acquisto dell'area destinata a verde pubblico, per l'eliminazione dei vincoli di godimento di cui alle convenzioni stipulate con il nonché per l'accatastamento Controparte_5
dei fabbricati. pagina 9 di 12 Il valore complessivo del compendio immobiliare deve essere dunque quantificato in
€ 282.474,79 (€ 302.104,96 - € 19.630,17); da tale importo va ulteriormente detratta soltanto la passività del 2014 (tenuto conto che il decesso del socio è avvenuto il
20.2.2015) riscontrata dal c.t.u. pari a € 1.681,00, con la conseguenza che il valore patrimoniale della società deve essere determinato, alla data del decesso del socio, in
€ 280.793,79.
Ne consegue che la quota del socio defunto, da considerarsi pari al 25% (atteso che, per un verso, nell'atto di regolarizzazione della società non è stata pattuita la cd.
“clausola di consolidazione” in caso di morte dei soci e che, per altro verso, è documentalmente provata la richiesta di liquidazione avanzata dagli eredi dei soci premorti: cfr. docc. 32 e 33 fasc. convenuti), risulta di € 70.198,44.
Prive di pregio sono le ulteriori contestazioni sollevate dai convenuti alle risultanze dell'elaborato, siccome o infondate (quale quella relativa all'omessa verifica, da parte dell'ausiliario, della “eventuale” revoca delle assegnazioni dei lotti da parte del
Comune di Cerignola, posto che – come innanzi evidenziato – era onere dei convenuti fornire la relativa prova e che il c.t.u. non può acquisire di sua iniziativa, soprattutto se come nella specie trattasi di fatti meramente supposti, la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, né acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova: cfr. Cass. n. 31886/2019) o smentite dagli accertamenti eseguiti dal c.t.u. (quale quella relativa all'omessa verifica del valore di mercato di beni nell'anno 2015, avendo l'ausiliario dato atto di aver effettuato le ricerche con riferimento all'anno 2015 e agli anni immediatamente antecedenti e successivi, anche raffrontando compravendite eseguite per immobili simili: cfr. pag.
16 elaborato).
Deve dunque ritenersi che le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., nei limiti innanzi precisati, sono pienamente condivisibili.
In definitiva, i convenuti devono essere condannati al pagamento nei confronti delle attrici, nella misura di 1/3 per ciascuna, della somma di € 70.198,44 cui devono aggiungersi, trattandosi di debito di valuta, gli interessi al saggio legale (e non pagina 10 di 12 moratori di cui al d.lgs. 231/2002, non sussistendo alcuna transazione commerciale) dal 20.8.2015 (sei mesi dopo la morte di ) al soddisfo. Parte_4
Non può, invece, essere riconosciuta la pur invocata rivalutazione monetaria sulla medesima somma.
In proposito, infatti, deve osservarsi che, con riferimento ad obbligazioni di valuta
(quale quella di specie), qualora la parte proponga domanda congiunta di interessi e rivalutazione monetaria come se si trattasse di un debito di valore, è preclusa al
Giudice l'applicazione “automatica” dell'art. 1224, comma 2, c.c. poiché il “maggior danno” di cui alla richiamata norma presuppone, al contrario, una esplicita domanda con conseguenti allegazioni ed offerta di elementi presuntivi di prova (cfr. Cass. n.
21956/2014), nella specie del tutto mancanti.
Quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta da parte attrice, non se ne ravvisano i presupposti come intesi dalla giurisprudenza di legittimità.
È opportuno infatti rammentare che sotto il profilo soggettivo la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n.
9912/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore del pagina 11 di 12 decisum i parametri medi, ridotti del 30% tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese di c.t.u. – come liquidate con separato decreto – sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
PQM
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
a) ACCERTA e DICHIARA il diritto delle attrici alla liquidazione della quota del 25% della società convenuta per un controvalore di € 70.198,44;
b) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore delle attrici, nella misura di 1/3 per ciascuna, della somma complessiva di €
70.198,44, oltre interessi legali dalla data del 20.8.2015 sino al soddisfo;
2) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore delle attrici delle spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per esborsi e € 9.402,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3) PONE le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Foggia, 21.3.2025
Il Giudice
Antonella Cea
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