Articolo 3 della Legge 23 giugno 2014, n. 96
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12 luglio 2014
Art. 3. Disposizioni di carattere finanziario 1. Per le attivita' e per quanto connesso alla partecipazione agli organi di cui agli articoli 19 e 22, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo, provvede l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Per le attivita' e per quanto connesso alla partecipazione dei propri rappresentanti agli organi di cui agli articoli 21, paragrafo 5, e 22, paragrafo 1, lettere a) e c), dell'Accordo, provvede ENAV S.p.A. con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. ENAC ed ENAV S.p.A. provvedono agli oneri di rispettiva competenza derivanti dall'applicazione degli articoli 29, 31, 32 e 35 dell'Accordo con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 12 luglio 2014