Sentenza 5 dicembre 1985
Massime • 3
Lo svolgimento dell'incarico da parte di un esperto, del quale il consulente tecnico d'ufficio si avvalga per compiere specifiche indagini in relazione alla sua specializzazione, deve avvenire nel rispetto delle regole del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni, con la conseguenza del rispetto di tali regole qualora il consulente tecnico di parte, ancorché non avvertito, sia posto in grado di controllare le indagini specialistiche espletate dall'esperto e di esprimere le proprie osservazioni al C.T.U..*
Il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di un esperto, da lui incaricato di compiere particolari indagini, in relazione alla particolare specializzazione professionale di tale collaboratore; è però indispensabile che lo stesso consulente tecnico abbia avuto cura di valutare le conclusioni, anche scritte, di tale esperto, richiamandole nella propria relazione, con l'avallo della propria adesione e con l'assunzione al riguardo di ogni responsabilità morale e scientifica. ( Conf 1384/81, mass n 412018; ( Conf 3450/76, mass n 382211).*
L'Obbligo della comunicazione alle parti sussiste per il consulente tecnico d'ufficio solo per il giorno, l'ora ed il luogo di inizio delle operazioni e non anche per quanto riguarda ogni singola successiva operazione. ( Conf 3838/78, mass n 393402; ( Conf 1438/68, mass n 333085; ( Conf 1910/67, mass n 328861).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/12/1985, n. 6099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6099 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 1985 |
Testo completo
Il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di un esperto, da lui incaricato di compiere particolari indagini, in relazione alla particolare specializzazione professionale di tale collaboratore;
è però indispensabile che lo stesso consulente tecnico abbia avuto cura di valutare le conclusioni, anche scritte, di tale esperto, richiamandole nella propria relazione, con l'avallo della propria adesione e con l'assunzione al riguardo di ogni responsabilità morale e scientifica. ( Conf 1384/81, mass n 412018; ( Conf 3450/76, mass n 382211).*