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Articolo 3 della Legge 16 luglio 1962, n. 1099
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Legge 16 luglio 1962, n. 1099
Articolo 3 della Legge 16 luglio 1962, n. 1099
Versione
25 agosto 1962
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.
Entrata in vigore il 25 agosto 1962
Vedi fonte istituzionale
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