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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 24438/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24438/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ) e (C.F./P.I. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. POZZOLI LAURA ( ) C.F._2 C.F._3 ed elettivamente domiciliati giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. e Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. MAGNOCAVALLO MARIO MICHELE ( ) ed elettivamente C.F._4 domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._5 BOSIO LUCA e dall'avv. CAMISASCA AMBRA ( ) ed elettivamente C.F._6 domiciliato giusta procura in atti, PARTI CONVENUTE
e contro
(C.F./P.I. ), con sede in Controparte_3 C.F._7
Limbiate, via Verdi n. 96,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. FEDELI Controparte_4 P.IVA_2
RENATO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per gli attori:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale e nel merito: 1) accertare e dichiarare la responsabilità della , in solido con il Controparte_5 [...]
in persona dell'Amministratore pro tempore, e con il Geom. n.q. di CP_1 Controparte_2
Direttore dei Lavori, per la causazione dei danni da infiltrazione arrecati, come in premessa illustrati, all'immobile di proprietà dei sigg.ri e e per l'effetto 2) condannare la ditta Parte_1 Pt_2 [...]
, in solido con il (ad esclusione degli attori), e con Controparte_3 Controparte_1 il Geom. n.q. di Direttore dei Lavori, all'esecuzione delle opere e degli interventi Controparte_2 necessari all'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi, così come individuati a seguito della C.T.U. svolta nell'odierno giudizio di merito, pari ad € 7.429,80 oltre iva per le opere esterne ed € 1.504,16 oltre iva per le opere interne all'appartamento degli odierni attori e, quindi, per complessivi
€ 8.933,96 oltre iva;
3) condannare la ditta , il Controparte_3 [...]
(ad esclusione degli attori), e il Geom. n.q. di Direttore dei Lavori, in CP_1 Controparte_2 solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori delle spese sostenute per ripristinare gli ambienti ammalorati pari ad € 990,00, e dei costi sostenuti per gli interventi tecnici specializzati pari ad € 680,80 in favore dell'Arch. ed € 549,00 in favore della società come meglio CP_6 CP_7 specificato in narrativa;
4) condannare la ditta , il Controparte_3 [...]
(ad esclusione degli attori), e il Geom. n.q. di Direttore dei Lavori, in CP_1 Controparte_2 solido tra loro, a corrispondere a favore degli odierni attori la somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, come specificato in narrativa, o quella diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa, da quantificarsi in via equitativa;
in ogni caso: 5) con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio e della procedura d'accertamento tecnico preventivo, quest'ultimi da determinarsi nell'importo di € 3.279,00, oltre IVA, spese generali 15% e CPA 4%, oltre anticipazioni non imponibili paria € 286,00, ed oltre i compensi corrisposti al C.t.u. Arch. pari ad € 2.753,51 e al C.t.p. Arch. , pari ad € 430,55 o nella diversa Per_1 CP_6 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via istruttoria: Si insiste nell'ammissione delle prove dedotte nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 e n. 3, c.p.c., e non ammesse, da intendersi qui integralmente ritrascritte” per il convenuto Controparte_1
“Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione avversaria, voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito così provvedere: Nel merito 1. Rigettare le domande, tutte, formulate dagli attori nei confronti del convenuto per le ragioni di cui in narrativa in quanto del tutto infondate in Controparte_1 fatto e in diritto nonché, in ogni caso, non supportate da alcuna prova atta a ricondurre le asserite infiltrazioni alla responsabilità condominiale.
2. Dichiarare che alcuna responsabilità è ascrivibile al convenuto difettando la prova dell'asserita umidità nelle pareti Controparte_1 dell'appartamento di proprietà degli attori e/o del nesso di nesso di causalità tra gli stessi e le opere di riedificazione del marciapiedi effettuate dal non potendo assurgere a prova Controparte_1 del lamentato danno da infiltrazioni e dell'asserita incidenza causale assunta a detto riguardo dalle pagina 2 di 24 opere di riedificazione del marciapiedi di cui è causa, la Relazione emessa all'esito del procedimento per Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696bis c.p.c. R.G. 27953/2021 dell'Arch. Parte_3 di cui si contesta la valenza in considerazione della contraddittorietà ed apoditticità delle
[...] relative conclusioni.
3. In ogni caso dichiarare che alcuna responsabilità può essere attribuita al
quanto alla presunta ma erronea qualità rivestita all'epoca dei fatti, in Controparte_1 specie corrente l'anno 2017, di Amministratore di Condominio da parte del Direttore dei Lavori nella persona del convenuto Geom. essendo invece stato dimostrato già nel corso del Controparte_2 procedimento per Consulenza Tecnica Preventiva che Amministratore all'epoca dei fatti era la Rag.
4. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistente una Controparte_8 qualche efficienza causale delle opere eseguite per la riedificazione del marciapiede CP_9 rispetto ai danni lamentati da parte attrice, dichiarare le percentuali di responsabilità ascrivibili all'odierno resistente alla luce delle condizioni e caratteristiche strutturali Controparte_1 ed originarie di costruzione dell'immobile oltre che delle concorrenti responsabilità degli attori medesimi quanto ai pregressi fenomeni infiltrativi dovuti alla condotta dell'acqua in proprietà esclusiva posta nel bagno degli attori medesimi ed, in subordine, dell'impresa esecutrice e/o del
Direttore dei Lavori.
5. In ogni caso, con integrale rifusione delle spese difensive e tecniche di cui al presente procedimento nonché del precedente procedimento per Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (RG 27953/2021) instaurato avanti all'intestato Ill.mo Tribunale di Milano e che si quantificano sin d'ora in euro 2.791,36 per consulenza Tecnica di parte e di euro 3.341,38 per spese di difesa” per Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: In via preliminare: Autorizzare il convenuto Geom. ex art. 106 c.p.c. a chiamare in CP_2 [...]
, (C.F. , P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_10 P.IVA_2 P.IVA_3
p.t., con sede in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, al fine di essere dalla stessa manlevato nella denegata e non creduta ipotesi di qualsivoglia condanna, disponendo ex art. 269 c.p.c. il differimento della prima udienza già fissata per il giorno 29.11.2022 al fine di consentire la citazione in giudizio della terza chiamata nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. In via principale: Rigettare, siccome infondate in fatto e diritto per i motivi di cui infra, le domande tutte formulate nei confronti del convenuto Geom. In via subordinata: Nella denegata e non creduta Controparte_2 ipotesi di riconoscimento di responsabilità, pur se graduata e/o concorsuale, del Geom. CP_2 nella sua qualità di Direttore dei Lavori, previo accertamento e declaratoria dell'effettivo
[...] grado di responsabilità dello stesso rispetto a quelle personali e dirette del “ Controparte_1
2” nonché dell'impresa individuale “ ”, limitare la condanna al grado di
[...] Controparte_3 responsabilità effettivamente accertato in capo al Geom. Sempre in via subordinata: Nella CP_2 denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di responsabilità, pur se graduata e/o concorsuale, del Geom. nella sua qualità di Direttore dei Lavori, condannare Controparte_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere Controparte_10 comunque indenne quest'ultimo da qualsivoglia somma dovesse essere condannato a pagare all'esito del presente Giudizio, per qualsiasi titolo e/o ragione, ivi comprese le spese di lite. Il tutto nei termini e secondo le condizioni di polizza. In via istruttoria: Alla luce delle contestazioni tutte mosse all'elaborato peritale depositato dall'Arch. nel procedimento per Consulenza Parte_3 Tecnica Preventiva ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 27953/2021 avanti l'intestato Tribunale, si chiede pagina 3 di 24 all'Ill.mo Giudice di voler disporre la rinnovazione della C.T.U. stante la contraddittorietà della perizia per quanto concerne la sussistenza di infiltrazioni all'interno dell'immobile di proprietà degli attori, l'eventuale nesso di causalità tra i danni lamentati e le opere di rifacimento del marciapiede condominiale e la sussistenza di eventuali ulteriori concause nonché la mancata determinazione delle differenti quote di responsabilità eventualmente imputabili a tutte le parti del presente Giudizio, ivi compresi gli attori, in ragione della differente incidenza causale delle varie concause nella determinazione degli asseriti danni lamentati dai signori e In ogni caso: – Parte_1 Pt_2
Condannare gli attori, in solido tra loro, ex art. 96 c.p.c., primo comma, al risarcimento dei danni nei confronti del Geom. per le ragioni di cui infra, prudenzialmente quantificati, allo stato e con CP_2 riserva di ulteriore precisazione, nella misura di € 5.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. – Condannare gli attori, in solido tra loro, ex art. 96 c.p.c., terzo comma, al pagamento nei confronti del Geom. per le ragioni di cui infra, della somma che Controparte_2 sarà ritenuta di giustizia. – Con vittoria di spese, anticipazioni e compensi professionali (oltre rimb. forf. 15%, Cpa ed Iva) del procedimento cautelare nella misura di € 7.053,95, ovvero del diverso maggiore o minore importo che risulterà all'esito del presente giudizio, oltre in ogni caso agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria altresì di spese, anticipazioni e compensi professionali (oltre rimb. forf. 15%, Cpa ed Iva) del presente procedimento. §§§ Si insiste nella richiesta di volersi disporre un supplemento di CTU, per le ragioni tutte già esposte e riportate nel verbale di udienza del 22 maggio 2024, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte”. per : Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: Nel merito: Rigettare la domanda di manleva del Geometra essendo infondata la domanda svolta dagli attori nei Controparte_11 confronti dello stesso Geometra mandando conseguentemente assolta . In CP_2 Controparte_4 subordine, nel merito: Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea nei confronti del Geometra rigettare comunque la domanda subordinata di manleva di CP_2 quest'ultimo convenuto, previa declaratoria di inoperatività della polizza azionata, mandando conseguentemente assolta . In subordine, sempre nel merito: Nella denegata ipotesi Controparte_4 di operatività della polizza, previo accertamento della tardività della denuncia di sinistro, dichiarare il Geometra decaduto dal diritto all'indennizzo o in subordine ridurre l'indennizzo CP_2 eventualmente riconosciuto ex art. 1915 c.c. In via di ulteriore subordine, nel merito: Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva del Geometra nei confronti della CP_2 Compagnia, dichiarare l'eventuale obbligo indennitario dell'esponente Compagnia esclusivamente nei limiti contrattualmente assunti, con applicazione di scoperti, franchigie e massimali di polizza. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria: Si richiamano le osservazioni del 19.04.2024 del c.t. di , Ing. allegate all'elaborato peritale, e Controparte_4 Controparte_12 le osservazioni dedotte dal procuratore del Geom. all'udienza del 22.05.2024, finalizzate alla CP_2 disposizione di supplemento di c.t.u.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della pagina 4 di 24 decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l.
179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il , Controparte_1 Controparte_3
nonché il Geometra in qualità di direttore dei lavori, al fine di ottenere
[...] Controparte_2
l'accertamento della loro responsabilità per i fenomeni infiltrativi occorsi nella loro unità immobiliare a partire dal mese di ottobre del 2017 e, per l'effetto, la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da loro subiti e all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare i fenomeni infiltrativi.
A fondamento della loro pretesa gli attori hanno dedotto:
- di essere comproprietari di un immobile all'interno del complesso condominiale ”, sito CP_1
a Limbiate (MB), in via Roma n. 33;
- che, “a partire dall'ultimo trimestre del 2017”, a seguito di lavori condominiali sulla pavimentazione del marciapiede perimetrale dello stabile e della rete interrata di acque chiare e scure, hanno cominciato a verificarsi infiltrazioni d'acqua nelle camere da letto e nel bagno della loro unità immobiliare;
- che i lavori sopra menzionati, affidati dal Condominio all'impresa hanno interessato “l'area CP_3 del marciapiede in massetto di cemento posto in aderenza al lato esterno” dell'unità immobiliare degli attori, provocando fenomeni infiltrativi e ammaloramenti delle pareti delle camere da letto e del bagno;
- di aver eseguito lavori di “stuccatura, imbiancatura e tinteggiatura” delle pareti ammalorate e di aver incaricato un proprio consulente al fine di individuare le cause dei fenomeni infiltrativi;
- che, all'esito degli accertamenti effettuati, è emersa, come possibile causa delle infiltrazioni, la mancata posa, al momento dell'esecuzione dei lavori, della guaina di impermeabilizzazione del marciapiede;
- che i predetti lavori sono stati eseguiti dall'impresa individuale incaricata dal Condominio in CP_3
forza di un contratto di appalto, con la direzione dei lavori affidata al Geometra il Controparte_2 quale ha disposto l'esecuzione di interventi diversi da quelli approvati in sede assembleare, omettendo, in particolare, di disporre la posa la guaina di impermeabilizzazione originariamente preventivata;
pagina 5 di 24 - che, a fronte del rifiuto del e del Geom. di eseguire “gli opportuni interventi CP_1 CP_2 riparatori”, nonché a causa di nuovi fenomeni infiltrativi nelle more manifestatisi, hanno promosso procedimento di accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale di Milano, nel corso del quale il
CTU nominato Arch. ha confermato la presenza di infiltrazioni, individuandone la Parte_3 causa proprio “nell'esecuzione non a regola d'arte delle opere di rifacimento del marciapiede”;
- che, al fine di eliminare i fenomeni infiltrativi, l'Arch. ha indicato come interventi necessari la Per_1
demolizione e il successivo rifacimento del marciapiede, nonché, per rimediare agli ammaloramenti all'interno dell'unità immobiliare degli attori, opere di rifacimento degli intonaci delle camere da letto e del bagno;
- che, a fronte dell'inerzia del , dell'impresa nonché del Controparte_1 Controparte_13
Geom. e, tenuto conto della persistenza dei fenomeni e dell'aggravamento delle conseguenze CP_2
dannose derivanti dagli stessi, e sono stati costretti ad instaurare il Parte_1 Parte_2
presente giudizio di merito a fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali per le opere necessarie al ripristino dei locali ammalorati e non patrimoniale per il mancato godimento dell'immobile, nonché la condanna all'esecuzione degli interventi necessari ad eliminare il fenomeno infiltrativo e la messa in pristino della loro unità abitativa (cfr. per tutte atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il Controparte_1
2, chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice, tenuto conto della mancata prova del
[...]
nesso di causa tra le infiltrazioni ex adverso lamentate e le opere di rifacimento del marciapiede da parte del . In particolare, il convenuto ha contestato le conclusioni della CP_1 CP_1
consulenza tecnica depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, evidenziando innanzitutto che nell'appartamento degli attori l'Arch. ha “rilevato livelli di umidità del tutto Per_1 nella norma.. ovvero compresa tra il 13% ed il 15%” e che dalle fotografie versate in atti si evince “un impercettibile rigonfiamento nella camera matrimoniale e di una altrettanto impercettibile traccia di un pregresso fenomeno di infiltrazione”. La parte convenuta ha eccepito che il ctu, dopo aver concluso che “il grado di umidità della muratura risulta nella norma, si spende nella descrizione di una serie di fattori che la casistica offre quale motivazione più probabile di una condizione di umidità di un edificio ma che, si noti bene, nulla hanno a che fare con le opere di rifacimento del marciapiede e che solo con una evidente forzatura potevano essere annoverate tra le possibili “concause” di una umidità non
pagina 6 di 24 oggettivamente rilevata né rilevabile dell'appartamento di cui è causa”. In via subordinata, e nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, il ha chiesto di dichiarare l'assenza di CP_1
qualsivoglia sua responsabilità per il mero fatto che, secondo la prospettazione attorea, il direttore dei lavori Geom. fosse anche l'amministratore di condominio, rilevando al contrario come dal CP_2
2011 la carica di amministratore sia stata rivestita dal Rag. In ogni caso, il Controparte_8
ha eccepito che nessuna responsabilità può essergli ascritta nemmeno ex art. 2051 c.c., in CP_1 quanto “durante lo svolgimento delle operazioni edili di rifacimento della zona marciapiede non ha esercitato (né avrebbe potuto farlo) alcun potere sulla porzione della res in questione considerato che materialmente la stessa poteva considerarsi al di fuori della custodia condominiale e sottoposto al controllo di chi fattivamente stava svolgendo e supervisionando, oltreché dirigendo i lavori”. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, il ha chiesto di “dichiarare le CP_1 percentuali di responsabilità ascrivibili all'odierno resistente ” (cfr. Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta).
Con deposito di separata comparsa di costituzione e riposta, si è costituito in giudizio il Geometra
instando, in via preliminare, per essere autorizzato alla chiamata in causa della Controparte_2
compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto delle domande avversarie, tenuto conto CP_4 dell'assenza di infiltrazioni all'interno dell'unità immobiliare degli attori e contestando le conclusioni a cui è giunta l'Arch. nel corso del già menzionato procedimento di ATP. Quanto ai lavori di Per_1
rifacimento della pavimentazione del marciapiede perimetrale, il geom. ha precisato di aver CP_2 appurato da subito l'impossibilità di eseguire i lavori così come approvati dall'assemblea condominiale, atteso che “ai quadrotti rimossi rimaneva aderente un rilevante strato di malta di circa
15/20 cm e con esso anche il materiale di risulta dalle demolizioni/costruzioni di tavolati in laterizio eseguite durante la costruzione del ”, sì che la rimozione dei predetti quadrotti avrebbe CP_1
comportato un dissesto maggiore della pavimentazione. Per tali motivi, il Geometra ha CP_2
ritenuto opportuno mantenere la pavimentazione esistente e sigillarla nella parte finale al fine di garantire una corretta tenuta. Il convenuto ha quindi eccepito che “la mancata posa della guaina impermeabilizzante non sia stata frutto di una “dimenticanza” nel corso dei lavori bensì di una differente scelta progettuale effettuata dal Geom. e condivisa dal per ovviare alle CP_2 CP_1 problematiche emerse in corso d'opera”, evidenziando in ogni caso la corretta tenuta della pagina 7 di 24 pavimentazione e contestando anche su questo aspetto le risultanze della ctu. Il Geometra ha CP_2 comunque eccepito che “una ipotetica non corretta posa della zoccolatura esterna non potrebbe che essere imputata esclusivamente all'impresa esecutrice trattandosi, evidentemente, di un'attività talmente elementare da non richiedere una costante supervisione da parte del Direttore dei Lavori”. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, il convenuto ha CP_2 chiesto “di limitare la condanna al grado di responsabilità effettivamente accertato” e a lui imputabile
(cfr. comparsa di costituzione).
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con separata comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree per assenza del Controparte_4
fenomeno infiltrativo e richiamando integralmente le specifiche difese tecniche svolte dal Geometra
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, CP_2 Controparte_4
ha chiesto il rigetto della domanda di manleva formulata da per inoperatività
[...] Controparte_2 della polizza, atteso che innanzitutto l'assicurato non era amministratore del , Controparte_1
ma solo direttore dei lavori. La polizza assicurativa opererebbe quindi per la predetta attività professionale “in relazione alla quale tuttavia il professionista convenuto persiste nel non dimostrare di essere iscritto all'Albo dei Geometri, come previsto dall'art. 3 Condizioni Particolari”.
L'assicurazione terza chiamata ha inoltre eccepito la tardiva denuncia del sinistro e quindi una violazione dell'art. 4 delle Condizioni Generali della polizza assicurativa, evidenziando, in ogni caso, che:
- l'art. 5 esclude qualsivoglia copertura per i danneggiamenti materiali alle opere su cui si svolge l'attività professionale e tale esclusione è espressamente derogata solo dall'art. 11 delle Condizioni
Particolari, secondo cui i danneggiamenti materiali coperti dalla garanzia sono unicamente quelli “alle opere progettate o dirette ed a quelle delle quali esse fanno parte, conseguenti a rovina totale o parziale delle cose”;
- ai sensi dell'art. 11 sono altresì indennizzabili “le spese strettamente necessarie sostenute dai committenti o loro aventi causa per rimuovere un evidente pericolo di rovina delle opere progettate o dirette”,
- in entrambi i casi, a condizione che i predetti danni siano “dovuti a errori di progettazione, assistenza, direzione dei lavori o collaudo”.
pagina 8 di 24 Non riguardando la fattispecie alcuna ipotesi di “rovina totale o parziale delle cose”, per la quale è prevista la deroga all'esclusione di cui all'art. 5 per i danni alle opere oggetto dell'attività professionale assicurata, la deroga di cui all'art. 11 non deve ritenersi operante, non essendo emerso alcun errore di progettazione, assistenza, direzione dei lavori o collaudo all'origine dei danni derivanti da rovina totale o parziale dell'opera (cfr. comparsa di costituzione di . Controparte_4
Nessuno si è costituito per l'impresa individuale . Controparte_3
All'udienza ex art. 183 c.p.c., il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di
[...]
, ne ha dichiarato la contumacia, disponendo altresì l'acquisizione del fascicolo Controparte_3
di istruzione preventiva (iscritto sub r.g. n. 27953/2021) e concedendo alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. La causa è stata istruita documentalmente nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio con incarico conferito all'Ing. . Persona_2
Il Giudice ha fissato l'udienza del 2.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 3.10.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di parte attrice e la domanda di manleva formulata da sono fondate nei Controparte_2
limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva, innanzitutto, che sin dall'atto introduttivo gli attori hanno domandato l'accertamento della responsabilità delle parti convenute nella causazione dei fenomeni infiltrativi palesatisi nella loro unità immobiliare, la condanna all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione dei predetti fenomeni, nonché la condanna al risarcimento dei danni da loro patiti.
Ciò premesso, tenuto conto delle numerose contestazioni formulate dalle parti convenute, sia in ordine alla presenza dei fenomeni infiltrativi, sia con riguardo alle loro cause, è stata disposta una consulenza tecnica integrativa nel corso del presente procedimento, le cui risultanze non possono che essere poste a fondamento della predetta decisione. Infatti, l'Ing. ha redatto un elaborato chiaro e fondato su Per_2 convincenti motivazioni tecniche, supportate a loro volta da una particolare attenzione nell'esame dei luoghi e della documentazione prodotta, nonché da numerose prove tecniche, che le hanno consentito pagina 9 di 24 di confermare la presenza del fenomeno infiltrativo lamentato dagli attori e di individuarne le cause, sì che non merita accoglimento l'eccezione di rinnovazione della ctu formulata dal Geometra CP_2
reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Innanzitutto, con riferimento allo stato dei luoghi, il ctu ha confermato che e Parte_1 [...] sono comproprietari di un'unità immobiliare, sita al piano terra del Pt_2 Controparte_1
di via Roma 33 a Limbiate e che il predetto appartamento è confinante con il marciapiede condominiale, interessato dai lavori di rifacimento oggetto della vertenza de qua e prospicente il bagno e le due camere da letto degli attori.
Ciò premesso, il ctu ha verificato che proprio le pareti dei locali confinanti con il marciapiede su cui sono stati effettuati i lavori, e cioè quelle della cameretta, della camera matrimoniale e del bagno, nonostante l'assenza di macchie di muffa o altri segni caratteristici di infiltrazioni, “presentavano valori di umidità molto elevata, e in alcune parti sino alla saturazione, ovvero il 100% di umidità”
(cfr. ctu parte seconda a p. 8). L'Ing. ha quindi confermato la presenza delle infiltrazioni Per_2
lamentate dalle parti attrici, ritenendo necessario, considerati i valori molto elevati di umidità riscontrata, approfondire lo stato dei luoghi “ante lavori” e “post lavori” al fine di verificare se i fenomeni infiltrativi lamentati dagli attori “fossero riconducibili a umidità da condensazione superficiale e/o a infiltrazioni vere e proprie” (cfr. consulenza tecnica, parte seconda, pag. 8).
In proposito, il ctu ha verificato che nell'unità immobiliare di e si verifica Parte_1 Parte_2 sia un fenomeno di condensazione dell'acqua contenuta nell'aria sotto forma di umidità relativa, per effetto del contatto di questa con superfici “fredde”, sia un “trasferimento dell'acqua assorbita dal massetto del marciapiede di causa, al solaio di pavimento”.
Quanto al fenomeno di condensazione, l'Ing. ha puntualizzato innanzitutto che la formazione Per_2
delle condense si verifica a seguito di una migrazione del flusso di aria da un ambiente più caldo ad uno più freddo “e questo avviene sempre ove c'è un mezzo che permetta di essere attraversato”, sì che
“il vapore d'acqua può condensare anche dentro la sezione di una parete (o di un solaio), pertanto può non risultare visibile “a vista” né con una indagine strumentale, potendo di fatto contribuire a innalzare il livello di umidità di un ambiente interno”.
Ciò premesso, il consulente d'ufficio ha individuato tre nodi strutturali (cd. ponti termici) all'interno dell'unità immobiliare delle parti attrici (tra cui il 3 tra la parete confinante con il marciapiede e il Pt_4
pagina 10 di 24 solaio del pavimento) in presenza delle quali può avvenire la formazione di condensa in dettaglio descritta nell'elaborato tecnico (cfr. consulenza tecnica depositata, parte seconda, pag. 18 e 19). In ogni caso, dall'esame dei fenomeni di condensazione ante e post lavori di rifacimento del marciapiede, il ctu ha concluso che “l'attuale assetto è solo migliorativo per la possibilità di formazione delle condense, rispetto alla configurazione “ante lavori”; infatti, l'esecuzione dei lavori sul marciapiede ha migliorato i fenomeni di condensazione che via via sono andati riducendosi. Peraltro, come evidenziato dal ctu, gli attori hanno cominciato a lamentare la presenza di infiltrazioni solo dopo l'esecuzione dei lavori sul marciapiede e mai prima, nonostante la presenza dei sopra menzionati fenomeni di condensazione.
Infatti, se da un lato i lavori eseguiti sulle parti condominiali hanno attenuato il fenomeno di formazione della condensa, dall'altro lato, hanno causato un peggioramento della situazione nella misura in cui la condensa già formata non riesce ad asciugare “a causa del contatto permanente di una massa esterna a bassa temperatura che impedisce la ventilazione (terrapieno, massetto e zoccolino in pietra naturale)”, circostanza imputabile ad un errato rifacimento del massetto in cemento del marciapiede. Infatti, il secondo fenomeno che si verifica all'interno dell'appartamento degli attori
(trasferimento di acqua assorbita del massello del marciapiede) è riconducibile proprio ad uno scorretto rifacimento del marciapiede stesso. Il ctu ha, infatti, ha constatato che prima dei lavori di rifacimento della pavimentazione del marciapiede, tra la cameretta e la camera matrimoniale degli attori esisteva
“una differenza di quota del marciapiede, poiché quello preesistente degradava a quota più bassa della soletta di pavimento dell'appartamento, sino a un dislivello di circa 70 cm”; a seguito dell'esecuzione dei lavori della predetta pavimentazione, il dislivello è stato eliminato e “il marciapiede è stato portato alla stessa quota del solaio dell'appartamento su tutto il perimetro dell'edificio ove presente”. L'Ing.
ha quindi verificato che “è stato modificato il “nodo strutturale” originario” ed “è stato Per_2 costruito il marciapiede nelle condizioni “post lavori” al pari di una configurazione definita “muro contro terra”, attività quest'ultima contraria alle regole dell'arte in materia di costruzioni edili (cfr. consulenza tecnica, seconda parte pag. 16). Inoltre, il ctu ha appurato che “il massetto cementizio della pavimentazione del marciapiede non è affatto impermeabile”, tant'è che nel corso delle verifiche di bagnamento svolte durante le operazioni peritali, il marciapiede ha assorbito circa il 40% dell'acqua versata nell'arco di 48 ore, sì che in presenza di copiose piogge, “il massetto cementizio si imbibisce di acqua”. L'assenza di impermeabilizzazione ha fatto sì che il massetto “addossato al solaio di
pagina 11 di 24 pavimento dell'abitazione dell'Attore, favorisc[a] l'ingresso di acqua meteorica, e questo fenomeno va[da] a sovrapporsi a quanto già avviene nella configurazione del “Nodo 3”, a riguardo della formazione delle condense”; il ctu ha precisato che “nella condizione “post lavori” lo zoccolino permette all'acqua di oltrepassarlo: l'acqua piovana che penetra dietro lo zoccolino in parte fuoriesce
(come riscontrato in situ), in parte bagna l'intonaco della parete, con ostacolo alla successiva asciugatura a causa della pietra naturale addossata alla parete”.
L'Ing. ha quindi concluso che “il problema che affligge l'immobile di proprietà dei coniugi Per_2
è dato dunque dalla presenza plausibile di acqua di condensazione superficiale per effetto dei Parte_1
“ponti termici” e anche della elevata “trasmittanza” delle pareti, e acqua di infiltrazione proveniente dal massetto del nuovo marciapiede, senza trascurare il contributo dell'acqua che penetra da dietro lo zoccolino”.
In risposta alle osservazioni critiche delle parti convenute, il ctu ha negato che le condense che vengono a formarsi “siano un fatto prevalente, dichiarando che, all'opposto, sono un fenomeno occasionale, in alcune fasce orarie (notte e giornate particolarmente rigide) e solo se l'Umidità ambiente è discretamente elevata, anche più di quella riscontrata in loco, e le temperature anche al di sotto di quelle sempre riscontrate durante i sopralluoghi”. Del resto, l'ing. ha citato i dati Per_2
desumibili “dall'indagine della Umidità e Temperatura superficiale riscontrate nella fascia alta delle pareti, direttamente esposta all'ambiente esterno, e non mitigata dalla presenza del marciapiede”, rilevando che “le condizioni peggiori, nel nuovo contesto costruttivo, sarebbero quelle della fascia alta
e non quella bassa, con riscontro che la fascia alta non presenta assolutamente alcun problema” (cfr. consulenza tecnica, parte seconda).
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica depositata, risulta quindi provata la presenza di fenomeni infiltrativi nell'unità immobiliare di e causati principalmente Parte_1 Parte_2
dalla mancata posa della guaina di impermeabilizzazione durante i lavori di rifacimento del massetto di cemento del marciapiede condominiale, nonché dall'eliminazione del dislivello prima esistente tra la parete condominiale e il marciapiede che ha determinato il cd. effetto “terra contro muro” contrario alle regole d'arte.
Tanto premesso sotto il profilo tecnico, occorre quindi esaminare gli aspetti giuridici, individuare i responsabili dei danni patiti dagli attori e le percentuali di responsabilità.
pagina 12 di 24 Infatti, sin dall'atto introduttivo, e hanno chiesto la condanna in solido Parte_1 Parte_2
del Condominio, responsabile ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 c.c., nonché dell'impresa esecutrice dei lavori (impresa e del direttore dei lavori Geometra ex art. 1669 c.c. CP_3 CP_2
Preliminarmente si reputa opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione relativamente ai rapporti tra appaltatore e committente- proprietario e custode delle res da cui deriva l'evento lesivo- nonché il relativo riparto di responsabilità in caso di danni a terzi. La Suprema Corte ha affermato che “in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dalla attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto. Per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi la concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo. Per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche
e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi il caso fortuito” (Cass. 28/09/2018, n. 23442 e Cass. 17/03/2021, n. 7553). Orbene, è pacifico in giurisprudenza che il mero affidamento della res da parte del proprietario all'impresa appaltatrice non escluda automaticamente il suo dovere di custodia e conseguentemente la sua responsabilità venga meno solamente laddove il proprietario della cosa nonché committente dei lavori fornisca, così come richiesto dall'art. 2051 c.c., la prova della sussistenza del caso fortuito. Quest'ultimo, come chiaramente precisato dalla Corte di Cassazione, non può coincidere con il mero inadempimento dell'appaltatore agli obblighi da lui assunti contrattualmente, ma dev'essere costituito “dal fatto naturale o del terzo” e “connotato da imprevedibilità ed inevitabilità”, precisando che
“l'imprevedibilità/inevitabilità, pertanto, non deve essere degradata a una vuota fictio, bensì afferire ad una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto dal committente che - adempiendo così rettamente il suo obbligo custodiale - abbia seguito l'esecuzione del contratto con un continuo e
pagina 13 di 24 adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori” (cfr. Cass. sez. un. civ.
20943/2022 e Cass. civ.n. 7553/2021).
Il committente custode della res deve quindi dimostrare di aver agito diligentemente sia nella scelta dell'impresa appaltatrice sia nel porre in essere le adeguate misure di vigilanza e controllo nei limiti di quanto a lui esigibile, potendo, proprio al fine di verificare l'attività svolta dall'appaltatore, nominare un direttore dei lavori e dovendo in ogni caso provare, per andare esente da responsabilità, che l'evento lesivo sia stato determinato da un fatto imprevedibile o comunque a lui non imputabile perché causato dal terzo.
Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie il pacificamente proprietario e custode del CP_1
marciapiede oggetto dei lavori di rifacimento, ha stipulato un contratto di appalto con l'impresa individuale per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione del marciapiede, come approvato CP_3 con delibera assembleare dell'1.6.2017 (cfr. doc. 1 parte attrice pag. 30); tali lavori dovevano essere eseguiti sulla base del computo metrico stilato dal Geometra direttore dei lavori Controparte_2
incaricato dal (cfr. rendiconto spese gestione 2017 doc. 1 parte attrice). Il predetto CP_1 computo metrico, sottoscritto per accettazione dal Condominio stesso e dall'impresa appaltatrice
(doc. 1 parte attrice pagina 13 e seguenti), prevedeva la rimozione della pavimentazione CP_3
esistente, il livellamento del sottofondo del marciapiede e la posa di una guaina di impermeabilizzazione: “a massetto ultimato dovrà essere eseguita una impermeabilizzazione con guaina bitumata con risvolti sia verso la parete del fabbricato che verso il giardino per impedire anche infiltrazioni meteoriche dal massetto” (cfr. computo metrico). Orbene, è incontestato che, durante l'esecuzione dei lavori, il Geometra nella sua veste di direttore dei lavori incaricato Controparte_2
dal committente, abbia apportato una modifica a quanto stabilito nel computo metrico, omettendo di posare la guaina di impermeabilizzazione protettiva. Sin dalla comparsa di costituzione CP_2 ha infatti dedotto di aver constatato, una volta iniziati i lavori, l'inattuabilità degli interventi
[...] così come indicati nel computo metrico a causa dell'impossibilità di rimuovere la pavimentazione esistente. Infatti, seguendo il progetto originario, insieme alla pavimentazione sarebbe stato rimosso anche uno strato di malta e i tavolati in laterizio realizzati in sede di costruzione, causando di conseguenza un maggior dissesto del sottofondo.
pagina 14 di 24 Il Geometra ha quindi “ritenuto opportuno mantenere tutta la pavimentazione esistente quale CP_2
sottofondo per realizzare un nuovo massetto rinforzato con rete metallica sovrapposto e finitura con pastina industriale al quarzo additivata con impermeabilizzante al fine di garantire una perfetta tenuta”. Il convenuto ha altresì precisato che “la mancata posa della guaina impermeabilizzante non sia stata frutto di una “dimenticanza” nel corso dei lavori bensì di una differente scelta progettuale effettuata dal Geom. , in accordo con il Condominio (cfr. comparsa di costituzione pag. 16- CP_2
17). Tale circostanza non è stata contestata dal che nella comparsa di Controparte_1
costituzione ha ammesso che la predetta variante è stata approvata con delibera assembleare (cfr. comparsa di costituzione, pag. 17 e pag. 29: “l'originario preventivo approvato dall'Assemblea, non potendo essere eseguite le lavorazioni come al suo interno descritte, è stato modificato mediante la sottoposizione ai condomini, di una diversa soluzione. La nuova proposta, da questi ultima accettata, prevedeva la rimozione dei quadrotti preesistenti e la conservazione degli strati più profondi esistenti al fine di creare un sottofondo uniforme, atto a ricevere la successiva applicazione di un unico e compatto strato di cemento, prudenzialmente additivato con specifici prodotti idrorepellenti, al fine di creare un unico percorso livellato lungo il perimetro dell'edificio nonché la formazione di un vialetto di accesso allo stabile”; “la scelta della variante da apportare alle opere consistente nella rimozione dei quadrotti e nella conservazione degli strati più profondi esistenti al fine di creare un sottofondo uniforme, è stata assunta mediante deliberazione dei condomini”). Orbene, si reputa che il CP_1
convenuto, nonostante non abbia versato in atti specifica documentazione (cfr. ad. es. una delibera assembleare) che dimostri l'approvazione del progetto, non ha contestato l'intervenuta comunicazione della variante e l'adesione ad essa da parte del condominio, sì che si reputa provato ex art. 115 c.p.c. che il Condominio nella sua veste di committente fosse a conoscenza della variazione del progetto rispetto a quello originario. Tale circostanza risulta del tutto incompatibile con l'ipotesi di caso fortuito, che richiede infatti un'imprevedibilità dell'evento avente natura interruttiva del nesso di causa, sì che, in assenza della prova della sussistenza di un'ipotesi ad essa riconducibile, il dovrà CP_1
rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni patiti dagli attori.
Sussiste pertanto una responsabilità da cose in custodia in capo al atteso che, sulla base CP_1 della giurisprudenza sopra richiamata, il mero affidamento di lavori di ristrutturazione ad un'impresa appaltatrice non fa venire meno il dovere di custodia.
pagina 15 di 24 La qualificazione della responsabilità condominiale ex art. 2051 c.c. e la fondatezza della pretesa sotto detto aspetto assorbe ogni questione in punto di asserita responsabilità condominiale per coincidenza soggettiva tra l'amministratore ed il direttore dei lavori e per mancata contestazione dell'esecuzione della citata variante.
Si reputa altresì sussistente una responsabilità ex art. 1669 c.c. in capo a nella sua Controparte_2
qualità di direttore dei lavori.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che “tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto
e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi” (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 9572/2024). Il direttore dei lavori deve quindi svolgere l'attività per conto del committente con la diligenza richiesta ad un professionista, essendo di conseguenza tenuto a vigilare sull'esecuzione dei lavori nelle loro varie fasi e riferire al committente eventuali variazioni rispetto al capitolato d'opera, atteso che “incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (cfr. Cass. civ. 27045/2024). Nel caso di specie, come verificato dal ctu, ha contribuito all'esecuzione di interventi di Controparte_2 ristrutturazione in contrasto con la normativa vigente: “non è stata rispettata la normativa tecnica alla quale corrisponde la , ovvero la Norma UNI 8178-2-2019 (e la precedente UNI 8178- Controparte_14
2012), e quella che da diversi anni è la Guida per i costruttori edili e per gli Enti di Accreditamento della conformità delle opere, che è il Codice di Pratica IGLAE”. In proposito, l'Ing. ha altresì Per_2 precisato che “ogni qualvolta si appoggia un muro contro un terreno o altro manufatto in qualche misura permeabile, o più genericamente “non a tenuta”, è fatto obbligo impermeabilizzare la superficie dell'edificio separando idraulicamente quest'ultimo dal “terreno” a contatto, e questo indifferentemente se si tratta di appartamenti al piano terreno, o locali tecnici di un ipotetico piano secondo interrato, ovvero, sempre” (cfr. consulenza tecnica, parte seconda, pag. 16). Si reputa pertanto responsabile ex art. 1669 c.c. per aver tenuto una condotta negligente e contraria Controparte_2
alla diligenza richiesta al direttore dei lavori, per avere in particolare suggerito una variante progettuale in palese contrasto con le menzionate regole dell'arte.
pagina 16 di 24 In solido con il direttore dei lavori dev'essere condannata anche l'impresa appaltatrice atteso CP_3
che, nonostante abbia sottoscritto un computo metrico che prevedeva la posa di una guaina di impermeabilizzazione, ne ha omesso la posa durante l'esecuzione dei lavori stessi, accettando quindi di realizzare opere non conformi alla normativa vigente. Dalle risultanze della consulenza tecnica, si evince, infatti, che la condotta colposa tenuta dalla impresa appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori ha contribuito all'insorgenza dei vizi. In proposito, l'impresa non essendosi costituita nel CP_3
presente giudizio, non ha fornito alcuna prova liberatoria dimostrando di aver agito semplicemente come nudus minister dovendo sottostare unicamente alle direttive del committente, sì che anch'essa deve essere ritenuta responsabile ex art. 1669 c.c.
Alla luce di tutto quanto esposto, si reputa dunque meritevole di accoglimento la domanda degli attori formulata nei confronti dei convenuti , Geom. e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 con conseguente condanna degli stessi all'esecuzione dei lavori rimediali e al risarcimento dei danni derivanti dai suddetti vizi.
Tenuto conto che i convenuti costituti hanno domandato l'accertamento delle quote di responsabilità, si reputa che responsabilità prevalente nella misura del 50% debba essere addebitata al Geometra
mentre il restante 50% debba essere diviso tra il e Controparte_2 Controparte_1
l' nella misura rispettivamente del 10% e del 40%. CP_15
Si reputa, infatti, che la decisione circa la posa in opera della guaina di impermeabilizzazione sia frutto di una scelta di tecnica costruttiva che implica competenze di carattere tecnico-professionale e rientra, indubbiamente, tra le competenze del direttore dei lavori. Si tratta di una decisione che dev'essere assunta dopo un'attenta valutazione dello stato dei luoghi e in conformità alla normativa esistente e alle regole d'arte. svolgendo l'attività di geometra professionista ed essendo di Controparte_2 conseguenza in possesso di specifiche conoscenze tecniche, avrebbe dovuto curare l'esecuzione del rifacimento del massetto del marciapiede condominiale in conformità alla normativa vigente, dovendo prevedere, utilizzando il livello di cd. “diligentia quam in concreto” e sulla base delle sue competenze, che la mancata posa di una guina di impermeabilizzazione nonché l'eliminazione del dislivello e il conseguente effetto “terra contro muro” avrebbero determinato l'insorgenza di fenomeni infiltrativi. Si reputa quindi per dette ragioni che a debba essere addebitata la prevalente Controparte_2
responsabilità.
pagina 17 di 24 In capo all'impresa appaltatrice si reputa, invece, sussistente una responsabilità del 40%, atteso che essa stessa ha accettato di eseguire i lavori in palese contrasto con la normativa vigente. La competenza professionale dell'impresa e la violazione di una regola dell'arte costruttiva del tutto comune CP_3 giustificano l'attribuzione di una quota di responsabilità in ogni caso maggioritaria rispetto a quella ascrivibile al condominio, soggetto privo della necessaria qualifica professionale, che peraltro ha affidato al direttore dei lavori la verifica della corretta esecuzione dei lavori.
Come rilevato dal consulente d'ufficio tali omissioni e le preliminari valutazioni tecniche non possono ritenersi scusabili per soggetti in possesso di competenze tecniche (cfr. consulenza tecnica, seconda parte pag. 21: “Il CTU è consapevole che sia la Direzione Lavori, sia la ditta CP_16
potrebbero avere ignorato gli aspetti termoigrometrici, che per essere conosciuti richiedono una specifica professionalità, ma non è altrettanto scusabile che siano stati trascurati tre aspetti fondamentali: • avere procurato assenza di ventilazione della parete, per tutta la porzione dell'edificio che prima era esposta all'irraggiamento solare;
avere presunto di avere realizzato un massetto impermeabile e avere omesso di posare una guaina impermeabilizzante che separasse la parete dell'edificio, dal marciapiede esterno”).
Accertate dunque le cause dei fenomeni infiltrativi, l'Ing. ha indicato gli interventi rimediali, Per_2
nonché le opere di ripristino e ha stimato i costi delle opere da eseguire nella proprietà di Parte_1
e Parte_2
Quanto agli interventi rimediali il ctu ha ritenuto necessario per l'eliminazione del fenomeno infiltrativo procedere al completo rifacimento del massetto del marciapiede, in modo tale da procedere alla posa di una guaina impermeabilizzante. Nello specifico, il ctu ha verificato la necessità di eseguire:
“l'intero rifacimento del massetto di e relativo sottofondo, così da permettere la posa della Pt_5
guaina sulla muratura e, prima ancora, il rifacimento dell'intonaco sul quale incollare la guaina, previo trattamento con imprimitura a base di primer bituminoso. Il sottofondo del nuovo marciapiede, in appoggio sul terreno, sarà costituito da ghiaia di media pezzatura, al di sopra della quale verrà realizzata una cappa in calcestruzzo di tipo drenante, quale supporto del nuovo massetto di pavimentazione come l'esistente”, prevedendo altresì “il ripristino della parete esterna ove è presente lo squarcio nel pozzetto, in continuo con il resto della muratura” (cfr. consulenza tecnica, parte seconda, pag. 22). L'elenco dettagliato dei lavori si evince dal computo metrico di cui al paragrafo pagina 18 di 24 9.5.2 della consulenza d'ufficio per un valore complessivo di euro 8.172,78 (cfr. pag. 22 e ss. seconda parte della ctu).
Quanto alle opere interne, l'Ing. ha individuato come opere necessarie quelle di trattamento Per_2
delle macchie di muffa nella camera matrimoniale e della tinteggiatura delle pareti e dei soffitti sia nella camera matrimoniale che nella cameretta così come indicate nel computo metrico al paragrafo
9.5.3 (cfr. pag. 25 e seguenti, seconda parte consulenza tecnica) per un totale complessivo di euro
1.654,57 (iva inclusa).
A causa della persistenza del fenomeno infiltrativo, l'unità immobiliare degli attori presenta nuovamente fenomeni di ammaloramento nonostante gli interventi di tinteggiatura già effettuati nel
2018, sì che si rende necessario provvedere al loro rifacimento.
In accoglimento della domanda attorea i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, all'esecuzione delle opere di eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo sopra indicate (cd. opere esterne v. computo metrico di cui al paragrafo 9.5.2 della consulenza d'ufficio pag. 22 e ss. seconda parte ctu per un totale complessivo di euro 8.172,78), nonché quelle di ripristino interne all'appartamento degli attori
(cfr. computo metrico al paragrafo 9.5.3 pag. 25 e seguenti, seconda parte della consulenza tecnica).
I convenuti devono essere condannati altresì al rimborso delle spese sostenute da e Parte_1 per la perizia tecnica redatta dall'Ing. per un importo di euro 680,80, nonché per Parte_2 CP_6
Contr le prove tecniche effettuate dalla società per un importo pari ad euro 549,00 (cfr. doc. 4 parte attrice). Allo stesso modo e l'impresa devono essere condannati a Controparte_2 CP_3
rimborsare alle parti attrici la somma di euro 990,00 (somma comprensiva di Iva) per i lavori di stuccatura, imbiancatura realizzati nel 2018 e affidati alla ditta (cfr. doc. 1 parti attrici CP_17 allegato h). Si tratta infatti di costi documentati ed all'evidenza connessi eziologicamente con il fenomeno infiltrativo per cui è causa, sì che i convenuti impresa individuale CP_3 CP_18 CP_2
e , devono essere condannati, in solido tra loro ex art. 2055 c.c., al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale, che si liquida in euro 2.219,80 oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio di cui alla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione dalla data delle singole fatture - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
pagina 19 di 24 Non merita di essere accolta la richiesta di limitare la condanna nei limiti dell'accertata quota di responsabilità dei tre convenuti, dovendo nell'interesse degli attori applicarsi il disposto di cui all'art. 2055 c.c. Inoltre, le parti convenute non hanno formulato nel presente giudizio alcuna domanda di regresso nei confronti delle altre anche in virtù dell'accertata quota di responsabilità, anche se il diritto di regresso potrà eventualmente esercitato da parte di chi sia chiamato a corrispondere agli attori un importo superiore a quello corrispondente alla sua accertata quota di responsabilità.
Al contrario, non può essere accolta la domanda di riconoscimento del danno per mancato godimento dell'immobile e il disagio provocato dalle infiltrazioni;
in proposito si osserva che l'Ing. stessa Per_2 non ha ritenuto sussistenti condizioni di inagibilità dell'immobile, ma una situazione di disagio causata dalla problematica delle muffe da risolvere in via prioritaria (cfr. consulenza tecnica, parte seconda, pag. 27: “il contesto abitativo non sia corrispondente a condizioni di inagibilità, bensì di disagio ai fini del benessere;
in ogni caso la presenza di Umidità sul pavimento e sulla parte bassa della muratura a
Est, e le recenti muffe formatesi nella camera matrimoniale, richiedono che la problematica venga risolta con priorità”). In proposito, si osserva che gli attori hanno continuato ad abitare l'unità immobiliare per tutto il periodo in cui si è manifestato il fenomeno infiltrativo non ravvisandosi pertanto un danno da mancato godimento, che presuppone l'inutilizzabilità almeno parziale dell'immobile stesso. Del resto, le macchie d'umidità causate dalle infiltrazioni, riscontrate dal ctu, non si reputano, sulla base della documentazione fotografica versata in atti dagli attori (cfr. doc. 10 parte attrice) e di quella allegata dall'Ing. , di entità e di estensione tali da avere limitato in modo Per_2 significativo l'effettivo godimento dell'unità immobiliare degli attori. Proprio la modesta dimensione delle macchie di muffa non giustifica nemmeno il riconoscimento di una somma di denaro a titolo di
“fastidio e ansia” patito dalle parti attrice, atteso che i fenomeni infiltrativi causano, proprio per la loro natura, determinano una situazione di disagio, la quale tuttavia può essere ristorata solamente laddove sia tale da compromettere il godimento dell'immobile stesso.
Quanto alla domanda di manleva formulata da nei confronti della sua compagnia Controparte_2
assicuratrice in virtù della polizza assicurativa n. 283388282, si osserva che la Controparte_4
stessa è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti. ha stipulato con una polizza assicurativa per la responsabilità Controparte_2 Controparte_4
professionale per i danni arrecati ai terzi nello svolgimento della sua attività di geometra (cfr. doc. 1
pagina 20 di 24 . A tal proposito, si osserva che il convenuto ha versato in atti la regolare Controparte_4 iscrizione all'albo dei geometri (cfr. doc. 12), sì che l'eccezione proposta dalla compagnia assicurativa sul punto va disattesa.
Allo stesso modo, non merita accoglimento l'eccezione di tardività della denuncia formulata dalla
Compagnia Assicuratrice. L'art. 4 della Condizioni Generali della Polizza prevede, infatti, che l'assicurato è tenuto a denunciare il sinistro alla propria compagnia assicuratrice entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, termine previsto altresì dall'art. 1913 c.c. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se
l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (cfr. Cass. civ. n. 24210/2019); orbene, nel caso di specie risulta provato che abbia inviato la denuncia a solo in Controparte_2 Controparte_4
data 2.7.2021 (cfr. doc. 2 , vale a dire contestualmente al ricevimento del ricorso introduttivo CP_4
del procedimento di Atp promosso dagli odierni attori. Tuttavia, dalla documentazione versata in atti risulta che e avessero denunciato la presenza di fenomeni infiltrativi con Parte_1 Parte_2
una formale diffida già in data 21.5.2020 (cfr. doc. 6 parte attrice). L'assicurazione terza chiamata ha quindi individuato tale momento nel dies a quo da cui far decorrere i tre giorni per la comunicazione del sinistro alla compagnia assicurativa, ritenendo che, in quanto facente parte Controparte_2
dello studio di amministrazione, fosse al corrente delle diffide inviate dagli odierni attori e avrebbe dovuto provvedere alla denuncia presso la compagnia assicuratrice. Orbene, si osserva che le diffide allegate sub doc. 6 e 8 da parte attrice sono state inviate formalmente e anche sotto il profilo sostanziale
(tenuto conto delle contestazioni ivi operate) al , domiciliato presso lo studio Controparte_1
amministrativo e non nei confronti del geom. nella sua qualità di Controparte_19 Controparte_2
geometra direttore dei lavori;
per detta ragione si reputa del tutto giustificato il mancato contestuale invio di comunicazione all'assicurazione. Nel momento in cui, infatti, è stato notificato all'odierno pagina 21 di 24 convenuto il ricorso introduttivo del procedimento tecnico preventivo egli ha, invece, tempestivamente provveduto a denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice. Si ritiene quindi che l'assicurato non abbia provveduto a comunicare tempestivamente l'apertura del sinistro alla propria compagnia assicuratrice, sul presupposto che la predetta diffida sia stata inviata al solo Condominio, provvedendo al contrario a denunciarlo non appena egli ha ricevuto la notifica dell'introduzione del procedimento di accertamento tecnico preventivo. Pertanto, anche tale eccezione deve essere respinta.
Tanto premesso, va confermata l'operatività della polizza assicurativa. L'art. 1 circoscrive l'ambito di operatività della polizza proprio ai danni ai terzi che derivano da errori professionali.
Va disattesa anche l'eccezione di inoperatività con riferimento all'art. 5, che prevede l'esclusione dei danni cagionati “alle opere oggetto delle prestazioni dell'assicurato ed a quelle delle quali esse fanno parte” (doc. 1, condizioni di assicurazione, sezione responsabilità civile, art. 5); infatti in specie il danno non è stato cagionato né alle cose su cui era in corso l'esecuzione dei lavori, né ad opere in costruzione, atteso che i danni cagionati agli attori sono derivate dai lavori effettuati sulla pavimentazione condominiale.
Tenuto conto della previsione di cui all'art. 9, in virtù della quale la copertura assicurativa opera solo per l'assicurato, “mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà”, l'assicurazione terza chiamata deve tenere indenne e manlevare Controparte_2
nella misura del 50%, vale dire nella misura della sua accertata quota di responsabilità, dedotta la franchigia di 500,00 euro ai sensi dell'art. 17 delle condizioni di polizza di cui al doc. n. 1 dell'assicurazione (e non euro 1.000,00 come eccepito dalla terza chiamata in quanto tale franchigia si riferisce solo ai danni da inquinamento).
Va respinta, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da nei Controparte_2
confronti degli attori in quanto il contegno processuale posto in essere dalle parti attrici non si reputa connotato da malafede o colpa grave e pertanto tale da integrare i presupposti necessari per la lite temeraria e tenuto conto che la domanda attorea è stata ritenuta pressoché integralmente fondata.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che, tenuto conto che le domande proposte dagli attori sono state accolte integralmente sia rispetto all'esecuzione delle opere di ripristino, sia rispetto al risarcimento delle spese sostenute, il , il Geometra Controparte_1
nonché l'impresa devono essere condannati, in Controparte_2 Controparte_3
pagina 22 di 24 solido tra loro, a rifondere le spese di lite sostenute dalle parti attrici nel presente giudizio ed in quello di istruzione preventiva, iscritto sub r.g. n. 27953/2021; dette spese si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal D.M. 55/2014 e dal D.M. n. 147/2022 - ratione temporis applicabile -, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (valoro medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria per il presente giudizio e di studio, introduttiva ed istruttoria per il giudizio di istruzione preventiva).
Rispetto alla domanda di manleva, tenuto conto che anch'essa è stata accolta, si reputa di condannare a rifondere in favore del convenuto le spese di lite da lui Controparte_4 Controparte_2
sostenute; dette spese si liquidano in dispositivo, sempre sulla base dei parametri indicati dal DM
55/2014 e dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore dell'accolto, della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria per il presente procedimento e introduttiva, studio e istruttoria per quello di istruzione preventiva), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.
Sulla scorta del menzionato criterio le spese del C.T.U., come liquidate nel corso del procedimento iscritto sub r.g. n. 27953/2021 ante causam, nonché quelle del presente procedimento vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute , e Controparte_1 Controparte_2
l'impresa nella misura dell'accertata quota di responsabilità. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. accerta la responsabilità del , di nonchè di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
per le infiltrazioni verificatesi nell'unità immobiliare di e
[...] CP_3 Parte_1
rispettivamente nella misura del 10%, 50% e 40%; Parte_2
2. condanna i convenuti , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, all'esecuzione delle opere rimediali così come indicate nella consulenza
[...] tecnica d'ufficio disposta nel presente procedimento sub paragrafo 9.5.2 e 9.5.3 parte seconda, già richiamate in parte motiva;
pagina 23 di 24 3. condanna il , e , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
solido tra loro, a risarcire agli attori i danni patrimoniali patiti da questi ultimi patiti, che si liquidano nella misura di euro 2.219,80, oltre interessi e rivalutazioni come indicato in parte motiva;
4. dichiara tenuta a tenere indenne e manlevare il Geometra Controparte_4 Controparte_2
da quanto sarà chiamato a corrispondere a e dedotta la franchigia di Parte_1 Parte_2
euro 500,00 e limitatamente alla sua quota di responsabilità, determinata nella misura del 50%;
5. condanna i convenuti il , nonchè Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, a rifondere a favore di e le spese di
[...] Parte_1 Parte_2
lite del presente giudizio e del procedimento di istruzione preventiva, iscritto sub r.g. n.
27953/2021, che si liquidano in euro 589,87 per le spese, in euro 1.114,12 per spese di CTP e in euro 7.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A e C.P.A.;
6. condanna a rifondere le spese di lite sostenute da nel Controparte_4 Controparte_2
presente giudizio e in quello di istruzione preventiva, iscritto sub r.g. n. 27953/2021, che si liquidano in euro 7.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del
15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. - se dovuta - e c.p.a.;
7. pone definitivamente a carico delle parti convenute , Controparte_1 Controparte_2
nonché di le spese di ctu come liquidate nel procedimento di Controparte_3
istruzione preventiva iscritto sub r.g. n. 27953/202 e nel presente giudizio rispettivamente nella misura delle accertate quote di responsabilità.
Milano, 17.1.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24438/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ) e (C.F./P.I. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. POZZOLI LAURA ( ) C.F._2 C.F._3 ed elettivamente domiciliati giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. e Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. MAGNOCAVALLO MARIO MICHELE ( ) ed elettivamente C.F._4 domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._5 BOSIO LUCA e dall'avv. CAMISASCA AMBRA ( ) ed elettivamente C.F._6 domiciliato giusta procura in atti, PARTI CONVENUTE
e contro
(C.F./P.I. ), con sede in Controparte_3 C.F._7
Limbiate, via Verdi n. 96,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. FEDELI Controparte_4 P.IVA_2
RENATO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per gli attori:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale e nel merito: 1) accertare e dichiarare la responsabilità della , in solido con il Controparte_5 [...]
in persona dell'Amministratore pro tempore, e con il Geom. n.q. di CP_1 Controparte_2
Direttore dei Lavori, per la causazione dei danni da infiltrazione arrecati, come in premessa illustrati, all'immobile di proprietà dei sigg.ri e e per l'effetto 2) condannare la ditta Parte_1 Pt_2 [...]
, in solido con il (ad esclusione degli attori), e con Controparte_3 Controparte_1 il Geom. n.q. di Direttore dei Lavori, all'esecuzione delle opere e degli interventi Controparte_2 necessari all'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi, così come individuati a seguito della C.T.U. svolta nell'odierno giudizio di merito, pari ad € 7.429,80 oltre iva per le opere esterne ed € 1.504,16 oltre iva per le opere interne all'appartamento degli odierni attori e, quindi, per complessivi
€ 8.933,96 oltre iva;
3) condannare la ditta , il Controparte_3 [...]
(ad esclusione degli attori), e il Geom. n.q. di Direttore dei Lavori, in CP_1 Controparte_2 solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori delle spese sostenute per ripristinare gli ambienti ammalorati pari ad € 990,00, e dei costi sostenuti per gli interventi tecnici specializzati pari ad € 680,80 in favore dell'Arch. ed € 549,00 in favore della società come meglio CP_6 CP_7 specificato in narrativa;
4) condannare la ditta , il Controparte_3 [...]
(ad esclusione degli attori), e il Geom. n.q. di Direttore dei Lavori, in CP_1 Controparte_2 solido tra loro, a corrispondere a favore degli odierni attori la somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, come specificato in narrativa, o quella diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa, da quantificarsi in via equitativa;
in ogni caso: 5) con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio e della procedura d'accertamento tecnico preventivo, quest'ultimi da determinarsi nell'importo di € 3.279,00, oltre IVA, spese generali 15% e CPA 4%, oltre anticipazioni non imponibili paria € 286,00, ed oltre i compensi corrisposti al C.t.u. Arch. pari ad € 2.753,51 e al C.t.p. Arch. , pari ad € 430,55 o nella diversa Per_1 CP_6 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via istruttoria: Si insiste nell'ammissione delle prove dedotte nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 e n. 3, c.p.c., e non ammesse, da intendersi qui integralmente ritrascritte” per il convenuto Controparte_1
“Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione avversaria, voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito così provvedere: Nel merito 1. Rigettare le domande, tutte, formulate dagli attori nei confronti del convenuto per le ragioni di cui in narrativa in quanto del tutto infondate in Controparte_1 fatto e in diritto nonché, in ogni caso, non supportate da alcuna prova atta a ricondurre le asserite infiltrazioni alla responsabilità condominiale.
2. Dichiarare che alcuna responsabilità è ascrivibile al convenuto difettando la prova dell'asserita umidità nelle pareti Controparte_1 dell'appartamento di proprietà degli attori e/o del nesso di nesso di causalità tra gli stessi e le opere di riedificazione del marciapiedi effettuate dal non potendo assurgere a prova Controparte_1 del lamentato danno da infiltrazioni e dell'asserita incidenza causale assunta a detto riguardo dalle pagina 2 di 24 opere di riedificazione del marciapiedi di cui è causa, la Relazione emessa all'esito del procedimento per Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696bis c.p.c. R.G. 27953/2021 dell'Arch. Parte_3 di cui si contesta la valenza in considerazione della contraddittorietà ed apoditticità delle
[...] relative conclusioni.
3. In ogni caso dichiarare che alcuna responsabilità può essere attribuita al
quanto alla presunta ma erronea qualità rivestita all'epoca dei fatti, in Controparte_1 specie corrente l'anno 2017, di Amministratore di Condominio da parte del Direttore dei Lavori nella persona del convenuto Geom. essendo invece stato dimostrato già nel corso del Controparte_2 procedimento per Consulenza Tecnica Preventiva che Amministratore all'epoca dei fatti era la Rag.
4. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistente una Controparte_8 qualche efficienza causale delle opere eseguite per la riedificazione del marciapiede CP_9 rispetto ai danni lamentati da parte attrice, dichiarare le percentuali di responsabilità ascrivibili all'odierno resistente alla luce delle condizioni e caratteristiche strutturali Controparte_1 ed originarie di costruzione dell'immobile oltre che delle concorrenti responsabilità degli attori medesimi quanto ai pregressi fenomeni infiltrativi dovuti alla condotta dell'acqua in proprietà esclusiva posta nel bagno degli attori medesimi ed, in subordine, dell'impresa esecutrice e/o del
Direttore dei Lavori.
5. In ogni caso, con integrale rifusione delle spese difensive e tecniche di cui al presente procedimento nonché del precedente procedimento per Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (RG 27953/2021) instaurato avanti all'intestato Ill.mo Tribunale di Milano e che si quantificano sin d'ora in euro 2.791,36 per consulenza Tecnica di parte e di euro 3.341,38 per spese di difesa” per Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: In via preliminare: Autorizzare il convenuto Geom. ex art. 106 c.p.c. a chiamare in CP_2 [...]
, (C.F. , P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_10 P.IVA_2 P.IVA_3
p.t., con sede in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, al fine di essere dalla stessa manlevato nella denegata e non creduta ipotesi di qualsivoglia condanna, disponendo ex art. 269 c.p.c. il differimento della prima udienza già fissata per il giorno 29.11.2022 al fine di consentire la citazione in giudizio della terza chiamata nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. In via principale: Rigettare, siccome infondate in fatto e diritto per i motivi di cui infra, le domande tutte formulate nei confronti del convenuto Geom. In via subordinata: Nella denegata e non creduta Controparte_2 ipotesi di riconoscimento di responsabilità, pur se graduata e/o concorsuale, del Geom. CP_2 nella sua qualità di Direttore dei Lavori, previo accertamento e declaratoria dell'effettivo
[...] grado di responsabilità dello stesso rispetto a quelle personali e dirette del “ Controparte_1
2” nonché dell'impresa individuale “ ”, limitare la condanna al grado di
[...] Controparte_3 responsabilità effettivamente accertato in capo al Geom. Sempre in via subordinata: Nella CP_2 denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di responsabilità, pur se graduata e/o concorsuale, del Geom. nella sua qualità di Direttore dei Lavori, condannare Controparte_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere Controparte_10 comunque indenne quest'ultimo da qualsivoglia somma dovesse essere condannato a pagare all'esito del presente Giudizio, per qualsiasi titolo e/o ragione, ivi comprese le spese di lite. Il tutto nei termini e secondo le condizioni di polizza. In via istruttoria: Alla luce delle contestazioni tutte mosse all'elaborato peritale depositato dall'Arch. nel procedimento per Consulenza Parte_3 Tecnica Preventiva ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 27953/2021 avanti l'intestato Tribunale, si chiede pagina 3 di 24 all'Ill.mo Giudice di voler disporre la rinnovazione della C.T.U. stante la contraddittorietà della perizia per quanto concerne la sussistenza di infiltrazioni all'interno dell'immobile di proprietà degli attori, l'eventuale nesso di causalità tra i danni lamentati e le opere di rifacimento del marciapiede condominiale e la sussistenza di eventuali ulteriori concause nonché la mancata determinazione delle differenti quote di responsabilità eventualmente imputabili a tutte le parti del presente Giudizio, ivi compresi gli attori, in ragione della differente incidenza causale delle varie concause nella determinazione degli asseriti danni lamentati dai signori e In ogni caso: – Parte_1 Pt_2
Condannare gli attori, in solido tra loro, ex art. 96 c.p.c., primo comma, al risarcimento dei danni nei confronti del Geom. per le ragioni di cui infra, prudenzialmente quantificati, allo stato e con CP_2 riserva di ulteriore precisazione, nella misura di € 5.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. – Condannare gli attori, in solido tra loro, ex art. 96 c.p.c., terzo comma, al pagamento nei confronti del Geom. per le ragioni di cui infra, della somma che Controparte_2 sarà ritenuta di giustizia. – Con vittoria di spese, anticipazioni e compensi professionali (oltre rimb. forf. 15%, Cpa ed Iva) del procedimento cautelare nella misura di € 7.053,95, ovvero del diverso maggiore o minore importo che risulterà all'esito del presente giudizio, oltre in ogni caso agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria altresì di spese, anticipazioni e compensi professionali (oltre rimb. forf. 15%, Cpa ed Iva) del presente procedimento. §§§ Si insiste nella richiesta di volersi disporre un supplemento di CTU, per le ragioni tutte già esposte e riportate nel verbale di udienza del 22 maggio 2024, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte”. per : Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: Nel merito: Rigettare la domanda di manleva del Geometra essendo infondata la domanda svolta dagli attori nei Controparte_11 confronti dello stesso Geometra mandando conseguentemente assolta . In CP_2 Controparte_4 subordine, nel merito: Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea nei confronti del Geometra rigettare comunque la domanda subordinata di manleva di CP_2 quest'ultimo convenuto, previa declaratoria di inoperatività della polizza azionata, mandando conseguentemente assolta . In subordine, sempre nel merito: Nella denegata ipotesi Controparte_4 di operatività della polizza, previo accertamento della tardività della denuncia di sinistro, dichiarare il Geometra decaduto dal diritto all'indennizzo o in subordine ridurre l'indennizzo CP_2 eventualmente riconosciuto ex art. 1915 c.c. In via di ulteriore subordine, nel merito: Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva del Geometra nei confronti della CP_2 Compagnia, dichiarare l'eventuale obbligo indennitario dell'esponente Compagnia esclusivamente nei limiti contrattualmente assunti, con applicazione di scoperti, franchigie e massimali di polizza. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria: Si richiamano le osservazioni del 19.04.2024 del c.t. di , Ing. allegate all'elaborato peritale, e Controparte_4 Controparte_12 le osservazioni dedotte dal procuratore del Geom. all'udienza del 22.05.2024, finalizzate alla CP_2 disposizione di supplemento di c.t.u.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della pagina 4 di 24 decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l.
179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il , Controparte_1 Controparte_3
nonché il Geometra in qualità di direttore dei lavori, al fine di ottenere
[...] Controparte_2
l'accertamento della loro responsabilità per i fenomeni infiltrativi occorsi nella loro unità immobiliare a partire dal mese di ottobre del 2017 e, per l'effetto, la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da loro subiti e all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare i fenomeni infiltrativi.
A fondamento della loro pretesa gli attori hanno dedotto:
- di essere comproprietari di un immobile all'interno del complesso condominiale ”, sito CP_1
a Limbiate (MB), in via Roma n. 33;
- che, “a partire dall'ultimo trimestre del 2017”, a seguito di lavori condominiali sulla pavimentazione del marciapiede perimetrale dello stabile e della rete interrata di acque chiare e scure, hanno cominciato a verificarsi infiltrazioni d'acqua nelle camere da letto e nel bagno della loro unità immobiliare;
- che i lavori sopra menzionati, affidati dal Condominio all'impresa hanno interessato “l'area CP_3 del marciapiede in massetto di cemento posto in aderenza al lato esterno” dell'unità immobiliare degli attori, provocando fenomeni infiltrativi e ammaloramenti delle pareti delle camere da letto e del bagno;
- di aver eseguito lavori di “stuccatura, imbiancatura e tinteggiatura” delle pareti ammalorate e di aver incaricato un proprio consulente al fine di individuare le cause dei fenomeni infiltrativi;
- che, all'esito degli accertamenti effettuati, è emersa, come possibile causa delle infiltrazioni, la mancata posa, al momento dell'esecuzione dei lavori, della guaina di impermeabilizzazione del marciapiede;
- che i predetti lavori sono stati eseguiti dall'impresa individuale incaricata dal Condominio in CP_3
forza di un contratto di appalto, con la direzione dei lavori affidata al Geometra il Controparte_2 quale ha disposto l'esecuzione di interventi diversi da quelli approvati in sede assembleare, omettendo, in particolare, di disporre la posa la guaina di impermeabilizzazione originariamente preventivata;
pagina 5 di 24 - che, a fronte del rifiuto del e del Geom. di eseguire “gli opportuni interventi CP_1 CP_2 riparatori”, nonché a causa di nuovi fenomeni infiltrativi nelle more manifestatisi, hanno promosso procedimento di accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale di Milano, nel corso del quale il
CTU nominato Arch. ha confermato la presenza di infiltrazioni, individuandone la Parte_3 causa proprio “nell'esecuzione non a regola d'arte delle opere di rifacimento del marciapiede”;
- che, al fine di eliminare i fenomeni infiltrativi, l'Arch. ha indicato come interventi necessari la Per_1
demolizione e il successivo rifacimento del marciapiede, nonché, per rimediare agli ammaloramenti all'interno dell'unità immobiliare degli attori, opere di rifacimento degli intonaci delle camere da letto e del bagno;
- che, a fronte dell'inerzia del , dell'impresa nonché del Controparte_1 Controparte_13
Geom. e, tenuto conto della persistenza dei fenomeni e dell'aggravamento delle conseguenze CP_2
dannose derivanti dagli stessi, e sono stati costretti ad instaurare il Parte_1 Parte_2
presente giudizio di merito a fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali per le opere necessarie al ripristino dei locali ammalorati e non patrimoniale per il mancato godimento dell'immobile, nonché la condanna all'esecuzione degli interventi necessari ad eliminare il fenomeno infiltrativo e la messa in pristino della loro unità abitativa (cfr. per tutte atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il Controparte_1
2, chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice, tenuto conto della mancata prova del
[...]
nesso di causa tra le infiltrazioni ex adverso lamentate e le opere di rifacimento del marciapiede da parte del . In particolare, il convenuto ha contestato le conclusioni della CP_1 CP_1
consulenza tecnica depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, evidenziando innanzitutto che nell'appartamento degli attori l'Arch. ha “rilevato livelli di umidità del tutto Per_1 nella norma.. ovvero compresa tra il 13% ed il 15%” e che dalle fotografie versate in atti si evince “un impercettibile rigonfiamento nella camera matrimoniale e di una altrettanto impercettibile traccia di un pregresso fenomeno di infiltrazione”. La parte convenuta ha eccepito che il ctu, dopo aver concluso che “il grado di umidità della muratura risulta nella norma, si spende nella descrizione di una serie di fattori che la casistica offre quale motivazione più probabile di una condizione di umidità di un edificio ma che, si noti bene, nulla hanno a che fare con le opere di rifacimento del marciapiede e che solo con una evidente forzatura potevano essere annoverate tra le possibili “concause” di una umidità non
pagina 6 di 24 oggettivamente rilevata né rilevabile dell'appartamento di cui è causa”. In via subordinata, e nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, il ha chiesto di dichiarare l'assenza di CP_1
qualsivoglia sua responsabilità per il mero fatto che, secondo la prospettazione attorea, il direttore dei lavori Geom. fosse anche l'amministratore di condominio, rilevando al contrario come dal CP_2
2011 la carica di amministratore sia stata rivestita dal Rag. In ogni caso, il Controparte_8
ha eccepito che nessuna responsabilità può essergli ascritta nemmeno ex art. 2051 c.c., in CP_1 quanto “durante lo svolgimento delle operazioni edili di rifacimento della zona marciapiede non ha esercitato (né avrebbe potuto farlo) alcun potere sulla porzione della res in questione considerato che materialmente la stessa poteva considerarsi al di fuori della custodia condominiale e sottoposto al controllo di chi fattivamente stava svolgendo e supervisionando, oltreché dirigendo i lavori”. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, il ha chiesto di “dichiarare le CP_1 percentuali di responsabilità ascrivibili all'odierno resistente ” (cfr. Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta).
Con deposito di separata comparsa di costituzione e riposta, si è costituito in giudizio il Geometra
instando, in via preliminare, per essere autorizzato alla chiamata in causa della Controparte_2
compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto delle domande avversarie, tenuto conto CP_4 dell'assenza di infiltrazioni all'interno dell'unità immobiliare degli attori e contestando le conclusioni a cui è giunta l'Arch. nel corso del già menzionato procedimento di ATP. Quanto ai lavori di Per_1
rifacimento della pavimentazione del marciapiede perimetrale, il geom. ha precisato di aver CP_2 appurato da subito l'impossibilità di eseguire i lavori così come approvati dall'assemblea condominiale, atteso che “ai quadrotti rimossi rimaneva aderente un rilevante strato di malta di circa
15/20 cm e con esso anche il materiale di risulta dalle demolizioni/costruzioni di tavolati in laterizio eseguite durante la costruzione del ”, sì che la rimozione dei predetti quadrotti avrebbe CP_1
comportato un dissesto maggiore della pavimentazione. Per tali motivi, il Geometra ha CP_2
ritenuto opportuno mantenere la pavimentazione esistente e sigillarla nella parte finale al fine di garantire una corretta tenuta. Il convenuto ha quindi eccepito che “la mancata posa della guaina impermeabilizzante non sia stata frutto di una “dimenticanza” nel corso dei lavori bensì di una differente scelta progettuale effettuata dal Geom. e condivisa dal per ovviare alle CP_2 CP_1 problematiche emerse in corso d'opera”, evidenziando in ogni caso la corretta tenuta della pagina 7 di 24 pavimentazione e contestando anche su questo aspetto le risultanze della ctu. Il Geometra ha CP_2 comunque eccepito che “una ipotetica non corretta posa della zoccolatura esterna non potrebbe che essere imputata esclusivamente all'impresa esecutrice trattandosi, evidentemente, di un'attività talmente elementare da non richiedere una costante supervisione da parte del Direttore dei Lavori”. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, il convenuto ha CP_2 chiesto “di limitare la condanna al grado di responsabilità effettivamente accertato” e a lui imputabile
(cfr. comparsa di costituzione).
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con separata comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree per assenza del Controparte_4
fenomeno infiltrativo e richiamando integralmente le specifiche difese tecniche svolte dal Geometra
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, CP_2 Controparte_4
ha chiesto il rigetto della domanda di manleva formulata da per inoperatività
[...] Controparte_2 della polizza, atteso che innanzitutto l'assicurato non era amministratore del , Controparte_1
ma solo direttore dei lavori. La polizza assicurativa opererebbe quindi per la predetta attività professionale “in relazione alla quale tuttavia il professionista convenuto persiste nel non dimostrare di essere iscritto all'Albo dei Geometri, come previsto dall'art. 3 Condizioni Particolari”.
L'assicurazione terza chiamata ha inoltre eccepito la tardiva denuncia del sinistro e quindi una violazione dell'art. 4 delle Condizioni Generali della polizza assicurativa, evidenziando, in ogni caso, che:
- l'art. 5 esclude qualsivoglia copertura per i danneggiamenti materiali alle opere su cui si svolge l'attività professionale e tale esclusione è espressamente derogata solo dall'art. 11 delle Condizioni
Particolari, secondo cui i danneggiamenti materiali coperti dalla garanzia sono unicamente quelli “alle opere progettate o dirette ed a quelle delle quali esse fanno parte, conseguenti a rovina totale o parziale delle cose”;
- ai sensi dell'art. 11 sono altresì indennizzabili “le spese strettamente necessarie sostenute dai committenti o loro aventi causa per rimuovere un evidente pericolo di rovina delle opere progettate o dirette”,
- in entrambi i casi, a condizione che i predetti danni siano “dovuti a errori di progettazione, assistenza, direzione dei lavori o collaudo”.
pagina 8 di 24 Non riguardando la fattispecie alcuna ipotesi di “rovina totale o parziale delle cose”, per la quale è prevista la deroga all'esclusione di cui all'art. 5 per i danni alle opere oggetto dell'attività professionale assicurata, la deroga di cui all'art. 11 non deve ritenersi operante, non essendo emerso alcun errore di progettazione, assistenza, direzione dei lavori o collaudo all'origine dei danni derivanti da rovina totale o parziale dell'opera (cfr. comparsa di costituzione di . Controparte_4
Nessuno si è costituito per l'impresa individuale . Controparte_3
All'udienza ex art. 183 c.p.c., il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di
[...]
, ne ha dichiarato la contumacia, disponendo altresì l'acquisizione del fascicolo Controparte_3
di istruzione preventiva (iscritto sub r.g. n. 27953/2021) e concedendo alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. La causa è stata istruita documentalmente nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio con incarico conferito all'Ing. . Persona_2
Il Giudice ha fissato l'udienza del 2.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 3.10.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di parte attrice e la domanda di manleva formulata da sono fondate nei Controparte_2
limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva, innanzitutto, che sin dall'atto introduttivo gli attori hanno domandato l'accertamento della responsabilità delle parti convenute nella causazione dei fenomeni infiltrativi palesatisi nella loro unità immobiliare, la condanna all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione dei predetti fenomeni, nonché la condanna al risarcimento dei danni da loro patiti.
Ciò premesso, tenuto conto delle numerose contestazioni formulate dalle parti convenute, sia in ordine alla presenza dei fenomeni infiltrativi, sia con riguardo alle loro cause, è stata disposta una consulenza tecnica integrativa nel corso del presente procedimento, le cui risultanze non possono che essere poste a fondamento della predetta decisione. Infatti, l'Ing. ha redatto un elaborato chiaro e fondato su Per_2 convincenti motivazioni tecniche, supportate a loro volta da una particolare attenzione nell'esame dei luoghi e della documentazione prodotta, nonché da numerose prove tecniche, che le hanno consentito pagina 9 di 24 di confermare la presenza del fenomeno infiltrativo lamentato dagli attori e di individuarne le cause, sì che non merita accoglimento l'eccezione di rinnovazione della ctu formulata dal Geometra CP_2
reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Innanzitutto, con riferimento allo stato dei luoghi, il ctu ha confermato che e Parte_1 [...] sono comproprietari di un'unità immobiliare, sita al piano terra del Pt_2 Controparte_1
di via Roma 33 a Limbiate e che il predetto appartamento è confinante con il marciapiede condominiale, interessato dai lavori di rifacimento oggetto della vertenza de qua e prospicente il bagno e le due camere da letto degli attori.
Ciò premesso, il ctu ha verificato che proprio le pareti dei locali confinanti con il marciapiede su cui sono stati effettuati i lavori, e cioè quelle della cameretta, della camera matrimoniale e del bagno, nonostante l'assenza di macchie di muffa o altri segni caratteristici di infiltrazioni, “presentavano valori di umidità molto elevata, e in alcune parti sino alla saturazione, ovvero il 100% di umidità”
(cfr. ctu parte seconda a p. 8). L'Ing. ha quindi confermato la presenza delle infiltrazioni Per_2
lamentate dalle parti attrici, ritenendo necessario, considerati i valori molto elevati di umidità riscontrata, approfondire lo stato dei luoghi “ante lavori” e “post lavori” al fine di verificare se i fenomeni infiltrativi lamentati dagli attori “fossero riconducibili a umidità da condensazione superficiale e/o a infiltrazioni vere e proprie” (cfr. consulenza tecnica, parte seconda, pag. 8).
In proposito, il ctu ha verificato che nell'unità immobiliare di e si verifica Parte_1 Parte_2 sia un fenomeno di condensazione dell'acqua contenuta nell'aria sotto forma di umidità relativa, per effetto del contatto di questa con superfici “fredde”, sia un “trasferimento dell'acqua assorbita dal massetto del marciapiede di causa, al solaio di pavimento”.
Quanto al fenomeno di condensazione, l'Ing. ha puntualizzato innanzitutto che la formazione Per_2
delle condense si verifica a seguito di una migrazione del flusso di aria da un ambiente più caldo ad uno più freddo “e questo avviene sempre ove c'è un mezzo che permetta di essere attraversato”, sì che
“il vapore d'acqua può condensare anche dentro la sezione di una parete (o di un solaio), pertanto può non risultare visibile “a vista” né con una indagine strumentale, potendo di fatto contribuire a innalzare il livello di umidità di un ambiente interno”.
Ciò premesso, il consulente d'ufficio ha individuato tre nodi strutturali (cd. ponti termici) all'interno dell'unità immobiliare delle parti attrici (tra cui il 3 tra la parete confinante con il marciapiede e il Pt_4
pagina 10 di 24 solaio del pavimento) in presenza delle quali può avvenire la formazione di condensa in dettaglio descritta nell'elaborato tecnico (cfr. consulenza tecnica depositata, parte seconda, pag. 18 e 19). In ogni caso, dall'esame dei fenomeni di condensazione ante e post lavori di rifacimento del marciapiede, il ctu ha concluso che “l'attuale assetto è solo migliorativo per la possibilità di formazione delle condense, rispetto alla configurazione “ante lavori”; infatti, l'esecuzione dei lavori sul marciapiede ha migliorato i fenomeni di condensazione che via via sono andati riducendosi. Peraltro, come evidenziato dal ctu, gli attori hanno cominciato a lamentare la presenza di infiltrazioni solo dopo l'esecuzione dei lavori sul marciapiede e mai prima, nonostante la presenza dei sopra menzionati fenomeni di condensazione.
Infatti, se da un lato i lavori eseguiti sulle parti condominiali hanno attenuato il fenomeno di formazione della condensa, dall'altro lato, hanno causato un peggioramento della situazione nella misura in cui la condensa già formata non riesce ad asciugare “a causa del contatto permanente di una massa esterna a bassa temperatura che impedisce la ventilazione (terrapieno, massetto e zoccolino in pietra naturale)”, circostanza imputabile ad un errato rifacimento del massetto in cemento del marciapiede. Infatti, il secondo fenomeno che si verifica all'interno dell'appartamento degli attori
(trasferimento di acqua assorbita del massello del marciapiede) è riconducibile proprio ad uno scorretto rifacimento del marciapiede stesso. Il ctu ha, infatti, ha constatato che prima dei lavori di rifacimento della pavimentazione del marciapiede, tra la cameretta e la camera matrimoniale degli attori esisteva
“una differenza di quota del marciapiede, poiché quello preesistente degradava a quota più bassa della soletta di pavimento dell'appartamento, sino a un dislivello di circa 70 cm”; a seguito dell'esecuzione dei lavori della predetta pavimentazione, il dislivello è stato eliminato e “il marciapiede è stato portato alla stessa quota del solaio dell'appartamento su tutto il perimetro dell'edificio ove presente”. L'Ing.
ha quindi verificato che “è stato modificato il “nodo strutturale” originario” ed “è stato Per_2 costruito il marciapiede nelle condizioni “post lavori” al pari di una configurazione definita “muro contro terra”, attività quest'ultima contraria alle regole dell'arte in materia di costruzioni edili (cfr. consulenza tecnica, seconda parte pag. 16). Inoltre, il ctu ha appurato che “il massetto cementizio della pavimentazione del marciapiede non è affatto impermeabile”, tant'è che nel corso delle verifiche di bagnamento svolte durante le operazioni peritali, il marciapiede ha assorbito circa il 40% dell'acqua versata nell'arco di 48 ore, sì che in presenza di copiose piogge, “il massetto cementizio si imbibisce di acqua”. L'assenza di impermeabilizzazione ha fatto sì che il massetto “addossato al solaio di
pagina 11 di 24 pavimento dell'abitazione dell'Attore, favorisc[a] l'ingresso di acqua meteorica, e questo fenomeno va[da] a sovrapporsi a quanto già avviene nella configurazione del “Nodo 3”, a riguardo della formazione delle condense”; il ctu ha precisato che “nella condizione “post lavori” lo zoccolino permette all'acqua di oltrepassarlo: l'acqua piovana che penetra dietro lo zoccolino in parte fuoriesce
(come riscontrato in situ), in parte bagna l'intonaco della parete, con ostacolo alla successiva asciugatura a causa della pietra naturale addossata alla parete”.
L'Ing. ha quindi concluso che “il problema che affligge l'immobile di proprietà dei coniugi Per_2
è dato dunque dalla presenza plausibile di acqua di condensazione superficiale per effetto dei Parte_1
“ponti termici” e anche della elevata “trasmittanza” delle pareti, e acqua di infiltrazione proveniente dal massetto del nuovo marciapiede, senza trascurare il contributo dell'acqua che penetra da dietro lo zoccolino”.
In risposta alle osservazioni critiche delle parti convenute, il ctu ha negato che le condense che vengono a formarsi “siano un fatto prevalente, dichiarando che, all'opposto, sono un fenomeno occasionale, in alcune fasce orarie (notte e giornate particolarmente rigide) e solo se l'Umidità ambiente è discretamente elevata, anche più di quella riscontrata in loco, e le temperature anche al di sotto di quelle sempre riscontrate durante i sopralluoghi”. Del resto, l'ing. ha citato i dati Per_2
desumibili “dall'indagine della Umidità e Temperatura superficiale riscontrate nella fascia alta delle pareti, direttamente esposta all'ambiente esterno, e non mitigata dalla presenza del marciapiede”, rilevando che “le condizioni peggiori, nel nuovo contesto costruttivo, sarebbero quelle della fascia alta
e non quella bassa, con riscontro che la fascia alta non presenta assolutamente alcun problema” (cfr. consulenza tecnica, parte seconda).
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica depositata, risulta quindi provata la presenza di fenomeni infiltrativi nell'unità immobiliare di e causati principalmente Parte_1 Parte_2
dalla mancata posa della guaina di impermeabilizzazione durante i lavori di rifacimento del massetto di cemento del marciapiede condominiale, nonché dall'eliminazione del dislivello prima esistente tra la parete condominiale e il marciapiede che ha determinato il cd. effetto “terra contro muro” contrario alle regole d'arte.
Tanto premesso sotto il profilo tecnico, occorre quindi esaminare gli aspetti giuridici, individuare i responsabili dei danni patiti dagli attori e le percentuali di responsabilità.
pagina 12 di 24 Infatti, sin dall'atto introduttivo, e hanno chiesto la condanna in solido Parte_1 Parte_2
del Condominio, responsabile ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 c.c., nonché dell'impresa esecutrice dei lavori (impresa e del direttore dei lavori Geometra ex art. 1669 c.c. CP_3 CP_2
Preliminarmente si reputa opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione relativamente ai rapporti tra appaltatore e committente- proprietario e custode delle res da cui deriva l'evento lesivo- nonché il relativo riparto di responsabilità in caso di danni a terzi. La Suprema Corte ha affermato che “in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dalla attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto. Per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi la concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo. Per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche
e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi il caso fortuito” (Cass. 28/09/2018, n. 23442 e Cass. 17/03/2021, n. 7553). Orbene, è pacifico in giurisprudenza che il mero affidamento della res da parte del proprietario all'impresa appaltatrice non escluda automaticamente il suo dovere di custodia e conseguentemente la sua responsabilità venga meno solamente laddove il proprietario della cosa nonché committente dei lavori fornisca, così come richiesto dall'art. 2051 c.c., la prova della sussistenza del caso fortuito. Quest'ultimo, come chiaramente precisato dalla Corte di Cassazione, non può coincidere con il mero inadempimento dell'appaltatore agli obblighi da lui assunti contrattualmente, ma dev'essere costituito “dal fatto naturale o del terzo” e “connotato da imprevedibilità ed inevitabilità”, precisando che
“l'imprevedibilità/inevitabilità, pertanto, non deve essere degradata a una vuota fictio, bensì afferire ad una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto dal committente che - adempiendo così rettamente il suo obbligo custodiale - abbia seguito l'esecuzione del contratto con un continuo e
pagina 13 di 24 adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori” (cfr. Cass. sez. un. civ.
20943/2022 e Cass. civ.n. 7553/2021).
Il committente custode della res deve quindi dimostrare di aver agito diligentemente sia nella scelta dell'impresa appaltatrice sia nel porre in essere le adeguate misure di vigilanza e controllo nei limiti di quanto a lui esigibile, potendo, proprio al fine di verificare l'attività svolta dall'appaltatore, nominare un direttore dei lavori e dovendo in ogni caso provare, per andare esente da responsabilità, che l'evento lesivo sia stato determinato da un fatto imprevedibile o comunque a lui non imputabile perché causato dal terzo.
Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie il pacificamente proprietario e custode del CP_1
marciapiede oggetto dei lavori di rifacimento, ha stipulato un contratto di appalto con l'impresa individuale per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione del marciapiede, come approvato CP_3 con delibera assembleare dell'1.6.2017 (cfr. doc. 1 parte attrice pag. 30); tali lavori dovevano essere eseguiti sulla base del computo metrico stilato dal Geometra direttore dei lavori Controparte_2
incaricato dal (cfr. rendiconto spese gestione 2017 doc. 1 parte attrice). Il predetto CP_1 computo metrico, sottoscritto per accettazione dal Condominio stesso e dall'impresa appaltatrice
(doc. 1 parte attrice pagina 13 e seguenti), prevedeva la rimozione della pavimentazione CP_3
esistente, il livellamento del sottofondo del marciapiede e la posa di una guaina di impermeabilizzazione: “a massetto ultimato dovrà essere eseguita una impermeabilizzazione con guaina bitumata con risvolti sia verso la parete del fabbricato che verso il giardino per impedire anche infiltrazioni meteoriche dal massetto” (cfr. computo metrico). Orbene, è incontestato che, durante l'esecuzione dei lavori, il Geometra nella sua veste di direttore dei lavori incaricato Controparte_2
dal committente, abbia apportato una modifica a quanto stabilito nel computo metrico, omettendo di posare la guaina di impermeabilizzazione protettiva. Sin dalla comparsa di costituzione CP_2 ha infatti dedotto di aver constatato, una volta iniziati i lavori, l'inattuabilità degli interventi
[...] così come indicati nel computo metrico a causa dell'impossibilità di rimuovere la pavimentazione esistente. Infatti, seguendo il progetto originario, insieme alla pavimentazione sarebbe stato rimosso anche uno strato di malta e i tavolati in laterizio realizzati in sede di costruzione, causando di conseguenza un maggior dissesto del sottofondo.
pagina 14 di 24 Il Geometra ha quindi “ritenuto opportuno mantenere tutta la pavimentazione esistente quale CP_2
sottofondo per realizzare un nuovo massetto rinforzato con rete metallica sovrapposto e finitura con pastina industriale al quarzo additivata con impermeabilizzante al fine di garantire una perfetta tenuta”. Il convenuto ha altresì precisato che “la mancata posa della guaina impermeabilizzante non sia stata frutto di una “dimenticanza” nel corso dei lavori bensì di una differente scelta progettuale effettuata dal Geom. , in accordo con il Condominio (cfr. comparsa di costituzione pag. 16- CP_2
17). Tale circostanza non è stata contestata dal che nella comparsa di Controparte_1
costituzione ha ammesso che la predetta variante è stata approvata con delibera assembleare (cfr. comparsa di costituzione, pag. 17 e pag. 29: “l'originario preventivo approvato dall'Assemblea, non potendo essere eseguite le lavorazioni come al suo interno descritte, è stato modificato mediante la sottoposizione ai condomini, di una diversa soluzione. La nuova proposta, da questi ultima accettata, prevedeva la rimozione dei quadrotti preesistenti e la conservazione degli strati più profondi esistenti al fine di creare un sottofondo uniforme, atto a ricevere la successiva applicazione di un unico e compatto strato di cemento, prudenzialmente additivato con specifici prodotti idrorepellenti, al fine di creare un unico percorso livellato lungo il perimetro dell'edificio nonché la formazione di un vialetto di accesso allo stabile”; “la scelta della variante da apportare alle opere consistente nella rimozione dei quadrotti e nella conservazione degli strati più profondi esistenti al fine di creare un sottofondo uniforme, è stata assunta mediante deliberazione dei condomini”). Orbene, si reputa che il CP_1
convenuto, nonostante non abbia versato in atti specifica documentazione (cfr. ad. es. una delibera assembleare) che dimostri l'approvazione del progetto, non ha contestato l'intervenuta comunicazione della variante e l'adesione ad essa da parte del condominio, sì che si reputa provato ex art. 115 c.p.c. che il Condominio nella sua veste di committente fosse a conoscenza della variazione del progetto rispetto a quello originario. Tale circostanza risulta del tutto incompatibile con l'ipotesi di caso fortuito, che richiede infatti un'imprevedibilità dell'evento avente natura interruttiva del nesso di causa, sì che, in assenza della prova della sussistenza di un'ipotesi ad essa riconducibile, il dovrà CP_1
rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni patiti dagli attori.
Sussiste pertanto una responsabilità da cose in custodia in capo al atteso che, sulla base CP_1 della giurisprudenza sopra richiamata, il mero affidamento di lavori di ristrutturazione ad un'impresa appaltatrice non fa venire meno il dovere di custodia.
pagina 15 di 24 La qualificazione della responsabilità condominiale ex art. 2051 c.c. e la fondatezza della pretesa sotto detto aspetto assorbe ogni questione in punto di asserita responsabilità condominiale per coincidenza soggettiva tra l'amministratore ed il direttore dei lavori e per mancata contestazione dell'esecuzione della citata variante.
Si reputa altresì sussistente una responsabilità ex art. 1669 c.c. in capo a nella sua Controparte_2
qualità di direttore dei lavori.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che “tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto
e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi” (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 9572/2024). Il direttore dei lavori deve quindi svolgere l'attività per conto del committente con la diligenza richiesta ad un professionista, essendo di conseguenza tenuto a vigilare sull'esecuzione dei lavori nelle loro varie fasi e riferire al committente eventuali variazioni rispetto al capitolato d'opera, atteso che “incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (cfr. Cass. civ. 27045/2024). Nel caso di specie, come verificato dal ctu, ha contribuito all'esecuzione di interventi di Controparte_2 ristrutturazione in contrasto con la normativa vigente: “non è stata rispettata la normativa tecnica alla quale corrisponde la , ovvero la Norma UNI 8178-2-2019 (e la precedente UNI 8178- Controparte_14
2012), e quella che da diversi anni è la Guida per i costruttori edili e per gli Enti di Accreditamento della conformità delle opere, che è il Codice di Pratica IGLAE”. In proposito, l'Ing. ha altresì Per_2 precisato che “ogni qualvolta si appoggia un muro contro un terreno o altro manufatto in qualche misura permeabile, o più genericamente “non a tenuta”, è fatto obbligo impermeabilizzare la superficie dell'edificio separando idraulicamente quest'ultimo dal “terreno” a contatto, e questo indifferentemente se si tratta di appartamenti al piano terreno, o locali tecnici di un ipotetico piano secondo interrato, ovvero, sempre” (cfr. consulenza tecnica, parte seconda, pag. 16). Si reputa pertanto responsabile ex art. 1669 c.c. per aver tenuto una condotta negligente e contraria Controparte_2
alla diligenza richiesta al direttore dei lavori, per avere in particolare suggerito una variante progettuale in palese contrasto con le menzionate regole dell'arte.
pagina 16 di 24 In solido con il direttore dei lavori dev'essere condannata anche l'impresa appaltatrice atteso CP_3
che, nonostante abbia sottoscritto un computo metrico che prevedeva la posa di una guaina di impermeabilizzazione, ne ha omesso la posa durante l'esecuzione dei lavori stessi, accettando quindi di realizzare opere non conformi alla normativa vigente. Dalle risultanze della consulenza tecnica, si evince, infatti, che la condotta colposa tenuta dalla impresa appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori ha contribuito all'insorgenza dei vizi. In proposito, l'impresa non essendosi costituita nel CP_3
presente giudizio, non ha fornito alcuna prova liberatoria dimostrando di aver agito semplicemente come nudus minister dovendo sottostare unicamente alle direttive del committente, sì che anch'essa deve essere ritenuta responsabile ex art. 1669 c.c.
Alla luce di tutto quanto esposto, si reputa dunque meritevole di accoglimento la domanda degli attori formulata nei confronti dei convenuti , Geom. e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 con conseguente condanna degli stessi all'esecuzione dei lavori rimediali e al risarcimento dei danni derivanti dai suddetti vizi.
Tenuto conto che i convenuti costituti hanno domandato l'accertamento delle quote di responsabilità, si reputa che responsabilità prevalente nella misura del 50% debba essere addebitata al Geometra
mentre il restante 50% debba essere diviso tra il e Controparte_2 Controparte_1
l' nella misura rispettivamente del 10% e del 40%. CP_15
Si reputa, infatti, che la decisione circa la posa in opera della guaina di impermeabilizzazione sia frutto di una scelta di tecnica costruttiva che implica competenze di carattere tecnico-professionale e rientra, indubbiamente, tra le competenze del direttore dei lavori. Si tratta di una decisione che dev'essere assunta dopo un'attenta valutazione dello stato dei luoghi e in conformità alla normativa esistente e alle regole d'arte. svolgendo l'attività di geometra professionista ed essendo di Controparte_2 conseguenza in possesso di specifiche conoscenze tecniche, avrebbe dovuto curare l'esecuzione del rifacimento del massetto del marciapiede condominiale in conformità alla normativa vigente, dovendo prevedere, utilizzando il livello di cd. “diligentia quam in concreto” e sulla base delle sue competenze, che la mancata posa di una guina di impermeabilizzazione nonché l'eliminazione del dislivello e il conseguente effetto “terra contro muro” avrebbero determinato l'insorgenza di fenomeni infiltrativi. Si reputa quindi per dette ragioni che a debba essere addebitata la prevalente Controparte_2
responsabilità.
pagina 17 di 24 In capo all'impresa appaltatrice si reputa, invece, sussistente una responsabilità del 40%, atteso che essa stessa ha accettato di eseguire i lavori in palese contrasto con la normativa vigente. La competenza professionale dell'impresa e la violazione di una regola dell'arte costruttiva del tutto comune CP_3 giustificano l'attribuzione di una quota di responsabilità in ogni caso maggioritaria rispetto a quella ascrivibile al condominio, soggetto privo della necessaria qualifica professionale, che peraltro ha affidato al direttore dei lavori la verifica della corretta esecuzione dei lavori.
Come rilevato dal consulente d'ufficio tali omissioni e le preliminari valutazioni tecniche non possono ritenersi scusabili per soggetti in possesso di competenze tecniche (cfr. consulenza tecnica, seconda parte pag. 21: “Il CTU è consapevole che sia la Direzione Lavori, sia la ditta CP_16
potrebbero avere ignorato gli aspetti termoigrometrici, che per essere conosciuti richiedono una specifica professionalità, ma non è altrettanto scusabile che siano stati trascurati tre aspetti fondamentali: • avere procurato assenza di ventilazione della parete, per tutta la porzione dell'edificio che prima era esposta all'irraggiamento solare;
avere presunto di avere realizzato un massetto impermeabile e avere omesso di posare una guaina impermeabilizzante che separasse la parete dell'edificio, dal marciapiede esterno”).
Accertate dunque le cause dei fenomeni infiltrativi, l'Ing. ha indicato gli interventi rimediali, Per_2
nonché le opere di ripristino e ha stimato i costi delle opere da eseguire nella proprietà di Parte_1
e Parte_2
Quanto agli interventi rimediali il ctu ha ritenuto necessario per l'eliminazione del fenomeno infiltrativo procedere al completo rifacimento del massetto del marciapiede, in modo tale da procedere alla posa di una guaina impermeabilizzante. Nello specifico, il ctu ha verificato la necessità di eseguire:
“l'intero rifacimento del massetto di e relativo sottofondo, così da permettere la posa della Pt_5
guaina sulla muratura e, prima ancora, il rifacimento dell'intonaco sul quale incollare la guaina, previo trattamento con imprimitura a base di primer bituminoso. Il sottofondo del nuovo marciapiede, in appoggio sul terreno, sarà costituito da ghiaia di media pezzatura, al di sopra della quale verrà realizzata una cappa in calcestruzzo di tipo drenante, quale supporto del nuovo massetto di pavimentazione come l'esistente”, prevedendo altresì “il ripristino della parete esterna ove è presente lo squarcio nel pozzetto, in continuo con il resto della muratura” (cfr. consulenza tecnica, parte seconda, pag. 22). L'elenco dettagliato dei lavori si evince dal computo metrico di cui al paragrafo pagina 18 di 24 9.5.2 della consulenza d'ufficio per un valore complessivo di euro 8.172,78 (cfr. pag. 22 e ss. seconda parte della ctu).
Quanto alle opere interne, l'Ing. ha individuato come opere necessarie quelle di trattamento Per_2
delle macchie di muffa nella camera matrimoniale e della tinteggiatura delle pareti e dei soffitti sia nella camera matrimoniale che nella cameretta così come indicate nel computo metrico al paragrafo
9.5.3 (cfr. pag. 25 e seguenti, seconda parte consulenza tecnica) per un totale complessivo di euro
1.654,57 (iva inclusa).
A causa della persistenza del fenomeno infiltrativo, l'unità immobiliare degli attori presenta nuovamente fenomeni di ammaloramento nonostante gli interventi di tinteggiatura già effettuati nel
2018, sì che si rende necessario provvedere al loro rifacimento.
In accoglimento della domanda attorea i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, all'esecuzione delle opere di eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo sopra indicate (cd. opere esterne v. computo metrico di cui al paragrafo 9.5.2 della consulenza d'ufficio pag. 22 e ss. seconda parte ctu per un totale complessivo di euro 8.172,78), nonché quelle di ripristino interne all'appartamento degli attori
(cfr. computo metrico al paragrafo 9.5.3 pag. 25 e seguenti, seconda parte della consulenza tecnica).
I convenuti devono essere condannati altresì al rimborso delle spese sostenute da e Parte_1 per la perizia tecnica redatta dall'Ing. per un importo di euro 680,80, nonché per Parte_2 CP_6
Contr le prove tecniche effettuate dalla società per un importo pari ad euro 549,00 (cfr. doc. 4 parte attrice). Allo stesso modo e l'impresa devono essere condannati a Controparte_2 CP_3
rimborsare alle parti attrici la somma di euro 990,00 (somma comprensiva di Iva) per i lavori di stuccatura, imbiancatura realizzati nel 2018 e affidati alla ditta (cfr. doc. 1 parti attrici CP_17 allegato h). Si tratta infatti di costi documentati ed all'evidenza connessi eziologicamente con il fenomeno infiltrativo per cui è causa, sì che i convenuti impresa individuale CP_3 CP_18 CP_2
e , devono essere condannati, in solido tra loro ex art. 2055 c.c., al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale, che si liquida in euro 2.219,80 oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio di cui alla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione dalla data delle singole fatture - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
pagina 19 di 24 Non merita di essere accolta la richiesta di limitare la condanna nei limiti dell'accertata quota di responsabilità dei tre convenuti, dovendo nell'interesse degli attori applicarsi il disposto di cui all'art. 2055 c.c. Inoltre, le parti convenute non hanno formulato nel presente giudizio alcuna domanda di regresso nei confronti delle altre anche in virtù dell'accertata quota di responsabilità, anche se il diritto di regresso potrà eventualmente esercitato da parte di chi sia chiamato a corrispondere agli attori un importo superiore a quello corrispondente alla sua accertata quota di responsabilità.
Al contrario, non può essere accolta la domanda di riconoscimento del danno per mancato godimento dell'immobile e il disagio provocato dalle infiltrazioni;
in proposito si osserva che l'Ing. stessa Per_2 non ha ritenuto sussistenti condizioni di inagibilità dell'immobile, ma una situazione di disagio causata dalla problematica delle muffe da risolvere in via prioritaria (cfr. consulenza tecnica, parte seconda, pag. 27: “il contesto abitativo non sia corrispondente a condizioni di inagibilità, bensì di disagio ai fini del benessere;
in ogni caso la presenza di Umidità sul pavimento e sulla parte bassa della muratura a
Est, e le recenti muffe formatesi nella camera matrimoniale, richiedono che la problematica venga risolta con priorità”). In proposito, si osserva che gli attori hanno continuato ad abitare l'unità immobiliare per tutto il periodo in cui si è manifestato il fenomeno infiltrativo non ravvisandosi pertanto un danno da mancato godimento, che presuppone l'inutilizzabilità almeno parziale dell'immobile stesso. Del resto, le macchie d'umidità causate dalle infiltrazioni, riscontrate dal ctu, non si reputano, sulla base della documentazione fotografica versata in atti dagli attori (cfr. doc. 10 parte attrice) e di quella allegata dall'Ing. , di entità e di estensione tali da avere limitato in modo Per_2 significativo l'effettivo godimento dell'unità immobiliare degli attori. Proprio la modesta dimensione delle macchie di muffa non giustifica nemmeno il riconoscimento di una somma di denaro a titolo di
“fastidio e ansia” patito dalle parti attrice, atteso che i fenomeni infiltrativi causano, proprio per la loro natura, determinano una situazione di disagio, la quale tuttavia può essere ristorata solamente laddove sia tale da compromettere il godimento dell'immobile stesso.
Quanto alla domanda di manleva formulata da nei confronti della sua compagnia Controparte_2
assicuratrice in virtù della polizza assicurativa n. 283388282, si osserva che la Controparte_4
stessa è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti. ha stipulato con una polizza assicurativa per la responsabilità Controparte_2 Controparte_4
professionale per i danni arrecati ai terzi nello svolgimento della sua attività di geometra (cfr. doc. 1
pagina 20 di 24 . A tal proposito, si osserva che il convenuto ha versato in atti la regolare Controparte_4 iscrizione all'albo dei geometri (cfr. doc. 12), sì che l'eccezione proposta dalla compagnia assicurativa sul punto va disattesa.
Allo stesso modo, non merita accoglimento l'eccezione di tardività della denuncia formulata dalla
Compagnia Assicuratrice. L'art. 4 della Condizioni Generali della Polizza prevede, infatti, che l'assicurato è tenuto a denunciare il sinistro alla propria compagnia assicuratrice entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, termine previsto altresì dall'art. 1913 c.c. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se
l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (cfr. Cass. civ. n. 24210/2019); orbene, nel caso di specie risulta provato che abbia inviato la denuncia a solo in Controparte_2 Controparte_4
data 2.7.2021 (cfr. doc. 2 , vale a dire contestualmente al ricevimento del ricorso introduttivo CP_4
del procedimento di Atp promosso dagli odierni attori. Tuttavia, dalla documentazione versata in atti risulta che e avessero denunciato la presenza di fenomeni infiltrativi con Parte_1 Parte_2
una formale diffida già in data 21.5.2020 (cfr. doc. 6 parte attrice). L'assicurazione terza chiamata ha quindi individuato tale momento nel dies a quo da cui far decorrere i tre giorni per la comunicazione del sinistro alla compagnia assicurativa, ritenendo che, in quanto facente parte Controparte_2
dello studio di amministrazione, fosse al corrente delle diffide inviate dagli odierni attori e avrebbe dovuto provvedere alla denuncia presso la compagnia assicuratrice. Orbene, si osserva che le diffide allegate sub doc. 6 e 8 da parte attrice sono state inviate formalmente e anche sotto il profilo sostanziale
(tenuto conto delle contestazioni ivi operate) al , domiciliato presso lo studio Controparte_1
amministrativo e non nei confronti del geom. nella sua qualità di Controparte_19 Controparte_2
geometra direttore dei lavori;
per detta ragione si reputa del tutto giustificato il mancato contestuale invio di comunicazione all'assicurazione. Nel momento in cui, infatti, è stato notificato all'odierno pagina 21 di 24 convenuto il ricorso introduttivo del procedimento tecnico preventivo egli ha, invece, tempestivamente provveduto a denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice. Si ritiene quindi che l'assicurato non abbia provveduto a comunicare tempestivamente l'apertura del sinistro alla propria compagnia assicuratrice, sul presupposto che la predetta diffida sia stata inviata al solo Condominio, provvedendo al contrario a denunciarlo non appena egli ha ricevuto la notifica dell'introduzione del procedimento di accertamento tecnico preventivo. Pertanto, anche tale eccezione deve essere respinta.
Tanto premesso, va confermata l'operatività della polizza assicurativa. L'art. 1 circoscrive l'ambito di operatività della polizza proprio ai danni ai terzi che derivano da errori professionali.
Va disattesa anche l'eccezione di inoperatività con riferimento all'art. 5, che prevede l'esclusione dei danni cagionati “alle opere oggetto delle prestazioni dell'assicurato ed a quelle delle quali esse fanno parte” (doc. 1, condizioni di assicurazione, sezione responsabilità civile, art. 5); infatti in specie il danno non è stato cagionato né alle cose su cui era in corso l'esecuzione dei lavori, né ad opere in costruzione, atteso che i danni cagionati agli attori sono derivate dai lavori effettuati sulla pavimentazione condominiale.
Tenuto conto della previsione di cui all'art. 9, in virtù della quale la copertura assicurativa opera solo per l'assicurato, “mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà”, l'assicurazione terza chiamata deve tenere indenne e manlevare Controparte_2
nella misura del 50%, vale dire nella misura della sua accertata quota di responsabilità, dedotta la franchigia di 500,00 euro ai sensi dell'art. 17 delle condizioni di polizza di cui al doc. n. 1 dell'assicurazione (e non euro 1.000,00 come eccepito dalla terza chiamata in quanto tale franchigia si riferisce solo ai danni da inquinamento).
Va respinta, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da nei Controparte_2
confronti degli attori in quanto il contegno processuale posto in essere dalle parti attrici non si reputa connotato da malafede o colpa grave e pertanto tale da integrare i presupposti necessari per la lite temeraria e tenuto conto che la domanda attorea è stata ritenuta pressoché integralmente fondata.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che, tenuto conto che le domande proposte dagli attori sono state accolte integralmente sia rispetto all'esecuzione delle opere di ripristino, sia rispetto al risarcimento delle spese sostenute, il , il Geometra Controparte_1
nonché l'impresa devono essere condannati, in Controparte_2 Controparte_3
pagina 22 di 24 solido tra loro, a rifondere le spese di lite sostenute dalle parti attrici nel presente giudizio ed in quello di istruzione preventiva, iscritto sub r.g. n. 27953/2021; dette spese si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal D.M. 55/2014 e dal D.M. n. 147/2022 - ratione temporis applicabile -, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (valoro medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria per il presente giudizio e di studio, introduttiva ed istruttoria per il giudizio di istruzione preventiva).
Rispetto alla domanda di manleva, tenuto conto che anch'essa è stata accolta, si reputa di condannare a rifondere in favore del convenuto le spese di lite da lui Controparte_4 Controparte_2
sostenute; dette spese si liquidano in dispositivo, sempre sulla base dei parametri indicati dal DM
55/2014 e dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore dell'accolto, della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria per il presente procedimento e introduttiva, studio e istruttoria per quello di istruzione preventiva), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.
Sulla scorta del menzionato criterio le spese del C.T.U., come liquidate nel corso del procedimento iscritto sub r.g. n. 27953/2021 ante causam, nonché quelle del presente procedimento vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute , e Controparte_1 Controparte_2
l'impresa nella misura dell'accertata quota di responsabilità. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. accerta la responsabilità del , di nonchè di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
per le infiltrazioni verificatesi nell'unità immobiliare di e
[...] CP_3 Parte_1
rispettivamente nella misura del 10%, 50% e 40%; Parte_2
2. condanna i convenuti , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, all'esecuzione delle opere rimediali così come indicate nella consulenza
[...] tecnica d'ufficio disposta nel presente procedimento sub paragrafo 9.5.2 e 9.5.3 parte seconda, già richiamate in parte motiva;
pagina 23 di 24 3. condanna il , e , in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
solido tra loro, a risarcire agli attori i danni patrimoniali patiti da questi ultimi patiti, che si liquidano nella misura di euro 2.219,80, oltre interessi e rivalutazioni come indicato in parte motiva;
4. dichiara tenuta a tenere indenne e manlevare il Geometra Controparte_4 Controparte_2
da quanto sarà chiamato a corrispondere a e dedotta la franchigia di Parte_1 Parte_2
euro 500,00 e limitatamente alla sua quota di responsabilità, determinata nella misura del 50%;
5. condanna i convenuti il , nonchè Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, a rifondere a favore di e le spese di
[...] Parte_1 Parte_2
lite del presente giudizio e del procedimento di istruzione preventiva, iscritto sub r.g. n.
27953/2021, che si liquidano in euro 589,87 per le spese, in euro 1.114,12 per spese di CTP e in euro 7.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A e C.P.A.;
6. condanna a rifondere le spese di lite sostenute da nel Controparte_4 Controparte_2
presente giudizio e in quello di istruzione preventiva, iscritto sub r.g. n. 27953/2021, che si liquidano in euro 7.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del
15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. - se dovuta - e c.p.a.;
7. pone definitivamente a carico delle parti convenute , Controparte_1 Controparte_2
nonché di le spese di ctu come liquidate nel procedimento di Controparte_3
istruzione preventiva iscritto sub r.g. n. 27953/202 e nel presente giudizio rispettivamente nella misura delle accertate quote di responsabilità.
Milano, 17.1.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
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