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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/12/2024, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1811 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 18.12.2024 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. RAMO' MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VIA
TRIESTE 6/5/C 17031 ALBENGA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.12.2024 parte ricorrente, quale unica parte costituita e presente, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere le seguenti conclusioni:
a) affidare la FI minore , nata a [...] il [...], alla madre , Persona_1 Parte_1
Per_ stabilendo che il padre possa vedere la piccola , in Albenga (SV) un fine settimana al mese dal venerdì dopo l'uscita da scuola sino alla domenica sera;
b) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare a versare alla ricorrente entro i primi Controparte_1
cinque giorni del mese, la somma non inferiore di € 200,00 oltre aggiornamento istat – ovvero quell'altra somma maggiore o minore, meglio vista e/o ritenuta ed emergenda in corso di giudizio – per il mantenimento della FI oltre al 50 % delle spese straordinarie: spese mediche non coperte Persona_1
dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e ricreative relative alla minore;
c) autorizzare il rilascio del passaporto o del documento di identità valido per l'espatrio in favore della ricorrente in qualità di madre affidataria della FI minore . Parte_1 Persona_1
Con la condanna, in caso di costituzione in giudizio del Sig. con opposizione Controparte_1
all'accoglimento delle sopraddette conclusioni, della parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio oltre alle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui alle premesse del presente atto “ Vero che” premesso.
Si indicano a testimoni e , entrambi residenti in [...]”. Testimone_1 Testimone_2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa promossa da per sentire regolamentare l'affido, la collocazione, Parte_1
Per_ le visite ed il mantenimento della FI , nata in data [...] dalla relazione more uxorio con il resistente . Controparte_1
Il resistente è rimasto contumace, malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio.
La causa, istruita documentalmente, è stata rimessa in decisione all'udienza del 18.12.2024.
Ciò posto, il Collegio ritiene che nel caso di specie non sia possibile disporre il regime ordinario dell'affido condiviso, in quanto la ricorrente ha dato atto che l'ex compagno da tempo non vede e non sente più la Per_ FI e per il di lei mantenimento ha versato in tanti anni non più di 500,00 euro complessivi, dimostrando quindi un disinteresse affettivo e anche economico per le sorti della FI.
Il resistente, non costituendosi, ha di fatto rinunciato a rappresentare una diversa prospettazione dei fatti.
La circostanza che il convenuto abbia visto la FI, inizialmente, una volta all'anno e neppure tutti gli anni e, poi, addirittura abbia interrotto ogni contatto con lei dimostra che lo stesso non ha adeguata contezza dei bisogni della minore e delle di lei condizioni di vita, sicché deve escludersi che l'uomo possa partecipare utilmente alle decisioni che la riguardano.
Anzi, sotto questo profilo, la ricorrente ha lamentato la difficoltà finanche di acquisire il consenso dell'ex compagno per assumere le più importanti decisioni nell'interesse della FI: l'uomo, infatti, trasferitosi nel napoletano, è oggi difficile da reperire e talvolta ha negato il consenso senza evidenti ragioni, ma solo con finalità ritorsiva. Per_ Dunque, non solo la partecipazione del all'assunzione delle decisioni che riguardano Per_1
appare inutile, ma addirittura pregiudizievole, rischiando di ingenerare pericolose situazioni di stallo difficilmente superabili.
Il Collegio, anche nell'esercizio dei propri poteri d'ufficio, ritiene dunque di dover disporre il c.d. affido super-esclusivo alla madre la quale, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la FI relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Ed invero a norma dell'art. 337quater c.c. il giudice, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, in deroga al regime ordinario dell'affido condiviso, può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori. In tal caso, tuttavia, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli continuano ad essere adottate da entrambi i genitori. Il che, però, non risulta soddisfacente nei casi come quello di specie in cui un genitore è di fatto totalmente assente e disinteressato. Al ricorrere di questa eventualità, l'inciso
“salvo che non sia diversamente stabilito” contenuto nell'art. 337quater, comma 3, c.c. consente al giudice di prevedere che anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate in via esclusiva da uno solo dei genitori, fermo restando che “il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”. Si tratta appunto del c.d. affido super esclusivo o affido esclusivo rafforzato il quale determina una concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori, non incidendo sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma solo sul suo esercizio. Per_ Veniamo alla collocazione. Non vi è dubbio che debba restare collocata presso la madre che fino ad oggi ha rappresentato per lei uno stabile riferimento affettivo ed economico.
Per quanto riguarda le visite, l'art. 337quater, comma 2, c.c. prevede che, anche in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, devono essere fatti salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337ter c.c. e cioè i diritti di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel caso di specie, tuttavia, i rapporti padre-FI risultano sostanzialmente interrotti da tempo, ragione per cui la previsione di qualsiasi calendario degli incontri risulterebbe vana.
Il Collegio ritiene preferibile prevedere, tenuto conto dell'età della minore e della mancata evidenza di tendenze escludenti in capo alla madre, che il padre possa vedere e tenere con sé la FI, previo accordo con la ricorrente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e purché gli incontri non risultino pregiudizievoli.
Resta da affrontare la questione economica. La ricorrente ha dedotto: di essere regolarmente occupata, con una retribuzione mensile di circa
1900/2000,00 euro;
di percepire a titolo di assegno unico per la FI circa 57,00 euro;
di essere gravata da un mutuo per l'acquisto della casa di abitazione per circa 550,00 euro.
Nulla è dato sapere, invece, in ordine alla situazione economica del resistente il quale, però, ha 32 anni e in mancanza di evidenze contrarie deve ritenersi goda di buona salute e, quindi, di capacità lavorativa.
Per giurisprudenza consolidata, ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità economica, precisando che neppure il genitore disoccupato può ritenersi esonerato dall'obbligo di contribuzione, ben potendo – salvi i casi di accertata impossibilità oggettiva – prestare attività lavorativa anche soltanto occasionale e saltuaria, ma comunque idonea a procuragli risorse, sia pure modeste, da destinare ai bisogni della prole.
Conseguentemente, il Collegio, tenuto conto dell'età della minore e della mancanza di alcuna frequentazione fra padre e FI, valutata la posizione economica della ricorrente, in applicazione dell'enunciato orientamento giurisprudenziale, ritiene di porre a carico di per il Controparte_1
Per_ mantenimento ordinario della FI un contributo pari a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie così come di seguito meglio individuate.
Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria'' in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare. Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo. Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie'' ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie'', si deve ritenere che rientrino tra le prime le c.d. ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione. Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico. Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli.
In altri termini, costituiscono spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, occasionalità, imprevedibilità e imponderabilità, fuoriescono dall'ordinario regime di vita dei figli.
L'integrale accoglimento delle domande attoree comporta la condanna del resistente alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Per_
• dispone l'affido super esclusivo della FI alla madre, con collocazione presso la genitrice medesima;
• prevede che il padre possa vedere e tenere con sé la FI, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e purché gli incontri non risultino pregiudizievoli;
Per_
• pone a carico di per il mantenimento ordinario della FI un contributo Controparte_1
pari a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così Parte_1
come meglio specificate in parte motiva;
• condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1
liquida in 43,36 euro per esborsi ed in 2906,00 euro per compensi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Giudice Estensore Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1811 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 18.12.2024 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. RAMO' MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VIA
TRIESTE 6/5/C 17031 ALBENGA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.12.2024 parte ricorrente, quale unica parte costituita e presente, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere le seguenti conclusioni:
a) affidare la FI minore , nata a [...] il [...], alla madre , Persona_1 Parte_1
Per_ stabilendo che il padre possa vedere la piccola , in Albenga (SV) un fine settimana al mese dal venerdì dopo l'uscita da scuola sino alla domenica sera;
b) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare a versare alla ricorrente entro i primi Controparte_1
cinque giorni del mese, la somma non inferiore di € 200,00 oltre aggiornamento istat – ovvero quell'altra somma maggiore o minore, meglio vista e/o ritenuta ed emergenda in corso di giudizio – per il mantenimento della FI oltre al 50 % delle spese straordinarie: spese mediche non coperte Persona_1
dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e ricreative relative alla minore;
c) autorizzare il rilascio del passaporto o del documento di identità valido per l'espatrio in favore della ricorrente in qualità di madre affidataria della FI minore . Parte_1 Persona_1
Con la condanna, in caso di costituzione in giudizio del Sig. con opposizione Controparte_1
all'accoglimento delle sopraddette conclusioni, della parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio oltre alle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui alle premesse del presente atto “ Vero che” premesso.
Si indicano a testimoni e , entrambi residenti in [...]”. Testimone_1 Testimone_2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa promossa da per sentire regolamentare l'affido, la collocazione, Parte_1
Per_ le visite ed il mantenimento della FI , nata in data [...] dalla relazione more uxorio con il resistente . Controparte_1
Il resistente è rimasto contumace, malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio.
La causa, istruita documentalmente, è stata rimessa in decisione all'udienza del 18.12.2024.
Ciò posto, il Collegio ritiene che nel caso di specie non sia possibile disporre il regime ordinario dell'affido condiviso, in quanto la ricorrente ha dato atto che l'ex compagno da tempo non vede e non sente più la Per_ FI e per il di lei mantenimento ha versato in tanti anni non più di 500,00 euro complessivi, dimostrando quindi un disinteresse affettivo e anche economico per le sorti della FI.
Il resistente, non costituendosi, ha di fatto rinunciato a rappresentare una diversa prospettazione dei fatti.
La circostanza che il convenuto abbia visto la FI, inizialmente, una volta all'anno e neppure tutti gli anni e, poi, addirittura abbia interrotto ogni contatto con lei dimostra che lo stesso non ha adeguata contezza dei bisogni della minore e delle di lei condizioni di vita, sicché deve escludersi che l'uomo possa partecipare utilmente alle decisioni che la riguardano.
Anzi, sotto questo profilo, la ricorrente ha lamentato la difficoltà finanche di acquisire il consenso dell'ex compagno per assumere le più importanti decisioni nell'interesse della FI: l'uomo, infatti, trasferitosi nel napoletano, è oggi difficile da reperire e talvolta ha negato il consenso senza evidenti ragioni, ma solo con finalità ritorsiva. Per_ Dunque, non solo la partecipazione del all'assunzione delle decisioni che riguardano Per_1
appare inutile, ma addirittura pregiudizievole, rischiando di ingenerare pericolose situazioni di stallo difficilmente superabili.
Il Collegio, anche nell'esercizio dei propri poteri d'ufficio, ritiene dunque di dover disporre il c.d. affido super-esclusivo alla madre la quale, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la FI relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Ed invero a norma dell'art. 337quater c.c. il giudice, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, in deroga al regime ordinario dell'affido condiviso, può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori. In tal caso, tuttavia, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli continuano ad essere adottate da entrambi i genitori. Il che, però, non risulta soddisfacente nei casi come quello di specie in cui un genitore è di fatto totalmente assente e disinteressato. Al ricorrere di questa eventualità, l'inciso
“salvo che non sia diversamente stabilito” contenuto nell'art. 337quater, comma 3, c.c. consente al giudice di prevedere che anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate in via esclusiva da uno solo dei genitori, fermo restando che “il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”. Si tratta appunto del c.d. affido super esclusivo o affido esclusivo rafforzato il quale determina una concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori, non incidendo sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma solo sul suo esercizio. Per_ Veniamo alla collocazione. Non vi è dubbio che debba restare collocata presso la madre che fino ad oggi ha rappresentato per lei uno stabile riferimento affettivo ed economico.
Per quanto riguarda le visite, l'art. 337quater, comma 2, c.c. prevede che, anche in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, devono essere fatti salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337ter c.c. e cioè i diritti di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel caso di specie, tuttavia, i rapporti padre-FI risultano sostanzialmente interrotti da tempo, ragione per cui la previsione di qualsiasi calendario degli incontri risulterebbe vana.
Il Collegio ritiene preferibile prevedere, tenuto conto dell'età della minore e della mancata evidenza di tendenze escludenti in capo alla madre, che il padre possa vedere e tenere con sé la FI, previo accordo con la ricorrente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e purché gli incontri non risultino pregiudizievoli.
Resta da affrontare la questione economica. La ricorrente ha dedotto: di essere regolarmente occupata, con una retribuzione mensile di circa
1900/2000,00 euro;
di percepire a titolo di assegno unico per la FI circa 57,00 euro;
di essere gravata da un mutuo per l'acquisto della casa di abitazione per circa 550,00 euro.
Nulla è dato sapere, invece, in ordine alla situazione economica del resistente il quale, però, ha 32 anni e in mancanza di evidenze contrarie deve ritenersi goda di buona salute e, quindi, di capacità lavorativa.
Per giurisprudenza consolidata, ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità economica, precisando che neppure il genitore disoccupato può ritenersi esonerato dall'obbligo di contribuzione, ben potendo – salvi i casi di accertata impossibilità oggettiva – prestare attività lavorativa anche soltanto occasionale e saltuaria, ma comunque idonea a procuragli risorse, sia pure modeste, da destinare ai bisogni della prole.
Conseguentemente, il Collegio, tenuto conto dell'età della minore e della mancanza di alcuna frequentazione fra padre e FI, valutata la posizione economica della ricorrente, in applicazione dell'enunciato orientamento giurisprudenziale, ritiene di porre a carico di per il Controparte_1
Per_ mantenimento ordinario della FI un contributo pari a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie così come di seguito meglio individuate.
Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria'' in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare. Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo. Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie'' ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie'', si deve ritenere che rientrino tra le prime le c.d. ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione. Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico. Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli.
In altri termini, costituiscono spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, occasionalità, imprevedibilità e imponderabilità, fuoriescono dall'ordinario regime di vita dei figli.
L'integrale accoglimento delle domande attoree comporta la condanna del resistente alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Per_
• dispone l'affido super esclusivo della FI alla madre, con collocazione presso la genitrice medesima;
• prevede che il padre possa vedere e tenere con sé la FI, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e purché gli incontri non risultino pregiudizievoli;
Per_
• pone a carico di per il mantenimento ordinario della FI un contributo Controparte_1
pari a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così Parte_1
come meglio specificate in parte motiva;
• condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1
liquida in 43,36 euro per esborsi ed in 2906,00 euro per compensi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Giudice Estensore Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Lorena Canaparo