Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 22/05/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. lav. 50/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione lavoro, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con ricorso depositato in data 14/10/2024 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 50/2024 r.g. lavoro;
promossa da
(c.f. Parte_1
- P. IVA ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Marta
Odorizzi ( ) e dall'avv. Vincenza Marina Marinelli C.F._1
per procura generale alle liti del 22.3.2024 Rep. n. 37875 rogito Notaio di Fiumicino, con domicilio eletto in Trento presso Persona_1
l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell' ; Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
, p. iva corrente in Rovereto, Controparte_1 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa- giusta procura telematica C.F._2
su foglio separato- dall'avv. Benedetta Pensini ( ) C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: obbligo contributivo
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: si chiede che l'Ecc. Corte di Appello di Trento voglia riformare la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento n. 136/2024 del
3.9.2024 e, per l'effetto, rigettare il ricorso e tutte le domande svolte dalla società ricorrente odierna parte appellata in quanto infondato e infondate in fatto ed in diritto e non provato. Spese di causa rifuse di entrambi i gradi di giudizio.
Appellata: Piaccia a codesta Ecc. ma Corte:
- Rigettare integralmente l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza impugnata.
- In ogni caso con vittoria di spese, compensi e accessori di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società cooperativa ricorse al giudice del lavoro di Trento CP_1
per chiedere l'accertamento del suo diritto all'integrale esonero contributivo ai sensi dell'art. 4 co. 2 D.L. n. 4 del 27/1/2022 conv. in L. n.
25 del 28/3/2022 e per la conseguente condanna dell' a restituirle Pt_1
l'importo di € 5.808,62, che aveva pagato all'Istituto con riserva di ripetizione al solo fine di ottenere il DURC regolare e/o per sentirsi riconoscere il diritto di credito. Espose che aveva ricevuto dall' Pt_1
l'autorizzazione definitiva alla fruizione dell'agevolazione contributiva due giorni prima della scadenza del versamento della contribuzione previdenziale dovuta sulle retribuzioni di ottobre 2022 e che aveva Pt_1
applicato parte dell'agevolazione, per € 5.808,62, sulla mensilità di novembre;
era però avvenuto che in data 22/12/2022, in sede di invio dei modelli Uniemens, per un errore del gestionale del consulente del lavoro, non era stato acquisito/inserito/trasferito l'importo dell'agevolazione nei modelli, sebbene l'importo dovuto a titolo di contribuzione complessiva del mese risultasse al netto dell'agevolazione. Aggiunse che l' , a seguito Pt_1
di sua richiesta del l'aveva invitata a regolarizzare per l'importo Pt_2
complessivo di € 5.849,67 riferito ad inadempienza per il mese di novembre
2022 e che aveva quindi versato la somma per ottenere il pur Pt_2
vantando un credito di maggiore importo, pari ad € 7.427,00, per l'agevolazione del mese di dicembre 2022 e che, nonostante la richiesta e il ricorso amministrativo, l' aveva respinto la richiesta di esonero Pt_1
contributivo per l'importo di € 5.808,62.
Instauratosi il contraddittorio con l' , il giudice accolse la Pt_1
domanda di ritenendo sussistente il suo diritto all'esonero e Controparte_3
condannò l' alla restituzione alla ricorrente dell'importo di € 5.849,67. Pt_1
Avverso la sentenza, resa in data 3/9/2024, ha interposto appello l' , che ne ha chiesto la riforma con la reiezione della domanda di Pt_1 [...]
CP_3
Ha lamentato:
- come primo motivo, l'errata interpretazione dell'art. 4 co. 2 D.L.
4/2022, per aver il giudice ritenuto non rilevante il termine ultimo del
31/12/2022 per usufruire dell'agevolazione contributiva;
- come secondo motivo, l'errata valutazione del termine ultimo del
31/12/2022 quale termine di presentazione della domanda di autorizzazione anziché di utilizzo dell'esenzione. si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello Controparte_4
chiedendone il rigetto.
All'udienza dell'8/5/2025 la causa è stata decisa con lettura pubblica del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia attiene al riconoscimento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dall'art. 4 co. 2 ter del D.L.
n. 4/2022, conv. in L. 25/2022, a mente del quale “Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il
31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all' . L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile”. CP_5
Quanto al primo motivo, come dianzi richiamato, l' si duole Pt_1
dell'interpretazione della disposizione data dal primo giudice, nel punto in cui ha escluso il carattere perentorio del termine del 31/12/2022 entro cui doveva essere fruito lo sgravio. Lo stesso Istituto appellante dà atto che la disposizione non stabilisce il termine suddetto a pena di decadenza e tuttavia sostiene che la sua natura perentoria sia desumibile dal contesto normativo, in quanto insita nel sistema di aiuti di Stato, siccome vietati nell'ordinamento ordinario comunitario ed ammessi solo in casi eccezionali e temporanei, così come verificatosi per lo sgravio in oggetto, autorizzato dalla Commissione Europea.
Tale assunto è infondato.
Va premesso che nella Comunicazione della Commissione Europea 2021/C
473/01, quanto alla proroga delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19, si legge che era necessario prorogare fino al 30 giugno 2022 le misure di cui al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (aiuto già concesso fino al 30/12/2020, successivamente prorogato al 30/6/2021 e poi al 31/12/2021, come da richiami operati nella sentenza gravata); la non aveva CP_6
stabilito alcun termine per la fruizione degli aiuti, e nella successiva decisione del 22/6/2022 C 4384 final aveva comunicato di ritenere la misura di cui all'art. 4, commi 2-ter-2-septies del D.L. n. 4/2022 compatibile con il funzionamento del mercato interno ai sensi dell'art. 107(3)(b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, e che tale misura soddisfaceva “[…] tutte le condizioni del quadro temporaneo”.
Come giustamente osservato in prime cure, la non aveva CP_6
indicato alcun termine agli Stati per la fruizione degli aiuti, e ciò è del tutto coerente con l'assunto, pure esposto nella sentenza gravata, secondo cui il termine per la concessione dell'aiuto di Stato riguarda lo Stato, non il soggetto fruitore;
prova ne è che l' , come da messaggio 6/7/2022 n. Pt_1
2712, comunicava di aver provveduto ad attribuire, entro il 30/6/2022, il codice di autorizzazione 2J, avente il significato di “azienda autorizzata all'esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.
Né si può affermare, con l'appellante, che il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2022 per la fruizione dello sgravio interferisca con la legittimità dell'aiuto di Stato, con la conseguente necessaria implicazione della sua natura decadenziale: nella valutazione di compatibilità dell'aiuto di Stato previsto dall'art. 4 co. 2 ter del D.L. 4/2022, positivamente compiuta dalla Europea nella surrichiamata decisione C 2022 CP_6
4384 final del 22 giugno 2022, viene specificamente in rilievo, risultando soddisfatto, il criterio della temporaneità, atteso che lo sgravio contributivo per cui è causa riguardava pur sempre una mensilità compresa nel periodo di competenza riconosciuto dalla norma di cui all'art. 4 co. 2 ter del D.L.
4/2022, senza dar luogo ad un'estensione temporale e quindi ad un ampliamento sostanziale dell'aiuto accordato.
Infondato è anche il secondo motivo di appello, in cui l Pt_1
denuncia l'erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto rilevante, ai fini della tempestività, l'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione allo sgravio, anziché l'utilizzo dell'agevolazione, datato al mese di aprile 2023 e pertanto successivo al termine del 31/12/2022.
Premesso che l' sottolinea la doverosità della fruizione dello Pt_1
sgravio entro il mese di dicembre 2022 per la necessità di dare legittimità all'aiuto di Stato e di sostenibilità economica, data l'eccezionalità della misura e la sua contingenza, la suddetta necessità risulta soddisfatta: in tal senso è sufficiente rammentare che, sebbene la società appellata abbia espressamente e concretamente utilizzato lo sgravio nel mese di aprile
2023, gli importi dello sgravio erano riferiti a mensilità rientrante nella previsione della norma. Inoltre, giustamente il primo giudice ha conferito rilevanza alla presentazione della domanda di autorizzazione entro tale termine da parte della società , e, soprattutto, e decisivamente, CP_4
all'intervenuta autorizzazione dell' del 14/11/2022, in cui l'Istituto le Pt_1
aveva comunicato che era stata accolta la sua istanza di ammissione all'esonero contributivo per un ammontare pari ad € 27.056,12: sin da allora infatti era noto ed acquisito l'importo complessivo dello sgravio cui la
[...]
aveva diritto, incluso nel computo delle risorse per far fronte CP_7
alle richieste delle imprese legittimate, ragion per cui l'errore tecnico ammesso dalla stessa società nella compilazione del rendiconto mensile delle paghe e dei contributi relativo al mese di novembre 2022 è sostanzialmente irrilevante ed emendabile, ferma e ribadita la natura non perentoria del termine del 31/12/2022; peraltro, già con il modello riferito a novembre 2022, l'importo dovuto era stato quantificato previa detrazione dell'importo dello sgravio riferito alla stessa mensilità, con fruizione “di fatto” dell'agevolazione, essendo stato versato un importo pari al netto dello sgravio (per il quale l' inviò poi l'invito a regolarizzare), e Pt_1
coerentemente, con l'invio del modello riferito alla mensilità dicembre
2022, aveva dichiarato di fruire dell'esonero Controparte_4 contributivo per la restante quota di agevolazione, pari ad € 21.247,50 (dato pacifico, da cui il generarsi della pretesa creditoria per € 7.247,00).
La sentenza gravata merita quindi integrale conferma, dovendo essere rigettato l'appello proposto dall' . Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore in cui si colloca l'importo per cui è causa, esclusa la fase istruttoria, che non vi è stata.
Ricorrono i presupposti dell'imposizione del doppio del contributo a carico dell' ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002. Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Pt_1
avverso la sentenza n. 136/2024 del 3/9/20204 del tribunale di Trento, giudice del lavoro
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata,
Condanna l' a rifondere ad le spese del presente Pt_1 Controparte_4
grado di giudizio, liquidate in € 3.727,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa come per legge
Dà atto che ricorrono i presupposti dell'imposizione del doppio del contributo a carico dell' ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. Pt_1
115/2002.
Trento, 8/5/2025
Il c. est. il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Dr. Ugo Cingano