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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4197 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Buccarella, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Fabio Ruberto, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 12 dicembre 2024 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 7.11.2024, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato l'8.10.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio il 26.8.1997 in Ruffano (LE); che dalla loro unione erano nati i figli il 21.10.2000 e il 27.12.2005; che i coniugi erano Per_1 Per_2 comproprietari di un immobile sito in Ruffano;
che il rapporto coniugale era in crisi a causa di incompatibilità caratteriali ed eventi sopravvenuti che avevano irrimediabilmente inciso sull'affectio coniugalis ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, senza alcun obbligo reciproco. Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, non vi è ragione per discostarsi dalla richiesta di pronunciare la separazione così come richiesta e, cioè, senza alcun obbligo reciproco, trattandosi di diritti disponibili e in mancanza di prole minorenne.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 26.8.1997 in Ruffano (LE), trascritto nei CP_1 registri di matrimonio di quel Comune al n. 39 Parte II Serie A anno 1997;
b) nulla per le spese;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore