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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 13 gennaio 2025 ha pronunciato all'esito della camera di consiglio , la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 2770/2020 R.G. controversie di lavoro promossa
DA
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
Avv. RIZZUTO ANTONIO
- ricorrente -
CONTRO
, (C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore , con sede legale in Roma, via
Ciro il Grande, 21 ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente ( Avv. ILARDO GIANTONY)
-resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 13 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in data 23 novembre 2020 l ' istante in epigrafe proponeva ricorso avverso
- la nota del 15 maggio 2020 (all. 1) con il quale l' in persona CP CP del suo legale rappresentante pro-tempore – Direzione provinciale di
Agrigento – gli aveva comunicato che, con riferimento alla pensione cat. AS n. 04015067, nel periodo compreso tra l'01 gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, le aveva erogato 7.448,80 euro in più e che avrebbe effettuato una trattenuta di 90,00 euro mensili sulla pensione cat. SO n. 20060294;
- del 04 maggio 2020 (all. 2) con il quale l' Controparte_2
gli aveva comunicato, con riferimento alla pensione cat. VO n.
[...]
10014141 di LO SI, coniuge deceduto della parte ricorrente, nel periodo compreso tra l'01 gennaio 2008 e il 31 marzo 2012, gli aveva erogato
189,12 euro in più non spettanti e che la stessa, quale erede, doveva corrisponderli. Ciò premesso, avverso il provvedimento del 15 maggio 2020 eccepiva l' irripetibilità delle somme erogate prima del provvedimento di indebito, la illegittimità delle trattenute effettuate ed effettuande sulla prestazione oggi erogata e la condannata dell' alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto CP fino alla pronuncia definitoria del presente giudizio;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 co. 2 L. 88/89- la violazione e falsa applicazione dell' art. 13 co.1 L. 412/91- l' Inesistenza dei presupposti di legge per la ripetizione delle somme. – l' eccesso di potere per inosservanza della circolare 31/06 – la decadenza dall'azione per il decorso del tempo CP dell'art. 13 co. 2 l. 412/91; ed avverso il provvedimento del 04 maggio 2020 deduceva l'illegittima ripetizione dell'indebito e l'illegittima eventuale futura trattenuta, poiché posta in violazione delle norme che regolano le situazioni di indebito di natura previdenziale per essere prescritto il diritto almeno di una parte del credito preteso dall' odierno resistente, la illegittimità delle CP trattenute effettuate ed effettuande sulla prestazione oggi erogata e la condannata dell' alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto CP fino alla pronuncia definitoria del presente giudizio;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 co. 2 L. 88/89- violazione e falsa applicazione dell'art. 13 co.1 L. 412/91- l' Inesistenza dei presupposti di legge per la ripetizione delle somme. – l'eccesso di potere per inosservanza della circolare 31/06 – la decadenza dall'azione per il decorso del tempo CP dell'art. 13 co. 2 l. 412/91, l'assenza del dolo in capo alla parte ricorrente.
Eccepiva, infine, l'impignorabilità del minimo vitale ed l'illegittimità delle trattenute eccedenti tale limite.
Concludeva, pertanto, chiedendo in via principale dichiararsi la nullità o l 'annullamento e comunque l'inefficacia dei provvedimenti impugnati e per l'effetto, la condanna dell' alla restituzione, in favore della parte CP ricorrente , di tutte le somme trattenute e trattenende dall' sulla CP pensione di cui oggi è titolare l'odierna ricorrente oltre ad interessi anche ex
Pag. 2 di 8 art. 1284 c.c. e rivalutazione con decorrenza dalle trattenute e fino al soddisfo;
in via subordinata - per i motivi esposti in narrativa, nella non temuta ipotesi di riconoscimento in capo all' resistente del diritto a CP ripetere somme indebite, disporre che l'ammontare mensile delle trattenute dovrà essere calcolato entro i limiti di legge, nonché condannare l' CP alla restituzione di tutte le somme già trattenute e trattenende oltre tali limiti, con applicazione di interessi anche ex art. 1284 c.c. e rivalutazione con decorrenza dalla trattenuta e fino al soddisfo;
in via subordinata - per i motivi esposti in narrativa, nella non temuta ipotesi di riconoscimento in capo all' resistente del diritto a ripetere somme indebite disporre che CP
l'ammontare mensile delle trattenute dovrà essere calcolato entro i limiti di legge, nonché condannare l' alla restituzione di tutte le somme già CP trattenute e trattenende oltre tali limiti, con applicazione di interessi anche ex art. 1284 c.c. e rivalutazione con decorrenza dalla trattenuta e fino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge, del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. L' in persona del legale rappresentante pro-tempore si costitutiva in CP giudizio assumendo la legittimità del proprio operato, evidenziando che la normativa invocata in ricorso non era applicabile all'indebito assistenziale.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
Radicatasi la lite, la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione e decisione con la concessioni alle parti di termine per il deposito delle note scritte all'udienza dle 7 aprile 2020.
Successivamente a tale data la causa veniva rinviata a causa dell' emergenza epidemiologica da covid e poi per carico di lavoro del G.L. come da verbali e provvedImenti in atti.
All'odierna udienza del 13 gennaio 2025 dopo essere stata discussa come da verbale di udienza viene decisa con sentenza exart, 429 c.p.c della quale viene data lettura in pubblica udienza ed in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
In riferimento alla nota del 15 maggio 2020 (all. 1) con il quale CP l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore – Direzione CP provinciale di Agrigento – comunicava alla parte ricorrente che, con riferimento alla sua pensione cat. AS n. 04015067, nel periodo compreso tra l'01 gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, le aveva erogato 7.448,80 euro in più e che avrebbe effettuato una trattenuta di 90,00 euro mensili sulla pensione
Pag. 3 di 8 cat. SO n. 20060294; il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto sotto meglio dedotto.
E' incontestato che la ricorrente è titolare di una prestazione assistenziale ( assegno sociale n. 04015067 – cfr doc. 1 ) e che ad essa attenga l'indebito in oggetto.
La domanda nella parte de qua è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di diritto in materia di ripetizione di indebito la Corte di Cassazione , con sentenza n. 26036 del 15 ottobre 2019, ha, infatti, affermato che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda
o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del
09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
"l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". La stessa Corte di Cassazione sopra citata ha affermato che “esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”.
E' evidente, secondo Cassazione n.13223/2020, che “ l ' indebito dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all e che va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può CP configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla
PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del CP
2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale
Pag. 4 di 8 prevede che dal primo gennaio 2010, l' amministrazione finanziaria ed ogni altra amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate CP_ al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l'istituto nazionale della previdenza sociale del “ il Casellario dell' Assistenza "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all'amministrazione finanziaria soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all' amministrazione finanziaria.
Rimane perciò confermato che essi non devono comunicare all' la CP propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall' amministrazione finanziaria.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'aministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
La stessa pronuncia n.13223/2020 afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che CP quindi l'istituto già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente
Pag. 5 di 8 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. 326 del 2003) onera l' ente previdenziale della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l'emte previdenziale conosce o ha l'onere di conoscere”.
Il ragionamento dei giudici di legittimità nella sentenza 13223/2020 si fonda sull'estensione alla materia assistenziale della stessa regola dell'indebito previdenziale, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
In sintesi, la pronuncia in esame ha ribadito il principio in base al quale “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo
a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Va registrata, inoltre, la sentenza della Cassazione civile VI, 28/07/2020 n.16088 che conformemente alla n.13223/2020, ha ritenuto che “i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da prestazioni erogate dallo stesso ### devono essere applicati anche nel caso in cui l'indebito riguardi l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (conf. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020 n.12608).
Ebbene, applicando i principi sopraesposti al caso di specie, dagli atti versati in giudizio è emerso che il provvedimento di indebito per cui è causa è stato adottato dall' solo a seguito delriconoscimento della pensione di CP reversibilità Cat. SO n. 20060294 con decorrenza 01/07/2107 per effetto del decesso del marito SI LO titolare di una pensione Cat. VO n.
10014141 che ha determinato *per l'anno 2017 e 2018 la produzione di un reddito da pensione di reversibilità che ha generato di fatto l'annullamento del diritto a percepire a far data dal 01/01/2018 e fino al 30/06/2019 al CP_ diritto alla prestazione dell'Assegno Sociale.( cfr. fascicolo
Tuttavia, sulla base dei principi tracciati, in assenza di prova del dolo dell'accipiens da parte dell'ente previdenziale e trattandosi di dati reddituali conoscibili dall'ente, devono ritenersi non ripetibili le somme pretese dall'
Pag. 6 di 8 istituto in questa sede avente data antecedente al provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge (cfr. All. 1 fascicolo ricorrente).
Con riferimento al provvedimento di indebito del 04 maggio 2020 (cfr. all. 2 fasciolo ricorrente ) con il quale l' Controparte_2
gli aveva comunicato, con riferimento alla pensione cat. VO n.
[...]
10014141 di LO SI, coniuge deceduto della parte ricorrente, nel periodo compreso tra l'01 gennaio 2008 e il 31 marzo 2012, aveva erogato alla parte ricorrente euro189,12 euro in più non spettanti e che la stessa, nella qualità di erede del defunto marito SI LO, doveva corrisponderli , va preliminarmente esaminata la eccezione di prescrizione di parte del credito preteso dall' odierno resistente erroneamente corrisposte al sig. CP LO SI (coniuge dell'odierna ricorrente) per il periodo che va dall'01.01.2008 al 31.03.2012, stante che l'unico atto interruttivo della prescrizione del credito derivante dall'asserito pagamento indebito de quo è datato 04 maggio 2020,.
Sul punto per quanto riguarda l'indebito n. 3014475 deduce CP l'infondatezza rilevando che l'indebito è originariamente scaturito da una ricostituzione della pensione di Vecchiaia del , e Parte_2 che lo stesso risulta essere oggetto di recupero sulla prestazione sopra citata
a far data del mese di Aprile 2012 e che di fatto l'importo originario ammontava ad euro 567,24 di cui 378, 12 già recuperati e che al decesso del
SI il debito residuo pari ad euro 189,12 era stato attribuito all'erede
IG.ra , e che pertanto non si poteva eccepire la prescrizione Parte_1 poiché le somme erano già state oggetto di recupero in illo tempore e portate
a conoscenza del Titolare della prestazione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Tuttavia avuto riguardo al periodo oggetto dell'accertamento dell'indebito, certamente prescritte sono le somme relative al periodo che va relativo al periodo dal 01.01.2008 al 3 maggio 2010, stante che l'unico atto interruttivo della prescrizione del credito derivante dall'asserito pagamento indebito de quo è datato 04 maggio 2020, non avendo l'istituto fornito in giudizio la prova della sussistenza di un atto interruttivo della prescrizione antecedente a quello indicato dalla parte ricorrente per intervenuta prescrizione decennale che vanno pertanto restituite . Dovute sono quindi solo le somme indebitamente percepite dal 4 maggio 2010 al 31 marzo 2012.
L'accoglimento dei superiori motivi risulta assorbente in odine alle altre doglianze sollevate dalle parti in causa.
Le spese di lite seguono ex art. 91 c.p.c la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'esito della lite dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso avverso il provvedimento di indebito del 15 maggio 2020
(allegato 1 ricorso).
Dichiara irripetibili le somme oggetto del provvedimento di indebito del 04 maggio 2020 (cfr. all. 2 fasciolo ricorrente ) relativo al periodo dal
01.01.2008 al 3 maggio 2010 per intervenuta prescrizione e condanna l' alla sua restituzione;
CP
rigetta il ricorso avverso il medesimo provvedimento di indebito relativo alle somme corrisposte indebitamente per il periodo dal 4 maggio 2010 al 31 marzo 2012.
Condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP alla rifusione delle spese di lite in favore la parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre spese forfettarie del 15% , I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento all'udienza del 13 gennaio 2025.
IL G.O.P. DOTT.SSA TECLA DE BONO
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 13 gennaio 2025 ha pronunciato all'esito della camera di consiglio , la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 2770/2020 R.G. controversie di lavoro promossa
DA
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
Avv. RIZZUTO ANTONIO
- ricorrente -
CONTRO
, (C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore , con sede legale in Roma, via
Ciro il Grande, 21 ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente ( Avv. ILARDO GIANTONY)
-resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 13 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in data 23 novembre 2020 l ' istante in epigrafe proponeva ricorso avverso
- la nota del 15 maggio 2020 (all. 1) con il quale l' in persona CP CP del suo legale rappresentante pro-tempore – Direzione provinciale di
Agrigento – gli aveva comunicato che, con riferimento alla pensione cat. AS n. 04015067, nel periodo compreso tra l'01 gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, le aveva erogato 7.448,80 euro in più e che avrebbe effettuato una trattenuta di 90,00 euro mensili sulla pensione cat. SO n. 20060294;
- del 04 maggio 2020 (all. 2) con il quale l' Controparte_2
gli aveva comunicato, con riferimento alla pensione cat. VO n.
[...]
10014141 di LO SI, coniuge deceduto della parte ricorrente, nel periodo compreso tra l'01 gennaio 2008 e il 31 marzo 2012, gli aveva erogato
189,12 euro in più non spettanti e che la stessa, quale erede, doveva corrisponderli. Ciò premesso, avverso il provvedimento del 15 maggio 2020 eccepiva l' irripetibilità delle somme erogate prima del provvedimento di indebito, la illegittimità delle trattenute effettuate ed effettuande sulla prestazione oggi erogata e la condannata dell' alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto CP fino alla pronuncia definitoria del presente giudizio;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 co. 2 L. 88/89- la violazione e falsa applicazione dell' art. 13 co.1 L. 412/91- l' Inesistenza dei presupposti di legge per la ripetizione delle somme. – l' eccesso di potere per inosservanza della circolare 31/06 – la decadenza dall'azione per il decorso del tempo CP dell'art. 13 co. 2 l. 412/91; ed avverso il provvedimento del 04 maggio 2020 deduceva l'illegittima ripetizione dell'indebito e l'illegittima eventuale futura trattenuta, poiché posta in violazione delle norme che regolano le situazioni di indebito di natura previdenziale per essere prescritto il diritto almeno di una parte del credito preteso dall' odierno resistente, la illegittimità delle CP trattenute effettuate ed effettuande sulla prestazione oggi erogata e la condannata dell' alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto CP fino alla pronuncia definitoria del presente giudizio;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 co. 2 L. 88/89- violazione e falsa applicazione dell'art. 13 co.1 L. 412/91- l' Inesistenza dei presupposti di legge per la ripetizione delle somme. – l'eccesso di potere per inosservanza della circolare 31/06 – la decadenza dall'azione per il decorso del tempo CP dell'art. 13 co. 2 l. 412/91, l'assenza del dolo in capo alla parte ricorrente.
Eccepiva, infine, l'impignorabilità del minimo vitale ed l'illegittimità delle trattenute eccedenti tale limite.
Concludeva, pertanto, chiedendo in via principale dichiararsi la nullità o l 'annullamento e comunque l'inefficacia dei provvedimenti impugnati e per l'effetto, la condanna dell' alla restituzione, in favore della parte CP ricorrente , di tutte le somme trattenute e trattenende dall' sulla CP pensione di cui oggi è titolare l'odierna ricorrente oltre ad interessi anche ex
Pag. 2 di 8 art. 1284 c.c. e rivalutazione con decorrenza dalle trattenute e fino al soddisfo;
in via subordinata - per i motivi esposti in narrativa, nella non temuta ipotesi di riconoscimento in capo all' resistente del diritto a CP ripetere somme indebite, disporre che l'ammontare mensile delle trattenute dovrà essere calcolato entro i limiti di legge, nonché condannare l' CP alla restituzione di tutte le somme già trattenute e trattenende oltre tali limiti, con applicazione di interessi anche ex art. 1284 c.c. e rivalutazione con decorrenza dalla trattenuta e fino al soddisfo;
in via subordinata - per i motivi esposti in narrativa, nella non temuta ipotesi di riconoscimento in capo all' resistente del diritto a ripetere somme indebite disporre che CP
l'ammontare mensile delle trattenute dovrà essere calcolato entro i limiti di legge, nonché condannare l' alla restituzione di tutte le somme già CP trattenute e trattenende oltre tali limiti, con applicazione di interessi anche ex art. 1284 c.c. e rivalutazione con decorrenza dalla trattenuta e fino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge, del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. L' in persona del legale rappresentante pro-tempore si costitutiva in CP giudizio assumendo la legittimità del proprio operato, evidenziando che la normativa invocata in ricorso non era applicabile all'indebito assistenziale.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
Radicatasi la lite, la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione e decisione con la concessioni alle parti di termine per il deposito delle note scritte all'udienza dle 7 aprile 2020.
Successivamente a tale data la causa veniva rinviata a causa dell' emergenza epidemiologica da covid e poi per carico di lavoro del G.L. come da verbali e provvedImenti in atti.
All'odierna udienza del 13 gennaio 2025 dopo essere stata discussa come da verbale di udienza viene decisa con sentenza exart, 429 c.p.c della quale viene data lettura in pubblica udienza ed in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
In riferimento alla nota del 15 maggio 2020 (all. 1) con il quale CP l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore – Direzione CP provinciale di Agrigento – comunicava alla parte ricorrente che, con riferimento alla sua pensione cat. AS n. 04015067, nel periodo compreso tra l'01 gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, le aveva erogato 7.448,80 euro in più e che avrebbe effettuato una trattenuta di 90,00 euro mensili sulla pensione
Pag. 3 di 8 cat. SO n. 20060294; il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto sotto meglio dedotto.
E' incontestato che la ricorrente è titolare di una prestazione assistenziale ( assegno sociale n. 04015067 – cfr doc. 1 ) e che ad essa attenga l'indebito in oggetto.
La domanda nella parte de qua è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di diritto in materia di ripetizione di indebito la Corte di Cassazione , con sentenza n. 26036 del 15 ottobre 2019, ha, infatti, affermato che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda
o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del
09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
"l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". La stessa Corte di Cassazione sopra citata ha affermato che “esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”.
E' evidente, secondo Cassazione n.13223/2020, che “ l ' indebito dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all e che va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può CP configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla
PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del CP
2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale
Pag. 4 di 8 prevede che dal primo gennaio 2010, l' amministrazione finanziaria ed ogni altra amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate CP_ al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l'istituto nazionale della previdenza sociale del “ il Casellario dell' Assistenza "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all'amministrazione finanziaria soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all' amministrazione finanziaria.
Rimane perciò confermato che essi non devono comunicare all' la CP propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall' amministrazione finanziaria.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'aministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
La stessa pronuncia n.13223/2020 afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che CP quindi l'istituto già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente
Pag. 5 di 8 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. 326 del 2003) onera l' ente previdenziale della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l'emte previdenziale conosce o ha l'onere di conoscere”.
Il ragionamento dei giudici di legittimità nella sentenza 13223/2020 si fonda sull'estensione alla materia assistenziale della stessa regola dell'indebito previdenziale, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
In sintesi, la pronuncia in esame ha ribadito il principio in base al quale “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo
a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Va registrata, inoltre, la sentenza della Cassazione civile VI, 28/07/2020 n.16088 che conformemente alla n.13223/2020, ha ritenuto che “i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da prestazioni erogate dallo stesso ### devono essere applicati anche nel caso in cui l'indebito riguardi l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (conf. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020 n.12608).
Ebbene, applicando i principi sopraesposti al caso di specie, dagli atti versati in giudizio è emerso che il provvedimento di indebito per cui è causa è stato adottato dall' solo a seguito delriconoscimento della pensione di CP reversibilità Cat. SO n. 20060294 con decorrenza 01/07/2107 per effetto del decesso del marito SI LO titolare di una pensione Cat. VO n.
10014141 che ha determinato *per l'anno 2017 e 2018 la produzione di un reddito da pensione di reversibilità che ha generato di fatto l'annullamento del diritto a percepire a far data dal 01/01/2018 e fino al 30/06/2019 al CP_ diritto alla prestazione dell'Assegno Sociale.( cfr. fascicolo
Tuttavia, sulla base dei principi tracciati, in assenza di prova del dolo dell'accipiens da parte dell'ente previdenziale e trattandosi di dati reddituali conoscibili dall'ente, devono ritenersi non ripetibili le somme pretese dall'
Pag. 6 di 8 istituto in questa sede avente data antecedente al provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge (cfr. All. 1 fascicolo ricorrente).
Con riferimento al provvedimento di indebito del 04 maggio 2020 (cfr. all. 2 fasciolo ricorrente ) con il quale l' Controparte_2
gli aveva comunicato, con riferimento alla pensione cat. VO n.
[...]
10014141 di LO SI, coniuge deceduto della parte ricorrente, nel periodo compreso tra l'01 gennaio 2008 e il 31 marzo 2012, aveva erogato alla parte ricorrente euro189,12 euro in più non spettanti e che la stessa, nella qualità di erede del defunto marito SI LO, doveva corrisponderli , va preliminarmente esaminata la eccezione di prescrizione di parte del credito preteso dall' odierno resistente erroneamente corrisposte al sig. CP LO SI (coniuge dell'odierna ricorrente) per il periodo che va dall'01.01.2008 al 31.03.2012, stante che l'unico atto interruttivo della prescrizione del credito derivante dall'asserito pagamento indebito de quo è datato 04 maggio 2020,.
Sul punto per quanto riguarda l'indebito n. 3014475 deduce CP l'infondatezza rilevando che l'indebito è originariamente scaturito da una ricostituzione della pensione di Vecchiaia del , e Parte_2 che lo stesso risulta essere oggetto di recupero sulla prestazione sopra citata
a far data del mese di Aprile 2012 e che di fatto l'importo originario ammontava ad euro 567,24 di cui 378, 12 già recuperati e che al decesso del
SI il debito residuo pari ad euro 189,12 era stato attribuito all'erede
IG.ra , e che pertanto non si poteva eccepire la prescrizione Parte_1 poiché le somme erano già state oggetto di recupero in illo tempore e portate
a conoscenza del Titolare della prestazione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Tuttavia avuto riguardo al periodo oggetto dell'accertamento dell'indebito, certamente prescritte sono le somme relative al periodo che va relativo al periodo dal 01.01.2008 al 3 maggio 2010, stante che l'unico atto interruttivo della prescrizione del credito derivante dall'asserito pagamento indebito de quo è datato 04 maggio 2020, non avendo l'istituto fornito in giudizio la prova della sussistenza di un atto interruttivo della prescrizione antecedente a quello indicato dalla parte ricorrente per intervenuta prescrizione decennale che vanno pertanto restituite . Dovute sono quindi solo le somme indebitamente percepite dal 4 maggio 2010 al 31 marzo 2012.
L'accoglimento dei superiori motivi risulta assorbente in odine alle altre doglianze sollevate dalle parti in causa.
Le spese di lite seguono ex art. 91 c.p.c la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'esito della lite dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso avverso il provvedimento di indebito del 15 maggio 2020
(allegato 1 ricorso).
Dichiara irripetibili le somme oggetto del provvedimento di indebito del 04 maggio 2020 (cfr. all. 2 fasciolo ricorrente ) relativo al periodo dal
01.01.2008 al 3 maggio 2010 per intervenuta prescrizione e condanna l' alla sua restituzione;
CP
rigetta il ricorso avverso il medesimo provvedimento di indebito relativo alle somme corrisposte indebitamente per il periodo dal 4 maggio 2010 al 31 marzo 2012.
Condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP alla rifusione delle spese di lite in favore la parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre spese forfettarie del 15% , I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento all'udienza del 13 gennaio 2025.
IL G.O.P. DOTT.SSA TECLA DE BONO
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