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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/12/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 3 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3582.24 Reg. Gen. Sez. Lavoro, e vertente
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Nerino Allocati, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via R. Gomez De Ayala n. 6
Ricorrente
E
(P. IVA ), con sede in Roma, piazza della Croce Rossa, 1, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Avv. Nicola Nero, nella qualità di institore giusta procura per atto Notar Persona_1 del 13 marzo 2023 rep. 1885, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dagli avv.ti Nicola Sarno, Giovanni Ronconi e Dora Antonia Vuolo
Resistente
Avente ad oggetto: pagamento spettanze retributive
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui alle note già depositate Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 2 luglio 2024, il ricorrente in epigrafe riferiva di lavorare alle dipendenze della società con mansioni di Macchinista dell'area dei “Tecnici CP_1
Specializzati”, livello B1; di aver sempre reso una prestazione lavorativa articolata su 5 giorni e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, di aver percepito la retribuzione ordinaria fissata dal CCNL di settore, all'occorrenza maggiorata dei singoli istituti contrattuali ed una retribuzione accessoria che trova la sua fonte principale, oltre che nel CCNL della Mobilità, Area
Attività Ferroviaria, anche nel Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane;
di aver percepito , come risultante dalle buste paga, tra le competenze accessorie previste dal CCNL di settore e dal detto
Contratto Aziendale di Gruppo : - l'indennità di utilizzazione professionale disciplinata CP_2
Co dall'art. 31 del Contratto Aziendale di Gruppo Italiane del 16.12.2016 e indicata in busta paga ai codici 0969 (scorta diurna), 0970 (scorta notturna) 0AD0 (scorta diurna equipaggio agente solo) e
0AD1 (scorta notturna equipaggio agente solo) e l'indennità per assenza dalla residenza disciplinata dall'art. 77 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016 e indicata in busta paga ai codici 0991 e 0992; allegava inoltre, quanto all'indennità di utilizzazione professionale, che essa era collegata alle mansioni svolte tanto che per i macchinisti ( come appunto il ricorrente ) detta indennità veniva erogata in relazione all'attività di condotta con importi orari e per chilometri percorsi, come previsto dal comma 4 dell'art. 31 , secondo un importo diverso a seconda se il macchinista viaggiava di giorno o di notte, se la condotta avveniva ad agente unico, o a doppio agente e così via;
quanto all'indennità per assenza dalla residenza , deduceva che essa, ai sensi dell'art. 77
CCNL cit. , sarebbe stata connessa alle mansioni svolte dal lavoratore atteso che con la stessa veniva compensato il disagio di essere assente dal luogo di residenza proprio in ragione della conduzione dei treni. Lamentava , dunque, che dette indennità , sebbene aventi carattere di continuità e legate intrinsecamente alle mansioni , non fossero state computate nella base di calcolo della retribuzione dovuta per le giornate di ferie atteso che la norma contrattuale aziendale prevedeva che, per quanto concerne la indennità di utilizzazione professionale, venisse considerato un importo forfetario giornaliero di € 12,80 (per i macchinisti) e non già quello effettivamente percepita dal lavoratore per importi orari e per chilometri percorsi che nell'ammontare complessivo sarebbero stati di gran lunga superiori a quello forfettario giornaliero;
per quanto riguardava, invece, la indennità per assenza dalla residenza, l'art. 77 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016, al comma 2.4 prevedeva l'esclusione dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge o di contratto .Conseguentemente, la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate di ferie sarebbe stata inferiore a quanto dovuto pur costituendo le dette indennità una parte significativa della retribuzione, pari in media ad un terzo circa dello stipendio mensile.
Per questo, deduceva l'illegittimità della decurtazione, essendo in contrasto con quanto previsto agli artt. 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE ed, in generale, con la cd. nozione europea di retribuzione, trattandosi di un importo medio tale da scoraggiare in concreto il lavoratore dal godere delle ferie;
tanto premesso il ricorrente chiedeva al giudice adito di:
A. “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale” e della
“indennità per assenza dalla residenza”, anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque: dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto
2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto
3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art.
14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016; e, per l'effetto
B) Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti, le conseguenti differenze retributive maturate dal 18 luglio 2007 o dalla diversa data che l'ill.mo Giudice adito riterrà di decorrenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge, con riserva di quantificazione in separata sede;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore costituito per fattone anticipo.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio sostenendo Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. Segnatamente escludeva il contrasto tra la contrattazione di categoria e la normativa e giurisprudenza europea in quanto queste avrebbero richiesto, per gli emolumenti da includere nel calcolo della retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie annuali, da un lato, che detti emolumenti fossero intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni o collegati allo status personale e professionale del lavoratore e percepiti in maniera stabile, dall'altro che la loro esclusione potesse dissuadere il lavoratore dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, condizioni sulle quali la ricorrente non avrebbe specificamente dedotto e comunque insussistenti nella specie . Eccepiva, quindi, la genericità del ricorso aggiungendo che, in ogni caso, dette due condizioni sarebbero state da considerarsi come insussistenti. Ricostruita la storia e la struttura delle indennità reclamate, osservava che l'impresa, nella retribuzione dei lavoratori, si era attenuta alle disposizioni della contrattazione collettiva di settore. Precisava, in particolare che l'indennità di utilizzazione professionale (IUP), già composta da una parte fissa, una parte variabile e una cd. “media di impianto”, era stata soppressa nella parte fissa, sostituita dal nuovo Salario di Produttività, concordato tra le parti collettive e corrisposto anche nelle giornate di ferie;
che la corresponsione della IUP variabile era legata ad esigenze del tutto contingenti ed eccezionali mentre, al lavoratore in ferie, era comunque garantita la remunerazione della IUP fissa
(oggi Salario di Produttività) e della IUP giornaliera ( precedente IUP media di impianto).
Sottolineava, poi, che la IUP variabile veniva corrisposta solo nelle giornate di effettivo servizio
Concludeva che, nei giorni di ferie, il macchinista percepiva il salario di produttività, comprensivo della vecchia IUP fissa e la IUP giornaliera, così come in tutti i giorni in cui non era impegnato in attività di conduzione.
Quanto alla indennità per l'assenza dalla residenza, precisava che aveva sostituito la previgente indennità di trasferta, introdotta dalla contrattazione collettiva, che l'aveva esclusa espressamente dal calcolo degli istituti di legge e di contratto.
Pertanto, richiamata, a sua volta, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sulla struttura della retribuzione feriale, affermava, in definitiva, che tutti gli elementi retributivi erano stati presi in considerazione nel caso di specie e che non si era realizzato alcun effetto dissuasivo della fruizione delle ferie.
In subordine, eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, d. lgs. n. 66/2003, per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., ritenendo gli esiti della pronuncia richiesta lesivi del principio di libertà sindacale e di libertà di impresa. Chiedeva, inoltre, estendersi l'eventuale declaratoria di nullità a tutte le clausole riguardanti le indennità suddette, in forza della clausola di inscindibilità prevista dal
CCNL. Infine, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento . Ed invero , pur consapevole dei diversi orientamenti giurisprudenziali espressi sulla materia oggetto del giudizio , questo giudicante non ritiene che , nella specie , le invocate pronunce della Corte di
Giustizia europea siano idonee ad invalidare le norme contrattuali che disciplinano la retribuzione feriale dei dipendenti . CP_1
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che il ricorrente lamenta la inadeguatezza di quanto percepito a titolo di retribuzione feriale per la illegittima decurtazione, da parte dell'Azienda datrice di lavoro , di talune indennità , che , in conformità a quanto stabilito contrattualmente , vengono corrisposte per tutti i giorni di presenza in servizio dei lavoratori.
Il ricorrente , in particolare , si duole del mancato computo nella retribuzione feriale della Indennità di utilizzazione professionale variabile e della cd. indennità di assenza dalla residenza che , a suo dire , inciderebbero sulla retribuzione giornaliera nella misura del 35% . Egli afferma , quindi , che nei giorni di assenza per ferie percepirebbe una retribuzione considerevolmente inferiore a quella che avrebbe percepito se fosse rimasto al lavoro e pertanto chiede che l' convenuta sia CP_3 condannata a pagare , per ogni giorno di ferie maturato a decorrere dal luglio 2007 , le indennità sopra richiamate , ma la domanda , come si è già anticipato , non è meritevole di accoglimento
Ritiene, in particolare, il tribunale che , pur condividendo quanto statuito dalla Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalle successive conformi (Cassazione civile sez. lav. -15/10/2020, n.
22401; Cass. n. 18160/2023 ; Cass. n. 14089/2024 ; Cass. n.17495 del 29.6.2025 ) secondo le quali esiste una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia, nella specie non è ravvisabile alcuna violazione della normativa euro-unitaria.
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Persona_2
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si Persona_3 rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e Per_4 altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo Per_4 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
Sicchè “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C- Per_4
155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE.
Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dal ricorrente.
RB , il ricorrente reclama innanzitutto il pagamento , nella retribuzione per ferie , della indennità di utilizzazione professionale variabile .
Occorre in proposito ricordare che la indennità di utilizzazione professionale , correlata a parametri di produttività e alla complessità delle attività espletate , è stata riconosciuta dalla contrattazione collettiva a decorrere dall'1.9.2003 , e la misura di tale indennità è stata individuata in maniera fissa per ciascuna figura professionale .
Detta indennità , confluita nel salario di produttività con la stipula del Contratto Aziendale del 2012
, viene regolarmente riconosciuta ai lavoratori in ferie . E viene altresì riconosciuta al ricorrente , che svolge mansioni di macchinista , la Indennità di Utilizzazione Professionale giornaliera , nella misura giornaliera di € 12,80 . Quella che non viene riconosciuta , invece , è la Indennità di Utilizzazione professionale variabile , vale a dire il compenso che viene corrisposto ai lavoratori in base alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni , come per es. la durata del lavoro ( 0,54 l'ora) , la tipologia del servizio , notturno o diurno , i chilometri percorsi , il numero dell'equipaggio .
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene il giudicante che la domanda non sia fondata, in quanto una corretta interpretazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria determina la non riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Venendo all'analisi specifica della indennità in questione, trattasi di una indennità caratterizzata da una stretta connessione con le concrete modalità di svolgimento delle mansioni , non aventi carattere costante e prevedibile ,tanto è vero che il ricorrente non ha percepito , nel periodo oggetto di cause
, sempre la stessa retribuzione mensile . Dall'esame dei prospetti paga in atti emerge addirittura che in taluni mesi pur godendo di ferie , il ricorrente ha percepito una retribuzione addirittura superiore a quella percepita nei mesi interamente lavorati . Basta guardare , per esempio , la mensilità di agosto
2011 , nella quale il ricorrente ha percepito una retribuzione netta mensile di € 3.282,51 godendo di otto giorni di ferie , mentre nell'agosto del 2015 , pur non godendo di alcun giorno di ferie , il ricorrente percepiva la retribuzione di gran lunga inferiore di € 2.462,09 .
E' evidente , da quanto sopra detto , che le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa incidono fortemente sulla retribuzione percepita dal lavoratore , sicché non è possibile affermare , in maniera generica come fatto in ricorso , che la indennità in questione incide sulla retribuzione giornaliera nella misura costante del 35% .
Ed invero , soltanto quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro riconoscono al lavoratore un compenso con carattere abituale e ampiamente prevedibile , è possibile affermare che esso costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva ma , mancando tale prevedibilità , non è possibile considerare detto compenso nella retribuzione feriale , se non operando una media che risulta tuttavia non ancorata alla effettiva retribuzione percepita dal lavoratore nel periodo di normale svolgimento dell'attività lavorativa . Ed è proprio per ovviare a questa estrema variabilità delle somme percepite dai lavoratori a titolo di Indennità di Utilizzazione Professionale variabile che le parti sociali sono addivenute alla decisione di riconoscere sì la predetta indennità anche in caso di assenza , ma nella misura fissa di € 12,80 per ogni giorno di ferie . In tal modo le parti hanno inteso riconoscere nel periodo feriale la indennità in questione , perché in nesso di funzionalità con le mansioni affidate , ma superando la ordinaria variabilità del predetto compenso .
E tale scelta contrattuale non appare in contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE in relazione alla interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in tema di ferie retribuite .
Il fine ultimo della interpretazione data dalla giurisprudenza europea è infatti quello di salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratore e , dunque , ad evitare , che una retribuzione “ non paragonabile “ a quella “ ordinaria “ abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse .
Una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria può infatti essere in linea con la giurisprudenza europea a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore ad esercitare il suo diritto alle ferie . Se infatti il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere uguale a quella erogata durante il servizio , non avrebbe utilizzato aggettivi come “ paragonabile “ o “ in linea di principio “ o , ancora , non avrebbe fatto riferimento alla diminuzione di retribuzione che fosse idonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie .
Del resto la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali , ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2004/88 /Ce , per come interpretata dalla Corte di Giustizia , comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento alla esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “ status “ personale e professionale del lavoratore ( Cass. 17.5.2019 n. 13425; Cas. 30.11.2021 n. 37589) , principio che , a parere di questo giudicante , è pienamente rispettato dalle contrattazione collettiva applicata nella specie .
L'art. 30 , par. 6 , del CCNL 2016 individua la retribuzione che le parti hanno inteso riconoscere in favore dei prestatori in ferire nel seguente modo : “ Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1. ed alle lettere c) , d) , n) del punto 1.2. dell'art. 68 ( retribuzione ) del presente CCNL , riservando al lavoratore in ferie non solo la retribuzione ordinaria ( minimo contrattuale , scatti di anzianità ed assegni ad personam ) , ma anche ulteriori compensi e elementi accessori come l'indennità di funzione Quadri ( lett. c ) , il salario professionale ( lett.d) e l'indennità di turno ( lett. n) . Sulla quota di retribuzione attribuita durante il periodo feriale incidono poi , in senso migliorativo , anche le previsioni contenute nel Contratto Aziendale FS , atteso che l'art. 14 prevede :” In aggiunta a quanto stabilito al punto 6) dell'art. 30 ( ferie ) del CCNL Mobilità/Area FS
, oltre al minimo contrattuale , di cui al punto 3 dell'art. 68 , al salario professionale ( art. 72 CCNL
Mobilità/Area FS) ,all'indennità di turno ( art. 81 CCNL Mobilità/Area AF) , ai lavoratori è corrisposta , nella giornate di ferie , anche la seguente ulteriore retribuzione : a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all'art. 25 del presente contratto;
elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all'art. 26 del presente contratto, con le modalità di erogazione ivi previste;
assegno “ad personam”, di cui al punto 1 dell'art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto;
salario di produttività, di cui all'art. 30 del presente contratto (ex IUP fissa, ndr); indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 31 del presente contratto;
indennità di cui ai punti 1, 6, 8 e 12 dell'art. 36 (indennità diverse) del presente contratto» . Pertanto , la retribuzione prevista dalla contrattazione aziendale nel periodo feriale , non solo rispetta i minimi contrattuali , ma garantisce un compenso correlato allo “ status “ personale e professionale del lavoratore e che tiene conto delle mansioni dallo stesso svolte .
Per quanto riguarda invece la “ Indennità di assenza dalla residenza “ , è proprio la pronuncia della
Corte di Giustizia 15 settembre 2011 C155/10 ad escludere la computabilità del suddetto compenso nella retribuzione feriale .
In quella pronuncia , infatti , la Corte era stata chiamata a valutare la computabilità nella retribuzione per ferie dei piloti dipendenti della British Airways del supplemento percepito per le ore passate fuori dalla base . Ebbene , nella predetta pronuncia la Corte ha indicato i criteri di valutazione della retribuzione “ ordinaria “ o “ paragonabile “ da utilizzare per la remunerazione delle ferie, ancorando la predetta retribuzione unicamente allo status professionale del lavoratore e riconoscendo quindi unicamente le integrazioni collegate alla qualifica professionale rivestita . Nella specie , pertanto , la
Corte ha affermato che i compensi connessi al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori sede non devono essere presi in considerazione r nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali .
Ma se questo è il principio espresso dalla Corte di Giustizia , non si ravvisa alcuna ragione per riconoscere , nella retribuzione per ferie dell'attuale ricorrente , la cd. “indennità di assenza dalla residenza , indennità che viene corrisposta , ai sensi dell'art. 77 , par.2 , del CCNL , solo laddove l'arco temporale tra l'orario di partenza del treno e l'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro comporti un'assenza di durata non inferiore a 3 ore . Si tratta , in definitiva , di una indennità che non
è automaticamente connessa alle mansioni espletate , ma dipende dall'eventualità che il lavoratore operi al di fuori della propria sede amministrativa e , comunque , per più di tre ore .
Si tratta, in tutta evidenza, di provvidenze idonee a tenere indenne il personale delle maggiori spese che deve affrontare quando si trovi per ragioni di servizio fuori della propria residenza e , pertanto , le stesse hanno carattere indennitario e non retributivo e come tali non vi è alcuna ragione per ritenerle intrinsecamente connesse alle specifiche mansioni e, in ogni modo, in ricorso non vi sono allegazioni specifiche per procedere in tal senso.
Solo per completezza , infine , non si può sottacere che , nella specie , il mancato inserimento nella retribuzione delle ferie delle due indennità richieste non sembra avere carattere dissuasivo . Nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dei giudici nazionali di legittimità, ciò che occorre andare ad indagare, allora, è se, per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali, ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettatigli perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo.
In altri termini, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva, oltre che essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato
, deve essere di importo congruo o comunque apprezzabile, in modo da poter dire che rinunciarvi può avere un effetto dissuasivo delle ferie , ma nella specie , non è possibile sostenere quanto affermato dal ricorrente circa l'incidenza delle predette voci nella misura del 35% sulla retribuzione giornaliera
.
Innanzitutto , proprio la diversa natura delle due indennità richieste impedisce di considerarle unitariamente , sicchè la valutazione di incidenza sulla retribuzione ordinaria andrebbe effettuata separatamente;
ma ciò che più importa rilevare è che la estrema variabilità dei compensi corrisposti mese per mese impedisce di effettuare un confronto tenendo conto della retribuzione giornaliera , che
, per quanto riguarda il ricorrente , varia in relazione alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa .
Il giudizio di comparazione deve necessariamente essere effettuato tra termini omogenei tra di loro , sicchè al fine di ricondurre l'ipotesi nella corretta prospettiva non si può che effettuare il confronto su base annuale . Abbiamo già sopra evidenziato , infatti , che la retribuzione mensile fruita dal lavoratore è stata estremamente variabile proprio inconsiderazione delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e , tra l'altro , non è possibile neppure affermare , sulla base dei prospetti prodotti ,che il ricorrente abbia percepito , nei periodi in cui ha goduto di ferie , di retribuzioni mensili inferiori a quelle ordinarie .
Infatti, le ferie sono su base annuale e, da un punto di vista statistico matematico, un calcolo omogeneo dovrebbe necessariamente procedere proprio annualmente.
Occorrerebbe quindi stabilire qual è stata la retribuzione annuale percepita dal ricorrente e in che misura abbia inciso su tale retribuzione la indennità di utilizzazione professionale variabile per stabilire, quindi, se il riconoscimento nei giorni di ferie della sola Indennità di Utilizzazione
Professionale Giornaliera di € 12,80 abbia comportato una consistente riduzione della retribuzione , indagine che , stando ai conteggi elaborati dalla convenuta e non specificamente contestati , non porta alle conseguenze dedotte in ricorso .
Da quanto detto ne consegue che, nel caso di specie, non si rientri in alcuno dei casi in cui vi sia una violazione della normativa euro-comunitaria e, dunque, il ricorso non può trovare accoglimento. Tale conclusione rende naturalmente superflua la pronuncia sulla eccezione di prescrizione pure sollevata dalla convenuta e sulla quale questo giudicante si è già espresso in termini conformi alla richiesta della convenuta .
Del pari appare superfluo indagare sulla inscindibilità delle norme contrattuali collettive e quindi sulla impossibilità di segmentare la disciplina unitaria di un istituto , pur riconoscendo la condivisibilità delle conclusioni cui è pervenuto sul punto il Tribunale di Roma con la sentenza n.
452 del 16 aprile 2024 citata nella memoria difensiva di . CP_1
La particolarità della vicenda e la presenza di orientamenti contrastanti conducono a compensare integralmente le spese tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,
- Respinge il ricorso;
- Compensa le spese.
Salerno 3 dicembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio