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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/07/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 662/2022 R.G., vertente
tra (o nata il [...] a [...] Parte_1 Parte_2
c.f. elettivamente domiciliata in Messina, Via San CodiceFiscale_1
Fili presso lo studio dell'Avv. Mario Intilisano che la rappresenta e difende per procura rilasciata a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del giudizio di primo grado
APPELLANTE e con sede a NO VE (TV) c.f. in NT P.IVA_1 ppresentante pro tempore elettivamen in Messina (ME), nella Strada San Giacomo n. 19, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ragno che la rappresenta e difende per procura generale alle liti del 27.01.2022 in Notar di Milano, rep. n. 27274, in atti Persona_1 APPELLATA
*** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 968/2022 (n. 4510/2014 R.G.) del Tribunale di Messina, pubblicata il 26.05.2022, avente ad oggetto assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 21.10.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante nel rigettare le avverse eccezioni si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto d'appello ed ha così concluso:
“1) In totale riforma della sentenza impugnata, rigettare l'eccezione di prescrizione proposta e ritenere e dichiarare il diritto della SI.ra (o , al conseguimento Parte_1 Parte_2 dell'indennizzo spettanteLe per la n uanto previsto dalla Polizza n.312956347 stipulata in data 02/08/2011 con la dagli artt. 14, 15 e 22 Controparte_2 delle Condizioni generali di polizza- Sezione E “Copert da diporto” (modello 1501/T23) e dall'Atto di dichiarazione n.001 (Mod. X005), riportante il valore assicurato;
2) Condannare di conseguenza la Via Marocchessa n. 14- 31021 AN NT ET (TV) , in persona del legale rappresentante, a versare alla P.IVA_2 ricorrente SI.ra zo spettanteLe per la perdita totale del natante Parte_2 assicurato e per medesima la somma di euro 400.000,00 in conformità alle condizioni di polizza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della documentazione richiesta (04/09/2012), ai sensi dell'art.22 delle Condizioni generali di polizza-Sezione E “Copertura per danni all'unità da diporto” (modello 1501/T23), sino al soddisfo;
3) Condannare di conseguenza la Via Marocchessa n. 14- NT 31021 AN ET (T , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante, a risarcire la ricorrente SI.ra i dell'art.1223 c.c. per il Parte_2 maggior danno patrimoniale e non patrimoni attuale, derivante dalla mancata ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 14, 15 e 22 delle Condizioni generali di polizza- Sezione E
“Copertura per danni all'unità da diporto” (modello 1501/T23) e dall'Atto di dichiarazione n.001 (Mod. X005) integrativo delle condizioni di polizza: il primo (danno patrimoniale presunto) da quantificarsi- ai sensi dell'art.1224 comma 2 c.c. e di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 16 Luglio 2008 n.19499- nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c.; il secondo (danno non patrimoniale) da quantificarsi in via equitativa, ai sensi dell'art.1226 cod.civile. 4) Ammettere prova per testi sui seguenti capitolati con i testi (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Testimone_1 Tes_2 16.04.1982) : Ver precedente la partenza della Moto e 1282/D da Palermo ed ossia il 04.10.2011 era stato controllato l'olio al motore e l'acqua del sistema di raffreddamento dell'imbarcazione nonché effettuate le rituali verifiche ante partenza;
Vero è nessuna anomalia era stata segnalata;
Vero è che il pernottamento è avvenuto nella predetta imbarcazione;
Vero è che la partenza è stata il giorno 05.10.2011 intorno alle ore 07.00 dall'approdo turistico le Darsene con destinazione Milazzo Porto;
Vero è che verso le ore 17.30 l'imbarcazione si trovava al traverso di Barche Grosse di Santo Stefano di Calastra;
Vero è che al detto orario delle 17.30 è stata nottata una fumata nera proveniente dallo scarico laterale del motore e ad un immediato controllo della sala macchine la stessa è risultata allagata;
Vero è che dopo 10- 15 minuti il motore si arrestava ed anche le batterie poste in sala macchine si danneggiavano;
Vero che non a causa di ciò non funzionavano più le pompe di sentina;
Vero è che si decideva di dare fondo alle ancore e veniva allertato il numero 1530 per l'assistenza a mare;
Vero è che allorquando l'allagamento aveva raggiunto l'altezza degli oblò della sala macchine l'imbarcazione veniva abbandonata;
Vero è che si confermano integralmente le dichiarazioni rese all'Autorità Marittima il 13.10.2011 ed allegate al fascicolo di parte attrice e convenuta;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Mario Intilisano, che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi;
”
Il procuratore della parte appellata si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto d'appello ed ha così concluso:
2 “ 1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex adverso in quanto redatto non rispettando le rigide e specifiche indicazioni previste dall'art. 342 c.p.c.; 2) Sempre in via preliminare confermare integralmente la sentenza di primo grado che è logica, corretta e giuridicamente ineccepibile rigettando l'appello proposto dalla SI.ra nonché le richieste istruttorie ivi Parte_1 formulate, in quanto del tutto infondato e privo di iuridico;
3) Condannare l'odierna appellante al pagamento di spese processuali e compensi professionali di questo secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 3.10.2022 ha impugnato Parte_1 davanti a questa Corte, nei confronti di ersona del suo NT legale rappresentante pro tempore, la getto con la quale il giudice del Tribunale di Messina, sulla domanda di indennizzo proposta con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e relativa al contratto di assicurazione intercorso tra le parti, ha così disposto:
“ 1. Dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo azionato da
[...] e, per l'effetto, rigetta la sua domanda;
2. Condanna a pagare le Pt_2 Parte_2 lite a favore di che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre accessori di NT legge.”
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse accolto l'appello ritenendo fondate le domande allegate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado condannando la società appellata al pagamento dell'indennizzo per il sinistro occorso il 5.10.2021 quando l'imbarcazione di proprietà della ricorrente denominata “BIGA 1” iscritta presso il Registro della Parte_1 rto di Messina al n. ME 1282/D, assicurata con
[...]
(polizza n. 31295347) mentre era in navigazione da Palermo a CP_1 affondata in prossimità delle acque antistanti la località “Barche Grosse” del Comune di S. Stefano di Camastra e la società appellata pur sollecitata non aveva provveduto al pagamento dell'importo di € 400.000,00 quale indennizzo contrattualmente convenuto in polizza.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 19.01.2023 si è costituita la per resistere al gravame ed ha chiesto NT preliminarmente dichiararsi inammissibile l'appello perché in violazione dell'art. 342 c.p.c. non conteneva la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata (con le relative doglianze e l'esposizione delle argomentazioni volte a contrastare le relative motivazioni) e chiesto nel merito il rigetto dell'appello perché infondato.
All'udienza del 7.7.2023 la Corte, dato atto che non sussistevano i presupposti per la pronuncia di ordinanza ai sensi dell'art. 348 c.p.c., ha rinviato la causa
3 per la precisazione delle conclusioni;
quindi, per effetto della ridistribuzione del ruolo all'udienza del 21.10.2024 ha assunto la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.. Le parti hanno depositato scritti difesivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRELIMINARMENTE: SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO AI SENSI DELL'ART. 342 E 348 BIS C.P.C.
Prima di procedere con l'esame nel merito dell'appello appare opportuno esaminare l'eccezione proposta dalla parte appellata in relazione alla inammissibilità dello stesso per violazione agli artt. 342 c.p.c.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità l'art. 342 comma I c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”. (Cass. Civ. Sezione Terza Ord. N.10916 del 05/05/2017).
Al riguardo, è sufficiente, osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. Civ., sez. lav., 05/02/2015, n. 2143).
4 Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa. 1
1. SULLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO. Con il primo motivo d'appello, assume l'appellante che il Giudice di prime cure ha errato nell'applicare al rapporto contrattuale in oggetto la prescrizione annuale di cui all'art. 547 del Codice della Navigazione anziché quella biennale poiché il rapporto tra assicuratore e assicurato non è contemplato nella norma, ritenendosi invece applicabile la prescrizione ordinaria di cui all'art. 2952 c.c., disposizione più favorevole indicata anche dal Codice del Consumo trattandosi di un contratto tra consumatore e professionista.
In subordine assume che, comunque, anche la prescrizione annuale non si era verificata in quanto il sinistro era occorso il 5.10.2011, l'indennizzo era stato chiesto il 12.10.2011, la richiesta era stata reiterata il 3.09.2012 e la domanda di mediazione presentata il 24.01.2013.
Assume altresì che il 31.01.2013 la comunicava di non poter NT provvedere alla liquidazione dell'in mancava il certificato di chiusa inchiesta e quindi il 13.05.2013 il procedimento di mediazione veniva concluso con esito infruttuoso.
Quindi, il 2.7.2013 l'appellante aveva inviato una mail alla NT il 4.7.2013 veniva rilasciato dalla Procura della Repubbl
5 Mistretta il certificato di chiusa inchiesta, e il 3.09.2013 veniva reiterato il pagamento dell'indennità.
Ancora, il 7.02.2014 la comunicava il diniego al pagamento CP_1 dell'indennizzo ed il succ .05.2014 veniva depositata dalla parte appellante un'altra domanda di mediazione alla quale veniva dato negativo riscontro l'11.06.2014 con il quale la ribadiva il diniego NT
(già comunicato il 28.01.2014) a partecipare al procedimento di mediazione che così veniva definito infruttuosamente il 19.06.2014.
In data 19.02.2015 veniva notificato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Messina per cui è il presente giudizio d'appello.
Il motivo d'appello è infondato.
Anzitutto non può fondatamente ritenersi che alla fattispecie non sia applicabile il codice della navigazione in quanto lex specialis secondo la quale i diritti derivanti dai contratti di assicurazione (marittima e aerea) si prescrivono nel termine di un anno. Le azioni relative a tali contratti devono essere intraprese entro questo periodo, altrimenti su di essi incombe la prescrizione del relativo diritto.
L'art 547 del Codice della Navigazione che prevede il decorso del termine di un anno per quanto riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento dell'assicurato verso l'assicuratore, non può legittimamente trovare alcuna deroga.
“In tema di navigazione marittima ed aerea, il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 547, comma 1, c.n. si applica a tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, incluso quello all'indennizzo dell'assicurato verso l'assicuratore in caso di verificazione dell'evento previsto in contratto, trattandosi di disposizione avente natura speciale rispetto all'art. 2952, comma 2, c.c..” Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 541 del 15/01/2020 (Rv. 656630 - 01)
La natura di norma speciale dell'art. 547 Cod. Nav. comporta la prevalenza della stessa rispetto alla norma generale contenuta nel Codice civile in ottemperanza al criterio “lex specialis derogat generali”. In particolare, il Supremo collegio ha precisato nelle motivazioni della sentenza di cui infra:
“del chiaro ed univoco disposto di cui all'art. 547 c.n., comma 1, non vi è dubbio che, in materia di contratto di assicurazione concernente la navigazione aerea (e marittima), il termine di prescrizione per tutti i diritti derivanti da detto contratto è quello annuale; nessuna distinzione in ordine ai diritti derivanti dal contratto di assicurazione aerea è prevista, invero, dalla su menzionata
6 disposizione, sicché è chiara l'intenzione del legislatore di prevedere, nella speciale materia aerea e marittima, un unico termine di prescrizione (quello annuale) per tutti i diritti derivanti dai contratti di assicurazione stipulati nelle dette materie;
ed invero, se il legislatore avesse voluto introdurre una qualche distinzione, lo avrebbe espressamente e chiaramente esplicitato;
tanto a maggior ragione ove si consideri che, al momento dell'entrata in vigore del codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione era unico (un anno) per l'art. 547 c.n. e per l'art. 2952 c.c., e quindi prescindeva dalla materia dei singoli contratti di assicurazione. ….. Il richiamo all'art. 2952 c.c., di cui alle parole “fermo per il rimanente il disposto dell'art. 2952 c.c.”, contenuto nell'art. 547 c.n., comma 2, non può, in alcun modo, riferirsi, come agevolmente desumibile proprio dalla stessa utilizzazione dell'espressione “rimanente”, nè alla durata del termine di prescrizione (già disciplinata, infatti, come detto, dal comma 1) né al momento di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento dell'assicurato verso l'assicuratore (espressamente disciplinata dallo stesso art. 547 c.n., comma 2), ma concerne esclusivamente gli aspetti della prescrizione in materia di navigazione aerea non specificamente disciplinati dai detti commi, e quindi il decorso e la eventuale sospensione del termine di prescrizione nell'assicurazione della responsabilità civile (art. 2952 c.c., commi 3 e 4) ed il rapporto tra assicuratore ed eventuale suo riassicuratore (art. 2952 c.c., comma 5) … .”
§§
Chiarita la superiore circostanza deve ora verificarsi se nella fattispecie in esame si sia verificato il decorso infruttuoso della prescrizione annuale come rilevato dal Giudice di prime cure, o se invece, siano intervenuti atti interruttivi che abbiano impedito la perdita del diritto di indennizzo da parte dell'appellante Parte_1
Dopo il verificarsi del sinistro (5.10.2011) la parte appellante ha interrotto il termine di prescrizione con raccomandata “a mani” del 12.10.2011, con fax del 3.09.2012 e con raccomandata recapitata il 3.09.2012, quindi ha avviato un primo procedimento di mediazione il 24.01.2013 conclusosi con verbale negativo il 13.05.2013 e successivamente in data 24.05.2014 un secondo procedimento di mediazione concluso negativamente con verbale del 19.06.2014.
Tra i due suddetti procedimenti di mediazione appare maturato il decorso del termine annuale di prescrizione e quindi la decadenza del diritto all'indennizzo.
Assume la parte appellante, invece, che la prescrizione non sarebbe maturata perché vi sono atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione quali il diniego all'indennizzo da parte di del 28.01.2014 e le mail del NT
2.07.2013 e del 3.09.2013 con le quali la parte appellante chiedeva informazioni circa lo stato del procedimento di liquidazione. Peraltro, ha errato il Giudice di prime cure nel non ritenere sospeso il termine di prescrizione sino al 4.07.2013,
7 data nella quale veniva rilasciato dalla Procura del Tribunale di Mistretta il certificato di chiusa inchiesta.
I superiori rilievi sono infondati.
Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 28/2010 “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.”
Ne consegue che ai sensi dell'art. 2945 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dalla comunicazione alle controparti della domanda di mediazione e la sospensione perdura solo sino all'esito del procedimento di mediazione.
Riguardo il primo procedimento di mediazione, come rilevato in atti dalla parte appellante esso si è concluso il 13.05.2013 e pertanto il termine è ripreso a decorrere dal giorno successivo e scadeva il 13.05.2014.
Il secondo procedimento di mediazione è stato proposto oltre tale termine in quanto depositato tardivamente il 20.05.2014 e, soprattutto, comunicato a successivamente il 23.05.2014. NT a sotto tale profilo appare condivisibile.
Resta quindi da verificare se prima che fosse decorso il termine di prescrizione del 13.05.2014 la parte appellante avesse con ulteriori atti interrotto il decorso della stessa. Sotto tale profilo si osserva, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, che il diniego dell'indennizzo comunicato alla parte appellante in data 7.02.2014 non ha l'effetto di interrompere la prescrizione in quanto dalla stessa non emerge alcun riconoscimento del preteso diritto (art. 2944 c.c.) avendolo, invece, la società assicuratrice espressamente contestato.
Quanto alle mail inviate il 2.7.2013 ed il 3.09.2013 dalla alla Pt_1
in esse si chiedeva di avere riscontro alle num ieste NT vertimento che stante il perdurare silenzio si era costretti ad iniziare il relativo giudizio. Tuttavia, tali comunicazioni sono inidonee a valere quali costituzione in mora del debitore con intimazione del relativo pagamento non sottoscritti dalla parte appellante e quindi non possono riconoscersi come atti idonei ad interrompere la prescrizione.
“L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta "ad validitatem" e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici;
pertanto,
8 esso, se privo di sottoscrizione, non produce l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., senza che l'elemento formale mancante possa essere integrato, "ex post", e con efficacia "ex tunc", attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma”. (Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 12182 del 07/05/2021 Rv. 661326 - 02).
“Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore.” (Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018 Rv. 649150 - 01)
“Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
pertanto, non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento”. (Cass. Civ. Sez. L. Ordinanza n. 279 del 04/01/2024 (Rv. 669655 - 01)
“Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto , astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nel decidere su una domanda di risarcimento dei danni conseguente all'esecuzione di un contratto d'appalto, aveva erroneamente ritenuto idonee ad interrompere la prescrizione lettere contenenti mere denunce dei vizi da parte del committente, invece che istanze di messa in mora).” (Cass. Civ. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 7188 del 18/03/2025 Rv. 674028 - 01)
9 In ultimo, anche la mancata produzione del certificato di chiusura inchiesta non è causa di sospensione della prescrizione posto che come correttamente motivato nella impugnata sentenza lo stesso rappresenta, ai sensi dell'art. 22 del contratto di assicurazione, una mera facoltà dell'impresa di richiederlo prima di procedere al pagamento dell'indennizzo e non un adempimento necessario per far valere in giudizio il diritto della parte appellante, e tale da costituire una condizione sospensiva per il decorso della prescrizione, tanto che quest'ultima aveva già precedentemente promosso la domanda di mediazione del 24.01.2013 per ottenere il pagamento dell'indennizzo.
In conseguenza l'eccezione di prescrizione è pienamente fondata e quindi il motivo d'appello deve essere rigettato. Il rigetto del primo motivo d'appello e quindi l'accertamento della perdita del diritto all'indennizzo per effetto della intervenuta prescrizione l'assorbimento dei successivi motivi d'appello riguardanti il merito.
Le spese processuali restano a carico della parte appellante risultata soccombente e calcolate, secondo lo scaglione di cui al D.M. 55/2014 (da € 260.001 ad € 520.000) come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) che si liquidano nei minimi data la non complessità delle questioni trattate in € 10.150,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a. (€ 2.200,00 per studio, € 1.300,00 per introduttiva, € 2.950,00 per trattazione ed € 3.700 per la fase decisionale).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
10 la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato il 3.10.2022, nei confronti di avverso la NT sentenza n. 968/2022 (n. 4510/2014 i Messina pubblicata il 26.05.2022, così statuisce:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
2. condanna l'appellante (c.f. Parte_1 C.F._1
) al pagamento i
[...] NT
o legale rappresentante pro processuali liquidate come in parte motiva in € 10.150,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a..
Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) il 25.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare
- del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio)» (Cass. Civ. SS.UU., Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).