Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2024, n. 19042
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Sentenza 11 luglio 2024

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In tema di interposizione di manodopera, l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall'intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev'essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell'interposizione, perché nullità dell'interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valida la messa in mora contenuta nell'atto introduttivo del giudizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2024, n. 19042
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19042
    Data del deposito : 11 luglio 2024

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