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Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1024/2024
Tribunale Ordinario di Enna
Sezione Unica Civile
Il Giudice delegato alla trattazione del procedimento, dott.ssa Sara Antonelli, provvedendo nel procedimento iscritto al n. r.g. indicato in epigrafe, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. TAMBE' ENNIO Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. PIAZZA GIUSEPPE CP_1
RESISTENTE
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 14/01/2025, letti ed esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso per la separazione giudiziale, depositato in data 6.11.2024, il ricorrente, , Parte_1
ha domandato al Tribunale di adottare in via di urgenza un ordine di protezione nei confronti della moglie ai sensi degli artt. 473 bis 69 e ss. CP_1
Precisamente, il ricorrente ha chiesto l'emissione di un ordine di allontanamento dalla casa familiare nei confronti della moglie, nonché di affido del minore al padre e collocamento del figlio presso di lui.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto:
- di essere coniugato con la resistente dal 27.08.2009;
- che dall'unione coniugale, in data 11.09.2010, è nato un figlio, ; Persona_1
- di avere stabilito la residenza familiare nel Comune di Barrafranca, dapprima nella casa di via
Leonforte/Regalbuto e dal mese di giugno 2023 nella casa di Via Minniti n. 73; - che dall'inizio dell'anno 2024 la moglie ha iniziato a venire meno ai propri doveri coniugali
(preparazione della cena e attività di lavanderia) e il figlio ha cominciato ad allontanarsi da lui;
- che, in occasione delle richieste alla moglie in ordine a tali cambiamenti, spesso si è ritrovato a discutere con lei;
- di avere scoperto a maggio 2024 che la moglie fa uso di psicofarmaci probabilmente da molto tempo;
- che la moglie il 9 settembre 2024 ha inscenato davanti al figlio una finta aggressione da parte del marito, tanto da spingersi a chiamare i Carabinieri;
- che, dopo l'episodio di settembre, il ricorrente ha iniziato a registrare alcune conversazioni intercorse tra la moglie e il figlio al fine di tutelare sia il suo rapporto con il minore, sia la sua posizione in un eventuale contenzioso giudiziario;
- che dalle predette registrazioni emerge:
(i) che la resistente ha cercato di creare artatamente, anche con il coinvolgimento dei suoi familiari in Germania, altri episodi di violenza per allontanare il coniuge ed influenzare il minore, con utilizzo di linguaggio scurrile e poco appropriato, diretto a denigrare la figura del padre;
(ii) che la madre ha coinvolto il minore nelle dinamiche di coppia, facendolo assistere a chiamate o videochiamate nelle quali parla della crisi coniugale;
(iii) che la madre sta cercando di allontanare il minore anche dal nonno paterno;
(iv) che il minore, alla vista dei disordini creati dal padre, ha pronunciato frasi violente nei confronti del padre;
(v) che la madre e i suoi parenti stanno denigrando la figura paterna con il figlio minore delle parti;
(vi) che il minore è stato coinvolto dalla madre nella falsificazione di una firma del padre sul libretto scolastico delle assenze, nonché indotto dalla stessa madre ad assumersene la responsabilità.
Pertanto, il ricorrente, sull'assunto della totale inadeguatezza della moglie nella gestione del minore
“anche in considerazione degli psicofarmaci” che la stessa – secondo la prospettazione del ricorrente – è solita assumere, ha chiesto al Tribunale di disporre l'allentamento della resistente dalla casa familiare e l'affidamento esclusivo del figlio in minore, con collocamento presso di lui.
Si è costituita la resistente, , la quale ha eccepito in via preliminare l'inutilizzabilità CP_1
delle registrazioni prodotte perché acquisite contra legem, in quanto trattasi di registrazioni di conversazioni intercorse tra la resistente e il figlio minore in assenza del ricorrente e all'insaputa della resistente e del figlio.
La resistente ha inoltre contestato ogni addebito, rappresentando anche in questo giudizio che il marito è solito a porre in essere atti intimidatori nei suoi confronti e nei confronti del figlio, come
2 ad esempio gettare creme sui mobili, a terra o nello zaino del figlio, al solo fine di provocarla e registrare le sue reazioni e i suoi sfoghi con il figlio
La resistente ha inoltre dedotto di essersi sempre occupata con diligenza della casa e del figlio
, il quale ha scelto autonomamente di vivere con lei. Per_1
Con riferimento all'accusa mossa dal ricorrente di regolare assunzione di psicofarmaci senza controllo, la resistente ha dedotto e documentato di avere assunto temporaneamente un farmaco, regolarmente prescritto dal medico di base, nel periodo di crisi coniugale quando ancora viveva con il marito.
All'udienza del 14 gennaio 2025 sono state sentite entrambe le parti.
Il ricorrente ha reso dichiarazioni coerenti con i fatti esposti in ricorso, dichiarando che da un anno lui e la moglie non andavano più d'accordo e giungendo ad affermare che la moglie ha plagiato il figlio . Il resistente ha inoltre rappresentato di avere installato una telecamera in ragione del Per_1
fatto che la ricorrente torna frequentemente nella casa familiare al fine di creare scompiglio, portarsi via vari beni tra i quali il televisore e altri elettrodomestici.
Con riferimento all'episodio del 9 settembre 2024, il ricorrente ha dichiarato di non avere fatto nulla di male e che la moglie si sarebbe rinchiusa in una stanza con il figlio senza alcun motivo.
Il resistente ha inoltre aggiunto di subire i comportamenti minacciosi degli zii di sua moglie e di avere appreso dalle registrazioni effettuate che la moglie ha fatto inserire al figlio la sua firma falsa nel libretto della scuola per consentirgli di uscire anticipatamente.
Infine, il resistente ha precisato di essersi accorto nel mese di maggio dell'anno 2024 che la moglie aveva cominciato ad assumere antidepressivi e di averla pregata di andare da un medico, dichiarando altresì che lei si è rifiutata di andarci.
Alla medesima udienza è stata sentita anche la resistente, la quale ha descritto in modo preciso aggressioni verbali e condotte intimidatorie poste in essere dal ricorrente nei suoi confronti, collocandole nel tempo e nello spazio.
La resistente ha inoltre precisato di essersene andata di casa con suo figlio perché aveva paura del marito e di voler più non tornare a casa perché la situazione è insostenibile e teme il marito (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 14.01.2025: “Io poi me ne sono andata di casa con mio figlio perché avevo paura di lui. Avevo paura che oltre a questi dispetti potesse arrivare a fare altro. Non sto tornando a casa perché c'è lui e la situazione è insostenibile e ho troppa paura a stare con lui a casa. Lui mi ha più volte minacciata di mandarmi gli assistenti sociali per farmi togliere mio figlio.
Oltre a tutti i dispetti che ho elencato mi ha anche tolto e portato via molte delle mie cose come
l'asciugacapelli, la piastra per i capelli, il ferro da stiro e alcuni dei miei documenti sanitari”.”
3 La resistente ha anche chiarito di vivere nella casa dei genitori e di non avere più visto suo marito, lamentandosi del fatto che la casa in cui sta vivendo con il figlio è molto fredda perché non c'è il riscaldamento e che il marito, oltre a non aiutarla economicamente, incassa anche l'assegno unico per il figlio.
La resistente ha infine negato con risolutezza di assumere psicofarmaci, dichiarando di avere assunto degli antidepressivi temporaneamente per tre/quattro mesi in ragione dello stress derivato dalla crisi coniugale (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 14.01.2025: “Io nego di assumere psicofarmaci nemmeno su prescrizione medica. Non assumo proprio nulla. Io ho assunto degli antidepressivi temporaneamente per ¾ mesi quando stavo con mio marito, su prescrizione medica e perché ero stressata a causa sua”).
Nel presente giudizio è stato inoltre prodotto da parte resistente il verbale delle dichiarazioni rese dal figlio delle parti, , all'udienza del 19.11.2024 nella causa di separazione iscritta Persona_1
al n. R.G. 983/2024, pendente tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto.
Si è ritenuto pertanto di non disporre nuovamente – quantomeno in questa fase del procedimento –
l'ascolto del minore . Persona_1
Ciò premesso, a prescindere dall'ammissibilità o meno delle registrazioni prodotte da parte ricorrente (sulla quale il Giudice si pronuncerà all'esito della prima udienza di comparizione delle parti), si ritiene che non sussistano i presupposti oggettivi necessari per l'emanazione del richiesto provvedimento.
Ed invero, giova rammentare che, sotto il profilo oggettivo, il presupposto per l'emanazione dell'ordine di protezione richiesto è che la condotta di una delle parti sia tale da recare grave pregiudizio alla integrità fisica o morale dell'altra parte o del minore: la gravità è determinata sia dall'intensità del pericolo sia dalla probabilità di una reiterazione dei medesimi comportamenti.
La legge non tipizza le condotte che giustificano l'adozione del provvedimento di protezione, ma la dottrina e la giurisprudenza hanno enucleato diverse ipotesi divenute socialmente tipiche: così, il pregiudizio all'integrità fisica e morale si verifica quando la persona subisce atti di violenza e ingiurie, coazione fisica e minacce, ripetuti episodi di violenza e aggressioni fisiche, minacce di mali ingiusti e aggressioni verbali. Va condiviso sul punto l'indirizzo del Trib. di Bari (28.7.2004, su Il Foro Italiano o5, I, 555) secondo cui per potersi configurare il grave pregiudizio per l'integrità morale del coniuge deve verificarsi un vulnus alla dignità dell'individuo di entità non comune.
Poste le superiori premesse teoriche e venendo al caso di specie si ritiene che non sussistano i presupposti per l'emissione nei confronti della resistente dell'ordine di allontanamento dalla casa
4 familiare, anzitutto perché è pacifico che la resistente si è trasferita con il figlio minore nella casa dei nonni.
Inoltre, con riferimento alle presunte condotte illecite poste in essere dalla ricorrente, si ritiene che queste non giungano a integrare il presupposto del grave pregiudizio alla integrità fisica o morale né del resistente, né del figlio minore.
In particolare, non si ritiene che le condotte addebitate alla resistente possano aver arrecato al ricorrente o al figlio minore un vulnus alla propria dignità personale o possano aver fatto insorgere uno stato di paura di gravità tale da comportare l'adozione di un ordine di protezione.
Ciò lo si desume, oltre che dal disvalore in sé degli episodi riportati, anche dal fatto che emerge chiaramente anche dalle dichiarazioni rese dal figlio che quest'ultimo vive per sua volontà Per_1 con la madre, mostrando invece rancore nei confronti del padre e paura di quest'ultimo (cfr. dichiarazioni rese davanti a questo Giudice all'udienza del 19.11.2025 del procedimento iscritto al n. R.G. 983/2024 pendente tra le stesse parti – doc. 4 fascicolo di parte resistente: “In questo momento vivo a casa di mia nonna dove vivono i miei nonni e mia mamma ma qualche sera io e mia mamma andiamo a dormire insieme nella casa dove vivevo prima e dove c'è mio PÀ; ad esempio, siamo andati a dormire là domenica scorsa, abbiamo cenato da mia nonna e siamo arrivati dopo cena. Io non ero molto contento perché avevo paura che mio PÀ si svegliasse e facesse qualcosa di inaspettato).
Anzi, il minore, parlando del padre e del loro rapporto, ha spontaneamente raccontato i motivi per i quali non vuole vedere il padre, confermando quanto dichiarato dalla resistente in ordine sia alle condotte intimidatorie poste in essere dal padre, sia all'episodio del 9 settembre 2024, in occasione del quale la resistente ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine (cfr. dichiarazioni rese davanti a questo Giudice all'udienza del 19.11.2025 del procedimento iscritto al n. R.G. 983/2024 pendente tra le stesse parti – doc. 4 fascicolo di parte resistente: Io avevo un bel rapporto con mio padre, parlavamo e giocavamo insieme, però è peggiorato quando ha cominciato a litigare con mia madre
e ad offenderla con frasi del tipo “hai sputato nel piatto dove magi, ”. Mi è capitato spesso di Per_2
vedere discussioni tra i miei genitori e i litigi sono diventati più pesanti negli ultimi mesi. Mi è capitato una volta che mio padre se l'è presa con me a maggio quando sono tornato dalla
Germania; se l'è presa perché ero un po' triste perché mi mancavano mio zio e i mei nonni. Mi piace andare a trovare i miei parenti in Germania però non ci sono andato spesso perché mio padre non voleva. Quando vivevo con mio PÀ, mio PÀ a volte buttava cose per terra tipo detersivo, farina, crema, aggiungo che la crema me l'ha buttata anche nello zaino;
io non dicevo nulla perché avevo paura della reazione che avrebbe potuto avere. Un giorno siccome mia mamma
5 stava sempre con me e non mi voleva lasciare da solo con lui, lui ha cominciato a inseguirci per casa e io e mia mamma ci siamo quindi chiusi a chiave in una stanza e mia mamma ha chiamato i
Carabinieri, i quali ci hanno fatto allontanare da casa).
Il figlio minore delle parti ha inoltre dichiarato con risolutezza di non voler vedere il padre al momento e di vivere volentieri con la madre (cfr. dichiarazioni rese davanti a questo Giudice all'udienza del 19.11.2025 del procedimento iscritto al n. R.G. 983/2024 pendente tra le stesse parti
– doc. 4 fascicolo di parte resistente: “Mi piace la casa dei nonni, io sto usando la camera di mio zio che è in Germania, ho portato le mie cose in questa casa. Di me si è occupato di più mia mamma però anche mio PÀ mi è venuto a prendere a scuola quando mia mamma non poteva. Io vivo volentieri con mia mamma anche perché se andassi con mio PÀ lui lo vedrei poco perché lavora tutto il giorno.
Al momento non ho voglia di vedere mio PÀ per tanti motivi: ad esempio perché potevo scivolare anche io sulle cose che buttava a terra, perché si rifiuta di firmare il libretto della scuola per farmi uscire prima e perché mi ha portato via il motorino dando la colpa a mia mamma e dicendomi che la mamma aveva rotto le freccette quando in realtà mia mamma era con me. Non voglio vederlo anche perché si comporta male”).
Anche quanto dedotto e dichiarato dal ricorrente in merito all'assunzione da parte della resistente di psicofarmaci senza un controllo medico è risultato smentito dalla documentazione prodotta da quest'ultima.
Ed invero, dalla dichiarazione resa per iscritto dalla dott.ssa risulta che la resistente Persona_3
dal 7 maggio 2024 ha assunto un farmaco dietro prescrizione medica, nonché che ad ogni successivo controllo il quantitativo del farmaco è stato gradualmente ridotto e poi definitivamente sospeso il 30 settembre 2024, in ragione della regressione della sintomatologia e della guarigione clinica della paziente (cfr. doc. n. 5, fascicolo della resistente: “La paziente in data 07.05.2024 si recava in studio riferendo crisi di pianto cefalea persistente, astenia, apatia per problemi familiari.
Pertanto ponendo diagnosi di episodio depressivo si prescrive Daparox 20 mg si rivalutava nel tempo la paziente attraverso colloqui mirati e man mano la dose veniva ridotta e poi sospeso in data 30.09.2024 in quanto la sintomatologia era regredita e la paziente risultava clinicamente guarita”)
Pertanto, pur ritenendosi di dover coinvolgere, all'esito della prima udienza di comparizione, gli operatori competenti al fine di tentare un riavvicinamento tra padre e figlio, anche al fine di garantire a il diritto alla bigenitorialità, non si reputa necessario disporre, allo stato, Per_1
l'affidamento del figlio al padre. Per_1
6 In definitiva, benché sia emerso un elevato tasso di conflittualità all'interno della coppia, che si ripercuote negativamente nella relazione del figlio con entrambi i genitori e pur essendo le condotte addebitate alla resistente denotate da una certa gravità, si ritiene, tuttavia, che lo strumento richiesto dal ricorrente non è quello che l'ordinamento ha predisposto per risolvere un simile situazione conflittuale.
L'elevato tasso di conflittualità all'interno della coppia e i fatti allegati da entrambe le parti, infatti, paiono idonei a dare luogo all'adozione di provvedimenti quali l'autorizzazione a vivere separati con assegnazione o meno della casa coniugale, nonché rilevanti ai fini della decisione sull'affidamento e sul collocamento del figlio, ma non appaiono sufficienti a fondare l'ordine di protezione richiesto.
Ne consegue il rigetto della domanda del ricorrente diretta ad ottenere l'emissione di un ordine di protezione nei confronti della resistente.
In questa fase del procedimento devono rigettarsi anche le altre domande proposte dalle parti, essendo la sede appropriata per siffatte richieste quella del giudizio di separazione già pendente e non la presente fase processuale deputata esclusivamente alla decisione in ordine alla domanda di emissione di un ordine di protezione.
P.Q.M.
rigetta la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere l'emissione di un ordine di protezione nei confronti della resistente.
Si comunichi alle parti.
Enna, 10/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
7
Tribunale Ordinario di Enna
Sezione Unica Civile
Il Giudice delegato alla trattazione del procedimento, dott.ssa Sara Antonelli, provvedendo nel procedimento iscritto al n. r.g. indicato in epigrafe, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. TAMBE' ENNIO Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. PIAZZA GIUSEPPE CP_1
RESISTENTE
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 14/01/2025, letti ed esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso per la separazione giudiziale, depositato in data 6.11.2024, il ricorrente, , Parte_1
ha domandato al Tribunale di adottare in via di urgenza un ordine di protezione nei confronti della moglie ai sensi degli artt. 473 bis 69 e ss. CP_1
Precisamente, il ricorrente ha chiesto l'emissione di un ordine di allontanamento dalla casa familiare nei confronti della moglie, nonché di affido del minore al padre e collocamento del figlio presso di lui.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto:
- di essere coniugato con la resistente dal 27.08.2009;
- che dall'unione coniugale, in data 11.09.2010, è nato un figlio, ; Persona_1
- di avere stabilito la residenza familiare nel Comune di Barrafranca, dapprima nella casa di via
Leonforte/Regalbuto e dal mese di giugno 2023 nella casa di Via Minniti n. 73; - che dall'inizio dell'anno 2024 la moglie ha iniziato a venire meno ai propri doveri coniugali
(preparazione della cena e attività di lavanderia) e il figlio ha cominciato ad allontanarsi da lui;
- che, in occasione delle richieste alla moglie in ordine a tali cambiamenti, spesso si è ritrovato a discutere con lei;
- di avere scoperto a maggio 2024 che la moglie fa uso di psicofarmaci probabilmente da molto tempo;
- che la moglie il 9 settembre 2024 ha inscenato davanti al figlio una finta aggressione da parte del marito, tanto da spingersi a chiamare i Carabinieri;
- che, dopo l'episodio di settembre, il ricorrente ha iniziato a registrare alcune conversazioni intercorse tra la moglie e il figlio al fine di tutelare sia il suo rapporto con il minore, sia la sua posizione in un eventuale contenzioso giudiziario;
- che dalle predette registrazioni emerge:
(i) che la resistente ha cercato di creare artatamente, anche con il coinvolgimento dei suoi familiari in Germania, altri episodi di violenza per allontanare il coniuge ed influenzare il minore, con utilizzo di linguaggio scurrile e poco appropriato, diretto a denigrare la figura del padre;
(ii) che la madre ha coinvolto il minore nelle dinamiche di coppia, facendolo assistere a chiamate o videochiamate nelle quali parla della crisi coniugale;
(iii) che la madre sta cercando di allontanare il minore anche dal nonno paterno;
(iv) che il minore, alla vista dei disordini creati dal padre, ha pronunciato frasi violente nei confronti del padre;
(v) che la madre e i suoi parenti stanno denigrando la figura paterna con il figlio minore delle parti;
(vi) che il minore è stato coinvolto dalla madre nella falsificazione di una firma del padre sul libretto scolastico delle assenze, nonché indotto dalla stessa madre ad assumersene la responsabilità.
Pertanto, il ricorrente, sull'assunto della totale inadeguatezza della moglie nella gestione del minore
“anche in considerazione degli psicofarmaci” che la stessa – secondo la prospettazione del ricorrente – è solita assumere, ha chiesto al Tribunale di disporre l'allentamento della resistente dalla casa familiare e l'affidamento esclusivo del figlio in minore, con collocamento presso di lui.
Si è costituita la resistente, , la quale ha eccepito in via preliminare l'inutilizzabilità CP_1
delle registrazioni prodotte perché acquisite contra legem, in quanto trattasi di registrazioni di conversazioni intercorse tra la resistente e il figlio minore in assenza del ricorrente e all'insaputa della resistente e del figlio.
La resistente ha inoltre contestato ogni addebito, rappresentando anche in questo giudizio che il marito è solito a porre in essere atti intimidatori nei suoi confronti e nei confronti del figlio, come
2 ad esempio gettare creme sui mobili, a terra o nello zaino del figlio, al solo fine di provocarla e registrare le sue reazioni e i suoi sfoghi con il figlio
La resistente ha inoltre dedotto di essersi sempre occupata con diligenza della casa e del figlio
, il quale ha scelto autonomamente di vivere con lei. Per_1
Con riferimento all'accusa mossa dal ricorrente di regolare assunzione di psicofarmaci senza controllo, la resistente ha dedotto e documentato di avere assunto temporaneamente un farmaco, regolarmente prescritto dal medico di base, nel periodo di crisi coniugale quando ancora viveva con il marito.
All'udienza del 14 gennaio 2025 sono state sentite entrambe le parti.
Il ricorrente ha reso dichiarazioni coerenti con i fatti esposti in ricorso, dichiarando che da un anno lui e la moglie non andavano più d'accordo e giungendo ad affermare che la moglie ha plagiato il figlio . Il resistente ha inoltre rappresentato di avere installato una telecamera in ragione del Per_1
fatto che la ricorrente torna frequentemente nella casa familiare al fine di creare scompiglio, portarsi via vari beni tra i quali il televisore e altri elettrodomestici.
Con riferimento all'episodio del 9 settembre 2024, il ricorrente ha dichiarato di non avere fatto nulla di male e che la moglie si sarebbe rinchiusa in una stanza con il figlio senza alcun motivo.
Il resistente ha inoltre aggiunto di subire i comportamenti minacciosi degli zii di sua moglie e di avere appreso dalle registrazioni effettuate che la moglie ha fatto inserire al figlio la sua firma falsa nel libretto della scuola per consentirgli di uscire anticipatamente.
Infine, il resistente ha precisato di essersi accorto nel mese di maggio dell'anno 2024 che la moglie aveva cominciato ad assumere antidepressivi e di averla pregata di andare da un medico, dichiarando altresì che lei si è rifiutata di andarci.
Alla medesima udienza è stata sentita anche la resistente, la quale ha descritto in modo preciso aggressioni verbali e condotte intimidatorie poste in essere dal ricorrente nei suoi confronti, collocandole nel tempo e nello spazio.
La resistente ha inoltre precisato di essersene andata di casa con suo figlio perché aveva paura del marito e di voler più non tornare a casa perché la situazione è insostenibile e teme il marito (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 14.01.2025: “Io poi me ne sono andata di casa con mio figlio perché avevo paura di lui. Avevo paura che oltre a questi dispetti potesse arrivare a fare altro. Non sto tornando a casa perché c'è lui e la situazione è insostenibile e ho troppa paura a stare con lui a casa. Lui mi ha più volte minacciata di mandarmi gli assistenti sociali per farmi togliere mio figlio.
Oltre a tutti i dispetti che ho elencato mi ha anche tolto e portato via molte delle mie cose come
l'asciugacapelli, la piastra per i capelli, il ferro da stiro e alcuni dei miei documenti sanitari”.”
3 La resistente ha anche chiarito di vivere nella casa dei genitori e di non avere più visto suo marito, lamentandosi del fatto che la casa in cui sta vivendo con il figlio è molto fredda perché non c'è il riscaldamento e che il marito, oltre a non aiutarla economicamente, incassa anche l'assegno unico per il figlio.
La resistente ha infine negato con risolutezza di assumere psicofarmaci, dichiarando di avere assunto degli antidepressivi temporaneamente per tre/quattro mesi in ragione dello stress derivato dalla crisi coniugale (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 14.01.2025: “Io nego di assumere psicofarmaci nemmeno su prescrizione medica. Non assumo proprio nulla. Io ho assunto degli antidepressivi temporaneamente per ¾ mesi quando stavo con mio marito, su prescrizione medica e perché ero stressata a causa sua”).
Nel presente giudizio è stato inoltre prodotto da parte resistente il verbale delle dichiarazioni rese dal figlio delle parti, , all'udienza del 19.11.2024 nella causa di separazione iscritta Persona_1
al n. R.G. 983/2024, pendente tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto.
Si è ritenuto pertanto di non disporre nuovamente – quantomeno in questa fase del procedimento –
l'ascolto del minore . Persona_1
Ciò premesso, a prescindere dall'ammissibilità o meno delle registrazioni prodotte da parte ricorrente (sulla quale il Giudice si pronuncerà all'esito della prima udienza di comparizione delle parti), si ritiene che non sussistano i presupposti oggettivi necessari per l'emanazione del richiesto provvedimento.
Ed invero, giova rammentare che, sotto il profilo oggettivo, il presupposto per l'emanazione dell'ordine di protezione richiesto è che la condotta di una delle parti sia tale da recare grave pregiudizio alla integrità fisica o morale dell'altra parte o del minore: la gravità è determinata sia dall'intensità del pericolo sia dalla probabilità di una reiterazione dei medesimi comportamenti.
La legge non tipizza le condotte che giustificano l'adozione del provvedimento di protezione, ma la dottrina e la giurisprudenza hanno enucleato diverse ipotesi divenute socialmente tipiche: così, il pregiudizio all'integrità fisica e morale si verifica quando la persona subisce atti di violenza e ingiurie, coazione fisica e minacce, ripetuti episodi di violenza e aggressioni fisiche, minacce di mali ingiusti e aggressioni verbali. Va condiviso sul punto l'indirizzo del Trib. di Bari (28.7.2004, su Il Foro Italiano o5, I, 555) secondo cui per potersi configurare il grave pregiudizio per l'integrità morale del coniuge deve verificarsi un vulnus alla dignità dell'individuo di entità non comune.
Poste le superiori premesse teoriche e venendo al caso di specie si ritiene che non sussistano i presupposti per l'emissione nei confronti della resistente dell'ordine di allontanamento dalla casa
4 familiare, anzitutto perché è pacifico che la resistente si è trasferita con il figlio minore nella casa dei nonni.
Inoltre, con riferimento alle presunte condotte illecite poste in essere dalla ricorrente, si ritiene che queste non giungano a integrare il presupposto del grave pregiudizio alla integrità fisica o morale né del resistente, né del figlio minore.
In particolare, non si ritiene che le condotte addebitate alla resistente possano aver arrecato al ricorrente o al figlio minore un vulnus alla propria dignità personale o possano aver fatto insorgere uno stato di paura di gravità tale da comportare l'adozione di un ordine di protezione.
Ciò lo si desume, oltre che dal disvalore in sé degli episodi riportati, anche dal fatto che emerge chiaramente anche dalle dichiarazioni rese dal figlio che quest'ultimo vive per sua volontà Per_1 con la madre, mostrando invece rancore nei confronti del padre e paura di quest'ultimo (cfr. dichiarazioni rese davanti a questo Giudice all'udienza del 19.11.2025 del procedimento iscritto al n. R.G. 983/2024 pendente tra le stesse parti – doc. 4 fascicolo di parte resistente: “In questo momento vivo a casa di mia nonna dove vivono i miei nonni e mia mamma ma qualche sera io e mia mamma andiamo a dormire insieme nella casa dove vivevo prima e dove c'è mio PÀ; ad esempio, siamo andati a dormire là domenica scorsa, abbiamo cenato da mia nonna e siamo arrivati dopo cena. Io non ero molto contento perché avevo paura che mio PÀ si svegliasse e facesse qualcosa di inaspettato).
Anzi, il minore, parlando del padre e del loro rapporto, ha spontaneamente raccontato i motivi per i quali non vuole vedere il padre, confermando quanto dichiarato dalla resistente in ordine sia alle condotte intimidatorie poste in essere dal padre, sia all'episodio del 9 settembre 2024, in occasione del quale la resistente ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine (cfr. dichiarazioni rese davanti a questo Giudice all'udienza del 19.11.2025 del procedimento iscritto al n. R.G. 983/2024 pendente tra le stesse parti – doc. 4 fascicolo di parte resistente: Io avevo un bel rapporto con mio padre, parlavamo e giocavamo insieme, però è peggiorato quando ha cominciato a litigare con mia madre
e ad offenderla con frasi del tipo “hai sputato nel piatto dove magi, ”. Mi è capitato spesso di Per_2
vedere discussioni tra i miei genitori e i litigi sono diventati più pesanti negli ultimi mesi. Mi è capitato una volta che mio padre se l'è presa con me a maggio quando sono tornato dalla
Germania; se l'è presa perché ero un po' triste perché mi mancavano mio zio e i mei nonni. Mi piace andare a trovare i miei parenti in Germania però non ci sono andato spesso perché mio padre non voleva. Quando vivevo con mio PÀ, mio PÀ a volte buttava cose per terra tipo detersivo, farina, crema, aggiungo che la crema me l'ha buttata anche nello zaino;
io non dicevo nulla perché avevo paura della reazione che avrebbe potuto avere. Un giorno siccome mia mamma
5 stava sempre con me e non mi voleva lasciare da solo con lui, lui ha cominciato a inseguirci per casa e io e mia mamma ci siamo quindi chiusi a chiave in una stanza e mia mamma ha chiamato i
Carabinieri, i quali ci hanno fatto allontanare da casa).
Il figlio minore delle parti ha inoltre dichiarato con risolutezza di non voler vedere il padre al momento e di vivere volentieri con la madre (cfr. dichiarazioni rese davanti a questo Giudice all'udienza del 19.11.2025 del procedimento iscritto al n. R.G. 983/2024 pendente tra le stesse parti
– doc. 4 fascicolo di parte resistente: “Mi piace la casa dei nonni, io sto usando la camera di mio zio che è in Germania, ho portato le mie cose in questa casa. Di me si è occupato di più mia mamma però anche mio PÀ mi è venuto a prendere a scuola quando mia mamma non poteva. Io vivo volentieri con mia mamma anche perché se andassi con mio PÀ lui lo vedrei poco perché lavora tutto il giorno.
Al momento non ho voglia di vedere mio PÀ per tanti motivi: ad esempio perché potevo scivolare anche io sulle cose che buttava a terra, perché si rifiuta di firmare il libretto della scuola per farmi uscire prima e perché mi ha portato via il motorino dando la colpa a mia mamma e dicendomi che la mamma aveva rotto le freccette quando in realtà mia mamma era con me. Non voglio vederlo anche perché si comporta male”).
Anche quanto dedotto e dichiarato dal ricorrente in merito all'assunzione da parte della resistente di psicofarmaci senza un controllo medico è risultato smentito dalla documentazione prodotta da quest'ultima.
Ed invero, dalla dichiarazione resa per iscritto dalla dott.ssa risulta che la resistente Persona_3
dal 7 maggio 2024 ha assunto un farmaco dietro prescrizione medica, nonché che ad ogni successivo controllo il quantitativo del farmaco è stato gradualmente ridotto e poi definitivamente sospeso il 30 settembre 2024, in ragione della regressione della sintomatologia e della guarigione clinica della paziente (cfr. doc. n. 5, fascicolo della resistente: “La paziente in data 07.05.2024 si recava in studio riferendo crisi di pianto cefalea persistente, astenia, apatia per problemi familiari.
Pertanto ponendo diagnosi di episodio depressivo si prescrive Daparox 20 mg si rivalutava nel tempo la paziente attraverso colloqui mirati e man mano la dose veniva ridotta e poi sospeso in data 30.09.2024 in quanto la sintomatologia era regredita e la paziente risultava clinicamente guarita”)
Pertanto, pur ritenendosi di dover coinvolgere, all'esito della prima udienza di comparizione, gli operatori competenti al fine di tentare un riavvicinamento tra padre e figlio, anche al fine di garantire a il diritto alla bigenitorialità, non si reputa necessario disporre, allo stato, Per_1
l'affidamento del figlio al padre. Per_1
6 In definitiva, benché sia emerso un elevato tasso di conflittualità all'interno della coppia, che si ripercuote negativamente nella relazione del figlio con entrambi i genitori e pur essendo le condotte addebitate alla resistente denotate da una certa gravità, si ritiene, tuttavia, che lo strumento richiesto dal ricorrente non è quello che l'ordinamento ha predisposto per risolvere un simile situazione conflittuale.
L'elevato tasso di conflittualità all'interno della coppia e i fatti allegati da entrambe le parti, infatti, paiono idonei a dare luogo all'adozione di provvedimenti quali l'autorizzazione a vivere separati con assegnazione o meno della casa coniugale, nonché rilevanti ai fini della decisione sull'affidamento e sul collocamento del figlio, ma non appaiono sufficienti a fondare l'ordine di protezione richiesto.
Ne consegue il rigetto della domanda del ricorrente diretta ad ottenere l'emissione di un ordine di protezione nei confronti della resistente.
In questa fase del procedimento devono rigettarsi anche le altre domande proposte dalle parti, essendo la sede appropriata per siffatte richieste quella del giudizio di separazione già pendente e non la presente fase processuale deputata esclusivamente alla decisione in ordine alla domanda di emissione di un ordine di protezione.
P.Q.M.
rigetta la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere l'emissione di un ordine di protezione nei confronti della resistente.
Si comunichi alle parti.
Enna, 10/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
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