TRIB
Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/06/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4922/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4922/2019 R.G. avente ad oggetto separazione personale, promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente nella via Isonzo int. 1C, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatrice
Ferlito, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente
Contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...] n. 22, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Franco
Vinciguerra, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 27.11.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e le memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto.
pagina 1 di 8 ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
, esponendo di aver contratto matrimonio civile in Vittoria in data 26.7.2008, con atto Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vittoria, parte I, anno 2008, n. 35, ufficio 1 e che dall'unione coniugale sono nati i figli (Vittoria, 14/03/2003), , (Vittoria, Persona_1 Per_2
23/02/2008) e (Vittoria, 25/03/2010). Per_3
Ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori, con collocazione presso di sé ed assegnazione della casa coniugale, disponendo che le frequentazioni tra i figli e il padre avvenissero alla presenza di personale qualificato del servizio sanitario nazionale competente per territorio, stante una manifesta carenza educativa del marito, lamentando la sua assenza morale e materiale nei confronti della famiglia ed in generale lo stato di degrado personale, l'uso di stupefacenti, le condotte aggressive e violente nei confronti della moglie, condotte criminose ed il rifiuto di seguire la terapia prescrittagli per il suo stato di “psicosi schizofrenica cronica grave”, di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento della somma di 150,00 euro mensili per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie e di ella stessa con il versamento in suo favore di un'ulteriore somma di euro 150,00 mensili.
Costituitosi in giudizio , mentre ha dichiarato di non opporsi alla separazione, si è Controparte_1 opposto alla richiesta di affidamento esclusivo dei minori chiedendo l'affidamento congiunto degli stessi con collocamento paritario presso entrambi i genitori, “con facoltà dei medesimi di vedere e frequentare i figli liberamente e compatibilmente alle loro esigenze di vita”, e disporre che entrambi i genitori siano tenuti al mantenimento dei figli in via diretta nei rispettivi tempi di permanenza, oltre la suddivisione delle spese straordinarie in ragione del 50%. Il resistente ha inoltre dedotto di mantenere rapporti stabili e continuativi con i figli, anche dopo la separazione di fatto, provvedendo alle loro necessità morali ed economiche, grazie all'aiuto dei propri genitori, essendo disoccupato da diverso tempo, e in via riconvenzionale, di prevedere in capo alla stessa di versare in suo favore la Parte_1
somma di euro 150,00 euro per il suo mantenimento.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza del 2.7.2020, le parti sono state autorizzate a vivere separatamente e il giudizio è proseguito nel merito, mentre con separata ordinanza resa ex art. 708 cpc del 6.7.2020 è stato disposto, in primo luogo, l'affidamento condiviso dei minori
, e ad entrambi i genitori prevedendo l'esercizio disgiunto della Persona_1 Per_2 Per_3
responsabilità genitoriale in capo alla madre, relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione ed in ordine ai consensi da prestarsi e alle richieste da avanzarsi per le cure di cui necessitano i figli minori , al tempo ancora ospite presso una Struttura per soggetti disabili ubicata a Vittoria e Per_2
, con problemi di linguaggio e un lieve ritardo cognitivo. Per_3
pagina 2 di 8 Inoltre, su accordo dei genitori, non è stata prevista una compiuta regolamentazione dei tempi di frequentazione con i genitori, stante che quanto al primogenito, , oltre ad aver già Persona_1
compiuto il diciasettesimo anno d'età, si trovava, ristretto in una Comunità, in attesa delle decisioni del
Giudice minorile penale, mentre ospite in una Struttura per minori con disabilità, necessitava che Per_2
le visite venissero concordate con la stessa, laddove infine aveva finora liberamente Pt_2 Per_3
intrattenuto rapporti con il padre, e appariva più che opportuno mantenere il regime in atto di libera frequentazione, e, infine, sul piano degli obblghi economici, è stato posto a carico del di CP_1
contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Concessi i termini ex art. 183 comma V cpc, le parti hanno insistito nelle rispettive difese e la causa, sulla base degli elementi fino a quel momento presenti in giudizio, è stata una prima volta, all'udienza del 23.03.2022, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Con ordinanza collegiale del 7.09.2022, essendo stata, dopo la precisazione delle conclusioni e nelle more della decorrenza dei termini per la decisione, depositata nel giudizio comunicazione datata
6.09.2022, da parte del SS di Vittoria, con richiesta urgente “di provvedimento di collaborazione attiva della Questura -Ufficio Minori di Ragusa per l'allontanamento del minore ”, dalla Persona_4
Struttura l'A.I.F.F.A.S. di Vittoria, presso cui si trovava ospite, la causa è stata rimessa sul ruolo in ragione delle circostanze sopravvenute riguardanti il minore, occorrendo provvedersi con misure urgenti al riguardo, in punto di affidamento e di collocamento.
Disposti l'ascolto del minore (Vittoria, 23/02/2008), in quanto quattordicenne, e Persona_4
sentiti a libero interrogatorio i genitori del minore, nominata con separato decreto Curatrice del minore l'Avv. Rossana Caudullo, con ordinanza del 17.11.2022, essendo emerso in giudizio, che il ragazzo affetto da “disabilità intellettiva di grado lieve con di disturbo del comportamento, in trattamento farmacologico con PE” si sottraeva ai genitori non facendo rientro a casa, e di come le circostanze concrete dimostravano come fosse inattuabile non solo l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, ma altresì, anche l'affidamento esclusivo alla madre, in quanto il minore Per_2
non riconosceva la sua autorità, sfuggendo al suo controllo e anzi rivoltandosi contro pure in modo aggressivo, trovandosi perciò la madre in condizione di non potere esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio, che tendeva a sottrarsi ad ogni regola, e che per questo ben poteva tenere condotte pregiudizievoli anche per se stesso, mentre avrebbe avuto invece bisogno di essere guidato e controllato anche per l'assunzione, secondo la tempistica prevista, dei medicinali che gli erano stati prescritti, in attuazione del disposto di cui all'art. 337 ter, 2° co., c.c. che prevede la possibilità per il pagina 3 di 8 giudice, in tema di affidamento, di "adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare", con ciò consentendo che, in caso di necessità, possa farsi luogo all'affidamento anche a soggetti terzi, è stato disposto, in limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori,
l'affidamento del minore al Servizio Sociale di Vittoria e la sua collocazione, come da Persona_4 indicazioni di quest'ultima presso la Comunità Pegaso di Canicattì.
Tuttavia, persistendo in ragione delle condotte del minore, aggravate dalla riscontrata patologia, ragioni di pregiudizio per la sua stessa incolumità, seguivano diversi provvedimenti e, in particolare, con ordinanza del 6 maggio 2023, è stata disposta la presa in carico del minore da parte del Persona_4
UNPI territorialmente competente, onerando il SS affidatario di porre in essere quanto necessario per la presa in carico da parte di quest'ultima Struttura, e contestuale attribuzione alla Curatrice del predetto minore, Avv. Rossana Caudullo, di poteri anche di rappresentanza sostanziali di nelle decisioni Per_2 riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute dello stesso.
Ancora, con successiva ordinanza del 15.07.2024, alla quale qui si fa interamente rinvio anche nella parte in cui si sono riportati tutti i provvedimenti e le misure via via adottate nell'interesse del minore è stato previsto “ il collocamento, anche in soprannumero, di nato a [...] il Persona_4
23.02.2008 presso la Comunità “ Fattoria Sociale Miccio” sita a Geraci Siculo” nel contempo “ autorizzata per l'attuazione (con le cautele e adottando le opportune misure) l'uso della forza pubblica, assicurandosi la presenza di un psicologo” ed infine, ove non fosse stata percorribile la soluzione del collocamento presso la suindicata Struttura, richiamata l'ordinanza dell'8.08.2023, si invitavano “i
Servizi sociali di Vittoria e la NPI di Vittoria ad individuare una struttura idonea rispetto alla diagnosi certificata al minore ” a provvedere, per quanto di rispettiva competenza, ad informare Persona_4
questo ufficio, con cadenza non superiore a dieci giorni in ordine alle Strutture di CTA compulsate ai fini del collocamento di , iniziando da quelle più vicine ma poi proseguendo anche con quelle Per_2 fuori regione ove non vi fosse possibilità all'interno della regione siciliana e solo, ancora in subordine, individuare altre Strutture idonee, in ragione delle pregresse esperienze come sopra riportate.
Tuttavia, nelle more, è pervenuta comunicazione come in seguito all'apertura di procedimenti penali per la commissione di diversi reati da parte del predetto minore il GIP presso il Tribunale per i
Minorenni di AN, con provvedimento del 23.07.2024, veniva applicata la misura cautelare dell collocamento in Comunità (Comunità Coop. Soc. Primavera GAP “Fattoria Sociale Miccio, a Geraci
Siculo), e avvertimento che in caso di arbitrario allontanamento ovvero per il caso di altre gravi violazioni potrà essere applicata la misura cautelare della custodia in IPM.
pagina 4 di 8 Indi, la causa, all'udienza sostituita da note scritte del 27.11.2024 è stata rimessa al collegio per la decisione, con la concessione dei termini di legge;
gli atti sono stati trasmessi al PM sede per il parere.
Considerato in diritto.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Quanto alle statuizioni riguardanti la prole, si evidenzia, innanzitutto, come nelle more del giudizio, il primogenito della coppia, (n. a Vittoria, 14/03/2003), sia divenuto maggiorenne, e Persona_1
come già all'epoca di inizio del presente giudizio, lo stesso era ristretto in una Comunità, mentre nulla viene oggi detto sulla sua attuale condizione neppure abitativa e, pertanto, sia in ragione di ciò che attiene al profilo della legittimazione del genitore coabitante con il figlio maggiorenne ad avanzare domande di contributo economico, sia del principio di autoresponsabilità dovendo ricorrere ed mergere in giudizio le condizioni che giustifichino la permanenza in capo ai genitori di un obbligo contributivo, va rigettata la domanda (non rinvenendosi che sia stata rinunciata) della ricorrente di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento in favore del primogenito.
Relativamente all'ormai diciassettenne , per come sopra brevemente riportata in sintesi la Per_2
vicenda personale e familiare dello stesso, è emersa una situazione estremamente problematica, risultando egli affetto da “disabilità intellettiva di grado lieve con disturbo del comportamento, di tipo oppositivo provocatorio e svantaggio socio-ambientale” (relazione dell'U.O. di Neuropsichiatrica
Infantile Distretto di Vittoria del 3 febbraio 2021), in trattamento farmacologico con PE e
Akineton, (per la quale percepisce una indennità di accompagnamento di euro 520,00 mensili), con problematiche comportamentali e rifiuto di seguire autonomamente la terapia prescrittagli, sfuggendo a qualsiasi tipo di autorità, compresa quella dei genitori, o qualsivoglia forma di controllo o assistenza, con la tendenza a condurre una vita sregolata, con abuso di stupefacenti (oltre che di tabacco) da cui ha assunto dipendenza, frequentazione di adulti dediti alla criminalità (compreso il fratello maggiore, e il padre, assunto dal ragazzo a modello di ispirazione nelle sue condotte devianti, il quale è affetto da psicosi schizofrenica cronica grave) e rendendosi egli stesso, come e il padre, Persona_1
protagonista di diversi reati e destinatario di relativi procedimenti penali, aggravando progressivamente la propria pericolosità per sé e per gli altri, e per il quale si è dovuto provvedere, nel corso del giudizio, data la condizione di gravissimo pregiudizio, a nominare una Curatrice speciale con poteri di pagina 5 di 8 rappresentanza nelle decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute del minore, nonché
l'affidamento dello stesso ai S.S. di Vittoria e sua presa in carico da parte dell'UNPI di Vittoria, con limitazione della responsabilità genitoriale di e , e disponendo, Parte_1 Controparte_1
con esito sempre negativo, il suo collocamento in diverse Comunità nelle quali (quando non indisponibili) si rifiutava di entrare nonostante venisse disposto anche l'ausilio della forza pubblica, o se ne allontanava arbitrariamente.
Per come riportato, con ordinanza applicativa di misura cautelare del 23.7.2024, emessa dal GIP del
TPM di AN (cui seguiva per un breve periodo, a quanto consta, anche di detenzione presso un
IPM), il minore veniva collocato presso la Comunità Coop. Soc. Primavera GAP “Fattoria Per_2
Sociale Miccio, a Geraci Siculo, dove, per come riportato negli scritti difensivi della madre del minore e da parte della Curatrice speciale del minore, questi si troverebbe ancora collocato, soluzione peraltro rivelatasi efficace, in quanto comunità c.d. “a doppia diagnosi”, che offre tutti i servizi necessari per la cura e la riabilitazione, nella quale vi aveva già precedentemente soggiornato per scontare una Per_2
pena, e nella quale si era trovato molto bene per la configurazione della struttura in fattoria con animali e spazi all'aria aperta, assicurando al minore tutte le cure di cui ha bisogno, e, in primo luogo, il rispetto della terapia farmacologica, la frequenza scolastica ed anche attività esterne e traendone ancora, dall'attuale collocamento diversi benefici.
Al riguardo ritiene il Collegio che permangano le condizioni che giustificano, non apparendo percorribile la via dell'affidamento esclusivo alla madre, in quanto il minore non riconosce la sua autorità, sfuggendo al suo controllo, l'affidamento di ai SS di Vittoria, in limitazione Persona_4
della responsabilità genitoriale di entrambi in genitori (nessuna ulteriore statuizione potendosi prendere rispetto al padre non essendovi ulteriori domandi e non potendosi provvedere d'ufficio), e prende atto del disposto collocamento da parte del GIP del TPM di AN, presso un comunità e, precisamente, a quanto risulta, presso la comunità Fattoria Sociale “ Miccio” sita in Geraci Siculo, e si dispone, in caso di cessazione della misura cautelare in atto, il suo collocamento da parte del Servizio Sociale affidatario presso sempre detta Struttura o presso altre comunità terapeutiche da individuarsi da parte dello stesso
SS.
Relativamente, all'altro figlio minore , oggi quindicenne, il quale presenta problemi di linguaggio Per_3
e un lieve ritardo cognitivo, per lo stesso non vi sono state evidenze in giudizio di altrettanto gravi problematiche, dovendosi tuttavia disporre, con riferimento all'interesse materiale e morale del minore, il suo affidamento esclusivo alla madre, con la quale vive (non più nella casa familiare, comunque di sua proprietà), essendo emersa dagli atti di causa, soprattutto dalle vicende che hanno interessato il fratello , una palese inidoneità educativa del padre, che rappresenta un cattivo esempio per i figli, Per_2
pagina 6 di 8 in ragione delle sue consuetudini di vita, anche delittuose, per le quali è stato ristretto in carcere e l'ambiente che è in grado di offrire al minore, con evidente concreto pregiudizio anche per , Per_3
benché sia emerso in giudizio che sin dalla separazione dei genitori abbia continuato a vedere liberamente, sia pure senza pernotto, il padre, epperò “l'affido condiviso non può essere concesso quando si ponga in contrasto con l'interesse del minore, la cui portata deve essere intesa come non limitata al desiderio del bambino di mantenere la bigenitorialità, ma in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali, imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale
(Cass. civ., Sez. I, 22/09/2016, n. 18559).
L'età già raggiunta da , ormai quindicenne, la libera frequentazione di anni con il padre, sia pure Per_3
con esclusione del pernotto, apparendo questa necessaria misura prudenziale, salvo che il sopravvenire di circostanze imponga una diversa prescrizione, che possa ad oggi provvedersi diversamente dal mantenere l'attuale regolamentazione, mandando ai SS di Vittoria, tuttavia, di monitorare il relativo svolgimento, sostenendo la madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale, riferendo ogni sei mesi con relazione scritta la Giudice Tutelare.
Rispetto alle questioni economiche, ricordato quanto sopra detto riguardo al primogenito, e posto che
è ancora ristretto in una Struttura, occorre, pertanto, in questa sede occuparsi solo del più piccolo Per_2
. Per_3
Ora, alla luce della situazione economico-reddituale delle parti per come emersa dagli atti di causa, per cui l'unico dato certo rispetto al resistente è che lo stesso è percettore di una pensione di invalidità per euro 290,00 mensili, che in passato ha percepito il reddito di cittadinanza, ma ad oggi non si conosce se sia beneficiario di altre provvidenze di legge, e, per come visto, è stato anch'egli destinatario di misure di restrizione della libertà personale, mentre la ricorrente svolge lavori in nero e precari, ma paga un affitto sia pure con la pigione che ricava dall'ex casa familiare di sua proprietà, dovuta dare a sua volta in affitto, (perché ubicata troppo vicina a quella in cui vive il marito), solo percependo l'indennità di frequenza per il figlio , e viene aiutata dai suoi genitori, appare congruo prevedere che il padre Per_3
contribuisca al mantenimento del figlio (per come detto è ristretto in una Struttura), Per_3 Per_2
fissando un contributo di euro 150,00 da versare mensilmente a , al netto Parte_1 dell'assegno unico universale, che va percepito per l'intero dalla madre, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Vanno di contro rigettate, non sussistendone i presupposti di legge, alla luce delle appena suesposte considerazioni riguardo alle rispettive condizioni economiche, le reciproche richieste di mantenimento da parte dei coniugi.
pagina 7 di 8 All Pubblico Ministero in sede sono stati trasmessi gli atti.
Relativamente alle spese processuali attesa la natura del giudizio e la reciproca soccombenza possono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in Vittoria in data 26.7.2008, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vittoria, parte I, anno 2008, n. 35 ufficio 1;
Dispone, in limitazione della responsabilità genitoriale di e , Parte_1 Controparte_1
l'affidamento del minore (Vittoria, 23/02/2008) ai Servizi Sociali del Comune di Vittoria, e Per_2
prende atto del disposto collocamento da parte del GIP del TPM di AN, presso un comunità e, precisamente, a quanto risulta, presso la comunità Fattoria Sociale “ Miccio” sita in Geraci Siculo, e si dispone, in caso di cessazione della misura cautelare in atto, il suo collocamento da parte del Servizio
Sociale affidatario presso sempre detta Struttura o presso altre comunità terapeutiche da individuarsi da parte dello stesso SS., fino al compimento della maggiore età, relazionando al riguardo al Giudice
Tutelare.
Dispone l'affidamento esclusivo del minore (25/03/2010) alla madre con collocamento presso la Per_3
stessa, regolamentando la frequentazione con il padre per come in parte motiva, con divieto di pernotto presso quest'ultimo;
Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Vittoria monitorino gli incontri tra il minore e il Per_3
padre, supportando nell'esercizio della genitorialità la madre, relazionando ogni sei mesi al giudice tutelare.
Dispone, a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese, la somma di euro 150,00 a titolo di mantenimento del figlio minore , rivalutabile Per_3
annualmente secondo gli indici ISTAT, al netto dell'assegno unico universale che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla ricorrente , oltre il 50% delle spese straordinarie. Parte_1
Rigetta, per come espresso in parte motiva, le ulteriori domande.
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Così deciso in Ragusa il 23.06.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4922/2019 R.G. avente ad oggetto separazione personale, promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente nella via Isonzo int. 1C, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatrice
Ferlito, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente
Contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...] n. 22, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Franco
Vinciguerra, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 27.11.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e le memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto.
pagina 1 di 8 ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
, esponendo di aver contratto matrimonio civile in Vittoria in data 26.7.2008, con atto Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vittoria, parte I, anno 2008, n. 35, ufficio 1 e che dall'unione coniugale sono nati i figli (Vittoria, 14/03/2003), , (Vittoria, Persona_1 Per_2
23/02/2008) e (Vittoria, 25/03/2010). Per_3
Ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori, con collocazione presso di sé ed assegnazione della casa coniugale, disponendo che le frequentazioni tra i figli e il padre avvenissero alla presenza di personale qualificato del servizio sanitario nazionale competente per territorio, stante una manifesta carenza educativa del marito, lamentando la sua assenza morale e materiale nei confronti della famiglia ed in generale lo stato di degrado personale, l'uso di stupefacenti, le condotte aggressive e violente nei confronti della moglie, condotte criminose ed il rifiuto di seguire la terapia prescrittagli per il suo stato di “psicosi schizofrenica cronica grave”, di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento della somma di 150,00 euro mensili per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie e di ella stessa con il versamento in suo favore di un'ulteriore somma di euro 150,00 mensili.
Costituitosi in giudizio , mentre ha dichiarato di non opporsi alla separazione, si è Controparte_1 opposto alla richiesta di affidamento esclusivo dei minori chiedendo l'affidamento congiunto degli stessi con collocamento paritario presso entrambi i genitori, “con facoltà dei medesimi di vedere e frequentare i figli liberamente e compatibilmente alle loro esigenze di vita”, e disporre che entrambi i genitori siano tenuti al mantenimento dei figli in via diretta nei rispettivi tempi di permanenza, oltre la suddivisione delle spese straordinarie in ragione del 50%. Il resistente ha inoltre dedotto di mantenere rapporti stabili e continuativi con i figli, anche dopo la separazione di fatto, provvedendo alle loro necessità morali ed economiche, grazie all'aiuto dei propri genitori, essendo disoccupato da diverso tempo, e in via riconvenzionale, di prevedere in capo alla stessa di versare in suo favore la Parte_1
somma di euro 150,00 euro per il suo mantenimento.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza del 2.7.2020, le parti sono state autorizzate a vivere separatamente e il giudizio è proseguito nel merito, mentre con separata ordinanza resa ex art. 708 cpc del 6.7.2020 è stato disposto, in primo luogo, l'affidamento condiviso dei minori
, e ad entrambi i genitori prevedendo l'esercizio disgiunto della Persona_1 Per_2 Per_3
responsabilità genitoriale in capo alla madre, relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione ed in ordine ai consensi da prestarsi e alle richieste da avanzarsi per le cure di cui necessitano i figli minori , al tempo ancora ospite presso una Struttura per soggetti disabili ubicata a Vittoria e Per_2
, con problemi di linguaggio e un lieve ritardo cognitivo. Per_3
pagina 2 di 8 Inoltre, su accordo dei genitori, non è stata prevista una compiuta regolamentazione dei tempi di frequentazione con i genitori, stante che quanto al primogenito, , oltre ad aver già Persona_1
compiuto il diciasettesimo anno d'età, si trovava, ristretto in una Comunità, in attesa delle decisioni del
Giudice minorile penale, mentre ospite in una Struttura per minori con disabilità, necessitava che Per_2
le visite venissero concordate con la stessa, laddove infine aveva finora liberamente Pt_2 Per_3
intrattenuto rapporti con il padre, e appariva più che opportuno mantenere il regime in atto di libera frequentazione, e, infine, sul piano degli obblghi economici, è stato posto a carico del di CP_1
contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Concessi i termini ex art. 183 comma V cpc, le parti hanno insistito nelle rispettive difese e la causa, sulla base degli elementi fino a quel momento presenti in giudizio, è stata una prima volta, all'udienza del 23.03.2022, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Con ordinanza collegiale del 7.09.2022, essendo stata, dopo la precisazione delle conclusioni e nelle more della decorrenza dei termini per la decisione, depositata nel giudizio comunicazione datata
6.09.2022, da parte del SS di Vittoria, con richiesta urgente “di provvedimento di collaborazione attiva della Questura -Ufficio Minori di Ragusa per l'allontanamento del minore ”, dalla Persona_4
Struttura l'A.I.F.F.A.S. di Vittoria, presso cui si trovava ospite, la causa è stata rimessa sul ruolo in ragione delle circostanze sopravvenute riguardanti il minore, occorrendo provvedersi con misure urgenti al riguardo, in punto di affidamento e di collocamento.
Disposti l'ascolto del minore (Vittoria, 23/02/2008), in quanto quattordicenne, e Persona_4
sentiti a libero interrogatorio i genitori del minore, nominata con separato decreto Curatrice del minore l'Avv. Rossana Caudullo, con ordinanza del 17.11.2022, essendo emerso in giudizio, che il ragazzo affetto da “disabilità intellettiva di grado lieve con di disturbo del comportamento, in trattamento farmacologico con PE” si sottraeva ai genitori non facendo rientro a casa, e di come le circostanze concrete dimostravano come fosse inattuabile non solo l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, ma altresì, anche l'affidamento esclusivo alla madre, in quanto il minore Per_2
non riconosceva la sua autorità, sfuggendo al suo controllo e anzi rivoltandosi contro pure in modo aggressivo, trovandosi perciò la madre in condizione di non potere esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio, che tendeva a sottrarsi ad ogni regola, e che per questo ben poteva tenere condotte pregiudizievoli anche per se stesso, mentre avrebbe avuto invece bisogno di essere guidato e controllato anche per l'assunzione, secondo la tempistica prevista, dei medicinali che gli erano stati prescritti, in attuazione del disposto di cui all'art. 337 ter, 2° co., c.c. che prevede la possibilità per il pagina 3 di 8 giudice, in tema di affidamento, di "adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare", con ciò consentendo che, in caso di necessità, possa farsi luogo all'affidamento anche a soggetti terzi, è stato disposto, in limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori,
l'affidamento del minore al Servizio Sociale di Vittoria e la sua collocazione, come da Persona_4 indicazioni di quest'ultima presso la Comunità Pegaso di Canicattì.
Tuttavia, persistendo in ragione delle condotte del minore, aggravate dalla riscontrata patologia, ragioni di pregiudizio per la sua stessa incolumità, seguivano diversi provvedimenti e, in particolare, con ordinanza del 6 maggio 2023, è stata disposta la presa in carico del minore da parte del Persona_4
UNPI territorialmente competente, onerando il SS affidatario di porre in essere quanto necessario per la presa in carico da parte di quest'ultima Struttura, e contestuale attribuzione alla Curatrice del predetto minore, Avv. Rossana Caudullo, di poteri anche di rappresentanza sostanziali di nelle decisioni Per_2 riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute dello stesso.
Ancora, con successiva ordinanza del 15.07.2024, alla quale qui si fa interamente rinvio anche nella parte in cui si sono riportati tutti i provvedimenti e le misure via via adottate nell'interesse del minore è stato previsto “ il collocamento, anche in soprannumero, di nato a [...] il Persona_4
23.02.2008 presso la Comunità “ Fattoria Sociale Miccio” sita a Geraci Siculo” nel contempo “ autorizzata per l'attuazione (con le cautele e adottando le opportune misure) l'uso della forza pubblica, assicurandosi la presenza di un psicologo” ed infine, ove non fosse stata percorribile la soluzione del collocamento presso la suindicata Struttura, richiamata l'ordinanza dell'8.08.2023, si invitavano “i
Servizi sociali di Vittoria e la NPI di Vittoria ad individuare una struttura idonea rispetto alla diagnosi certificata al minore ” a provvedere, per quanto di rispettiva competenza, ad informare Persona_4
questo ufficio, con cadenza non superiore a dieci giorni in ordine alle Strutture di CTA compulsate ai fini del collocamento di , iniziando da quelle più vicine ma poi proseguendo anche con quelle Per_2 fuori regione ove non vi fosse possibilità all'interno della regione siciliana e solo, ancora in subordine, individuare altre Strutture idonee, in ragione delle pregresse esperienze come sopra riportate.
Tuttavia, nelle more, è pervenuta comunicazione come in seguito all'apertura di procedimenti penali per la commissione di diversi reati da parte del predetto minore il GIP presso il Tribunale per i
Minorenni di AN, con provvedimento del 23.07.2024, veniva applicata la misura cautelare dell collocamento in Comunità (Comunità Coop. Soc. Primavera GAP “Fattoria Sociale Miccio, a Geraci
Siculo), e avvertimento che in caso di arbitrario allontanamento ovvero per il caso di altre gravi violazioni potrà essere applicata la misura cautelare della custodia in IPM.
pagina 4 di 8 Indi, la causa, all'udienza sostituita da note scritte del 27.11.2024 è stata rimessa al collegio per la decisione, con la concessione dei termini di legge;
gli atti sono stati trasmessi al PM sede per il parere.
Considerato in diritto.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Quanto alle statuizioni riguardanti la prole, si evidenzia, innanzitutto, come nelle more del giudizio, il primogenito della coppia, (n. a Vittoria, 14/03/2003), sia divenuto maggiorenne, e Persona_1
come già all'epoca di inizio del presente giudizio, lo stesso era ristretto in una Comunità, mentre nulla viene oggi detto sulla sua attuale condizione neppure abitativa e, pertanto, sia in ragione di ciò che attiene al profilo della legittimazione del genitore coabitante con il figlio maggiorenne ad avanzare domande di contributo economico, sia del principio di autoresponsabilità dovendo ricorrere ed mergere in giudizio le condizioni che giustifichino la permanenza in capo ai genitori di un obbligo contributivo, va rigettata la domanda (non rinvenendosi che sia stata rinunciata) della ricorrente di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento in favore del primogenito.
Relativamente all'ormai diciassettenne , per come sopra brevemente riportata in sintesi la Per_2
vicenda personale e familiare dello stesso, è emersa una situazione estremamente problematica, risultando egli affetto da “disabilità intellettiva di grado lieve con disturbo del comportamento, di tipo oppositivo provocatorio e svantaggio socio-ambientale” (relazione dell'U.O. di Neuropsichiatrica
Infantile Distretto di Vittoria del 3 febbraio 2021), in trattamento farmacologico con PE e
Akineton, (per la quale percepisce una indennità di accompagnamento di euro 520,00 mensili), con problematiche comportamentali e rifiuto di seguire autonomamente la terapia prescrittagli, sfuggendo a qualsiasi tipo di autorità, compresa quella dei genitori, o qualsivoglia forma di controllo o assistenza, con la tendenza a condurre una vita sregolata, con abuso di stupefacenti (oltre che di tabacco) da cui ha assunto dipendenza, frequentazione di adulti dediti alla criminalità (compreso il fratello maggiore, e il padre, assunto dal ragazzo a modello di ispirazione nelle sue condotte devianti, il quale è affetto da psicosi schizofrenica cronica grave) e rendendosi egli stesso, come e il padre, Persona_1
protagonista di diversi reati e destinatario di relativi procedimenti penali, aggravando progressivamente la propria pericolosità per sé e per gli altri, e per il quale si è dovuto provvedere, nel corso del giudizio, data la condizione di gravissimo pregiudizio, a nominare una Curatrice speciale con poteri di pagina 5 di 8 rappresentanza nelle decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute del minore, nonché
l'affidamento dello stesso ai S.S. di Vittoria e sua presa in carico da parte dell'UNPI di Vittoria, con limitazione della responsabilità genitoriale di e , e disponendo, Parte_1 Controparte_1
con esito sempre negativo, il suo collocamento in diverse Comunità nelle quali (quando non indisponibili) si rifiutava di entrare nonostante venisse disposto anche l'ausilio della forza pubblica, o se ne allontanava arbitrariamente.
Per come riportato, con ordinanza applicativa di misura cautelare del 23.7.2024, emessa dal GIP del
TPM di AN (cui seguiva per un breve periodo, a quanto consta, anche di detenzione presso un
IPM), il minore veniva collocato presso la Comunità Coop. Soc. Primavera GAP “Fattoria Per_2
Sociale Miccio, a Geraci Siculo, dove, per come riportato negli scritti difensivi della madre del minore e da parte della Curatrice speciale del minore, questi si troverebbe ancora collocato, soluzione peraltro rivelatasi efficace, in quanto comunità c.d. “a doppia diagnosi”, che offre tutti i servizi necessari per la cura e la riabilitazione, nella quale vi aveva già precedentemente soggiornato per scontare una Per_2
pena, e nella quale si era trovato molto bene per la configurazione della struttura in fattoria con animali e spazi all'aria aperta, assicurando al minore tutte le cure di cui ha bisogno, e, in primo luogo, il rispetto della terapia farmacologica, la frequenza scolastica ed anche attività esterne e traendone ancora, dall'attuale collocamento diversi benefici.
Al riguardo ritiene il Collegio che permangano le condizioni che giustificano, non apparendo percorribile la via dell'affidamento esclusivo alla madre, in quanto il minore non riconosce la sua autorità, sfuggendo al suo controllo, l'affidamento di ai SS di Vittoria, in limitazione Persona_4
della responsabilità genitoriale di entrambi in genitori (nessuna ulteriore statuizione potendosi prendere rispetto al padre non essendovi ulteriori domandi e non potendosi provvedere d'ufficio), e prende atto del disposto collocamento da parte del GIP del TPM di AN, presso un comunità e, precisamente, a quanto risulta, presso la comunità Fattoria Sociale “ Miccio” sita in Geraci Siculo, e si dispone, in caso di cessazione della misura cautelare in atto, il suo collocamento da parte del Servizio Sociale affidatario presso sempre detta Struttura o presso altre comunità terapeutiche da individuarsi da parte dello stesso
SS.
Relativamente, all'altro figlio minore , oggi quindicenne, il quale presenta problemi di linguaggio Per_3
e un lieve ritardo cognitivo, per lo stesso non vi sono state evidenze in giudizio di altrettanto gravi problematiche, dovendosi tuttavia disporre, con riferimento all'interesse materiale e morale del minore, il suo affidamento esclusivo alla madre, con la quale vive (non più nella casa familiare, comunque di sua proprietà), essendo emersa dagli atti di causa, soprattutto dalle vicende che hanno interessato il fratello , una palese inidoneità educativa del padre, che rappresenta un cattivo esempio per i figli, Per_2
pagina 6 di 8 in ragione delle sue consuetudini di vita, anche delittuose, per le quali è stato ristretto in carcere e l'ambiente che è in grado di offrire al minore, con evidente concreto pregiudizio anche per , Per_3
benché sia emerso in giudizio che sin dalla separazione dei genitori abbia continuato a vedere liberamente, sia pure senza pernotto, il padre, epperò “l'affido condiviso non può essere concesso quando si ponga in contrasto con l'interesse del minore, la cui portata deve essere intesa come non limitata al desiderio del bambino di mantenere la bigenitorialità, ma in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali, imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale
(Cass. civ., Sez. I, 22/09/2016, n. 18559).
L'età già raggiunta da , ormai quindicenne, la libera frequentazione di anni con il padre, sia pure Per_3
con esclusione del pernotto, apparendo questa necessaria misura prudenziale, salvo che il sopravvenire di circostanze imponga una diversa prescrizione, che possa ad oggi provvedersi diversamente dal mantenere l'attuale regolamentazione, mandando ai SS di Vittoria, tuttavia, di monitorare il relativo svolgimento, sostenendo la madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale, riferendo ogni sei mesi con relazione scritta la Giudice Tutelare.
Rispetto alle questioni economiche, ricordato quanto sopra detto riguardo al primogenito, e posto che
è ancora ristretto in una Struttura, occorre, pertanto, in questa sede occuparsi solo del più piccolo Per_2
. Per_3
Ora, alla luce della situazione economico-reddituale delle parti per come emersa dagli atti di causa, per cui l'unico dato certo rispetto al resistente è che lo stesso è percettore di una pensione di invalidità per euro 290,00 mensili, che in passato ha percepito il reddito di cittadinanza, ma ad oggi non si conosce se sia beneficiario di altre provvidenze di legge, e, per come visto, è stato anch'egli destinatario di misure di restrizione della libertà personale, mentre la ricorrente svolge lavori in nero e precari, ma paga un affitto sia pure con la pigione che ricava dall'ex casa familiare di sua proprietà, dovuta dare a sua volta in affitto, (perché ubicata troppo vicina a quella in cui vive il marito), solo percependo l'indennità di frequenza per il figlio , e viene aiutata dai suoi genitori, appare congruo prevedere che il padre Per_3
contribuisca al mantenimento del figlio (per come detto è ristretto in una Struttura), Per_3 Per_2
fissando un contributo di euro 150,00 da versare mensilmente a , al netto Parte_1 dell'assegno unico universale, che va percepito per l'intero dalla madre, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Vanno di contro rigettate, non sussistendone i presupposti di legge, alla luce delle appena suesposte considerazioni riguardo alle rispettive condizioni economiche, le reciproche richieste di mantenimento da parte dei coniugi.
pagina 7 di 8 All Pubblico Ministero in sede sono stati trasmessi gli atti.
Relativamente alle spese processuali attesa la natura del giudizio e la reciproca soccombenza possono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in Vittoria in data 26.7.2008, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vittoria, parte I, anno 2008, n. 35 ufficio 1;
Dispone, in limitazione della responsabilità genitoriale di e , Parte_1 Controparte_1
l'affidamento del minore (Vittoria, 23/02/2008) ai Servizi Sociali del Comune di Vittoria, e Per_2
prende atto del disposto collocamento da parte del GIP del TPM di AN, presso un comunità e, precisamente, a quanto risulta, presso la comunità Fattoria Sociale “ Miccio” sita in Geraci Siculo, e si dispone, in caso di cessazione della misura cautelare in atto, il suo collocamento da parte del Servizio
Sociale affidatario presso sempre detta Struttura o presso altre comunità terapeutiche da individuarsi da parte dello stesso SS., fino al compimento della maggiore età, relazionando al riguardo al Giudice
Tutelare.
Dispone l'affidamento esclusivo del minore (25/03/2010) alla madre con collocamento presso la Per_3
stessa, regolamentando la frequentazione con il padre per come in parte motiva, con divieto di pernotto presso quest'ultimo;
Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Vittoria monitorino gli incontri tra il minore e il Per_3
padre, supportando nell'esercizio della genitorialità la madre, relazionando ogni sei mesi al giudice tutelare.
Dispone, a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese, la somma di euro 150,00 a titolo di mantenimento del figlio minore , rivalutabile Per_3
annualmente secondo gli indici ISTAT, al netto dell'assegno unico universale che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla ricorrente , oltre il 50% delle spese straordinarie. Parte_1
Rigetta, per come espresso in parte motiva, le ulteriori domande.
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Così deciso in Ragusa il 23.06.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 8 di 8