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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/12/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 2589/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
ER MI, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
15.12.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 2589/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. Parte_1 Parte_2
RICORRENTE
E
, con l'avv. TUMINELLI MARIA ANTONIETTA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 23.09.2024 parte ricorrente adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di restituzione della somma di € 9.370,29 di cui alla comunicazione di accertamento somme indebitamente percepite sulla pensione della sig.ra cat. SO n. 20046496 del 10/11/2022 e per l'effetto dichiarare Parte_1 irripetibile l'indebito con conseguente obbligo dell' di restituzione di quanto nel frattempo CP_1 eventualmente recuperato. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA, C.P.A. e spese generali, tutte da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che sin da ora si dichiara, ex art. 93 c.p.c., antistatario.” A fondamento della domanda deduceva che l'errore era imputabile esclusivamente all'ente, poiché la ricorrente aveva sempre comunicato i propri dati reddituali e che l'indebito non era ripetibile ex art 52 L. 88/89 e art 13 L. 412/91.
L si costituiva e deduceva che l'indebito era derivato dal fatto che la percipiente era CP_1 titolare oltre che della pensione ai superstiti (SO) anche di altra pensione diretta (VOS), che l' con provvedimento del 30.01.2014 aveva integrato per il raggiungimento del CP_1 minimo ad € 501,38; trattamento al minimo cui non avrebbe avuto diritto alla luce dei redditi emersi con la riliquidazione del 03.11.2022.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e decisa all'esito della trattazione scritta del 15.12.2025.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo del credito contestato dall' . CP_1
E' onere del pensionato che chiede l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte, Sezioni Unite, sentenza n. 18046/2010.
“È opportuno chiarire anzitutto che lo specifico problema da esso posto riguarda il regime dell'onere della prova nell'azione promossa, da chi abbia ricevuto un pagamento, per accertamento negativo del diritto del convenuto a ripetere, siccome indebito, quanto pagato. Più precisamente, nel caso di specie, per l'accertamento negativo del diritto dell'ente previdenziale di ripetere quanto corrisposto all'assicurato a titolo di integrazione al minimo della pensione di invalidità, in assenza dei presupposti reddituali per l'integrazione. Si tratta quindi di un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione ricevuta dalla controparte. L'azione di ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., è generalmente considerata un rimedio contro ingiustificati spostamenti patrimoniali, in conformità ad un principio generale di causalità delle relative attribuzioni. Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce quindi necessariamente l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, ossia l'inesistenza di un titolo che la giustifichi. Ciò trova puntuale conferma nel costante orientamento della giurisprudenza che considera l'inesistenza della "causa debendi" elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) e che grava pertanto l'attore della relativa prova (Cass. 1557/1998; conf. 12521/1998; 11029/2000; 9604/2000; 17146/2003; 14597/2005; 5896/2006; 2903/2007). Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza di questa Corte, fino alla sentenza 19762/2008, ha sempre ritenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass. 11504/2004; 2032/2006; 4612/2006).La cit. sentenza 19762/ 2008 ha abbandonato questo indirizzo, ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzione dell'onere probatorio debba avvenire in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando invece una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser collegato alla loro posizione sostanziale. Queste Sezioni Unite ritengono che la soluzione dello specifico problema oggetto di questo ricorso, possa prescindere dall'indagine della più ampia questione concernente le azioni di accertamento negativo. In proposito va infatti osservato che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto. Quindi, se, come si legge in Cass. 19762/2008, nelle azioni di accertamento negativo non Pt_3 farebbe valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale ma ne postulerebbe l'inesistenza, ciò non può dirsi per l'accertamento negativo dell'indebito perché in tal caso l'inesistenza del diritto alla restituzione è solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita. Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare. Ne deriva che, con riguardo allo specifico problema dell'onere probatorio nell'accertamento negativo dell'indebito, l'orientamento giurisprudenziale dal quale si è discostata Cass. 19762/2008, fa in sostanza gravare l'onere della prova sulla parte che invoca le conseguenze per lei favorevoli previste dalla norma, ove per questa si intenda la regola sostanziale che determina il sorgere del diritto. Di conseguenza, non vi è qui ragione di esaminare il più ampio problema dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, in genere, perché se anche esso venisse risolto alla stregua del principio di distribuzione dell'onere in relazione alla posizione sostanziale, anziché processuale, delle parti la decisione da assumere in questo ricorso non sarebbe diversa. Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Nel caso di specie parte ricorrente non prova il fatto costitutivo del suo diritto a percepire quanto erogato dall' , fondando la difesa sulla buona fede dell'accipiens, sull'errore CP_1 imputabile esclusivamente all'ente, sul legittimo affidamento del percettore. Nel caso in esame, stante la percezione della pensione di reversibilità e della pensione diretta VOS, l'integrazione della pensione per poter raggiungere il trattamento minimo al milione, determinato l'esclusione dell'affidamento dell'accipiens nella legittimità dell'erogazione della prestazione.
Le spese di lite non seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sussistendo in atti dichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge.
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
Spese compensate.
Cassino 16.12.2025
Il Giudice Onorario
ER MI
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 2589/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
ER MI, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
15.12.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 2589/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. Parte_1 Parte_2
RICORRENTE
E
, con l'avv. TUMINELLI MARIA ANTONIETTA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 23.09.2024 parte ricorrente adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di restituzione della somma di € 9.370,29 di cui alla comunicazione di accertamento somme indebitamente percepite sulla pensione della sig.ra cat. SO n. 20046496 del 10/11/2022 e per l'effetto dichiarare Parte_1 irripetibile l'indebito con conseguente obbligo dell' di restituzione di quanto nel frattempo CP_1 eventualmente recuperato. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA, C.P.A. e spese generali, tutte da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che sin da ora si dichiara, ex art. 93 c.p.c., antistatario.” A fondamento della domanda deduceva che l'errore era imputabile esclusivamente all'ente, poiché la ricorrente aveva sempre comunicato i propri dati reddituali e che l'indebito non era ripetibile ex art 52 L. 88/89 e art 13 L. 412/91.
L si costituiva e deduceva che l'indebito era derivato dal fatto che la percipiente era CP_1 titolare oltre che della pensione ai superstiti (SO) anche di altra pensione diretta (VOS), che l' con provvedimento del 30.01.2014 aveva integrato per il raggiungimento del CP_1 minimo ad € 501,38; trattamento al minimo cui non avrebbe avuto diritto alla luce dei redditi emersi con la riliquidazione del 03.11.2022.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e decisa all'esito della trattazione scritta del 15.12.2025.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo del credito contestato dall' . CP_1
E' onere del pensionato che chiede l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte, Sezioni Unite, sentenza n. 18046/2010.
“È opportuno chiarire anzitutto che lo specifico problema da esso posto riguarda il regime dell'onere della prova nell'azione promossa, da chi abbia ricevuto un pagamento, per accertamento negativo del diritto del convenuto a ripetere, siccome indebito, quanto pagato. Più precisamente, nel caso di specie, per l'accertamento negativo del diritto dell'ente previdenziale di ripetere quanto corrisposto all'assicurato a titolo di integrazione al minimo della pensione di invalidità, in assenza dei presupposti reddituali per l'integrazione. Si tratta quindi di un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione ricevuta dalla controparte. L'azione di ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., è generalmente considerata un rimedio contro ingiustificati spostamenti patrimoniali, in conformità ad un principio generale di causalità delle relative attribuzioni. Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce quindi necessariamente l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, ossia l'inesistenza di un titolo che la giustifichi. Ciò trova puntuale conferma nel costante orientamento della giurisprudenza che considera l'inesistenza della "causa debendi" elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) e che grava pertanto l'attore della relativa prova (Cass. 1557/1998; conf. 12521/1998; 11029/2000; 9604/2000; 17146/2003; 14597/2005; 5896/2006; 2903/2007). Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza di questa Corte, fino alla sentenza 19762/2008, ha sempre ritenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass. 11504/2004; 2032/2006; 4612/2006).La cit. sentenza 19762/ 2008 ha abbandonato questo indirizzo, ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzione dell'onere probatorio debba avvenire in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando invece una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser collegato alla loro posizione sostanziale. Queste Sezioni Unite ritengono che la soluzione dello specifico problema oggetto di questo ricorso, possa prescindere dall'indagine della più ampia questione concernente le azioni di accertamento negativo. In proposito va infatti osservato che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto. Quindi, se, come si legge in Cass. 19762/2008, nelle azioni di accertamento negativo non Pt_3 farebbe valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale ma ne postulerebbe l'inesistenza, ciò non può dirsi per l'accertamento negativo dell'indebito perché in tal caso l'inesistenza del diritto alla restituzione è solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita. Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare. Ne deriva che, con riguardo allo specifico problema dell'onere probatorio nell'accertamento negativo dell'indebito, l'orientamento giurisprudenziale dal quale si è discostata Cass. 19762/2008, fa in sostanza gravare l'onere della prova sulla parte che invoca le conseguenze per lei favorevoli previste dalla norma, ove per questa si intenda la regola sostanziale che determina il sorgere del diritto. Di conseguenza, non vi è qui ragione di esaminare il più ampio problema dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, in genere, perché se anche esso venisse risolto alla stregua del principio di distribuzione dell'onere in relazione alla posizione sostanziale, anziché processuale, delle parti la decisione da assumere in questo ricorso non sarebbe diversa. Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Nel caso di specie parte ricorrente non prova il fatto costitutivo del suo diritto a percepire quanto erogato dall' , fondando la difesa sulla buona fede dell'accipiens, sull'errore CP_1 imputabile esclusivamente all'ente, sul legittimo affidamento del percettore. Nel caso in esame, stante la percezione della pensione di reversibilità e della pensione diretta VOS, l'integrazione della pensione per poter raggiungere il trattamento minimo al milione, determinato l'esclusione dell'affidamento dell'accipiens nella legittimità dell'erogazione della prestazione.
Le spese di lite non seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sussistendo in atti dichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge.
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
Spese compensate.
Cassino 16.12.2025
Il Giudice Onorario
ER MI