Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8712/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vitangela Loreto ed Elena Previati ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vitangela Loreto in Milano, Viale Regina
Margherita n. 4, come da procura in atti
RICORRENTE contro
- rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Cristiana Vivian per procura generale alle liti alla stessa conferita con atto a rogito del dr. in data 22 marzo 2024 ed elettivamente domiciliato in Milano Via Savarè 1, come da Persona_1
procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.7.2024 al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, Parte_1
ha proposto, in proprio e quale amministratore unico della società
[...] Controparte_2 opposizione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/11 e dell'articolo 22 della legge 689/81,
[...] all'ordinanza ingiunzione n. OI-001845975 (notificata in data 12.6.2024), intimandole il pagamento della somma di euro 5.391,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-
pagina 1 di 7
L'opponente impugna tale ordinanza ritenendola illegittima e lamentando la violazione dei termini dell'articolo 14 della legge n. 689/81 e, in ogni caso, contesta pure l'eccessività della sanzione rispetto al fatto contestato. Per questo, nelle conclusioni, ha domandato l'accertamento della illegittimità della stessa, con vittoria di spese di lite.
, costituendosi ritualmente in giudizio con memoria difensiva, ha contestato la fondatezza delle CP_1
domande attoree, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.
Al riguardo, la difesa di ha sostenuto che l'ordinanza ingiunzione n. OI-001845975, notificata in CP_1 data 12.6.2024, è relativa all'atto di accertamento prot. .06/09/2019.0145226 del 6/9/2019, CP_1 notificato il 23.9.2019, riferito all'omissione contributiva relativa alle quote a carico dei lavoratori dipendenti per la mensilità di luglio e agosto 2018.
ha precisato che si versa in un'ipotesi di mancato adempimento nel versamento dei crediti di tipo CP_1
contributivo derivanti da modelli DM 10 insoluti per il periodo 2018, rilevando come non si applicherebbero i termini di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81 all'ambito in questione.
In questo senso, l'ente ha illustrato come la particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, co. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, co. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016,
n. 8, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevedrebbe la non punibilità o la non assoggettabilità alla sanzione qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentuerebbe il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che disporrebbe espressamente che, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate, si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili».
Inoltre, il completamento di un complesso e massivo sistema di gestione e riorganizzazione anche informatica e procedimentale degli illeciti depenalizzati, avrebbe interessato ben 1.500.000 posizioni, pretendendo innumerevoli passaggi di verifica anche istruttoria e si sarebbe compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha fissato per discussione l'udienza del 27.2.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
È documentale e pacifico in causa che la ricorrente ha proposto opposizione, tempestivamente, in data
11.7.2024, ai sensi dell'art. 6 del dlgs. n. 150/11 e dell'articolo 22 della legge 689/81, contro pagina 2 di 7 l'ordinanza ingiunzione n. OI-001845975, notificata in data 12.6.2024, relativa all'atto di accertamento prot. .06/09/2019.0145226 del 6/9/2019, notificato il 23.9.2019. CP_1
Nella stessa ordinanza ingiunzione è indicato che si tratta di omissione contributiva per il periodo relativo a luglio e agosto 2018.
Per questo, ha sostenuto la violazione dell'articolo 14 della legge n. 689/81 a norma del quale: “(…) se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (…)
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
In merito all'applicabilità, al caso in esame, della decadenza di cui all'art. 14 L. 689/1981, questo giudice si è già espresso in altri precedenti del tutto analoghi.
Si deve, così, rilevare come, pur trattandosi semplicemente di contributi omessi, con scadenze decorrenti dal luglio e agosto 2018, l'ente pubblico non abbia allegato alcun elemento in fatto, idoneo a giustificare per la particolare situazione dell'opponente - ed eventualmente per adempimenti istruttori complessi rispetto alla posizione di questi - il mancato rispetto del termine suddetto di 90 giorni prima dell'inoltro dell'avviso di accertamento menzionato.
Infatti, ha chiarito la Corte di cassazione che “in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse dalla quale decorre - ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge n. 689 del 1981 - il termine di novanta o trecentosessanta giorni, deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, ma non può sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare
l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale”
(cfr. Cass. Sentenza n. 16642 del 08/08/2005; Sentenza n. 8326 del 04/04/2018).
Condividendosi tale principio per cui il Giudice deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato in relazione alla complessità degli stessi, non si può non rilevare come nella memoria dell'ente, pur dandosi atto che gli inadempimenti risalgono al lasso temporale dal novembre e dicembre 2016, non vi è, poi, alcuna indicazione della data di inizio degli accertamenti istruttori e di quella della loro conclusione, nonché
pagina 3 di 7 della loro complessità, in modo che si possa poter giustificare l'inosservanza del termine di 90 giorni di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81, al di là della generica menzione del decreto legislativo n.
8/16, che ha comportato la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Infatti, l'entrata in vigore di tale novella, in assenza di dati concreti circa il singolo caso in trattazione, con la citazione dell'inizio degli accertamenti e della loro conclusione e della complessità della sua istruttoria, non può giustificare di per sé sola, il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81.
L'Ente previdenziale, per difendersi in relazione al mancato rispetto del termine di cui all'articolo 14 cit., ha anche proposto la tesi per cui tale norma non sarebbe applicabile al caso di specie.
Ha, infatti, sostenuto che la particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, co. 1 bis, della legge
11 novembre 1983, n. 638 (come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8), che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevedrebbe la non punibilità o la non assoggettabilità alla sanzione qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentuerebbe il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che disporrebbe espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili».
Tale tesi, tuttavia, non può essere condivisa.
Si deve, del resto, rammentare che l'articolo 2, co. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 stabilisce che: “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Dunque, per tale disposizione, il datore di lavoro non è punibile quando provvede al versamento richiesto entro tre mesi dalla contestazione, ma a tale previsione non esonera in alcun modo
l'amministrazione a una preventiva contestazione nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81.
Una cosa, infatti, è il termine di 90 giorni entro cui l'ente pubblico può provvedere alla contestazione in seguito alla conclusione degli accertamenti istruttori ex articolo 14 cit., altro è quello di tre mesi entro cui l'intimato può provvedere alla regolarizzazione in seguito alla contestazione, ex art. 2, co. 1 bis cit.
pagina 4 di 7 Peraltro, l'applicazione dell'articolo 14 suddetto alla materia in questione risulta, altresì, pienamente confermata dal recente articolo 23 del DL n. 48/23 per cui “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualita' oggetto di violazione”.
Per il tenore di tale disposizione, riferita specificatamente proprio all'articolo 2, co. 1 bis in parola, infatti, risulta pacifica l'applicazione dell'articolo 14 della legge n. 689/81 alla fattispecie, senza deroghe se non quelle fatte proprie dall'articolo 23 suddetto.
Si aggiunga che, di recente, si è espressa nello stesso senso anche la Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 527/2024 del 3.10.2024, nella quale si legge:
“Prima di tutto, pur in presenza di giurisprudenza di merito non concorde, la Corte ritiene che l'art.
14 L. n. 689/1981 sia applicabile agli illeciti depenalizzati ai sensi del D.lgs. n. 8/2016. Si tratta di norma di carattere generale in materia di illeciti amministrativi, la cui applicazione agli illeciti commessi anteriormente alla depenalizzazione avrebbe dovuto essere espressamente derogata dalla legge di depenalizzazione.
Il D. Lgvo n. 8/2016 prevede una particolare causa di non punibilità (art. 2 comma 1 bis L. 638/1983 come riformulato dall'art. 3 comma 6 D.lgs. n. 8/2016 ), e, nel caso di trasmissione degli atti alla autorità amministrativa, disciplina una particolare ipotesi di estinzione del procedimento relativo all'illecito commesso anteriormente alla depenalizzazione (art. 9), senza disporre alcuna deroga.
Di contro, prevede invece, espressamente, l'applicabilità delle disposizioni di cui L. n. 689/1981, in quanto compatibili (art. 6 e art. 9 ultimo comma).
Il D.lgs. n. 8/2016, ad esclusione della disciplina della trasmissione degli atti alla autorità amministrativa da parte dell'autorità giudiziaria penale, non disciplina alcun aspetto dell'accertamento dell'illecito, la contestazione dell'illecito, l'applicazione della sanzione, ambiti nei quali è inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria.
L' non ha argomentato il fondamento dell'incompatibilità logico-giuridica ostativa CP_1 all'applicazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 agli illeciti commessi anteriormente alla depenalizzazione.
Elementi a favore di questa interpretazione di traggono anche dall'art. 23 D.L. n. 48/2023 convertito nella L. n. 85/2023, laddove ha stabilito che per i periodi dal 01.01.2023, gli estremi della violazione dell'art. 2 comma 1bis cit. devono essere notificati, in deroga all'art. 14 L. n. 689/1981, entro il 31
pagina 5 di 7 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione, introducendo per il futuro una espressa deroga, che invece per il passato depone a favore dell'applicabilità dell'art. 14 cit.
Premesso che la data del 06.02.2016, di entrata in vigore del D.lgs. n. 8/216, segna l'obbligatorietà dell'osservanza del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 nel procedimento di irrogazione della sanzione in esame, quanto all'esercizio in concreto della potestà sanzionatoria,
l' non ha provato la tempestività della notifica della violazione intervenuta nel settembre 2018. CP_1
L'istituto si è limitato ad affermare l'impossibilità di esaminare le violazioni relative all'anno 2016, la cui disamina di fatto sarebbe iniziata nel 2018, ed in particolare quella in esame sarebbe terminata ad agosto 2018, per la mole delle posizioni contributive da verificarsi, a partire dal 2010, per effetto della depenalizzazione. In assenza di un verbale di operazioni, l'allegazione rimane generica, nonché CP_1
riferita ad una mera difficoltà operativa priva di incidenza ai fini della prova della tempestività della notifica della violazione.
Il Collegio concorda quindi con il Tribunale che non aveva ammesso le istanze istruttorie formulate dall'istituto, con infondatezza anche della seconda censura.
DIES A QUO DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DELL'ART. 14.
Quanto al dies a quo la decorrenza del termine, in concreto non vi è stata trasmissione degli atti all'autorità amministrativa da parte dell'autorità giudiziaria penale (come da p. 5 della sentenza, sul punto non censurata dalle parti), dalla cui ricezione da parte della autorità amministrativa la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie relative a precedenti depenalizzazioni, ha fatto decorrere il dies a quo del termine di cui all'art. 14 cit. (Cass. sez. L. sez. 2 sent. n. 27595/2008; Cass. sez. n.
8650/2006, Cass. sez. 1 sent. n. 12769/2004; Cass. sez. 1 sent n. 5735/2004).
Anche aderendo alla tesi dell' Pt_1 che il termine debba decorrere dal completamento di tutte le indagini necessarie ai fini dell'effettiva e concreta conoscenza dell'illecito, deve ritenersi accertato che nel 2017 l' Pt_1 fosse a conoscenza delle inadempienze contributive relative all'anno 2016 oggetto dell'ordinanza ingiunzione. Gli stessi obblighi contributi, infatti, erano stati iscritti a ruolo ed oggetto di un avviso di addebito notificato nel 2017, senza che l'istituto abbia puntualmente dedotto e chiesto di provare quali siano state le ulteriori indagini e operazioni, effettuate in seguito, che hanno ritardato la contestazione della relativa violazione amministrativa, effettuata soltanto nel settembre 2018”.
Né il precedente citato da con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Milano, la n. CP_1
927/2023, appare pertinente, in quanto la stessa si è pronuncia in fattispecie differente e riguardante un illecito commesso “anteriormente” all'entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 8/2016, e solo rispetto a tale caso specifico la Corte ha ritenuto che assumesse rilievo la disciplina intertemporale dettata pagina 6 di 7 dall'art. 8 “con cui il legislatore ha previsto l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 06.02.2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo”.
In conclusione, facendo applicazione dei principi su espressi al caso in esame, e dovendosi applicare l'articolo 14 cit., risulta che l' , per l'inadempimento rispetto agli obblighi contributivi nel periodo CP_1
da luglio/agosto 2018, ha notificato l'atto di accertamento solo nel maggio 2019, senza fornire alcuna valida motivazione per la violazione, non giustificata da accertamenti istruttori complessi, del termine di 90 giorni, previsto da tale disposizione, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la infrazione, ai sensi dell'ultimo comma della medesima.
Le spese debbono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'estinzione ai sensi dell'articolo 14 nella legge n. 689/81 dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
001845975; condanna a rimborsare all'opponente le spese di lite, che si liquidano in € 1.300,00, oltre spese CP_1
generali, IVA e CPA.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 27.2.2025. il Giudice del lavoro
Julie Martini
pagina 7 di 7