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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/05/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3142/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3142/2023
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Con l'avv. Laura Casari ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 convenuta contumace
E con il CURTATORE SPECIALE dei minori e , avv. Camilla Per_1 Per_2
Chini
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023. rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 16 gennaio
2025.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “a. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, signor e signora , Parte_1 Parte_2
contratto in Thailandia il 21/2/2011 e regolarmente trascritto e registrato in Italia.
b. I figli minori vengono affidati in via super esclusiva al padre con collocazione presso la residenza del padre e con sospensione e/o decadenza della responsabilità genitoriale
1 della madre ex art. 330 e/o 333 c.c. senza stabilire alcun diritto di visita visto che la moglie non c'è e vive lontana.
c. La casa familiare sita a Sanzeno in piazzetta dei Busi 3 rimane assegnata al padre, tra
l'altro proprietario esclusivo dell'immobile, che ivi vivrà con i due figli minori.
d. La madre è obbligata a versare al padre quale assegno di mantenimento per i figli la somma di Euro 400,00 mensili (Euro 200,00 a figlio) o quella ritenuta di giustizia, da versarsi entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie (mediche, farmaci con ricetta bianca e rossa, visite specialistiche, dentistiche, oculistiche, cure specialistiche, scolastiche – quali tasse, libri di testo, corsi previsti dalla scuola, gita scolastiche, materiale scolastico, sportive con la relativa attrezzatura, vacanze studio, colonie estive, musicali con lo strumento e di svago) relative ai figli sono a carico della madre nella misura del 50%.
e. Gli assegni regionali e qualsiasi altro sussidio sociale, anche l'assegno nazionale unico, verranno percepiti interamente dal padre.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio più spese forfettarie 15%, c.n.p.a. ed Iva rifusi.”
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE: “1) affidare i figli minori Persona_3
e (nati entrambi a Trento in data 8.08.2011) in via cd. super-esclusiva Persona_4 al padre, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso lo stesso, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, all'eventuale espatrio a fini turistici/di viaggio ed alla scelta della residenza abituale potranno essere adottate dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affidamento esclusivo rafforzato);
2) autorizzare le videochiamate madre-figli;
3) assegnare la casa già familiare al padre ricorrente;
Parte_1
4) rigettare la domanda del ricorrente di sospensione e/o decadenza della responsabilità genitoriale della madre sui figli minori;
5) rigettare le istanze istruttorie avversarie, per le ragioni esposte in memoria ex art.
473bis.17 comma II c.p.c.;
6) con vittoria di competenze e spese del giudizio, oltre accessori di legge.”
per i seguenti motivi in
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2023, il ricorrente sig. – Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con la sig.ra , in Thailandia Parte_2
(successivamente trascritto presso il Comune di Sanzano, Trento), in data 21 febbraio
Per_ 2011, dalla cui unione sono nati due figli gemelli, e , in data 8 agosto 2011 Per_2
– ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con affido super-esclusivo dei minori, e con decadenza/sospensione della convenuta dalla responsabilità genitoriale:
“Che l'Ill.mo Tribunale di Trento Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti, e preliminarmente autorizzi ex art. 473 15 bis c.p.c., in attesa dell'istruttoria che andrà espletata, il padre a procedere alle necessità burocratiche per consentire ai figli di recarsi in gita scolastica in Germania nel marzo 2024 e di richiedere ed ottenere i documenti validi per l'espatrio ( carta d'identità valida per l'espatrio e/o passaporto ) con anche il nulla osta della Questura, assumendo in ogni caso i provvedimenti provvisori ed urgenti, chiedendo vengano accolte le seguenti conclusioni a. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, signor e signora Parte_1
, contratto in Thailandia il 21/2/2011 e regolarmente trascritto e Parte_2
registrato in Italia. b. I figli minori vengono affidati in via super esclusiva al padre con collocazione presso la residenza del padre e con sospensione e/o decadenza della responsabilità genitoriale della madre ex art. 330 e/o 333 c.c. senza stabilire alcun diritto di visita visto che la moglie non c'è e vive lontana. c. La casa familiare sita a Sanzeno in piazzetta dei Busi 3 rimane assegnata al padre, tra l'altro proprietario esclusivo dell'immobile, che ivi vivrà con i due figli minori. d. La madre è obbligata a versare al padre quale assegno di mantenimento per i figli la somma di Euro 400,00 mensili ( Euro
200,00 a figlio ) o quella ritenuta di giustizia, da versarsi entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie ( mediche, farmaci con ricetta bianca e rossa, visite specialistiche, dentistiche, oculistiche, cure specialistiche, scolastiche – quali tasse, libri di testo, corsi previsti dalla scuola, gita scolastiche, materiale scolastico, sportive con la relativa attrezzatura, vacanze studio, colonie estive, musicali con lo strumento e di svago ) relative ai figli sono a carico della madre nella misura del 50%. e. Gli assegni regionali e qualsiasi altro sussidio sociale, anche l'assegno nazionale unico, verranno percepiti interamente dal padre. Il tutto con vittoria di spese di giudizio più spese forfettarie 15%, c.n.p.a. ed Iva rifusi.”.
3 Il ricorrente ha rappresentato che dall'autunno del 2015, la sig.ra ha Parte_2
manifestato una sofferenza connessa dalla lontananza dal proprio paese natale che l'ha portata a recarvisi per lunghi periodi – senza il marito e i figli – fino al mese di luglio
2016, quando decise di tornare definitivamente in Thailandia. Il ricorrente ha rappresentato che da quel momento la moglie non ha più fatto rientro in Italia e non ha più visto i figli, contattandoli sporadicamente, sicché è il padre che provvede integralmente al mantenimento, alla crescita e all'educazione dei figli.
Il ricorrente ha, quindi, esposto di aver adito il Tribunale di Trento che, con sentenza n.
512/2020, ha pronunciato la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, disponendo l'affidamento cd. super-esclusivo dei figli al padre, prevedendo visite libere con la madre previo necessario accordo con l'odierno ricorrente, revocando la sospensione della responsabilità genitoriale materna previamente dichiarata in sede presidenziale e ponendo a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 200,00 al mese per ciascun figlio.
Il ricorrente ha rappresentato che la madre, nonostante l'obbligo posto a suo carico in sede di separazione, non ha mai contribuito al mantenimento dei figli, deducendo, altresì, che la stessa non ha più rivisto i figli e mantiene con loro contatti telefonici sporadici.
Con decreto di data 18 dicembre 2023 è stata rigettata la richiesta di provvedimenti urgenti ex art. 473bis.15 c.p.c. svolta dalla parte ricorrente sull'assunto che il padre avesse già il potere di chiedere, senza il consenso della madre, il rilascio dei documenti di identità dei figli minori validi per l'espatrio (“osservato che con sentenza di separazione di data
4 agosto 2020 di questo Tribunale è stato disposto l'affidamento cd. super esclusivo dei figli minori al padre, prevendendosi espressamente il “potere dovere del padre stesso di prendere da solo, unilateralmente, senza la necessità del consenso della madre, ogni decisione riguardante i figli”). Con il medesimo provvedimento, il Giudice ha nominato il curatore speciale dei minori ex art. 473bis.8, co. 1 lett. a) c.p.c. vista la domanda di sospensione e/o decadenza della responsabilità genitoriale materna.
Radicatosi il contraddittorio, la parte convenuta non si è costituita e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
Si è costituita in giudizio la curatrice speciale dei minori, chiedendo disporsi l'affidamento super esclusivo dei minori al padre, con collocazione presso di lui, nonché autorizzarsi le videochiamate tra i figli e il papà; la curatrice speciale si è, invece, opposta
4 all'accoglimento della domanda di sospensione e/o decadenza della responsabilità genitoriale materna, non sussistendone i relativi presupposti.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e ascolto dei minori ed è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16 gennaio 2025.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre un anno dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, definita con sentenza di questo Tribunale di data 4 agosto 2020, e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Passando alle ulteriori domande versate in atti, ritiene il Collegio che vada in questa sede confermato l'affidamento cd. super esclusivo dei figli minori al padre, come già disposto anche in sede di separazione.
Al riguardo, giova premettere che il regime di affidamento cd. super esclusivo riveste carattere residuale, potendo essere disposto solamente ove non sia possibile disporre l'affidamento condiviso (“il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”, art. 337quater, co. 1 c.c.). Il regime di affidamento condiviso, infatti, deve di regola deve essere privilegiato (art. 337ter, co. 2 c.c.), non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di cassazione, quello del superiore interesse del minore “stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti, (…) contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo” (Cass. Civ. sez. I, 30/08/2019, n.
21916). Ciò posto, al fine di poter derogare alla regola dell'affidamento condiviso, disponendosi, in via eccezionale, l'affidamento cd. super-esclusivo, si rende indispensabile provare, “in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del
5 medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017;
Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008)”. In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Trib. Napoli Nord sez. I, 28/09/2023, n.3869).
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio che le condotte materne siano tali da giustificare la deroga al regime di affidamento condiviso, osservandosi che la madre, dal 2016 ad oggi, non solo non ha più fatto rientro in Italia e non ha più visto i figli, mantenendo con gli stessi solo sporadici contatti telefonici, ma non ha più nemmeno in alcun modo contributo alla loro crescita e al loro mantenimento, nulla corrispondendo a tal fine.
Orbene, alla luce di quanto sopra, va in questa sede disposto l'affidamento cd. super
Per_ esclusivo dei figli minori e al padre – con loro collocamento presso lo Per_2
stesso al quale va assegnata la casa familiare – nei cui confronti, allo stato, può essere formulata una prognosi positiva, in mancanza di concreti elementi di segno contrario (“il papà dei due ragazzi partecipa regolarmente alle udienze individuali e generali ponendosi sempre in modo molto attento e collaborativo con i consigli degli insegnanti” cfr. – relazione Consiglio di classe degli insegnanti dei minori;
“i ragazzi vengono regolarmente portati ai controlli sia per patologia, sia per bilanci di salute (…) ed eseguono le visite e gli esami prescritti (..) non mi è mai capitato di notare segni di trascuratezza o incuria” – cfr. certificato pediatra dei minori). Vanno, dunque, rimesse allo stesso le decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e lo stesso sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. Per_ per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto di e , al fine di Per_2
evitare che dette decisioni vengano pregiudicate dalla lontananza materna.
Al riguardo, evidenzia il Collegio che tale regime di affidamento super esclusivo dei figli minori al padre consente a quest'ultimo di assumere tutte le decisioni nell'interesse dei figli minori (tra cui anche la richiesta di rilascio dei documenti di identità dei figli minori validi per l'espatrio) e ciò senza il consenso della madre, che non deve essere a tal fine
6 richiesto.
In ragione di quanto sopra, ritiene il Collegio che la domanda di sospensione e/o decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale – fondata anche sulla necessità “di agire liberamente senza incappare in problematicità burocratiche (come avvenuto per la carta d'identità)” (cfr. comparsa conclusionale parte ricorrente) – non possa trovare accoglimento.
Ed invero, seppure sia pacifico che la madre ormai da molti anni ha lasciato l'Italia e non vi ha più fatto rientro, non incontrando più i figli e non contribuendo alla loro crescita e al loro mantenimento, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per pronunciare la sospensione e/o la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale (come, peraltro, evidenziato anche dalla curatrice speciale dei minori).
Al riguardo, giova premettere che ai sensi dell'articolo 330 c.c. “Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio”. Va, inoltre, osservato che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale,
“Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare
l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio
7 deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669).” (cfr.
Cass. 24708/2024).
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio che non sia emersa la prova che le condotte materne – pur rilevanti ai fini della pronuncia di affidamento super esclusivo – abbiano arrecato ai figli un pregiudizio tale da rendere necessitata la pronuncia della decadenza, osservandosi, da un lato, che la madre ha sempre mantenuto dei contatti telefonici, seppur minimi, con i figli e che costoro – ascoltati all'udienza del 24 settembre 2024 – hanno entrambi dichiarato che a loro fa piacere sentire la mamma ( ha raccontato che Per_2
“Non vede la madre da molto tempo, a volte la sente per telefono. Dice che gli piacerebbe sentirla di più. A volte è la mamma a telefonare ai figli e a volte sono loro a telefonarle.
Afferma di essere contento di sentire ogni tanto la mamma al telefono.”; EX ha raccontato che “Dice di sentire la mamma qualche volta per telefono, a volte è lei a telefonare ed a volte la chiamano loro. Afferma di aver piacere di sentirla ogni tanto e che la situazione attuale per lui va bene.”). Dall'altro lato, deve preservarsi l'esigenza di evitare ai minori un trauma derivante dal definitivo abbandono di qualunque legame con la figura materna, che ad oggi – seppure in misura limitata – ancora sussiste. Va, infatti, osservato che, sebbene la lontananza materna abbia prodotto una sofferenza nei minori, costoro, come detto, hanno raccontato di aver piacere di sentire la loro mamma, ancorché occasionalmente, dichiarando che la situazione “va bene così”. Da ciò emerge una certa serenità dei figli e il loro desiderio a mantenere i rapporti, seppur minimi, con la madre, che, dunque, non rifiutano.
Peraltro, come sopra evidenziato, va ribadito che le esigenze burocratiche rappresentate dal ricorrente possono essere pienamente soddisfatte dalla previsione del regime di affidamento cd. super esclusivo, che di per sé è già pienamente idoneo a tutelare gli interessi dei minori.
In ragione di quanto sopra, vanno rigettate le domande di sospensione e/o decadenza della
8 madre dalla responsabilità materna e vanno al contempo autorizzate le telefonate e videochiamate tra la madre e i figli, confermandosi in questa sede quanto disposto in sede di separazione in ordine alla possibilità per la madre di vedere i figli, previo accordo con il padre.
Quanto, infine, alle domande di contenuto economico, giova osservare che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori è espressamente sancito dall'art. 30, co.1 della
Costituzione (“E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”), qualificandosi quale dovere costituzionalmente previsto, ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”).
Ciò posto, ritiene il Collegio che vada in questa sede confermato l'obbligo a carico della madre di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 200,00 per ciascuno (400,00 euro complessivi), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, trattandosi di importo minimale al fine di soddisfare le ineludibili esigenze di mantenimento dei figli, cui i genitori sono in ogni caso tenuti a sopperire, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale tenuto conto delle caratteristiche dell'attività espletate e delle questioni giuridiche affrontate).
Vanno, inoltre, poste a carico della convenuta soccombente anche le spese relative al compenso per il curatore speciale dei minori.
A tal fine, ritiene, innanzitutto, il Collegio aderire all'orientamento giurisprudenziale che inquadra la figura del curatore speciale del minore nel più ampio istituto degli “altri ausiliari del giudice” di cui all'articolo 68 c.p.c., condividendosi l'assunto secondo cui, nel caso del curatore speciale, l'incarico, diversamente dal mandato, non sarebbe direttamente conferito dal soggetto interessato, quanto piuttosto dall'autorità giudiziaria ed avrebbe ad oggetto il compimento non solo di atti giuridici, ma anche di attività fattuali
(come i colloqui con i genitori e l'ascolto del minore), come tali non riconducibili agli atti giuridici in senso tecnico;
ciò in linea con quanto previsto dall'articolo 3 lett. n. del
9 D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115 il quale fornisce una definizione ampia di “ausiliario del magistrato”, ricomprendendovi, tra gli altri, “qualunque altro soggetto comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”.
Ritiene, inoltre, il Collegio che nella regolamentazione delle spese relative al compenso spettante al curatore speciale del minore debba applicarsi la regola della soccombenza, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, evidenziandosi al contempo che non possono essere fatte ricadere sulla collettività le spese del curatore, la cui nomina si rende necessaria (e in alcuni casi addirittura obbligatoria) al fine di tutelare il preminente interesse del minore, in ragione delle condotte tenute dai genitori, o soltanto da uno di essi, in violazione dei doveri di cura e attenzione nei confronti dei figli che discendono dalle prerogative genitoriali (cfr. anche Tribunale di Pisa 9 ottobre 2024: “(…) ragioni di giustizia sostanziale impongono di tenere nella debita considerazione il fatto che, ove il tribunale debba nominare un curatore speciale del minore per individuare quale sia
l'interesse del minore e tutelarlo anche nei confronti del genitore, la relativa spesa debba essere sostenuta dal genitore stesso, trattandosi di spesa stabilita dal giudice, necessaria nel superiore interesse del figlio minore;
- sarebbe inoltre contrario a giustizia far ricadere sull'Erario e dunque sulla collettività, notevolissimi oneri di spesa, connessi ai compensi e spese del curatore (attesa l'implementazione che all'istituto ha dato la
Riforma Cartabia, munendo alcune ipotesi di nomina obbligatoria addirittura della sanzione della nullità processuale, in caso di omessa nomina), spesso derivanti da patenti violazioni da parte dei genitori, o di uno di essi, ai propri basilari doveri nei confronti dei propri figli minori;
- ritenuto infatti che, diversamente opinando, tali genitori si vedrebbero ingiustificatamente sollevati, magari pur in presenza di una situazione finanziaria florida, dalle conseguenze patrimoniali delle proprie condotte illecite e inadempienti ai propri doveri genitoriali;
ritenuto, pertanto, per quanto precede, che
l'onere del compenso del curatore del minore debba essere posto in capo ai genitori, e che debba applicarsi, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, la regola della soccombenza”).
Al contempo, va disposto il pagamento in favore dello Stato (senza dimezzamento della somma, in conformità a quanto affermato da Cass. 22017/2018), tenuto conto che i minori sono stati ammessi al patrocinio statale, come chiarito da Cass. 7504/2011: “In effetti, la
10 sentenza impugnata ha omesso di considerare che il Curatore dei minori era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che conseguentemente la determinazione e la liquidazione dei diritti spettanti al difensore doveva essere effettuata secondo le modalità e i criteri di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 143 e 82, ove si dispone che, nei giudizi di cui alla L. n. 184 del 1983, i diritti e gli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati dal Giudice del singolo grado di giudizio, con decreto di pagamento a carico dell'amministrazione dello Stato, debbono essere liquidati per ogni singolo difensore, in relazione alla qualità e quantità di attività difensiva da ciascuno svolta, ed in misura non superiore alla media tra massimi e minimi tariffari e comunque non inferiore a tali minimi. La Corte d'Appello non poteva dunque liquidare le spese processuali a favore del difensore dei minori, con la sentenza, ma con decreto di pagamento;
non poteva liquidare le spese del precedente grado, già liquidate dall'autorità giudiziaria competente;
non poteva liquidare le spese processuali unitariamente a "favore delle parti costituite", ma avrebbe dovuto condannare gli appellanti soccombenti, con riferimento al curatore dei minori, al pagamento delle spese processuali a favore dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, in relazione agli esborsi effettivamente sostenuti”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Thailandia in data 21 febbraio 2011, trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di Matrimonio del Comune di Sanzeno, parte II, serie C n. 1 anno 2011; Per_
2. affida i figli minori (nato in data [...]) e (nato in [...] 8 Per_2
agosto 2011) in via cd. super-esclusiva al padre, con collocazione presso di lui;
al padre va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli
(istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e lo stesso sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto dei medesimi;
3. assegna al padre la casa familiare sita a Sanzeno in piazzetta dei Busi 3;
4. rigetta la domanda di sospensione e/o decadenza della sig.ra Controparte_1
dalla responsabilità genitoriale;
5. dispone che le eventuali visite tra la madre e i minori avvengano previo accordo
11 con il padre;
6. autorizza le telefonate e/o videochiamate tra la madre e i figli;
7. pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere, a titolo Controparte_1
di mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile di euro 200,00 per ciascuno (400,00 euro complessivi), rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, da versare al sig. entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre Parte_1
al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF;
8. condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
9. condanna la parte convenuta a rimborsare al curatore speciale dei minori le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3142/2023
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Con l'avv. Laura Casari ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 convenuta contumace
E con il CURTATORE SPECIALE dei minori e , avv. Camilla Per_1 Per_2
Chini
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023. rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 16 gennaio
2025.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “a. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, signor e signora , Parte_1 Parte_2
contratto in Thailandia il 21/2/2011 e regolarmente trascritto e registrato in Italia.
b. I figli minori vengono affidati in via super esclusiva al padre con collocazione presso la residenza del padre e con sospensione e/o decadenza della responsabilità genitoriale
1 della madre ex art. 330 e/o 333 c.c. senza stabilire alcun diritto di visita visto che la moglie non c'è e vive lontana.
c. La casa familiare sita a Sanzeno in piazzetta dei Busi 3 rimane assegnata al padre, tra
l'altro proprietario esclusivo dell'immobile, che ivi vivrà con i due figli minori.
d. La madre è obbligata a versare al padre quale assegno di mantenimento per i figli la somma di Euro 400,00 mensili (Euro 200,00 a figlio) o quella ritenuta di giustizia, da versarsi entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie (mediche, farmaci con ricetta bianca e rossa, visite specialistiche, dentistiche, oculistiche, cure specialistiche, scolastiche – quali tasse, libri di testo, corsi previsti dalla scuola, gita scolastiche, materiale scolastico, sportive con la relativa attrezzatura, vacanze studio, colonie estive, musicali con lo strumento e di svago) relative ai figli sono a carico della madre nella misura del 50%.
e. Gli assegni regionali e qualsiasi altro sussidio sociale, anche l'assegno nazionale unico, verranno percepiti interamente dal padre.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio più spese forfettarie 15%, c.n.p.a. ed Iva rifusi.”
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE: “1) affidare i figli minori Persona_3
e (nati entrambi a Trento in data 8.08.2011) in via cd. super-esclusiva Persona_4 al padre, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso lo stesso, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, all'eventuale espatrio a fini turistici/di viaggio ed alla scelta della residenza abituale potranno essere adottate dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affidamento esclusivo rafforzato);
2) autorizzare le videochiamate madre-figli;
3) assegnare la casa già familiare al padre ricorrente;
Parte_1
4) rigettare la domanda del ricorrente di sospensione e/o decadenza della responsabilità genitoriale della madre sui figli minori;
5) rigettare le istanze istruttorie avversarie, per le ragioni esposte in memoria ex art.
473bis.17 comma II c.p.c.;
6) con vittoria di competenze e spese del giudizio, oltre accessori di legge.”
per i seguenti motivi in
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2023, il ricorrente sig. – Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con la sig.ra , in Thailandia Parte_2
(successivamente trascritto presso il Comune di Sanzano, Trento), in data 21 febbraio
Per_ 2011, dalla cui unione sono nati due figli gemelli, e , in data 8 agosto 2011 Per_2
– ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con affido super-esclusivo dei minori, e con decadenza/sospensione della convenuta dalla responsabilità genitoriale:
“Che l'Ill.mo Tribunale di Trento Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti, e preliminarmente autorizzi ex art. 473 15 bis c.p.c., in attesa dell'istruttoria che andrà espletata, il padre a procedere alle necessità burocratiche per consentire ai figli di recarsi in gita scolastica in Germania nel marzo 2024 e di richiedere ed ottenere i documenti validi per l'espatrio ( carta d'identità valida per l'espatrio e/o passaporto ) con anche il nulla osta della Questura, assumendo in ogni caso i provvedimenti provvisori ed urgenti, chiedendo vengano accolte le seguenti conclusioni a. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, signor e signora Parte_1
, contratto in Thailandia il 21/2/2011 e regolarmente trascritto e Parte_2
registrato in Italia. b. I figli minori vengono affidati in via super esclusiva al padre con collocazione presso la residenza del padre e con sospensione e/o decadenza della responsabilità genitoriale della madre ex art. 330 e/o 333 c.c. senza stabilire alcun diritto di visita visto che la moglie non c'è e vive lontana. c. La casa familiare sita a Sanzeno in piazzetta dei Busi 3 rimane assegnata al padre, tra l'altro proprietario esclusivo dell'immobile, che ivi vivrà con i due figli minori. d. La madre è obbligata a versare al padre quale assegno di mantenimento per i figli la somma di Euro 400,00 mensili ( Euro
200,00 a figlio ) o quella ritenuta di giustizia, da versarsi entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie ( mediche, farmaci con ricetta bianca e rossa, visite specialistiche, dentistiche, oculistiche, cure specialistiche, scolastiche – quali tasse, libri di testo, corsi previsti dalla scuola, gita scolastiche, materiale scolastico, sportive con la relativa attrezzatura, vacanze studio, colonie estive, musicali con lo strumento e di svago ) relative ai figli sono a carico della madre nella misura del 50%. e. Gli assegni regionali e qualsiasi altro sussidio sociale, anche l'assegno nazionale unico, verranno percepiti interamente dal padre. Il tutto con vittoria di spese di giudizio più spese forfettarie 15%, c.n.p.a. ed Iva rifusi.”.
3 Il ricorrente ha rappresentato che dall'autunno del 2015, la sig.ra ha Parte_2
manifestato una sofferenza connessa dalla lontananza dal proprio paese natale che l'ha portata a recarvisi per lunghi periodi – senza il marito e i figli – fino al mese di luglio
2016, quando decise di tornare definitivamente in Thailandia. Il ricorrente ha rappresentato che da quel momento la moglie non ha più fatto rientro in Italia e non ha più visto i figli, contattandoli sporadicamente, sicché è il padre che provvede integralmente al mantenimento, alla crescita e all'educazione dei figli.
Il ricorrente ha, quindi, esposto di aver adito il Tribunale di Trento che, con sentenza n.
512/2020, ha pronunciato la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, disponendo l'affidamento cd. super-esclusivo dei figli al padre, prevedendo visite libere con la madre previo necessario accordo con l'odierno ricorrente, revocando la sospensione della responsabilità genitoriale materna previamente dichiarata in sede presidenziale e ponendo a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 200,00 al mese per ciascun figlio.
Il ricorrente ha rappresentato che la madre, nonostante l'obbligo posto a suo carico in sede di separazione, non ha mai contribuito al mantenimento dei figli, deducendo, altresì, che la stessa non ha più rivisto i figli e mantiene con loro contatti telefonici sporadici.
Con decreto di data 18 dicembre 2023 è stata rigettata la richiesta di provvedimenti urgenti ex art. 473bis.15 c.p.c. svolta dalla parte ricorrente sull'assunto che il padre avesse già il potere di chiedere, senza il consenso della madre, il rilascio dei documenti di identità dei figli minori validi per l'espatrio (“osservato che con sentenza di separazione di data
4 agosto 2020 di questo Tribunale è stato disposto l'affidamento cd. super esclusivo dei figli minori al padre, prevendendosi espressamente il “potere dovere del padre stesso di prendere da solo, unilateralmente, senza la necessità del consenso della madre, ogni decisione riguardante i figli”). Con il medesimo provvedimento, il Giudice ha nominato il curatore speciale dei minori ex art. 473bis.8, co. 1 lett. a) c.p.c. vista la domanda di sospensione e/o decadenza della responsabilità genitoriale materna.
Radicatosi il contraddittorio, la parte convenuta non si è costituita e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
Si è costituita in giudizio la curatrice speciale dei minori, chiedendo disporsi l'affidamento super esclusivo dei minori al padre, con collocazione presso di lui, nonché autorizzarsi le videochiamate tra i figli e il papà; la curatrice speciale si è, invece, opposta
4 all'accoglimento della domanda di sospensione e/o decadenza della responsabilità genitoriale materna, non sussistendone i relativi presupposti.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e ascolto dei minori ed è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16 gennaio 2025.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre un anno dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, definita con sentenza di questo Tribunale di data 4 agosto 2020, e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Passando alle ulteriori domande versate in atti, ritiene il Collegio che vada in questa sede confermato l'affidamento cd. super esclusivo dei figli minori al padre, come già disposto anche in sede di separazione.
Al riguardo, giova premettere che il regime di affidamento cd. super esclusivo riveste carattere residuale, potendo essere disposto solamente ove non sia possibile disporre l'affidamento condiviso (“il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”, art. 337quater, co. 1 c.c.). Il regime di affidamento condiviso, infatti, deve di regola deve essere privilegiato (art. 337ter, co. 2 c.c.), non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di cassazione, quello del superiore interesse del minore “stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti, (…) contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo” (Cass. Civ. sez. I, 30/08/2019, n.
21916). Ciò posto, al fine di poter derogare alla regola dell'affidamento condiviso, disponendosi, in via eccezionale, l'affidamento cd. super-esclusivo, si rende indispensabile provare, “in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del
5 medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017;
Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008)”. In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Trib. Napoli Nord sez. I, 28/09/2023, n.3869).
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio che le condotte materne siano tali da giustificare la deroga al regime di affidamento condiviso, osservandosi che la madre, dal 2016 ad oggi, non solo non ha più fatto rientro in Italia e non ha più visto i figli, mantenendo con gli stessi solo sporadici contatti telefonici, ma non ha più nemmeno in alcun modo contributo alla loro crescita e al loro mantenimento, nulla corrispondendo a tal fine.
Orbene, alla luce di quanto sopra, va in questa sede disposto l'affidamento cd. super
Per_ esclusivo dei figli minori e al padre – con loro collocamento presso lo Per_2
stesso al quale va assegnata la casa familiare – nei cui confronti, allo stato, può essere formulata una prognosi positiva, in mancanza di concreti elementi di segno contrario (“il papà dei due ragazzi partecipa regolarmente alle udienze individuali e generali ponendosi sempre in modo molto attento e collaborativo con i consigli degli insegnanti” cfr. – relazione Consiglio di classe degli insegnanti dei minori;
“i ragazzi vengono regolarmente portati ai controlli sia per patologia, sia per bilanci di salute (…) ed eseguono le visite e gli esami prescritti (..) non mi è mai capitato di notare segni di trascuratezza o incuria” – cfr. certificato pediatra dei minori). Vanno, dunque, rimesse allo stesso le decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e lo stesso sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. Per_ per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto di e , al fine di Per_2
evitare che dette decisioni vengano pregiudicate dalla lontananza materna.
Al riguardo, evidenzia il Collegio che tale regime di affidamento super esclusivo dei figli minori al padre consente a quest'ultimo di assumere tutte le decisioni nell'interesse dei figli minori (tra cui anche la richiesta di rilascio dei documenti di identità dei figli minori validi per l'espatrio) e ciò senza il consenso della madre, che non deve essere a tal fine
6 richiesto.
In ragione di quanto sopra, ritiene il Collegio che la domanda di sospensione e/o decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale – fondata anche sulla necessità “di agire liberamente senza incappare in problematicità burocratiche (come avvenuto per la carta d'identità)” (cfr. comparsa conclusionale parte ricorrente) – non possa trovare accoglimento.
Ed invero, seppure sia pacifico che la madre ormai da molti anni ha lasciato l'Italia e non vi ha più fatto rientro, non incontrando più i figli e non contribuendo alla loro crescita e al loro mantenimento, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per pronunciare la sospensione e/o la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale (come, peraltro, evidenziato anche dalla curatrice speciale dei minori).
Al riguardo, giova premettere che ai sensi dell'articolo 330 c.c. “Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio”. Va, inoltre, osservato che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale,
“Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare
l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio
7 deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669).” (cfr.
Cass. 24708/2024).
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio che non sia emersa la prova che le condotte materne – pur rilevanti ai fini della pronuncia di affidamento super esclusivo – abbiano arrecato ai figli un pregiudizio tale da rendere necessitata la pronuncia della decadenza, osservandosi, da un lato, che la madre ha sempre mantenuto dei contatti telefonici, seppur minimi, con i figli e che costoro – ascoltati all'udienza del 24 settembre 2024 – hanno entrambi dichiarato che a loro fa piacere sentire la mamma ( ha raccontato che Per_2
“Non vede la madre da molto tempo, a volte la sente per telefono. Dice che gli piacerebbe sentirla di più. A volte è la mamma a telefonare ai figli e a volte sono loro a telefonarle.
Afferma di essere contento di sentire ogni tanto la mamma al telefono.”; EX ha raccontato che “Dice di sentire la mamma qualche volta per telefono, a volte è lei a telefonare ed a volte la chiamano loro. Afferma di aver piacere di sentirla ogni tanto e che la situazione attuale per lui va bene.”). Dall'altro lato, deve preservarsi l'esigenza di evitare ai minori un trauma derivante dal definitivo abbandono di qualunque legame con la figura materna, che ad oggi – seppure in misura limitata – ancora sussiste. Va, infatti, osservato che, sebbene la lontananza materna abbia prodotto una sofferenza nei minori, costoro, come detto, hanno raccontato di aver piacere di sentire la loro mamma, ancorché occasionalmente, dichiarando che la situazione “va bene così”. Da ciò emerge una certa serenità dei figli e il loro desiderio a mantenere i rapporti, seppur minimi, con la madre, che, dunque, non rifiutano.
Peraltro, come sopra evidenziato, va ribadito che le esigenze burocratiche rappresentate dal ricorrente possono essere pienamente soddisfatte dalla previsione del regime di affidamento cd. super esclusivo, che di per sé è già pienamente idoneo a tutelare gli interessi dei minori.
In ragione di quanto sopra, vanno rigettate le domande di sospensione e/o decadenza della
8 madre dalla responsabilità materna e vanno al contempo autorizzate le telefonate e videochiamate tra la madre e i figli, confermandosi in questa sede quanto disposto in sede di separazione in ordine alla possibilità per la madre di vedere i figli, previo accordo con il padre.
Quanto, infine, alle domande di contenuto economico, giova osservare che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori è espressamente sancito dall'art. 30, co.1 della
Costituzione (“E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”), qualificandosi quale dovere costituzionalmente previsto, ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”).
Ciò posto, ritiene il Collegio che vada in questa sede confermato l'obbligo a carico della madre di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 200,00 per ciascuno (400,00 euro complessivi), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, trattandosi di importo minimale al fine di soddisfare le ineludibili esigenze di mantenimento dei figli, cui i genitori sono in ogni caso tenuti a sopperire, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale tenuto conto delle caratteristiche dell'attività espletate e delle questioni giuridiche affrontate).
Vanno, inoltre, poste a carico della convenuta soccombente anche le spese relative al compenso per il curatore speciale dei minori.
A tal fine, ritiene, innanzitutto, il Collegio aderire all'orientamento giurisprudenziale che inquadra la figura del curatore speciale del minore nel più ampio istituto degli “altri ausiliari del giudice” di cui all'articolo 68 c.p.c., condividendosi l'assunto secondo cui, nel caso del curatore speciale, l'incarico, diversamente dal mandato, non sarebbe direttamente conferito dal soggetto interessato, quanto piuttosto dall'autorità giudiziaria ed avrebbe ad oggetto il compimento non solo di atti giuridici, ma anche di attività fattuali
(come i colloqui con i genitori e l'ascolto del minore), come tali non riconducibili agli atti giuridici in senso tecnico;
ciò in linea con quanto previsto dall'articolo 3 lett. n. del
9 D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115 il quale fornisce una definizione ampia di “ausiliario del magistrato”, ricomprendendovi, tra gli altri, “qualunque altro soggetto comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”.
Ritiene, inoltre, il Collegio che nella regolamentazione delle spese relative al compenso spettante al curatore speciale del minore debba applicarsi la regola della soccombenza, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, evidenziandosi al contempo che non possono essere fatte ricadere sulla collettività le spese del curatore, la cui nomina si rende necessaria (e in alcuni casi addirittura obbligatoria) al fine di tutelare il preminente interesse del minore, in ragione delle condotte tenute dai genitori, o soltanto da uno di essi, in violazione dei doveri di cura e attenzione nei confronti dei figli che discendono dalle prerogative genitoriali (cfr. anche Tribunale di Pisa 9 ottobre 2024: “(…) ragioni di giustizia sostanziale impongono di tenere nella debita considerazione il fatto che, ove il tribunale debba nominare un curatore speciale del minore per individuare quale sia
l'interesse del minore e tutelarlo anche nei confronti del genitore, la relativa spesa debba essere sostenuta dal genitore stesso, trattandosi di spesa stabilita dal giudice, necessaria nel superiore interesse del figlio minore;
- sarebbe inoltre contrario a giustizia far ricadere sull'Erario e dunque sulla collettività, notevolissimi oneri di spesa, connessi ai compensi e spese del curatore (attesa l'implementazione che all'istituto ha dato la
Riforma Cartabia, munendo alcune ipotesi di nomina obbligatoria addirittura della sanzione della nullità processuale, in caso di omessa nomina), spesso derivanti da patenti violazioni da parte dei genitori, o di uno di essi, ai propri basilari doveri nei confronti dei propri figli minori;
- ritenuto infatti che, diversamente opinando, tali genitori si vedrebbero ingiustificatamente sollevati, magari pur in presenza di una situazione finanziaria florida, dalle conseguenze patrimoniali delle proprie condotte illecite e inadempienti ai propri doveri genitoriali;
ritenuto, pertanto, per quanto precede, che
l'onere del compenso del curatore del minore debba essere posto in capo ai genitori, e che debba applicarsi, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, la regola della soccombenza”).
Al contempo, va disposto il pagamento in favore dello Stato (senza dimezzamento della somma, in conformità a quanto affermato da Cass. 22017/2018), tenuto conto che i minori sono stati ammessi al patrocinio statale, come chiarito da Cass. 7504/2011: “In effetti, la
10 sentenza impugnata ha omesso di considerare che il Curatore dei minori era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che conseguentemente la determinazione e la liquidazione dei diritti spettanti al difensore doveva essere effettuata secondo le modalità e i criteri di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 143 e 82, ove si dispone che, nei giudizi di cui alla L. n. 184 del 1983, i diritti e gli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati dal Giudice del singolo grado di giudizio, con decreto di pagamento a carico dell'amministrazione dello Stato, debbono essere liquidati per ogni singolo difensore, in relazione alla qualità e quantità di attività difensiva da ciascuno svolta, ed in misura non superiore alla media tra massimi e minimi tariffari e comunque non inferiore a tali minimi. La Corte d'Appello non poteva dunque liquidare le spese processuali a favore del difensore dei minori, con la sentenza, ma con decreto di pagamento;
non poteva liquidare le spese del precedente grado, già liquidate dall'autorità giudiziaria competente;
non poteva liquidare le spese processuali unitariamente a "favore delle parti costituite", ma avrebbe dovuto condannare gli appellanti soccombenti, con riferimento al curatore dei minori, al pagamento delle spese processuali a favore dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, in relazione agli esborsi effettivamente sostenuti”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Thailandia in data 21 febbraio 2011, trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di Matrimonio del Comune di Sanzeno, parte II, serie C n. 1 anno 2011; Per_
2. affida i figli minori (nato in data [...]) e (nato in [...] 8 Per_2
agosto 2011) in via cd. super-esclusiva al padre, con collocazione presso di lui;
al padre va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli
(istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e lo stesso sarà l'unico referente titolato ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto dei medesimi;
3. assegna al padre la casa familiare sita a Sanzeno in piazzetta dei Busi 3;
4. rigetta la domanda di sospensione e/o decadenza della sig.ra Controparte_1
dalla responsabilità genitoriale;
5. dispone che le eventuali visite tra la madre e i minori avvengano previo accordo
11 con il padre;
6. autorizza le telefonate e/o videochiamate tra la madre e i figli;
7. pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere, a titolo Controparte_1
di mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile di euro 200,00 per ciascuno (400,00 euro complessivi), rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, da versare al sig. entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre Parte_1
al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF;
8. condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
9. condanna la parte convenuta a rimborsare al curatore speciale dei minori le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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