Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3082/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MORGANTI MIRCO,
ATTRICE OPPONENTE
e c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv.ta MELANDRI FLORINDA e dall'avv. GIANFRANCO FIORENTINI
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 886/2021 Parte_1 emesso dall'intestato Tribunale con cui si ingiungeva il pagamento in favore di (di seguito ) dell'importo Controparte_2 CP_1 di € 27.254,52 (fatture 27/21 per il residuo importo di € 9.856,59, 64/21 dell'importo di € 8.700 e 88/21 dell'importo di € 8.707,93) oltre accessori a titolo di corrispettivo residuo del contratto d'appalto sottoscritto in data 16.12.2019, avente a oggetto la realizzazione di un fabbricato a uso abitativo sul terreno di proprietà dell'opponente a
Faenza in Via Cesarolo.
L'opponente eccepisce in primo luogo l'inadempimento del contratto d'appalto, che era stato risolto ex art. 1456 c.c. in data 31.3.2021, per non essere mai stati ultimati i lavori e perché i lavori effettivamente eseguiti sono stati realizzati con ritardo: il termine ultimo per la consegna dei lavori era infatti fissato al 12.12.2020, e alla data del 1.4.2021, data fissata per la stipula della compravendita con gli acquirenti, i lavori non erano ancora terminati.
1
Svolge, infine, domanda riconvenzionale volta all'ottenimento della somma prevista dal contratto a titolo di penale per il ritardo, nonché del risarcimento del danno ulteriore, derivante dal ritardo che aveva impedito di stipulare la compravendita alla data prevista del 1.4.2021, costituito dalle spese bancarie per il rinnovo della fideiussione bancaria a favore degli acquirenti dell'immobile e dalle spese per l'accesso al credito necessario a causa del mancato pagamento ricevuto dagli acquirenti dell'immobile.
Si è costituita l'opposta, contestando l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opposta sia con riguardo all'ultimazione dei valori – che risulterebbero completati dal verbale di sopralluogo del 23.4.2021 redatto dal direttore dei lavori – sia con riguardo al ritardo, dal momento che lo stesso DL aveva accertato che vi erano state un totale di 103 giornate in cui non era stato possibile lavorare a causa della necessità di rimuovere macerie, a causa del COVID e del maltempo, con la conseguenza che i lavori erano stati ultimati nei 365 giorni previsti dal contratto.
contesta, poi la domanda riconvenzionale svolta sul presupposto dell'assenza CP_1 di qualunque ritardo.
La causa è stata istruita con l'espletamento di una CTU tecnica volta ad accertare la sussistenza e l'entità dei ritardi lamentati nel compimento dell'opera.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Va innanzitutto premesso che l'importo del quale si discute non è quello portato dal d.i. opposto. È, infatti, pacifico tra le parti che, successivamente al deposito del ricorso monitorio sia stato pagato il complessivo importo di € 1.350. Il credito dedotto in giudizio è perciò pari a € 25.904,52. Ciò comporta necessariamente la revoca del d.i. opposto (“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.” Sez. L, Sentenza n. 21432 del 17/10/2011 (Rv. 619169 - 01). 2 Deve, poi, chiarirsi che il contratto di appalto per cui è causa non sia mai stato risolto e sia, pertanto, ancora efficace;
la missiva inviata dal legale di parte attrice, per conto della stessa, in data 31.3.2021, in cui veniva comunicata l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 23 del contratto, non era infatti idonea a provocare la risoluzione di diritto del contratto. Ciò perché l'art. 23 prevedeva un generico rinvio a tutte le obbligazioni dell'appaltatore, previste dall'art. 7 del contratto, ed è pacifico il principio di diritto affermato dalla S.C. per cui “Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto;
in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa.” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019 (Rv. 656298 - 02). La clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto non era perciò valida, con la conseguente non configurabilità della risoluzione di diritto invocata dalla committente con la missiva sopra richiamata.
Deve a questo punto osservarsi, sia al fine di qualificare correttamente le eccezioni sollevate dall'opponente sia allo scopo di individuare il dies ad quem per il calcolo della penale per il ritardo, che il contratto di appalto sottoscritto tra le parti sia stato integralmente eseguito in data 2.4.2021. Ai sensi dell'art. 17.2 del contratto, infatti,
“Dalla data del verbale di verifica provvisoria l'opera si intende consegnata”. Tale verifica era da effettuarsi dal D.L. in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'art. 17.1, il quale prevede che il Direttore dei Lavori debba accertare il rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori. Nel caso di specie, il verbale di verifica dei lavori è datato 23.4.2021, ma in esso il D.L. dà atto che i lavori erano stati ultimati il 2.4.2021. Posto che è evidente che lo iato temporale tra l'ultimazione dei lavori e la verifica dell'opera effettuata dal D.L. ai sensi dell'art. 17 non può ridondare a svantaggio dell'appaltatore, la data di consegna e di ultimazione dell'opera va individuata nel 2.4.2021, come indicato dal D.L.
Alla data del sopralluogo del 23.4.2021, venivano riscontrate alcune “anomalie” di scarsa rilevanza (per lo più riprese dell'intonaco), alle quali l'appaltatrice era contrattualmente obbligata a porre rimedio a norma dell'art. 17 del contratto.
La convenuta ha allegato in comparsa di costituzione di aver adempiuto tale obbligo, e l'attrice opponente non ha contestato, nella prima difesa utile, tale allegazione.
Di conseguenza, ogni doglianza inerente all'effettiva ultimazione delle opere e ai difetti in esse risconrate – rispetto ai quali l'eccezione di inadempimento sollevata
3 dall'opponente è in realtà da qualificarsi ai sensi dell'art. 1667 c.c. essendo stata ultimata l'opera – non può trovare accoglimento.
La conseguenza è che il corrispettivo richiesto in questa sede risulta senz'altro dovuto, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 25.904,52 a titolo di corrispettivo residuo.
Va a questo punto esaminata la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente (recte, le domande riconvenzionali, poiché essa domanda il pagamento della somma dovuta in forza della clausola penale prevista dal contratto e il risarcimento dei danni ulteriori derivanti dal ritardo).
Occorre, quindi, procedere alla verifica della sussistenza di un ritardo nell'esecuzione dell'appalto, che darebbe luogo al diritto al versamento della somma prevista a titolo di penale dall'art. 14 (“Per ogni giorno di ritardo imputabile all'Appaltatore, al netto di quanto definito al successivo Art. 15, verrà applicata a suo carico una penale pari al 1x1000 (unopermille) dell'importo dell'appalto (Art. 5) e comunque fino a un massimo del 10% di tale importo salvo il risarcimento del maggior danno.”) e, sussistendone gli ulteriori presupposti, al diritto al risarcimento dei danni ulteriori eventualmente cagionati dal ritardato adempimento.
Con riguardo ai tempi di ultimazione delle opere, il contratto così stabiliva: il termine di esecuzione era pari a 360 giorni decorrenti dall'inizio dei lavori (art. 14); i lavori dovevano iniziare entro un mese dalla firma del contratto (quindi entro il 16.1.2020), con redazione del verbale di inizio dei lavori (art. 12: “Al momento dell'inizio lavori, il Direttore dei Lavori redigerà il relativo verbale che sarà sottoscritto da entrambe le parti e farà fede come data d'inizio lavori. Da quel momento, l'Appaltatore darà inizio alle opere”); ancora, ai sensi dell'art. 14, “Data la tipologia dell'intervento, laddove non vi siano le condizioni meteo per poter operare, anche successivamente all'evento atmosferico, i giorni di fermo attività non saranno conteggiati tra quelli indicati nel presente contratto, previo avvallo da parte della D.L.”; sempre sul tema della sospensione dei lavori, l'art. 15 prevedeva che “Qualora cause di forza maggiore o condizioni climatologiche impediscano in via temporanea o definitiva l'utile prosecuzione dei lavori o ne rendano pericolosa per le cose o le persone la prosecuzione, il Direttore dei Lavori potrà ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa se e quando siano cessate le ragioni della sospensione. In tal caso i termini di consegna di cui all'Art. l4 si intendono prorogati di tanti giorni naturali e consecutivi quanti sono quelli di sospensione. Il Direttore dei Lavori provvederà a redigere i verbali di sospensione e ripresa dei lavori.”.
Come attestato dal DL (cfr. pec del 12 maggio 2021, doc. 9 di parte convenuta) – ma si tratta di un profilo in realtà incontestato tra le parti – i lavori sono iniziati il
18.12.2021; tuttavia, sia il DL sia il CTU danno atto del fatto che i essi sono stati
4 inizialmente bloccati per “rimozione macerie” (il CTU non conteggia questi giorni tra quelli di sospensione legittima, ma fa decorrere l'inizio dei lavori 20 giorni dopo), e cioè per la necessità di rimuovere le macerie di risulta derivanti dal cantiere limitrofo.
Si tratta, evidentemente, di un'attività che esula dal normale svolgimento di un appalto del genere, e non si rinviene nel contratto una clausola che ponesse a carico dell'opposta tale attività. Vanno perciò conteggiati 20 giorni di sospensione del termine, come indicato dal DL e confermato dal CTU;
a nulla rileva che questi giorni siano trattati come giorni di sospensione o che spostino in avanti la data di inizio lavori;
ciò non reca con sé, com'è evidente, alcuna differenza sul piano pratico del calcolo dei giorni di ritardo. Il fatto che tale attività sia stata fatturata dall'opposta non incide in alcun modo su tale aspetto, poiché cioè che conta è che tale attività fosse o meno ricompresa nei lavori commissionati e, quindi, da eseguirsi nel termine fissato dal contratto. Vanno, poi, computati quali giorni di sospensione per l'impossibilità di lavorare in ragione delle ordinanze di chiusura delle attività disposte dal Governo per far fronte alla pandemia di COVID – 19, per un totale di 39 giorni (vi è concordia tra
CTU e CTP su tale aspetto). Le parti non concordano, invece, sul numero delle giornate in cui il cantiere è stato legittimamente fermo a causa di eventi atmosferici: secondo il
CTP di parte attrice e il CTU sarebbero giustificati 31 giorni di fermo, mentre secondo il CTP di parte convenuta sarebbero giustificate 42 giornate di fermo cantiere, come indicato dal DL nella pec del 12.5.2021.
Orbene, dalla semplice lettura del contratto (art. 14 sopra menzionato) si evince che il soggetto deputato a stabilire quali giornate di fermo cantiere a causa di eventi metereologici fossero o meno giustificate era il direttore dei lavori;
le parti, in sostanza, con un meccanismo assimilabile all'arbitrato, avevano rimesso a un terzo il potere di stabilire se un inadempimento (cioè un giorno di astensione dai lavori) fosse o meno imputabile all'appaltatore, all'evidente scopo di prevenire controversie sul punto.
Si tratta di una valutazione alla quale non può sovrapporsi quella del CTU né quella del Giudice, dovendosi rispettare l'autonomia negoziale delle parti (al più, la determinazione dell'arbitro avrebbe dovuto essere impugnata ex art. 808 ter c.p.c.).
Quindi, il totale dei giorni in cui è stata giustificata la sospensione dei lavori è pari a
101 (20 giorni di fermo per rimozione macerie;
42 giorni di fermo per maltempo;
39 giorni di fermo per COVID); considerato che i lavori sono durati in totale 470 giorni (dal 18.12.2019 al 2.4.2021), il ritardo non giustificato dell'appaltatore è pari a 9 giorni.
La penale dovuta è perciò pari a € 1.831,05.
Non sono dovuti gli importi sborsati per il rinnovo della fideiussione bancaria e per la polizza assicurativa indennitaria decennale. Premesso che il ritardo imputabile nell'esecuzione del contratto è di soli 9 giorni, l'opponente non ha dato prova del fatto che a causa di tale minimo ritardo sia stato costretto a rinnovare le suddette fideiussioni,
5 sostenendo costi che non sarebbero stati sostenuti se il contratto fosse stato eseguito entro il termine di adempimento (che, in ragione di quanto sopra detto, va fissato al
24.3.2021); la , in proprosito, si è infatti limitata ad allegare soltanto che Parte_1
“L'allungamento dei tempi di consegna ha altresì reso inevitabile il rinnovo/proroga degli adempimenti in capo a , quali la fideiussione bancaria a favore degli Parte_1 acquirenti e la postuma decennale. Il maggior costo sostenuto per tali causali è stato di € 2.151,59 per la prima e di € 900,00 per la seconda, per un totale avere di € 3.051,59.”.
Carente, poi, in punto di prova del danno conseguenza è la domanda di risarcimento del danno da perdita di immagine e del danno derivante dalla necessità di ricorso al credito per non aver incamerato la liquidità derivante dalla vendita, per essere saltata la compravendita dell'1.4.2021 a causa del ritardo.
Con riguardo alla prova della necessità del ricorso al credito per non avere incassato la liquidità attesa in data 1.4.2025, nulla è stato prodotto in giudizio.
Per quanto riguarda invece il danno d'immagine, non è stata fornita nessuna prova delle ripercussioni sulla reputazione della società nell'ambito della propria rete commerciale.
Attesa la soccombenza reciproca (l'opposta è risultata vittoriosa con riguardo alla domanda di condanna al pagamento del corrispettivo;
l'opponente è risultata vittoriosa solamente rispetto alla domanda di pagamento della penale), le spese di lite sostenute dalla convenuta opposta vanno compensate ponendo a carico dell'opponente la metà delle spese sostenute dall'opponente.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste nei rapporti interni nella misura di 1/3 a carico dell'opposta e nella misura di 2/3 a carico dell'opponente, soccombente in maggior misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 25.904,52 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal dovuto al saldo;
c) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente dell'importo di € 1.831,05 a titolo di penale;
d) rigetta per il resto la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
6 e) condanna l'attrice opponente alla refusione di 1/2 delle spese di lite sostenute dall'opposta, liquidate in complessivi € 5.077 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge;
f) pone le spese di CTU a carico delle parti come indicato in motivazione.
Si comunichi.
29.5.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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