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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4628 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40425/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40425/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRETTI Parte_1 C.F._1
RUGGERO, elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 2 20017 RHO presso il difensore avv. STRETTI RUGGERO
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da separato foglio già depositato telematicamente, da considerarsi allegato al verbale di udienza di precisazione di conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e riportate.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio con sede in Milano Parte_1 Controparte_1 viale Umbria n. 58 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla caduta avvenuta il 18 giugno 2021 sulla scala del ristorante convenuto, scala buia e con gradini rovinati.
La convenuta non si costituiva in giudizio, benché regolarmente citata e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia. Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. il Tribunale ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice e disponeva CTU medico legale sulla persona dell'attrice. All'esito dell'espletamento, la causa veniva rinviata a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni e gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. per essere infine trattenuta in decisione con deposito della sentenza nei successivi 30 giorni, in applicazione dell'ultimo comma di tale articolo.
La domanda di parte attrice deve essere accolta, nei limiti e per le motivazioni che seguono.
Sulle istanze istruttorie reiterate dalla parte convenuta
Parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni ha reiterato le proprie istanze istruttorie, in caso di contestazioni avversarie (che non sussistono), in ogni caso l'istanza di prove orali reiterata non merita accoglimento in quanto in parte già accolta ed in parte superflua alla luce di quanto già agli atti del giudizio.
Sulla responsabilità Dall'istruttoria svolta è emerso che effettivamente l'attrice ha iniziato a scendere lungo la scala del locale della convenuta, per recarsi al bagno e che tale scala era buia e priva delle bande antiscivolo. E' emerso altresì che la scala in questione, oltre ad essere poco illuminata, aveva i gradini rovinati e che, quando l'attrice aveva quasi ultimato la discesa, è caduta riportando lesioni personali (cfr. dichiarazioni della teste rese all'udienza del 10 ottobre 2024). Testimone_1
Dal materiale fotografico agli atti appare che la scala è priva delle bande antiscivolo e non ha il corrimano
(cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice).
In conseguenza della caduta l'attrice ha riportato lesioni personali accertate dai sanitari, in particolare trauma distorsivo della tibio-tarsica destra con frattura del malleolo tibiale posteriore solo parzialmente scomposta e lesione di III grado del legamento (cfr. CTU agli atti del giudizio). La teste deve ritenersi attendibile in quanto anche se sorella dell'attrice, ha reso una Testimone_1 descrizione precisa e dettagliata dei fatti, confermandola ricostruzione attorea. Anche il CTU nominato in corso di causa ha ritenuto sussistere la compatibilità delle lesioni riportate da parte attrice con la modalità lesiva da questa dichiarata (cfr. relazione peritale CTU agli atti, in particolare pag. 7). La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (in tal senso ex plurimis Cass. Civ. n. 2660 del 05/02/2013). Nel caso di specie deve ritenersi provato che la caduta sia avvenuta mentre l'attrice scendeva la scala buia, rovinata e priva delle bande antiscivolo nel locale della convenuta.
Tuttavia, si deve altresì ricordare che, secondo i più recenti orientamenti della Suprema Corte, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato – adozione di cautele che è oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (in tal senso, ex multis, Cass. Civ. 17443/2019;
Cass. Civ. ord. 19 gennaio 2018, n. 1257).
Inoltre, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (di merito), che va compiuta sul piano del nesso pagina 2 di 4 eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela: e ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (in tal senso
Cass. Civ. 11024/2018 e, in termini sostanzialmente analoghi, Cass. 05/12/2013, n. 28616; Cass. Civ. ord. 1
Febbraio 2018, n. 2482).
Alla luce degli affermati principi nel caso di specie deve ritenersi sussistente una responsabilità ex art. 2051
c.c. in capo alla convenuta, custode della scala teatro del sinistro per cui è causa, per avere incautamente lasciato utilizzare la scala in assenza di adeguata illuminazione e priva dei presidi antiscivolo: tale mancanza rende particolarmente pericolosa la discesa in una scala con le caratteristiche di quella ove è avvenuta la caduta. Tale scala infatti, essendo una scala che porta all'unico bagno del locale, è inevitabilmente utilizzata dagli avventori del locale.
Tuttavia, dalla documentazione agli atti e dalla istruttoria svolta emerge altresì che il sinistro si è verificato nella parte finale della scala le cui caratteristiche critiche erano visibili prima di intraprendere la discesa.
Tale circostanza (imprudenza nello scendere consistita nell'accettare la discesa malgrado la luce insufficiente e l'assenza di bande antiscivolo anziché chiedere assistenza quantomeno per illuminare la discesa) inducono a diminuire i danni risarcibili all'attrice in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare risarcibile il danno che ciascuno procura a sé stesso. In altri termini, in relazione ai profili già evidenziati, non risulta che l'attrice abbia adottato le dovute precauzioni come ad esempio, chiedere al personale del locale di fornire una illuminazione maggiore durante la discesa e/o assistenza durante la discesa stessa: tale imprudenza nell'avventurarsi lungo la scala sapendo della illuminazione insufficiente e della sicura assenza di bande antiscivolo sui gradini, tale difetto di cautela, ha incrementato la potenzialità lesiva del bene in custodia alla convenuta ed assume rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c., determinando una riduzione del danno, che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, appare congruo fissare nel 50%. Deve richiamarsi all'uopo altresì il principio generale di autoresponsabilità, che deve permeare la condotta delle persone nell'utilizzo dei beni di cui si avvalgono (cfr. Corte Cost. n. 156 del 1999); l'applicazione di tale principio al caso concreto implica non solo un obbligo, a carico dell'attrice, di fare un uso “normale” della cosa in custodia a terzi (scala), ma anche quello di tenere conto, in tale uso, dei profili di pericolosità intrinseci alla cosa, al fine per l'appunto di prevenire danni alla propria incolumità. Sulla quantificazione del danno Ciò premesso, si rileva che, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, è emerso che l'attrice ha subito lesioni personali riconducibili al sinistro per cui è causa che vengono specificate dal consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione che, priva di vizi logici, qui si richiama e condivide sia in punto motivazioni che in punto conclusioni, come segue: invalidità temporanea al 75% per 45 giorni, al
50% per 30 giorni e al 25% per ulteriori 45 giorni;
postumi permanenti nella misura del 6%.
Il danno non patrimoniale, deve determinarsi in via equitativa, giusta il disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c., facendo riferimento alle tabelle in uso presso codesto Tribunale non essendo i criteri di cui all'art. 139 D.Lvo 209/2005, applicabili in via analogica in quanto norma speciale (come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione anche con ordinanza in data 22 maggio 2017 n. 12787). Inoltre le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano come da ultimo aggiornate, costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa, come in più occasioni ribadito dalla Corte di
Cassazione (in tal senso Cass. Civ. 4470/2014; Cass. Civ. 1553/2019).
Parte attrice non ha chiesto il risarcimento del danno morale (limitando la richiesta di risarcimento ai danni fisici e alle spese) né ha indicato elementi che consentano una ulteriore personalizzazione del danno, danno morale peraltro escluso anche dal CTU nella propria relazione peritale: non si riconosce, pertanto, alcuna somma a tale titolo. Conseguentemente, nel caso di specie, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età (57 anni al momento del fatto), del sesso e delle condizioni di vita dell'attrice, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari adottati da questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico (come da ultimo aggiornati), il danno non patrimoniale subito dalla parte attrice deve così
pagina 3 di 4 individuarsi: Euro 8.276,00 per il danno biologico, oltre ad Euro 6.900,00 per compensare l'invalidità temporanea;
a tali somme devono ulteriormente aggiungersi euro 4.645,00 a titolo di spese mediche ritenute necessarie e congrue dal CTU nella propria relazione peritale agli atti.
Nessuna spesa futura è stata ritenuta ipotizzabile dal CTU.
Anche in punto spese mediche la relazione del CTU si richiama e condivide
Il totale complessivamente dovuto ammonta pertanto ad Euro 19.821,00 già in valuta attuale. Tale somma deve essere ridotta del 50% per cento in considerazione del già menzionato concorso di colpa riconosciuto in capo all'attrice e la somma che la parte convenuta deve versare all'attrice corrisponde pertanto ad Euro 9.910,5 che si arrotondano ad Euro 9.910,00.
Interessi e spese
Su tale somma devono riconoscersi interessi come segue.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato sul danno rivalutato. Tale tasso di interesse è ottenuto “ponderando” l'interesse legale sulla somma sopra liquidata, che – “devalutata” alla data del fatto illecito, in base agli indici
I.S.T.A.T. costo vita - si incrementa mese per mese, fino alla data della presente sentenza.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono altresì gli interessi legali sulla somma rivalutata.
In conclusione il Tribunale ritiene che, alla luce degli esposti criteri, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di Euro 9.910,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di Euro 9.910,00 dalla data del sinistro (18 giugno 2021) ad oggi;
- interessi, al tasso legale, su quest'ultima somma di Euro 9.910,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto di quanto concretamente liquidato in sentenza, del grado minimo di complessità delle questioni giuridiche trattate e della effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la responsabilità della parte convenuta nella causazione dei danni patiti dalla parte attrice, accertato altresì il concorso di colpa della parte attrice nella causazione dei medesimi danni, condanna il convenuto al pagamento a favore di parte attrice della complessiva somma di Euro 9.910,00, oltre accessori, come meglio dettagliato in parte motiva;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite di parte attrice che liquida in Euro 2.540,00 oltre ad Euro 264,00 a titolo di spese non imponibili ed oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico del medesimo convenuto le spese di CTU, come già liquidate con separato provvedimento;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c..
Milano, 5 giugno 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40425/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRETTI Parte_1 C.F._1
RUGGERO, elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 2 20017 RHO presso il difensore avv. STRETTI RUGGERO
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da separato foglio già depositato telematicamente, da considerarsi allegato al verbale di udienza di precisazione di conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e riportate.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio con sede in Milano Parte_1 Controparte_1 viale Umbria n. 58 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla caduta avvenuta il 18 giugno 2021 sulla scala del ristorante convenuto, scala buia e con gradini rovinati.
La convenuta non si costituiva in giudizio, benché regolarmente citata e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia. Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. il Tribunale ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice e disponeva CTU medico legale sulla persona dell'attrice. All'esito dell'espletamento, la causa veniva rinviata a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni e gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. per essere infine trattenuta in decisione con deposito della sentenza nei successivi 30 giorni, in applicazione dell'ultimo comma di tale articolo.
La domanda di parte attrice deve essere accolta, nei limiti e per le motivazioni che seguono.
Sulle istanze istruttorie reiterate dalla parte convenuta
Parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni ha reiterato le proprie istanze istruttorie, in caso di contestazioni avversarie (che non sussistono), in ogni caso l'istanza di prove orali reiterata non merita accoglimento in quanto in parte già accolta ed in parte superflua alla luce di quanto già agli atti del giudizio.
Sulla responsabilità Dall'istruttoria svolta è emerso che effettivamente l'attrice ha iniziato a scendere lungo la scala del locale della convenuta, per recarsi al bagno e che tale scala era buia e priva delle bande antiscivolo. E' emerso altresì che la scala in questione, oltre ad essere poco illuminata, aveva i gradini rovinati e che, quando l'attrice aveva quasi ultimato la discesa, è caduta riportando lesioni personali (cfr. dichiarazioni della teste rese all'udienza del 10 ottobre 2024). Testimone_1
Dal materiale fotografico agli atti appare che la scala è priva delle bande antiscivolo e non ha il corrimano
(cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice).
In conseguenza della caduta l'attrice ha riportato lesioni personali accertate dai sanitari, in particolare trauma distorsivo della tibio-tarsica destra con frattura del malleolo tibiale posteriore solo parzialmente scomposta e lesione di III grado del legamento (cfr. CTU agli atti del giudizio). La teste deve ritenersi attendibile in quanto anche se sorella dell'attrice, ha reso una Testimone_1 descrizione precisa e dettagliata dei fatti, confermandola ricostruzione attorea. Anche il CTU nominato in corso di causa ha ritenuto sussistere la compatibilità delle lesioni riportate da parte attrice con la modalità lesiva da questa dichiarata (cfr. relazione peritale CTU agli atti, in particolare pag. 7). La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (in tal senso ex plurimis Cass. Civ. n. 2660 del 05/02/2013). Nel caso di specie deve ritenersi provato che la caduta sia avvenuta mentre l'attrice scendeva la scala buia, rovinata e priva delle bande antiscivolo nel locale della convenuta.
Tuttavia, si deve altresì ricordare che, secondo i più recenti orientamenti della Suprema Corte, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato – adozione di cautele che è oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (in tal senso, ex multis, Cass. Civ. 17443/2019;
Cass. Civ. ord. 19 gennaio 2018, n. 1257).
Inoltre, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (di merito), che va compiuta sul piano del nesso pagina 2 di 4 eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela: e ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (in tal senso
Cass. Civ. 11024/2018 e, in termini sostanzialmente analoghi, Cass. 05/12/2013, n. 28616; Cass. Civ. ord. 1
Febbraio 2018, n. 2482).
Alla luce degli affermati principi nel caso di specie deve ritenersi sussistente una responsabilità ex art. 2051
c.c. in capo alla convenuta, custode della scala teatro del sinistro per cui è causa, per avere incautamente lasciato utilizzare la scala in assenza di adeguata illuminazione e priva dei presidi antiscivolo: tale mancanza rende particolarmente pericolosa la discesa in una scala con le caratteristiche di quella ove è avvenuta la caduta. Tale scala infatti, essendo una scala che porta all'unico bagno del locale, è inevitabilmente utilizzata dagli avventori del locale.
Tuttavia, dalla documentazione agli atti e dalla istruttoria svolta emerge altresì che il sinistro si è verificato nella parte finale della scala le cui caratteristiche critiche erano visibili prima di intraprendere la discesa.
Tale circostanza (imprudenza nello scendere consistita nell'accettare la discesa malgrado la luce insufficiente e l'assenza di bande antiscivolo anziché chiedere assistenza quantomeno per illuminare la discesa) inducono a diminuire i danni risarcibili all'attrice in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare risarcibile il danno che ciascuno procura a sé stesso. In altri termini, in relazione ai profili già evidenziati, non risulta che l'attrice abbia adottato le dovute precauzioni come ad esempio, chiedere al personale del locale di fornire una illuminazione maggiore durante la discesa e/o assistenza durante la discesa stessa: tale imprudenza nell'avventurarsi lungo la scala sapendo della illuminazione insufficiente e della sicura assenza di bande antiscivolo sui gradini, tale difetto di cautela, ha incrementato la potenzialità lesiva del bene in custodia alla convenuta ed assume rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c., determinando una riduzione del danno, che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, appare congruo fissare nel 50%. Deve richiamarsi all'uopo altresì il principio generale di autoresponsabilità, che deve permeare la condotta delle persone nell'utilizzo dei beni di cui si avvalgono (cfr. Corte Cost. n. 156 del 1999); l'applicazione di tale principio al caso concreto implica non solo un obbligo, a carico dell'attrice, di fare un uso “normale” della cosa in custodia a terzi (scala), ma anche quello di tenere conto, in tale uso, dei profili di pericolosità intrinseci alla cosa, al fine per l'appunto di prevenire danni alla propria incolumità. Sulla quantificazione del danno Ciò premesso, si rileva che, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, è emerso che l'attrice ha subito lesioni personali riconducibili al sinistro per cui è causa che vengono specificate dal consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione che, priva di vizi logici, qui si richiama e condivide sia in punto motivazioni che in punto conclusioni, come segue: invalidità temporanea al 75% per 45 giorni, al
50% per 30 giorni e al 25% per ulteriori 45 giorni;
postumi permanenti nella misura del 6%.
Il danno non patrimoniale, deve determinarsi in via equitativa, giusta il disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c., facendo riferimento alle tabelle in uso presso codesto Tribunale non essendo i criteri di cui all'art. 139 D.Lvo 209/2005, applicabili in via analogica in quanto norma speciale (come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione anche con ordinanza in data 22 maggio 2017 n. 12787). Inoltre le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano come da ultimo aggiornate, costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa, come in più occasioni ribadito dalla Corte di
Cassazione (in tal senso Cass. Civ. 4470/2014; Cass. Civ. 1553/2019).
Parte attrice non ha chiesto il risarcimento del danno morale (limitando la richiesta di risarcimento ai danni fisici e alle spese) né ha indicato elementi che consentano una ulteriore personalizzazione del danno, danno morale peraltro escluso anche dal CTU nella propria relazione peritale: non si riconosce, pertanto, alcuna somma a tale titolo. Conseguentemente, nel caso di specie, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età (57 anni al momento del fatto), del sesso e delle condizioni di vita dell'attrice, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari adottati da questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico (come da ultimo aggiornati), il danno non patrimoniale subito dalla parte attrice deve così
pagina 3 di 4 individuarsi: Euro 8.276,00 per il danno biologico, oltre ad Euro 6.900,00 per compensare l'invalidità temporanea;
a tali somme devono ulteriormente aggiungersi euro 4.645,00 a titolo di spese mediche ritenute necessarie e congrue dal CTU nella propria relazione peritale agli atti.
Nessuna spesa futura è stata ritenuta ipotizzabile dal CTU.
Anche in punto spese mediche la relazione del CTU si richiama e condivide
Il totale complessivamente dovuto ammonta pertanto ad Euro 19.821,00 già in valuta attuale. Tale somma deve essere ridotta del 50% per cento in considerazione del già menzionato concorso di colpa riconosciuto in capo all'attrice e la somma che la parte convenuta deve versare all'attrice corrisponde pertanto ad Euro 9.910,5 che si arrotondano ad Euro 9.910,00.
Interessi e spese
Su tale somma devono riconoscersi interessi come segue.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato sul danno rivalutato. Tale tasso di interesse è ottenuto “ponderando” l'interesse legale sulla somma sopra liquidata, che – “devalutata” alla data del fatto illecito, in base agli indici
I.S.T.A.T. costo vita - si incrementa mese per mese, fino alla data della presente sentenza.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono altresì gli interessi legali sulla somma rivalutata.
In conclusione il Tribunale ritiene che, alla luce degli esposti criteri, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di Euro 9.910,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di Euro 9.910,00 dalla data del sinistro (18 giugno 2021) ad oggi;
- interessi, al tasso legale, su quest'ultima somma di Euro 9.910,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto di quanto concretamente liquidato in sentenza, del grado minimo di complessità delle questioni giuridiche trattate e della effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la responsabilità della parte convenuta nella causazione dei danni patiti dalla parte attrice, accertato altresì il concorso di colpa della parte attrice nella causazione dei medesimi danni, condanna il convenuto al pagamento a favore di parte attrice della complessiva somma di Euro 9.910,00, oltre accessori, come meglio dettagliato in parte motiva;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite di parte attrice che liquida in Euro 2.540,00 oltre ad Euro 264,00 a titolo di spese non imponibili ed oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico del medesimo convenuto le spese di CTU, come già liquidate con separato provvedimento;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c..
Milano, 5 giugno 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti
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