Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/06/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 138 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, in persona del Parte_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., (P. IVA: ), rappresentata e P.IVA_1 difesa, per procura in calce al ricorso in appello, dall'avv. Vaiti Vincenzo, presso il cui studio, sito in Soverato, via Giordano Bruno n. 97, è elettivamente domiciliato appellante
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Concetta Piacente, giusta procura in calce al ricorso di primo grado, presso il cui studio, sito in Cosenza, Via Piave n. 36, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Mansioni superiori
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < di cui in narrativa rigettando le domande introduttive del sig. con Controparte_1 conseguente annullamento e/o riforma della sentenza appellata n. 1705/2022 del 28.10.2022, pubblicata il 16.12.2022, resa nel procedimento R.G. n. 4062/2019, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza;
) o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia
[...] dall'Ecc.ma Corte;
- condannare, per l'effetto, la parte appellata al pagamento delle spese (comprensive degli eventuali esborsi per la CTU) e competenze di entrambi i gradi del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. >>; per l'appellato: <rigettare l perch infondato in fatto ed diritto e per confermare la sentenza n. pubbl. il emessa dal tribunale di cosenza sez. lavoro all del giudizio rg>- in subordine nell'ipotesi in cui dovesse accogliere la richiesta di rinnovazione della CTU, voglia disporre che il calcolo delle differenze retributive spettanti all'appellato sia effettuato, in conformità al su citato principio di diritto, tra la il trattamento iniziale previsto per la categoria C e quello previsto per la categoria BS, e conseguentemente voglia condannare l' in persona del legale rappresentate pro-tempore, al CP_2 pagamento in favore del ricorrente della somma che verrà quantificata dal CTU, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore >>
FATTO E DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così descritta nella sentenza gravata:
<Con ricorso depositato in data 18.09.2019, il sig. conveniva in giudizio CP_1
l' affinché venisse condannata a corrispondere la somma pari ad € 15.248,31 (o CP_2 la diversa somma accertata in corso di causa) a titolo di differenze retributive maturate dal 01.02.2013 in ragione delle mansioni superiori svolte. Esponeva in punto di fatto:
- di essere dipendente dell' dal 01.04.2007 con qualifica di operatore tecnico CP_2 specializzato inquadrato nella cat. BS4 del CCNL di settore;
- di aver svolto, a far data dal 01.02.2013 ed in forza di disposizione di servizio prot. n. 687 del 30.01.2013, mansioni di referente dell'ufficio accettazione campioni (RSP);
- di essersi occupato, nell'espletamento di tale mansione, della ricezione, smistamento, identificazione, movimentazione, conservazione ed eliminazione dei campioni di prova destinati ai laboratori CP_2
Pag. 2 di 20 - di aver svolto tali attività in piena autonomia e con assunzione delle relative responsabilità;
- di aver diritto alle differenze retributive derivanti dallo svolgimento delle mansioni superiori di “assistente amministrativo” di cui alla cat. C del CCNL di settore.
In data 10.01.2020 si costituiva tempestivamente in giudizio l' eccependo CP_2
l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda giudiziale. Contestava il quantum preteso e concludeva per il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio venivano escussi i testi di parte ricorrente nonché disposta CTU contabile>>.
§3 Il Tribunale <condanna l' a corrispondere al ricorrente, la somma pari ad € CP_2
11.479,60, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.695,00 oltre IVA, CP_2
CPA e rimborso forfettario come per legge. Condanna l' al pagamento delle spese di CTU che liquida come da separato CP_2 dispositivo>>.
§3.1 A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<Occorre premettere in punto di diritto che dalla natura pubblica dell'ente datoriale deriva l'assoggettamento del rapporto di lavoro dedotto in giudizio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001, e, in particolare, alla disciplina in tema di mansioni prevista dall'art 52 di detto decreto (prima contenuta nell'art. 56 del D. Lgs. n. 29/1993 come sostituito dall'art. 25 D. Lgs. n. 80/1998 e successivamente modificato dall'art. 15 D. Lgs. n. 387/1998). Il comma 1 dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, lettera a)”. La disposizione evidenzia, inoltre, come “l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”. Il comma 2 individua analiticamente le ipotesi in cui è consentito lo svolgimento di mansioni superiori, ovvero “per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti […]; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie per la durata dell'assenza”. Il comma 3 precisa che “si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
Pag. 3 di 20 Il comma 4 stabilisce che per tutto il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Infine, il comma 5 prevede che “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”. La normativa citata, quindi:
- consente al lavoratore pubblico con rapporto di lavoro privatistico di essere adibito allo svolgimento delle sole mansioni per le quali è stato assunto, (o a quelle equivalenti alla posizione funzionale per la quale è stato assunto, oppure a quelle corrispondenti alla qualifica superiore acquisita per effetto di procedure selettive);
- stabilisce che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha alcun effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore;
- prevede due sole ipotesi di adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle di assunzione, ossia:
1. sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto;
2. vacanza di posti in organico per il tempo necessario alla definizione dei procedimenti di copertura degli stessi (per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici).
- stabilisce che l'adibizione del lavoratore a mansioni superiori al di fuori delle ipotesi normativamente e tassativamente previste è nulla;
- garantisce al lavoratore, ferma restando la nullità dell'assegnazione, il diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
La specialità della nuova disciplina delle mansioni superiori rispetto a quella privatistica dell'art. 2103 c.c. si giustifica ampiamente attesa la natura del rapporto di impiego alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche nelcui contesto gli avanzamenti di carriera si realizzano su base concorsuale, il che rende impossibile la valorizzazione di semplici incombenze lavorative superiori conferite o svolte al di fuori di tali procedimenti selettivi aperti alla partecipazione degli aventi titolo. Dalle suesposte considerazioni di ordine generale deriva che - in base al quadro normativo di riferimento - è precluso il riconoscimento al superiore inquadramento per effetto dello svolgimento, di fatto, delle mansioni corrispondenti;
la verifica dell'effettivo contenuto professionale dei compiti svolti, acquista rilievo esclusivamente ai fini del diritto alla corrispondente retribuzione (cfr. Cass. ord., n. 25848/2022; Cass., sez. lav., n. 8529/2006), sussistente sempreché in concreto il lavoratore risulti aver espletato mansioni riconducibili alla qualifica superiore rivendicata, in maniera prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e con onere della prova a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Pag. 4 di 20 Peraltro, nel caso di domanda giudiziale volta ad ottenere le differenze retributive a titolo di svolgimento di mansioni superiori (come nella vicenda in esame), l'indagine del merito non può limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, ma, compito del giudicante, è anche quello di accertare se esse prevalgono sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente. Va poi sottolineato che il lavoratore che rivendica un superiore inquadramento in relazione al trattamento economico, ha l'onere di indicare quali siano i profili caratterizzanti la qualifica superiore raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. In particolare, il lavoratore che rivendica un inquadramento superiore ha l'onere di elencare analiticamente le mansioni espletate, specificando il grado di autonomia e discrezionalità con cui le svolge, gli eventuali poteri decisionali a lui spettanti e le connesse responsabilità. Deve, quindi: a) offrire la prova documentale o per testi della propria ricostruzione dei fatti;
b) effettuare un raffronto tra la situazione allegata e la declaratoria della qualifica contrattuale a lui riconosciuta, dimostrando la lamentata non corrispondenza tra esse;
c) infine, argomentare la pretesa corrispondenza delle mansioni svolte alla qualifica superiore rivendicata, che dev'essere trascritta in ricorso. A ciò si aggiunga che - per logica elementare (recepita da giurisprudenza consolidata) - il superiore inquadramento compete non quando vengano svolte mansioni che possano corrispondere al livello superiore rivendicato, ma quando tali mansioni non siano compatibili con il minore livello riconosciuto ed applicato, perché lo eccedono. Insomma, lo svolgimento di mansioni compatibili con l'inquadramento superiore costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, essendo altresì necessario che tali mansioni superiori siano incompatibili con l'inquadramento inferiore. Sul punto, peraltro, giova richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass., sez. lav., n. 8025/2003). Tanto premesso, si osserva come nella vicenda in esame, parte ricorrente di tanto gravata, ha dato piena dimostrazione dello svolgimento - per il periodo dedotto in ricorso – delle mansioni superiori di assistente amministrativo di cui alla cat. “C” del contratto collettivo di settore. In particolare, il ricorso contiene la specifica e dettagliata allegazione delle singole attività svolte dal ricorrente, nonché il raffronto fra queste e le previsioni contrattuali collettive. Le allegazioni di parte ricorrente, peraltro, sono state confermate dai testi escussi (colleghi di lavoro del ricorrente) i quali hanno concordemente affermato che il
Pag. 5 di 20 ricorrente, a far data dal 2013, svolge “in piena autonomia […] anche in assenza del responsabile accettazione” (teste attività di referente dell'ufficio accettazione Tes_1 campioni, collaborando con il responsabile dell'ufficio “solo per la verifica tecnica. Tutte le altre mansioni sono invece svolte esclusivamente dal ricorrente” (teste ). Tes_2
Pertanto, ritiene il giudicante che le mansioni svolte dal ricorrente siano ascrivibili, non già alla qualifica posseduta dal ricorrente di “operatore tecnico specializzato” (cat. “BS4” del contratto collettivo di settore) che, secondo le declaratorie contrattuali, svolge
“attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere con l'ausilio di idonee apparecchiature”, bensì alla superiore qualifica di
“assistente amministrativo” (cat. “C” del menzionato contratto collettivo), il quale, secondo le declaratorie contrattuali, svolge attività di “ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di studio e ricerca”). Pertanto, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente e delle risultanze probatorie, dev'essere riconosciuto il diritto del sig. al pagamento delle differenze CP_1 retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori di assistente amministrativo di cui alla cat. “C” del contratto collettivo di settore a far data dal 01.02.2013. In ordine al quantum della pretesa, si osserva come la consulenza tecnica espletata ha quantificato in € 11.479,60 le differenze retributive dovute al ricorrente a titolo di mansioni superiori. La valutazione del CTU, professionista qualificato e competente, può ritenersi condotta alla stregua delle corrette argomentazioni logico giuridiche e con accertamenti tecnici esenti da censure, e, pertanto, può essere posta a base della decisione. Le spese di CTU e di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo>>.
§4 La sentenza è gravata d'appella da che lamenta: CP_2
I) omessa motivazione sull'eccezione di mancanza, nella fattispecie in esame, dei presupposti previsti dall'art. 52, secondo comma, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - il quale prevede che “il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico…; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto…” atteso che “Nel pubblico impiego, ai fini del possibile esercizio di mansioni superiori costituisce presupposto indefettibile l'esistenza di un posto vacante in pianta organica, al quale corrispondano le mansioni effettivamente svolte e, inoltre, la sussistenza di atto formale di incarico o investimento di dette funzioni proveniente dall'organo amministrativo a ciò preposto”, come previsto anche dall'art. 28 del CCNL Comparto Sanità del 1998 – 2001: < disposto alcuna assegnazione a mansioni superiori, atteso che con disposizione di servizio il ricorrente era stato assegnato all'Ufficio “per assolvere alle funzioni proprie del profilo e della categoria di appartenenza”. Del resto, l'ipotetico “esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”, così
Pag. 6 di 20 testualmente recita il citato art. 52, primo comma, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. D'altra parte, nella pubblica amministrazione, a differenza del settore privato, è la qualifica, non le mansioni, il parametro al quale la retribuzione deve essere riferita…>>; II) Errata valutazione delle risultanze delle deposizioni testimoniali e omessa valutazione della produzione documentale, alla luce di quanto dedotto nella propria memoria di costituzione di primo grado in relazione alla piena riconducibilità dei compiti espletati dal sig. al livello di formale inquadramento: <<…le attività proprie dell'Ufficio CP_1
Accettazione campioni sono codificate dal Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità (MQCS Rev. 7/2018 e Rev. 0/2019), applicato al Dipartimento Provinciale i Cosenza ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, e le cui prescrizioni si CP_2 applicano a tutti i Laboratori di prova della sede, in particolare: all'Area Laboratoristica dove sono dislocate, oltre ai Laboratori, le funzioni di supporto tra le quali anche l'Accettazione campioni. Segnatamente il Manuale suddetto prevede, con riferimento alla oggi rivendicata figura del Referente Accettazione campioni, quanto di seguito:
“REFERENTE ACCETTAZIONE CAMPIONI Dipende da: DP” (Direttore Provinciale)
1) “Attività presidiate:
2) Collabora con il Responsabile dell'Accettazione nella gestione delle attività di front line con i clienti articolate all'interno dell'accettazione campioni, curandone le relazioni durante l'iter procedurale delle attività di accettazione dei campioni;
3) riceve e identifica i campioni all'accettazione;
4) effettua la verifica di congruità amministrativa al ricevimento dei campioni;
5) registra i campioni e compila i Moduli Richiesta Prove, MRP, per la parte di competenza;
6) collabora con il Responsabile dell'Accettazione per le verifiche di congruità tecnica al ricevimento del campione e per il compimento delle azioni successive all'accettazione e/o alla mancata accettazione;
7) provvede all'identificazione dei campioni ed al loro smistamento presso il Laboratorio per l'analisi insieme alle copie della documentazione a corredo dei campioni medesimi;
8) riceve i Rapporti di Prova corredati dalla documentazione di riferimento e provvede alla chiusura di dei relativi campioni;
9) gestisce la spedizione dei Rapporti di Prova;
10) provvede all'archiviazione di sede dei Rapporti di Prova e di tutta la documentazione inerente all'attività di accettazione campioni”.
….in assenza del Responsabile Accettazione Campioni (RACC) … i Moduli Richiesta Prove (MRP) presentati all'accettazione vengono firmati dal Direttore Provinciale o, in sua assenza, dal Referente Area Laboratoristica.
…con nota prot. 34817 del 24/08/2018, l'Ente ha disposto che in assenza del Responsabile dell'Ufficio Accettazione Campioni dell'Area Laboratoristica suddetta, le relative mansioni connesse al ruolo predetto sono attribuite ad altro dipendente CP_2
e non all'odierno ricorrente…. >>; III) in relazione al quantum, omesso esame delle contestazioni inerenti i conteggi di controparte e dei conseguenti rilievi critici posti all'operato del nominato ctu:
<<…L' ha infatti dedotto… che a partire dall'anno 2017 – anno in cui è stata CP_2
Pag. 7 di 20 attribuita al ricorrente la fascia economica 4 con Delibera n. 1077 del 28/12/2017 - la differenza, nel Comparto Sanità, tra la categoria C e la categoria B, con Fascia retributiva cui apparteneva all'epoca il (Bs 4), è negativa. In sostanza l'eventuale CP_1 differenza retributiva che si poteva riconoscere al ricorrente – nella denegata ipotesi di riconoscimento delle mansioni superiori – poteva essere al massimo pari ad Euro 2.234,00 e non certo ad Euro 15.248,31. A sostegno riportava la previsione di cui all'art. 31, comma 10, del CCNL 7 aprile 1999: “In caso di passaggio tra categorie o di livello economico all'interno di una categoria, il dipendente acquisisce il trattamento economico iniziale previsto per il nuovo profilo conseguito. Qualora il trattamento economico in godimento della fascia retributiva di appartenenza risulti superiore, il dipendente conserva il trattamento più favorevole che sarà assorbito con la acquisizione della successiva fascia retributiva nel profilo di nuovo inquadramento”. Contestava, pertanto, i conteggi elaborati dalla parte ricorrente, atteso che nella perizia depositata in giudizio, è stato preso come parametro di riferimento - per il calcolo economico - il
“livello C1” e non già il livello – categoria - C, come prevede, invece, il suddetto disposto normativo. Tale eccezione veniva ribadita integralmente sia nel Verbale delle operazioni peritali del 20.10.2021 dal CTP dell' dott. che con le CP_2 Persona_1 note di trattazione per l'udienza dell'11.3.2022, specificando, ancora di più al ribasso, che la somma che al massimo poteva essere riconosciuta poteva essere pari ad Euro 1.150,43 (“In definitiva, dal calcolo delle differenze retributive tra categoria C e BS3 prima del 2018 e tra categoria C e BS4 dal 2018 e, volendo considerare il passaggio da BS4 a categoria C con assegno assorbibile, dal 2013 al 2019 risulterebbero differenze addirittura per meri €1.150,43.”). Ma neanche di tale ulteriore eccezione e della sua eventuale confutazione vi è traccia nella CTU, nella risposta data dal CTU alle controdeduzioni e …nella sentenza impugnata..La CTU è, pertanto, illegittima e comunque errata rispetto alla somma, chiaramente incongrua, riconosciuta al ricorrente di I grado…>>. Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 5 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello si presta ad essere accolto.
§5.1 Nell'atto introduttivo il lavoratore ha esposto che:
-presta la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'
[...]
c/o il Dipartimento Provinciale di Controparte_3
Cosenza, sin dal 01/04/2007, con la qualifica di “Operatore Tecnico Specializzato”, inquadrato nella categoria BS4 del CCNL Comparto Sanità 1998/2001;
-dal 01.02.2013, in forza di disposizione di servizio prot. n. 687 del 30.01.2013 (All.1 al fascicolo di primo grado), svolge, in assoluta autonomia e con assunzione delle relative responsabilità, le mansioni di Referente dell'Ufficio Accettazione Campioni (Rsp), ovvero
Pag. 8 di 20 dell'ufficio che si occupa della ricezione e smistamento, dell'identificazione e rintracciabilità nonché della movimentazione, immagazzinamento, conservazione o eliminazione dei campioni di prova destinati ai laboratori (Chimico, Fisio o Bio- Tossicologico) svolgendo le attività di propria competenza nel rispetto delle CP_2 procedure imposte dall'accreditamento ACCREDIA, il tutto come da apposito manuale (All.2 al fascicolo di primo grado);
- in particolare:
- collabora con il responsabile dell'accettazione nella gestione delle attività front – line con i clienti interni/esterni articolate nello sportello accettazione campioni, curando le relazioni durante l'iter procedurale delle attività di accettazione dei campioni;
- riceve ed identifica i campioni all'accettazione;
- effettua la verifica di congruità amministrativa al ricevimento dei campioni ossia verifica la sussistenza dei requisiti per procedere alla registrazione del campione, controllando la completezza e la coerenza dei dati riportati sul verbale/richiesta di campionamento, sul campo cliente del modulo MRP ed il numero delle aliquote/contenitori dichiarato;
Se dalla verifica risultano mancanti dati amministrativi che non precludono la corretta analisi del campione lo accetta inviandolo al laboratorio per le analisi e chiedendo contestualmente l'integrazione dei dati mancanti, se invece risultano mancanti dati che possono precludere la corretta analisi del campione procede alla SEGREGAZIONE dello stesso, in attesa di successivi sviluppi;
- collabora con il Responsabile dell'Accettazione per le verifiche di congruità tecnica al ricevimento del campione e per il compimento delle azioni successive e/o alla mancata accettazione;
- in caso di esito positivo delle verifiche della congruità amministrativa e tecnica provvede alla Registrazione del Campione nell'apposito registro di accettazione.
- registra i campioni risultati NON IDONEI nell'apposito modulo e RIGETTA gli stessi;
- provvede all'identificazione dei campioni ed al loro smistamento presso i laboratori per l'analisi insieme alle copie della documentazione a corredo dei campioni medesimi;
- provvede alla conservazione dei campioni che non sono destinati all'analisi nella stessa giornata;
- riceve i rapporti di prova corredati dalla documentazione di riferimento e laddove rileva un errore procede ad aprire una “non conformità” per la rettifica, ove invece i rapporti di prova siano corretti provvede al loro assemblaggio e alla chiusura di sportello dei relativi campioni;
- gestisce la spedizione dei Rapporti di Prova;
- provvede all'archiviazione di sede dei Rapporti di prova e di tutta la documentazione inerente all'attività di accettazione campioni;
- egli stabilisce, in completa autonomia e con assunzione di elevata responsabilità, a quale o a quali laboratori - Chimico, Bio-tossicologico o Fisico - inviare il campione da esaminare, in base al tipo di analisi richieste e ha la responsabilità di assemblare correttamente i rapporti di prova ottenuti dai vari laboratori per la trasmissione al cliente, con conseguente chiusura dello sportello del campione;
- gestisce il rapporto con gli utenti chiedendo e fornendo loro informazioni.
Pag. 9 di 20 §5.2 Ha poi dedotto che la riconducibilità alla cat C delle attività svolte è evincibile dalla disamina delle declaratorie contrattuali, secondo cui l'Operatore tecnico specializzato, categoria BS, “svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse.”.
“A titolo esemplificativo si indicano il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco diplomato, l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore, l'autista di autoambulanza.”; mentre l'“Assistente Amministrativo”, cat. C, “svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.”
§5.3 Afferma, in sostanza, che l'espletamento di mansioni superiori discende essenzialmente dalla commistione tra la parte tecnica e quella amministrativa dei compiti in concreto svolti, commistione che esula dal livello di appartenenza;
di converso, tutta l'attività di gestione dei campioni che egli descrive nell'atto introduttivo rientra nel profilo di appartenenza
§5.4 Sennonché, tale impostazione non è condivisibile alla luce della disamina delle declaratorie contrattuali che si riportano: CATEGORIA “B”
- DECLARATORIA DI CATEGORIA Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnata da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre Istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta.
- Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n° 29 del 1993, come modificato dal D.Lgs. n° 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili alla categoria stessa, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili, pertanto, ai lavoratori appartenenti alla categoria possono essere assegnate altre mansioni equivalenti per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza in relazione alle specifiche posizioni di lavoro. Possono, inoltre, essere assegnati compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della categoria nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le mansioni assegnate.
Pag. 10 di 20 B3 a – CSA – Collaboratore Specializzato Amministrativo - Contabile
Svolge attività di supporto e di istruttoria semplice per l'espletamento dei compiti amministrativi e contabili.
Imputa, previa verifica semplice, dati di informazione di provenienza interna ed esterna attraverso banche dati e programmi informatici, sistematizza le attività di protocollazione, classificazione, spedizione e di gestione degli archivi con coordinamento degli addetti.
Cura relazioni con il pubblico di carattere non complesso, finalizzate all'orientamento nei rapporti con l'Ente.
B3 c – CST – Collaboratore Specializzato Tecnico
(Comprende gli ex profili professionali di Responsabile Centro stampa complesso e Collaboratore Magazziniere Specializzato.)
Tiene la registrazione del carico e dello scarico dei materiali e delle attrezzature, anche mediante sistemi computerizzati, segnalando alla Struttura competente le giacenze, le carenze ed il movimento di magazzino curando l'approvvigionamento, la collocazione, la conservazione e la distribuzione del materiale e delle attrezzature stesse, in collaborazione con le figure tecniche e/o amministrative superiori.
Può indirizzare, coordinare e monitorare l'attività del personale di categoria inferiore.
Organizza e sovrintende a tutte le attività necessarie per assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dei Centri stampa della Giunta nel rispetto degli indirizzi operativi diramati dai Servizi competenti per materia.
Cura, altresì, l'esecuzione dei lavori e ne riscontra i risultati anche in corso di opera, indirizzando opportunamente l'attività degli operatori ed intervenendo personalmente secondo le esigenze contingenti.
Imposta l'attività del centro stampa e del magazzino secondo una precisa programmazione e ne cura la tempestiva attuazione.
Provvede direttamente alla esecuzione dei lavori utilizzando apparecchiature di fotocomposizione e fotoriproduzione anche integrate con sistemi informatici.
Cura le operazioni di ricevimento, controllo, scarico, immagazzinamento, conservazione, prelievo e consegna dei materiali, delle attrezzature e degli strumenti.
Provvede, avvalendosi anche della collaborazione degli operatori, alle prescritte registrazioni ed alla redazione di relazioni, rapporti o rendiconti relativi alle attività del centro e del magazzino.
Assume tempestivamente l'iniziativa di segnalare al competente Servizio tutte le diverse esigenze – riconducibili ad attribuzioni superiori – che occorre soddisfare per un ottimale funzionamento della Struttura;
adotta i prescritti accorgimenti per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro proprio e del personale a minor contenuto professionale ivi assegnato. B3 d – CSI – Collaboratore Specializzato Informatico
(Comprende l'ex profilo di addetto ai sistemi di scrittura complessi e/o videoterminali.)
Svolge attività di dattilografia e di digitazione, per la composizione, modifica, integrazione e riproduzione dei testi, utilizzando apparecchiature informatiche.
Pag. 11 di 20 Collaziona gli elaborati riordinandoli, impaginandoli ed accorpandoli anche con uso di apparecchiature autonome collegate agli apparecchi di composizione.
Assicura il corretto utilizzo di videoterminali, svolgendo attività di immissione dati anche estraendoli da unità di base informativa organizzata secondo procedure predeterminate ed interpretando i messaggi di risposta. Predispone pagine fruibili tramite Rete Internet/Intranet, con l'inserimento di collegamenti ipertestuali, immagini, oggetti multimediali.
Effettua la verifica dei dati di ingresso e di uscita ed adotta cautele idonee ad evitare manomissioni, alterazioni e inserzioni non autorizzate di dati.
Si assicura del buon funzionamento delle apparecchiature in uso.
Preleva il materiale necessario allo svolgimento dei propri compiti.
Svolge le attività di registrazione dati, secondo procedure predeterminate, immettendoli nel sistema ed interpretando i messaggi di risposta.
Effettua la verifica dei dati in ingresso ed in uscita.
Effettua la programmazione semplice del sistema di acquisizione affidatogli.
È applicato a sistemi centralizzati, ovvero distribuiti.
Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
Individua gli errori ed effettua le relative correzioni.
Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze;
mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene. PROFILI PROFESSIONALI DEL LIVELLO ECONOMICO SUPER (Bs) Puericultrice Svolge le funzioni previste dagli artt. 12-14 RD 19 luglio 1940, n. 1098. Operatore tecnico specializzato Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemplificativo si indicano il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco diplomato, l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore, l'autista di autoambulanza. Coadiutore amministrativo esperto Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative di una certa complessità, quali, ad esempio, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi anche non predeterminati, operazioni di natura contabile con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi - anche di autonoma elaborazione - mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, l'attività di sportello. CATEGORIA “C”
“Assistente”
- DECLARATORIA DI CATEGORIA Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
Pag. 12 di 20 Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre Istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
- Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n° 29 del 1993, come modificato dal D.Lgs. n° 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili alla categoria stessa, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili, pertanto ai lavoratori appartenenti alla categoria possono essere assegnate altre mansioni equivalenti per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza in relazione alle specifiche posizioni di lavoro.
Possono, inoltre, essere assegnati compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della categoria nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le mansioni assegnate. C1 a – AA – Assistente Amministrativo
(Comprende l'ex profilo professionale di Assistente C.F.P.)
Provvede, anche utilizzando sistemi operativi e programmi informatici, alla elaborazione di atti, documenti, relazioni e provvedimenti, riferiti ad ambiti ben definiti di una attività amministrativa o di controllo.
La predetta attività ha carattere prevalentemente ricorrente ma anche non esclusivamente ripetitiva e comporta:
ricerca e acquisizione di dati, di elementi conoscitivi, di documenti diversi, e necessaria elaborazione finalizzata alla produzione dell'atto, dell'intervento, ecc.;
valutazioni e verifiche della rispondenza degli atti, delle documentazioni e delle operazioni richieste o ricevute, predisposte o istituite, in rapporto alle prescrizioni di carattere generale e particolare che regolano le materie e gli scopi da perseguire;
effettuazione di interventi operativi, redazione di atti e documenti – formali e non formali – richiesti da leggi, regolamenti, prescrizioni, per la conclusione di procedure o dei provvedimenti di competenza;
utilizza elaboratori centrali e periferici e pacchetti operativi nei linguaggi di uso corrente. La corretta esecuzione dei compiti assegnati richiede, di norma, interpretazione di prescrizioni generali, riferimento a prassi o soluzioni precedenti da adattare alla situazione contingente, apprezzamento delle possibili interferenze con attività e competenze di altri servizi. Assicura, ove richiesto, nell'ambito della struttura organizzativa di appartenenza, lo svolgimento delle attività nel campo del patrimonio museale, storico, artistico, ambientale, libraio ed archivistico, nel campo dell'istruzione permanente, in materia di
Pag. 13 di 20 informazione e comunicazione, nel campo della conservazione e promozione dei beni culturali, nel campo delle iniziative socio-assistenziali nonché di quelle relative alla igiene pubblica, alla medicina sociale e preventiva ecc., curando anche le connesse attività di ricerca e amministrative, la redazione di documenti e collaborando alla organizzazione di servizi, iniziative e manifestazioni nell'ambito dei programmi definiti. Può indirizzare, coordinare e monitorare l'attività posta in essere da personale di categoria inferiore. Nell'ambito dei Centri Convittuali Alberghieri:
assicura l'espletamento delle attività connesse alla vigilanza degli allievi;
svolge attività educativa di indirizzo del tempo libero e partecipa alle attività complementari;
collabora con i docenti e con l'assistente sociale nella elaborazione dei programmi delle attività didattiche e socio-pedagogiche;
è consegnatario della biancheria e provvede alle operazioni di prelievo del magazzino dei materiali per la pulizia dei reparti. Requisiti per l'accesso dall'esterno:
Diploma di scuola media di 2° grado che dia accesso ad una facoltà universitaria.
Requisiti di accesso dall'interno (mobilità verticale): È consentito l'accesso ai dipendenti inquadrati nella categoria B nel rispetto delle seguenti modalità:
- Posizione iniziale B1: possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella medesima categoria;
- Posizione iniziale B3: possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno, per chi ne è sprovvisto si richiede unitamente al possesso del diploma di scuola media inferiore un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella medesima posizione iniziale.
Mobilità orizzontale
Requisiti:
Anzianità di servizio di almeno due anni nel profilo posseduto ed un'attestazione del Dirigente del Servizio di appartenenza in cui si dichiara che ha svolto in modo preminente, per almeno un anno, le mansioni proprie del nuovo profilo. In mancanza di tale attestazione, l'accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al profilo richiesto viene effettuato da un'apposita Commissione interna nominata dal Direttore preposto alle Risorse Umane o da un suo delegato.
C1 b – AC – Assistente Contabile
Svolge compiti di natura prevalentemente tecnico-contabile ivi compresi quelli inerenti alla gestione di fondi economali e/o la raccolta ed elaborazione dei relativi dati statistici e cura la connessa attività amministrativa e la relativa corrispondenza.
Provvede alla elaborazione di atti, documenti, relazioni e provvedimenti riferiti ad ambiti ben definiti di un'attività contabile o di controllo.
Nell'ambito della struttura di appartenenza cura, ove richiesto, la gestione dei fondi assegnati al “Funzionario delegato” in qualità di “Addetto al riscontro contabile”; tiene le scritture e la documentazione prescritta;
provvede alle verifiche di carattere giuridico
Pag. 14 di 20 e contabile per accertare la legittimità delle operazioni da effettuare, la congruità della documentazione e la disponibilità dello stanziamento.
Segnala al funzionario delegato le eventuali difformità riscontrate e propone la adozione dei conseguenti provvedimenti.
Provvede, altresì, alla corretta esecuzione dei compiti assegnati con interpretazione di prescrizioni generali con riferimento a prassi o soluzioni precedenti da adottare alla situazione contingente, utilizzando strumentazioni informatiche.
Requisiti di accesso dall'esterno:
Diploma di Ragioniere e Perito commerciale, Ragioniere programmatore e perito commerciale, Analista contabile, Operatore commerciale, Tecnico della gestione aziendale. Requisiti di accesso dall'interno (mobilità verticale): È consentito l'accesso ai dipendenti inquadrati nella categoria B nel rispetto delle seguenti modalità:
- Posizione iniziale B1: possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella medesima categoria;
- Posizione iniziale B3: possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. Per chi ne è sprovvisto si richiede: a) oltre al possesso di un diploma di scuola media di 2° grado che dia possibilità di accesso ad una facoltà universitaria, un'anzianità di servizio di almeno due anni nella posizione iniziale B3; b) oltre al possesso del diploma di scuola media inferiore, un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione iniziale B3.
Mobilità orizzontale
Requisiti: Anzianità di servizio di almeno due anni nel profilo posseduto ed un'attestazione del Dirigente del Servizio di appartenenza in cui si dichiara che il dipendente ha svolto in modo preminente, per almeno un anno, le mansioni proprie del nuovo profilo. In mancanza di tale attestazione, l'accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni relativo al profilo richiesto viene effettuato da un'apposita Commissione interna nominata dal Direttore preposto alle Risorse Umane o da un suo delegato.
C1 c – AT – Assistente Tecnico
Comprende gli ex profili professionali di: Istruttore Tecnico e Istruttore Perito Agrario.
Provvede alla esecuzione di operazioni tecniche, alla predisposizione di elaborati tecnici o tecnico-amministrativi nei campi di attività di competenza regionale: edile, idraulico, delle viabilità e dei trasporti, dell'urbanistica, della difesa del suolo, controllo dell'ambiente, pianificazione del territorio agricolo e forestale, curando anche le connesse incombenze amministrative e contabili.
Provvede, inoltre, alla esecuzione di operazioni di ricerca, acquisizione e rappresentazione grafica di prospetti, schemi, bozze, progetti tecnici, ecc., compresa la produzione di lucidi con utilizzazione di tecniche molteplici.
Pag. 15 di 20 Nel campo delle applicazioni informatiche cura la realizzazione della cartografia tematica e tecnica.
Collabora alle attività di analisi e progettazione;
prepara ed esegue le procedure di elaborazione, effettuando i controlli prestabiliti e rilevando eventuali disfunzioni dei programmi e/o delle macchine a lui affidate.
Utilizza, per l'espletamento delle proprie attività, elaborati centrali e periferici e pacchetti operativi nei linguaggi di uso corrente.
Requisiti di accesso dall'esterno:
Diploma di Geometra, Perito Industriale, Perito Agrario e Maturità professionale di Agrotecnico.
Requisiti di accesso dall'interno (mobilità verticale):
Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
Mobilità orizzontale
Requisiti:
Titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
C1 d – AI – Assistente Informatico
Comprende gli ex profili professionali di e Programmatore. Parte_2
Procede alla stesura del programma nel linguaggio prescelto e ne predispone la relativa documentazione.
Effettua le analisi del singolo programma, sulla base di istruzioni di massima e con discrezionalità operativa di problemi non complessi nonché la relativa diagrammazione o documentazione di flusso o di dettaglio.
Provvede alla manutenzione di singoli programmi e della documentazione relativa.
Provvede alla stesura ed all'aggiornamento della documentazione relativa ai singoli programmi.
Garantisce, per quanto gli compete, che tutti i files siano utilizzati nel modo stabilito dagli standards (utilizzo ed aggiornamento della libreria dei files).
Prova i programmi secondo le norme in atto e li documenta, al fine di ottenere programmi facilmente gestibili, nella fase di manutenzione.
È tenuto ad aggiornarsi sugli sviluppi e sulle tecniche di programmazione e sull'utilizzo del sistema operativo in uso.
Provvede alla gestione e controllo del sistema tramite consolle ed effettua attività complesse relative alla esecuzione dei lavori.
Diagnostica i malfunzionamenti ed effettua interventi diretti di media complessità. Cura la gestione della rete locale e remota (D/C), effettua interventi di media complessità.
Effettua i controlli prestabiliti per ciascun ciclo operativo, allo scopo di accertare, in ogni fase della procedura, l'esattezza delle elaborazioni eseguite.
Gestisce, secondo le disposizioni ricevute, le scritture relative al funzionamento del sistema.
Cura la gestione delle apparecchiature e concorre alla manutenzione e alla sicurezza delle stesse.
Aggiorna la documentazione tecnica hardware e software.
Pag. 16 di 20 È applicato a sistemi centralizzati, ovvero distribuiti.
Realizza e provvede alla manutenzione di siti Internet/Intranet, verifica la compatibilità del lavoro svolto con i programmi di navigazione più diffusi, crea moduli di interfacciamento con l'utenza e garantisce la sicurezza del sito Web.
Deve conoscere i linguaggi HTML e DHTML ed aver familiarità con logiche e linguaggi di programmazione, nonché buona capacità di organizzazione del proprio lavoro.
Realizza e provvede alla manutenzione di programmi ed applicazioni operanti in ambiente Internet/Intranet.
Deve conoscere i linguaggi di programmazione comunemente usati in ambiente Internet/Intranet.
Attraverso l'utilizzo di tecnologie proprie dei sistemi informativi territoriali deve saper modellare, rappresentare in forma grafica ed interrogare dati di carattere geografico e, in generale, dati con un collegamento spaziale.
È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.
Effettua le registrazioni del proprio lavoro.
Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze;
mantiene le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene delle apparecchiature che usa.
Può indirizzare, coordinare e monitorare l'attività posta in essere da personale di categoria inferiore.
Requisiti di accesso dall'esterno:
Diploma di “Perito Industriale Informatico”, “Ragioniere Programmatore”, ovvero altro diploma equivalente ad indirizzo informatico. Requisiti di accesso dall'interno (mobilità verticale): È consentito l'accesso ai dipendenti inquadrati nella categoria B nel rispetto delle seguenti modalità:
- Posizione iniziale B1: possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella medesima categoria;
- Posizione iniziale B3: possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. Per chi ne è sprovvisto si richiede: c) oltre al possesso di un diploma di scuola media di 2° grado che dia possibilità di accesso ad una facoltà universitaria, un'anzianità di servizio di almeno due anni nella posizione iniziale B3; d) oltre al possesso del diploma di scuola media inferiore, un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione iniziale B3.
Mobilità orizzontale
Requisiti:
Anzianità di servizio di almeno due anni nel profilo posseduto ed un'attestazione del Dirigente del Servizio di appartenenza in cui si dichiara che il dipendente ha svolto in modo preminente, per almeno un anno, le mansioni proprie del nuovo profilo. In mancanza di tale attestazione, l'accertamento della idoneità allo svolgimento delle
Pag. 17 di 20 mansioni relativo al profilo richiesto viene effettuato da un'apposita Commissione interna nominata dal Direttore preposto alle Risorse Umane o da un suo delegato.
C1 e – AAV – Assistente addetto alla Vigilanza
Svolge attività diurna e, ove necessario, notturna – secondo turni prestabiliti – per la vigilanza e custodia di immobili, di beni ed impianti all'interno ed all'esterno degli uffici, dei locali, degli ambienti e delle proprietà dell'Amministrazione.
Collabora nelle attività relative alla regolazione dell'accesso del pubblico ed al conseguente comportamento del medesimo nei complessi edilizi o nei locali dell'Amministrazione, secondo i regolamenti e/o gli ordini di servizi appositamente emanati.
Controlla che siano in perfetta efficienza gli impianti di sicurezza, di allarme e quelli dei servizi generali, intervenendo personalmente in caso di carenze e trascuratezze ovvero di errori di manovre ovvero di necessità contingenti.
Comunica eventuali incidenti, danni o situazioni non ordinarie e/o di pericolo alla struttura competente.
Richiede l'intervento immediato delle competenti strutture pubbliche in situazioni di emergenza e/o derivanti dalla organizzazione del lavoro.
Provvede all'accettazione della corrispondenza e/o dei materiali secondo le disposizioni in atto, assumendone, se previsto, la responsabilità della custodia e/o dello smistamento nonché degli eventuali controlli prescritti.
Custodisce, con obbligo di reperibilità, e consegna a chi subentra nel turno di servizio ovvero al responsabile indicato dalle istruzioni, le chiavi dei locali, impianti e simili e la eventuale documentazione relativa all'immobile.
Custodisce il libretto di servizio e dei rapporti, curando le prescritte registrazioni e l'inoltro del rapporto di fine turno.
Svolge le attività di vigilanza, utilizzando strumenti tecnici sussidiari, di controllo anche a distanza, ed apparecchiature semplici ovvero complesse per la protezione, la tutela, la conservazione e la integrità dei beni.
Nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia può svolgere il proprio servizio con porto d'arma, secondo le direttive emanate dall'Amministrazione regionale.
Svolge funzioni amministrative nell'ambito dell'attività di vigilanza dimostrando autonomia con relativa responsabilità di risultato.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:
Diploma di scuola media di 2° grado che dia accesso ad una facoltà universitaria e possesso dei requisiti di legge.
Requisiti di accesso dall'interno (mobilità verticale): È consentito l'accesso ai dipendenti inquadrati nella categoria B nel rispetto delle seguenti modalità:
- Posizione iniziale B1: possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella medesima categoria;
- Posizione iniziale B3: possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno, per chi ne è sprovvisto si richiede unitamente al possesso del diploma di scuola media
Pag. 18 di 20 inferiore e fermo restando il possesso dei requisiti di legge, un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella medesima posizione iniziale.
Mobilità orizzontale
Requisiti: Anzianità di servizio di almeno due anni nel profilo posseduto unitamente al possesso dei requisiti di legge, e l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle nuove mansioni tramite apposita Commissione interna nominata dal Direttore preposto alle Risorse Umane o da un suo delegato.
§5.5 Orbene, come si evince dall'integrale lettura della declaratoria sub B, nella stessa si afferma espressamente l'esistenza dell'equiparabilità anche allorquando ai lavoratori appartenenti alla categoria vengono assegnate altre mansioni equivalenti per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza in relazione alle specifiche posizioni di lavoro;
ora, nella categoria B rientrano anche mansioni di tipo impiegatizio- amministrativo (v. B3 CST e BS). L'unico aspetto che potrebbe apparire dubbio è l'attività di invio dei campioni che il lavoratore afferma avere svolto in autonomia, salvo poi dedurre che la svolge in base al tipo di analisi richieste;
la mancanza di autonomia tipica della categoria C sul punto, peraltro, trova conferma nella deposizione del teste
, che, quale responsabile dell'ufficio accettazione campioni, puntualizza che la Tes_2 trasmissione dei campioni ai laboratori, curata dal ricorrente, è condizionata dalla richiesta dei clienti, nel senso che già nella richiesta di analisi da parte del cliente è specificato a quale laboratorio deve essere trasmesso il campione.
§ 6 In definitiva, l'appello va accolto perché le attività espletate rientrano nel livello di inquadramento;
rimangono assorbiti i motivi sub I e III. Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. A carico dell'appellato soccombente vanno altresì poste le spese di ctu contabile, per come quantificate dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 23 febbraio 2023, avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1705/2022, resa in data 28 ottobre/16 dicembre 2022, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1
condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che Controparte_1 liquida in euro 2700,00 quanto al primo grado ed in euro 3000,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, oltre al rimborso del contributo unificato, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; pone a carico dell'appellato le spese di ctu contabile per come liquidate dal Tribunale.
Pag. 19 di 20 Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 13 GIUGNO 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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