Sentenza 24 gennaio 2023
Massime • 1
In tema di ricongiungimento con i propri familiari del cittadino straniero che abbia ottenuto la protezione internazionale, le agevolazioni probatorie previste dall'art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 non vanno interpretate in senso restrittivo, come destinate alla sola dimostrazione del vincolo familiare, ma devono essere estese anche agli altri elementi che qualificano tale vincolo ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento del richiedente con un genitore, attribuendo valore anche ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul mantenimento in via esclusiva del genitore da parte del richiedente stesso, considerata come prova atipica liberamente valutabile dal giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2023, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
Testo completo
FATTI DI CAUSA
Numero registro generale 29994/2020 Numero sezionale 4337/2022 Numero di raccolta generale 2168/2023 AH YE MU, cittadina somala munita di permesso di Data pubblicazione 24/01/2023 soggiorno per ricongiungimento con il proprio marito già beneficiario di protezione sussidiaria, ottenne il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della madre LI HO OH, ma l'Ambasciata italiana a Nairobi, con provvedimento del 28 febbraio 2019, negò il visto di ingresso nel nostro Paese perché non era stato possibile accertare l'effettivo legame di parentela, «in quanto manca la prova che il familiare residente in Italia sia l'unica fonte di sostegno finanziario, a dimostrazione di un sostegno continuo e prolungato al genitore...». Il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto dalla AH, annullò il suddetto provvedimento ed ordinò al competente Ministero di provvedere al rilascio del corrispondente visto di ingresso per ricongiungimento familiare. Con sentenza del 5 ottobre 2020, n. 4906, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione, respingendo il gravame contro di essa promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La Corte di merito ha premesso che «la sola "res litigiosa" è costituita dalla pretesa mancanza di prova dei requisiti per ottenere il ricongiungimento familiare e la pretesa inutilizzabilità delle autodichiarazioni dell'istante circa il mantenimento della madre à proprio carico ed in via esclusiva. Non è, invece, più in contestazione il rapporto di parentela tra l'istante e la propria madre, d'altro canto dimostrato dall'esame del DNA e non altrimenti confutato in appello». Ha ritenuto, poi, le prove fornite dall'istante «in rito ammissibili e, nel merito, concludenti al fine di provare che ella sola si è fatta carico e si fa carico del sostegno economico della madre, cittadina somala soggiornante in Kenya perché costretta alla fuga a causa della guerra somala. Il Tribunale avrebbe correttamente richiamato l'art. 29-bis d.lgs. n. 286/1998 in ordine alla facilitazione dell'onere della prova da parte del rifugiato in ordine all'esistenza del vincolo familiare ed all'inammissibilità del rigetto della domanda per 2 Numero registro generale 29994/2020 Numero sezionale 4337/2022 Numero di raccolta generale 2168/2023 assenza di documenti probatori. L'istante, quindi, ben poteva servirsi Data pubblicazione 24/01/2023 di "altri mezzi" per provare l'esistenza del vincolo familiare, ai sensi dell'art. 29-bis»; «l'esistenza del vincolo familiare - oggetto della prova - deve invero intendersi riferita non solo al legame biologico di parentela, ma anche al legame affettivo, che è alla base - per parenti che vivano in Paesi lontani tra loro - dell'aiuto economico del familiare in difficoltà e, nella specie, della madre» (affetta da diabete mellito di tipo Il); «l'agevolazione del regime della prova disciplinata dall'art. 29-bis è consentita al "rifugiato" che non possa fornire tale prova attraverso documenti ufficiali a causa del suo "status" o della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale. La norma, quindi, ha avuto riguardo al rifugiato, cioè a colui che, per le condizioni personali, si trovi in condizioni di ottenere protezione, indipendentemente dal fatto che l'abbia ottenuta. Invero, lo status di rifugiato e, per quel che rileva, anche lo status di persona cui spetti la protezione sussidiaria, stante l'affinità delle posizioni giuridiche, è una congerie di diritti che sorge nel momento in cui si verifica la situazione di vulnerabilità. Il diritto, infatti, viene giudizialmente accertato, non costituito. Pertanto, nella specie, l'istante, cittadina somala, nelle stesse condizioni del marito il quale ha ottenuto il riconoscimento della protezione sussidiaria a causa della critica situazione della Somalia, si trovava nella condizione di soggetto astrattamente avente diritto al medesimo riconoscimento. Onde, l'art. 29-bis, comma 2, le era applicabile, per quanto concerne la facilitazione dei regime probatorio del vincolo familiare con la madre»; «gli elementi di prova desumibili dall'interrogatorio libero e dalle ricevute di pagamento in atti sono quindi del tutto ammissibili, in quanto rientranti nel novero degli "'altri mezzi di prova" previsti dall'art. 29-bis; e ciò sia al fine di provare il sostegno economico alla madre, sia l'inesistenza di altri familiari in Kenya capaci di farsi carico della madre»; «Analogamente, elementi di prova possono dedursi dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, prodotte in primo 3 Numero registro generale 29994/2020 Numero sezionale 4337/2022 grado, [.....] che sono univocamente concordi nel senso delle Numero di raccolta generale 2168/2023 allegazioni dell'istante. Va peraltro notato, che l'art. 3 d.P.R. n. Data pubblicazione 24/01/2023 445/2000 consente ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, tra l'altro, per le qualità personali e che tra queste (art. 46) vi è anche quella di vivenza a carico, nozione da intendere in ambo i sensi, sia di persona che vive a carico di qualcuno, sia di persona che si occupi di qualcuno, che, quindi, vive a carico del dichiarante». il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, nonché l'Ambasciata d'Italia a Nairobi, ha presentato ricorso con due motivi, e ha presentato memorie ex art. 380- bis c.p.c. AH YE MU non ha svolto attività difensiva. Con ordinanza n. 11955/2022 del 10 novembre 2021 questa Corte, ritenendo che in ordine alle questioni sollevate la causa dovesse essere trattata in pubblica udienza ha rinviato la causa per la sua fissazione. Il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti deducono: 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 29bis, commi 1 e 2, e dell'art. 29, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286/1998 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). I ricorrenti lamentano che la Corte avrebbe ritenuto sufficiente quale prova suppletiva l'autocertificazione, fornita ai sensi dell'art. 3, comma 2 DPR n. 445/2000, sul requisito di assenza di altri figli nel Paese d'origine. Avrebbe ritenuto, inoltre, che la ricorrente, moglie di un cittadino titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ex art. 29 bis TUI per il quale non si applicano le disposizioni dell'art. 29, comma 3, TUI, potesse beneficiare del medesimo particolare regime di favore. 1.1 La censura è inammissibile ed anche infondata. In linea generale, va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che in tema di ricongiungimento del cittadino straniero che abbia ottenuto la protezione internazionale con i propri familiari, le agevolazioni probatorie previste dall'art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 4 Numero registro generale 29994/2020 Numero sezionale 4337/2022 Numero di raccolta generale 2168/2023 non vanno interpretate in senso restrittivo, come destinate alla sola Data pubblicazione 24/01/2023 dimostrazione del vincolo familiare ma devono essere estese anche agli altri elementi che qualificano tale vincolo ai fini del rilascio del visto d'ingresso (come la vivenza a carico e l'assenza di altri figli in patria, in caso di ricongiungimento con un genitore) (Cass., n. 28200/2021). E' ben vero che, ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, riguardano «la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono» Pertanto, ove la dichiarazione sostitutiva venga prodotta in giudizio, essa non ha valore di prova tipica e non può costituire di per sè, nel giudizio in cui è prodotta, prova della verità del suo contenuto, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma essa costituisce pur sempre una prova atipica, che deve essere liberamente apprezzata dal giudice al fine di formarsi il proprio convincimento, alla quale deve attribuirsi quanto meno valore indiziario, e che quindi deve essere valutata dal giudice in relazione agli altri elementi acquisiti (v. Cass., n. 11223/2014, Cass., n. 27173/2011). In particolare il giudice, ove la stessa sia prodotta, dovrà adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, l. n. 69/2009, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno non del documento in sé, dei fatti ivi affermati (v. Cass. S.U., n. 12065/2014; Cass., n. 25961/2020). Va, inoltre evidenziato che l'assenza di altri figli nel Paese d'origine senza una certificazione assume il ruolo di prova negativa e come tale desumibile anche presuntivamente, come ha dedotto la Corte d'Appello. 5 Numero registro generale 29994/2020 Numero sezionale 4337/2022 Numero di raccolta generale 2168/2023 La Corte, inoltre, ha correttamente ritenuto necessario valutare il Data pubblicazione 24/01/2023 quadro indiziario nel suo insieme tenendo conto come criterio di valutazione delle prove fornite, della oggettiva difficoltà di fornire attestazioni o riscontri probatori specifici. In questo quadro, correttamente ha valorizzato tutti i riscontri fattuali senza far discendere l'accertamento positivo dei requisiti dall'automatica applicazione dell'art. 29 bis dal momento che il titolo di soggiorno della ricorrente è inquadrabile nei permessi a natura familiare pur essendo collegato anche per provenienza all'area della protezione internazionale. La prova dell'esistenza delle condizioni di legge (l'essere l'unica figlia che potesse prendersi carico) non si è fondata solo sull'atto notorio, comunque utilizzabile all'interno del quadro indiziario, ma anche dell'interrogatorio libero, le ricevute dei versamenti. Tale valutazione di merito non può essere censurata in sede di legittimità.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 3, in combinato disposto con gli artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La Corte avrebbe errato nel ritenere che l'art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 non si riferisca solo alla prova dell'esistenza dei vincoli familiari ma anche alla prova della sussistenza dei requisiti cui l'art. 29, comma 1, lett. d). 2.1 La censura è infondata. Anche se testualmente, nella norma in questione, si fa riferimento solo all'esistenza del vincolo familiare, tuttavia, si ritiene l'indicazione non tassativa, ma riferibile anche ad altri elementi che qualificano il vincolo, come la vivenza a carico ovvero l'assenza di altri figli in patria. L'espressione «vincoli familiari» deve potersi riferire alle caratteristiche complessive della situazione familiare con il ricongiungendo e non al solo rapporto di parentela, strettamente considerato, perché altrimenti a quest'ultimo proposito non vi sarebbe una regolamentazione delle regole probatorie. Né sussiste alcuna ragione per differenziare in senso più severo la prova dell'inesistenza di altri figli rispetto al 6 Numero registro generale 29994/2020 Numero sezionale 4337/2022 Numero di raccolta generale 2168/2023 rapporto di filiazione, poiché le difficoltà da affrontare per il rifugiato Data pubblicazione 24/01/2023 sono le stesse (Cass., n. 28202/2021).
3. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, l. 24.12.2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 30 novembre 2022. Il Presidente IA IE 7