Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2023, n. 2168
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Sentenza 24 gennaio 2023

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In tema di ricongiungimento con i propri familiari del cittadino straniero che abbia ottenuto la protezione internazionale, le agevolazioni probatorie previste dall'art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 non vanno interpretate in senso restrittivo, come destinate alla sola dimostrazione del vincolo familiare, ma devono essere estese anche agli altri elementi che qualificano tale vincolo ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento del richiedente con un genitore, attribuendo valore anche ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul mantenimento in via esclusiva del genitore da parte del richiedente stesso, considerata come prova atipica liberamente valutabile dal giudice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2023, n. 2168
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2168
    Data del deposito : 24 gennaio 2023

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