Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/03/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica ed in funzione di giudice di appello,
nella persona del giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5380/2023 r.g. proposta da
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Catalano, domi-
ciliatario, giusta mandato in atti
-appellante-
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Ca- Controparte_1
labrese, domiciliatario, giusta mandato in atti
-appellata e appellante in via incidentale-
OGGETTO: appello di sentenza del G.d.P. di Bari n. 571/2023
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del
06/02/2025, che qui si intende riportato
Il Giudice 1
A. Ruffino
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di dirit- to della decisione in termini succinti ed essenziali (artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo- garsi come segue.
I.1.- A fronte del credito di €3.144,99, oltre ad ac- cessori, riconosciuto con decreto ingiuntivo n. 3946/2020 del 22/10/2020 in favore della in forza di Parte_1
n.17 fatture emesse tra l'1/1/2014 e l'1/9/2018 a titolo di corrispettivo per la somministrazione di gas naturale per uso domestico all'utenza n.03060000084239 (PDR) presso l'abitazione in Bari-Carbonara, Via Vaccarella n.50, p.1, int.2, l'ingiunta aveva proposto opposi- Controparte_1 zione ex art. 645 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di Ba- ri, eccependo:
-in via pregiudiziale, in rito, il difetto assoluto del mandato alle liti, siccome “non è possibile individuare chi ha sottoscritto il mandato, stante l'illeggibilità della firma, e/o comunque la sussistenza o meno, in capo a que- sti, del necessario potere di conferimento”;
-in via preliminare, nel merito, la prescrizione biennale del credito portato da tutte le fatture emesse prima del
23/11/2018;
-in via principale, nel merito, l'infondatezza nell'an e nel quantum della pretesa creditoria.
Il tutto con vittoria delle spese di causa (atto di cita- zione notificato il 02/01/2021).
I.2.- costituendosi nel giudizio di pri- Parte_1
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mo grado, aveva contestato ogni avversa eccezione, ribaden- do la fondatezza del proprio credito e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto in- giuntivo opposto e il favore delle spese processuali (com- parsa di risposta depositata il 12/04/2021).
I.3.- Il Giudice di pace adito, accogliendo l'eccezione di nullità del mandato ad litem, aveva revocato il decreto in giuntivo e condannato l'opposta Parte_1 al pagamento delle spese di lite (sentenza n. 571/2023, de- positata in data 07-08/03/2023).
I.4.- Avverso tale decisione ha proposto Parte_1 appello, deducendo che il primo Giudice:
- in violazione degli artt. 82, 83, 156, 157 e 182 c.p.c., aveva omesso di concedere il termine di cui all'art.182, co.2, c.p.c.;
- in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., aveva omesso di valutare il merito della pretesa creditoria;
- in violazione dell'art. 91 c.p.c., aveva condannato Pt_1
al pagamento delle spese di lite in favore della La-
[...] bellarte.
Sulla base di tali motivi la Società appellante ha concluso per l'integrale riforma della sentenza impugnata e la con- ferma del d.i. n. 3946/2020, con la condanna della Label- larte al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
e alle spese processuali del doppio grado di giudizio, ol- tre alla restituzione di quanto da essa appellante pagato in esecuzione della sentenza di primo grado (citazione in appello notificata il 17/04/2023).
I.5.- Con comparsa di costituzione e risposta del
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20/04/2023 si è costituita eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto. In via subordinata, in caso di accoglimento del primo motivo (difetto di ius postulandi), ha spiegato ap- pello in via incidentale, con riferimento alla parte della sentenza con cui il giudice di prime cure ha omesso l'esame dei restanti motivi di opposizione, che la appellata ha in- teso riproporre.
L'appellata ha pertanto concluso: in via principale, per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata nonché, in via subordinata, per l'accoglimento dell'appello incidentale e la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non ha statuito sul merito della pretesa cre- ditoria in capo alla il tutto con vittoria Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio.
I.6.- Acquisito il fascicolo di prima istanza, la cau- sa, in assenza di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono es- sere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Con il primo motivo di appello l' Parte_1 ha censurato l'accoglimento da parte del primo Giudice dell'avversa eccezione di difetto di ius postulandi, con la conseguente declaratoria di nullità del mandato alle liti di essa convenuta/opposta e la revoca del decreto ingiunti- vo.
Sul punto, si deve premettere che la giurisprudenza di le- gittimità è ferma nel ritenere che “in tema di rappresen- tanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamen- te l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o
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processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamen- te, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria
a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccani- smo di assegnazione del termine ai sensi dell'articolo 182
c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso. Ne consegue che, in assenza di una immediata reazione all'eccezione, la nullità della procura diventa insanabile”
(cfr. Cass. n.32399/2022 e, nello stesso senso,
n.29244/2021, n.22564/2020 e n.34467/2019).
Ora, fermo che nel caso di rilievo di parte, come quello in esame, non trova applicazione il meccanismo di cui all'art.182, co.2, c.p.c., il Giudice di primo grado, a fronte della tempestiva eccezione formulata dalla opponente
, non ha errato nell'omettere di concedere alla CP_1 il termine per provvedere alla sanatoria dei Parte_1 vizi che, secondo la prospettazione di parte opponente, in- ficiavano la procura ad litem.
Purtuttavia, non è da condividere la valutazione “a monte” circa l'effettiva sussistenza del denunciato difetto di ius postulandi.
La aveva eccepito che la procedura ingiuntiva CP_1 era stata instaurata in forza di una procura ad litem vi- ziata, essendo impossibile:
- individuare il nominativo della persona fisica cui era riferibile la sottoscrizione apposta in calce, in ragione della illeggibilità della firma;
- verificare la sussistenza o meno del necessario potere di conferimento.
Detta eccezione è da ritenersi infondata.
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Sul punto basta dire che, per costante giurisprudenza di legittimità, “l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto con il quale sta in giudizio un ente esattamente indicato, non determina nullità dell'atto processuale allorché il no- me del sottoscrittore risulti dal testo della procura stes- sa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, nonché quando detto nominativo sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per il tramite dei docu- menti di causa” (v., ex multis, Cass. n.8930/2019).
Si aggiunga che, sempre in via di coordinate generali, la sanatoria della nullità della procura, equiparabile al di- fetto di rappresentanza processuale (cfr. Cass., Sez. Un.,
n. 28337/2011), ben può avvenire mediante l'indicazione an- che “postuma” del nome del legale rappresentante pro tempo- re della società, ossia del conferente la procura con firma illeggibile, ossia anche oltre la prima udienza e con ef- fetto retroattivo, fino alla rimessione della causa in de- cisione.
Nella specie, dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado si evince che nella procura ad litem in calce al ri- corso monitorio depositato dalla seppur non sia Pt_2 specificata l'identità della persona che aveva sottoscritto il mandato difensivo, è espressamente indicata la qualifica di legale rappresentante p.t. (Presidente p.t.) della per- sona giuridica che agisce in giudizio ( ; il Parte_1 tutto seguito dalla certificazione di autografia resa dal difensore, ai sensi dell'83, co.3., c.p.c.
In aggiunta, la nella prima difesa utile Parte_1
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(comparsa di costituzione e risposta del 12/4/2021), aveva tempestivamente provveduto all'indicazione espressa perfino del nome del soggetto conferente la procura, in quanto ti- tolare della rappresentanza sostanziale e processuale dell'ente (dott. . Persona_1
A seguito di detta integrazione, la non aveva CP_1 specificamente sollevato alcuna ulteriore contestazione circa la titolarità effettiva in capo al soggetto conferen- te il mandato dei poteri rappresentativi della persona giu- ridica costituita;
e, in ogni caso, per pacifica giurispru- denza (tra le molte, Cass. nn. 20596/2007, 26253/2007), la dimostrazione che detta qualità non sussiste compete all'altra parte, la quale, nella specie, nulla ha provato, né chiesto di provare in proposito.
Viceversa, l'identità del soggetto è desumibile e verifica- bile dalla documentazione versata in atti sin dalla fase monitoria (cfr. doc.1: copia della visura camerale della
, in particolare alla pag. 5 di 11). Parte_1
Acclarato che la aveva incardinato il procedimen- Parte_1 to monitorio (e resistito nella fase di merito) in forza di una valida procura ad litem rilasciata dal suo legale rap- presentante, Presidente p.t., dott. Persona_1
l'eccezione di nullità del mandato era da ritenersi infon- data sotto i plurimi e autonomi profili dinnanzi elencati.
In conclusione, erroneamente il Giudice di primo grado, ha basato la decisione di accoglimento dell'opposizione sull'invalidità della procura, viceversa pienamente valida.
II.2.- Sgombrata la controversia dalla questione pre- liminare anzidetta, deve passarsi ad esaminare il merito della domanda di pagamento della somma di €3.144,99, rive-
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niente dalle n. 17 fatture emesse tra l'1/1/2014 e l'1/9/2018 a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas naturale per uso domestico correlata all'utenza n.03060000084239 (PDR) ed erogata nell'abitazione in Bari
Carbonara alla Via Vaccarella n.50, p.1, int.2, che la
[...] ha azionato nei confronti della somministrata CP_2
e sul cui accoglimento ha insistito con Controparte_1
l'impugnazione.
Incontestata e comunque documentalmente provata l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto (doc.2 fasc. monitorio), la verifica della pretesa creditoria della somministrante deve muovere dalla nota regola distributiva dell'onere pro- batorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore-opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitu- tivi del credito vantato.
La giurisprudenza in più occasioni ha avuto modo di ribadi- re che “costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633
e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo, purché idoneo a dimostrare il di- ritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione uni- laterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendente- mente dalla legittimità, validità ed efficacia del provve- dimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può
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dimostrare la insussistenza del preteso diritto” (così
Cass., n. 15332/2015; Cass., n. 9685/2000).
Se, dunque, è indiscutibile che le fatture (in questo caso le “bollette”) e l'estratto autentico delle scritture con- tabili costituiscano prova idonea per l'emissione del de- creto ingiuntivo, è altrettanto certo che nel successivo giudizio di opposizione l'esistenza del credito, ove conte- stata, debba essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte di chi ha agito (Cass., n.8549/2008 e n.10313/2004).
Con particolare riferimento ai contratti di somministrazio- ne, in esecuzione dei quali la rilevazione dei consumi av- viene mediante lettura del misuratore, deve precisarsi che detta rilevazione è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare sia il corretto funziona- mento del contatore, sia la corrispondenza tra il dato for- nito da tale strumento ed il dato trascritto nella fattu- ra/bolletta, mentre spetta al fruitore dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (cfr. Cass. n. 21564/2022, n.
297/2020, n. 6562/2019, n.19154/2018, n. 10313/2004 e n.17041/2002).
In particolare, in presenza di contestazioni sulla funzio- nalità del sistema di misurazione, incombe sul sommini- strante l'onere di dare la prova del corretto funzionamento del contatore;
cosicché, se a fronte della contestazione di malfunzionamento, l'impresa erogatrice non prova che il contatore funzionava regolarmente, cade la presunzione di
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consumo a carico del somministrato (cfr. Cass. Civ. n.
21564/2022).
Applicando dette coordinate alla fattispecie di causa, va detto che, a fronte delle contestazioni della CP_1 circa la “eccessività e inverosimiglianza” dei consumi fat- turati per il periodo di cui si discute (in relazione ad un immobile abitato da una sola persona, Parte_3
[...
, e in confronto alla media dei consumi pregressi) nonché circa un “problema tecnico di misurazione del contatore”
(pag. 5 atto di opp. a d.i.), la Parte_1
- non si è peritata di produrre, nella sede della cogni- zione piena, alcuna prova documentale ulteriore ri- spetto a quelle della fase monitoria, al fine offrire gli elementi di fatto utili alla ricostruzione della somministrazione di gas e dei contestati consumi, omettendo così di dimostrare motu proprio, com'era onerata di fare, la fondatezza del credito vantato
(nella specie, si badi, non risultano prodotte neppure le letture dei consumi riferiti alla fornitura inte- stata alla ); CP_1
- non ha avanzato richiesta alcuna di mezzi istruttori a sostegno della sua pretesa.
In conclusione, non può ritenersi assolto l'onus probandi in capo alla creditrice ne consegue la revoca Parte_1 del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di paga- mento, restando così assorbita ogni altra eccezione solle- vata dall'appellata.
II.2.1.- In definitiva, per quanto il rigetto dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo siano state decise dal Giudice di primo grado in forza di una mo-
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tivazione errata, la sentenza impugnata deve essere comun- que confermata con differente motivazione, stante l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria (sulla piena ammissibilità della conferma del dispositivo della sentenza impugnata sulla base di ragioni difformi da quelle adottate dal giudice a quo, la giurisprudenza è pacifica: cfr., tra le altre, Cass. nn. 1604/2008 e 3594/2014).
II.3.- L'esito della lite comporta ex se il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. formulata dalla Parte_1
III.- Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, l'esito complessivo della lite (con particola- re riferimento, da un lato, alla fondatezza della doglianza sull'erroneità della motivazione della sentenza di primo grado e, dall'altro lato, all'infondatezza, nel merito, della pretesa di pagamento azionata dalla appellante), in- tegra gravi ed eccezionali ragioni per disporre, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., la compensazione parziale del- le spese, nella misura del 50%; mentre la restante metà de- ve porsi a carico della appellante soccomben- Parte_1 te.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega- ta).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura e del valore della causa, nonché della diffi- coltà delle questioni trattate:
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Scaglione: da € 1.100,01 fino a € 5.200,00 FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio 425,00 / / 425,00
Introduttiva 425,00 / / 425,00
Istruttoria // / / //
Decisoria 851,00 / / 851,00
Totale 1.701,00
1/2 850,50
IV.- Sussistono i presupposti per il raddoppio del
C.U. ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, TU n. 115/2002, stante il rigetto dell'impugnazione.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica ed in funzione di giudice di appello, de- finitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di appello notificato il 02/01/2021, da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
a) RIGETTA l'appello principale e, per l'effetto, CONFER-
MA, con diversa motivazione, l'impugnata sentenza di accoglimento dell'opposizione di e di Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 3946/2020, emesso dal giudice di Pace di Bari in data 22/10/2020, con il ri- getto della domanda di pagamento proposta dalla Pt_1
;
[...]
b) CONDANNA l' alla rifusione, in favore di Parte_1
, delle spese processuali del presente Controparte_1
grado di giudizio in misura di 1/2, parte che liquida in €850,50, a titolo di compensi, oltre a rimborso forf. sperse generali (15%), Iva e Cpa come per legge;
COMPENSA per la restante metà;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico della appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva im-
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pugnativa, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R.
n. 115/2002.
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Il Giudice - Antonio Ruffino
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