CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2148/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9735/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Di AS Auto Srl - 06837281218
Difeso da
AN Di AS - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@pec.regione.campania.it
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202500319392000 TASSE AUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 211/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistenti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente impugna la cartella di pagamento n. 071/2025/00319392/000 notificata a mezzo pec in data 11/03/2025 per l'importo complessivo di € 1.826,44 a titolo di Tassa Auto anno 2019 – Regione
Campania avente ad oggetto i seguenti ruoli: - ruolo n. 2025/002459 partita 02 ttarga1 avviso accertamento n. 964323333462, notificato il 01/09/2022 per € 242,37, comprensivo di interessi e sanzioni;
- ruolo n. 2025/002458 partita 02 targa targa2 avviso di accertamento n. 964316110396, notificato il
01/09/2022 per € 261,87, comprensivo di interessi e sanzioni;
- ruolo n. 2025/002457 partita 02 targa8
avviso di accertamento n. 964314281544 notificato il 01/09/2022 per € 346,71, comprensivo di interessi e sanzioni;
- ruolo n. 2025/002464 partita 02 targa targa 3 avviso di accertamento n. 964326973184 notificato il 05/09/2022 per € 348,60, comprensivo di interessi e sanzioni;
- ruolo n. 2025/002458 partita 02 targa targa5 avviso di accertamento n. 964317953295 notificato il 01/09/2022 per € 196,82, comprensivo di interessi e sanzioni;
- ruolo n. 2025/002459 partita 02 targa targa6 avviso di accertamento n. 964323937690 notificato il 05/09/2022 per € 196,82, comprensivo di interessi e sanzioni;
- ruolo n.
2025/002457 partita 02 targa targa7 avviso di accertamento n. 964314471504 notificato il 01/09/2022 per € 227,37, comprensivo di interessi e sanzioni. Deduce l'omessa notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione/decadenza della pretesa tributaria e, comunque, l'inesistenza e/o non debenza del tributo, avendo diritto - quale esercente attività di compravendita di autovetture - all'esenzione ex art. 5, comma 43, del D.L. n. 953/1982, convertito con Legge n. 53/1983.
Risulta costituita Agenzia delle Entrate - SS che chiede dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva ed il rigetto del ricorso.
Risulta costituita la Regione Campania che deposita in atti documentazione asseritamente attestante la regolare notifica degli atti prodromici, chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
La contribuente deposita memorie illustrative con le quali contesta le avverse deduzioni e la documentazione depositata, insistendo per la omessa notifica degli atti presupposti e per l'inesistenza e/o non debenza del tributo, avendo diritto - quale esercente attività di compravendita di autovetture - all'esenzione ex art. 5, comma 43, del D.L. n. 953/1982, convertito con Legge n. 53/1983.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dall'esame della documentazione versata in atti, come emerge dalle relate di notificazione, gli avvisi risultano essere stati notificati dalla Regione Campania a mezzo raccomandata A/R ai sensi dell'art. 14 della l. n.
890/1982 (c.d. “notifica diretta”), per il tramite della società Società_2.
Tale modalità di notificazione è pacificamente assoggettata alla disciplina del servizio postale ordinario.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo – come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della l. n. 146 del 1998, che ha modificato l'art. 14 cit., prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale – trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982” (ex multis, Cass. nn. 17598/2010, 12083/2016, 8293/2018, 29642/2019, 2339/2021; Cass. ord. n. 6585/2025). Ne consegue che, in tale ipotesi, non è previsto l'invio della raccomandata informativa (cfr. Cass. ord. n. 27388/2025), né è richiesta l'annotazione sull'avviso di ricevimento della persona cui il plico è stato consegnato, operando la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. per il solo fatto dell'arrivo dell'atto nel luogo di destinazione.
Tuttavia, nel caso di specie, i sette avvisi di ricevimento emessi dalla società CRC Post, operatore di poste private, risultano del tutto irregolari, in quanto non compilati. Gli stessi sono, infatti, caratterizzati dalla totale assenza di date e sottoscrizioni: manca la firma dell'agente postale e non risulta apposta alcuna data. In luogo della sottoscrizione del ricevente compare esclusivamente una stampigliatura recante la dicitura
“ASSENTE MOD. 26”, priva anch'essa di qualsivoglia attestazione autografa. Difetta, pertanto, qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che, nelle date di presunta notifica, il personale della CRC Post si sia effettivamente recato presso l'indirizzo della contribuente, ove la stessa sarebbe risultata temporaneamente assente. Non può, dunque, ritenersi provato il perfezionamento dell'iter notificatorio di un atto accertativo o impositivo in assenza dell'identificazione e della sottoscrizione del soggetto notificatore e in mancanza di ogni indicazione circa l'esito del tentativo di consegna dell'atto presso il domicilio del destinatario (cfr. CGT di I grado Napoli, sent. n. 17495/15/2025). In senso conforme, in fattispecie analoghe, altre Sezioni di questa
Corte hanno rilevato che “l'Ente impositore, pur avendo prodotto la documentazione relativa alla notificazione degli atti prodromici ad opera di operatore postale privato, non ha dimostrato il regolare perfezionamento delle notifiche, risultando tutte le relate di notificazione in bianco” (CGT di I grado Napoli, sent. n. 5830/9/2025). Parimenti è stato affermato che “la notifica difetta di sottoscrizione da parte del notificatore, vizio che rende inesistente la notifica” (CGT di I grado Napoli, sent. n. 698/25/2025; cfr. Cass. nn. 9552/2021 e 7586/2024).
In definitiva, poiché “in materia di riscossione delle imposte e dei tributi la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto della sequenza procedimentale degli atti e delle relative notificazioni, al fine di consentire un effettivo esercizio del diritto di difesa del destinatario” (Cass. n. 2552/2024), nel caso in esame tale sequenza non risulta rispettata. Gli avvisi di accertamento, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente impositore, non sono mai entrati nella sfera di conoscenza o di conoscibilità della contribuente. Ne consegue che il procedimento notificatorio degli atti prodromici alla cartella di pagamento non può ritenersi perfezionato e, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parti convenute ciascuna al pagamento di euro 300,00 oltre accessori di legge in favore del procuratore legale dichiaratosi antistatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9735/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Di AS Auto Srl - 06837281218
Difeso da
AN Di AS - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@pec.regione.campania.it
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202500319392000 TASSE AUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 211/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistenti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente impugna la cartella di pagamento n. 071/2025/00319392/000 notificata a mezzo pec in data 11/03/2025 per l'importo complessivo di € 1.826,44 a titolo di Tassa Auto anno 2019 – Regione
Campania avente ad oggetto i seguenti ruoli: - ruolo n. 2025/002459 partita 02 ttarga1 avviso accertamento n. 964323333462, notificato il 01/09/2022 per € 242,37, comprensivo di interessi e sanzioni;
- ruolo n. 2025/002458 partita 02 targa targa2 avviso di accertamento n. 964316110396, notificato il
01/09/2022 per € 261,87, comprensivo di interessi e sanzioni;
- ruolo n. 2025/002457 partita 02 targa8
avviso di accertamento n. 964314281544 notificato il 01/09/2022 per € 346,71, comprensivo di interessi e sanzioni;
- ruolo n. 2025/002464 partita 02 targa targa 3 avviso di accertamento n. 964326973184 notificato il 05/09/2022 per € 348,60, comprensivo di interessi e sanzioni;
- ruolo n. 2025/002458 partita 02 targa targa5 avviso di accertamento n. 964317953295 notificato il 01/09/2022 per € 196,82, comprensivo di interessi e sanzioni;
- ruolo n. 2025/002459 partita 02 targa targa6 avviso di accertamento n. 964323937690 notificato il 05/09/2022 per € 196,82, comprensivo di interessi e sanzioni;
- ruolo n.
2025/002457 partita 02 targa targa7 avviso di accertamento n. 964314471504 notificato il 01/09/2022 per € 227,37, comprensivo di interessi e sanzioni. Deduce l'omessa notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione/decadenza della pretesa tributaria e, comunque, l'inesistenza e/o non debenza del tributo, avendo diritto - quale esercente attività di compravendita di autovetture - all'esenzione ex art. 5, comma 43, del D.L. n. 953/1982, convertito con Legge n. 53/1983.
Risulta costituita Agenzia delle Entrate - SS che chiede dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva ed il rigetto del ricorso.
Risulta costituita la Regione Campania che deposita in atti documentazione asseritamente attestante la regolare notifica degli atti prodromici, chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
La contribuente deposita memorie illustrative con le quali contesta le avverse deduzioni e la documentazione depositata, insistendo per la omessa notifica degli atti presupposti e per l'inesistenza e/o non debenza del tributo, avendo diritto - quale esercente attività di compravendita di autovetture - all'esenzione ex art. 5, comma 43, del D.L. n. 953/1982, convertito con Legge n. 53/1983.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dall'esame della documentazione versata in atti, come emerge dalle relate di notificazione, gli avvisi risultano essere stati notificati dalla Regione Campania a mezzo raccomandata A/R ai sensi dell'art. 14 della l. n.
890/1982 (c.d. “notifica diretta”), per il tramite della società Società_2.
Tale modalità di notificazione è pacificamente assoggettata alla disciplina del servizio postale ordinario.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo – come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della l. n. 146 del 1998, che ha modificato l'art. 14 cit., prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale – trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982” (ex multis, Cass. nn. 17598/2010, 12083/2016, 8293/2018, 29642/2019, 2339/2021; Cass. ord. n. 6585/2025). Ne consegue che, in tale ipotesi, non è previsto l'invio della raccomandata informativa (cfr. Cass. ord. n. 27388/2025), né è richiesta l'annotazione sull'avviso di ricevimento della persona cui il plico è stato consegnato, operando la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. per il solo fatto dell'arrivo dell'atto nel luogo di destinazione.
Tuttavia, nel caso di specie, i sette avvisi di ricevimento emessi dalla società CRC Post, operatore di poste private, risultano del tutto irregolari, in quanto non compilati. Gli stessi sono, infatti, caratterizzati dalla totale assenza di date e sottoscrizioni: manca la firma dell'agente postale e non risulta apposta alcuna data. In luogo della sottoscrizione del ricevente compare esclusivamente una stampigliatura recante la dicitura
“ASSENTE MOD. 26”, priva anch'essa di qualsivoglia attestazione autografa. Difetta, pertanto, qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che, nelle date di presunta notifica, il personale della CRC Post si sia effettivamente recato presso l'indirizzo della contribuente, ove la stessa sarebbe risultata temporaneamente assente. Non può, dunque, ritenersi provato il perfezionamento dell'iter notificatorio di un atto accertativo o impositivo in assenza dell'identificazione e della sottoscrizione del soggetto notificatore e in mancanza di ogni indicazione circa l'esito del tentativo di consegna dell'atto presso il domicilio del destinatario (cfr. CGT di I grado Napoli, sent. n. 17495/15/2025). In senso conforme, in fattispecie analoghe, altre Sezioni di questa
Corte hanno rilevato che “l'Ente impositore, pur avendo prodotto la documentazione relativa alla notificazione degli atti prodromici ad opera di operatore postale privato, non ha dimostrato il regolare perfezionamento delle notifiche, risultando tutte le relate di notificazione in bianco” (CGT di I grado Napoli, sent. n. 5830/9/2025). Parimenti è stato affermato che “la notifica difetta di sottoscrizione da parte del notificatore, vizio che rende inesistente la notifica” (CGT di I grado Napoli, sent. n. 698/25/2025; cfr. Cass. nn. 9552/2021 e 7586/2024).
In definitiva, poiché “in materia di riscossione delle imposte e dei tributi la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto della sequenza procedimentale degli atti e delle relative notificazioni, al fine di consentire un effettivo esercizio del diritto di difesa del destinatario” (Cass. n. 2552/2024), nel caso in esame tale sequenza non risulta rispettata. Gli avvisi di accertamento, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente impositore, non sono mai entrati nella sfera di conoscenza o di conoscibilità della contribuente. Ne consegue che il procedimento notificatorio degli atti prodromici alla cartella di pagamento non può ritenersi perfezionato e, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parti convenute ciascuna al pagamento di euro 300,00 oltre accessori di legge in favore del procuratore legale dichiaratosi antistatario.