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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TRITTO FRANCESCA, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4949/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190011508364501 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 si riporta al ricorso ed insiste per la liquidazione delle spese. Resistente/Appellato: la d.ssa Difensore_2 si riporta alle controdeduzioni e chiede la compensazione delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.10.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020190011508364/501 notificata in data 28/06/2025 conseguente ad un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36bis DPR 600/73 della dichiarazione modello UNICO2016 anno di imposta 2015 presentata dal de cuius Nominativo_1.
Con l'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate ha inteso recuperare IRPEF e addizionali per € 3.731,00; oltre sanzioni interessi ed oneri di riscossione per un totale recupero pari a € 5.522,05. La ricorrente contesta l'illegittimità dell'atto in quanto la comunicazione di irregolarità non è stata notificata né al de cuius né ad essa erede, ora ricorrente. La cartella in oggetto è stata notificata unicamente all'erede, senza che il de cuius avesse mai ricevuto comunicazione di irregolarità né precedenti cartelle di pagamento. eccepisce inoltre la decadenza dall'iscrizione a ruolo.
Si è costituito l'Ufficio che ha contro dedotto e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contedere sulla base di una comunicazione dell'Agenzia Riscossione che, riconoscendo la fondatezza dell'eccezione di decadenza avrebbe sgravato la cartella.
All'udienza parte ricorrente insiste per l'accoglimento dl ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
L'Agenzia convenuta chiede dichiararsi cessata la materia del contendere riconoscendo fondata l'eccezione di decadenza.
Tale richiesta però non è supportata da alcuna docmentazione che dimostri l'avvenuto sgravio della cartella impugnata.
Vi è solo comunicazione da parte dei DE con richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere senza che risulti un vero e proprio sgravio.
Ne consegue che va accolta la richiesta di parte ricorrente e va annullato l'atto con conseguente condanna alle spese di parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado così decide:
accoglie il ricorso.
Condanna parte convenuta all refusione delle spese di lite che liquida in misura di euro 1000,00 oltre accessori come per legge con attribuzione al dfensore dichiaratosi anticipatario.
Il GiudiceDr. Francesca Tritto
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TRITTO FRANCESCA, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4949/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190011508364501 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 si riporta al ricorso ed insiste per la liquidazione delle spese. Resistente/Appellato: la d.ssa Difensore_2 si riporta alle controdeduzioni e chiede la compensazione delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.10.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020190011508364/501 notificata in data 28/06/2025 conseguente ad un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36bis DPR 600/73 della dichiarazione modello UNICO2016 anno di imposta 2015 presentata dal de cuius Nominativo_1.
Con l'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate ha inteso recuperare IRPEF e addizionali per € 3.731,00; oltre sanzioni interessi ed oneri di riscossione per un totale recupero pari a € 5.522,05. La ricorrente contesta l'illegittimità dell'atto in quanto la comunicazione di irregolarità non è stata notificata né al de cuius né ad essa erede, ora ricorrente. La cartella in oggetto è stata notificata unicamente all'erede, senza che il de cuius avesse mai ricevuto comunicazione di irregolarità né precedenti cartelle di pagamento. eccepisce inoltre la decadenza dall'iscrizione a ruolo.
Si è costituito l'Ufficio che ha contro dedotto e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contedere sulla base di una comunicazione dell'Agenzia Riscossione che, riconoscendo la fondatezza dell'eccezione di decadenza avrebbe sgravato la cartella.
All'udienza parte ricorrente insiste per l'accoglimento dl ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
L'Agenzia convenuta chiede dichiararsi cessata la materia del contendere riconoscendo fondata l'eccezione di decadenza.
Tale richiesta però non è supportata da alcuna docmentazione che dimostri l'avvenuto sgravio della cartella impugnata.
Vi è solo comunicazione da parte dei DE con richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere senza che risulti un vero e proprio sgravio.
Ne consegue che va accolta la richiesta di parte ricorrente e va annullato l'atto con conseguente condanna alle spese di parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado così decide:
accoglie il ricorso.
Condanna parte convenuta all refusione delle spese di lite che liquida in misura di euro 1000,00 oltre accessori come per legge con attribuzione al dfensore dichiaratosi anticipatario.
Il GiudiceDr. Francesca Tritto