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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di
Consiglio nelle persone di: dott. Aldo Gubitosi Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 673/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 540/2024 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, pubblicata il 15.5.2024
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Elvio De Luca Parte_1
- Appellante -
E
Controparte_1
- Appellante - contumace -
Conclusioni: come da atto di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.04.2009, conveniva in Parte_1 giudizio al fine di sentir dichiarare, in virtù del contratto di Controparte_1 compravendita del 5.09.2006 stipulato con , trasferitagli la Controparte_1 proprietà della metà di un fondo rustico sito nel Comune di Camerota - località Starsa;
in via subordinata, nel caso di qualificazione della scrittura privata del 5.09.06 quale contratto preliminare, chiedeva emettere sentenza ex art. 2932 c.c. che producesse gli effetti del contratto non 1 concluso;
in via ancor più gradata, instava per la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, con la condanna dello stesso alla restituzione della somma pagata in conto prezzo, oltre al risarcimento dei danni;
in via ulteriormente subordinata, nel caso non fosse stato ritenuto concluso alcun contratto, chiedeva condannarsi il alla restituzione CP_1 della somma versata in conto prezzo, oltre al risarcimento dei danni per illecito precontrattuale;
infine, in via ulteriormente gradata, chiedeva riconoscere, ex art. 2033 c.c., il diritto dell'attore alla restituzione, oltre interessi e rivalutazione, di quanto indebitamente pagato a titolo di acconto. Vinte le spese del giudizio.
L'attore premetteva di aver acquistato da , con scrittura Controparte_1 privata del 5.09.06, la metà di un fondo rustico sito in Camerota, alla località Starsa, individuato catastalmente nell'atto stipulato in data
23.03.1991 presso il Notaio Giuliani - rep. n. 22697, per il prezzo di euro
10.000,00, interamente versato in due soluzioni.
Riferiva, inoltre, di aver acquistato l'altra metà del medesimo fondo rustico da , fratello del convenuto, per il prezzo di euro Persona_1
10.000,00, pure interamente versato.
Tuttavia, nonostante i ripetuti inviti rivolti al e culminati Controparte_1 nella diffida del 14.07.08, le parti non erano mai addivenute alla stipula dell'atto pubblico per formalizzare la scrittura privata tra loro intercorsa.
Ravvisando, pertanto, in tale scrittura un contratto di compravendita valido ed efficace, l'attore attribuiva al una condotta Controparte_1 ostruzionistica finalizzata a non stipulare l'atto notarile, tanto più dannosa in quanto aggravata dall'avvenuto acquisto, da parte dell'attore medesimo, della restante metà del fondo rustico.
Si costituiva il convenuto che, nel rilevare la assenza di una esatta individuazione dei confini tra il proprio fondo e quello di proprietà di altri confinanti, eccepiva la conseguente impossibilità di individuare con esattezza la metà del fondo rustico oggetto della scrittura privata intercorsa con che, per tale ragione, non poteva qualificarsi Parte_1
2 né come atto di compravendita né come contratto preliminare, per la mancanza degli elementi essenziali.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, manifestando la propria disponibilità sia alla restituzione della somma di euro 10.000,00, sia al trasferimento del fondo, previa individuazione degli elementi essenziali ancora da concordare.
Con la sentenza n. 540/2024 il Tribunale di Vallo della Lucania ha così statuito:
“a) accoglie parzialmente e per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto il sig. al pagamento, Controparte_1 in favore dell'attore il sig. , della somma di euro. 10.000,00 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
b) rigetta per il resto tutte le domande attoree in quanto infondate;
c) compensa integralmente le spese di lite fra le odierne parti in causa.”
Il Tribunale, delimitato il thema decidendum alla definizione della natura e degli effetti della scrittura privata del 5.09.2006, ha escluso tanto che la stessa esprimesse una volontà contrattuale delle parti volta al trasferimento della proprietà della metà del terreno, quanto che costituisse un impegno alla futura stipula dell'atto di compravendita.
Ha, quindi, qualificato l'atto come “mera quietanza”, inidoneo ad integrare il contratto stesso, difettando degli elementi essenziali nonché dell'indispensabile forma scritta.
Proprio l'assenza di un valido contratto ha, quindi, condotto il giudice di primo grado a ritenere giustificata la richiesta di restituzione della somma incontestatamente versata dall'attore al convenuto a titolo di acconto.
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato il
10.06.24, ha proposto appello, affidato a cinque motivi, Parte_1 così concludendo nel merito:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Accogliere il presente appello e per l'effetto delle proposte domande ed eccezioni effettuate in primo grado che espressamente si ripropongono ex art. 346 cpc ed in riforma della sentenza impugnata n. 540/2024 RG. 807/2009, emessa dal
3 Tribunale di Vallo della Lucania in data 15.05.2024 e depositata in cancelleria e pubblicata in data 15.05.2024 e comunicata dalla cancelleria alla parte attrice in data 15.05.2024 così provvedere:
A- In via principale dichiarare trasferita la proprietà in capo al sig. Pt_1
, in virtù del contratto di compravendita del 05.09.2006, della metà
[...] del fondo rustico località Starsa individuato catastalmente come da atto repertorio 22697 stipulato il 23.03.1991 presso il Notaio Persona_2 da Marina di Camerota e precisamente metà della particella 281 foglio 30 uliveto 3 are 13,25 Comune di Camerota pari ad are 6,625.
Condannare il sig. ad eseguire la prestazione. Ordinare la Controparte_1 trascrizione della sentenza all'ufficio competente. Co B – In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la valuterà la scrittura privata del 05.09.2006 come contratto preliminare tra le parti, emetta sentenza ex art. 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso, ossia trasferisca la proprietà della metà del fondo rustico località
Starsa individuato catastalmente come da atto repertorio 22697 stipulato il 23.03.1991 presso il Notaio da Marina di Camerota e Persona_2 precisamente metà della particella 281 foglio 30 uliveto 3 are 13,25
Comune di Camerota pari ad are 6,625.
Condannare il sig. ad eseguire la prestazione. Ordinare la Controparte_1 trascrizione della sentenza all'ufficio competente.
C – In via gradata e ulteriormente subordinata, si chiede la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile al sig. con Controparte_1 contestuale restituzione della somma pagata in conto prezzo pari ad euro
10.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo e condanna al risarcimento danni in favore del sig. quantificabile in Parte_1 euro 15.000,00 o nella diversa somma, anche maggiore, da liquidarsi anche secondo equità.
D – In via ulteriormente gradata e subordinata nel caso in cui la S.V. non riterrà concluso alcun contratto condannare il sig. alla Controparte_1 restituzione della somma pagata in conto prezzo pari ad euro 10.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo e condanna al
4 risarcimento danni in favore del sig. per illecito Parte_1 precontrattuale quantificabile in euro 15.000,00 o nella diversa somma, anche maggiore da liquidarsi anche secondo equità.
E – Ancora in via ulteriormente gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di non configurabilità delle fattispecie di cui ai precedenti punti conclusionali, riconoscere il diritto dell'attore alla Parte_1 ripetizione di quanto indebitamente pagato ex art. 2033 c.c. nei confronti del sig. e, per l'effetto, condannare lo stesso Controparte_1 CP_1
alla restituzione di euro 10.000,00 oltre interessi legali e
[...] rivalutazione fino al soddisfo.
F – Condannare il sig. al pagamento delle spese ed onorari Controparte_1 del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipante.”.
Nessuno si è costituito per . Controparte_1
All'udienza del 3.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non Controparte_1 costituitosi in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Con il primo motivo di gravame, lamenta che il giudice di Parte_1 primo grado “nel ricostruire i fatti e nell'applicazione di diritto non ha tenuto conto di tutte le risultanze probatorie di cui ai fascicoli di parte attorea e di parte convenuta”.
In particolare censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha affermato che “…la scrittura de qua non esprima alcun incontro di volontà, nè per impegnare le parti a prestare, in un momento successivo il loro consenso al trasferimento della proprietà, nè per attuare il trasferimento stesso, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà” ... “…Trattasi, a ben vedere, di una quietanza, e cioè di un atto unilaterale di riconoscimento di un pagamento, facente piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo. Contiene, perciò, un implicito riferimento al rapporto in cui quel
5 pagamento trova causa, ma non lo consacra essa stessa come è reso evidente dal tenore letterale delle parole utilizzate nella sua redazione
“come concordato” e “la stipula verrà concordata…”
Nega l'appellante che alla scrittura privata del 05.09.2006 possa attribuirsi, come ritenuto dal Tribunale, valore di mera quietanza, di atto unilaterale di riconoscimento di un pagamento o di mera ricevuta per un generico esborso di danaro di euro 10.000,00.
A suo dire il primo giudice ha, in modo erroneo, focalizzato la sua attenzione solo sulla scrittura privata del 5.09.2006, prodotta da parte attrice, ignorando quella allegata al fascicolo della parte convenuta (doc.
7 del fascicolo di parte appellante) dove la firma apposta è proprio della parte acquirente, , a comprova dell'intervenuto accordo Parte_1 delle parti e della convergenza delle loro volontà proprio sulla vendita del terreno.
Sostiene che la scrittura del 5.06.2006 è un contratto “che specifica
l'oggetto della compravendita, il prezzo e contiene anche la dicitura sull'acconto caparra versato e la volontà delle parti di vendere-acquistare il terreno”; appare dunque, a suo dire, evidente che la causa dell'esborso di euro 10.000,00 è “individuabile” proprio nell'acquisto del terreno e che l'accordo è cristallizzato nell' identica scrittura privata con la quale veniva concordato il prezzo di euro 10.000,00 per l'acquisto del terreno in località
Starsa.
Riferisce, inoltre, di aver già acquistato l'altra metà dello stesso terreno da fratello dell'appellato, come risulta dal contratto Persona_1 prodotto.
Sostiene che il giudice di primo grado ha violato l'art. 1325 c.c. perché, nel qualificare la scrittura come quietanza, non ha dato riscontro agli elementi dell'accordo, ossia:
1) all'oggetto: “…acquisto di terreno località Starsa…come da atto rep. 22697 stipulato il 23.09.1991 dal Notaio di Marina di Camerota…”, Persona_2 ed in particolare “…della metà terreno…”, descrizione che integra il requisito formale della determinabilità dell'oggetto;
6 2) alla causa, lecita, della compravendita del bene immobile e alla forma scritta;
3) al prezzo della vendita, concordato in euro 10.000,00, con ricevuta in acconto di euro 5.000,00 e con rinvio del pagamento del solo saldo, poi effettivamente corrisposto, e della stipula dell'atto pubblico notarile, inutilmente richiesta al venditore con la missiva del 14.07.2008.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha escluso anche che la scrittura integrasse un contratto preliminare.
Assume al riguardo che secondo la giurisprudenza di legittimità “…Ai fini della validità del contratto preliminare non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto risultando per converso sufficiente l'accordo delle parti sugli elementi essenziali…” (Cass. 8810 del
30.05.2003).
Lamenta che il Tribunale, nel rigettare la domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c., non ha indagato sulla reale volontà delle parti emergente dalle due scritture private firmate, una dal venditore e l'altra dall'acquirente, non potendosi escludere almeno l'insorgenza di un rapporto obbligatorio proteso a manifestare la volontà di concludere il contratto definitivo per il trasferimento del diritto dominicale con l'obbligo di saldare il prezzo in ossequio all'art. 1351 cc.
Lamenta, inoltre, l'appellante il mancato riconoscimento della domanda di risoluzione e risarcimento danni a seguito dell'inadempimento dell'appellato all'obbligo di stipula dell'atto pubblico notarile, danno che prescinde dall'accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale.
Con il terzo motivo critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 e s.s. Assume che la scrittura privata dedotta in lite, una volta esclusa la natura di contratto di vendita definitivo e preliminare, è da ritenersi atto che sostanzia una trattativa, un impegno a vendere, sicché, una volta
7 inadempiuto, comporta una responsabilità precontrattuale anche da liquidarsi in via equitativa.
Assume che la condotta dell'appellato gli ha arrecato un pregiudizio consistente nell'aver corrisposto la somma di 10.000,00 euro senza poterne disporre per svariati anni, danno che deve essere liquidato in via equitativa.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, pur avendo accolto la domanda di restituzione di euro 10.000,00 ex art. 2033
c.c., ha riconosciuto i soli interessi legali a decorrere dalla domanda al saldo effettivo, ritenendo comprovata la buona fede dell'appellato, in ogni caso da ritenersi presunta.
Sostiene che il comportamento dell'appellato, che non è addivenuto alla stipula del rogito, è indicativo della sua malafede e che, pertanto, la somma da restituire va maggiorata anche della rivalutazione fino al soddisfo.
Con il quinto motivo di appello, si duole della integrale Parte_1 compensazione delle spese, disposta nonostante la parziale soccombenza della parte convenuta e giustificata con il comportamento processuale della stessa.
Deduce l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare la condotta del convenuto sin dall'origine della vicenda e tener conto della circostanza che lo stesso non avesse mai intrapreso alcuna procedura giudiziaria o conciliativa per manifestare concretamente la propria volontà di provvedere alla restituzione delle somme ricevute, così giungendo ad una condanna del all'integrale pagamento delle spese di Controparte_1 lite.
L'appello è infondato.
Le prime due doglianze vanno congiuntamente trattate perché si incentrano sostanzialmente sulla qualificazione che dell'oggetto della scrittura privata del 5.09.2006, intercorsa tra e Parte_1 CP_1
, rispettivamente zio e nipote, ha operato il Tribunale.
[...]
8 L'indagine del giudice di primo grado ha portato ad affermare con la pronuncia impugnata che “la scrittura de qua non esprima alcun incontro di volontà, nè per impegnare le parti a prestare, in un momento successivo il loro consenso al trasferimento della proprietà, nè per attuare il trasferimento stesso, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà”.
Dette conclusioni sono pienamente condivisibili e la decisione sul punto non merita alcuna censura.
In punto di diritto giova richiamare il principio, più volte ribadito dalla
Suprema Corte, secondo cui, dovendo l'atto scritto - richiesto dalla legge
"ad substantiam" e non "ad probationem" per la validità dei negozi definitivi e preliminari di vendita di immobili- essere rappresentato non da un qualsiasi documento, ma da uno scritto che contenga la manifestazione della volontà di concludere il contratto e che sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà, non soddisfa l'esigenza del combinato disposto degli art. 1350 e 1351 c.c. una semplice dichiarazione scritta con la quale l'accipiens dia ricevuta di una somma corrisposta in esecuzione di un patto negoziale di cui si presuppone la futura stipula, senza che ne sia documentata la giuridica esistenza nella sola forma valida richiesta dalla legge (Cass. n. 25424/2013; Cass. n. 8937/1994; Cass. n. 6480
/1984; Cass. n. 6822/1982; Cass. n.4438/1981).
Nel caso di specie la scrittura invocata dall'odierno appellante a sostegno delle domande proposte in primo grado (declaratoria di avvenuto trasferimento della proprietà di un immobile e, in via subordinata, pronuncia ai sensi dell'art. 2932 c.c.) è del seguente tenore: “io sottoscritto
(…) ricevo dallo zio (…) la somma di euro Controparte_1 Parte_1
5.000,00 come acconto sull'acquisto di terreno località Starza come concordato di euro 10.000,00 il saldo da concordare trattasi di metà terreno come da atto repertorio 22697 stipulato il 23.09.1991 del Notaio di Marina di Camerota. La stipula verrà concordata fra le Persona_2 parti”
9 Detta scrittura, come emerge chiaramente dal testo riportato, non reca alcuna dichiarazione di trasferimento (o di promessa di trasferimento) dei Con diritti immobiliari facenti capo al sul terreno indicato, CP_1 avendo le parti fatto riferimento ad una stipula da concordare in futuro
(“La stipula verrà concordata fra le parti”). Essa inoltre non contiene alcuna determinazione del prezzo della vendita, come infondatamente ritiene l'appellante, bensì esclusivamente la determinazione della misura dell'acconto, questo solo concordato in euro 10.000,00 (“come acconto sull'acquisto di terreno località Starza come concordato di euro
10.000,00”), prevedendosi esplicitamente che il saldo fosse “da concordare”.
Come correttamente osservato dal primo giudice, inoltre, la scrittura non contiene neanche l'esatta individuazione del terreno oggetto di compravendita “trattandosi della sola metà del terreno di proprietà convenuta in assenza di qualsiasi delimitazione o frazionamento allegato”; il fondo in questione, che nella ridetta scrittura viene indicato come quello oggetto dell' “atto repertorio 22697 stipulato il 23.09.1991 del Notaio di Marina di Camerota Camerota” , come si evince proprio Persona_2 da questo atto (nel fascicolo dell'appellante), è di proprietà per intero dell'appellato (v. anche nota di trascrizione dell'atto, nel fascicolo dell'appellante), sicchè, in assenza della indicazione di criteri per l'esatta individuazione della parte da trasferire, deve escludersi che l'oggetto della vendita possa ritenersi determinabile.
In proposito si osserva che la Cassazione ha affermato che è nullo il contratto preliminare di compravendita nel quale la cosa oggetto del futuro trasferimento non solo non sia precisamente indicata, ma non sia nemmeno determinabile in base ad obiettivi criteri prestabiliti nello stesso contratto, la sua determinazione dipendendo, invece, da elementi del tutto vaghi e generici (cfr. Cass. n. 3529/1982; Cass. n. 1312/1983; Cass. n.
4584/1985; Cass. n. 887/1999; Cass. n. 1165/2000; Cass. n. 1432/2004).
L'attestato ricevimento di una somma da parte del , inoltre, Controparte_1 non permette neanche di riconoscere a detta dazione la natura di caparra
10 confirmatoria, atteso lo scarno contenuto della scrittura e il riferimento espresso ad un acconto su “una stipula da concordare”, di cui non sono affatto esplicitati tutti gli elementi essenziali, come appena evidenziato, e le obbligazioni poste a carico delle parti.
Va, dunque, senz'altro condiviso il giudizio del primo giudice e ribadito in questa sede che la scrittura, sottoscritta dal , non è altro Controparte_1 che una dichiarazione unilaterale con la quale l'odierno appellato ha dato atto della ricezione di parte (euro 5.000,00) dell'acconto (pattuito in complessivi euro 10.00,00) su un contratto di compravendita da stipulare;
essa, lungi dal costituire un contratto definitivo o preliminare e sinanche una proposta contrattuale (per mancanza degli elementi, essenziali o accidentali, principali o secondari, su cui l'accordo delle parti avrebbe dovuto convergere) contiene, in realtà, un negozio preparatorio appartenente alla fase delle trattative, ossia una semplice "minuta" o
"puntuazione di contratto" avente la sola funzione di documentare l'intesa raggiunta su alcuni punti del contratto, da concludere una volta raggiunto l'accordo anche sugli altri punti da trattare.
Del resto, a conferma del mancato raggiungimento di un'intesa contrattuale vincolante tra le parti, vale proprio la risposta del CP_1
all'invito, formulatogli da ad adempiere alle
[...] Parte_1 obbligazioni scaturenti da detta scrittura che egli nella nota qualifica come
“preliminare” (v. lettera del 14.07.2008, nel fascicolo dell'appellante); con la lettera del 28.07.2008 (doc. 7 nel fascicolo dell'appellate) CP_1
, in risposta a detto invito, così scriveva all'appellante “Caro zio …in
[...] questa lettera tu dici che avremmo stipulato un contratto preliminare quando invece sai che dobbiamo ancora definire la parte che ti deve vendere e il prezzo definitivo. Nel confermarti la volontà di trasferirti la metà (da determinare) del mio terreno in località Starsa, per il prezzo di euro 35.000,00 rimango in attesa di una tua risposta affermativa. In mancanza, devo ritenere interrotte tutte le trattative.
Nessun significato, quindi, vi era ragione di assegnare da parte del primo giudice alla dichiarazione di identico tenore sottoscritta dall'odierno
11 appellante, non potendosi attribuire a detta manifestazione la natura di atto di accettazione di una proposta contrattuale, come detto, inesistente.
Va da sé che le domande di risoluzione per inadempimento e risarcimento danni, di cui l'appellante lamenta il mancato accoglimento, stante l'inesistenza di un vincolo contrattuale, non potevano che essere rigettate dal primo giudice.
I primi due motivi, dunque, vanno rigettati.
Anche il terzo motivo è infondato.
Innanzitutto, per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale, occorre non solo che le trattative in corso siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, ma altresì che esse siano state interrotte dall'altra parte senza un giustificato motivo;
in tal caso incombe sulla parte che compie l'addebito l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dall'art. 1337 c.c. (Cass., sez. 2, 03/10/2019, n. 24738; Cass., sez. 3, 29/07/2011, n. 16735; Cass., sez. 3, 05/08/2004, n. 15040).
Nella specie non risulta affatto dimostrato dall'odierno appellante che l'appellato avesse interrotto le trattative agendo in mala fede;
anzi, al contrario, , come risulta dalla nota sopra richiamata inviata Persona_3 allo zio, nel ribadire la propria volontà di addivenire alla stipula del contratto, specificava che intendeva venderlo al prezzo di euro 35.000,00, prezzo evidentemente non accettato dall'appellante, nell'infondata convinzione che il corrispettivo, ad onta del chiaro tenore della scrittura, fosse di euro 10.000,00, somma invece pattuita a titolo di acconto.
In ogni caso, se fosse stata comprovata la malafede del , Controparte_1 la domanda risarcitoria, per come formulata dall'appellante, non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Va rammentato che in tema di responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi di ritiro ingiustificato della controparte dalle trattative, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della
12 conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale (tra le tante v. Cass. n. 30186/2021). Non è compreso, quindi, il danno derivante dalla mancata stipula di un contratto oggetto delle trattative stesse.
Ora, sebbene in via di principio questa tipologia di pregiudizio può essere liquidato in via equitativa, è pacifico in giurisprudenza che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia allegata provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare. Il potere discrezionale si sostanzia in un giudizio caratterizzato dall'equità correttiva od integrativa, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. (Cass. n. 5090/2016).
La liquidazione equitativa del danno, infatti, può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del
“quantum”.
Ciò posto, rileva la Corte che la domanda risarcitoria proposta dall'appellante è del tutto priva di contenuto assertivo in merito alla lesione dell'interesse negativo non avendo l'attore in primo grado allegato, oltreché non comprovato, di aver sopportato delle spese né perso altre occasioni contrattuali in conseguenza del recesso dalle trattative, con conseguente impossibilità di applicare il criterio di liquidazione invocato che, come detto, attiene al quantum della pretesa, non potendo l'equità supplire al mancato rispetto dell'onere assertivo e probatorio.
Il terzo motivo va rigettato.
Infondata è anche la quarta doglianza.
13 Nella fattispecie la restituzione delle somme indebitamente versate richiesta dall'attore non inerisce, infatti, ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno della causa della dazione dell'acconto, per cui dà luogo ad un debito non di valore, ma di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 с.с., che va provato dal richiedente, onere rimasto inadempiuto dall'attore in primo grado (Cass. n. 14289/2018; Cass. n.5639/2014).
Privi di pregio sono pertanto i rilievi dell'appellante in merito al mancato riconoscimento della rivalutazione atteso che la mala fede dell'accipiens, a termini dell'art. 2033 c.c., ha rilievo solo ai fini della decorrenza degli interessi e alcuna rilevanza potrebbe avere detta circostanza, qualora sussistente, ai fini del riconoscimento della rivalutazione sulla somma oggetto di restituzione.
In ogni caso si rileva che, come precisato dalla Suprema Corte, agli effetti dell'art. 2033 c.c., la mera condotta inadempiente della parte non può essere considerata, di per sé, dimostrazione della mala fede di quest'ultima
(Cass. n. 3912/2018). “La buona fede è, infatti, presunta per principio generale, sicché grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 23448 del 26/10/2020; Cass, Sez. 6-3, Ordinanza n. 23543 del
18/11/2016)” (così Cass. n. 12362/2024).
L'appellante non ha provato che l'appellante fosse consapevole dell'insussistenza del diritto a conseguire l'acconto, superando così la presunzione di buona fede dell'accipiens, correttamente invece ritenuta dal primo giudice al fine di statuire sulla decorrenza degli interessi sulla somma da restituire.
Il quarto motivo va rigettato.
Anche il quinto motivo è infondato.
14 Sul punto si ricorda che ai fini della compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis e cioè nel testo introdotto dall'art. 2 comma 1 lettera a) della L. 28.12.2005), esclusa la possibilità di porre le spese a carico della parte risultata integralmente vittoriosa, è necessario e sufficiente che la compensazione delle spese sia stata disposta “per giusti motivi” esplicitati nella motivazione.
Nella fattispecie deve ritenersi congruamente motivata in primo grado la scelta della compensazione delle spese tra le parti, in considerazione della
“… parziale soccombenza di parte attrice quanto a tutte le domande proposte in via principale e l'accoglimento solo limitatamente ad una, unitamente al comportamento processuale assunto dal convenuto che ha manifestato sin dalle sue originarie difese la volontà di restituire quanto percepito a titolo di acconto, unitamente agli stretti legami familiari esistenti fra le parti in causa, configurano tutti elementi, unitamente considerati, giusti motivi (cfr. Corte Cost. 77/2018) per la integrale compensazione delle spese di lite.”
Del tutto correttamente il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese, attribuendo a tal fine rilievo all'accoglimento solo parziale delle pretese fatte valere dall'attore, peraltro, sull'ultima domanda formulata in via subordinata (avente ad oggetto la restituzione dell'acconto) che, fin dalla comparsa di costituzione, non è stata mai contestata dal convenuto il quale, aggiungasi, in detto atto contestualmente si è dichiarato disponibile ad addivenire alla stipula del contratto di compravendita dell'immobile di sua proprietà, la cui conclusione in sede conciliativa, come si desume dai verbali di causa del giudizio di primo grado, è stata impedita esclusivamente dall'ostinazione dell'attore a non voler corrispondere alcuna somma ulteriore rispetto a quella versata a titolo di acconto, sul presupposto, contraddetto dal tenore della scrittura sopra esaminata (“saldo da concordare”), che la somma di
10.000,00 fosse il prezzo definitivo della vendita concordata dalle parti.
Le critiche dell'appellante non colgono affatto la ratio della decisione essendo incentrate su aspetti, la malafede dell'appellato nel venir meno
15 agli impegni assunti e la pura negazione della rilevanza dei rapporti di parentela a disporre la compensazione delle spese, del tutto inidonei ad inficiare la decisione sul punto.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello va integralmente rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Nulla va disposto sulle spese di lite stante la mancata costituzione dell'appellato.
Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) nulla sulle spese;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento di un ulteriore importo pari a quello per il contributo unificato (ex art. 13, comma 1-quater, del DPR
115/2002).
Così deciso in Salerno il 4 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott. Aldo Gubitosi
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