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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1902 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa
DA
“ Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNETTI ELISABETTA e dell'avv.
[...] P.IVA_1
CECCARELLI LOREDANA elettivamente domiciliato in Terni alla Via Cesare Battisti, n.45/B presso lo Studio degli Avv.ti Elisabetta Brunetti e Loredana Ceccarelli
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINI Controparte_1 P.IVA_2
FABIO, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura comunale, in Narni, Piazza dei
Priori 1,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: . Parte_1
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/09/2024 le parti hanno concluso come risulta dal verbale d'udienza qui richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione il Parte_2
(d'ora in poi “ ”) citava in giudizio la Parte_1 Controparte_2
rassegnando per i motivi ivi dedotti – qui richiamati e trascritti – le seguenti
[...] conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contrari istanza disattesa,
- Preso atto dell'intervenuto recesso della Parte_3 dalla compagine sociale del a decorrere dall'11.11.2019, così come Parte_2
- 1 - accertato dal Tribunale Civile di Terni con sentenza n. 422/2022, condannare la
[...] in persona del suo Commissario Liquidatore e legale Parte_3 rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore del , Parte_1 della residua somma di Euro 83.320,00 quale saldo del prezzo dovuto per il recesso anticipato.
Con vittoria di spese funzioni ed onorari di lite tutti distratti in favore dei procuratori antistari”.
Con comparsa di risposta depositata in data 14/12/2022, si costituiva in giudizio la
(d'ora in poi “ ) Controparte_2 Pt_3 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Terni, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, rigettare le contrarie domande perché infondate in fatto e in diritto. Vinte in ogni caso le spese di giudizio.”.
All'udienza del 10 settembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di parte attrice del pagamento dell'indennità che la parte convenuta in tesi dovrebbe ancora versare per il recesso anticipato dalla qualità di socio dal attore, avendo corrisposto solo la somma di euro 290.000,00 a fronte di Parte_1 un'indennità quantificata dalla Commissione amministratrice del pari ad euro Parte_1
393.320,00.
Parte attrice fonda la propria richiesta di pagamento – per la minore somma di euro
83.320,00 - sulle seguenti risultanze documentali:
- Sentenza di questo Tribunale n. 422/2022 con la quale veniva accertata l'uscita della dalla compagine consortile alla data del 11/11/2019; Parte_3
- Atto costitutivo e statuto del;
Parte_1
- Atto di recesso inviato dalla parte convenuta in data 18/10/2013, 19/9/2014 e
14/3/2017;
- Verbali dell'assemblea del del 9/4/2018, del 23/4/2018 e del 25/9/2018; Parte_1
- Mandato di pagamento della n. 719 del 30/8/2018; Parte_3
- Piano di liquidazione elaborato dalla convenuta ed aggiornato al 31/12/2018.
La parte convenuta, invece, contesta la debenza delle somme richieste rilevando:
- 2 - - di aver già corrisposto alla parte attrice la somma di euro 290.000,00 e che tale pagamento costituirebbe l'esecuzione dell'accordo transattivo tra il stesso e Parte_1 la Cassa di Risparmio di Terni e Narni s.p.a. in merito al mutuo da questa erogato in favore della parte attrice, nell'ambito del quale la NI aveva prestato garanzia personale sino alla concorrenza della somma di euro 316.000;
- che tale pagamento non trarrebbe origine dall'atto costitutivo del come Parte_1 dimostrato dal fatto che la domanda oggetto di causa non ha ad oggetto il pagamento delle somme annuali di partecipazione alla compagine consortile “…protrattasi sino al
2019…”;
- l'assenza di debiti scaturenti dal contratto consortile sarebbe stata accertata da questo
Tribunale con sentenza n. 422/2022;
- nessun accordo transattivo si sarebbe perfezionato tra le parti atteso che le delibere assembleari del 23/4/2018 e del 25/9/2018 prevedono un secondo versamento di euro
103.320,00 per l'uscita anticipata della “…da definire in Parte_3 seguito con la stessa ” e quindi avrebbe dovuto essere oggetto di Parte_4 ulteriori trattative mai perfezionatesi fra le parti.
Ciò posto, a parere dello scrivente, la domanda deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Dalla lettura dell'atto costitutivo e dello statuto del Parte_2 si evince che:
[...]
- il è stato costituito ex art. 2612 c.c. con attività esterna ed iscrizione presso il Parte_1
Registro delle imprese;
- l'amministrazione del veniva affidato ad una Commissione Amministratrice Parte_1 alla quale spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- il contributo dei Soci è rapportato su base millesimale al Reddito Dominicale ed
Agrario dei beni agro-silvo-pastorali conferiti per la gestione associata;
- l'affidamento dei beni patrimoniali in gestione avviene a mezzo di convenzione verbale- inventario, sottoscritto dal socio conferente e del;
Parte_1
- tra le funzioni dell'Assemblea dei soci figura l'approvazione dei criteri di riparto della partecipazione diretta alle entrate e alle spese del;
Parte_1
- tra le funzioni della Commissione amministratrice figura la determinazione della misura del contributo annuale a carico dei soci e la formulazione delle proposte
- 3 - all'assemblea in materia d'indirizzo generali, di criteri di riparto, di programmi d'intervento ed ammissione di nuovi soci;
- il fondo consortile è costituito da quote di partecipazione dei soci alle spese ordinarie e straordinarie del , stabilite per quote millesimali in relazione al rapporto Parte_1 agrario e al reddito dominicale delle proprietà e dei beni affidati in gestione, nonché da una quota di partecipazione a carico degli aderenti non conferenti di proprietà agro- silvo-pastorale;
- gli oneri relativi agli investimenti strutturali e infrastrutturali sono posti a carico del socio proprietario dei beni sui quali sono stati realizzati gli interventi, previo consenso dello stesso e sempre che l'opera rimanga di proprietà del medesimo;
- la Commissione amministratrice delibera il piano di riparto delle poste passive da porsi a carico dei soci in rapporto alle quote possedute dagli stessi.
In tale contesto contrattuale rilevano altresì i seguenti elementi per come emersi dall'ulteriore documentazione in atti e comunque non contestati dalle parti:
- dalla data dell'11/11/2019, la NI non appartiene più alla compagine sociale del
, come accertato da questo Tribunale con sentenza n. 422/2022 che non Parte_1 adottava alcuna statuizione – in assenza di domanda – in merito ad un'eventuale indennità da corrispondere da parte della NI al per l'intervenuto Parte_1 recesso;
- in data 9/4/2018-23/4/2018, l'Assemblea del approvava – all'unanimità - la Parte_1 proposta di delibera relativa all'uscita anticipata della NI dalla compagine consortile elaborata dalla Commissione amministratrice;
tale delibera prevedeva i seguenti criteri per il calcolo dell'indennità da versare per il recesso anticipato dalla qualità di socio: 1) pagamento di quota parte della fideiussione prestata in favore di
(poi, Intesa in base alla percentuale pro quota garantita dalla CP_3 CP_4
NI corrispondente al 38,565% del capitale sottoscritto, per l'importo di euro
233.320,00; 2) pagamento di parte delle quote associative spettanti fino alla scadenza della durata del , quantificata in complessivi euro 110.000,00, pari ad un Parte_1 terzo delle annualità residue;
3) liquidazione delle quote associative pregresse, anni
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, pari ad un importo di euro 50.000,00; l'importo per l'uscita della NI veniva quindi definito nella somma di euro 393.320,00 da liquidarsi con un primo versamento di euro 290.000,00 entro il 31 agosto 2018 e un
- 4 - secondo versamento a saldo da definire in seguito con la stessa NI e comunque entro e non oltre il 31.12.2018;
- in data 20/8/2018, il sottoscriveva una proposta di saldo e stralcio (pari ad Parte_1 euro 704.456,00) dell'esposizione debitoria (pari ad euro 1.245.032,62) del Parte_1 nei confronti della (poi Intesa San Paolo s.p.a.) di contenuto conforme alla CP_5 delibera del 23/4/2018 che, fra l'altro, prevedeva la liberazione della NI dalla garanzia prestata, successivamente al versamento della somma di euro 290.000,00 in favore del;
Parte_1
- in data 29/8/2018, il Commissario liquidatore della ratificava la proposta di Pt_3
“saldo e stralcio” sopra indicata e, quindi, il versamento della somma di euro 290.000 in favore del , da intendersi anche quale anticipazione sulla quota di recesso Parte_1 da detto “oltre al versamento delle quote associative maturate e Parte_1 maturande”;
- in data 30/8/2018, in adempimento di quanto deliberato dall'Assemblea del , Parte_1 la NI emetteva un mandato di pagamento per l'importo di euro 290.000,00 in favore del;
Parte_1
- in data 25/9/2018, l'Assemblea approvava – all'unanimità - la proposta di delibera relativa all'uscita anticipata della NI elaborata dalla Commissione amministratrice di contenuto sostanzialmente conforme a quella adottata in data
9/4/2018;
- in data 27 ottobre 2021, la IO , incaricata dalla cessionaria Controparte_6
( del credito vantato da Intesa San Paolo spa nei confronti del CP_7 Parte_1
(sempre in relazione al mutuo concesso dalla ) accettava la proposta del CP_5
a saldo e stralcio della propria esposizione debitoria – pari ad euro Parte_1
892.487,82 - attraverso il pagamento della complessiva somma di euro 315.000,00.
Riassunti così brevemente i contenuti dei documenti di causa, occorre osservare, in via generale, che, in materia di “Consorzi”, il codice civile prevede, all'art 2606 c.c., che le delibere relative all'attuazione dell'oggetto del possono essere impugnate Parte_1 davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Le Delibere con le quali l'Assemblea del approvava – all'unanimità - la proposta di delibera relativa all'uscita anticipata Parte_1 della NI dalla compagine consortile – qualificabili come delibere relative
- 5 - all'attuazione dell'oggetto del in considerazione degli effetti delle stesse sulla Parte_1 composizione della stessa compagine consortile - sono state adottate anche con il voto favorevole del rappresentante legale della NI (commissario liquidatore “pro tempore”) che, peraltro, non solo ratificava la proposta di “saldo e stralcio” sopra indicata e, quindi, il versamento della somma di euro 290.000 in favore del , da Parte_1 intendersi anche quale anticipazione sulla quota di recesso da detto ma Parte_1 riconosceva anche di dover versare le “quote associative maturate e maturande”; peraltro, in data 30/8/2018, la NI dava anche parziale esecuzione a quanto deliberato dall'Assemblea del emettendo un mandato di pagamento per l'importo di euro Parte_1
290.000,00 in favore del . Parte_1
Infatti, con il predetto versamento, la NI, in assenza di contrarie allegazioni delle parti, otteneva la liberazione dalla garanzia personale concessa in favore del
Consorzio nei confronti dell'Istituto di credito mutuante.
Al riguardo, appare utile rilevare che ogni organizzazione consortile con funzione esterna, quando tratta con i terzi “per conto” di questi ultimi, opera quale loro mandataria,
e tale sua qualificazione giuridica, secondo i principi generali, dovrebbe importare la responsabilità del solo per le obbligazioni assunte verso i terzi, ma tale principio Parte_1 subisce una deroga nella materia consortile laddove, in forza dell'art. 2615, comma 2, c.c., la responsabilità del singolo consorziato si somma con quella del che ha agito Parte_1 per suo conto, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, quella del e del consorziato, in via alternativa o Parte_1 cumulativa (cfr. C.d.S. n. 3707/2023).
Sempre secondo la giurisprudenza che si è occupata della materia consortile, appare utile rilevare che la Suprema Corte ha affermato che “L'obbligo del partecipante ad un consorzio di versare a quest'ultimo i contributi necessari al soddisfacimento delle sue esigenze finanziarie, in dipendenza delle spese occorrenti per il raggiungimento dello scopo consortile, di quelle di gestione, ovvero anche di liquidazione, nel caso di delibera di scioglimento, pur derivando dalla suddetta qualità di partecipante, e non configurando corrispettivo di un servizio prestato, può essere fatto valere soltanto in forza di un bilancio debitamente approvato, alla stregua delle previsioni statutarie, ovvero di una deliberazione idonea a verificare la situazione finanziaria dell'ente ed a sostituire detto documento contabile, anche sotto il profilo della
- 6 - determinazione delle quote incidenti sui singoli consorziati” (cfr. Cass. civ.,
18/10/1985, n. 5127).
Deve quindi ritenersi che, in assenza di impugnazione delle suddette delibere, l'obbligo contributivo della NI determinato dall'Assemblea del in conformità ai Parte_1 calcoli effettuati dalla Commissione amministratrice deve ritenersi ormai non più contestabile e quindi provato nell'ammontare richiesto in questa sede.
Da ciò ne consegue che la parte convenuta deve essere condannata a versare in favore del la somma di euro 83.320,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione Parte_1 della presente sentenza sino al soddisfo.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi previsti dal DM n. 55/2014 (scaglione da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00), con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento della domanda attrice condanna la Parte_3
al pagamento in favore del della
[...] Parte_1 somma di Euro 83.320,00 quale saldo del prezzo dovuto per il recesso anticipato;
- condanna la al pagamento delle spese Parte_3 processuali sostenute dal che liquida in Parte_1 complessivi € 8.433,00 per compenso, oltre spese vive pari ad euro 786,00 oltre spese generali pari al 15% del compenso, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Terni, 10/3/2025
Il Giudice
Dott. Tommaso Bellei
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1902 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa
DA
“ Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNETTI ELISABETTA e dell'avv.
[...] P.IVA_1
CECCARELLI LOREDANA elettivamente domiciliato in Terni alla Via Cesare Battisti, n.45/B presso lo Studio degli Avv.ti Elisabetta Brunetti e Loredana Ceccarelli
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINI Controparte_1 P.IVA_2
FABIO, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura comunale, in Narni, Piazza dei
Priori 1,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: . Parte_1
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/09/2024 le parti hanno concluso come risulta dal verbale d'udienza qui richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione il Parte_2
(d'ora in poi “ ”) citava in giudizio la Parte_1 Controparte_2
rassegnando per i motivi ivi dedotti – qui richiamati e trascritti – le seguenti
[...] conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contrari istanza disattesa,
- Preso atto dell'intervenuto recesso della Parte_3 dalla compagine sociale del a decorrere dall'11.11.2019, così come Parte_2
- 1 - accertato dal Tribunale Civile di Terni con sentenza n. 422/2022, condannare la
[...] in persona del suo Commissario Liquidatore e legale Parte_3 rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore del , Parte_1 della residua somma di Euro 83.320,00 quale saldo del prezzo dovuto per il recesso anticipato.
Con vittoria di spese funzioni ed onorari di lite tutti distratti in favore dei procuratori antistari”.
Con comparsa di risposta depositata in data 14/12/2022, si costituiva in giudizio la
(d'ora in poi “ ) Controparte_2 Pt_3 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Terni, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, rigettare le contrarie domande perché infondate in fatto e in diritto. Vinte in ogni caso le spese di giudizio.”.
All'udienza del 10 settembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di parte attrice del pagamento dell'indennità che la parte convenuta in tesi dovrebbe ancora versare per il recesso anticipato dalla qualità di socio dal attore, avendo corrisposto solo la somma di euro 290.000,00 a fronte di Parte_1 un'indennità quantificata dalla Commissione amministratrice del pari ad euro Parte_1
393.320,00.
Parte attrice fonda la propria richiesta di pagamento – per la minore somma di euro
83.320,00 - sulle seguenti risultanze documentali:
- Sentenza di questo Tribunale n. 422/2022 con la quale veniva accertata l'uscita della dalla compagine consortile alla data del 11/11/2019; Parte_3
- Atto costitutivo e statuto del;
Parte_1
- Atto di recesso inviato dalla parte convenuta in data 18/10/2013, 19/9/2014 e
14/3/2017;
- Verbali dell'assemblea del del 9/4/2018, del 23/4/2018 e del 25/9/2018; Parte_1
- Mandato di pagamento della n. 719 del 30/8/2018; Parte_3
- Piano di liquidazione elaborato dalla convenuta ed aggiornato al 31/12/2018.
La parte convenuta, invece, contesta la debenza delle somme richieste rilevando:
- 2 - - di aver già corrisposto alla parte attrice la somma di euro 290.000,00 e che tale pagamento costituirebbe l'esecuzione dell'accordo transattivo tra il stesso e Parte_1 la Cassa di Risparmio di Terni e Narni s.p.a. in merito al mutuo da questa erogato in favore della parte attrice, nell'ambito del quale la NI aveva prestato garanzia personale sino alla concorrenza della somma di euro 316.000;
- che tale pagamento non trarrebbe origine dall'atto costitutivo del come Parte_1 dimostrato dal fatto che la domanda oggetto di causa non ha ad oggetto il pagamento delle somme annuali di partecipazione alla compagine consortile “…protrattasi sino al
2019…”;
- l'assenza di debiti scaturenti dal contratto consortile sarebbe stata accertata da questo
Tribunale con sentenza n. 422/2022;
- nessun accordo transattivo si sarebbe perfezionato tra le parti atteso che le delibere assembleari del 23/4/2018 e del 25/9/2018 prevedono un secondo versamento di euro
103.320,00 per l'uscita anticipata della “…da definire in Parte_3 seguito con la stessa ” e quindi avrebbe dovuto essere oggetto di Parte_4 ulteriori trattative mai perfezionatesi fra le parti.
Ciò posto, a parere dello scrivente, la domanda deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Dalla lettura dell'atto costitutivo e dello statuto del Parte_2 si evince che:
[...]
- il è stato costituito ex art. 2612 c.c. con attività esterna ed iscrizione presso il Parte_1
Registro delle imprese;
- l'amministrazione del veniva affidato ad una Commissione Amministratrice Parte_1 alla quale spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- il contributo dei Soci è rapportato su base millesimale al Reddito Dominicale ed
Agrario dei beni agro-silvo-pastorali conferiti per la gestione associata;
- l'affidamento dei beni patrimoniali in gestione avviene a mezzo di convenzione verbale- inventario, sottoscritto dal socio conferente e del;
Parte_1
- tra le funzioni dell'Assemblea dei soci figura l'approvazione dei criteri di riparto della partecipazione diretta alle entrate e alle spese del;
Parte_1
- tra le funzioni della Commissione amministratrice figura la determinazione della misura del contributo annuale a carico dei soci e la formulazione delle proposte
- 3 - all'assemblea in materia d'indirizzo generali, di criteri di riparto, di programmi d'intervento ed ammissione di nuovi soci;
- il fondo consortile è costituito da quote di partecipazione dei soci alle spese ordinarie e straordinarie del , stabilite per quote millesimali in relazione al rapporto Parte_1 agrario e al reddito dominicale delle proprietà e dei beni affidati in gestione, nonché da una quota di partecipazione a carico degli aderenti non conferenti di proprietà agro- silvo-pastorale;
- gli oneri relativi agli investimenti strutturali e infrastrutturali sono posti a carico del socio proprietario dei beni sui quali sono stati realizzati gli interventi, previo consenso dello stesso e sempre che l'opera rimanga di proprietà del medesimo;
- la Commissione amministratrice delibera il piano di riparto delle poste passive da porsi a carico dei soci in rapporto alle quote possedute dagli stessi.
In tale contesto contrattuale rilevano altresì i seguenti elementi per come emersi dall'ulteriore documentazione in atti e comunque non contestati dalle parti:
- dalla data dell'11/11/2019, la NI non appartiene più alla compagine sociale del
, come accertato da questo Tribunale con sentenza n. 422/2022 che non Parte_1 adottava alcuna statuizione – in assenza di domanda – in merito ad un'eventuale indennità da corrispondere da parte della NI al per l'intervenuto Parte_1 recesso;
- in data 9/4/2018-23/4/2018, l'Assemblea del approvava – all'unanimità - la Parte_1 proposta di delibera relativa all'uscita anticipata della NI dalla compagine consortile elaborata dalla Commissione amministratrice;
tale delibera prevedeva i seguenti criteri per il calcolo dell'indennità da versare per il recesso anticipato dalla qualità di socio: 1) pagamento di quota parte della fideiussione prestata in favore di
(poi, Intesa in base alla percentuale pro quota garantita dalla CP_3 CP_4
NI corrispondente al 38,565% del capitale sottoscritto, per l'importo di euro
233.320,00; 2) pagamento di parte delle quote associative spettanti fino alla scadenza della durata del , quantificata in complessivi euro 110.000,00, pari ad un Parte_1 terzo delle annualità residue;
3) liquidazione delle quote associative pregresse, anni
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, pari ad un importo di euro 50.000,00; l'importo per l'uscita della NI veniva quindi definito nella somma di euro 393.320,00 da liquidarsi con un primo versamento di euro 290.000,00 entro il 31 agosto 2018 e un
- 4 - secondo versamento a saldo da definire in seguito con la stessa NI e comunque entro e non oltre il 31.12.2018;
- in data 20/8/2018, il sottoscriveva una proposta di saldo e stralcio (pari ad Parte_1 euro 704.456,00) dell'esposizione debitoria (pari ad euro 1.245.032,62) del Parte_1 nei confronti della (poi Intesa San Paolo s.p.a.) di contenuto conforme alla CP_5 delibera del 23/4/2018 che, fra l'altro, prevedeva la liberazione della NI dalla garanzia prestata, successivamente al versamento della somma di euro 290.000,00 in favore del;
Parte_1
- in data 29/8/2018, il Commissario liquidatore della ratificava la proposta di Pt_3
“saldo e stralcio” sopra indicata e, quindi, il versamento della somma di euro 290.000 in favore del , da intendersi anche quale anticipazione sulla quota di recesso Parte_1 da detto “oltre al versamento delle quote associative maturate e Parte_1 maturande”;
- in data 30/8/2018, in adempimento di quanto deliberato dall'Assemblea del , Parte_1 la NI emetteva un mandato di pagamento per l'importo di euro 290.000,00 in favore del;
Parte_1
- in data 25/9/2018, l'Assemblea approvava – all'unanimità - la proposta di delibera relativa all'uscita anticipata della NI elaborata dalla Commissione amministratrice di contenuto sostanzialmente conforme a quella adottata in data
9/4/2018;
- in data 27 ottobre 2021, la IO , incaricata dalla cessionaria Controparte_6
( del credito vantato da Intesa San Paolo spa nei confronti del CP_7 Parte_1
(sempre in relazione al mutuo concesso dalla ) accettava la proposta del CP_5
a saldo e stralcio della propria esposizione debitoria – pari ad euro Parte_1
892.487,82 - attraverso il pagamento della complessiva somma di euro 315.000,00.
Riassunti così brevemente i contenuti dei documenti di causa, occorre osservare, in via generale, che, in materia di “Consorzi”, il codice civile prevede, all'art 2606 c.c., che le delibere relative all'attuazione dell'oggetto del possono essere impugnate Parte_1 davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Le Delibere con le quali l'Assemblea del approvava – all'unanimità - la proposta di delibera relativa all'uscita anticipata Parte_1 della NI dalla compagine consortile – qualificabili come delibere relative
- 5 - all'attuazione dell'oggetto del in considerazione degli effetti delle stesse sulla Parte_1 composizione della stessa compagine consortile - sono state adottate anche con il voto favorevole del rappresentante legale della NI (commissario liquidatore “pro tempore”) che, peraltro, non solo ratificava la proposta di “saldo e stralcio” sopra indicata e, quindi, il versamento della somma di euro 290.000 in favore del , da Parte_1 intendersi anche quale anticipazione sulla quota di recesso da detto ma Parte_1 riconosceva anche di dover versare le “quote associative maturate e maturande”; peraltro, in data 30/8/2018, la NI dava anche parziale esecuzione a quanto deliberato dall'Assemblea del emettendo un mandato di pagamento per l'importo di euro Parte_1
290.000,00 in favore del . Parte_1
Infatti, con il predetto versamento, la NI, in assenza di contrarie allegazioni delle parti, otteneva la liberazione dalla garanzia personale concessa in favore del
Consorzio nei confronti dell'Istituto di credito mutuante.
Al riguardo, appare utile rilevare che ogni organizzazione consortile con funzione esterna, quando tratta con i terzi “per conto” di questi ultimi, opera quale loro mandataria,
e tale sua qualificazione giuridica, secondo i principi generali, dovrebbe importare la responsabilità del solo per le obbligazioni assunte verso i terzi, ma tale principio Parte_1 subisce una deroga nella materia consortile laddove, in forza dell'art. 2615, comma 2, c.c., la responsabilità del singolo consorziato si somma con quella del che ha agito Parte_1 per suo conto, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, quella del e del consorziato, in via alternativa o Parte_1 cumulativa (cfr. C.d.S. n. 3707/2023).
Sempre secondo la giurisprudenza che si è occupata della materia consortile, appare utile rilevare che la Suprema Corte ha affermato che “L'obbligo del partecipante ad un consorzio di versare a quest'ultimo i contributi necessari al soddisfacimento delle sue esigenze finanziarie, in dipendenza delle spese occorrenti per il raggiungimento dello scopo consortile, di quelle di gestione, ovvero anche di liquidazione, nel caso di delibera di scioglimento, pur derivando dalla suddetta qualità di partecipante, e non configurando corrispettivo di un servizio prestato, può essere fatto valere soltanto in forza di un bilancio debitamente approvato, alla stregua delle previsioni statutarie, ovvero di una deliberazione idonea a verificare la situazione finanziaria dell'ente ed a sostituire detto documento contabile, anche sotto il profilo della
- 6 - determinazione delle quote incidenti sui singoli consorziati” (cfr. Cass. civ.,
18/10/1985, n. 5127).
Deve quindi ritenersi che, in assenza di impugnazione delle suddette delibere, l'obbligo contributivo della NI determinato dall'Assemblea del in conformità ai Parte_1 calcoli effettuati dalla Commissione amministratrice deve ritenersi ormai non più contestabile e quindi provato nell'ammontare richiesto in questa sede.
Da ciò ne consegue che la parte convenuta deve essere condannata a versare in favore del la somma di euro 83.320,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione Parte_1 della presente sentenza sino al soddisfo.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi previsti dal DM n. 55/2014 (scaglione da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00), con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento della domanda attrice condanna la Parte_3
al pagamento in favore del della
[...] Parte_1 somma di Euro 83.320,00 quale saldo del prezzo dovuto per il recesso anticipato;
- condanna la al pagamento delle spese Parte_3 processuali sostenute dal che liquida in Parte_1 complessivi € 8.433,00 per compenso, oltre spese vive pari ad euro 786,00 oltre spese generali pari al 15% del compenso, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Terni, 10/3/2025
Il Giudice
Dott. Tommaso Bellei
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