TRIB
Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 706/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 706/2011 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. e dell'avv. FELICE MIRALDI, elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dei predetti difensori
ATTORE/OPPONENTE
contro già (P.IVA Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore , con il P.IVA_1 patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato presso Controparte_3 lo studio del predetto difensore e in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv.
DOMENICO FERRANTE, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore
CONVENUTE/OPPOSTE
pagina 1 di 19 Conclusioni
La parte opponente ha concluso per l'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario in suo favore e, per l'effetto, per l'accoglimento dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., con vittoria di spese.
Le parti opposte hanno concluso per il rigetto della domanda e dell'opposizione, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 5/11/2010, proponeva Parte_1 opposizione, con contestuale istanza di sospensione, all'esecuzione di cui alla procedura esecutiva immobiliare n. 32/2003 R.G.E. , promossa dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania dal (già Controparte_2 [...] ed oggi per il recupero di un credito CP_5 Controparte_1 vantato dal predetto istituto nei confronti della società cooperativa
Controparte_4
In particolare, la parte ricorrente evidenziava: che il lotto n. 10 di detta procedura - un terreno della superficie di mq. 2799 con sovrastante fabbricato, sito nel Comune di Rofrano alla località “San Leo”, riportato in
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 31, particella 47 e confinante a sud con via Comunale San Leo, a nord con proprietà della CP_4
e ad est e ad ovest con proprietà di ” - non era di
[...] Persona_1 proprietà della , bensì del ricorrente medesimo, in virtù, CP_4 innanzitutto, di scrittura privata del 27/6/1992, tra l'opponente medesimo ed il debitore esecutato, con la quale quest'ultima trasferiva al primo il bene per cui è causa, e, comu nque, in virtù di acquisto a titolo originario ex art. 1159 bis c.c., maturato in forza di possesso pubblico, pacifico, continuato ed ininterrotto, protrattosi per oltre quindici anni, del fondo de quo, ubicato in comune classificato ex lege montano;
che il proprio possesso aveva avuto inizio in data 27/6/1992, avendo acquistato l'immobile in forza di scrittura privata, per il prezzo di £ 500.000, dai soci della cooperativa
, CP_4 Parte_3 Parte_4 Parte_5 pagina 2 di 19 e;
che, nella stessa data, si immetteva Parte_6 Controparte_6 nel possesso esclusivo del terreno e provvedeva, di lì a poco, ad edificare sul medesimo, a proprie esclusive cure e spese, un fabbricato da adibire ad impianto produttivo, in virtù di concessione edilizia n. 639/1992 ; che, nel corso dell'anno 1993, provvedeva ad allacciare detto fabbricato alla rete idrica, nonché, successivamente, a difendersi dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania nel processo penale n. 811/1996 R . (R.G. n. 247/99), nel CP_7 cui ambito egli veniva assolto con sentenza n. 348/2004; che, da allora e fino ad oggi, provvedeva al pagamento delle relative forniture idriche ed elettriche;
che, nel corso degli anni, aveva costantemente fatto eseguire, a sue esclusive cura e spese, la pulizia e la manutenzione del terreno agricolo e delle piante fruttifere di vario tipo che ivi vegetano;
che, inoltre, nel corso dell'anno 1994, aveva curato l'innesto di due dei castagni vegetanti sul predetto fondo, sul quale si reca regolarmente, oltre che per le operazioni colturali richieste, anche per passare dei momenti di convivialità e di festa con parenti ed amici.
Si costituivano in giudizio il quale creditore Controparte_2 procedente, e la quale debitore Controparte_8 esecutato, contestando le deduzioni e le domande del ricorrente ed opponendosi alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva limitatamente al bene de quo.
Con provvedimento reso a seguito della disposta udienza di comparizione delle parti, il G.E. del Tribunale di Vallo della Lucania sospendeva l'esecuzione limitatamente a detto bene, concedendo il termine di trenta giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 23/3/2011 e regolarmente notificato, in ottemperanza a quanto disposto d al G.E., Parte_1 introduceva il presente giudizio di merito, insistendo , ancora una volta, per l'accoglimento dell'opposizione proposta.
Con comparsa di risposta depositata in data 22/7/2011, si costituiva la sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_8 della domanda attorea. pagina 3 di 19 In particolare, la società cooperativa eccepiva: che , in via preliminare, avverso il pignoramento immobiliare era stato presentato ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; che, con riferimento alla posizione dell'odierno opponente, la vendita che sarebbe avvenuta in forza di scrittura privata non risulta da alcun documento della società , né, tantomeno, da alcun rogito notarile;
che, pertanto, il terreno per cui è CP_ causa, apparteneva alla Controparte_4
Su tali basi, la società cooperativa concludeva affinché il Tribunale volesse rigettare la domanda dell'opponente, con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta depositata in data 25/7/2011, si costituiva in giudizio il che contestava in fatto e in diritto la Controparte_2 prospettazione attorea.
In particolare, il deduceva: che la scrittura privata, Controparte_2 in virtù della quale l'opponente dichiarava di aver acquistato il lotto oggetto di esecuzione, non era mai stata trascritta e, in ogni caso, essa era successiva alla prima iscrizione ipotecaria a favore del Controparte_2 che, nella suddetta scrittura privata , vi era espressa menzione dell'ipoteca gravante sul bene oggetto di esecuzione;
che, in merito alla domanda di usucapione, non era dimostrato il possesso continuativo in favore dell'opponente e, anche laddove fosse dimostrato, tale possesso non sarebbe opponibile al creditore procedente, in virtù del diritto di ipoteca regolarmente costituito e della trascrizione del pignoramento, precedente anche alla pretesa maturata usucapione in favore dell'opponente.
All'udienza del 16/9/2011, il giudizio veniva dichiarat o interrotto a seguito della morte dell'avv. Silverio Marchetti, procuratore dell'opponente.
Riassunto il giudizio con il patrocinino di un nuovo procuratore, con provvedimento emesso in data 30/1/2015, al presente giudizio n. 706/2011
R.G. veniva riunito il giudizio n. 1883/2013 R.G., nell'ambito del quale chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto Parte_1
a titolo originario, ex art. 1159 bis c.p.c., del bene pignorato ed oggetto della già proposta opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa dal
Controparte_2 pagina 4 di 19 Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società cooperativa, e mediante la prova testimoniale, come CP_9 ammessa.
A seguito di una serie di rinvii per carico di ruolo, mutato più volte il magistrato, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva in decisione, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica .
La controversia ha ad oggetto l'opposizione del terzo, Parte_1 all'esecuzione immobiliare posta in essere dal creditore Controparte_2
(oggi contro la società cooperativa Controparte_1 CP_4
Inoltre, a seguito dell'avvenuta riunione del giudizio n. 1883/2013 R.G.,
l'odierno opponente chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario del terreno oggetto della stessa esecuzione.
Preliminarmente, pare opportuno brevemente evidenziare che l'opposizione di terzo, disciplinata dall'art. 619 cod. proc. civ., è normalmente volta a sottrarre agli sviluppi dell'esecuzione, prima fra tutti la vendita, uno dei beni che ne sono oggetto, mediante un accertamento, tendenzialmente incidentale e non idoneo al giudicato, della sussistenza del diritto reale sul bene stesso, vantato dall'opponente, terzo estraneo alla procedura esecutiva
(cfr. ex multis Cass. 15 dicembre 1980, n. 6497; Cass. 25 maggio 1978, n.
2639).
La domanda di opposizione proposta ai sensi dell'art. 619 c.p.c. dà vita, dunque, ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo dalla prima fase svolta dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, nella quale l'onere di dimostrare la titolarità del diritto preteso dal terzo sul bene resta a carico dell'attore
(cfr. Cass. n. 15278/2003). Ed infatti, l'opposizione di terzo introduce un'azione di accertamento negativo del diritto del creditore pignorante di procedere all'espropriazione forzata dei beni pignorati (cfr. Cass. n.
5789/1982), sebbene, in tale giudizio, il terzo non sia legittimato ad eccepire pagina 5 di 19 i vizi della procedura che potrebbero , a loro volta, legittimare la proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi e ad impugnare la validità del titolo posto a base dell'esecuzione (cfr. Cass. n. 10810/2000).
A differenza dell'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 c.p.c., tesa a contestare l'an della procedura esecutiva e, dunque, il diritto stesso posto alla base dell'esecuzione forzata e, parimenti, a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art.617 c.p.c., diretta a lamentarne il quomodo,
l'opposizione di terzo è finalizzata ad accertare la proprietà, in capo al terzo, di un bene oggetto di pignoramento o la sussistenza di altro diritto reale minore, che il terzo stesso pretenda di avere sul bene staggito.
L'azione di opposizione di terzo nel procedimento esecutivo non è propriamente un'azione reale di rivendica, ma un'azione personale del terzo di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto e nei confronti del terzo che sullo stesso vanti un diritto che possa ritenersi prevalente su quello che compete al creditore procedente;
in altri termini, il suo solo fine è quello di sottrarre all'espropriazione un bene su cui il terzo vanta un diritto reale, ma l'onere di provare il diritto del terzo opponente , al fine di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione attiene al fatto costitutivo della pretesa ed è, quindi, a carico dell'attore.
Ciò posto, deve ulteriormente osservarsi che "in tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell'art. 619 cod. proc. civ. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell'opposizione per effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l'esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo”. (Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 2009, n. 27668), sicché,
l'opponente, dichiaratosi proprietario del bene pignorato per averlo usucapito, è legittimato a proporre l'opposizione.
pagina 6 di 19 Peraltro, per quanto, come evidenziato, l'accertamento del diritto reale vantato dal terzo sia, nel giudizio instaurato ex art. 619 c.p.c., solo incidentale rispetto alla proposta opposizione – e, dunque, tendenzialmente inidoneo ad assumere forza di giudicato – nel caso di specie è riunito al presente giudizio quello recante n. 1883/2013 R.G., appositamente instaurato per l'accertamento e la conseguente declaratoria di intervenuta usucapione in favore del terzo opponente. Pertanto, il Tribunale è tenuto a vagliarne i presupposti applicativi in via, non solo incidentale, ma anche principale.
Sul punto deve qui evidenziarsi che l'eccezione di improcedibilità articolata dal creditore procedente per non avere il terzo opponente esperito la procedura di mediazione obbligatoria è inammissibile e, comunque, infondata. Ed invero, l'improcedibilità deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro il termine preclusivo della prima udienza successiva alla proposizione della domanda il cui oggetto afferisce ad una delle materie sottoposte a mediazione obbligatoria e, nel caso di specie, nessuna eccezione era stata sollevata in merito;
del resto, la domanda volta direttamente all'accertamento dell'usucapione è stata oggetto di un diverso giudizio, qui riunito, nel cui ambito la suddetta procedura era stata regolarmente esperita.
Sempre in via preliminare, è opportuno vagliare le eccezioni articolate dal creditore procedente per quel che attiene , da un lato, l'usucapibilità del bene successivamente al pignoramento e, dall'altro, la priorità delle trascrizioni ipotecarie a favore della banca rispetto alla trascrizione della scrittura privata dalla quale sarebbe scaturito il passaggio di titolarità del bene oggetto di causa dal debitore esecutato al terzo opponente (mai trascritta) o, comunque, l'inopponibilità dell'acquisto eventualmente realizzatosi, proprio in virtù delle suddette trascrizioni ipotecarie.
Ebbene, dal primo punto di vista, l'eccezione, in primo luogo, pare essere stata rinunciata dalla banca, nella misura in cui, in sede di comparsa conclusionale, è stato espressamente dichiarato che “il riconoscimento dell'usucapione ordinaria con decorrenza dalla data della scrittura privata pagina 7 di 19 del 1992 va rigettato perchè il termine dei 20 anni, pur potendo maturare successivamente al pignoramento, come ritenuto dalla giurisprudenza (…)”
(cfr. pag. 10 comparsa conclusionale depositata da Intesa San Paolo, già
, per cui l'assunto inizialmente sostenuto dalla stessa è Controparte_2 contrastato da quanto evidenziato in sede di conclusionali;
del resto, per quanto già innanzi evidenziato, è vero che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in pendenza della procedura esecutiva, è ben possibile che si realizzi, a favore del terzo, l'acquisto a titolo originario in suo favore, salvo che l'inizio della procedura esecutiva o il suo protrarsi non comporti uno spossessamento del terzo, a favore, a titolo di esempio, del custode giudiziario, circostanza, questa, che non ha ricevuto, nel caso di specie, alcun riscontro probatorio.
Con riferimento al secondo aspetto, poi, dirimente appare un'ulteriore considerazione, parimenti attinente alla natura dell'usucapione ed alla valorizzazione dell'istituto, fondato sulla tutela del possesso quale situazione di fatto, cui si ricollegano, al ricorrere dei presupposti normativi che in seguito meglio saranno esplicati, effetti di diritto.
Ed infatti, partendo dal noto presupposto, ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “se un terzo possiede un immobile senza titolo trascritto, il compimento della usucapione estingue le iscrizioni ipotecarie iscritte o rinnovate al nome del precedente proprietario, quantunque non siano parente, precisando che tale effetto deve farsi risalire non già ad una usucapione libertatis, ma alla efficacia retroattiva della usucapione” (su tutte, Cass., sez. II, 28/6/2000, n. 8792), è opportuno rimarcare che il principio di retroattività dell'usucapione è, ormai pacificamente, considerato come immanente all'essenza stessa dell'istituto, poiché, nel privare di rilevanza gli atti dispositivi del vero proprietario, anche in pendenza del termine utile ad usucapire, conferisce centralità al fatto del possesso – prolungato e caratterizzato dai requisiti normativamente previsti – la cui tutela giuridica, in quanto volta all'antica esigenza di pacificare i contrasti tra i consociati, evitando il ricorso al “farsi giustizia da sé”, costituisce la ratio stessa dell'usucapione. pagina 8 di 19 Come si è giustamente sostenuto, conferire prevalenza agli atti dispositivi del vero proprietario significherebbe nemmeno introdurre fittiziamente un'ipotesi di interruzione dell'usucapione, non prevista normativamente, ma, addirittura, prevederne un ulteriore presupposto: vorrebbe, cioè, dire che l'acquisto a titolo originario si realizza solo ed in quanto il vero proprietario non compia alcun atto dispositivo sul bene, pur sostanzialmente, di fatto, disinteressandosene, durante tutto il tempo utile ad usucapire, di tal che il presupposto del possesso prolungato verrebbe in sostanza sostituito dalla rilevanza dei rapporti tra proprietario e possessore usucapiente.
Particolarmente significativo, in proposito, appare un passaggio della succitata pronuncia di legittimità, che, nella esposizione delle ragioni sistematiche e storiche sottese al raggiungimento delle relative conclusioni, evidenzia: “È significativo, poi, il fatto che nel progetto preliminare del secondo libro del codice civile l'articolo 365, in materia di beni registrati, disponeva la salvezza dei "diritti acquistati dai terzi verso il vero proprietario anteriormente alla pubblicazione della domanda od eccezione tendente a far dichiarare verificata la prescrizione acquisitiva" e ciò in vista dell'iniquità di una soluzione "che sacrifica coloro che acquistano da chi aveva il potere di disporre di fronte a coloro che acquistano da chi a quel momento tale potere non aveva". La disposizione suscitò critiche e dubbi vari tanto in dottrina quanto all'interno della Commissione delle Assemblee legislative e venne soppressa come quella che "avrebbe annullato praticamente l'efficacia della usucapione, poiché avrebbe costretto colui che ha usucapito ad iniziare in ogni caso un giudizio per l'accertamento del suo acquisto, per evitare il pericolo che, malgrado l'avvenuta usucapione, l'ex dominus potesse ancora costituire diritto sulla cosa". Così la Relazione del
(n. 1074), ove si aggiunge come con tale disposizione le Persona_2 esigenze della pubblicità avrebbero annullato un'altra fondamentale esigenza, che è quella di non attenuare l'efficacia dell'usucapione, la quale resta sempre il mezzo migliore per rimediare alle inevitabili lacune del nostro sistema di pubblicità” (Cass. cit. n. 8792/00). pagina 9 di 19 Del resto, nemmeno è un caso che, ferma la pacifica applicabilità all'usucapione della disciplina sulla interruzione e sulla sospensione della prescrizione, per l'espresso rinvio contenuto nell'art. 1165 c.c., a cagione della nota affinità che avvince due diversi aspetti – acquisitivo ed estintivo
– della prescrizione, la giurisprudenza di legittimità abbia, però, chiarito che “In tema di usucapione, il rinvio dell'articolo 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione in generale e, in particolare, a quelle relative alle cause di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente” (ex multis Cass., sez. II, 23/12/2010, n. 26018). Proprio per tale motivo, nessuna rilevanza possono assumere ai fini della decisione sulla domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione gli atti di costituzione di ipoteche compiuti dal proprietario del bene, non comportando questi alcun trasferimento dello "ius possessionis" che il possessore continua ad esercitare, né può riconoscersi effetto interruttivo al processo di esecuzione promosso dai creditori nei confronti del proprietario del bene (cfr. Cass., sez. II, 14/11/2000, n. 14733).
In altri termini, dunque, l'acquisto di un bene a titolo originario, per sua stessa natura, ne comporta l'acquisizione al patrimonio dell'usucapiente senza pesi, che non siano insiti nel possesso per come esercitato (come potrebbe, in ipotesi, avvenire nel caso della sussistenza di diritti reali di godimento che limitino, in nuce, anche il possesso dell'usucapiente), con la conseguenza che il bene, non soltanto viene acquisito libero dai diritti reali di garanzia costituiti dal precedente proprietario, ma, altresì, che l'eventuale costituzione di tali diritti, in pendenza del tempo utile ad usucapire, è del tutto irrilevante, poiché inidonea all'interruzione del possesso.
pagina 10 di 19 Vale la pena evidenziare, solo a conferma di quanto evidenziato, che la
Suprema Corte, proprio partendo dal presupposto che l'acquisto per usucapione estingue le ipoteche costituite dal vero proprietario, ha affermato la qualifica di litisconsorte necessario, nel giudizio di accertamento di usucapione, del creditore ipotecario, con conseguente inopponibilità – in questo caso sì – dell'eventuale accertamento giudiziale tra usucapiente e proprietario al terzo creditore ipotecario .
Infine e proprio per tali ragioni, del tutto irrilevante è la priorità delle iscrizioni ipotecarie rispetto, innanzitutto, per quanto evidenziato, alla domanda di accertamento dell'usucapione e, evidentemente, anche rispetto alla scrittura privata che avrebbe trasferito il bene dal debitore esecutato al terzo opponente.
Tale scrittura, infatti, per quanto sia stata, in sede di opposizione, valorizzata per dimostrare il passaggio di proprietà del bene in capo all'opponente, è stata, ai fini dell'accertamento dell'usucapione, prodotta ed
è ad essa stata conferita rilevanza allo scopo di conferire certezza al termine iniziale a partire dal quale sarebbe maturata l'usucapione, per cui, al di fuori di tale aspetto, essa non rileva e non può, pertanto, a fortiori, assumere significatività la relativa mancata trascrizione.
Nonostante, dunque, l'opposizione sia fondata, in via principale, sull'acquisto del bene a titolo derivativo, ritiene il Tribunale di procedere prioritariamente al vaglio della sussistenza dei requisi ti per l'accertamento dell'usucapione, in applicazione del principio della “ragione più liquida”.
Venendo, infatti, al merito dei presupposti necessari all'accertamento dell'usucapione, giova evidenziare, in punto di diritto, quanto segue.
L'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un
“corpus”, accompagnata dall'“animus possidendi”, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto , di volta in volta, dalle singole disposizioni in materia . Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di pagina 11 di 19 tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio (o del diverso periodo normativamente previsto), nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per un dato lasso temporale, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
L'attore, inoltre, deve fornire anche una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e d attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire, per il titolare della cosa, come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il “corpus” quanto l'“animus”, in quanto solo la relativa sussistenza, corrispondente all'esercizio del diritto reale, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà. ( cfr. ex multis sent. Cass.
18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152 ; sent. Cass. 20.9.2007 n.
19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863).
Tale onere probatorio, così delineato con riferimento alla dimostrazione dell'usucapione ordinaria, è, poi, tendenzialmente aggravato nel momento in cui la domanda sia rivolta all'accertamento di una delle fattispecie, normativamente previste, di usucapione speciale, poiché tende a controbilanciare il necessario decorrere di un lasso di tempo inferiore rispetto a quello previsto per l'usucapione ordinaria. pagina 12 di 19 Così, con riferimento alla fattispecie, che viene in rilievo nel caso di specie, di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, legislativamente prevista dall'art. 1159 bis c.c., è opportuno precisare quanto segue.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare, a più riprese, che “Per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'articolo 1159-bis del Cc - introdotta dalla legge 346/1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo - non
è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere a oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata e organizzata, che sia destinata e ordinata a una propria vicenda produttiva. Deriva da quanto precede, pertanto, che l'articolo 1159- bis del Cc non è applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'articolo 1158 del Cc, né in base a un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parti di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva” (Cass., sez. II, 13/6/2018,
n. 15504; Cass., sez. II, 28/8/2017, n. 20451).
Pertanto, è necessario che il fondo rustico, che si pretende essere stato usucapito in virtù del disposto dell'art. 1159 bis c.c., oltre ad essere situato in comune montano – ovvero in comune non montano qualora il relativo reddito dominicale non superi i limiti di cui alla l. n. 97/1994 – sia effettivamente e concretamente destinato ad attività agricola , “per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la "ratio" della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario pagina 13 di 19 e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione” (Cass., sez. II, 14/12/2022, n. 36626).
Trasfondendo tali principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che le domande siano fondate e meritino, pertanto, accoglimento.
Deve, invero, rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà dell'immobile oggetto di esecuzione per usucapione è risultato fondato, in quanto , dalle risultanze processuali, è emersa prova rassicurante del possesso utile al maturarsi dell'usucapione dell'opponente nei modi e nei termini sopra descritti.
I testi escussi, infatti, le cui dichiarazioni sono state corroborate dalla documentazione in atti, hanno confermato sia la data a decorrere dalla quale è iniziato il pacifico possesso di , sia la decorrenza Parte_1 dello stesso per il tempo necessario a determinare l'avvenuta usucapione.
Innanzitutto, deve rigettarsi l'eccezione di inattendibilità dei testi escussi, articolata dal creditore procedente. Ed infatti, ferma la pacifica irrilevanza, di per sé, dei rapporti di affinità e finanche di parentela tra le parti ed i testimoni, è opportuno brevemente sottolineare che i rapporti di lavoro rilevanti ai predetti fini sono quelli attuali e continuativi, che dimostrino la sussistenza di un interesse di natura economica del testimone nell'esito della controversia, ciò che non può, ovviamente, sussistere nel caso in cui il teste escusso lavori saltuariamente ed occasionalmente per la parte o, addirittura, abbia per essa svolto singole e circostanziate attività lavorative in un tempo passato e non sia portatore, come nel caso di specie, di alcun interesse all'esito del giudizio.
In particolare, il teste ha dichiarato di essere stato Parte_3
Presidente della al momento della stipula della Controparte_4 scrittura privata conclusa con il in data 27/6/1992, sottoscritta Parte_1 insieme ad altri soci, precisando che, a far data dalla stipula, egli era stato immesso nel possesso del bene oggetto di causa . ha, inoltre, Pt_3 precisato di aver ricoperto anche il ruolo di direttore dei lavori all'inizio della costruzione del fabbricato e ha ricordato che, al momento della sottoscrizione, era stata rilasciata , dal Comune di Rofrano, una licenza per pagina 14 di 19 la costruzione del fabbricato a favore della , successivamente CP_4 volturata a Inoltre, il teste ha confermato che, durante Parte_1 il suo mandato di presidente della , quest'ultima non ha mai CP_4 sostenuto alcuna spesa per l'edificazione del fabbricato.
Analogamente, il teste ha confermato di essersi occupato Testimone_1 personalmente della costruzione del fabbricato , per il quale è stato pagato dall'opponente, il quale provvedeva anche al pagamento dei materiali per la costruzione, e che il possesso del è perdurato ininterrotto almeno Parte_1 dal 1993, in quanto ogni anno l'opponente lo contatta per la manutenzione delle canalizzazioni e della copertura, a causa della vicinanza delle piante al fabbricato.
Anche il teste che all'epoca era socio della , ha Parte_6 CP_4 confermato la cessione del terreno all'odierno opponente mediante una scrittura privata, riferendo, inoltre, di aver curato, su richiesta di l'innesto di due piante di castagno nel terreno, piante che sono Parte_1 ancora presenti oggi davanti al fabbricato.
Il teste , poi, ha confermato di frequentare la zona in diverse Testimone_2 occasioni, come a Pasquetta e come ospite del e di Per_3 Parte_1 conoscere bene il fabbricato, di cui ha descritto la composizione, precisando, inoltre, di aver eseguito lavori all'impianto idraulico e di riscaldamento, per i quali gli ha pagato il compenso e per cui ha curato, nel Controparte_10 corso degli anni, la manutenzione sempre su incarico del oltre ad Parte_1 averlo, in più occasioni, visto raccogliere i frutti del fondo.
Infine, il teste ha dichiarato di recarsi abitualmente sulla Testimone_3 proprietà per cui è causa, in quanto è proprietario di un fondo situato 400 metri più avanti rispetto alla stessa;
ha, inoltre, dichiarato di aver curato, negli anni 1993 e 1994, la pulizia del fondo e che, successivamente, dal 1995 in poi, tutti gli anni si è occupato personalmente della pulizia stagionale del fondo, fino al momento della resa testimonianza, prima della raccolta delle castagne, verso luglio o agosto , precisando che, per tale pulizia, utilizza il decespugliatore e che lo stesso gli fornisce della Parte_1 miscela per il relativo utilizzo. Il teste ha, poi, specificato che il Parte_1 pagina 15 di 19 non abita sul fondo, ma ivi si reca regolarmente, precisando di curare lui stesso, per conto dell'opponente, la raccolta delle castagne, provvedendo successivamente alla consegna al medesimo della raccolta, e di essere, fin dalla costruzione del fabbricato, in possesso delle chiavi di casa e della legnaia, che gli vennero consegnate dal per accedere al Parte_1 fabbricato e controllarne il relativo stato.
D'altro canto, non possono assumere significativa rilevanza le risultanze dell'interrogatorio formale del rappresentante legale della società cooperativa, Come noto, infatti, l'unica finalità CP_9 dell'interrogatorio formale è quella di provocare la confessione della parte a cui è deferito, con la conseguente completa irrilevanza di tutte le dichiarazioni, non solo non confessorie, ma che la parte renda e siano a sé favorevoli.
Le risultanze dell'istruttoria orale risultano, altresì, comprovate dalla documentazione versata in atti . Ed infatti, risulta depositata la scrittura privata a far data dalla quale il come confermato dai testi Parte_1 escussi, è stato immesso nel possesso del fondo (cfr. all. a alla produzione di parte opponente), la concessione edilizia n. 639/92, rilasciata dal Comune di
Rofrano proprio a quale presidente p.t. della Parte_3 CP_8
e la successiva voltura del 5/9/1993 in favore di
[...] Controparte_10
(cfr. all. b, c, d, e alla produzione di parte attrice), le documentazioni afferenti all'acquisto di materiali, al pagamento della manodopera per l'edificazione sul terreno ad opera del (cfr. all. r ed s alla Parte_1 produzione di parte opponente), all'allaccio della rete idrica (cfr. all. f) e al pagamento di forniture (cfr. all. t), oltre alla sentenza penale che, nell'assolvere il per il reato di cui all'art. 483 c.p., riteneva Parte_1 insussistente la falsità ideologica della quale era imputato l'opponente per aver dichiarato, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere proprietario del bene oggetto del presente giudizio (cfr. all. g).
Com'è evidente, dunque, la summenzionata documentazione e le succi tate dichiarazioni testimoniali ricevono reciproca corroborazione e consentono di ritenere provata la maturata usucapione. pagina 16 di 19 Va, in proposito, ulteriormente precisato che la domanda afferisce all'accertamento dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c., che matura con il possesso prolungato del bene per 15 anni, per cui non coglie nel segno l'eccezione della banca creditrice nella misura in cui ritiene n on trascorso il ventennio utile all'acquisto del bene per usucapione ordinaria , giacchè, dal 1992 e sino alla data di introduzione dell'opposizione, nel 2010, erano trascorsi 18 anni, tempo ampiamente utile al maturarsi della suddetta usucapione speciale.
Sul punto, come si è anticipato, era, altresì , necessaria la prova che il bene fosse situato in comune montano ed effettivamente funzionale allo svolgimento di attività agricol e;
ebbene, tali assunti, oltre a non essere stati specificamente contestati dal debitore esecutato e d al creditore procedente, hanno ricevuto adeguato riscontro probatorio, tanto con riferimento al primo aspetto (cfr. documentazione di cui all'all. n della produzione di parte opponente), quanto con riguardo al secondo, avendo i testi dichiarato che il raccoglieva i frutti del fondo, che lo stesso Parte_1 era adibito a castagneto, come si è evinto tanto dalla circostanza che il abbia provveduto a far piantare altri due alberi di castagno, oltre Parte_1
a quelli già vegetanti, sul terreno, quanto da quella che, inoltre, egli provvede alla cura dello stesso, sia manutenendolo in vista della raccolta delle castagne, sia facendo effettuare la raccolta stessa, nel periodo dell'anno in cui a tale raccolta si procede.
Dunque, le domande dell'opponente sono da ritenersi fondate e, pertanto, meritano accoglimento, dovendosi dichiarare intervenuta l'usucapione in favore di e, conseg uentemente, illegittima l'esecuzione Controparte_10 cominciata in suo confronto relativamente al bene usucapito.
Nessun provvedimento va, in questa sede, adottato in ordine alle formalità da porre in essere successivamente al deposito della sentenza , trattandosi di adempimenti ed oneri (a titolo di esempio, quelli discendenti dall'art. 2658 c.c., ma cfr. anche, a contrario, art. 2668 c.c.), che spettano alla parte interessata.
pagina 17 di 19 Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate, per il giudizio di opposizione, sulla base dei parametri medi dello scaglione di valore di riferimento, ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 e, per il giudizio di accertamento dell'usucapione, qui riunito, sulla base dei parametri minimi (stante la sussistenza d i domande essenzialmente analoghe a quelle articola te nel precedente giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. e l'esaurimento della trattazione nel deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.), con riferimento alle sole fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria , essendosi proceduti alla riunione dei due giudizi, alla prima udienza successiva al deposito delle memorie integrative ex art. 183, comma 6 c.p.c. (cfr. Cass., sez. III,
10/11/2015, n. 22883).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara, ex art. 1159 bis c.c., l'intervenuto acquisto per usucapione, a favore di Parte_1
della proprietà del fondo rustico con annesso fabbricato , sito
[...] in agro del Comune di Rofrano, alla località “San Leo”, della superficie di mq. 2799, individuato nel C.T. di detto Comune al foglio 31 particella 47 e confinante a sud con via Comunale San Leo, a nord con proprietà della e ad est e ad ovest con Controparte_4 proprietà di;
Persona_1
- Accoglie l'opposizione ex art. 619 c.p.c. articolata da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara illegittima nei suoi confronti la
[...] procedura esecutiva n. 32/2003 R.G.E. Imm. Tribunale di Vallo della
Lucania, promossa dal contro la Controparte_2 [...]
CP_
relativamente all'immobile sito Controparte_4 in agro del Comune di Rofrano, alla località “San Leo”, della superficie di mq. 2799, individuato nel C.T. di detto Comune al foglio 31 particella 47 e confinante a sud con via Comunale San Leo, a nord con pagina 18 di 19 proprietà della e ad est e ad ovest con Controparte_4 proprietà di;
Persona_1
- Condanna e Controparte_1 Controparte_4
in solido tra loro, alla corresponsione, in favore di
[...]
, delle spese di lite, che si liquidano in € 288,00, Parte_1 per esborsi, ed € 5.929,00, per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge.
Vallo della Lucania, 16/2/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 706/2011 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. e dell'avv. FELICE MIRALDI, elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dei predetti difensori
ATTORE/OPPONENTE
contro già (P.IVA Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore , con il P.IVA_1 patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato presso Controparte_3 lo studio del predetto difensore e in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv.
DOMENICO FERRANTE, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore
CONVENUTE/OPPOSTE
pagina 1 di 19 Conclusioni
La parte opponente ha concluso per l'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario in suo favore e, per l'effetto, per l'accoglimento dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., con vittoria di spese.
Le parti opposte hanno concluso per il rigetto della domanda e dell'opposizione, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 5/11/2010, proponeva Parte_1 opposizione, con contestuale istanza di sospensione, all'esecuzione di cui alla procedura esecutiva immobiliare n. 32/2003 R.G.E. , promossa dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania dal (già Controparte_2 [...] ed oggi per il recupero di un credito CP_5 Controparte_1 vantato dal predetto istituto nei confronti della società cooperativa
Controparte_4
In particolare, la parte ricorrente evidenziava: che il lotto n. 10 di detta procedura - un terreno della superficie di mq. 2799 con sovrastante fabbricato, sito nel Comune di Rofrano alla località “San Leo”, riportato in
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 31, particella 47 e confinante a sud con via Comunale San Leo, a nord con proprietà della CP_4
e ad est e ad ovest con proprietà di ” - non era di
[...] Persona_1 proprietà della , bensì del ricorrente medesimo, in virtù, CP_4 innanzitutto, di scrittura privata del 27/6/1992, tra l'opponente medesimo ed il debitore esecutato, con la quale quest'ultima trasferiva al primo il bene per cui è causa, e, comu nque, in virtù di acquisto a titolo originario ex art. 1159 bis c.c., maturato in forza di possesso pubblico, pacifico, continuato ed ininterrotto, protrattosi per oltre quindici anni, del fondo de quo, ubicato in comune classificato ex lege montano;
che il proprio possesso aveva avuto inizio in data 27/6/1992, avendo acquistato l'immobile in forza di scrittura privata, per il prezzo di £ 500.000, dai soci della cooperativa
, CP_4 Parte_3 Parte_4 Parte_5 pagina 2 di 19 e;
che, nella stessa data, si immetteva Parte_6 Controparte_6 nel possesso esclusivo del terreno e provvedeva, di lì a poco, ad edificare sul medesimo, a proprie esclusive cure e spese, un fabbricato da adibire ad impianto produttivo, in virtù di concessione edilizia n. 639/1992 ; che, nel corso dell'anno 1993, provvedeva ad allacciare detto fabbricato alla rete idrica, nonché, successivamente, a difendersi dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania nel processo penale n. 811/1996 R . (R.G. n. 247/99), nel CP_7 cui ambito egli veniva assolto con sentenza n. 348/2004; che, da allora e fino ad oggi, provvedeva al pagamento delle relative forniture idriche ed elettriche;
che, nel corso degli anni, aveva costantemente fatto eseguire, a sue esclusive cura e spese, la pulizia e la manutenzione del terreno agricolo e delle piante fruttifere di vario tipo che ivi vegetano;
che, inoltre, nel corso dell'anno 1994, aveva curato l'innesto di due dei castagni vegetanti sul predetto fondo, sul quale si reca regolarmente, oltre che per le operazioni colturali richieste, anche per passare dei momenti di convivialità e di festa con parenti ed amici.
Si costituivano in giudizio il quale creditore Controparte_2 procedente, e la quale debitore Controparte_8 esecutato, contestando le deduzioni e le domande del ricorrente ed opponendosi alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva limitatamente al bene de quo.
Con provvedimento reso a seguito della disposta udienza di comparizione delle parti, il G.E. del Tribunale di Vallo della Lucania sospendeva l'esecuzione limitatamente a detto bene, concedendo il termine di trenta giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 23/3/2011 e regolarmente notificato, in ottemperanza a quanto disposto d al G.E., Parte_1 introduceva il presente giudizio di merito, insistendo , ancora una volta, per l'accoglimento dell'opposizione proposta.
Con comparsa di risposta depositata in data 22/7/2011, si costituiva la sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_8 della domanda attorea. pagina 3 di 19 In particolare, la società cooperativa eccepiva: che , in via preliminare, avverso il pignoramento immobiliare era stato presentato ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; che, con riferimento alla posizione dell'odierno opponente, la vendita che sarebbe avvenuta in forza di scrittura privata non risulta da alcun documento della società , né, tantomeno, da alcun rogito notarile;
che, pertanto, il terreno per cui è CP_ causa, apparteneva alla Controparte_4
Su tali basi, la società cooperativa concludeva affinché il Tribunale volesse rigettare la domanda dell'opponente, con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta depositata in data 25/7/2011, si costituiva in giudizio il che contestava in fatto e in diritto la Controparte_2 prospettazione attorea.
In particolare, il deduceva: che la scrittura privata, Controparte_2 in virtù della quale l'opponente dichiarava di aver acquistato il lotto oggetto di esecuzione, non era mai stata trascritta e, in ogni caso, essa era successiva alla prima iscrizione ipotecaria a favore del Controparte_2 che, nella suddetta scrittura privata , vi era espressa menzione dell'ipoteca gravante sul bene oggetto di esecuzione;
che, in merito alla domanda di usucapione, non era dimostrato il possesso continuativo in favore dell'opponente e, anche laddove fosse dimostrato, tale possesso non sarebbe opponibile al creditore procedente, in virtù del diritto di ipoteca regolarmente costituito e della trascrizione del pignoramento, precedente anche alla pretesa maturata usucapione in favore dell'opponente.
All'udienza del 16/9/2011, il giudizio veniva dichiarat o interrotto a seguito della morte dell'avv. Silverio Marchetti, procuratore dell'opponente.
Riassunto il giudizio con il patrocinino di un nuovo procuratore, con provvedimento emesso in data 30/1/2015, al presente giudizio n. 706/2011
R.G. veniva riunito il giudizio n. 1883/2013 R.G., nell'ambito del quale chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto Parte_1
a titolo originario, ex art. 1159 bis c.p.c., del bene pignorato ed oggetto della già proposta opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa dal
Controparte_2 pagina 4 di 19 Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società cooperativa, e mediante la prova testimoniale, come CP_9 ammessa.
A seguito di una serie di rinvii per carico di ruolo, mutato più volte il magistrato, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva in decisione, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica .
La controversia ha ad oggetto l'opposizione del terzo, Parte_1 all'esecuzione immobiliare posta in essere dal creditore Controparte_2
(oggi contro la società cooperativa Controparte_1 CP_4
Inoltre, a seguito dell'avvenuta riunione del giudizio n. 1883/2013 R.G.,
l'odierno opponente chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario del terreno oggetto della stessa esecuzione.
Preliminarmente, pare opportuno brevemente evidenziare che l'opposizione di terzo, disciplinata dall'art. 619 cod. proc. civ., è normalmente volta a sottrarre agli sviluppi dell'esecuzione, prima fra tutti la vendita, uno dei beni che ne sono oggetto, mediante un accertamento, tendenzialmente incidentale e non idoneo al giudicato, della sussistenza del diritto reale sul bene stesso, vantato dall'opponente, terzo estraneo alla procedura esecutiva
(cfr. ex multis Cass. 15 dicembre 1980, n. 6497; Cass. 25 maggio 1978, n.
2639).
La domanda di opposizione proposta ai sensi dell'art. 619 c.p.c. dà vita, dunque, ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo dalla prima fase svolta dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, nella quale l'onere di dimostrare la titolarità del diritto preteso dal terzo sul bene resta a carico dell'attore
(cfr. Cass. n. 15278/2003). Ed infatti, l'opposizione di terzo introduce un'azione di accertamento negativo del diritto del creditore pignorante di procedere all'espropriazione forzata dei beni pignorati (cfr. Cass. n.
5789/1982), sebbene, in tale giudizio, il terzo non sia legittimato ad eccepire pagina 5 di 19 i vizi della procedura che potrebbero , a loro volta, legittimare la proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi e ad impugnare la validità del titolo posto a base dell'esecuzione (cfr. Cass. n. 10810/2000).
A differenza dell'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 c.p.c., tesa a contestare l'an della procedura esecutiva e, dunque, il diritto stesso posto alla base dell'esecuzione forzata e, parimenti, a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art.617 c.p.c., diretta a lamentarne il quomodo,
l'opposizione di terzo è finalizzata ad accertare la proprietà, in capo al terzo, di un bene oggetto di pignoramento o la sussistenza di altro diritto reale minore, che il terzo stesso pretenda di avere sul bene staggito.
L'azione di opposizione di terzo nel procedimento esecutivo non è propriamente un'azione reale di rivendica, ma un'azione personale del terzo di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto e nei confronti del terzo che sullo stesso vanti un diritto che possa ritenersi prevalente su quello che compete al creditore procedente;
in altri termini, il suo solo fine è quello di sottrarre all'espropriazione un bene su cui il terzo vanta un diritto reale, ma l'onere di provare il diritto del terzo opponente , al fine di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione attiene al fatto costitutivo della pretesa ed è, quindi, a carico dell'attore.
Ciò posto, deve ulteriormente osservarsi che "in tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell'art. 619 cod. proc. civ. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell'opposizione per effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l'esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo”. (Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 2009, n. 27668), sicché,
l'opponente, dichiaratosi proprietario del bene pignorato per averlo usucapito, è legittimato a proporre l'opposizione.
pagina 6 di 19 Peraltro, per quanto, come evidenziato, l'accertamento del diritto reale vantato dal terzo sia, nel giudizio instaurato ex art. 619 c.p.c., solo incidentale rispetto alla proposta opposizione – e, dunque, tendenzialmente inidoneo ad assumere forza di giudicato – nel caso di specie è riunito al presente giudizio quello recante n. 1883/2013 R.G., appositamente instaurato per l'accertamento e la conseguente declaratoria di intervenuta usucapione in favore del terzo opponente. Pertanto, il Tribunale è tenuto a vagliarne i presupposti applicativi in via, non solo incidentale, ma anche principale.
Sul punto deve qui evidenziarsi che l'eccezione di improcedibilità articolata dal creditore procedente per non avere il terzo opponente esperito la procedura di mediazione obbligatoria è inammissibile e, comunque, infondata. Ed invero, l'improcedibilità deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro il termine preclusivo della prima udienza successiva alla proposizione della domanda il cui oggetto afferisce ad una delle materie sottoposte a mediazione obbligatoria e, nel caso di specie, nessuna eccezione era stata sollevata in merito;
del resto, la domanda volta direttamente all'accertamento dell'usucapione è stata oggetto di un diverso giudizio, qui riunito, nel cui ambito la suddetta procedura era stata regolarmente esperita.
Sempre in via preliminare, è opportuno vagliare le eccezioni articolate dal creditore procedente per quel che attiene , da un lato, l'usucapibilità del bene successivamente al pignoramento e, dall'altro, la priorità delle trascrizioni ipotecarie a favore della banca rispetto alla trascrizione della scrittura privata dalla quale sarebbe scaturito il passaggio di titolarità del bene oggetto di causa dal debitore esecutato al terzo opponente (mai trascritta) o, comunque, l'inopponibilità dell'acquisto eventualmente realizzatosi, proprio in virtù delle suddette trascrizioni ipotecarie.
Ebbene, dal primo punto di vista, l'eccezione, in primo luogo, pare essere stata rinunciata dalla banca, nella misura in cui, in sede di comparsa conclusionale, è stato espressamente dichiarato che “il riconoscimento dell'usucapione ordinaria con decorrenza dalla data della scrittura privata pagina 7 di 19 del 1992 va rigettato perchè il termine dei 20 anni, pur potendo maturare successivamente al pignoramento, come ritenuto dalla giurisprudenza (…)”
(cfr. pag. 10 comparsa conclusionale depositata da Intesa San Paolo, già
, per cui l'assunto inizialmente sostenuto dalla stessa è Controparte_2 contrastato da quanto evidenziato in sede di conclusionali;
del resto, per quanto già innanzi evidenziato, è vero che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in pendenza della procedura esecutiva, è ben possibile che si realizzi, a favore del terzo, l'acquisto a titolo originario in suo favore, salvo che l'inizio della procedura esecutiva o il suo protrarsi non comporti uno spossessamento del terzo, a favore, a titolo di esempio, del custode giudiziario, circostanza, questa, che non ha ricevuto, nel caso di specie, alcun riscontro probatorio.
Con riferimento al secondo aspetto, poi, dirimente appare un'ulteriore considerazione, parimenti attinente alla natura dell'usucapione ed alla valorizzazione dell'istituto, fondato sulla tutela del possesso quale situazione di fatto, cui si ricollegano, al ricorrere dei presupposti normativi che in seguito meglio saranno esplicati, effetti di diritto.
Ed infatti, partendo dal noto presupposto, ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “se un terzo possiede un immobile senza titolo trascritto, il compimento della usucapione estingue le iscrizioni ipotecarie iscritte o rinnovate al nome del precedente proprietario, quantunque non siano parente, precisando che tale effetto deve farsi risalire non già ad una usucapione libertatis, ma alla efficacia retroattiva della usucapione” (su tutte, Cass., sez. II, 28/6/2000, n. 8792), è opportuno rimarcare che il principio di retroattività dell'usucapione è, ormai pacificamente, considerato come immanente all'essenza stessa dell'istituto, poiché, nel privare di rilevanza gli atti dispositivi del vero proprietario, anche in pendenza del termine utile ad usucapire, conferisce centralità al fatto del possesso – prolungato e caratterizzato dai requisiti normativamente previsti – la cui tutela giuridica, in quanto volta all'antica esigenza di pacificare i contrasti tra i consociati, evitando il ricorso al “farsi giustizia da sé”, costituisce la ratio stessa dell'usucapione. pagina 8 di 19 Come si è giustamente sostenuto, conferire prevalenza agli atti dispositivi del vero proprietario significherebbe nemmeno introdurre fittiziamente un'ipotesi di interruzione dell'usucapione, non prevista normativamente, ma, addirittura, prevederne un ulteriore presupposto: vorrebbe, cioè, dire che l'acquisto a titolo originario si realizza solo ed in quanto il vero proprietario non compia alcun atto dispositivo sul bene, pur sostanzialmente, di fatto, disinteressandosene, durante tutto il tempo utile ad usucapire, di tal che il presupposto del possesso prolungato verrebbe in sostanza sostituito dalla rilevanza dei rapporti tra proprietario e possessore usucapiente.
Particolarmente significativo, in proposito, appare un passaggio della succitata pronuncia di legittimità, che, nella esposizione delle ragioni sistematiche e storiche sottese al raggiungimento delle relative conclusioni, evidenzia: “È significativo, poi, il fatto che nel progetto preliminare del secondo libro del codice civile l'articolo 365, in materia di beni registrati, disponeva la salvezza dei "diritti acquistati dai terzi verso il vero proprietario anteriormente alla pubblicazione della domanda od eccezione tendente a far dichiarare verificata la prescrizione acquisitiva" e ciò in vista dell'iniquità di una soluzione "che sacrifica coloro che acquistano da chi aveva il potere di disporre di fronte a coloro che acquistano da chi a quel momento tale potere non aveva". La disposizione suscitò critiche e dubbi vari tanto in dottrina quanto all'interno della Commissione delle Assemblee legislative e venne soppressa come quella che "avrebbe annullato praticamente l'efficacia della usucapione, poiché avrebbe costretto colui che ha usucapito ad iniziare in ogni caso un giudizio per l'accertamento del suo acquisto, per evitare il pericolo che, malgrado l'avvenuta usucapione, l'ex dominus potesse ancora costituire diritto sulla cosa". Così la Relazione del
(n. 1074), ove si aggiunge come con tale disposizione le Persona_2 esigenze della pubblicità avrebbero annullato un'altra fondamentale esigenza, che è quella di non attenuare l'efficacia dell'usucapione, la quale resta sempre il mezzo migliore per rimediare alle inevitabili lacune del nostro sistema di pubblicità” (Cass. cit. n. 8792/00). pagina 9 di 19 Del resto, nemmeno è un caso che, ferma la pacifica applicabilità all'usucapione della disciplina sulla interruzione e sulla sospensione della prescrizione, per l'espresso rinvio contenuto nell'art. 1165 c.c., a cagione della nota affinità che avvince due diversi aspetti – acquisitivo ed estintivo
– della prescrizione, la giurisprudenza di legittimità abbia, però, chiarito che “In tema di usucapione, il rinvio dell'articolo 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione in generale e, in particolare, a quelle relative alle cause di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente” (ex multis Cass., sez. II, 23/12/2010, n. 26018). Proprio per tale motivo, nessuna rilevanza possono assumere ai fini della decisione sulla domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione gli atti di costituzione di ipoteche compiuti dal proprietario del bene, non comportando questi alcun trasferimento dello "ius possessionis" che il possessore continua ad esercitare, né può riconoscersi effetto interruttivo al processo di esecuzione promosso dai creditori nei confronti del proprietario del bene (cfr. Cass., sez. II, 14/11/2000, n. 14733).
In altri termini, dunque, l'acquisto di un bene a titolo originario, per sua stessa natura, ne comporta l'acquisizione al patrimonio dell'usucapiente senza pesi, che non siano insiti nel possesso per come esercitato (come potrebbe, in ipotesi, avvenire nel caso della sussistenza di diritti reali di godimento che limitino, in nuce, anche il possesso dell'usucapiente), con la conseguenza che il bene, non soltanto viene acquisito libero dai diritti reali di garanzia costituiti dal precedente proprietario, ma, altresì, che l'eventuale costituzione di tali diritti, in pendenza del tempo utile ad usucapire, è del tutto irrilevante, poiché inidonea all'interruzione del possesso.
pagina 10 di 19 Vale la pena evidenziare, solo a conferma di quanto evidenziato, che la
Suprema Corte, proprio partendo dal presupposto che l'acquisto per usucapione estingue le ipoteche costituite dal vero proprietario, ha affermato la qualifica di litisconsorte necessario, nel giudizio di accertamento di usucapione, del creditore ipotecario, con conseguente inopponibilità – in questo caso sì – dell'eventuale accertamento giudiziale tra usucapiente e proprietario al terzo creditore ipotecario .
Infine e proprio per tali ragioni, del tutto irrilevante è la priorità delle iscrizioni ipotecarie rispetto, innanzitutto, per quanto evidenziato, alla domanda di accertamento dell'usucapione e, evidentemente, anche rispetto alla scrittura privata che avrebbe trasferito il bene dal debitore esecutato al terzo opponente.
Tale scrittura, infatti, per quanto sia stata, in sede di opposizione, valorizzata per dimostrare il passaggio di proprietà del bene in capo all'opponente, è stata, ai fini dell'accertamento dell'usucapione, prodotta ed
è ad essa stata conferita rilevanza allo scopo di conferire certezza al termine iniziale a partire dal quale sarebbe maturata l'usucapione, per cui, al di fuori di tale aspetto, essa non rileva e non può, pertanto, a fortiori, assumere significatività la relativa mancata trascrizione.
Nonostante, dunque, l'opposizione sia fondata, in via principale, sull'acquisto del bene a titolo derivativo, ritiene il Tribunale di procedere prioritariamente al vaglio della sussistenza dei requisi ti per l'accertamento dell'usucapione, in applicazione del principio della “ragione più liquida”.
Venendo, infatti, al merito dei presupposti necessari all'accertamento dell'usucapione, giova evidenziare, in punto di diritto, quanto segue.
L'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un
“corpus”, accompagnata dall'“animus possidendi”, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto , di volta in volta, dalle singole disposizioni in materia . Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di pagina 11 di 19 tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio (o del diverso periodo normativamente previsto), nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per un dato lasso temporale, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
L'attore, inoltre, deve fornire anche una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e d attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire, per il titolare della cosa, come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il “corpus” quanto l'“animus”, in quanto solo la relativa sussistenza, corrispondente all'esercizio del diritto reale, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà. ( cfr. ex multis sent. Cass.
18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152 ; sent. Cass. 20.9.2007 n.
19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863).
Tale onere probatorio, così delineato con riferimento alla dimostrazione dell'usucapione ordinaria, è, poi, tendenzialmente aggravato nel momento in cui la domanda sia rivolta all'accertamento di una delle fattispecie, normativamente previste, di usucapione speciale, poiché tende a controbilanciare il necessario decorrere di un lasso di tempo inferiore rispetto a quello previsto per l'usucapione ordinaria. pagina 12 di 19 Così, con riferimento alla fattispecie, che viene in rilievo nel caso di specie, di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, legislativamente prevista dall'art. 1159 bis c.c., è opportuno precisare quanto segue.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare, a più riprese, che “Per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'articolo 1159-bis del Cc - introdotta dalla legge 346/1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo - non
è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere a oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata e organizzata, che sia destinata e ordinata a una propria vicenda produttiva. Deriva da quanto precede, pertanto, che l'articolo 1159- bis del Cc non è applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'articolo 1158 del Cc, né in base a un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parti di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva” (Cass., sez. II, 13/6/2018,
n. 15504; Cass., sez. II, 28/8/2017, n. 20451).
Pertanto, è necessario che il fondo rustico, che si pretende essere stato usucapito in virtù del disposto dell'art. 1159 bis c.c., oltre ad essere situato in comune montano – ovvero in comune non montano qualora il relativo reddito dominicale non superi i limiti di cui alla l. n. 97/1994 – sia effettivamente e concretamente destinato ad attività agricola , “per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la "ratio" della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario pagina 13 di 19 e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione” (Cass., sez. II, 14/12/2022, n. 36626).
Trasfondendo tali principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che le domande siano fondate e meritino, pertanto, accoglimento.
Deve, invero, rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà dell'immobile oggetto di esecuzione per usucapione è risultato fondato, in quanto , dalle risultanze processuali, è emersa prova rassicurante del possesso utile al maturarsi dell'usucapione dell'opponente nei modi e nei termini sopra descritti.
I testi escussi, infatti, le cui dichiarazioni sono state corroborate dalla documentazione in atti, hanno confermato sia la data a decorrere dalla quale è iniziato il pacifico possesso di , sia la decorrenza Parte_1 dello stesso per il tempo necessario a determinare l'avvenuta usucapione.
Innanzitutto, deve rigettarsi l'eccezione di inattendibilità dei testi escussi, articolata dal creditore procedente. Ed infatti, ferma la pacifica irrilevanza, di per sé, dei rapporti di affinità e finanche di parentela tra le parti ed i testimoni, è opportuno brevemente sottolineare che i rapporti di lavoro rilevanti ai predetti fini sono quelli attuali e continuativi, che dimostrino la sussistenza di un interesse di natura economica del testimone nell'esito della controversia, ciò che non può, ovviamente, sussistere nel caso in cui il teste escusso lavori saltuariamente ed occasionalmente per la parte o, addirittura, abbia per essa svolto singole e circostanziate attività lavorative in un tempo passato e non sia portatore, come nel caso di specie, di alcun interesse all'esito del giudizio.
In particolare, il teste ha dichiarato di essere stato Parte_3
Presidente della al momento della stipula della Controparte_4 scrittura privata conclusa con il in data 27/6/1992, sottoscritta Parte_1 insieme ad altri soci, precisando che, a far data dalla stipula, egli era stato immesso nel possesso del bene oggetto di causa . ha, inoltre, Pt_3 precisato di aver ricoperto anche il ruolo di direttore dei lavori all'inizio della costruzione del fabbricato e ha ricordato che, al momento della sottoscrizione, era stata rilasciata , dal Comune di Rofrano, una licenza per pagina 14 di 19 la costruzione del fabbricato a favore della , successivamente CP_4 volturata a Inoltre, il teste ha confermato che, durante Parte_1 il suo mandato di presidente della , quest'ultima non ha mai CP_4 sostenuto alcuna spesa per l'edificazione del fabbricato.
Analogamente, il teste ha confermato di essersi occupato Testimone_1 personalmente della costruzione del fabbricato , per il quale è stato pagato dall'opponente, il quale provvedeva anche al pagamento dei materiali per la costruzione, e che il possesso del è perdurato ininterrotto almeno Parte_1 dal 1993, in quanto ogni anno l'opponente lo contatta per la manutenzione delle canalizzazioni e della copertura, a causa della vicinanza delle piante al fabbricato.
Anche il teste che all'epoca era socio della , ha Parte_6 CP_4 confermato la cessione del terreno all'odierno opponente mediante una scrittura privata, riferendo, inoltre, di aver curato, su richiesta di l'innesto di due piante di castagno nel terreno, piante che sono Parte_1 ancora presenti oggi davanti al fabbricato.
Il teste , poi, ha confermato di frequentare la zona in diverse Testimone_2 occasioni, come a Pasquetta e come ospite del e di Per_3 Parte_1 conoscere bene il fabbricato, di cui ha descritto la composizione, precisando, inoltre, di aver eseguito lavori all'impianto idraulico e di riscaldamento, per i quali gli ha pagato il compenso e per cui ha curato, nel Controparte_10 corso degli anni, la manutenzione sempre su incarico del oltre ad Parte_1 averlo, in più occasioni, visto raccogliere i frutti del fondo.
Infine, il teste ha dichiarato di recarsi abitualmente sulla Testimone_3 proprietà per cui è causa, in quanto è proprietario di un fondo situato 400 metri più avanti rispetto alla stessa;
ha, inoltre, dichiarato di aver curato, negli anni 1993 e 1994, la pulizia del fondo e che, successivamente, dal 1995 in poi, tutti gli anni si è occupato personalmente della pulizia stagionale del fondo, fino al momento della resa testimonianza, prima della raccolta delle castagne, verso luglio o agosto , precisando che, per tale pulizia, utilizza il decespugliatore e che lo stesso gli fornisce della Parte_1 miscela per il relativo utilizzo. Il teste ha, poi, specificato che il Parte_1 pagina 15 di 19 non abita sul fondo, ma ivi si reca regolarmente, precisando di curare lui stesso, per conto dell'opponente, la raccolta delle castagne, provvedendo successivamente alla consegna al medesimo della raccolta, e di essere, fin dalla costruzione del fabbricato, in possesso delle chiavi di casa e della legnaia, che gli vennero consegnate dal per accedere al Parte_1 fabbricato e controllarne il relativo stato.
D'altro canto, non possono assumere significativa rilevanza le risultanze dell'interrogatorio formale del rappresentante legale della società cooperativa, Come noto, infatti, l'unica finalità CP_9 dell'interrogatorio formale è quella di provocare la confessione della parte a cui è deferito, con la conseguente completa irrilevanza di tutte le dichiarazioni, non solo non confessorie, ma che la parte renda e siano a sé favorevoli.
Le risultanze dell'istruttoria orale risultano, altresì, comprovate dalla documentazione versata in atti . Ed infatti, risulta depositata la scrittura privata a far data dalla quale il come confermato dai testi Parte_1 escussi, è stato immesso nel possesso del fondo (cfr. all. a alla produzione di parte opponente), la concessione edilizia n. 639/92, rilasciata dal Comune di
Rofrano proprio a quale presidente p.t. della Parte_3 CP_8
e la successiva voltura del 5/9/1993 in favore di
[...] Controparte_10
(cfr. all. b, c, d, e alla produzione di parte attrice), le documentazioni afferenti all'acquisto di materiali, al pagamento della manodopera per l'edificazione sul terreno ad opera del (cfr. all. r ed s alla Parte_1 produzione di parte opponente), all'allaccio della rete idrica (cfr. all. f) e al pagamento di forniture (cfr. all. t), oltre alla sentenza penale che, nell'assolvere il per il reato di cui all'art. 483 c.p., riteneva Parte_1 insussistente la falsità ideologica della quale era imputato l'opponente per aver dichiarato, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere proprietario del bene oggetto del presente giudizio (cfr. all. g).
Com'è evidente, dunque, la summenzionata documentazione e le succi tate dichiarazioni testimoniali ricevono reciproca corroborazione e consentono di ritenere provata la maturata usucapione. pagina 16 di 19 Va, in proposito, ulteriormente precisato che la domanda afferisce all'accertamento dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c., che matura con il possesso prolungato del bene per 15 anni, per cui non coglie nel segno l'eccezione della banca creditrice nella misura in cui ritiene n on trascorso il ventennio utile all'acquisto del bene per usucapione ordinaria , giacchè, dal 1992 e sino alla data di introduzione dell'opposizione, nel 2010, erano trascorsi 18 anni, tempo ampiamente utile al maturarsi della suddetta usucapione speciale.
Sul punto, come si è anticipato, era, altresì , necessaria la prova che il bene fosse situato in comune montano ed effettivamente funzionale allo svolgimento di attività agricol e;
ebbene, tali assunti, oltre a non essere stati specificamente contestati dal debitore esecutato e d al creditore procedente, hanno ricevuto adeguato riscontro probatorio, tanto con riferimento al primo aspetto (cfr. documentazione di cui all'all. n della produzione di parte opponente), quanto con riguardo al secondo, avendo i testi dichiarato che il raccoglieva i frutti del fondo, che lo stesso Parte_1 era adibito a castagneto, come si è evinto tanto dalla circostanza che il abbia provveduto a far piantare altri due alberi di castagno, oltre Parte_1
a quelli già vegetanti, sul terreno, quanto da quella che, inoltre, egli provvede alla cura dello stesso, sia manutenendolo in vista della raccolta delle castagne, sia facendo effettuare la raccolta stessa, nel periodo dell'anno in cui a tale raccolta si procede.
Dunque, le domande dell'opponente sono da ritenersi fondate e, pertanto, meritano accoglimento, dovendosi dichiarare intervenuta l'usucapione in favore di e, conseg uentemente, illegittima l'esecuzione Controparte_10 cominciata in suo confronto relativamente al bene usucapito.
Nessun provvedimento va, in questa sede, adottato in ordine alle formalità da porre in essere successivamente al deposito della sentenza , trattandosi di adempimenti ed oneri (a titolo di esempio, quelli discendenti dall'art. 2658 c.c., ma cfr. anche, a contrario, art. 2668 c.c.), che spettano alla parte interessata.
pagina 17 di 19 Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate, per il giudizio di opposizione, sulla base dei parametri medi dello scaglione di valore di riferimento, ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 e, per il giudizio di accertamento dell'usucapione, qui riunito, sulla base dei parametri minimi (stante la sussistenza d i domande essenzialmente analoghe a quelle articola te nel precedente giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. e l'esaurimento della trattazione nel deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.), con riferimento alle sole fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria , essendosi proceduti alla riunione dei due giudizi, alla prima udienza successiva al deposito delle memorie integrative ex art. 183, comma 6 c.p.c. (cfr. Cass., sez. III,
10/11/2015, n. 22883).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara, ex art. 1159 bis c.c., l'intervenuto acquisto per usucapione, a favore di Parte_1
della proprietà del fondo rustico con annesso fabbricato , sito
[...] in agro del Comune di Rofrano, alla località “San Leo”, della superficie di mq. 2799, individuato nel C.T. di detto Comune al foglio 31 particella 47 e confinante a sud con via Comunale San Leo, a nord con proprietà della e ad est e ad ovest con Controparte_4 proprietà di;
Persona_1
- Accoglie l'opposizione ex art. 619 c.p.c. articolata da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara illegittima nei suoi confronti la
[...] procedura esecutiva n. 32/2003 R.G.E. Imm. Tribunale di Vallo della
Lucania, promossa dal contro la Controparte_2 [...]
CP_
relativamente all'immobile sito Controparte_4 in agro del Comune di Rofrano, alla località “San Leo”, della superficie di mq. 2799, individuato nel C.T. di detto Comune al foglio 31 particella 47 e confinante a sud con via Comunale San Leo, a nord con pagina 18 di 19 proprietà della e ad est e ad ovest con Controparte_4 proprietà di;
Persona_1
- Condanna e Controparte_1 Controparte_4
in solido tra loro, alla corresponsione, in favore di
[...]
, delle spese di lite, che si liquidano in € 288,00, Parte_1 per esborsi, ed € 5.929,00, per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge.
Vallo della Lucania, 16/2/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 19 di 19