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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3401/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3401/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 18 giugno 2025 ad ore 12:52 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per il legale rappresentante on l'avv. RUGGIERO ROBERTO Parte_1 CP_2
Per l'avv. COLELLA PATRIZIA CP_1
Preliminarmente l'avv. Colella fa presente che gli uffici competenti, sentiti per le vie brevi hanno confermato che l'importo dovuto dalla società ricorrente e ricalcolato dall' è quello di cui alla CP_1 memoria di costituzione.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Colella insiste per l'ammissione delle prove richieste non ammesse.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3401/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUGGIERO ROBERTO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA EDILIO RAGGIO 11/6 SC. B 16124 GENOVApresso il difensore avv. RUGGIERO ROBERTO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_2
SILVANO ( ) ; ( ) ; , elettivamente C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2023 citava a giudizio davanti al Parte_1 CP_1
Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro chiedendo l'accertamento dell'inesistenza o comunque il ricalcolo della obbligazione contributiva azionata con avviso di addebito n. 341 2023
00010089 33 000 notificato il 20.10.2023
CP_ si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa all'odierna udienza con sentenza e contestuale motivazione
L'interposizione fittizia
L'obbligo contributivo azionato da trae origine dalla qualificazione come appalti di mera CP_1
manodopera degli appalti formalmente di servizi stipulati dalla opponente dapprima Parte_1
con Hydra SR (dal 15.05.2018) e successivamente con (dal 9 marzo 2020). Parte_3
La riqualificazione degli appalti ( effettuata nell'ambito del verbale unico di accertamento e notificazione citato in atti) appare corretta .
Deve premettersi che l'attuale formulazione dell'art 29 Dlvo 276 del 2003 ai fini della genuinità
1 dell'appalto non richiede necessariamente che l'appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, ma presuppone "l'organizzazione dei mezzi necessari" che deve commisurarsi, in concreto, "alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto", ovverosia alla tipologia di attività oggetto di contratto.
Ne consegue che negli appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali cd.
"pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. "leggeri" in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti, organizzati e diretti dallo stesso appaltatore, in maniera autonoma (cfr. Cass. 27/11/2018 n.30694).
Nel caso di specie è pacifico che entrambi gli appalti erano stati organizzati in concreto prevedendo esclusivamente l'utilizzo delle attrezzature di proprietà dell'appaltante ( noleggiate agli appaltatori al prezzo di soli € 1.500 al mese ) e di forza lavoro già impiegata dall'appaltante passata alle dipendenze degli appaltatori.
E' risultato inoltre che dopo il passaggio all'appaltatore tale forza lavoro ha continuato a svolgere le medesime mansioni nell'ambito di una immutata organizzazione del lavoro e della produzione
(sul punto hanno concordato tutti i testi escussi;
la circostanza emerge anche dalla dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori nell'immediatezza dei fatti).
Non si comprende, dunque, né parte opponente l'ha chiarito nelle sue difese, in cosa si sarebbe concretizzata l'autonomia organizzativa degli appaltatori , atteso che - dopo il cambio di appalto- il ciclo produttivo ha continuato a svolgersi senza alcun cambiamento significativo ( diverso dalla mera titolarità dei rapporti di lavoro)
Tanto basta a motivare la ritenuta correttezza dell'attribuzione della titolarità dei rapporti di lavoro in capo alla odierna opponente.
Quantificazione dei contributi e delle sanzioni
Le contestazioni di parte ricorrente riguardanti la posizione dei lavoranti a domicilio e l'applicazione delle sanzioni con il tasso di evasione sono state accolte da che, in corso di CP_1 giudizio ha riquantificato il credito in complessivi €. 468.348,09 a fronte di €. 590.542,00 azionati nell'avviso di addebito opposto.
Ciò comporta l'inefficacia dell'avviso di addebito per la parte eccedente €. €. 468.348,09 ai sensi del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si
2 contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute”, Cass. n.
19502/09 conformi n. 27824/09, n. 420/14.
Spese
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso nell'ambito della somma portata dall'avviso di addebito opposto, dichiara esigibile solo la somma di €. 468.348,09 oltre accessori compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 18 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3401/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 18 giugno 2025 ad ore 12:52 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per il legale rappresentante on l'avv. RUGGIERO ROBERTO Parte_1 CP_2
Per l'avv. COLELLA PATRIZIA CP_1
Preliminarmente l'avv. Colella fa presente che gli uffici competenti, sentiti per le vie brevi hanno confermato che l'importo dovuto dalla società ricorrente e ricalcolato dall' è quello di cui alla CP_1 memoria di costituzione.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Colella insiste per l'ammissione delle prove richieste non ammesse.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3401/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUGGIERO ROBERTO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA EDILIO RAGGIO 11/6 SC. B 16124 GENOVApresso il difensore avv. RUGGIERO ROBERTO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_2
SILVANO ( ) ; ( ) ; , elettivamente C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2023 citava a giudizio davanti al Parte_1 CP_1
Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro chiedendo l'accertamento dell'inesistenza o comunque il ricalcolo della obbligazione contributiva azionata con avviso di addebito n. 341 2023
00010089 33 000 notificato il 20.10.2023
CP_ si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa all'odierna udienza con sentenza e contestuale motivazione
L'interposizione fittizia
L'obbligo contributivo azionato da trae origine dalla qualificazione come appalti di mera CP_1
manodopera degli appalti formalmente di servizi stipulati dalla opponente dapprima Parte_1
con Hydra SR (dal 15.05.2018) e successivamente con (dal 9 marzo 2020). Parte_3
La riqualificazione degli appalti ( effettuata nell'ambito del verbale unico di accertamento e notificazione citato in atti) appare corretta .
Deve premettersi che l'attuale formulazione dell'art 29 Dlvo 276 del 2003 ai fini della genuinità
1 dell'appalto non richiede necessariamente che l'appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, ma presuppone "l'organizzazione dei mezzi necessari" che deve commisurarsi, in concreto, "alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto", ovverosia alla tipologia di attività oggetto di contratto.
Ne consegue che negli appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali cd.
"pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. "leggeri" in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti, organizzati e diretti dallo stesso appaltatore, in maniera autonoma (cfr. Cass. 27/11/2018 n.30694).
Nel caso di specie è pacifico che entrambi gli appalti erano stati organizzati in concreto prevedendo esclusivamente l'utilizzo delle attrezzature di proprietà dell'appaltante ( noleggiate agli appaltatori al prezzo di soli € 1.500 al mese ) e di forza lavoro già impiegata dall'appaltante passata alle dipendenze degli appaltatori.
E' risultato inoltre che dopo il passaggio all'appaltatore tale forza lavoro ha continuato a svolgere le medesime mansioni nell'ambito di una immutata organizzazione del lavoro e della produzione
(sul punto hanno concordato tutti i testi escussi;
la circostanza emerge anche dalla dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori nell'immediatezza dei fatti).
Non si comprende, dunque, né parte opponente l'ha chiarito nelle sue difese, in cosa si sarebbe concretizzata l'autonomia organizzativa degli appaltatori , atteso che - dopo il cambio di appalto- il ciclo produttivo ha continuato a svolgersi senza alcun cambiamento significativo ( diverso dalla mera titolarità dei rapporti di lavoro)
Tanto basta a motivare la ritenuta correttezza dell'attribuzione della titolarità dei rapporti di lavoro in capo alla odierna opponente.
Quantificazione dei contributi e delle sanzioni
Le contestazioni di parte ricorrente riguardanti la posizione dei lavoranti a domicilio e l'applicazione delle sanzioni con il tasso di evasione sono state accolte da che, in corso di CP_1 giudizio ha riquantificato il credito in complessivi €. 468.348,09 a fronte di €. 590.542,00 azionati nell'avviso di addebito opposto.
Ciò comporta l'inefficacia dell'avviso di addebito per la parte eccedente €. €. 468.348,09 ai sensi del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si
2 contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute”, Cass. n.
19502/09 conformi n. 27824/09, n. 420/14.
Spese
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso nell'ambito della somma portata dall'avviso di addebito opposto, dichiara esigibile solo la somma di €. 468.348,09 oltre accessori compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 18 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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