Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
Ai fini dell'esercizio della prelazione da parte del proprietario confinante del fondo compravenduto ai sensi della legge 817/71 è necessario che esso coltivi direttamente il fondo finitimo con quello che altri intende alienare per cui non è sufficiente che egli rivesta la qualifica di coltivatore diretto per essere dedito altrove alla attività agricola. L'intento del legislatore perseguito mediante la prelazione del confinante è infatti l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto. Pertanto, non può attribuirsi efficacia vincolante sul punto alla certificazione proveniente dal sindaco di altro comune. Nè la qualità di coltivatore agricolo può desumersi dall'iscrizione negli elenchi di coltivatori diretti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), atteso che detta certificazione rilasciata a fini essenzialmente assistenziali è idonea soltanto a fornire elementi indiziari in proposito, essendo ricollegabile ad una mera condizione professionale e non all'accertamento dell'attività di coltivatore diretto svolta su un determinato fondo.
Commentario • 1
- 1. La prelazione agraria del confinanteAvv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 21 marzo 2013
La prelazione agraria non spetta genericamente a chiunque a vario titolo ha la disponibilità di terreni agricoli, ma unicamente a coloro che li coltivano direttamente ed in maniera abituale. Il diritto di prelazione nel caso di vendita di un terreno confinante, spetta al proprietario che coltiva direttamente il terreno contiguo con quello in vendita; secondo la giurisprudenza,“nell'accordare la prelazione agraria al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con quelli offerti in vendita, l'art.7 L.817/1971, pone come condizione essenziale che tali terreni siano coltivati direttamente dal proprietario, senza che possa diversamente rilevare la sua attività di coltivatore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8595 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. FANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI TO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell'avvocato NORANTE DOMENICO ANTONIO, difeso dall'avvocato TROIANO MICHELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA IS, ved. TO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE CARSO 71, presso lo studio dell'avvocato DE VITO VITO, difeso dall'avvocato GRECO LUIGI CESARE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
MA FA, MA OL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 19/98 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, Sezione Civile, emessa il 3/3/98, depositata il 11/03/98; RG. 23/1995,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato DOMENICO ANTONIO NORANTE (per delega avv. Michele Troiano);
udito l'Avvocato LUIGI GRECO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto pubblico per notar De SI stipulato in data 17.7.1975 e trascritto il 28.7.1975 i germani TI e FR IO vendevano a MA TO un fondo di loro proprietà sito in Montenero di Bisaccia al prezzo di lire 15.000.000.
Con il medesimo atto EN IO e lo stesso MA TO scambiavano in permuta altri terreni di loro proprietà nello stesso comune.
Con citazione del 13.7.1976 SO DO, proprietario pure in Montenero di Bisaccia di un fondo rustico a confine sia con i terreni compravenduti che con quelli dati in permuta da IO EN, conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Larino l'acquirente MA TO e, deducendo che non gli erano state notificate le proposte di alienazione nonostante egli fosse proprietario e coltivatore diretto di terreni confinanti a quelli venduti con il suddetto atto pubblico, di questi chiedeva il riscatto dichiarandosi disposto a pagarne il prezzo versato dal convenuto.
Il giudizio, interrotto per la morte di MA TO e riassunto nei confronti degli eredi MA ON e NI e PA TO, veniva definito dal tribunale con sentenza depositata il 13.3.1994, che rigettava la domanda. Sulla impugnazione di SO DO, la Corte di appello di Campobasso, con sentenza depositata il giorno 11.3.1998, rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado a favore della costituita MA ON.
I giudici di appello, ai fini che ancora interessano, consideravano, a conferma di quanto già ritenuto dal tribunale, che SO DO non aveva offerto la prova del fatto che, nel biennio precedente la compravendita dei terreni, si era dedicato abitualmente alla diretta coltivazione dei terreni di sua proprietà, a confine con quelli alienati;
ne' aveva dimostrato di possedere una capacità di lavoro pari ad un terzo di quella necessaria in rapporto all'ampliamento che alla sua azienda sarebbe derivato con l'acquisto dei fondi confinanti della estensione dei dieci ettari. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso SO DO, che affida la impugnazione ad un unico mezzo di doglianza, cui resiste con controricorso soltanto MA ON. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di doglianza - denunciando la violazione delle norme di cui agli artt. 8 e 31 della legge 26.5.1965 n. 590, 7; n. 2, della legge 14.8.1971 n. 817 in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. - il ricorrente assume che a torto la Corte di merito avrebbe escluso la sua qualità di coltivatore diretto abitualmente dedito alla coltivazione dei terreni di sua proprietà a confine con quelli alienati, dato che detta sua qualità era stata confermata dalle deposizioni dei testi escussi (quali avevano riferito che egli si era dedicato sempre alla lavorazione dei terreni, siti, in piccola parte, nel Comune di Tollo e, per la maggior parte, nel Comune di Montenero di Bisaccia) e risultava documentata sia dalla certificazione del Servizio per i contributi agricoli unificati (S.C.A.U.) di ET (che attestava la sua iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti dal 1^ gennaio 1960al 31 maggio 1982) sia dal certificato del Sindaco del Comune di Tollo (che dava atto della sua abituale attività manuale nella lavorazione della terra).
Il ricorrente lamenta, perciò, che la Corte di merito avrebbe disatteso il principio enunciato da questo giudice di legittimità con la sentenza n. 6516 del 1991 - secondo cui le risultanze degli elenchi S.C.A.U. fanno fede sino a querela di falso - ed aggiunge, relativamente alla mancata prova della capacità lavorativa necessaria per la coltivazione del fondo oggetto del riscatto, che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare della sussistenza di detto requisito in rapporto alla data di stipulazione della compravendita tra proprietario e terzo nonché all'epoca in cui l'azione di riscatto era stata esercitata, considerando che a tale periodo esso istante era nel pieno della sua efficienza fisica, con una disponibilità annua di almeno 280 giornate lavorative, sufficienti ad esaurire la richiesta capacità lavorativa necessaria anche per coltivare il fondo in oggetto.
La censura, nel suo complesso, non è fondata e la impugnazione, perciò, deve essere rigettata, con la conseguente condanna del ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, come da determinazione di cui in dispositivo, a favore della parte costituita ON MA, mentre non vi è problema di regolamento delle medesime spese nei confronti degli altri due intimati perché non costituiti.
La impugnata sentenza, alla stregua anche della certificazione del Sindaco di Tollo relativa alla emigrazione del ricorrente nel comune di Montenero di Bisaccia in data 11 gennaio 1982, ha ritenuto non del tutto attendibili le deposizioni dei testi indotti dall'attore a conferma della abituale sua attività di coltivatore dei terreni a confine con quelli alienati al dante causa dei resistenti. Il giudice di merito ha rilevato, in proposito, la improbabilità che il DO, nel periodo precedente al trasferimento da Tollo a Montenero di Bisaccia, quivi si sia recato quotidianamente - siccome riferito da un teste - coprendo la distanza superiore ai cento chilometri;
ha ritenuto, secondo quanto da altri testi dichiarato, del tutto saltuario e sussidiario l'impegno lavorativo dello stesso nella coltivazione dei suoi fondi;
ha considerato poco significativo il racconto di altro teste, che a Montenero di Bisaccia si era recato una sola volta.
La argomentata ed esaustiva valutazione della prova orale si basa su una motivazione logica, corretta ed adeguata, per cui la censura svolta sul punto dal ricorrente, siccome diretta sostanzialmente ad ottenere in questa sede una valutazione della prova medesima difforme da quella del giudice di merito, immune da interne contraddittorietà, risulta inammissibile nel giudizio di legittimità.
Nè è fondata l'altra censura, secondo cui la Corte territoriale avrebbe disatteso le risultanze delle certificazioni del Sindaco e dello S.C.A.U. circa la qualifica soggettiva, in capo al ricorrente, di persona abitualmente dedita alla coltivazione dei terreni di sua proprietà.
In proposito occorre, innanzitutto, precisare che, ai fini dell'esercizio della prelazione del proprietario confinante, ai sensi dell'art. 7, 2^ comma, n. 2 della legge n. 817 del 1971, è necessario che lo stesso coltivi direttamente il suo fondo finitimo con quello che altri intende alienare, per cui non è sufficiente che egli rivesta la qualifica di coltivatore diretto per essere dedito altrove all'attività agricola: l'intento del legislatore perseguito attraverso la prelazione del confinante, infatti, è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non certo l'acquisto della proprietà della terra da parte di un qualsiasi coltivatore diretto.
In base a ciò, non è criticabile la impugnata sentenza, laddove essa non attribuisce efficacia vincolante, sul punto, alla certificazione proveniente dal Sindaco del comune di Tollo, che, quando anche attestasse che il DO in detto comune si era dedicato alla coltivazione del terreno sino al momento del suo trasferimento a Montenero di Bisaccia, nulla dimostra circa lo svolgimento coevo della medesima attività nell'altro comune, siccome logicamente ha argomentato il giudice di merito.
Infine non ha pregio neppure il motivo del ricorso, secondo cui la qualità di lavoratore agricolo del ricorrente la Corte territoriale avrebbe dovuto necessariamente ammettere in virtù della iscrizione del ricorrente negli elenchi dei coltivatori diretti del Servizio contributi agricoli unificati di ET.
La qualità di coltivatore diretto di fondo rustico non può essere di per sè ricavata da un certificato di iscrizione nell'elenco rilasciato per finalità assistenziali dal Servizio per i contributi agricoli unificati, atteso che esso è idoneo a fornire soltanto elementi indiziari in proposito, essendo ricollegabile ad una mera condizione professionale e non all'accertamento dell'attività di coltivatore diretto svolta su un determinato fondo. Il principio, che costituisce costante affermazione di questo giudice di legittimità (Cass. n. 679/83; Cass. n. 4659/81; Cass. 2320/80), più di recente è stato ribadito (Cass. n. 58/99) con la precisazione che detti elenchi riflettono il contenuto di valutazioni operate dalla pubblica amministrazione e non hanno il valore di una prova legale;
ma quello, solo dimostrativo, di una informazione circa il risultato di un accertamento compiuto a diverso fine dalla medesima pubblica amministrazione, con la conseguenza che detti risultati possono essere soggetti a valutazione da parte del giudice, il quale potrà tener conto delle modalità che in concreto sono state seguite per raggiungerli.
Dal suddetto principio ritiene questa Corte di non doversi discostare, senza, peraltro, che ciò possa significare contrasto con il precedente n. 6516/91 di questo stesso giudice di legittimità - che il ricorrente richiama, a sostegno della impugnazione, quale interpretazione contraria a quella quivi adottata - poiché anche la suddetta sentenza non assegna agli elenchi in questione il valore di prova legale circa l'accertamento della effettiva attività di coltivatore diretto, ma dichiara, invece, la mera presunzione di legittimità circa lo "status" di lavoratore agricolo, rilevante ai fini meramente assistenziali.
In ogni caso, ove anche si volesse ritenere sussistente la prova legale, in base alle risultanze degli elenchi, della qualità di coltivatore diretto del ricorrente, il documento, comunque, non risulterebbe idoneo - secondo quanto il giudice di merito pure ha argomentato, accomunando in ciò la valutazione degli elenchi con quella della certificazione del Sindaco di Tollo - a dimostrare la abituale attività di coltivazione diretta svolta anche sul fondo oggetto della domanda di riscatto.
Esclusa la abituale attività di coltivazione diretta del fondo, resta assorbita logicamente la questione relativa alla sufficienza della capacità di lavoro.
Pertanto, il ricorso va rigettato. La condanna al pagamento delle spese processuali consegue dalla soccombenza.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla resistente MA ON le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 15.000, oltre lire 2.000.000 (duemilioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001