Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8595
CASS
Sentenza 22 giugno 2001

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'esercizio della prelazione da parte del proprietario confinante del fondo compravenduto ai sensi della legge 817/71 è necessario che esso coltivi direttamente il fondo finitimo con quello che altri intende alienare per cui non è sufficiente che egli rivesta la qualifica di coltivatore diretto per essere dedito altrove alla attività agricola. L'intento del legislatore perseguito mediante la prelazione del confinante è infatti l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto. Pertanto, non può attribuirsi efficacia vincolante sul punto alla certificazione proveniente dal sindaco di altro comune. Nè la qualità di coltivatore agricolo può desumersi dall'iscrizione negli elenchi di coltivatori diretti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), atteso che detta certificazione rilasciata a fini essenzialmente assistenziali è idonea soltanto a fornire elementi indiziari in proposito, essendo ricollegabile ad una mera condizione professionale e non all'accertamento dell'attività di coltivatore diretto svolta su un determinato fondo.

Commentario1

  • 1La prelazione agraria del confinante
    Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 21 marzo 2013

    La prelazione agraria non spetta genericamente a chiunque a vario titolo ha la disponibilità di terreni agricoli, ma unicamente a coloro che li coltivano direttamente ed in maniera abituale. Il diritto di prelazione nel caso di vendita di un terreno confinante, spetta al proprietario che coltiva direttamente il terreno contiguo con quello in vendita; secondo la giurisprudenza,“nell'accordare la prelazione agraria al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con quelli offerti in vendita, l'art.7 L.817/1971, pone come condizione essenziale che tali terreni siano coltivati direttamente dal proprietario, senza che possa diversamente rilevare la sua attività di coltivatore …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8595
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8595
Data del deposito : 22 giugno 2001

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