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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 977/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà,
letto il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da (C.F./P.VA ) nei confronti Parte_1 P.VA_1 di (C.F. ) e di (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
); C.F._2 letta la nota integrativa depositata telematicamente in data 25/3/2025; ritenuta l'applicabilità al caso di specie delle tutele consumeristiche previste dal D.L.vo 206/2005, stante la qualità di consumatore da riconoscersi ai debitori (sulla base delle indicazioni contenute in contratto circa le rispettive attività), tenuto conto anche della finalità del prestito indicata in contratto (acquisto di autovettura); ritenuta la propria competenza, alla luce dei certificati di residenza in atti;
rilevato che nei contratti conclusi da consumatore la doppia sottoscrizione di una o più clausole non è sufficiente di per sé a superare la presunzione di vessatorietà delle clausole relative alle condizioni praticate in caso di ritardo nei pagamenti e di decadenza dal beneficio del termine (applicazione di interessi di mora e di spese in percentuale sull'importo scaduto), essendo invece richiesta prova scritta, compatibile con la sede monitoria – che non è stata offerta - che le clausole in parola siano state oggetto di trattativa individuale (art. 34 co. 4 D.L.vo 06/09/2005 n. 206, v. Cass. sez. II, 27/01/2023, n.2558; Tribunale Teramo sez. I, 28/02/2023,
n.170; Tribunale Busto Arsizio sez. III, 30/12/2022, n.1782); rilevato che, come riportato nella nota integrativa, il finanziamento posto a fondamento della domanda monitoria va annoverato nella categoria del “credito finalizzato all'acquisto rateale”, e che è previsto nelle condizioni generali in caso di ritardato pagamento un tasso dell'1,5% mensile, pari al 18% annuo, prossimo al tasso soglia del 18,66 %, certamente elevato ed idoneo a provocare un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto anche considerando la previsione di una penale aggiuntiva dell'8% dell'importo dovuto;
ritenuto pertanto, anche alla luce delle deduzioni contenute nella nota integrativa, che non sia stata offerta prova idonea ad escludere la vessatorietà (intesa come idoneità delle clausole a provocare un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto) delle clausole che prevedono l'applicazione congiunta di interessi di mora, di penali e spese, sussistendo le condizioni previste dall'art. 33 co. 2 lett. f) D.L.vo 206/2005 (ovvero potenzialmente imponendosi al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo);
1 ritenuto, alla luce degli elementi di diritto e di fatto acquisiti, che non vi siano nel contratto di prestito personale elementi indicativi della possibile natura abusiva di ulteriori clausole contrattuali connesse all'oggetto del ricorso;
ritenuto che
il credito vantato dalla parte ricorrente nei limiti della sorte capitale e delle spese, è certo, liquido ed esigibile limitatamente alla sorte capitale e alle spese (riportate nel prospetto di calcolo di cui alla nota integrativa depositata in data 25/3/2025), e che lo stesso è fondato su prova scritta;
ritenuto che
non ricorrano i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non essendo stato prodotto documento sottoscritto dal debitore comprovante lo specifico credito fatto valere, né allegato e dimostrato il pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo per la realizzazione del credito oggetto del ricorso monitorio;
visti gli artt. 633 e ss. cod. proc. civ.
INGIUNGE
a (C.F. ) e a (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), in solido, di pagare nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto C.F._2 in favore di (P.VA , la somma di € 17.747,70, oltre interessi legali sulla sola Parte_1 P.VA_1 sorte capitale dalla domanda al soddisfo, nonché le spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 853,00, di cui € 286,00 per spese vive, € 567,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Assegna al debitore il termine di giorni quaranta dalla notifica del presente provvedimento per l'eventuale opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale con l'assistenza di un difensore, con l'avvertimento che in mancanza di opposizione il decreto diverrà esecutivo e definitivo, si procederà ad esecuzione forzata e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere vessatorio delle clausole.
Si avverte altresì, che, in mancanza di opposizione, il debitore consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto ed il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Gela, 28/03/2025.
Il Giudice
Maria Rosaria Carlà
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà,
letto il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da (C.F./P.VA ) nei confronti Parte_1 P.VA_1 di (C.F. ) e di (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
); C.F._2 letta la nota integrativa depositata telematicamente in data 25/3/2025; ritenuta l'applicabilità al caso di specie delle tutele consumeristiche previste dal D.L.vo 206/2005, stante la qualità di consumatore da riconoscersi ai debitori (sulla base delle indicazioni contenute in contratto circa le rispettive attività), tenuto conto anche della finalità del prestito indicata in contratto (acquisto di autovettura); ritenuta la propria competenza, alla luce dei certificati di residenza in atti;
rilevato che nei contratti conclusi da consumatore la doppia sottoscrizione di una o più clausole non è sufficiente di per sé a superare la presunzione di vessatorietà delle clausole relative alle condizioni praticate in caso di ritardo nei pagamenti e di decadenza dal beneficio del termine (applicazione di interessi di mora e di spese in percentuale sull'importo scaduto), essendo invece richiesta prova scritta, compatibile con la sede monitoria – che non è stata offerta - che le clausole in parola siano state oggetto di trattativa individuale (art. 34 co. 4 D.L.vo 06/09/2005 n. 206, v. Cass. sez. II, 27/01/2023, n.2558; Tribunale Teramo sez. I, 28/02/2023,
n.170; Tribunale Busto Arsizio sez. III, 30/12/2022, n.1782); rilevato che, come riportato nella nota integrativa, il finanziamento posto a fondamento della domanda monitoria va annoverato nella categoria del “credito finalizzato all'acquisto rateale”, e che è previsto nelle condizioni generali in caso di ritardato pagamento un tasso dell'1,5% mensile, pari al 18% annuo, prossimo al tasso soglia del 18,66 %, certamente elevato ed idoneo a provocare un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto anche considerando la previsione di una penale aggiuntiva dell'8% dell'importo dovuto;
ritenuto pertanto, anche alla luce delle deduzioni contenute nella nota integrativa, che non sia stata offerta prova idonea ad escludere la vessatorietà (intesa come idoneità delle clausole a provocare un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto) delle clausole che prevedono l'applicazione congiunta di interessi di mora, di penali e spese, sussistendo le condizioni previste dall'art. 33 co. 2 lett. f) D.L.vo 206/2005 (ovvero potenzialmente imponendosi al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo);
1 ritenuto, alla luce degli elementi di diritto e di fatto acquisiti, che non vi siano nel contratto di prestito personale elementi indicativi della possibile natura abusiva di ulteriori clausole contrattuali connesse all'oggetto del ricorso;
ritenuto che
il credito vantato dalla parte ricorrente nei limiti della sorte capitale e delle spese, è certo, liquido ed esigibile limitatamente alla sorte capitale e alle spese (riportate nel prospetto di calcolo di cui alla nota integrativa depositata in data 25/3/2025), e che lo stesso è fondato su prova scritta;
ritenuto che
non ricorrano i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non essendo stato prodotto documento sottoscritto dal debitore comprovante lo specifico credito fatto valere, né allegato e dimostrato il pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo per la realizzazione del credito oggetto del ricorso monitorio;
visti gli artt. 633 e ss. cod. proc. civ.
INGIUNGE
a (C.F. ) e a (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), in solido, di pagare nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto C.F._2 in favore di (P.VA , la somma di € 17.747,70, oltre interessi legali sulla sola Parte_1 P.VA_1 sorte capitale dalla domanda al soddisfo, nonché le spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 853,00, di cui € 286,00 per spese vive, € 567,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Assegna al debitore il termine di giorni quaranta dalla notifica del presente provvedimento per l'eventuale opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale con l'assistenza di un difensore, con l'avvertimento che in mancanza di opposizione il decreto diverrà esecutivo e definitivo, si procederà ad esecuzione forzata e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere vessatorio delle clausole.
Si avverte altresì, che, in mancanza di opposizione, il debitore consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto ed il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Gela, 28/03/2025.
Il Giudice
Maria Rosaria Carlà
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