Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00060/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00486/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2022, proposto da
LI NC e NI RA, rappresentati e difesi dall’avvocato Enrico Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, 288;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Barbara Battistella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale rep. CU/1923/2021 prot. CU/95876/2021 del 18/10/2021, notificata in data 8/11/2021, recante ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in Roma, Via della Fontana Secca, n. 118;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e collegati alla suddetta determinazione e specificamente:
- della nota della Polizia Roma Capitale, prot. 32200 del 6/5/2016, recante comunicazione art. 27, co. 4, d.P.R. 380/2001, relativa ad accertamento di attività edilizio-urbanistica in corso di esecuzione, a seguito di sopralluogo effettuato in data 24/3/2016 dal personale di Polizia locale in Via Fontana Secca, n. 118;
- della nota di Roma Capitale, prot. n. 34450 del 16/5/2016, recante esito dell’accertamento tecnico riferito alla presunta violazione urbanistico-edilizia di cui alla predetta comunicazione;
- della determinazione dirigenziale n. 584 del 20.5.2016 (prot. n. 36247), recante ingiunzione di immediata sospensione dei lavori edilizi in corso in Roma, Via Della Fontana Secca, n. 118;
- in quanto occorrer possa, della nota della Polizia di Roma Capitale, prot. n. 38796 del 315/2016, recante integrazione dei dati relativi all’accertamento della violazione urbanistico-edilizia in Via della Fontana Secca, n. 118.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è proprietaria di un villino ad uso abitazione, sito in Roma, oggetto di concessione edilizia in sanatoria n. 376988 del 5/4/2016; successivamente la Polizia di Roma Capitale, a seguito di sopralluogo effettuato in data 24/3/2016 presso la medesima abitazione, ha accertato attività edilizio-urbanistica in corso di esecuzione, “ consistente nella realizzazione di un disimpegno e due camere, con una finestra ciascuna, per una superficie complessiva di circa mq 25 mediante la chiusura di un portico preesistente; una sopraelevazione con una superficie di circa mq 15, e altezza al colmo di m 2,85 e alla falda di circa m 2,10 con copertura in travi di legno, tavolato e laterizio; un locale interrato di circa mq 30 e altezza di circa m 2,60 con rampa di accesso; portici per una superficie complessiva di circa mq 85 poggianti su pilastri in muratura con copertura in travi di legno, tavolato e laterizio; una tettoia di circa mq 10 e un locale tecnico di circa mq 8 entrambi con copertura in travi di legno tavolato e laterizio. Il tutto su un manufatto legittimato da concessione in sanatoria nr. 376988 del 05.4.2016. Sistemazione degli spazi esterni con C.I.L. prot. 21485 del 29.03.2016. ”.
Conseguentemente, Roma Capitale, con determinazione dirigenziale rep. CU/1923/2021, prot. CU/95876/2021 del 18/10/2021, ha ingiunto agli odierni ricorrenti la rimozione o demolizione, entro 60 giorni dalla notifica della medesima determinazione, di tutte le predette opere abusivamente realizzate.
2. Avverso il prefato provvedimento comunale, oltre che contro gli altri atti riportati in epigrafe, sono insorti gli odierni ricorrenti con gravame notificato alla controparte il 23/12/2021 e depositato in giudizio in data 19/1/2022, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
2.1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 16 della Legge della Regione Lazio n. 15/2008; violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per motivazione insufficiente ed erronea; contraddittorietà, manifesta illogicità, irrazionalità, carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Con questo primo mezzo di gravame, i ricorrenti lamentano il carente e/o errato “motivato accertamento tecnico” dichiaratamente effettuato dagli organi tecnici comunali in ordine alla possibilità di demolire le strutture edilizie ritenute abusive senza pregiudizio per le parti oggetto di permesso in sanatoria.
2.2 Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 16 della Legge della Regione Lazio n. 15/2008; violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per motivazione insufficiente ed erronea, contraddittorietà, manifesta illogicità, carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Sotto altro profilo, gli odierni ricorrenti deducono, da un lato, che l’opera descritta nel gravato ordine di demolizione come “ sopraelevazione con una superficie di circa mq 15 e altezza al colmo di circa m 2.85 e alla falda di m 2.10 con copertura in travi di legno, tavolato e laterizio ” costituisce, in realtà, un “ locale tecnico per accumulo di acqua potabile a servizio dell’abitazione, e come tale non computabile nella volumetria della costruzione e priva di autonomia funzionale ”, e, dall’altro, che l’intervento edilizio descritto come “ un locale interrato di circa mq 30 e altezza di circa m 2.60 con rampa di accesso ” integra, al contrario, gli estremi “ di locale totalmente interrato e destinato ad uso cantina e ricovero attrezzi agricoli, che pertanto non determina alcun aggravio urbanistico e risulta del tutto compatibile con la destinazione agricola del terreno in questione. ”.
Secondo i ricorrenti, pertanto, si tratterebbe, in entrambi i casi, “ di parti accessorie a servizio esclusivo del locale principale, prive di autonomia funzionale e che pertanto non possono assumere la connotazione di abusi edilizi ”.
3. Il 22 gennaio 2022 si è costituita in giudizio Roma Capitale, mediante il deposito di un mero atto di costituzione formale.
4. Il 25 ottobre 2024 le parte ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva, con la quale hanno ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio.
5. Il 20 novembre 2024 Roma Capitale ha versato agli atti del giudizio due note: a) una relazione della Polizia Municipale di Roma Capitale, U.O. XV Gruppo Cassia, prot. 1509/21 dell’11/01/2022, che reca un dettagliato elenco dei provvedimenti adottati nel tempo con riferimento alla fattispecie di cui è causa; b) e il riscontro di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Ufficio di Scopo Condono Edilizio, prot. QI20220003870 del 12/01/2022, che dà atto che “ dalle risultanze documentali evincibili dall’Archivio dell’Ufficio le quali, a nome di CE LI, attuale ricorrente, fanno emergere l’esistenza di una concessione edilizia in sanatoria rilasciata per un immobile sito in Via della Fontana Secca n. 118. Con detta Concessione in Sanatoria risulta legittimata la realizzazione di un manufatto a destinazione residenziale per complessivi mq. 167,85 ed in relazione a tale titolo si rinvia sia alla relazione di sintesi sia alla documentazione allegata ”.
6. All’udienza pubblica del 25 novembre 2024, la causa è stata introitata per la decisione.
7. Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
8. Sicuramente privo di pregio è il secondo mezzo di gravame, in quanto non può essere revocato in dubbio che la cospicua serie di opere edilizie realizzate sulla struttura preesistente (peraltro, già oggetto di concessione in sanatoria) richiedesse quale titolo abilitante un permesso di costruire, posto che per mezzo di esse le parti ricorrenti hanno: creato un volume in ampliamento (di ben 25 mq) mediante la chiusura di un portico preesistente; realizzato una sopraelevazione con mutamento della sagoma e del prospetto del fabbricato (e ulteriore incremento della volumetria preesistente per un totale di 15 mq); realizzato (o comunque incrementato la superficie) dei portici per un’estensione complessivamente pari a mq 85; ricavato un locale totalmente interrato di cospicue dimensioni (circa 30 mq per m 2,60 di altezza); creato un locale tecnico esterno ed una tettoia di m10.
È evidente, dunque, che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i predetti “ abusi ” non “ sono di piccola entità ”, creando “ pregiudizi sotto il profilo del carico urbanistico e dell’impatto paesaggistico ”.
Né può essere condiviso il tentativo delle parti ricorrenti di fornire una valutazione parcellizzata delle opere abusive di che trattasi (estrapolandone alcune – derubricate a meri volumi tecnici - e tacendo sulle altre, benchè generatrici di volumi chiusi ovvero generatrici di opere di rilevante impatto e trasformazione del territorio), posto che, per costante e condivisibile giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, n.1659/2024; n. 6432/2020 e n. 5204/2017), la valutazione degli abusi deve essere effettuata sulla base di un esame complessivo e non frammentato delle singole difformità, non potendosi, dunque, ammettere una qualificazione di ognuna di esse come difformità solo parziale dell’immobile assentito rispetto a quello realizzato. In termini, di recente, Consiglio di Stato, Sezione VII, 2/4/2024, n. 2990, secondo cui: “ Gli abusi edilizi devono valutarsi unitariamente nella loro globalità, in conformità al principio secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, l'opera edilizia abusiva deve essere identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente ”.
9. Del pari infondato è il primo mezzo di censura, in quanto la consolidata e condivisa giurisprudenza amministrativa ha affermato che: “ In materia di abusi edilizi, l’amministrazione pubblica decide sull'applicabilità o meno della sanzione pecuniaria solo nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non prima, e solo in virtù di un motivato accertamento tecnico che dia conto dell'impossibilità di eseguire la demolizione, senza che sia compromessa la parte legittimamente realizzata con la conseguenza che l'omessa valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l'accertamento delle conseguenze derivanti dall'omesso adempimento all'ordinanza di demolizione. ” ( ex multis : Consiglio di Stato, Sezione VI, 12/04/2024, n. 3341; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione V, 24/09/2024, n. 2613).
Ne deriva che, ferma restando la natura gravemente abusiva delle opere edilizie de quibus , con conseguente legittimità dell’ordine che ne ha ingiunto la rimozione/demolizione, la verifica ex art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, cioè della oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, sul piano delle conseguenze materiali, sulla stabilità dell’intero edificio, potrà, se del caso, essere compiuta su segnalazione della parte privata durante la eventuale fase esecutiva della avversata d. d. prot. CU/95876/2021 del 18/10/2021.
10. Il ricorso, dunque, per tutte le considerazioni innanzi esposte, deve essere respinto.
11. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., vanno poste a carico delle parti ricorrenti e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le parti ricorrenti al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , della somma di € 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 25 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO