Art. 14. ((L'elettore puo' esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di piu' preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza)) . ((14))
Una sola preferenza puo' essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.
--------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 22 aprile 2014, n. 65 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2 , si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle di cui al comma 1."
Una sola preferenza puo' essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.
--------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 22 aprile 2014, n. 65 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2 , si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle di cui al comma 1."