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14 febbraio 1979
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10 aprile 2004
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25 aprile 2014
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Art. 14. ((L'elettore puo' esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di piu' preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza)) . ((14))
Una sola preferenza puo' essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.
--------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 22 aprile 2014, n. 65 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2 , si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle di cui al comma 1."
Una sola preferenza puo' essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.
--------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 22 aprile 2014, n. 65 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2 , si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle di cui al comma 1."
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 13/02/2025, n. 3213Provvedimento: […] Nel merito, poi, deve concordarsi, anche in questo caso, con gli argomenti sviluppati dalla controinteressata sig.ra DO, la quale ha evidenziato come, innanzitutto, nessun problema di coordinamento sussiste, in linea generale, tra il dovere di assicurare la pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche pubbliche previsto dall'art. 51, comma 1, Cost. e la disciplina dell'espressione delle preferenze nell'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo posto che, a seguito della novella introdotta con la legge n. 65/2014, in caso di espressione di preferenze multiple, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza espressa (art. 14, comma 1, della legge n. 18/1979).Leggi di più...
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