Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/1978, n. 2639
CASS
Sentenza 25 maggio 1978

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L'impugnazione di un litisconsorte necessario, nei confronti della medesima parte contro cui abbia gia proposto impugnazione altro litisconsorte, e proponibile anche dopo il decorso del termine, ai sensi dell'art 334 primo comma cod proc civ, solo quando tragga interesse esclusivamente da detta impugnazione principale, e non, pertanto, quando l'interesse stesso sia sorto immediatamente e direttamente con la pronuncia della sentenza impugnata. ( V 1981/77, mass n 385715).*

L'opposizione di terzo all'esecuzione, a norma dell'art 619 cod proc civ, ha oggetto limitato all'accertamento dell'illegittimita dell'esecuzione medesima, sotto il profilo dell'appartenenza dei beni pignorati all'opponente e non al debitore. In detto giudizio, pertanto, deve negarsi la legittimazione dell'opponente sia a far valere vizi del procedimento esecutivo, sia a contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata. ( V 1861/74, mass n 370080; ( V 670/68, mass n 331845).*

L'opposizione del terzo avverso l'esecuzione, a norma dell'art 619 cod proc civ, non e Azione reale di rivendicazione, ma Azione di accertamento dell'illegittimita dell'esecuzione, mediante lo accertamento della proprieta dell'opponente sui beni staggiti, e la correlativa negazione del diritto del creditore di procedere alla loro espropriazione. Ne consegue che la prova di quella proprieta non e soggetta ai rigorosi criteri della rivendica, ma puo essere fornita, nel rispetto di limiti fissati dall'art 621 cod proc civ, anche tramite atto di acquisto a titolo derivativo, senza necessita di dare l'ulteriore dimostrazione del diritto del dante causa. Tali principi trovano applicazione anche in caso di opposizione della moglie del debitore con riguardo a beni dotali, atteso che questa e equiparata, al fine della prova, all'opposizione del terzo in genere, per effetto della declaratoria di illegittimita costituzionale dell'art 622 cod proc civ (sentenza della Corte costituzionale n 143 del 1967). Pertanto, in detta ipotesi, quell'Onere probatorio deve ritenersi soddisfatto dalla produzione di un atto di donazione e Costituzione in dote da parte di un terzo dei beni pignorati. ( V 1843/76, mass n 380630; ( V 2851/74, mass n 371268; ( V 2084/72, mass n 359294; ( V 721/71, mass n 350517).*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/1978, n. 2639
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2639
Data del deposito : 25 maggio 1978

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