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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 358/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Benedetta Mancini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa d'appello iscritta al numero 358 del ruolo generale dell'anno 2020 di questa Corte, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sinnai, Parte_1 C.F._1 in Via Roma n. 208, presso lo studio dell'Avv. Andrea Pusceddu, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- APPELLANTE
contro
(C.F. ) e , (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) elettivamente domiciliati in Cagliari, Via Dante n. 69, presso lo studio C.F._3 dell'Avv. Franco Tului che, anche disgiuntamente con l'Avv. Alessandra Murgia, li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLATI
Contro
pagina 1 di 13 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, in Via CP_3 C.F._4
Cossignano n. 3, presso lo studio dell'Avv. Daniele Morelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATA/appellante incidentale
[...]
e Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
Controparte_8
APPELLATI contumaci all'udienza collegiale del 5 Luglio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, per i motivi tutti dedotti in narrativa nel proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari n.99 del 9 gennaio 2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
1. accertare e dichiarare che il Sig. avendo rinunciato all'eredità della defunta Parte_1
non ha interesse a contraddire nel presente procedimento;
Persona_1
2. dichiarare che il Sig. non è tenuto alle spese di CTU;
Parte_1
3. con condanna alle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse di e , come da comparsa di costituzione: Controparte_1 CP_2
“B) confermare tutte le statuizioni del primo Giudice comprese quelle in tema di rimborsi spettanti agli attori, così come accertati da CTU ing. nella misura di Euro 47.246,00; Persona_2
- C) confermare le statuizioni del primo giudice in tema di compensi e/o di spese di giudizio e/o di costi di perizia tecnica spettanti agli attori, secondo le ripartizioni contenute nella sentenza impugnata;
- D) in subordine rispetto al capo C) che precede, disporre la compensazione nei confronti del solo appellante dei compensi e/o delle spese di giudizio di primo grado successivi Parte_1 alla rinunzia all'eredità da parte dell'appellante e/o dei costi di perizia tecnica spettanti agli attori;
- E) con condanna dell'appellante ai compensi e alle spese del presente grado del giudizio o, in subordine, con compensazione degli stessi tra gli odierni appellati e il signor ”. Parte_1
pagina 2 di 13 Con la comparsa conclusionale la stessa parte ha anche chiesto di:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare in ogni sua parte l'appello di , nonché CP_3
le domande, eccezioni, e conclusioni tutte ivi formulate, con condanna della stessa alla integrale rifusione delle spese e competenze di lite”.
Nell'interesse di : CP_3
“nel merito, dichiarare nulla la sentenza per carenza di motivazione ex art. 132 c.p.c”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4 marzo 2004 e convenivano in Controparte_1 CP_2 giudizio e , allegando di avere acquistato un'area fabbricabile in Settimo S. Persona_1 CP_3
TR dotata di un unico accesso sulla via pubblica gravato da un diritto di passaggio a favore del proprietario confinante estintosi a seguito della morte di quest'ultimo. CP_9
Sostenevano altresì gli attori che la signora moglie ed erede universale del Persona_1 CP_9 continuava ad utilizzare in via esclusiva il citato passaggio, impedendo loro l'accesso alla proprietà, rilevando altresì che la stessa aveva abusivamente occupato una porzione di terreno depositandovi materiali di risulta.
Deducevano, peraltro, che aveva acquisito per legato la proprietà della casa interessata CP_3
dalla servitù di passaggio dedotta in giudizio.
Concludevano chiedendo accertarsi l'estinzione del diritto di passaggio, l'occupazione senza titolo da parte di e/o di delle porzioni di terreno utilizzate e la condanna delle Persona_1 CP_3
medesime al risarcimento dei danni.
Si costituivano e le quali sostenevano che, in ragione del possesso esclusivo Persona_1 CP_3
e continuato del de cuius avevano usucapito l'intera proprietà dell'area Persona_3 originariamente dell'unico proprietario dunque anche la quota parte ereditata dai nipoti CP_10 di quest'ultimo, danti causa degli attori. Concludevano chiedendo il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, la declaratoria di avvenuta usucapione.
Con sentenza non definitiva, depositata il 24 aprile 2015, il Tribunale così pronunciava:
“
1. Rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione in favore del de cuius del Persona_3
lotto di terreno di mq 165, distinto in Catasto al Foglio 16, mapp. 269 (attuali mappali 1106 e 1107);
2. Rigetta la domanda di usucapione in favore di del succitato lotto di terreno;
Persona_1
pagina 3 di 13
3. Rigetta la domanda di usucapione del medesimo lotto di terreno in capo a e Persona_1 [...]
; CP_3
4. Rigetta la domanda di usucapione abbreviata in favore di ai sensi dell'articolo 1159 CP_3
cc.;
5. Dichiara che gli attori sono proprietari del terreno oggetto del rogito Notaio in Persona_4
Sinnai, registrato a Cagliari il 24.05.1982 al n. 6892 e successivo atto di rettifica Dr. Clarkson Notaio, concluso il 15.07.1993, sito nella Via Gramsci (ex Via Nuova) di Settimo S. TR, distinto in catasto alla partita dell'intero 2258, Foglio 16, Mappale 1106 (ex 978/c), e Mappale 1107 (ex 978/d), di are
1,65, nonché dell'accesso al medesimo, dalla Via Gramsci;
6. Dichiara la libertà dei sopra citati fondi, dichiara la libertà dei fondi di proprietà degli attori, da qualsivoglia diritto e/o pretesa delle convenute;
7. dichiara estinto, a seguito della morte di il diritto di passaggio sul terreno di Persona_3
proprietà degli attori;
8. condanna e a rilasciare e consegnare immediatamente agli attori, tanto Persona_1 CP_3 la parte del fondo da esse illegittimamente occupata ed adibita a passaggio, quanto l'intero terreno di proprietà degli attori come sopra identificato”.
Con separata ordinanza il Tribunale rimetteva la causa in trattazione per il prosieguo.
All'udienza del 21 giugno 2015 il procuratore di dichiarava in udienza il decesso della Persona_1
sua assistita (avvenuto il 5 febbraio 2012) e, pertanto, il giudizio veniva interrotto.
Con ricorso tempestivamente depositato gli attori riassumevano la causa nei confronti degli eredi della convenuta alla quale, deceduta ab intestato, erano succeduti i propri germani ancora viventi, CP_4
Per_ e i figli della sorella premorta, , CP_5 Persona_5 Per_6 CP_8 Persona_8
e , gli eredi di altro figlio di cioè e Per_9 Per_10 Persona_11 Persona_5 Controparte_11
i figli e;
il figlio del fratello le figlie Per_12 Persona_13 Persona_14 Parte_1
del fratello e Persona_15 CP_6 Controparte_7
Malgrado la regolare notifica del ricorso per riassunzione e del decreto di fissazione d'udienza,
, , e e non si costituivano in giudizio e, CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
pertanto, venivano dichiarati contumaci.
All'udienza del 24 ottobre 2016 gli attori dichiaravano di rinunciare alla domanda nei confronti di
, e , che avevano rinunciato all'eredità di e Controparte_11 Per_13 Persona_16 Persona_1
pagina 4 di 13 e che, non costituitisi in giudizio, accettavano la rinuncia con compensazione delle Persona_5
spese.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, la concessione di un termine a Parte_1 difesa “al fine di consentire l'integrale instaurazione del contraddittorio con cognizione di tutti gli atti di causa e, in conseguenza, una difesa tecnica piena”; il convenuto eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva, mentre, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attrici siccome infondate.
si costituiva in giudizio reiterando le conclusioni formulate nell'originaria comparsa di CP_3
costituzione.
I restanti convenuti, e , da un lato, e , , Per_10 Per_8 Persona_11 CP_12 Controparte_13
e , dall'altro, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_14 CP_15 dichiarando di avere rinunciato all'eredità di Persona_1
Con sentenza parziale n. 2845 del 2 ottobre 2017, il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di ed estrometteva dal giudizio Parte_1 Per_10 Per_8 Per_11
Per_
e , disponendo con separata ordinanza la prosecuzione della Per_9 Per_6 CP_15
causa per la trattazione della residua domanda di condanna di (cioè dei suoi eredi) e Persona_1 [...]
al risarcimento del danno rivendicato dagli attori. CP_3
Nelle more del giudizio, in data 28 novembre 2018, rinunciava all'eredità di Parte_1
e, in data 3 dicembre 2018, depositava in atti la relativa documentazione, chiedendo di Persona_1
essere estromesso dal giudizio per sopravvenuta carenza di ogni sua legittimazione passiva.
La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare la diminuzione di valore del bene degli attori per effetto del mancato utilizzo del passaggio per l'accesso allo stesso bene, veniva tenuta a decisione all'udienza del 18 settembre 2019, quindi definita con sentenza n. 99/2020 del 5 gennaio
2020 con la quale il Tribunale di Cagliari così pronunciava:
“
1. condanna , , , , , Persona_1 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
e per le rispettive quote ereditarie nonché per l'intero la Controparte_8 Parte_1
a rimborsare alla parte attrice, per i titoli di cui in motivazione, la somma di € CP_3
47.246,00;
2. condanna , , , , , Persona_1 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
e e in solido tra loro a rimborsare agli attori le spese del
[...] Parte_1 CP_3
pagina 5 di 13 presente procedimento che si liquidano in complessivi € 15.414,86 (oltre rimborso forfetario, imposte ed accessori di legge), di cui € 13.430,00 quale compenso per la prestazione professionale del legale ed € 1.984,86 per spese oltre i costi di perizia già liquidati”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello per sentirla interamente riformare, in Parte_1 quanto ingiusta ed erronea per l'omessa pronuncia sulla sua rinuncia all'eredità di Persona_1
esercitata in corso di causa, che avrebbe dovuto comportare la sua estromissione dal giudizio per sopravvenuta carenza di ogni interesse e legittimazione.
Si sono costituiti e per resistere all'appello, di cui hanno contestato Controparte_1 CP_2
ogni fondatezza, e sentir confermare la sentenza impugnata.
Si è costituita anche che ha eccepito la nullità della sentenza per carenza assoluta di CP_3 motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c..
Dopo alcuni rinvii disposti su istanza dell'appellante onde consentire la notifica dell'appello nei confronti degli eredi del deceduto all'udienza del 5.07.2024 la causa è stata trattenuta in CP_5
decisione sulle conclusioni in epigrafe e con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale di Parte_1
Con unico motivo di appello, censura la sentenza per avere pronunciato la sua Parte_1
condanna al risarcimento dei danni in favore degli attori omettendo di considerare che per effetto dell'intervenuta sua rinuncia all'eredità di era venuta meno, con effetto retroattiva, ogni Persona_1
sua legittimazione processuale che avrebbe dovuto comportare la sua estromissione dal giudizio.
Assume l'appellante, infatti, che se è vero che, in caso di decesso della parte, la riassunzione della causa è correttamente operata nei confronti del chiamato all'eredità, anche nell'ipotesi in cui questo non abbiano ancora acquisito la qualità di erede, che consegue alla sola accettazione dell'eredità, tuttavia, nell'ipotesi in cui intervenga rinuncia all'eredità da parte del convenuto in riassunzione, per legittimo suo esercizio del relativo diritto nei termini di legge, si verifica un fatto sopravvenuto che determina con effetto retroattivo la carenza di ogni legittimatio ad causam.
Sostiene, dunque, l'appellante che, mentre la sentenza parziale n. 2845/2017 aveva dato corretta applicazione a tali principii, affermati da consolidata giurisprudenza, dal momento che aveva rigettato la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva quando ancora non era stata operata alcuna pagina 6 di 13 rinuncia all'eredità, la sentenza definitiva n. 99/2020 ha erroneamente pronunciato sulla base dell'insussistente presupposto che avesse accettato l'eredità di alla quale, invece, aveva Persona_1
validamente rinunciato in corso di causa, perdendo con efficacia retroattiva il diritto di succedere alla stessa parte.
L'appello di merita di essere accolto. Parte_1
Nel presente giudizio si controverte in ordine alla legittimità e all'efficacia della rinuncia all'eredità operata dal nel corso del giudizio di primo grado, dopo, cioè, la sua costituzione Parte_1
in giudizio con cui si era limitato a contestare il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese attrici per carente esplicitazione delle ragioni in base alle quali era stato convenuto in giudizio, motivo per il quale aveva, in via preliminare, instato per la concessione di un termine a difesa al fine della piena cognizione dei motivi del contendere.
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 2875/2017, ha ritenuto non fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto in riassunzione, essendo pacifico che questi risultava annoverato tra i chiamati all'eredità di e, a differenza degli altri convenuti in riassunzione Persona_1 che avevano rinunciato all'eredità della de cuius, non aveva “specificamente contestato la sua qualità di erede..”.
La successiva sentenza n. 99/2020, senza nulla dire in ordine alla rinuncia di Parte_1 all'eredità di intervenuta in data 28.11.2018 e depositata in atti in data 3.12.2018, in forza Persona_1
della quale detto convenuto aveva insistito per la sua estromissione dal giudizio, lo ha condannato al risarcimento del danno rivendicato dagli attori, in solido con gli altri convenuti in riassunzione, assumendone implicitamente la qualità di erede di Persona_1
Senonché, mentre la sentenza n. 2875/2017 ha correttamente disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto dal momento che, in mancanza della rinuncia all'eredità, la legittimatio ad causam si era radicata in capo allo stesso per effetto della semplice delazione conseguente all'apertura della successione di tra i successibili della quale era subentrato Persona_1
per rappresentazione in seguito alla morte del padre, la successiva sentenza definitiva non ha congruamente apprezzato che, per effetto della successiva rinuncia all'eredità operata da
[...] ed in virtù dell'efficacia retroattiva della stessa, questi non poteva essere più considerato CP_16
come chiamato alla successione di e, dunque, più annoverato tra i suoi successibili (Cass. Persona_1
civ. sez. trib., 24/07/2020, n.15871).
pagina 7 di 13 Né potrebbe sostenersi che il convenuto per il solo fatto di essersi costituito in giudizio sollevando il proprio difetto di legittimazione passiva, ma partecipando alla lite senza la specifica contestazione della sua qualità di erede di abbia espresso accettazione tacita dell'eredità di quest'ultima, tale Persona_1
da rendere del tutto inefficace la rinuncia successivamente operata.
Invero, l'istituto dell'accettazione tacita dell'eredità, che trova fondamento negli artt. 476 e ss. cod. civ., richiede, da parte del chiamato, il compimento di atti che presuppongano necessariamente la sua volontà di accettare e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, di guisa che “Ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria
l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza Al riguardo la accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex articolo 460 del codice civile” (Cassazione civile, sez. I I , 28/10/2020, n. 23737).
In particolare, l'art. 460 cod. civ. prevede che “
1. Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
2. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
3. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo”.
Trattasi, dunque, di atti di natura conservativa, di vigilanza ed amministrazione temporanea del patrimonio del de cuius che il delato ha facoltà di compiere, per preservare l'asse ereditario, per il solo fatto di essere subentrato immediatamente, all'apertura della successione, nel possesso giuridico dei beni del defunto e che trovano un limite nel divieto di compiere atti dispositivi i quali determinerebbero la sua decadenza dal diritto di rinunciare all'eredità o di accettarla con beneficio di inventario.
Con particolare riferimento all'attività processuale posta in essere dal chiamato all'eredità, si è sostenuto in giurisprudenza che “Poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "id est" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può
pagina 8 di 13 legittimamente reputarsi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art.
460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporle se non presupponendo di voler far propri i diritti successori” (Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 10060 del 24 agosto 2018).
Alla luce dei suesposti principii, nel caso di specie non sarebbe corretto sostenere che la comparsa di costituzione di abbia costituito, per i suoi contenuti, un atto che lo stesso Parte_1
avrebbe potuto compiere esclusivamente in qualità di erede di Persona_1
Con tale atto, infatti, il comparente, affermando di essere stato convenuto in riassunzione in quanto chiamato all'eredità della convenuta deceduta, non ha espresso condotte obiettivamente acquiescenti o di disposizione di situazioni soggettive esclusivamente acquisibili in via successoria, ma si è limitato a rivendicare l'esigenza di maggiori verifiche per la contestata carente esplicitazione delle ragioni della lite e, dunque, a contestare la fondatezza delle avverse domande, richiamando in via cautelare le difese già formulate nell'interesse della convenuta deceduta.
Né sono rinvenibili nell'ulteriore corso del giudizio atti o comportamenti della stessa parte qualificabili come accettazione tacita dell'eredità secondo i termini dianzi descritti, avendo mantenuto il convenuto la medesima linea difensiva e di condotta posta in essere all'atto della sua costituzione in causa, mai essendosi qualificato o atteggiato come erede di sulla successione della quale non ha mai Persona_1
vantato pretese, né ha mai in alcun modo disposto di beni o diritti della stessa.
Se, dunque, l'accettazione dell'eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a rispondere del debito del de cuius, con la conseguenza che non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all'eredità ai sensi dell'art. 519 c.c. (Cass. civ., Sez. VI-5, ord. n. 17970 del 9 luglio 2018), ha ragione l'appellante a dolersi che la sentenza n. 99/2020 abbia omesso ogni doveroso apprezzamento della rinuncia all'eredità operata nel corso del giudizio, con la quale egli aveva retroattivamente perduto ogni legittimazione alla causa e che avrebbe dovuto comportarne l'estromissione dal giudizio.
Invero, il giudice a quo, tenendo fede alla valutazione operata dalla sentenza non definitiva, ha erroneamente obliterato la sopravvenienza di un atto giuridico unilaterale in forza del quale il chiamato pagina 9 di 13 all'eredità aveva validamente esercitato, nel termine di legge, cioè, dieci anni dalla morte del de cuius, il diritto di non subentrare nei diritti e nei rapporti facenti capo a quest'ultimo.
Occorre tener presente, infatti, che era stato chiamato all'eredità di Parte_1 Persona_1
per rappresentazione del proprio padre, fratello della de cuius e ad essa premorto, di talché, il convenuto aveva mantenuto inalterato il suo diritto di rinuncia.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere riformata in accoglimento del proposto appello, dovendo respingersi le domande attrici nei confronti di per il venir meno con efficacia Parte_1
retroattiva della sua legitimatio ad causam per effetto della rinuncia all'eredità di operata Persona_1
in data 28.11.2018, come risultante dal relativo atto depositato in causa in data 3.12.2018.
La domanda formulata da . CP_3
Costituendosi nel presente giudizio, con comparsa di risposta del 18.03.2021, ha chiesto CP_3
la riforma della sentenza n. 99/2020 eccependone la nullità per carenza assoluta di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c..
Sostiene al riguardo che la sentenza impugnata ometterebbe ogni specificazione delle ragioni poste a base della decisione assunta, dal momento che il Tribunale si sarebbe limitato alla mera acritica adesione alle conclusioni del CTU, il quale, dal canto suo, nel determinare la diminuzione di valore del bene degli attori, si sarebbe affidato a metodologie errate, così pervenendo ad una stima assolutamente sproporzionata rispetto al valore di mercato del bene.
La domanda di è, tuttavia, inammissibile. CP_3
Invero, come ribadito da consolidata giurisprudenza, i vizi che possono inficiare la validità della sentenza – che possono essere vizi propri del provvedimento e che si verificano nella formazione dello stesso (ad es. il difetto della motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360, n. 5) oppure vizi derivati da atti del processo che costituiscono un presupposto necessario della sentenza stessa - si convertono, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., in motivi di gravame e devono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione, di talché, in base alla regola generale, la mancata proposizione dell'impugnazione fa passare in giudicato la sentenza e comporta una sanatoria del vizio (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14434 del 27 maggio 2019; Cass. civ. n. 14161/2019).
Pertanto, quando si tratta di sentenza appellabile, detti vizi devono essere censurati o con l'appello principale o con l'appello incidentale nei termini per la loro proponibilità, non essendo deducibili pagina 10 di 13 motivi nuovi nel corso del giudizio, così che la mancata tempestiva denuncia di detta nullità in sede di gravame, principale o incidentale, comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria.
Nel caso di specie, ha sollevato il vizio di nullità della sentenza impugnata con la CP_3
comparsa di costituzione del 18.03.2021 la quale, dovendo essere qualificata in termini di impugnazione incidentale, è stata in ogni caso depositata il giorno prima dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio, quindi ben oltre i termini di cui all'art. 343 c.p.c. il quale, per l'appunto, prescrive che l'appello incidentale debba essere proposto, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, comma 2, c.p.c..
La mancanza del tempestivo gravame rende non più scrutinabile il denunciato vizio della sentenza.
***
CP_ Quanto alle spese del giudizio, nel rapporto tra l'appellante e gli appellati e , la parziale CP_1
riforma della sentenza impugnata, quanto alla posizione di impone un nuovo Parte_1 regolamento delle spese processuale che tenga conto dell'esito complessivo della lite, che ha visto la conclusiva soccombenza degli attori, per avere essi agito nei confronti di soggetto risultato privo ab origine di ogni legittimatio ad causam; tuttavia, poiché la rinuncia all'eredità è intervenuta in corso di causa e, quindi, gli attori avevano correttamente riassunto il processo nei confronti del soggetto che, allo stato degli atti, si presentava oggettivamente dotato di un titolo per succedere alla parte deceduta, e tale condizione ha mantenuto sino a che non ha documentato in causa il legittimo esercizio del suo diritto di rinunciare all'eredità della stessa, si ritiene sussistano i presupposti per disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo per entrambi i gradi di giudizio, restando la residua parte a carico degli attori in ragione della loro conclusiva soccombenza, tenuto conto che essi hanno continuato ad insistere per la condanna del convenuto in riassunzione anche dopo che questo aveva documentato di avere rinunciato all'eredità di ed anche nel presente giudizio in via Persona_1
principale. Le spese di Ctu, già liquidate, rimangono a carico dei convenuti, soccombenti in primo grado, e Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
. CP_3
Quanto alle spese del presente giudizio, sono interamente compensate nel rapporto tra l'appellante e
, in difetto di loro reciproche domande, mentre nel rapporto tra , da una CP_3 CP_3 parte, e e , dall'altra, sono poste a carico della prima in ragione della Controparte_1 CP_2
sua soccombenza.
pagina 11 di 13 Le spese di entrambi i gradi sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri ministeriali ad oggi vigenti (d.m. n. 147/2022), secondo lo scaglione di valore da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00
(corrispondente al decisum), escludendo per il presente grado la fase istruttoria non celebratasi;
nel rapporto tra appellati ed appellante incidentale, le spese per la fase decisoria sono liquidate secondo i valori minimi, tenuto conto che non ha depositato memorie conclusionali e, quindi, non CP_3
vi è stata necessità di attività difensiva di replica.
Data l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da , sussistono, inoltre, i CP_3
presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis, per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della stessa, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 99/2020 resa Parte_1
dal Tribunale di Cagliari il 5.01.2020, rigetta la domanda di e nei suoi Controparte_1 CP_2
confronti;
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP_3
3) compensa per un terzo tra da un lato, e e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 dall'altro, le spese dei due gradi di giudizio e condanna questi ultimi al pagamento in favore del primo della restante parte, che liquida, quanto al primo grado, in Euro 5.070,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese esenti, spese forfettarie, iva e cpa di legge, quanto al presente grado, in Euro
4.630,00 a titolo di compenso professionale oltre spese esenti, spese forfettarie, iva e cpa di legge.
4) pone le spese di c.t.u., già liquidate, a carico dei convenuti Controparte_4 CP_5 CP_6
e dell'appellante incidentale;
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_3
4) compensa le spese del presente giudizio tra e;
Parte_1 CP_3
5) condanna alla rifusione delle spese del presente grado nei confronti di CP_3 Controparte_1
e che liquida in complessivi Euro 5.210,00 a titolo di compenso professionale, oltre CP_2
spese generali, spese esenti, iva e cpa di legge.
pagina 12 di 13 Si dichiara che sussistono i presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n. 115 comportanti l'obbligo del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di CP_3
contributo unificato, pari a quello dovuto.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte di Appello, il 13 dicembre 2024.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Giudice Ausiliario Estensore
Benedetta Mancini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Benedetta Mancini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa d'appello iscritta al numero 358 del ruolo generale dell'anno 2020 di questa Corte, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sinnai, Parte_1 C.F._1 in Via Roma n. 208, presso lo studio dell'Avv. Andrea Pusceddu, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- APPELLANTE
contro
(C.F. ) e , (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) elettivamente domiciliati in Cagliari, Via Dante n. 69, presso lo studio C.F._3 dell'Avv. Franco Tului che, anche disgiuntamente con l'Avv. Alessandra Murgia, li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLATI
Contro
pagina 1 di 13 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, in Via CP_3 C.F._4
Cossignano n. 3, presso lo studio dell'Avv. Daniele Morelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATA/appellante incidentale
[...]
e Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
Controparte_8
APPELLATI contumaci all'udienza collegiale del 5 Luglio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, per i motivi tutti dedotti in narrativa nel proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari n.99 del 9 gennaio 2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
1. accertare e dichiarare che il Sig. avendo rinunciato all'eredità della defunta Parte_1
non ha interesse a contraddire nel presente procedimento;
Persona_1
2. dichiarare che il Sig. non è tenuto alle spese di CTU;
Parte_1
3. con condanna alle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse di e , come da comparsa di costituzione: Controparte_1 CP_2
“B) confermare tutte le statuizioni del primo Giudice comprese quelle in tema di rimborsi spettanti agli attori, così come accertati da CTU ing. nella misura di Euro 47.246,00; Persona_2
- C) confermare le statuizioni del primo giudice in tema di compensi e/o di spese di giudizio e/o di costi di perizia tecnica spettanti agli attori, secondo le ripartizioni contenute nella sentenza impugnata;
- D) in subordine rispetto al capo C) che precede, disporre la compensazione nei confronti del solo appellante dei compensi e/o delle spese di giudizio di primo grado successivi Parte_1 alla rinunzia all'eredità da parte dell'appellante e/o dei costi di perizia tecnica spettanti agli attori;
- E) con condanna dell'appellante ai compensi e alle spese del presente grado del giudizio o, in subordine, con compensazione degli stessi tra gli odierni appellati e il signor ”. Parte_1
pagina 2 di 13 Con la comparsa conclusionale la stessa parte ha anche chiesto di:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare in ogni sua parte l'appello di , nonché CP_3
le domande, eccezioni, e conclusioni tutte ivi formulate, con condanna della stessa alla integrale rifusione delle spese e competenze di lite”.
Nell'interesse di : CP_3
“nel merito, dichiarare nulla la sentenza per carenza di motivazione ex art. 132 c.p.c”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4 marzo 2004 e convenivano in Controparte_1 CP_2 giudizio e , allegando di avere acquistato un'area fabbricabile in Settimo S. Persona_1 CP_3
TR dotata di un unico accesso sulla via pubblica gravato da un diritto di passaggio a favore del proprietario confinante estintosi a seguito della morte di quest'ultimo. CP_9
Sostenevano altresì gli attori che la signora moglie ed erede universale del Persona_1 CP_9 continuava ad utilizzare in via esclusiva il citato passaggio, impedendo loro l'accesso alla proprietà, rilevando altresì che la stessa aveva abusivamente occupato una porzione di terreno depositandovi materiali di risulta.
Deducevano, peraltro, che aveva acquisito per legato la proprietà della casa interessata CP_3
dalla servitù di passaggio dedotta in giudizio.
Concludevano chiedendo accertarsi l'estinzione del diritto di passaggio, l'occupazione senza titolo da parte di e/o di delle porzioni di terreno utilizzate e la condanna delle Persona_1 CP_3
medesime al risarcimento dei danni.
Si costituivano e le quali sostenevano che, in ragione del possesso esclusivo Persona_1 CP_3
e continuato del de cuius avevano usucapito l'intera proprietà dell'area Persona_3 originariamente dell'unico proprietario dunque anche la quota parte ereditata dai nipoti CP_10 di quest'ultimo, danti causa degli attori. Concludevano chiedendo il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, la declaratoria di avvenuta usucapione.
Con sentenza non definitiva, depositata il 24 aprile 2015, il Tribunale così pronunciava:
“
1. Rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione in favore del de cuius del Persona_3
lotto di terreno di mq 165, distinto in Catasto al Foglio 16, mapp. 269 (attuali mappali 1106 e 1107);
2. Rigetta la domanda di usucapione in favore di del succitato lotto di terreno;
Persona_1
pagina 3 di 13
3. Rigetta la domanda di usucapione del medesimo lotto di terreno in capo a e Persona_1 [...]
; CP_3
4. Rigetta la domanda di usucapione abbreviata in favore di ai sensi dell'articolo 1159 CP_3
cc.;
5. Dichiara che gli attori sono proprietari del terreno oggetto del rogito Notaio in Persona_4
Sinnai, registrato a Cagliari il 24.05.1982 al n. 6892 e successivo atto di rettifica Dr. Clarkson Notaio, concluso il 15.07.1993, sito nella Via Gramsci (ex Via Nuova) di Settimo S. TR, distinto in catasto alla partita dell'intero 2258, Foglio 16, Mappale 1106 (ex 978/c), e Mappale 1107 (ex 978/d), di are
1,65, nonché dell'accesso al medesimo, dalla Via Gramsci;
6. Dichiara la libertà dei sopra citati fondi, dichiara la libertà dei fondi di proprietà degli attori, da qualsivoglia diritto e/o pretesa delle convenute;
7. dichiara estinto, a seguito della morte di il diritto di passaggio sul terreno di Persona_3
proprietà degli attori;
8. condanna e a rilasciare e consegnare immediatamente agli attori, tanto Persona_1 CP_3 la parte del fondo da esse illegittimamente occupata ed adibita a passaggio, quanto l'intero terreno di proprietà degli attori come sopra identificato”.
Con separata ordinanza il Tribunale rimetteva la causa in trattazione per il prosieguo.
All'udienza del 21 giugno 2015 il procuratore di dichiarava in udienza il decesso della Persona_1
sua assistita (avvenuto il 5 febbraio 2012) e, pertanto, il giudizio veniva interrotto.
Con ricorso tempestivamente depositato gli attori riassumevano la causa nei confronti degli eredi della convenuta alla quale, deceduta ab intestato, erano succeduti i propri germani ancora viventi, CP_4
Per_ e i figli della sorella premorta, , CP_5 Persona_5 Per_6 CP_8 Persona_8
e , gli eredi di altro figlio di cioè e Per_9 Per_10 Persona_11 Persona_5 Controparte_11
i figli e;
il figlio del fratello le figlie Per_12 Persona_13 Persona_14 Parte_1
del fratello e Persona_15 CP_6 Controparte_7
Malgrado la regolare notifica del ricorso per riassunzione e del decreto di fissazione d'udienza,
, , e e non si costituivano in giudizio e, CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
pertanto, venivano dichiarati contumaci.
All'udienza del 24 ottobre 2016 gli attori dichiaravano di rinunciare alla domanda nei confronti di
, e , che avevano rinunciato all'eredità di e Controparte_11 Per_13 Persona_16 Persona_1
pagina 4 di 13 e che, non costituitisi in giudizio, accettavano la rinuncia con compensazione delle Persona_5
spese.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, la concessione di un termine a Parte_1 difesa “al fine di consentire l'integrale instaurazione del contraddittorio con cognizione di tutti gli atti di causa e, in conseguenza, una difesa tecnica piena”; il convenuto eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva, mentre, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attrici siccome infondate.
si costituiva in giudizio reiterando le conclusioni formulate nell'originaria comparsa di CP_3
costituzione.
I restanti convenuti, e , da un lato, e , , Per_10 Per_8 Persona_11 CP_12 Controparte_13
e , dall'altro, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_14 CP_15 dichiarando di avere rinunciato all'eredità di Persona_1
Con sentenza parziale n. 2845 del 2 ottobre 2017, il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di ed estrometteva dal giudizio Parte_1 Per_10 Per_8 Per_11
Per_
e , disponendo con separata ordinanza la prosecuzione della Per_9 Per_6 CP_15
causa per la trattazione della residua domanda di condanna di (cioè dei suoi eredi) e Persona_1 [...]
al risarcimento del danno rivendicato dagli attori. CP_3
Nelle more del giudizio, in data 28 novembre 2018, rinunciava all'eredità di Parte_1
e, in data 3 dicembre 2018, depositava in atti la relativa documentazione, chiedendo di Persona_1
essere estromesso dal giudizio per sopravvenuta carenza di ogni sua legittimazione passiva.
La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare la diminuzione di valore del bene degli attori per effetto del mancato utilizzo del passaggio per l'accesso allo stesso bene, veniva tenuta a decisione all'udienza del 18 settembre 2019, quindi definita con sentenza n. 99/2020 del 5 gennaio
2020 con la quale il Tribunale di Cagliari così pronunciava:
“
1. condanna , , , , , Persona_1 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
e per le rispettive quote ereditarie nonché per l'intero la Controparte_8 Parte_1
a rimborsare alla parte attrice, per i titoli di cui in motivazione, la somma di € CP_3
47.246,00;
2. condanna , , , , , Persona_1 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
e e in solido tra loro a rimborsare agli attori le spese del
[...] Parte_1 CP_3
pagina 5 di 13 presente procedimento che si liquidano in complessivi € 15.414,86 (oltre rimborso forfetario, imposte ed accessori di legge), di cui € 13.430,00 quale compenso per la prestazione professionale del legale ed € 1.984,86 per spese oltre i costi di perizia già liquidati”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello per sentirla interamente riformare, in Parte_1 quanto ingiusta ed erronea per l'omessa pronuncia sulla sua rinuncia all'eredità di Persona_1
esercitata in corso di causa, che avrebbe dovuto comportare la sua estromissione dal giudizio per sopravvenuta carenza di ogni interesse e legittimazione.
Si sono costituiti e per resistere all'appello, di cui hanno contestato Controparte_1 CP_2
ogni fondatezza, e sentir confermare la sentenza impugnata.
Si è costituita anche che ha eccepito la nullità della sentenza per carenza assoluta di CP_3 motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c..
Dopo alcuni rinvii disposti su istanza dell'appellante onde consentire la notifica dell'appello nei confronti degli eredi del deceduto all'udienza del 5.07.2024 la causa è stata trattenuta in CP_5
decisione sulle conclusioni in epigrafe e con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale di Parte_1
Con unico motivo di appello, censura la sentenza per avere pronunciato la sua Parte_1
condanna al risarcimento dei danni in favore degli attori omettendo di considerare che per effetto dell'intervenuta sua rinuncia all'eredità di era venuta meno, con effetto retroattiva, ogni Persona_1
sua legittimazione processuale che avrebbe dovuto comportare la sua estromissione dal giudizio.
Assume l'appellante, infatti, che se è vero che, in caso di decesso della parte, la riassunzione della causa è correttamente operata nei confronti del chiamato all'eredità, anche nell'ipotesi in cui questo non abbiano ancora acquisito la qualità di erede, che consegue alla sola accettazione dell'eredità, tuttavia, nell'ipotesi in cui intervenga rinuncia all'eredità da parte del convenuto in riassunzione, per legittimo suo esercizio del relativo diritto nei termini di legge, si verifica un fatto sopravvenuto che determina con effetto retroattivo la carenza di ogni legittimatio ad causam.
Sostiene, dunque, l'appellante che, mentre la sentenza parziale n. 2845/2017 aveva dato corretta applicazione a tali principii, affermati da consolidata giurisprudenza, dal momento che aveva rigettato la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva quando ancora non era stata operata alcuna pagina 6 di 13 rinuncia all'eredità, la sentenza definitiva n. 99/2020 ha erroneamente pronunciato sulla base dell'insussistente presupposto che avesse accettato l'eredità di alla quale, invece, aveva Persona_1
validamente rinunciato in corso di causa, perdendo con efficacia retroattiva il diritto di succedere alla stessa parte.
L'appello di merita di essere accolto. Parte_1
Nel presente giudizio si controverte in ordine alla legittimità e all'efficacia della rinuncia all'eredità operata dal nel corso del giudizio di primo grado, dopo, cioè, la sua costituzione Parte_1
in giudizio con cui si era limitato a contestare il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese attrici per carente esplicitazione delle ragioni in base alle quali era stato convenuto in giudizio, motivo per il quale aveva, in via preliminare, instato per la concessione di un termine a difesa al fine della piena cognizione dei motivi del contendere.
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 2875/2017, ha ritenuto non fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto in riassunzione, essendo pacifico che questi risultava annoverato tra i chiamati all'eredità di e, a differenza degli altri convenuti in riassunzione Persona_1 che avevano rinunciato all'eredità della de cuius, non aveva “specificamente contestato la sua qualità di erede..”.
La successiva sentenza n. 99/2020, senza nulla dire in ordine alla rinuncia di Parte_1 all'eredità di intervenuta in data 28.11.2018 e depositata in atti in data 3.12.2018, in forza Persona_1
della quale detto convenuto aveva insistito per la sua estromissione dal giudizio, lo ha condannato al risarcimento del danno rivendicato dagli attori, in solido con gli altri convenuti in riassunzione, assumendone implicitamente la qualità di erede di Persona_1
Senonché, mentre la sentenza n. 2875/2017 ha correttamente disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto dal momento che, in mancanza della rinuncia all'eredità, la legittimatio ad causam si era radicata in capo allo stesso per effetto della semplice delazione conseguente all'apertura della successione di tra i successibili della quale era subentrato Persona_1
per rappresentazione in seguito alla morte del padre, la successiva sentenza definitiva non ha congruamente apprezzato che, per effetto della successiva rinuncia all'eredità operata da
[...] ed in virtù dell'efficacia retroattiva della stessa, questi non poteva essere più considerato CP_16
come chiamato alla successione di e, dunque, più annoverato tra i suoi successibili (Cass. Persona_1
civ. sez. trib., 24/07/2020, n.15871).
pagina 7 di 13 Né potrebbe sostenersi che il convenuto per il solo fatto di essersi costituito in giudizio sollevando il proprio difetto di legittimazione passiva, ma partecipando alla lite senza la specifica contestazione della sua qualità di erede di abbia espresso accettazione tacita dell'eredità di quest'ultima, tale Persona_1
da rendere del tutto inefficace la rinuncia successivamente operata.
Invero, l'istituto dell'accettazione tacita dell'eredità, che trova fondamento negli artt. 476 e ss. cod. civ., richiede, da parte del chiamato, il compimento di atti che presuppongano necessariamente la sua volontà di accettare e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, di guisa che “Ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria
l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza Al riguardo la accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex articolo 460 del codice civile” (Cassazione civile, sez. I I , 28/10/2020, n. 23737).
In particolare, l'art. 460 cod. civ. prevede che “
1. Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
2. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
3. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo”.
Trattasi, dunque, di atti di natura conservativa, di vigilanza ed amministrazione temporanea del patrimonio del de cuius che il delato ha facoltà di compiere, per preservare l'asse ereditario, per il solo fatto di essere subentrato immediatamente, all'apertura della successione, nel possesso giuridico dei beni del defunto e che trovano un limite nel divieto di compiere atti dispositivi i quali determinerebbero la sua decadenza dal diritto di rinunciare all'eredità o di accettarla con beneficio di inventario.
Con particolare riferimento all'attività processuale posta in essere dal chiamato all'eredità, si è sostenuto in giurisprudenza che “Poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "id est" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può
pagina 8 di 13 legittimamente reputarsi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art.
460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporle se non presupponendo di voler far propri i diritti successori” (Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 10060 del 24 agosto 2018).
Alla luce dei suesposti principii, nel caso di specie non sarebbe corretto sostenere che la comparsa di costituzione di abbia costituito, per i suoi contenuti, un atto che lo stesso Parte_1
avrebbe potuto compiere esclusivamente in qualità di erede di Persona_1
Con tale atto, infatti, il comparente, affermando di essere stato convenuto in riassunzione in quanto chiamato all'eredità della convenuta deceduta, non ha espresso condotte obiettivamente acquiescenti o di disposizione di situazioni soggettive esclusivamente acquisibili in via successoria, ma si è limitato a rivendicare l'esigenza di maggiori verifiche per la contestata carente esplicitazione delle ragioni della lite e, dunque, a contestare la fondatezza delle avverse domande, richiamando in via cautelare le difese già formulate nell'interesse della convenuta deceduta.
Né sono rinvenibili nell'ulteriore corso del giudizio atti o comportamenti della stessa parte qualificabili come accettazione tacita dell'eredità secondo i termini dianzi descritti, avendo mantenuto il convenuto la medesima linea difensiva e di condotta posta in essere all'atto della sua costituzione in causa, mai essendosi qualificato o atteggiato come erede di sulla successione della quale non ha mai Persona_1
vantato pretese, né ha mai in alcun modo disposto di beni o diritti della stessa.
Se, dunque, l'accettazione dell'eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a rispondere del debito del de cuius, con la conseguenza che non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all'eredità ai sensi dell'art. 519 c.c. (Cass. civ., Sez. VI-5, ord. n. 17970 del 9 luglio 2018), ha ragione l'appellante a dolersi che la sentenza n. 99/2020 abbia omesso ogni doveroso apprezzamento della rinuncia all'eredità operata nel corso del giudizio, con la quale egli aveva retroattivamente perduto ogni legittimazione alla causa e che avrebbe dovuto comportarne l'estromissione dal giudizio.
Invero, il giudice a quo, tenendo fede alla valutazione operata dalla sentenza non definitiva, ha erroneamente obliterato la sopravvenienza di un atto giuridico unilaterale in forza del quale il chiamato pagina 9 di 13 all'eredità aveva validamente esercitato, nel termine di legge, cioè, dieci anni dalla morte del de cuius, il diritto di non subentrare nei diritti e nei rapporti facenti capo a quest'ultimo.
Occorre tener presente, infatti, che era stato chiamato all'eredità di Parte_1 Persona_1
per rappresentazione del proprio padre, fratello della de cuius e ad essa premorto, di talché, il convenuto aveva mantenuto inalterato il suo diritto di rinuncia.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere riformata in accoglimento del proposto appello, dovendo respingersi le domande attrici nei confronti di per il venir meno con efficacia Parte_1
retroattiva della sua legitimatio ad causam per effetto della rinuncia all'eredità di operata Persona_1
in data 28.11.2018, come risultante dal relativo atto depositato in causa in data 3.12.2018.
La domanda formulata da . CP_3
Costituendosi nel presente giudizio, con comparsa di risposta del 18.03.2021, ha chiesto CP_3
la riforma della sentenza n. 99/2020 eccependone la nullità per carenza assoluta di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c..
Sostiene al riguardo che la sentenza impugnata ometterebbe ogni specificazione delle ragioni poste a base della decisione assunta, dal momento che il Tribunale si sarebbe limitato alla mera acritica adesione alle conclusioni del CTU, il quale, dal canto suo, nel determinare la diminuzione di valore del bene degli attori, si sarebbe affidato a metodologie errate, così pervenendo ad una stima assolutamente sproporzionata rispetto al valore di mercato del bene.
La domanda di è, tuttavia, inammissibile. CP_3
Invero, come ribadito da consolidata giurisprudenza, i vizi che possono inficiare la validità della sentenza – che possono essere vizi propri del provvedimento e che si verificano nella formazione dello stesso (ad es. il difetto della motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360, n. 5) oppure vizi derivati da atti del processo che costituiscono un presupposto necessario della sentenza stessa - si convertono, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., in motivi di gravame e devono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione, di talché, in base alla regola generale, la mancata proposizione dell'impugnazione fa passare in giudicato la sentenza e comporta una sanatoria del vizio (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14434 del 27 maggio 2019; Cass. civ. n. 14161/2019).
Pertanto, quando si tratta di sentenza appellabile, detti vizi devono essere censurati o con l'appello principale o con l'appello incidentale nei termini per la loro proponibilità, non essendo deducibili pagina 10 di 13 motivi nuovi nel corso del giudizio, così che la mancata tempestiva denuncia di detta nullità in sede di gravame, principale o incidentale, comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria.
Nel caso di specie, ha sollevato il vizio di nullità della sentenza impugnata con la CP_3
comparsa di costituzione del 18.03.2021 la quale, dovendo essere qualificata in termini di impugnazione incidentale, è stata in ogni caso depositata il giorno prima dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio, quindi ben oltre i termini di cui all'art. 343 c.p.c. il quale, per l'appunto, prescrive che l'appello incidentale debba essere proposto, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, comma 2, c.p.c..
La mancanza del tempestivo gravame rende non più scrutinabile il denunciato vizio della sentenza.
***
CP_ Quanto alle spese del giudizio, nel rapporto tra l'appellante e gli appellati e , la parziale CP_1
riforma della sentenza impugnata, quanto alla posizione di impone un nuovo Parte_1 regolamento delle spese processuale che tenga conto dell'esito complessivo della lite, che ha visto la conclusiva soccombenza degli attori, per avere essi agito nei confronti di soggetto risultato privo ab origine di ogni legittimatio ad causam; tuttavia, poiché la rinuncia all'eredità è intervenuta in corso di causa e, quindi, gli attori avevano correttamente riassunto il processo nei confronti del soggetto che, allo stato degli atti, si presentava oggettivamente dotato di un titolo per succedere alla parte deceduta, e tale condizione ha mantenuto sino a che non ha documentato in causa il legittimo esercizio del suo diritto di rinunciare all'eredità della stessa, si ritiene sussistano i presupposti per disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo per entrambi i gradi di giudizio, restando la residua parte a carico degli attori in ragione della loro conclusiva soccombenza, tenuto conto che essi hanno continuato ad insistere per la condanna del convenuto in riassunzione anche dopo che questo aveva documentato di avere rinunciato all'eredità di ed anche nel presente giudizio in via Persona_1
principale. Le spese di Ctu, già liquidate, rimangono a carico dei convenuti, soccombenti in primo grado, e Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
. CP_3
Quanto alle spese del presente giudizio, sono interamente compensate nel rapporto tra l'appellante e
, in difetto di loro reciproche domande, mentre nel rapporto tra , da una CP_3 CP_3 parte, e e , dall'altra, sono poste a carico della prima in ragione della Controparte_1 CP_2
sua soccombenza.
pagina 11 di 13 Le spese di entrambi i gradi sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri ministeriali ad oggi vigenti (d.m. n. 147/2022), secondo lo scaglione di valore da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00
(corrispondente al decisum), escludendo per il presente grado la fase istruttoria non celebratasi;
nel rapporto tra appellati ed appellante incidentale, le spese per la fase decisoria sono liquidate secondo i valori minimi, tenuto conto che non ha depositato memorie conclusionali e, quindi, non CP_3
vi è stata necessità di attività difensiva di replica.
Data l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da , sussistono, inoltre, i CP_3
presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis, per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della stessa, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 99/2020 resa Parte_1
dal Tribunale di Cagliari il 5.01.2020, rigetta la domanda di e nei suoi Controparte_1 CP_2
confronti;
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP_3
3) compensa per un terzo tra da un lato, e e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 dall'altro, le spese dei due gradi di giudizio e condanna questi ultimi al pagamento in favore del primo della restante parte, che liquida, quanto al primo grado, in Euro 5.070,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese esenti, spese forfettarie, iva e cpa di legge, quanto al presente grado, in Euro
4.630,00 a titolo di compenso professionale oltre spese esenti, spese forfettarie, iva e cpa di legge.
4) pone le spese di c.t.u., già liquidate, a carico dei convenuti Controparte_4 CP_5 CP_6
e dell'appellante incidentale;
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_3
4) compensa le spese del presente giudizio tra e;
Parte_1 CP_3
5) condanna alla rifusione delle spese del presente grado nei confronti di CP_3 Controparte_1
e che liquida in complessivi Euro 5.210,00 a titolo di compenso professionale, oltre CP_2
spese generali, spese esenti, iva e cpa di legge.
pagina 12 di 13 Si dichiara che sussistono i presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n. 115 comportanti l'obbligo del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di CP_3
contributo unificato, pari a quello dovuto.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte di Appello, il 13 dicembre 2024.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Giudice Ausiliario Estensore
Benedetta Mancini
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