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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5192 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2441/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18.9.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Gianmarco Miele, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. , ammesso al patrocinio a spese Controparte_1 C.F._2 dello Stato
, c.f. CP_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv.to Giovanni Cuomo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. Parte_1
1471/2023, R.G. n. 4129/2018, pubblicata il 17.11.2023.
***
Gli appellati si sono costituiti in giudizio in data 30.10.2024 e hanno chiesto il rigetto dell'appello.
***
Respinta l'istanza ex art. 283 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 19.11.2026.
***
In data 24.7.2025 è stata depositata “DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE
CON CONTESTUALE ACCETTAZIONE” sottoscritta dai difensori di entrambe le parti.
***
All'udienza del 18.9.2025, anticipata con decreto presidenziale del 25.7.2025, è comparso il difensore di parte appellante, il quale si è riportato alla suddetta dichiarazione e ha concluso come da verbale.
***
Orbene, nella suddetta istanza congiunta si è dato atto che:
- nelle more, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo con il quale era stato previsto espressamente che le stesse rinunciavano al presente giudizio, con conseguente rinuncia delle statuizioni di cui alla sentenza n. 1471/2023 del Tribunale di Cassino;
- , per il tramite del procuratore, proponeva formale rinuncia all'atto di Parte_1 appello;
- e accettavano tale rinuncia, con compensazione CP_2 Controparte_1 delle spese di lite, e, nel contempo, dichiaravano espressamente di rinunciare alle statuizioni di cui alla sentenza n. 1471/2023 del Tribunale di Cassino;
- le parti chiedevano quindi di dichiarare l'estinzione del giudizio R.G. n. 2441/2024 per intervenuta rinuncia e di compensare integralmente le spese di lite.
***
Rileva la Corte che dalla lettura dell'istanza citata si evince che le parti hanno raggiunto un accordo sull'intera vicenda, manifestando di non avere interesse alla pronuncia della sentenza.
***
pagina 2 di 4 Si reputa, pertanto, che sia venuta totalmente a mancare la situazione di contrasto tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, sicché non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
***
Ne consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere, in applicazione dei costanti principi della Suprema Corte, secondo cui deve essere pronunciata tale declaratoria, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto (cfr. Cass. 19.12.2019 n. 33761).
***
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
***
Qualora si verifichi in sede d'impugnazione, detta declaratoria comporta non già
l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito
(Cass.
7.5.2009 n. 10553).
***
Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
***
In ordine alle spese di lite si osserva come, quando il processo si conclude, come avvenuto nel caso di specie, con una pronuncia (non processuale ma di merito) di cessazione della materia del contendere, per essersi verificata una incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, non operando la preclusione di cui all'art. 306, comma 4, c.p.c., resta fermo il potere del giudice di statuire sulle spese secondo le regole generali, non potendo ritenersi che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporti l'obbligo di fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con esclusione del potere del giudice di pervenire alla compensazione delle spese, totale o parziale (Cass. n. 3148/2016). pagina 3 di 4 ***
Ritiene la Corte che, nel caso in esame, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro richiesto dalle parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Cassino n. 1471/2023, R.G. n. 4129/2018, pubblicata il 17.11.2023, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata, tra , e la Parte_1 Controparte_1 CP_2 materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2441/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18.9.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Gianmarco Miele, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. , ammesso al patrocinio a spese Controparte_1 C.F._2 dello Stato
, c.f. CP_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv.to Giovanni Cuomo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. Parte_1
1471/2023, R.G. n. 4129/2018, pubblicata il 17.11.2023.
***
Gli appellati si sono costituiti in giudizio in data 30.10.2024 e hanno chiesto il rigetto dell'appello.
***
Respinta l'istanza ex art. 283 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 19.11.2026.
***
In data 24.7.2025 è stata depositata “DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE
CON CONTESTUALE ACCETTAZIONE” sottoscritta dai difensori di entrambe le parti.
***
All'udienza del 18.9.2025, anticipata con decreto presidenziale del 25.7.2025, è comparso il difensore di parte appellante, il quale si è riportato alla suddetta dichiarazione e ha concluso come da verbale.
***
Orbene, nella suddetta istanza congiunta si è dato atto che:
- nelle more, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo con il quale era stato previsto espressamente che le stesse rinunciavano al presente giudizio, con conseguente rinuncia delle statuizioni di cui alla sentenza n. 1471/2023 del Tribunale di Cassino;
- , per il tramite del procuratore, proponeva formale rinuncia all'atto di Parte_1 appello;
- e accettavano tale rinuncia, con compensazione CP_2 Controparte_1 delle spese di lite, e, nel contempo, dichiaravano espressamente di rinunciare alle statuizioni di cui alla sentenza n. 1471/2023 del Tribunale di Cassino;
- le parti chiedevano quindi di dichiarare l'estinzione del giudizio R.G. n. 2441/2024 per intervenuta rinuncia e di compensare integralmente le spese di lite.
***
Rileva la Corte che dalla lettura dell'istanza citata si evince che le parti hanno raggiunto un accordo sull'intera vicenda, manifestando di non avere interesse alla pronuncia della sentenza.
***
pagina 2 di 4 Si reputa, pertanto, che sia venuta totalmente a mancare la situazione di contrasto tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, sicché non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
***
Ne consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere, in applicazione dei costanti principi della Suprema Corte, secondo cui deve essere pronunciata tale declaratoria, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto (cfr. Cass. 19.12.2019 n. 33761).
***
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
***
Qualora si verifichi in sede d'impugnazione, detta declaratoria comporta non già
l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito
(Cass.
7.5.2009 n. 10553).
***
Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
***
In ordine alle spese di lite si osserva come, quando il processo si conclude, come avvenuto nel caso di specie, con una pronuncia (non processuale ma di merito) di cessazione della materia del contendere, per essersi verificata una incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, non operando la preclusione di cui all'art. 306, comma 4, c.p.c., resta fermo il potere del giudice di statuire sulle spese secondo le regole generali, non potendo ritenersi che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporti l'obbligo di fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con esclusione del potere del giudice di pervenire alla compensazione delle spese, totale o parziale (Cass. n. 3148/2016). pagina 3 di 4 ***
Ritiene la Corte che, nel caso in esame, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro richiesto dalle parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Cassino n. 1471/2023, R.G. n. 4129/2018, pubblicata il 17.11.2023, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata, tra , e la Parte_1 Controparte_1 CP_2 materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
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