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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 27/11/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
N. 894/2021 R.G.
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione la decide come da sentenza.
Enna, 19 novembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, pronunciando nella causa n. 894/2021
R.G., promossa da
, rappr. e dif. dall'Avv. G. M. R. Nicoletti;
Parte_1
ricorrente
contro rappresentato e difeso dagli avv.ti S. Dolce;
CP_1
resistente
Avente ad oggetto: accertamento dell'illegittimità del recupero di somme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.06.2021, parte ricorrente di cui in epigrafe esponeva che:
In data 27 luglio 2017 veniva ricoverata presso il Centro di Catania e, sottoposta ad CP_2
intervento chirurgico di mastectomia radicale per carcinoma duttale infiltrante mammella sinistra con metastasi lobi polmonari ed epatiche;
Successivamente, ovvero in data 16 aprile 2018, presentava all' di Enna richiesta per il CP_1
riconoscimento dell'Invalidità Civile e l'Indennità di Accompagnamento L.18/80;
In data 14 maggio 2018 veniva quindi sottoposta a visita di accertamento presso la Commissione
Medica Legale di Piazza Armerina, la quale riconosceva all'interessata ai sensi dell'art.4 della legge n.104/1992 la situazione di gravità - comma 3 art.3;
In data 21 maggio 2018 veniva sottoposta a visita di accertamento presso l'anzidetta Commissione,
la quale riconosceva all'interessata un invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa del 100%
e con necessità di assistenza continua, L.18/80;
In data 7 gennaio 2019, veniva sottoposta a visita di revisione presso l'anzidetta Commissione, la quale riconfermava all'interessata un invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa del 100%
e riconosceva alla stessa un handicap ai sensi dell'art.3, comma 1 della legge n.104/1992;
Inoltre, in suddetta comunicazione notificata il 17 gennaio 2019, non veniva fatto alcun riferimento al dato che la sig.ra non avesse più diritto al pagamento dell'indennità di Parte_1
accompagnamento.
Lamentava che in data 20 agosto 2020, l' previdenziale di Enna le notificava una CP_3
comunicazione contenente una RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE N. 07040168 Cat. INVCIV
con decorrenza dal 1 gennaio 2019. Da questo ricalcolo è derivato, fino al 31 luglio 2020, un debito a carico dell'istante pari a euro
9.338,27 e, nello specifico:
- ANNO 2019 - 5.696,24 euro;
- ANNO 2020 - 3.624,03 euro.
Se ne chiedeva pertanto la restituzione.
Eccepiva l'illegittimità della pretesa dell' , stante la propria assoluta buona fede ed essendo CP_3
CP_ l'indebito imputabile ad un errore dell'
CP_ Si costituiva l' che contestava in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Alla odierna udienza, trattata ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni scritte delle parti la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Il ricorso è fondato.
Si premetta innanzitutto come non possa trovare applicazione la normativa sulla ripetizione di indebito in materia previdenziale (segnatamente l' art. 52 della l. 9 marzo 1989 n.88 comma 2 o l'art
38 comma 10 della L. 448/2001 norme che subordinano la ripetibilità alla sussistenza del dolo del pensionato), vertendosi nella fattispecie in tema di prestazioni a carattere assistenziale.
Peraltro la diversità di disciplina fra l'indebito previdenziale e l'indebita percezione delle prestazioni assistenziali, alla stregua delle modifiche del quadro normativo di riferimento, introdotte dall'art. 4
del D.L. n. 323 del 1996 , convertito in legge n. 425 del 1996, e dall'art. 37, comma ottavo, della legge n.448 del 1998, e dei limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale, che non esistono, invece, per quello assistenziale, non suscita dubbi di illegittimità costituzionale.
Ed infatti la Corte Costituzionale, con ordinanza n.448/2000 e con ordinanza n.264/2004, si è
espressa nel senso che non sussiste un'esigenza costituzionale, che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, escludendo l'incostituzionalità della normativa esaminata (in particolare dell'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione, e dell'art. 1, comma 260, della legge
23 dicembre 1996, n. 662- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica-, e dell'art. 52, comma
2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione)
in considerazione dell'“immediatezza” con cui l' deve provvedere alla Controparte_4
ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, essendo tenuto, lo stesso, alla sospensione immediata della prestazione ed alla revoca entro i successivi 90 giorni, a decorrere dalla data della visita di verifica.
Dunque emerge un assetto ordinamentale all'interno del quale la possibilità di procedere a ripetizione degli indebiti risulta disciplinato diversamente a seconda che trattasi di prestazioni di natura previdenziale o assistenziale ed infatti nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Con riferimento alle prestazioni assistenziali si individuano una congerie di norme speciali dall'esame delle quali è possibile enucleare un principio di generale ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate non essendo previste le limitazioni che il legislatore ha invece introdotto in materia di indebito previdenziale (il riferimento è all'art 52 della l.n.88/1989 autenticamente interpretato dall'art 13 della l.n.412 del 1991 e alla sanatoria di cui all'art 38 commi 7 e 8, della legge
Invero, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art.11,
comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003,
CP_ n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla
ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
Orbene, se è dunque vero che, come sostiene l' , in materia di indebito assistenziale non si applica CP_1
la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_3
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, cui si presta adesione, vanno bensì
applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Corte di Cassazione ha in varie occasioni precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. P., v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Nel caso di specie, sussiste incontrovertibilmente la non addebitabilità alla parte ricorrente delle percezione indebita, dovuta ad un errore dell' . CP_3
Quanto all'affidamento incolpevole si osserva come parte ricorrente, che non ha avuto comunicazione della intervenuta revoca della prestazione, abbia invece ricevuto comunicazione del verbale di visita di revisione del 07.01.2019, notificato in data 11.01.2019, in cui la Commissione
Medica dichiarava la periziata invalida al 100%, senza alcuna ulteriore precisazione ( ovvero la eventuale dicitura “senza diritto all'indennità di accompagnamento”). Tenuto conto che il 100% è la percentuale di invalidità che dà diritto alla suddetta provvidenza, ne discende che in assenza di altre precisazioni diventava non del tutto decifrabile, dal quisque de populo, l'esito negativo della revisione.
Se a ciò si aggiunge, che la revoca della prestazione in oggetto non venne comunicata alla ricorrente,
né entro il termine di 90 gg previsto dalla legge, né mai ( il fatto è incontestato e dunque pacifico) e che la erogazione della prestazione continuò senza soluzione di continuità, ed ancora che richiesta di ripetizione è intervenuta a distanza di quasi due anni dalla visita stessa, se ne trae un quadro in cui tutto depone nel senso di ritenere l'incolpevolezza dell'affidamento della Pt_1
Non ignora poi questo giudicante l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che è concorde nell'affermare la ripetibilità della prestazione assistenziale dalla data di effettuazione della visita che ha accertato l'insussistenza del requisito sanitario, a prescindere dal provvedimento formale di revoca
(fra le tante, Cass. 34013/19; id. 6610/05; id. 2056/04; id. 390/04; id. 16260/03; id. 12759/03; id.
18299/02). D'altra parte, si ritiene anche che le peculiarità del caso, inducano a ritenere che la mancata comunicazione, per quanto non dirimente, abbia contribuito, in uno alle circostanza sopra richiamate, ad ingenerare prima, ed a consolidare poi, un legittimo affidamento del percipiente circa la spettanza delle somme erogate a titolo di indennità di accompagnamento. Ciò posto, facendo buon governo dei principi sopra citati ed applicandoli al caso di specie, si ha che le somme percepite indebitamente dalla ricorrente (il dato non è in contestazione), in presenza di un errore non addebitabile alla stessa, sono irripetibili, ricorrendo, per le ragioni chiarite, un legittimo affidamento da tutelare.
Il ricorso può pertanto essere accolto.
Tenuto conto del carattere comunque indebito della erogazione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
In accoglimento del ricorso accerta e dichiara la irripetibilità delle somme pretese in restituzione dall' con la comunicazione opposta e compensa le spese. CP_1
Enna, 19 novembre 2025.
N. 894/2021 R.G.
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione la decide come da sentenza.
Enna, 19 novembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, pronunciando nella causa n. 894/2021
R.G., promossa da
, rappr. e dif. dall'Avv. G. M. R. Nicoletti;
Parte_1
ricorrente
contro rappresentato e difeso dagli avv.ti S. Dolce;
CP_1
resistente
Avente ad oggetto: accertamento dell'illegittimità del recupero di somme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.06.2021, parte ricorrente di cui in epigrafe esponeva che:
In data 27 luglio 2017 veniva ricoverata presso il Centro di Catania e, sottoposta ad CP_2
intervento chirurgico di mastectomia radicale per carcinoma duttale infiltrante mammella sinistra con metastasi lobi polmonari ed epatiche;
Successivamente, ovvero in data 16 aprile 2018, presentava all' di Enna richiesta per il CP_1
riconoscimento dell'Invalidità Civile e l'Indennità di Accompagnamento L.18/80;
In data 14 maggio 2018 veniva quindi sottoposta a visita di accertamento presso la Commissione
Medica Legale di Piazza Armerina, la quale riconosceva all'interessata ai sensi dell'art.4 della legge n.104/1992 la situazione di gravità - comma 3 art.3;
In data 21 maggio 2018 veniva sottoposta a visita di accertamento presso l'anzidetta Commissione,
la quale riconosceva all'interessata un invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa del 100%
e con necessità di assistenza continua, L.18/80;
In data 7 gennaio 2019, veniva sottoposta a visita di revisione presso l'anzidetta Commissione, la quale riconfermava all'interessata un invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa del 100%
e riconosceva alla stessa un handicap ai sensi dell'art.3, comma 1 della legge n.104/1992;
Inoltre, in suddetta comunicazione notificata il 17 gennaio 2019, non veniva fatto alcun riferimento al dato che la sig.ra non avesse più diritto al pagamento dell'indennità di Parte_1
accompagnamento.
Lamentava che in data 20 agosto 2020, l' previdenziale di Enna le notificava una CP_3
comunicazione contenente una RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE N. 07040168 Cat. INVCIV
con decorrenza dal 1 gennaio 2019. Da questo ricalcolo è derivato, fino al 31 luglio 2020, un debito a carico dell'istante pari a euro
9.338,27 e, nello specifico:
- ANNO 2019 - 5.696,24 euro;
- ANNO 2020 - 3.624,03 euro.
Se ne chiedeva pertanto la restituzione.
Eccepiva l'illegittimità della pretesa dell' , stante la propria assoluta buona fede ed essendo CP_3
CP_ l'indebito imputabile ad un errore dell'
CP_ Si costituiva l' che contestava in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Alla odierna udienza, trattata ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni scritte delle parti la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Il ricorso è fondato.
Si premetta innanzitutto come non possa trovare applicazione la normativa sulla ripetizione di indebito in materia previdenziale (segnatamente l' art. 52 della l. 9 marzo 1989 n.88 comma 2 o l'art
38 comma 10 della L. 448/2001 norme che subordinano la ripetibilità alla sussistenza del dolo del pensionato), vertendosi nella fattispecie in tema di prestazioni a carattere assistenziale.
Peraltro la diversità di disciplina fra l'indebito previdenziale e l'indebita percezione delle prestazioni assistenziali, alla stregua delle modifiche del quadro normativo di riferimento, introdotte dall'art. 4
del D.L. n. 323 del 1996 , convertito in legge n. 425 del 1996, e dall'art. 37, comma ottavo, della legge n.448 del 1998, e dei limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale, che non esistono, invece, per quello assistenziale, non suscita dubbi di illegittimità costituzionale.
Ed infatti la Corte Costituzionale, con ordinanza n.448/2000 e con ordinanza n.264/2004, si è
espressa nel senso che non sussiste un'esigenza costituzionale, che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, escludendo l'incostituzionalità della normativa esaminata (in particolare dell'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione, e dell'art. 1, comma 260, della legge
23 dicembre 1996, n. 662- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica-, e dell'art. 52, comma
2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione)
in considerazione dell'“immediatezza” con cui l' deve provvedere alla Controparte_4
ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, essendo tenuto, lo stesso, alla sospensione immediata della prestazione ed alla revoca entro i successivi 90 giorni, a decorrere dalla data della visita di verifica.
Dunque emerge un assetto ordinamentale all'interno del quale la possibilità di procedere a ripetizione degli indebiti risulta disciplinato diversamente a seconda che trattasi di prestazioni di natura previdenziale o assistenziale ed infatti nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Con riferimento alle prestazioni assistenziali si individuano una congerie di norme speciali dall'esame delle quali è possibile enucleare un principio di generale ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate non essendo previste le limitazioni che il legislatore ha invece introdotto in materia di indebito previdenziale (il riferimento è all'art 52 della l.n.88/1989 autenticamente interpretato dall'art 13 della l.n.412 del 1991 e alla sanatoria di cui all'art 38 commi 7 e 8, della legge
Invero, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art.11,
comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003,
CP_ n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla
ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
Orbene, se è dunque vero che, come sostiene l' , in materia di indebito assistenziale non si applica CP_1
la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_3
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, cui si presta adesione, vanno bensì
applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Corte di Cassazione ha in varie occasioni precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. P., v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Nel caso di specie, sussiste incontrovertibilmente la non addebitabilità alla parte ricorrente delle percezione indebita, dovuta ad un errore dell' . CP_3
Quanto all'affidamento incolpevole si osserva come parte ricorrente, che non ha avuto comunicazione della intervenuta revoca della prestazione, abbia invece ricevuto comunicazione del verbale di visita di revisione del 07.01.2019, notificato in data 11.01.2019, in cui la Commissione
Medica dichiarava la periziata invalida al 100%, senza alcuna ulteriore precisazione ( ovvero la eventuale dicitura “senza diritto all'indennità di accompagnamento”). Tenuto conto che il 100% è la percentuale di invalidità che dà diritto alla suddetta provvidenza, ne discende che in assenza di altre precisazioni diventava non del tutto decifrabile, dal quisque de populo, l'esito negativo della revisione.
Se a ciò si aggiunge, che la revoca della prestazione in oggetto non venne comunicata alla ricorrente,
né entro il termine di 90 gg previsto dalla legge, né mai ( il fatto è incontestato e dunque pacifico) e che la erogazione della prestazione continuò senza soluzione di continuità, ed ancora che richiesta di ripetizione è intervenuta a distanza di quasi due anni dalla visita stessa, se ne trae un quadro in cui tutto depone nel senso di ritenere l'incolpevolezza dell'affidamento della Pt_1
Non ignora poi questo giudicante l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che è concorde nell'affermare la ripetibilità della prestazione assistenziale dalla data di effettuazione della visita che ha accertato l'insussistenza del requisito sanitario, a prescindere dal provvedimento formale di revoca
(fra le tante, Cass. 34013/19; id. 6610/05; id. 2056/04; id. 390/04; id. 16260/03; id. 12759/03; id.
18299/02). D'altra parte, si ritiene anche che le peculiarità del caso, inducano a ritenere che la mancata comunicazione, per quanto non dirimente, abbia contribuito, in uno alle circostanza sopra richiamate, ad ingenerare prima, ed a consolidare poi, un legittimo affidamento del percipiente circa la spettanza delle somme erogate a titolo di indennità di accompagnamento. Ciò posto, facendo buon governo dei principi sopra citati ed applicandoli al caso di specie, si ha che le somme percepite indebitamente dalla ricorrente (il dato non è in contestazione), in presenza di un errore non addebitabile alla stessa, sono irripetibili, ricorrendo, per le ragioni chiarite, un legittimo affidamento da tutelare.
Il ricorso può pertanto essere accolto.
Tenuto conto del carattere comunque indebito della erogazione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
In accoglimento del ricorso accerta e dichiara la irripetibilità delle somme pretese in restituzione dall' con la comunicazione opposta e compensa le spese. CP_1
Enna, 19 novembre 2025.